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Document 31997Y0802(03)

Risoluzione del Consiglio europeo sull'istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell'unione economica e monetaria Amsterdam, il 16 giugno 1997

GU C 236 del 2.8.1997, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

31997Y0802(03)

Risoluzione del Consiglio europeo sull'istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell'unione economica e monetaria Amsterdam, il 16 giugno 1997

Gazzetta ufficiale n. C 236 del 02/08/1997 pag. 0005 - 0006


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO sull'istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell'unione economica e monetaria Amsterdam, il 16 giugno 1997 (97/C 236/03)

Sulla base degli accordi raggiunti nelle riunioni di Firenze e Dublino il Consiglio ha convenuto che:

UN MECCANISMO DI CAMBIO SARÀ ISTITUITO A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 1999 CON L'INIZIO DELLA TERZA FASE DELL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA.

Con l'inizio della terza fase dell'unione economica e monetaria il sistema monetario europeo sarà sostituito dal meccanismo di cambio definito nella presente risoluzione. Le procedure operative saranno fissate in un accordo tra la Banca centrale europea e le Banche centrali nazionali degli Stati membri non aderenti all'area dell'euro.

Il meccanismo di cambio vincolerà all'euro le monete degli Stati membri non aderenti all'area dell'euro. L'euro sarà il centro del nuovo meccanismo. Il meccanismo funzionerà nel prescritto quadro di politiche orientate alla stabilità, ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea, che costituiscono il nucleo dell'unione economica e monetaria.

1. PRINCIPI E OBIETTIVI

1.1. La convergenza duratura dei fattori economici fondamentali è condizione necessaria per la stabilità dei tassi di cambio. A tal fine, nella terza fase dell'unione economica e monetaria tutti gli Stati membri devono perseguire politiche monetarie responsabili e coerenti volte alla stabilità dei prezzi. Per la stabilità sostenibile dei tassi di cambio sono almeno altrettanto essenziali politiche strutturali e politiche fiscali sane in tutti gli Stati membri.

1.2. Un contesto economico stabile è necessario per il corretto funzionamento del mercato unico e per maggiori investimenti, crescita ed occupazione, ed è quindi a vantaggio di tutti gli Stati membri. Il mercato unico non deve essere compromesso da disallineamenti dei tassi di cambio reali né da eccessive fluttuazioni dei tassi di cambio nominali tra l'euro e le altre monete dell'EU, che perturberebbero i flussi commerciali tra gli Stati membri. Inoltre, conformemente all'articolo 109 M del trattato, ogni Stato membro ha l'obbligo di considerare la propria politica di cambio come un problema di interesse comune. La sorveglianza delle politiche macroeconomiche degli Stati membri in sede di Consiglio prevista all'articolo 103 del trattato, sarà organizzata, tra l'altro, al fine di evitare tali disallineamenti e fluttuazioni.

1.3. Il meccanismo di cambio contribuirà a garantire che gli Stati membri, non aderenti all'area dell'euro, che partecipano al meccanismo, orientino le loro politiche verso la stabilità e promuovano la convergenza, aiutandoli così nei loro sforzi per adottare l'euro. Esso fornirà a detti Stati membri un riferimento per la conduzione equilibrata delle politiche economiche in generale e della politica monetaria in particolare. Nello stesso tempo il meccanismo aiuterà altresì a proteggere tali Stati membri e gli Stati membri aderenti all'euro da pressioni ingiustificate sui mercati valutari. In tali casi esso può aiutare gli Stati membri non aderenti all'area dell'euro che vi partecipano, nel caso le loro monete, siano sottoposte a pressioni, a combinare l'attuazione di misure appropriate, incluse quelle relative al tasso d'interesse, con un intervento coordinato.

1.4. Esso aiuterà inoltre a garantire che gli Stati membri che cercheranno di adottare l'euro dopo il 1° gennaio 1999 ricevano lo stesso trattamento di quelli che adottano l'euro dall'inizio con riferimento al rispetto dei criteri di convergenza.

1.5. Il meccanismo di cambio funzionerà senza pregiudicare l'obiettivo primario della Banca centrale europea (BCE) e delle Banche centrali nazionali che consiste nel mantenere la stabilità dei prezzi. Si dovrebbe assicurare che qualsiasi aggiustamento delle parità centrali sia condotto in modo tempestivo, al fine di evitare disallineamenti significativi.

1.6. La partecipazione al meccanismo di cambio sarà volontaria per gli Stati membri non aderenti all'area dell'euro. Tuttavia si può prevedere che gli Stati membri con deroga aderiranno al meccanismo. Uno Stato membro che non partecipasse sin dall'inizio al meccanismo di cambio potrà farlo successivamente.

1.7. Il nuovo meccanismo di cambio sarà basato su parità centrali rispetto all'euro. La banda standard di oscillazione sarà relativamente ampia. Attraverso l'attuazione di politiche economiche e monetarie orientate alla stabilità, le parità centrali continueranno ad essere il punto di riferimento per gli Stati membri non aderenti all'area dell'euro che partecipano al meccanismo.

1.8. È inoltre permessa una sufficiente flessibilità, in particolare per tenere conto dei diversi gradi, ritmi e strategie della convergenza economica degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che aderiscono al meccanismo. La cooperazione nel settore della politica dei tassi di cambio può essere ulteriormente rafforzata, per esempio consentendo legami più stretti nei tassi di cambio tra l'euro e le altre valute del meccanismo di cambio, laddove e nella misura in cui tali legami fossero opportuni alla luce dei progressi verso la convergenza. L'esistenza di siffatti legami più stretti, in particolare qualora implicassero bande di oscillazione più strette, lascerebbe impregiudicata l'interpretazione del criterio dei tassi di cambio di cui all'articolo 109 J del trattato.

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI

2.1. Per la valuta di ogni Stato membro non appartenente all'area dell'euro che aderisce al meccanismo di cambio sarà definita una parità centrale rispetto all'euro. Ci sarà una banda di oscillazione standard di ± 15 % rispetto alle parità centrali. L'intervento ai margini sarà in linea di massima automatico e illimitato. Con disponibilità di finanziamento a brevissimo termine. Tuttavia, la BCE e le Banche centrali degli altri partecipanti potrebbero sospendere l'intervento se quest'ultimo fosse in conflitto con il loro obiettivo primario. Nel decidere, esse terrebbero debitamente conto di tutti i fattori pertinenti e, in particolare, della necessità di salvaguardare la stabilità dei prezzi e un credibile funzionamento del meccanismo di cambio.

2.2. Come specificato nell'accordo che stabilisce le procedure operative del meccanismo di cambio, che dovrà essere concluso tra la BCE e le Banche centrali nazionali, l'utilizzazione flessibile dei tassi di interesse rappresenterà un'importante caratteristica del meccanismo e vi sarà la possibilità di effettuare interventi intramarginali coordinati.

2.3. Le decisioni relative alle parità centrali e alla banda standard di oscillazione sono prese di comune accordo dai ministri degli Stati membri appartenenti all'area dell'euro, dalla BCE e dai ministri e governatori delle Banche centrali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che partecipano al nuovo meccanismo, secondo una procedura comune alla quale è associata la Commissione europea, e previa consultazione del comitato economico e finanziario. I ministri e i governatori delle Banche centrali degli Stati membri che non partecipano al meccanismo di cambio prenderanno parte alla procedura senza diritto di voto. Tutte le parti dell'accordo, inclusa la BCE, avranno il diritto di avviare una procedura riservata volta a riesaminare le parità centrali.

2.4. A richiesta dello Stato membro interessato non appartenente all'area dell'euro possono essere fissate, caso per caso, bande di oscillazione formalmente convenute più strette di quella standard e sostenute in linea di principio da interventi e finanziamenti automatici. La decisione di restringere la banda è adottata dai ministri degli Stati membri appartenenti all'area dell'euro, dalla BCE e dal ministro e dal governatore della Banca centrale dello Stato membro interessato non appartenente all'area dell'euro, secondo una procedura comune alla quale prende parte la Commissione europea e previa consultazione del comitato economico e finanziario. I ministri e i governatori delle Banche centrali degli altri Stati membri prenderanno parte alla procedura senza diritto di voto.

2.5. Le bande standard e le bande più strette lasciano impregiudicata l'interpretazione dell'articolo 109 J, paragrafo 1, terzo trattino del trattato.

2.6. Le modalità attuative del meccanismo di finanziamento a brevissimo termine saranno definite nell'accordo tra la BCE e le Banche centrali nazionali e si baseranno in larga misura sulle presenti disposizioni. L'Istituto monetario europeo (IME) ha proceduto alla stesura di detto accordo, che comprende le procedure operative richieste dalla presente risoluzione. L'IME lo sottoporrà alla BCE e alle Banche centrali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro alla data di insediamento della BCE.

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