Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997Y0802(01)

Risoluzione del Consiglio europeo relativa al patto di stabilità Amsterdam, il 17 giugno 1997

GU C 236 del 2.8.1997, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

31997Y0802(01)

Risoluzione del Consiglio europeo relativa al patto di stabilità Amsterdam, il 17 giugno 1997

Gazzetta ufficiale n. C 236 del 02/08/1997 pag. 0001 - 0002


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO relativa al patto di stabilità Amsterdam, il 17 giugno 1997 (97/C 236/01)

I. Riunito a Madrid nel dicembre 1995, il Consiglio europeo ha riconosciuto l'importanza cruciale di garantire la disciplina di bilancio nella terza fase dell'unione economica e monetaria (UEM). Sei mesi dopo, a Firenze, il Consiglio europeo ha ribadito quest'opinione e a Dublino nel dicembre 1996 ha raggiunto un accordo sugli elementi principali del patto di stabilità e crescita. Nella terza fase dell'UEM gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi: questo è un espresso obbligo del trattato (1). Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di preservare l'equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi ed ad una crescita vigorosa e sostenibile che promuova la creazione di posti di lavoro. È altresì necessario garantire che le politiche di bilancio nazionali sostengano politiche monetarie orientate alla stabilità. Il perseguimento dell'obiettivo concernente l'equilibrio del bilancio, con un saldo prossimo al pareggio o positivo, consentirà agli Stati membri di far fronte alle normali fluttuazioni cicliche, mantenendo il disavanzo pubblico entro il valore di riferimento del 3 % del PIL.

II. Riunito a Dublino nel dicembre 1996 il Consiglio europeo ha chiesto di predisporre un patto di stabilità e crescita la cui disciplina sia coerente con i principi e le procedure del trattato. Il patto di stabilità e crescita non muta in alcun modo i requisiti per la partecipazione alla terza fase dell'UEM, sia per paesi che aderiranno dall'inizio sia per i paesi che aderiranno ad una data successiva. Gli Stati membri restano responsabili delle politiche di bilancio nazionali, fatte salve le disposizioni del trattato; essi adottano le misure necessarie per assolvere le loro responsabilità in conformità di tali disposizioni.

III. Il patto di stabilità e crescita, che ha carattere preventivo e dissuasivo, consiste nella presente risoluzione e in due regolamenti del Consiglio, uno sul rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche e l'altro sull'accelerazione e il chiarimento delle modalità d'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi.

IV. Il Consiglio europeo invita solennemente le parti, e cioè gli Stati membri, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, ad attuare il trattato e il patto di stabilità e crescita in modo rigoroso e tempestivo. La presente risoluzione costituisce per le parti che attueranno il patto di stabilità e crescita un orientamento politico rigoroso. A tal fine, il Consiglio europeo ha convenuto i seguenti indirizzi:

GLI STATI MEMBRI

1. si impegnano a rispettare l'obiettivo, indicato nei loro programmi di stabilità o di convergenza, di un saldo di bilancio a medio termine prossimo al pareggio o positivo ed ad adottare le misure correttive del bilancio che ritengono necessarie per conseguire gli obiettivi dei programmi di stabilità o convergenza, ogniqualvolta dispongano di informazioni che indichino un divario significativo, effettivo o presunto rispetto a detti obiettivi;

2. sono invitati a rendere pubbliche, di propria iniziativa, le raccomandazioni che il Consiglio rivolge loro ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 4;

3. si impegnano ad adottare le misure correttive del bilancio che ritengono necessarie per conseguire gli obiettivi dei loro programmi di stabilità o convergenza, allorché ricevano un segnale di allarme preventivo sotto forma di raccomandazioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 4;

4. avviano tempestivamente le azioni correttive del bilancio che ritengono necessarie, non appena ricevano informazioni indicanti il rischio di un disavanzo eccessivo;

5. correggono i disavanzi eccessivi non appena si manifestino; tale correzione deve essere completata non oltre l'anno successivo alla constatazione del disavanzo eccessivo, salvo quando sussistano particolari circostanze;

6. sono invitati a rendere pubbliche, di propria iniziativa, le raccomandazioni che sono loro rivolte ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 7;

7. si impegnano ad invocare la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi solo nel caso di una recessione grave; nel valutare tale gravità gli Stati membri, in linea di principio, adottano come punto di riferimento una diminuzione annua del PIL in termini reali di almeno lo 0,75 %.

LA COMMISSIONE

1. esercita il suo diritto di iniziativa ai sensi del trattato in modo da facilitare il funzionamento rigoroso, tempestivo ed efficace del patto di stabilità e crescita;

2. presenta tempestivamente le relazioni, i pareri e le raccomandazioni necessarie per consentire l'adozione di decisioni del Consiglio ai sensi degli articoli 103 e 104 C, facilitando così l'efficiente funzionamento della procedura di allarme preventivo nonché il rapido avvio e l'applicazione rigorosa della procedura per i disavanzi eccessivi;

3. s'impegna a predisporre una relazione ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 3 ogniqualvolta sussista il rischio di un disavanzo eccessivo od ogniqualvolta il disavanzo pubblico programmato o effettivo superi il valore di riferimento del 3 % del PIL, determinando pertanto l'avvio della procedura di cui all'articolo 104 C, paragrafo 3;

4. s'impegna, qualora ritenga che un disavanzo superiore al 3 % del PIL non sia eccessivo e tale parere diverga da quello del Comitato economico e finanziario, a presentare per iscritto al Consiglio le motivazioni della sua posizione;

5. s'impegna, a seguito di una richiesta formulata dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 109 D, a predisporre in linea di principio una raccomandazione in base a cui il Consiglio decide se esiste un disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 6.

IL CONSIGLIO

1. s'impegna ad attuare con rigore e tempestività tutti gli elementi del patto di stabilità e crescita di sua competenza; adotta le necessarie decisioni ai sensi degli articoli 103 e 104 C con la massima rapidità possiblie;

2. è fermamente invitato a considerare come limiti massimi le scadenze previste per l'applicazione della procedura per i disavanzi eccessivi; in particolare, raccomanda, ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 7, la correzione tempestiva dei disavanzi eccessivi non appena si manifestino, comunque entro l'anno successivo alla constatazione, salvo sussistano circostanze particolari;

3. è invitato ad irrogare sempre sanzioni allo Stato membro partecipante che non adotti le misure necessarie per porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo come raccomandato dal Consiglio;

4. è fermamente invitato ad esigere la costituzione di un deposito infruttifero, ogniqualvolta il Consiglio decida di irrogare sanzioni ad uno Stato membro partecipante conformemente all'articolo 104 C, paragrafo 11;

5. è fermamente invitato a convertire sempre un deposito in ammenda dopo un periodo di due anni dalla decisione di irrogare sanzioni conformemente all'articolo 104 C, paragrafo 11, a meno che, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto;

6. è invitato ad esporre sempre per iscritto le ragioni che giustificano la decisione di non dare seguito - in qualsiasi fase della procedura per i disavanzi eccessivi o di quella per la sorveglianza delle situazioni di bilancio - a una raccomandazione della Commissione e, in tal caso, a rendere pubblico il voto espresso da ciascuno Stato membro.

(1) Ai sensi dell'articolo 5 del protocollo 11 quest'obbligo non si applica al Regno Unito a meno che esso passi alla terza fase; l'obbligo di cui all'articolo 109 E, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea di cercare di evitare disavanzi pubblici eccessivi continua ad applicarsi anche al Regno Unito.

Top