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Document 31996G1212

Risoluzione del Consiglio del 29 novembre 1996 sulla stesura di accordi tra polizia e dogane nel settore della lotta contro la droga

GU C 375 del 12.12.1996, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

31996G1212

Risoluzione del Consiglio del 29 novembre 1996 sulla stesura di accordi tra polizia e dogane nel settore della lotta contro la droga

Gazzetta ufficiale n. C 375 del 12/12/1996 pag. 0001 - 0002


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 29 novembre 1996 sulla stesura di accordi tra polizia e dogane nel settore della lotta contro la droga (96/C 375/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.1,

considerando che il piano d'azione nel settore «Giustizia e Affari interni», stabilito dal Consiglio nel novembre 1993, esortava tra l'altro a sviluppare tutte le forme di cooperazione di polizia e doganale al fine di conseguire l'obiettivo comune di una maggiore sicurezza per i cittadini dell'Unione europea;

considerando che il programma di lavoro prioritario per il 1994, elaborato dal Consiglio «Giustizia e Affari interni» del novembre 1993 sottolineava, tra l'altro, la necessità di una maggiore complementarità operativa tra le forze di polizia e i servizi doganali;

considerando che la relazione del gruppo di esperti in materia di lotta contro la droga, approvata dal Consiglio europeo di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995, conteneva disposizioni in materia di cooperazione tra forze di polizia, servizi doganali ed altri organismi preposti all'applicazione delle leggi;

convinto che un elevato grado di cooperazione tra forze di polizia, servizi doganali e, ove occorra, altri organismi preposti all'applicazione delle leggi a livello nazionale contribuisca al conseguimento di una maggiore efficacia ed efficienza nella lotta contro il traffico di droga al livello dell'Unione europea;

fatte salve le diverse disposizioni giuridiche e amministrative agli accordi esistenti negli Stati membri concernenti i rispettivi ruoli della polizia e delle dogane nella lotta contro la droga;

riconoscendo l'importanza di definire e chiarire i rispettivi ruoli e le rispettive funzioni degli organismi preposti all'applicazione delle leggi in materia di droga;

consapevole della necessità, di evitare duplicazioni nelle azioni tra gli organismi preposti all'applicazione delle leggi, nonché di ottimizzare l'impiego delle loro risorse complementari;

desideroso di promuovere ed assicurare un elevato livello di collegamento e cooperazione tra organismi al fine di facilitare un'efficace ed efficiente applicazione delle leggi in materia di droga;

desideroso di assicurare che sia posta in opera la risposta organizzativa più efficace per affrontare il problema della droga;

nel rilevare che taluni Stati membri dell'Unione dispongono già di accordi o memoranda d'intesa comuni tra forze di polizia e servizi doganali;

consapevole dei benefici che questi tipi di accordi o memoranda possono recare all'applicazione delle leggi nella lotta contro la droga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RISOLUZIONE:

1. Al fine di sottolineare l'esigenza di stretti rapporti di lavoro tra forze di polizia e servizi doganali, di chiarire i loro rispettivi ruoli nel contesto delle attività di applicazione delle leggi in materia di droga, nonché di consentire loro di operare congiuntamente in maniera più efficiente ed efficace, il Consiglio esorta gli Stati membri, fatte salve disposizioni giuridiche o amministrative nazionali, a concludere a livello nazionale accordi formali o altre intese che tengano conto degli orientamenti generali stabiliti nella presente risoluzione.

2. Gli accordi o altre intese tra forze di polizia e servizi doganali possono contenere, a titolo esemplificativo, disposizioni relative ai seguenti settori:

- precisa definizione e rispetto delle competenze di ciascuno dei due predetti servizi, ivi comprese in materia di responsabilità per la confisca di droghe e prove attinenti, gli interrogatori e la detenzione di sospetti, le indagini e, se del caso, l'azione penale;

- scambio e messa in comune delle relative informazioni;

- scambio di descrizioni del modus operandi dei trafficanti di droga;

- scambio di informazioni in materia di applicazione delle tecniche di analisi del rischio;

- scambio di ufficiali di collegamento a livello dei quartieri generali di entrambi i servizi, in vista di creare un clima di reciproca fiducia;

- applicazione di strette modalità di collegamento a livello locale;

- comunicati congiunti alla stampa;

- se necessario, Task Force congiunte polizia/dogane, a scopi investigativi e/o di intelligence;

- procedure concordate polizia/dogane in merito a questioni operative che implichino entrambi i servizi;

e ove occorra,

- pattuglie mobili congiunte polizia/dogane;

- programmi comuni di addestramento polizia/dogane;

- messa in comune di equipaggiamenti tra polizia e dogane.

3. Gli accordi o le intese di cui alla presente risoluzione possono inoltre essere ampliate al fine di includere organismi preposti all'applicazione della legge diversi dalla polizia e dalle dogane.

4. Si invitano gli Stati membri ad informare entro un anno il Consiglio tramite il Segretariato generale delle misure che hanno adottato in seguito alla presente risoluzione.

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