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Document 51996PC0499(02)

    Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo all' introduzione dell'euro

    /* COM/96/0499 def. - CNS 96/0250 */

    GU C 369 del 7.12.1996, p. 10–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996PC0499(02)

    Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo all' introduzione dell'euro /* COM/96/0499 DEF - CNS 96/0250 */

    Gazzetta ufficiale n. C 369 del 07/12/1996 pag. 0010


    Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro (96/C 369/06) COM(96) 499 def. - 96/0250(CNS)

    (Presentata dalla Commissione il 18 ottobre 1996) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere della Banca centrale europea,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    (1) considerando che il presente regolamento definisce le norme applicabili in materia monetaria negli Stati membri che hanno adottato l'euro; che il regolamento [. . .] del Consiglio ha già fissato le norme concernenti la continuità dei contratti, la sostituzione dei riferimenti all'ecu negli strumenti giuridici mediante riferimenti all'euro ed infine l'arrotondamento degli importi; che se necessario occorrerà prendere in considerazione l'opportunità di adottare, in altri campi del diritto, provvedimenti riguardanti ad esempio la doppia esposizione dei prezzi e le commissioni di conversione;

    (2) considerando che il Consiglio europeo ha deciso alla riunione di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995 che la denominazione della moneta europea è «euro»; che la denominazione specifica «euro» sarà utilizzata in luogo dell'espressione generica «ecu» utilizzata dal trattato per indicare l'unità monetaria europea; che l'euro in quanto moneta degli Stati membri senza deroga sarà diviso in cento unità divisionali denominate «cent»; che la scelta del nome «cent» non esclude l'utilizzo delle varianti linguistiche di tale termine in uso comune negli Stati membri;

    (3) considerando che a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase del trattato, oltre all'adozione dei tassi di conversione il Consiglio prende anche le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'euro;

    (4) considerando che ogniqualvolta uno Stato membro divenga, conformemente all'articolo 109 K, paragrafo 2 del trattato, uno Stato membro senza deroga, il Consiglio, in forza dell'articolo 109 L, paragrafo 5 del trattato, prende le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'euro come moneta unica nello Stato membro interessato;

    (5) considerando che, in conformità dell'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato, alla data di inizio della terza fase il Consiglio adotta i tassi di conversione ai quali le monete degli Stati membri partecipanti sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'euro viene a sostituirsi a queste valute;

    (6) considerando che le disposizioni normative sono da interpretare tenendo conto dell'assenza di rischi di cambio tra l'unità euro e le unità monetarie nazionali o tra le varie unità monetarie nazionali;

    (7) considerando che il termine «contratto» utilizzato nella definizione degli strumenti giuridici comprende tra l'altro i contratti scritti e verbali, quelli conclusi tacitamente e quelli impliciti nel comportamento delle parti;

    (8) considerando che al fine di preparare una transizione ottimale verso l'euro occorre prevedere un periodo transitorio tra la sostituzione dell'euro alle monete degli Stati membri partecipanti e l'introduzione delle banconote e delle monete metalliche in euro; che durante tale periodo le unità monetarie nazionali saranno definite come unità divisionali dell'euro; che risulta pertanto stabilita un'equivalenza giuridica tra l'unità euro e le unità monetarie nazionali;

    (9) considerando che l'euro è l'unità di conto della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali degli Stati membri partecipanti; che ciò non impedisce alle banche centrali nazionali di tenere conti nelle rispettive unità monetarie nazionali durante il periodo transitorio, in particolare per il loro personale e per le pubbliche amministrazioni;

    (10) considerando che durante il periodo transitorio suddetto gli strumenti giuridici possono essere validamente espressi in unità euro o nelle unità monetarie nazionali; che, salvo patto contrario, nell'esecuzione di tutti gli atti sanciti da uno strumento giuridico gli operatori economici devono rispettare la denominazione ivi prevista; che al fine di assicurare il buon funzionamento dei sistemi di pagamento è necessario stabilire eccezioni a tale regola generale; che gli Stati membri dovrebbero essere in condizione di prendere, se del caso, provvedimenti atti a ridenominare in unità euro il debito in essere ed a modificare l'unità di conto utilizzata per le procedure operative dei mercati organizzati;

    (11) considerando che per le operazioni con il settore pubblico gli Stati membri partecipanti possono consentire l'impiego dell'unità euro, ma possono imporlo solo sulla base di norme comunitarie;

    (12) considerando che a norma dell'articolo 105 A del trattato il Consiglio può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche;

    (13) considerando che occorre tutelare adeguatamente le banconote e le monete metalliche contro la contraffazione;

    (14) considerando che le banconote e le monete metalliche denominate nelle unità monetarie nazionali cessano di avere corso legale al più tardi sei mesi dopo la fine del periodo transitorio; che per motivi pratici può rivelarsi opportuno introdurre le banconote e le monete metalliche in euro già poco prima del termine del periodo transitorio;

    (15) considerando che, dopo la fine del periodo transitorio suddetto, i riferimenti presenti negli strumenti giuridici in vigore alla fine di tale periodo devono intendersi come riferimenti all'euro sulla base dei rispettivi tassi di conversione; che pertanto non è necessaria, per ottenere tale risultato, una ridenominazione materiale degli strumenti giuridici in vigore; che le regole di arrotondamento stabilite dal regolamento [. . .] del Consiglio si applicano anche alle conversioni effettuate alla fine del periodo transitorio o posteriormente ad esso; che comunque per motivi di chiarezza può essere opportuno procedere alla ridenominazione materiale il più presto possibile; che a partire dalla fine del periodo transitorio le ex unità monetarie nazionali non sono più valide ai fini della costituzione di nuovi strumenti giuridici,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    PARTE I Definizioni

    Articolo 1

    Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni seguenti:

    - «Stati membri partecipanti»: Stati membri (paesi A, B . . .);

    - «strumenti giuridici»: disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica;

    - «tassi di conversione»: i tassi di conversione irrevocabilmente fissati, adottati dal Consiglio a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase del trattato;

    - «unità euro»: unità monetaria definita all'articolo 2, seconda frase, del trattato;

    - «unità monetarie nazionali»: le unità delle monete degli Stati membri partecipanti, definite dalle rispettive normative in materia monetaria in vigore il giorno precedente l'inizio della terza fase;

    - «periodo transitorio»: periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 al più tardi;

    - «mercati organizzati»: mercati per lo scambio, la compensazione e il regolamento su base regolare di qualsiasi strumento elencato nella sezione B dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE (1) relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, compresi i sistemi per lo scambio, la compensazione e il regolamento di strumenti di pagamento su base regolare.

    PARTE II Sostituzione dell'euro alle monete degli Stati membri partecipanti

    Articolo 2

    La moneta degli Stati membri partecipanti è l'euro. L'unità monetaria è un euro. Un euro è diviso in cento cent.

    Articolo 3

    L'euro sostituisce, ai tassi di conversione, le monete degli Stati membri partecipanti.

    Articolo 4

    L'euro è l'unità di conto della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali degli Stati membri partecipanti.

    PARTE III Disposizioni transitorie

    Articolo 5

    Gli articoli da 6 a 9 seguenti si applicano durante il periodo transitorio.

    Articolo 6

    1. L'euro è altresì diviso nelle unità monetarie nazionali in base ai tassi di conversione. Ogni divisione delle monete nazionali in unità divisionali viene mantenuta. Subordinatamente alle disposizioni del presente regolamento, rimane d'applicazione la normativa degli Stati membri in materia monetaria.

    2. Ove uno strumento giuridico faccia riferimento a un'unità monetaria nazionale, tale riferimento ha il medesimo valore di un riferimento all'unità euro.

    Articolo 7

    La sostituzione dell'euro alle monete degli Stati membri partecipanti non ha di per sé per effetto di alterare la denominazione degli strumenti giuridici in vigore alla data di tale sostituzione.

    Articolo 8

    1. Gli atti da compiersi in forza di strumenti giuridici che prevedano l'impiego di un'unità monetaria nazionale vengono compiuti in tale unità monetaria nazionale. Gli atti da compiersi in forza di strumenti giuridici che prevedano l'impiego dell'unità euro vengono compiuti in unità euro.

    2. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano salvo accordo diverso tra le parti.

    3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualsiasi importo denominato in unità euro o nell'unità monetaria nazionale di un dato Stato membro partecipante e pagabile mediante accredito sul conto del creditore può essere versato dal debitore indifferentemente in unità euro o nell'unità monetaria nazionale in questione. Detto importo può essere accreditato sul conto del creditore nell'unità monetaria in cui è denominato il conto medesimo; ogni conversione necessaria a tal fine viene effettuata ai tassi di conversione.

    4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, ciascuno Stato membro partecipante può adottare i provvedimenti necessari al fine di:

    - ridenominare in unità euro il debito in essere (obbligazioni e debito mobiliarizzato) denominato in unità monetarie nazionali;

    - consentire ai mercati organizzati di cambiare l'unità di conto utilizzata per le loro procedure operative da un'unità monetaria nazionale all'unità euro.

    5. Gli Stati membri partecipanti possono adottare disposizioni diverse da quelle del precedente paragrafo 4, che impongano l'impiego di unità euro, solo in conformità di un calendario stabilito dalla normativa comunitaria.

    6. Le norme nazionali che consentono o impongono il netting, la compensazione o l'utilizzo di tecniche aventi effetti simili si applicano alle obbligazioni monetarie indipendentemente dal fatto che siano denominate in euro o in unità monetarie nazionali; ogni conversione necessaria a tal fine viene effettuata ai tassi di conversione.

    Articolo 9

    Le banconote e le monete denominate in un'unità monetaria nazionale continuano ad avere corso legale entro i limiti territoriali in vigore nel giorno precedente l'inizio della terza fase.

    PARTE IV Banconote e monete metalliche in euro

    Articolo 10

    A decorrere dal 1° gennaio 2002 al più tardi, la BCE e le banche centrali degli Stati membri partecipanti immettono in circolazione banconote denominate in euro. Senza pregiudizio dell'articolo 15, dette banconote sono le uniche banconote a corso legale in tutti gli Stati membri partecipanti.

    Articolo 11

    A decorrere dal 1° gennaio 2002 al più tardi, gli Stati membri partecipanti coniano monete metalliche denominate in euro o in cent, conformi alle denominazioni e alle specificazioni tecniche che il Consiglio può stabilire a norma dell'articolo 105 A, paragrafo 2, seconda frase del trattato. Fatto salvo l'articolo 15, dette monete metalliche sono le uniche monete metalliche a corso legale in tutti gli Stati membri partecipanti. Ad eccezione dell'autorità preposta al conio e delle persone designate dalla normativa nazionale dello Stato membro che le ha immesse in circolazione, nessuno è obbligato ad accettare più di cinquanta monete in un singolo pagamento.

    Articolo 12

    Gli Stati membri partecipanti adottano sanzioni adeguate contro la contraffazione delle banconote e delle monete metalliche.

    PARTE V Disposizioni finali

    Articolo 13

    Gli articoli 14, 15 e 16 si applicano dopo lo scadere del periodo transitorio.

    Articolo 14

    I riferimenti alle unità monetarie nazionali presenti negli strumenti giuridici in vigore al termine del periodo transitorio vengono intesi come riferimenti all'unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione e alle regole di arrotondamento stabilite dal regolamento [. . .] del Consiglio.

    Articolo 15

    Le banconote e le monete metalliche denominate in un'unità monetaria nazionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 continuano ad avere corso legale entro i rispettivi limiti territoriali per sei mesi al massimo dopo la fine del periodo transitorio; tale lasso di tempo può essere abbreviato da una norma nazionale.

    Articolo 16

    Conformemente alla normativa o agli usi degli Stati membri partecipanti, i rispettivi organismi responsabili dell'emissione di banconote e del conio di monete continuano a scambiare contro euro, al tasso di conversione, le banconote e le monete precedentemente emesse e coniate.

    PARTE VI Entrata in vigore

    Articolo 17

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    (1) Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU n. L 141 dell'11. 6. 1993, pag. 27).

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