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Document 51996PC0499(01)

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro

/* COM/96/0499 def. - CNS 96/0249 */

GU C 369 del 7.12.1996, p. 8–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996PC0499(01)

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro /* COM/96/0499 DEF - CNS 96/0249 */

Gazzetta ufficiale n. C 369 del 07/12/1996 pag. 0008


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (96/C 369/05) COM(96) 499 def. - 96/0249(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 18 ottobre 1996) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere dell'Istituto monetario europeo,

(1) considerando che il Consiglio europeo ha confermato nel corso della riunione svoltasi a Madrid nei giorni 15 e 16 dicembre 1995 che la terza fase dell'Unione economica e monetaria avrà inizio il 1° gennaio 1999, come previsto dall'articolo 109 J, paragrafo 4 del trattato; che, conformemente all'articolo 109 K del trattato, gli Stati membri che adotteranno l'euro come moneta unica sono gli Stati membri senza deroga;

(2) considerando che il Consiglio europeo ha inoltre deciso che la denominazione della moneta europea sarà «euro»; cha la denominazione specifica «euro» sarà utilizzata in luogo dell'espressione generica «ecu» utilizzata dal trattato per indicare l'unità monetaria europea; che l'euro come moneta degli Stati membri senza deroga sarà suddiviso in cento unità divisionali denominate «cent»;

(3) considerando che un regolamento del Consiglio che definisca il quadro giuridico relativo all'uso dell'euro dovrebbe essere adottato sulla base dell'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase del trattato, non appena sia noto quali sono gli Stati membri senza deroga; che alla data d'inizio della terza fase il Consiglio, conformemente all'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase del trattato adotterà i tassi di conversione irrevocabilmente vincolati;

(4) considerando che per garantire il buon funzionamento del mercato comune e il passaggio alla moneta unica è necessario assicurare agli opertori del mercato di tutti gli Stati membri certezza giuridica in relazione a talune disposizioni riguardanti l'introduzione dell'euro, con notevole anticipo rispetto all'avvio della terza fase;

(5) considerando che l'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase, che consente al Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga, di adottare le «altre misure necessarie per la rapida introduzione della . . . moneta unica», può essere utilizzato come base giuridica solo quando sia stato deciso, conformemente all'articolo 109 J, paragrafo 4, quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica; che pertanto è necessario fondarsi sull'articolo 235 quale base giuridica per le disposizioni che necessitano urgentemente di certezza giuridica;

(6) considerando che l'ecu ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e secondo la definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 3320/94 del Consiglio (1) cesserà al 1° gennaio 1999 di essere definito come paniere di valute e l'euro diverrà una moneta a pieno titolo; che la decisione del Consiglio riguardante l'adozione dei tassi di conversione non modificherà di per sé il valore esterno dell'ecu; che di conseguenza un ecu, definito come composto da un paniere di valute, diverrà un euro; che il regolamento (CE) n. 3320/94 diventa pertanto obsoleto e deve essere abrogato; che per quanto riguarda i riferimenti all'ecu contenuti negli strumenti giuridici di diritto privato si presumerà che le parti abbiano voluto intendere l'ecu ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e come definito nel regolamento (CE) n. 3320/94; che le disposizioni sulla continuità possono raggiungere l'obiettivo di garantire certezza giuridica ai mercati solo se entrano in vigore quanto prima;

(7) considerando che è un principio di diritto generalmente accettato che la continuità degli strumenti giuridici non è influenzata dall'introduzione di una nuova moneta; che il principio della libertà contrattuale deve essere rispettato; che per rafforzare la certezza giuridica e la chiarezza è opportuno confermare esplicitamente che il principio della continuità degli strumenti giuridici ed in particolare dei contratti si applica tra le ex monete nazionali e l'euro, oltre che tra l'ecu, ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e come definito dal regolamento (CE) n. 3320/94, e l'euro; che ciò comporta in particolare che in caso di strumenti a tasso di interesse fisso l'introduzione dell'euro non modifica il tasso d'interesse nominale dovuto dal debitore;

(8) considerando che la conferma esplicita del principio di continuità contribuirà inoltre al riconoscimento della continuità dei contratti nelle giurisdizioni dei paesi terzi;

(9) considerando che il termine «contratto» utilizzato per la definizione degli strumenti giuridici include tra l'altro i contratti scritti e quelli verbali, quelli conclusi tacitamente e i contratti impliciti nel comportamento delle parti;

(10) considerando che il Consiglio, deliberando conformemente all'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase del trattato, adotterà i tassi di conversione dell'euro nei confronti di ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri senza deroga; che questi tassi di conversione saranno da utilizzare per qualunque conversione tra l'euro e le unità monetarie nazionali o tra le unità monetarie stesse; che per qualunque conversione tra le unità monetarie nazionali dovrebbe essere utilizzato un algoritmo fisso;

(11) considerando che l'introduzione dell'euro richiede l'arrotondamento di importi monetari; che l'indicazione tempestiva delle regole di arrotondamento è essenziale per consentire che venga preparata tempestivamente la transizione senza intoppi verso l'unione economica e monetaria;

(12) considerando che, per ottenere un grado elevato di precisione nelle operazioni di conversione conviene che i tassi di conversione siano definiti con sei cifre significative; che un tasso con sei cifre significative consiste in un tasso che, computato a partire da sinistra e dalla prima cifra diversa da zero, è composto da sei cifre;

(13) considerando che conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 6 del trattato, l'IME deve essere consultato in merito a qualunque proposta di atto normativo comunitario che rientri nella sua competenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- «strumenti giuridici»: disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica;

- «tassi di conversione»: tassi di conversione irrevocabilmente fissati adottati dal Consiglio a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase del trattato;

- «unità monetarie nazionali»: unità delle monete degli Stati membri senza deroga, definite dalle rispettive normative in materia monetaria in vigore il giorno precedente l'inizio della terza fase;

- «unità euro»: unità della moneta unica adottata dagli Stati membri senza deroga al 1° gennaio 1999.

Articolo 2

1. A partire dal 1° gennaio 1999 qualunque riferimento all'ecu ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 3320/94, contenuto in uno strumento giuridico, è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu. In assenza di tale definizione si presume che i riferimenti all'ecu contenuti nello strumento giuridico costituiscono riferimenti all'ecu ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 3320/94.

2. Il regolamento (CE) n. 3320/94 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Articolo 3

L'introduzione dell'euro non avrà l'effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento giuridico, né di sollevare o dispensare dall'adempimento di qualunque strumento giuridico, né di dare ad una parte il diritto di modificare o porre fine unilateralmente ad uno strumento giuridico. La presente disposizione non pregiudica eventuali accordi assunti dalle parti.

Articolo 4

1. I tassi di conversione sono adottati con riferimento ad un euro espresso in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri senza deroga. Tali tassi si compongono di sei cifre significative.

2. I tassi di conversione non vengono arrotondati o troncati all'atto delle conversioni.

3. I tassi di conversione vengono utilizzati per le conversioni delle unità euro nelle unità monetarie nazionali e viceversa. Non si utilizzano tassi inversi derivati dai tassi di conversione.

4. Gli importi monetari da convertire da un'unità monetaria nazionale in un'altra vengono prima convertiti in un importo monetario espresso in unità euro, arrotondato almeno fino alla terza cifra decimale, importo che viene successivamente convertito nell'altra unità monetaria nazionale.

Articolo 5

Gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unità euro effettuata conformemente all'articolo 4, sono arrotondati per eccesso o per difetto al cent più vicino. Gli importi monetari convertiti in unità monetarie nazionali sono arrotondati per eccesso o per difetto all'unità divisionale più vicina o, in assenza di unità divisionale, all'unità più vicina, ovvero, conformemente alle pratiche nazionali, ad un multiplo o ad una frazione dell'unità divisionale o dell'unità della moneta nazionale. Se l'applicazione del tasso di conversione dà un risultato che è esattamente a metà tra il valore superiore e inferiore, la somma viene arrotondata per eccesso.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) Regolamento (CE) n. 3320/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che codifica la vigente legislazione comunitaria relativa alla definizione dell'ecu a seguito dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea (GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 27).

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