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Document 51996PC0544
Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the conclusion of an Additional Protocol to the Agreement between the European Community and the Republic of Slovenia in the field of Transport
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti
/* COM/96/0544 def. - CNS 96/0261 */
GU C 369 del 7.12.1996, p. 5–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti /* COM/96/0544 DEF - CNS 96/0261 */
Gazzetta ufficiale n. C 369 del 07/12/1996 pag. 0005
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti (96/C 369/04) COM(96) 544 def. - 96/0261(CNS) (Presentata dalla Commissione il 31 luglio 1996) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75 in relazione all'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e all'articolo 228, paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che l'accordo sottoscritto il 5 aprile 1993 fra la Comunità europea e la Slovenia nel settore dei trasporti, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, attribuisce agli autocarri sloveni libero accesso al transito attraverso la Comunità; considerando che il protocollo n. 9 all'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Svezia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica di Finlandia concernente il trasporto su strada, ferroviario e combinato in Austria istituisce, in particolare agli articoli 11 e 14, un regime speciale per gli autocarri comunitari in transito attraverso l'Austria; considerando che è necessario garantire un trattamento che escluda discriminazioni fra gli autocarri comunitari e sloveni in transito attraverso l'Austria a decorrere dal 1° gennaio 1995; considerando che deve essere approvato il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti firmato a Bruxelles il . . . 1996, DECIDE: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti. Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede alla notificazione prevista all'articolo 3 del protocollo. PROTOCOLLO AGGIUNTIVO All'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti LA COMUNITÀ EUROPEA da una parte, e LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, dall'altra, visto l'accordo sottoscritto il 5 aprile 1993 fra la Comunità europea e la Slovenia nel settore dei trasporti, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, visto il protocollo n. 9 all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, in particolare gli articoli 11 e 14, considerando che è necessario garantire un trattamento che escluda discriminazioni fra gli autocarri comunitari e sloveni in transito attraverso l'Austria a decorrere dal 1° gennaio 1995; considerando che è utile prevedere un periodo transitorio sufficiente per garantire l'adeguamento alle nuove disposizioni che si riveleranno necessarie, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Per quanto riguarda il traffico di transito attraverso la Comunità le disposizioni dell'articolo 12 sono completate con l'aggiunta di un nuovo paragrafo 2 bis che dispone: «2 bis. In deroga al paragrafo 2, al traffico sloveno di transito attraverso l'Austria si applicano le disposizioni seguenti: 1. Per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996 verrà mantenuto per il transito sloveno un regime identico a quello risultante dall'accordo bilaterale fra l'Austria e la Slovenia sottoscritto il 4 dicembre 1993. 2. Fermo restando il disposto del paragrafo 1, si procederà all'adozione di misure adeguate, entro e non oltre il 31 luglio 1996, ove il comitato misto dei trasporti Comunità/Slovenia, previsto all'articolo 22, accerti che il regime risultante dal paragrafo 1 discrimina gli autocarri sloveni rispetto a quelli comunitari in transito attraverso l'Austria. 3. Con effetto dal 1° gennaio 1997 sarà applicabile un sistema di ecopunti analogo a quello fissato dall'articolo 11 del protocollo n. 9 all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria. Attraverso uno scambio di lettere fra le parti contraenti si procederà tempestivamente a concordare, in armonia con le disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 14, paragrafo 2 del protocollo n. 9 sopra citato, il metodo di calcolo, le regole dettagliate e le procedure di gestione e di controllo degli ecopunti.» Articolo 2 1. Il presente protocollo è applicabile fino al 31 dicembre 2003. 2. Se il Consiglio dell'Unione europea procede all'adozione di decisioni ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 o 4 del protocollo n. 9 sopra citato, il comitato misto dei trasporti Comunità/Slovenia decide le modalità di applicazione al traffico sloveno di transito attraverso l'Austria del regime risultante dalle decisioni in questione. Articolo 3 1. Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e slovena, ciascun testo facendo egualmente fede. 2. Il protocollo è concluso in conformità alle procedure di ciascuna delle parti contraenti. Esso entrerà in vigore non appena le parti contraenti si saranno reciprocamente notificate l'espletamento delle procedure necessarie. 3. Il protocollo ha effetto dal 1° gennaio 1995. Dichiarazione sull'articolo 1, paragrafo 3 La delegazione della Comunità si impegna ad associare strettamente la Slovenia all'attività intrapresa dalla Comunità, in conformità all'articolo 11 del protocollo n. 9 all'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica di Finlandia, per realizzare un sistema di controllo elettronico del sistema di ecopunti. Entrambe le delegazioni hanno convenuto che pur costituendo il 1991 l'anno di base, per il calcolo degli ecopunti della Slovenia si terrà debito conto delle particolari circostanze che hanno influenzato il traffico di transito sloveno nell'anno in questione. Per avviare i lavori su questo punto si terranno riunioni tecniche fra le parti quanto prima possibile nel 1996.