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Document 51996PC0400(02)

    Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM, CECA) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle comunità europee

    /* COM/96/0400 def. - CNS 96/0215 */

    GU C 310 del 19.10.1996, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996PC0400(02)

    Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM, CECA) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle comunità europee /* COM/96/0400 DEF - CNS 96/0215 */

    Gazzetta ufficiale n. C 310 del 19/10/1996 pag. 0012


    Proposta di regolamento (CE, Euratom, CECA) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (96/C 310/08) COM(96) 400 def. - 96/0215(CNS)

    (Presentata dalla Commissione il 4 settembre 1996) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

    visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    visto il parere della Corte di giustizia,

    visto il parere della Corte dei conti,

    considerando che occorre modificare il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3519/85 (2), per tener conto dei regolamenti seguenti:

    - regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2688/95 del Consiglio, del 17 novembre 1995, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia (3);

    - regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2689/95 del Consiglio, del 17 novembre 1995, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione dal servizio di agenti temporanei delle Comunità europee (4),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 sono aggiunti un quattordicesimo e quindicesimo trattino, così redatti:

    «- i beneficiari dell'indennità prevista, in caso di cessazione definitiva dal servizio, dall'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2688/95,

    - i beneficiari dell'indennità prevista, in caso di cessazione dal servizio, dall'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2689/95.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dalle rispettive date di entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti di cui all'articolo 1.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    (1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.

    (2) GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 59.

    (3) GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 1.

    (4) GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 4.

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