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Document 51996PC0392

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante terza modifica della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme et delle regolamentazioni tecniche

/* COM/96/0392 def. - COD 96/0220 */

GU C 307 del 16.10.1996, p. 11–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996PC0392

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante terza modifica della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme et delle regolamentazioni tecniche /* COM/96/0392 DEF - COD 96/0220 */

Gazzetta ufficiale n. C 307 del 16/10/1996 pag. 0011


Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante terza modifica della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (96/C 307/10) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(96) 392 def. - 96/0220(COD)

(Presentata dalla Commissione il 30 agosto 1996) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A e l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

(1) considerando che per assicurare il buon funzionamento del mercato interno è necessario garantire - tramite modifica della direttiva 83/189/CEE - la massima trasparenza delle future normative nazionali che si applicheranno ai servizi della società dell'informazione;

(2) considerando che un gran numero di servizi ai sensi degli articoli 59 e 60 del trattato usufruiranno delle opportunità della società dell'informazione così da poter essere prestati a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi;

(3) considerando che il mercato unico, in quanto spazio senza frontiere interne, consente ai fornitori di questi servizi di sviluppare le loro attività transfrontaliere in modo da aumentare la loro competitività e consente in tal modo ai cittadini di accedere a nuove possibilità di comunicazione e di ricevere informazioni e ai consumatori di disporre di nuove forme di accesso a beni e servizi;

(4) considerando che le numerose implicazioni sociali, associative e culturali inerenti all'avvento della società dell'informazione possono imporre che siano prese in considerazione talune specificità legate al contenuto dei servizi in questione;

(5) considerando che il Consiglio europeo ha ribadito la necessità che venga istituito a livello comunitario un contesto normativo chiaro, stabile ed idoneo a consentire lo sviluppo della società dell'informazione; che il diritto comunitario e la normativa sul mercato interno - costituita dalle norme di principio del trattato e dalle norme di diritto derivato - rappresentano fin da ora il fondamentale quadro giuridico per lo sviluppo di questi servizi;

(6) considerando che le vigenti normative nazionali applicabili agli attuali servizi dovranno essere adeguate ai nuovi servizi della società dell'informazione allo scopo di meglio tutelare gli interessi generali o, in senso opposto, per alleggerire le normative stesse quando la loro applicazione si riveli sproporzionata rispetto agli obiettivi che si prefiggono;

(7) considerando che, in assenza di coordinamento a livello comunitario, la prevedibile elaborazione normativa a livello nazionale potrebbe determinare restrizioni della libera circolazione dei servizi e della libertà di stabilimento con conseguente frammentazione del mercato interno, inflazione legislativa e incoerenze normative;

(8) considerando la necessità di un'impostazione coordinata a livello comunitario nell'affrontare questioni relative ad attività aventi una spiccata connotazione transnazionale quali i nuovi servizi, allo scopo di pervenire ad una tutela effettiva ed efficace degli obiettivi di interesse generale che intervengono nello sviluppo della società dell'informazione;

(8 bis) considerando che per i servizi di telecomunicazione esiste già un'armonizzazione a livello comunitario e che la vigente normativa comunitaria prevede degli adattamenti allo sviluppo della tecnologia e all'offerta di nuovi servizi;

(9) considerando che per altri settori della società dell'informazione ancora poco noti sarebbe nondimeno prematuro coordinare queste normative attraverso un'armonizzazione estensiva o esaustiva del diritto sostanziale nella Comunità, poiché la forma e la natura dei nuovi servizi non sono ancora sufficientemente note; che in questo momento non esiste ancora un'attività normativa specifica al livello nazionale in tale materia e che la necessità e il contenuto di una siffatta armonizzazione in relazione al mercato interno non possono essere definiti in questa fase;

(10) considerando che è pertanto necessario preservare il corretto funzionamento dello spazio senza frontiere interne e scongiurare il pericolo di una nuova frammentazione istituendo una procedura d'informazione, di consultazione e di cooperazione amministrativa per i nuovi progetti di normativa; che una procedura siffatta contribuirà, in particolare, a garantire l'efficace applicazione del trattato, segnatamente degli articoli 52 e 59, ed eventualmente ad individuare l'esigenza di tutelare l'interesse generale a livello comunitario; che, inoltre, la migliore applicazione del trattato resa possibile da una siffatta procedura limiterà la necessità di normative comunitarie a quanto è strettamente necessario e proporzionato ai fini del mercato interno e della tutela di interesse generali; che, infine, tale procedura d'informazione consentirà alle imprese di meglio sfruttare i vantaggi che presenta il mercato interno;

(11) considerando che la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (1), persegue gli stessi obiettivi e che tale procedura risulta efficace e adeguata per il conseguimento di questi obiettivi; che l'esperienza acquisita nell'applicazione di tale direttiva e le procedure da essa istituite sono adeguate ai progetti di norme relative ai servizi della società dell'informazione; che la procedura che essa istituisce si è ormai ben affermata presso le amministrazioni nazionali;

(12) considerando inoltre che, ai sensi dell'articolo 7 A del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e che la direttiva 83/189/CEE prevede solo norme procedurali di cooperazione amministrativa, senza armonizzazione delle norme di diritto sostanziale;

(13) considerando pertanto che una modifica della direttiva 83/189/CEE per consentirne l'applicazione ai progetti di normativa relativi ai servizi della società dell'informazione è la soluzione più opportuna per rispondere efficacemente alle esigenze di trasparenza nel mercato interno in ordine al quadro normativo dei servizi della società dell'informazione;

(14) considerando che, stanti la grande varietà dei servizi della società dell'informazione, il loro futuro sviluppo e la necessità di prevedere la notificazione delle sole norme suscettibili di futura evoluzione; che i servizi prestati a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi sono quelli che richiederanno e susciteranno più di altri nuove regolamentazioni e che, per tale motivo, occorre prevedere la notificazione dei progetti di regole riguardanti tali servizi;

(15) considerando che dovranno quindi essere comunicate le regole specifiche concernenti l'accesso alle attività di servizio che si prestano ad essere fornite secondo le modalità sopra richiamate e il loro esercizio, anche se tali norme figurano in una regolamentazione con finalità più generali; che, tuttavia, le norme di portata generale che non prevedono alcuna disposizione particolare in ordine a tali servizi o comunque le prestazioni di servizi in quanto tali non dovranno essere notificate;

(16) considerando che, con l'espressione «regole relative all'accesso ai servizi e al loro esercizio» si fa riferimento alle norme che stabiliscono requisiti di qualsiasi natura, come quelli relativi ai fornitori, ai servizi e ai destinatari dei servizi, inerenti un'attività economica atta ad essere fornita per via elettronica, a distanza e su richiesta individuale del destinatario del servizio; che quindi, ad esempio, le norme relative allo stabilimento dei prestatori di servizi e, in particolare, quelle relative al regime di autorizzazione o di licenza rientrano in tale definizione; che si considera norma riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione una norma che riguardi questi ultimi ancorché inserita in una normativa di carattere generale;

(17) considerando che la presente direttiva lascia impregiudicata la sfera d'applicazione della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (1) quale modificata dalla direttiva 96/. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), nonché eventuali future modificazioni di tale direttiva;

(18) considerando che la presente direttiva lascia impregiudicati l'elaborazione e il contenuto della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in ordine a un quadro comune per le autorizzazioni generali e per le licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (3);

(19) considerando che non rientrano comunque nella previsione della presente direttiva i progetti di normative nazionali dirette a recepire nel diritto interno il contenuto delle direttive comunitarie già emanate o da emanare poiché essi sono già soggetti ad un esame specifico; che, per questo motivo, non dovrebbero rientrare nel campo dell'applicazione della presente direttiva né le normative nazionali emanate per l'attuazione della direttiva 89/552/CEE, quale modificata dalla direttiva 96/. . ./CE, nonché eventuali future modificazioni di tale direttiva né le normative nazionali emanate per l'attuazione della futura direttiva relativa a un quadro comune per le autorizzazioni generali e per le licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione;

(20) considerando che il sistema d'informazione e di consultazione a livello comunitario stabilito dalla presente direttiva costituisce il presupposto essenziale per una partecipazione coerente ed incisiva della Comunità europea alla soluzione delle questioni attinenti gli aspetti regolamentari dei servizi della società dell'informazione nel contesto internazionale;

(21) considerando che la presente direttiva è intesa a modificare la direttiva 83/189/CEE, la quale è stata adottata sul fondamento degli articoli 100 A e 213 (nonché dell'articolo 43) del trattato; che è opportuno mantenere la coerenza nel ricorso alle basi giuridiche di una stessa direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 83/189/CEE è modificata come segue:

1) Il titolo della direttiva è sostituito dal titolo seguente:

«Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione».

2) L'articolo 1 è modificato come segue:

a) dopo il punto 1 è aggiunto il seguente punto:

«2) "servizio": qualsiaisi servizio prestato a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi,»;

b) i punti 2 e 3 diventano rispettivamente i punti 3 e 4;

c) è aggiunto un nuovo punto 5:

«5) "regola relativa ai servizi": un requisito relativo all'accesso alle attività di servizio di cui al punto 2 e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti,»;

d) i punti da 4 a 10 diventano rispettivamente i punti da 6 a 12.

e) il punto 9, (nuovo punto 11) primo capoverso è sostituito dal testo seguente:

«"regola tecnica": una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione, lo stabilimento di un operatore di servizi o l'utilizzazione in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri intese a vietare la fabbricazione, la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto ed a vietare la prestazione o l'utilizzazione di un servizio o lo stabilimento come operatore di servizi.

Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:

- le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

- gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse pubblico, mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

- le specificazioni tecniche o altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi incoraggiando all'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.»;

f) il punto 10 (nuovo punto 12) è sostituito dal seguente:

«12) "progetto di norma tecnica": il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali.»

3) L'articolo 8, paragrafo 1, ultimo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, punto 11, terzo trattino, le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono fondarsi unicamente sugli aspetti che costituiscono eventualmente ostacoli agli scambi o alla libera circolazione dei servizi e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.»

4) L'articolo 9 è modificato nel modo seguente:

a) il paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati membri rinviano:

- di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo ai sensi dell'articolo 1, punto 11, secondo comma, secondo trattino,

- fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, di sei mesi l'adozione di qualsiasi altro progetto di regola tecnica a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci o dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno.»;

b) il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

«7. I paragrafi da 1 a 5 non sono applicabili quando uno Stato membro, per motivi giustificati da una situazione grave o imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla prevenzione dei vegetali o alla sicurezza e - per le regole relative ai servizi - giustificate anche da motivi di ordine pubblico, si trovi nella necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di consultazione. Lo Stato membro indica, nella comunicazione di cui all'articolo 8, i motivi che giustificano l'urgenza dei provvedimenti in questione. La Commissione si pronuncia su tale comunicazione nel più breve tempo possibile. Essa prende le misure opportune in caso di ricorso abusivo a questa procedura. Il Parlamento europeo è tenuto informato dalla Commissione.»

5) L'articolo 10 è modificato nel modo seguente:

a) il paragrafo 1, primo e secondo trattino sono sostituiti dal testo seguente:

«- si conformano agli atti comunitari cogenti che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole relative ai servizi:

- soddisfano agli impegni derivanti da un accordo internazionale, che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni nella Comunità;»;

b) il paragrafo 1, sesto trattino, è sostiuito dal testo seguente:

«- si limitano a modificare una regola tecnica ai sensi dell'articolo 1, punto 11 della presente direttiva in conformità di una domanda della Commissione intesa ad eliminare un ostacolo agli scambi o alla libera circolazione dei servizi;»;

c) ai paragrafi 3 e 4 il riferimento all'articolo 1, punto 9 è sostituito dai termini: «articolo 1, punto 11»;

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

«4. L'articolo 9 non si applica alle specificazioni tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

(1) GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23.

(2) Posizione comune (CE) n. 49/96 (GU n. C 264 dell'11. 9. 1996, pag. 52).

(3) GU n. C 90 del 27. 3. 1996, pag. 5.

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