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Document 51996AG0911(10)
COMMON POSITION (EC) No 50/96 adopted by the Council on 8 July 1996 with a view to adopting Directive 96/.../EC of the European Parliament and of the Council amending the Annex to Directive No 93/7/EEC on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 50/96 definita dal Consiglio l'8 luglio 1996 in vista dell'adozione della direttiva 96/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illegalmente dal territorio di uno Stato membro
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 50/96 definita dal Consiglio l'8 luglio 1996 in vista dell'adozione della direttiva 96/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illegalmente dal territorio di uno Stato membro
GU C 264 del 11.9.1996, p. 66–68
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 50/96 definita dal Consiglio l'8 luglio 1996 in vista dell'adozione della direttiva 96/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illegalmente dal territorio di uno Stato membro
Gazzetta ufficiale n. C 264 del 11/09/1996 pag. 0066
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 50/96 definita dal Consiglio l'8 luglio 1996 in vista dell'adozione della direttiva 96/. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . ., che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illegalmente dal territorio di uno Stato membro (96/C 264/10) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1). visto il parere del Comitato economico e sociale (2), deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), considerando che, date le diverse tradizioni artistiche nella Comunità, acquerelli, guazzi e pastelli sono considerati come pitture o disegni; che la categoria 4 dell'allegato della direttiva 93/7/CEE (4) comprende disegni fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto e con qualsiasi materia, e che la categoria 3 comprende quadri e pitture fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale; che le soglie di valore applicabili a queste due categorie sono diverse; che nell'ambito del mercato interno acquerelli, guazzi e pastelli potrebbero ricevere un trattamento notevolmente diverso a seconda dello Stato membro nel quale si trovano; che, ai fini dell'applicazione del regolamento, occorre decidere a quale categoria essi appartengono per garantire un'applicazione uniforme delle soglie di valore in tutta la Comunità; considerando che l'esperienza dimostra che acquerelli, guazzi e pastelli tendono a raggiungere prezzi più elevati di quelli dei disegni e alquanto inferiori a quelli di dipinti ad olio e a tempera; che è pertanto opportuno creare una nuova categoria per acquerelli, guazzi e pastelli, con una soglia di valore di 30 000 ECU, affinché le opere più importanti uscite illecitamente dal territorio di uno Stato membro possano essere restituite, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato della direttiva 93/7/CEE del Consiglio è modificato nel modo seguente: 1) Al punto A: a) Il punto 3 è sostituito dal testo seguente: «3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alla categoria 3 bis o 4, fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1)». b) È inserito il seguente punto: «3 bis. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano, su qualsiasi supporto (1)». c) Il punto 4 è sostituito dal testo seguente: «4. Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, realizzati interamente a mano, con qualsiasi materia, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto o con qualsiasi materia (1)». 2. Al punto B è inserita la seguente categoria: «30 000 - 3 bis (Acquerelli, guazzi e pastelli)». Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì . . . Per il Parlamento europeo Il Presidente Per il Consiglio Il Presidente (1) GU n. C 6 dell'11. 1. 1996, pag. 15. (2) GU n. C 97 dell'1. 4. 1996, pag. 28. (3) Parere del Parlamento europeo del 21 maggio 1996 (GU n. C . . . del . . ., pag. . . .), posizione comune del Consiglio dell'8 luglio 1996 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. L 74 del 27. 3. 1993, pag. 74. MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO I. INTRODUZIONE 1. Il 22 novembre 1995 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di direttiva, fondata sull'articolo 100 A del trattato CE, che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. 2. Il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale hanno emesso i rispettivi pareri il 12 maggio (1) e il 31 gennaio 1996 (2). 3. L'8 luglio 1996, il Consiglio ha adottato la posizione comune conformemente all'articolo 189 B del trattato. II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA Creazione di una nuova categoria, distinta, per acquarelli, guazzi e pastelli con una soglia adeguata, onde garantire un'applicazione uniforme dei valori applicabili a tali beni nella Comunità. 1. Osservazioni di carattere generale Nella sua posizione comune il Consiglio ha approvato la proposta della Commissione, pur avendovi apportato un cambiamento procedurale a suo avviso necessario. 2. Osservazioni specifiche 2.1. Il Consiglio ha introdotto una modifica procedurale rispetto alla proposta della Commissione per quanto riguarda la data di entrata in vigore della direttiva per farla coincidere con quella del regolamento che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali, la cui proposta è stata presentata dalla Commissione contemporaneamente alla proposta di direttiva. 2.2. Parere del Parlamento europeo Il Parlamento europeo non ha presentato emendamenti in merito alla proposta della Commissione. CONCLUSIONI Il Consiglio ritiene che la sua posizione comune, che riprende integralmente la proposta della Commissione (pur corredandola di una modifica tecnica che permette alla direttiva e al regolamento di essere applicati contemporaneamente: cfr. sopra), costituisce uno strumento adeguato per rispondere all'esigenza di creare una nuova categoria in cui possano essere classificati gli acquarelli, i guazzi e i pastelli. (1) GU n. C 166 del 10. 6. 1996, pag. 38. (2) GU n. C 97 dell'1. 4. 1996.