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Document 51996AG0911(07)

    POSIZIONE COMUNE (CE) N. 47/96 definita dal Consiglio il 27 giugno 1996 in vista dell'adozione della decisione n. .../96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno al settore del libro e della lettura (Arianna)

    GU C 264 del 11.9.1996, p. 34–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996AG0911(07)

    POSIZIONE COMUNE (CE) N. 47/96 definita dal Consiglio il 27 giugno 1996 in vista dell'adozione della decisione n. .../96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno al settore del libro e della lettura (Arianna)

    Gazzetta ufficiale n. C 264 del 11/09/1996 pag. 0034


    POSIZIONE COMUNE (CE) N. 47/96 definita dal Consiglio il 27 giugno 1996 in vista dell'adozione della decisione n. . . ./96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno al settore del libro e della lettura (Arianna) (96/C 264/07)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 128,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Comitato delle regioni (2),

    deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

    (1) considerando che nell'era della società dell'informazione il libro e la lettura restano uno strumento privilegiato della diffusione del sapere e che occorre tener conto delle complementarità tra il libro, la tecnologia audiovisiva e i multimedia;

    (2) considerando che qualsiasi programma comunitario nel settore del libro deve tener conto della duplice natura dello stesso che è un bene economico e culturale al contempo;

    (3) considerando che la pratica della lettura, momento privilegiato di svago, può essere stimolata dai programmi comunitari, soprattutto nei settori dell'istruzione e della cultura;

    (4) considerando che nel ciclo del libro occorre distinguere tra creazione, edizione, traduzione e diffusione; che il presente programma (Arianna) può essere considerato un'azione culturale importante a favore del libro;

    (5) considerando che il trattato conferisce alla Comunità il compito di:

    - contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali,

    - incoraggiare la cooperazione fra Stati membri e, se necessario, appoggiare e integrare l'azione di questi ultimi, in particolare per quanto riguarda la creazione artistica e letteraria,

    - favorire la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti nel campo della cultura e in particolare con il Consiglio d'Europa;

    (6) considerando che la promozione della traduzione e il sostegno ad iniziative mirate realizzate in compartecipazione, soprattutto da operatori specializzati del settore europeo del libro e della lettura, contribuiscono:

    - alla conoscenza e alla diffusione della cultura e della storia dei popoli europei,

    - al mantenimento della diversità della creazione letteraria e del patrimonio scritto nelle sue diverse espressioni linguistiche nazionali e regionali,

    - agli scambi interculturali e agli scambi di know-how,

    e che favorisce l'accesso dei cittadini alla cultura, anche fra i ceti meno favoriti;

    (7) considerando che è necessario incoraggiare una traduzione di qualità delle opere letterarie nella Comunità e la loro promozione, in particolare attraverso il perfezionamento dei traddutori letterari nonché di altri professionisti del settore librario, soprattutto di coloro che hanno la responsabilità di facilitare l'accesso dei cittadini europei;

    (8) considerando che i premi europei di letteratura e di traduzione possono contribuire alla diffusione di opere letterarie di qualità;

    (9) considerando l'importanza che le istituzioni della Comunità hanno attribuito alla conoscenza e alla diffusione della creazione letteraria, in particolare attraverso la traduzione, come testimoniano:

    - la risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 1987 sull'azione comunitaria nel settore del libro (1),

    - la risoluzione del Consiglio e dei ministri responsabili degli affari culturali, del 9 novembre 1987, sulla promozione della traduzione di opere importanti della cultura europea (2),

    - la risoluzione del Consiglio e dei ministri responsabili degli affari culturali, del 18 maggio 1989, relativa alla promozione del libro e della lettura (3),

    - la comunicazione della Commissione, del 3 agosto 1989, sul libro e la lettura: sfide culturali dell'Europa,

    - le conclusioni dei ministri della cultura, riuniti in sede di Consiglio, del 12 novembre 1992, sulle linee direttrici per l'azione comunitaria nel settore culturale (4),

    - la risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 1993 sulla promozione del libro e della lettura in Europa (5),

    - la risoluzione del Consiglio dei ministri della cultura riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1993, sulla promozione della traduzione di opere teatrali europee contemporanee (6);

    (10) considerando i risultati della campagna europea di sensibilizzazione al libro e alla lettura (1993-1994), organizzata dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa;

    (11) considerando che la comunicazione della Commissione, del 27 luglio 1994, sull'azione della Comunità europea a favore della cultura, che ha indicato il libro e la lettura come settori prioritari, ha precisato il quadro delle azioni di promozione in grado di sostenere e completare gli sforzi degli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

    (12) considerando l'interesse di realizzare azioni culturali comunitarie con paesi terzi all'interno e all'esterno dell'Europa, nonché una cooperazione culturale europea con il Consiglio d'Europa e con altri organismi internazionali competenti, quali l'UNESCO;

    (13) considerando che la presente decisione stabilisce, per tutta la durata del presente programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato, ai sensi del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, per l'autorità di bilancio nell'ambito della procedura annuale di bilancio;

    (14) considerando che è stato concordato un «modus vivendi», il 20 dicembre 1994, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 189 B del trattato (7),

    DECIDONO:

    Articolo 1

    La presente decisione definisce per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, il programma di azione Arianna che figura in allegato, (in prosieguo: il presente programma) destinato ad accrescere la conoscenza e la diffusione della creazione letteraria e della storia dei popoli europei, nonché l'accesso ad esse dei cittadini europei, in particolare sostenendo la traduzione di opere letterarie, teatrali e di riferimento e progetti di cooperazione in tali settori realizzati in compartecipazione nonché attraverso il perfezionamento dei professionisti che operano in tale campo.

    Articolo 2

    Il presente programma incoraggia la cooperazione a livello europeo tra gli Stati membri nel settore della cultura. Esso appoggia e integra la loro azione conformemente al principio di sussidiarietà, contribuendo al pieno sviluppo delle loro culture nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali.

    A tal fine, gli obiettivi del programma sono i seguenti:

    a) promuovere, per il tramite della traduzione:

    - una più ampia diffusione di opere letterarie di qualità del XX° secolo, rappresentative della cultura dello Stato membro da cui provengono che illustrano in particolare le tendenze della letteratura europea contemporanea della seconda metà del secolo; a questo proposito, sarà data priorità alle traduzioni delle opere scritte nelle lingue meno diffuse dell'Unione europea, o alle traduzioni verso tali lingue;

    - la diffusione di opere drammatiche contemporanee, al fine di presentare al pubblico europeo un repertorio diversificato e rappresentativo delle culture degli Stati membri;

    - la diffusione di opere di riferimento ai fini di una migliore conoscenza della cultura e della storia dei popoli europei, segnatamente nei settori indicati nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 128 del trattato;

    b) stimolare, sostenendo progetti di cooperazione realizzati in compartecipazione:

    - gli scambi di esperienze e know-how su temi di interesse comune tra professionisti a livello europeo nel settore del libro;

    - lo sviluppo di iniziative in compartecipazione volte a facilitare l'accesso alle informazioni relative alla diffusione del libro nonché la promozione della lettura e l'accesso ad essa da parte dei cittadini;

    c) incoraggiare una traduzione di qualità delle opere letterarie e la loro promozione, accordando un sostegno comunitario al perfezionamento dei traduttori letterari, nonché di altri professionisti del settore librario, soprattutto di coloro che hanno la responsabilità di agevolarne l'accesso dei cittadini;

    d) sostenere e integrare le iniziative di cui alle lettere a), b) e c) accordando un sostegno a progetti di studi e di ricerca innovativi presentati da reti e da organizzazioni professionali.

    Articolo 3

    Le azioni descritte nell'allegato sono effettuate al fine della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2. Esse sono attuate in base alla procedura prevista all'articolo 5.

    Articolo 4

    1. Il presente programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PAECO), conformemente alle condizioni stabilite nei protocolli addizionali agli accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari conclusi o da concludere con tali paesi. Questo programma è aperto alla partecipazione di Cipro e di Malta nonché alla cooperazione con altri paesi terzi che hanno concluso accordi di associazione o di cooperazione contenenti clausole culturali, sulla base di stanziamenti supplementari da assegnare secondo procedure da convenire con questi paesi. Talune modalità generali della partecipazione sono contemplate nell'azione 6 dell'allegato.

    2. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con il Consiglio d'Europa e con altre organizzazioni internazionali competenti nel campo della cultura (ad esempio l'UNESCO) accertandosi della complementarità degli strumenti impiegati, nel rispetto dell'identità propria e dell'autonomia d'azione di ogni istituzione e organizzazione.

    Articolo 5

    1. La Commissione attua il presente programma conformemente alla presente decisione.

    2. La Commissione è assistita da un comitato composto da due rappresentanti per ogni Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione. I membri del comitato possono farsi assistere da esperti o consiglieri.

    3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato progetti di misure concernenti:

    - il piano di lavoro annuale;

    - l'equilibrio generale tra tutte le azioni;

    - le modalità e i criteri di selezione dei diversi tipi di progetti descritti nell'allegato (azioni 1, 2, 3, 4 e 6);

    - i progetti che comportano un aiuto di oltre 10 000 ECU;

    - le modalità di controllo e di valutazione del programma, nonché le conclusioni dei rapporti di valutazione previsti all'articolo 8 e ogni misura di modifica del presente programma che ne deriva.

    Il comitato formula il suo parere sui progetti di misure di cui al comma precedente entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

    La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

    In tal caso:

    a) la Commissione può differire di un periodo di due mesi a partire dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

    b) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui alla lettera a).

    4. La Commissione può consultare il comitato su tutte le questioni concernenti l'attuazione del presente programma che non rientrino tra quelle di cui al paragrafo 3.

    Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare.

    Il comitato formula il suo parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

    Il parere è iscritto a verbale; inoltre ogni Stato membro ha diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale.

    La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa informa il comitato della maniera in cui ha tenuto conto del suo parere.

    Articolo 6

    1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è fissata a 7 milioni di ECU.

    2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

    Articolo 7

    La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, cerca di rendere complementari le azioni previste dal presente programma e da altri programmi culturali quali Caleidoscopio (1) e Raffaello da un lato, nonché dai programmi d'azione comunitari, soprattutto in materia di istruzione e formazione quali, Socrate (2) e Leonardo da Vinci (3), dall'altro.

    Articolo 8

    Un anno dopo l'attuazione del presente programma, e nei mesi successivi, la Commissione, sentito il comitato, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto dettagliato di valutazione dei risultati ottenuti, accompagnato, se del caso, da adeguate proposte, anche per quanto riguarda il controllo e le modalità del programma, al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di deliberare prima della fine del periodo contemplato dal presente programma. Tale rapporto evidenzia in particolare la creazione di valore aggiunto, segnatamente di carattere culturale, e le conseguenze socioeconomiche indotte dal sostegno finanziario concesso dalla Comunità. Tale rapporto si prefigge di valutare, qualitativamente e quantitativamente, in quale misura il programma abbia realizzato gli obiettivi di cui all'articolo 2.

    Alla luce del rapporto di valutazione di cui al primo comma e delle eventuali proposte della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio esamineranno la possibilità di adottare un nuovo programma, elaborato e sviluppato tenendo pienamente conto delle esperienze fruttuose derivate dal presente programma.

    In tale contesto essi potranno prendere, se del caso, le misure necessarie al fine di evitare un'interruzione del presente programma.

    Articolo 9

    Il presente programma, che contiene le indicazioni pratiche sulla procedura, le antenne di contatto designate dagli Stati membri che consentono di assicurare un'assistenza tecnica per progetti culturali, i termini di presentazione delle candidature, nonché la documentazione che deve accompagnare la domanda, è pubblicato ogni anno nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

    Articolo 10

    La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1997.

    Fatto a Lussemburgo, addì . . .

    Per il Parlamento europeo Il Presidente Per il Consiglio Il Presidente

    (1) GU n. C 324 del 22. 11. 1994, pag. 11 e GU n. C 279 del 25. 10. 1995, pag. 7.

    (2) GU n. C 100 del 2. 4. 1996, pag. 35.

    (3) Parere del Parlamento europeo del 7 aprile 1995 (GU n. C 109 dell'1. 5. 1995, pag. 297), posizione comune del Consiglio del 27 giugno 1996 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (1) GU n. C 246 del 14. 9. 1987, pag. 136.

    (2) GU n. C 309 del 19. 11. 1987, pag. 3.

    (3) GU n. C 183 del 20. 7. 1989, pag. 1.

    (4) GU n. C 336 del 19. 12. 1992, pag. 1.

    (5) GU n. C 42 del 15. 2. 1993, pag. 182.

    (6) GU n. C 160 del 12. 6. 1993, pag. 1.

    (7) GU n. C 102 del 4. 4. 1996, pag. 1.

    (1) GU n. L 99 del 20. 4. 1996, pag. 20.

    (2) GU n. L 87 del 20. 4. 1995, pag. 10.

    (3) GU n. L 340 del 29. 12. 1994, pag. 8.

    ALLEGATO

    PROGRAMMA ARIANNA

    Le azioni del presente programma sono volte ad accrescere la conoscenza e la diffusione della creazione letteraria e della storia dei popoli europei, nonché l'accesso ad esse dei cittadini europei, in particolare sostenendo la traduzione di opere letterarie, teatrali e di riferimento e progetti pertinenti di cooperazione nel settore del libro e della lettura realizzati in compartecipazione, nonché attraverso il perfezionamento dei professionisti di detto settore.

    AZIONE 1 Aiuti per la traduzione

    1. Aiuto per la traduzione di opere letterarie di qualità del XX° secolo ai fini di una maggiore diffusione attraverso la pubblicazione.

    a) L'aiuto è concesso per la traduzione di opere letterarie di qualità del XX° secolo (romanzi, novelle, saggi, storia letteraria, biografie, teatro, poesia) rappresentative della cultura dello Stato membro da cui provengono, che illustrano in particolare le tendenze della letteratura europea contemporanea della seconda metà del secolo e possono interessare un vasto pubblico europeo.

    b) i) Possono fruire dell'aiuto le opere che sono già state tradotte e pubblicate in due lingue dell'Unione europea (oltre alla lingua originale). L'aiuto è destinato a sostenere la traduzione in almeno un'altra lingua dell'Unione europea, dando la priorità a traduzioni verso le lingue dell'Unione europea meno diffuse.

    ii) Le opere redatte in una delle lingue dell'Unione europea meno diffuse possono tuttavia essere considerate ai fini dell'aiuto alla traduzione allorché siano già state tradotte e pubblicate in una lingua dell'Unione europea (diversa dalla lingua originale) o quando, pur non essendo ancora state tradotte e pubblicate in una lingua dell'Unione europea, se ne proponga simultaneamente la traduzione in almeno due lingue dell'Unione europea. L'aiuto è destinato a sostenere la traduzione in un'altra lingua dell'Unione europea. Tali disposizioni si applicano inoltre alle opere:

    - redatte in una lingua di grande diffusione, ma pubblicate in uno Stato membro geograficamente piccolo;

    - redatte in altre lingue degli Stati membri.

    c) La domanda di sovvenzione è presentata alla Commissione da uno o più editori cittadini di uno Stato membro. L'accordo del o dei traduttori deve figurare sulla domanda presentata dal o dagli editori. La sovvenzione può coprire fino al 100 % degli onorari del traduttore, negoziati secondo le prassi abituali del mercato interessato. L'editore si impegna a indicare visibilmente il nome dell'autore della traduzione e il contributo della Comunità.

    Gli editori debbono attestare di essere titolari dei diritti eventualmente connessi alla pubblicazione e/o alla traduzione dell'opera oggetto della domanda e che, senza il sostegno comunitario, non avrebbero espresso una valutazione commerciale favorevole alla pubblicazione dell'opera tradotta in questione.

    d) Le opere che possono fruire dell'aiuto sono selezionate due volte all'anno.

    2. Aiuto per la traduzione di opere teatrali in vista di una maggiore diffusione attraverso la presentazione al pubblico

    L'aiuto è concesso per la traduzione in due lingue dell'Unione europea di opere teatrali che hanno dato adito a rappresentazioni su scena o diffusioni audiovisive e che hanno già ottenuto un certo riconoscimento da parte della critica e del pubblico.

    L'aiuto è riservato, prioritariamente, alle opere recenti del XX° secolo.

    Le opere proposte per la traduzione dovranno basarsi su un progetto concreto di presentazione al pubblico.

    La domanda iniziale è presentata dai direttori, registi o produttori cittadini di uno Stato membro ai fini della presentazione al pubblico dell'opera teatrale. La domanda è rivolta simultaneamente alla Commissione e alle antenne di contatto designate dagli Stati membri che esprimono un parere sull'interesse prioritario dei progetti presentati.

    La selezione finale delle opere da tradurre è effettuata tenendo conto in particolare della qualità delle opere proposte per la traduzione. Per quanto riguarda la scelta delle lingue di traduzione, l'autorità competente provvederà affinché vi sia un equilibrio fra le lingue di grande diffusione e quelle di minore diffusione, al fine di accrescere la possibilità che queste opere siano conosciute da un pubblico al contempo vasto e diversificato.

    L'aiuto è concesso sotto forma di una borsa di traduzione per un importo massimo di 3 500 ECU, che può essere riveduto ogni anno. La borsa non interferisce con i diritti che potrebbero spettare agli autori o ai traduttori a titolo dell'eventuale rappresentazione, diffusione o pubblicazione dell'opera tradotta.

    Le antenne di contatto sono depositarie delle traduzioni realizzate con il sostegno della Comunità e hanno il compito di fornire ai professionisti qualsiasi informazione utile. Al riguardo essi potranno comunicare le traduzioni in questione soltanto a persone od organismi che abbiano ottenuto l'accordo degli aventi diritto in base alla normativa nazionale vigente.

    3. Aiuti per la traduzione di opere e di studi di riferimento in vista di una maggiore diffusione dell'informazione nel settore culturale

    L'aiuto per la traduzione di opere e di studi di riferimento in due lingue dell'Unione europea mira a:

    - migliorare la conoscenza e la diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;

    - facilitare gli scambi di informazioni e di esperienze e favorire in tal modo la cooperazione fra Stati membri nei settori di cui all'articolo 128 del trattato, in particolare quelli che saranno sviluppati prioritariamente dalla Comunità nel quadro della sua azione culturale.

    Tenuto conto, tuttavia, del campo molto vasto che questa azione potrebbe coprire, l'aiuto per la traduzione di opere di riferimento (storia, storia dell'arte, scienze umane, scienze sociali, ecc.) sarà sviluppato, in un primo tempo, sotto forma di un'azione sperimentale e selettiva.

    L'aiuto è concesso anche per la traduzione di studi o rapporti dedicati alle prassi e ai sistemi esistenti negli Stati membri nel settore culturale, che consentono di evidenziare i problemi di interesse comune di cui in particolare all'articolo 128, paragrafi 2 e 4 del trattato.

    La domanda è accompagnata dalle informazioni necessarie a stabilire l'apporto sostanziale dell'opera o dello studio la cui traduzione è chiesta per la conoscenza del settore considerato, nonché dall'indicazione delle lingue-obiettivo e dall'accordo scritto dell'autore e del traduttore.

    Le opere sono proposte alla Commissione dalle autorità competenti degli Stati membri. Le opere potranno essere tradotte nel maggior numero di lingue ritenuto necessario.

    Il contributo comunitario è concesso, previo accordo scritto del traduttore, secondo due tipi di modalità diverse in funzione dell'origine dell'opera:

    - se l'opera proposta per la traduzione è presentata, tramite lo Stato membro, da un editore affinché venga proposta sul mercato europeo, l'aiuto comunitario è concesso in condizioni simili a quelle previste per l'aiuto per la traduzione di opere letterarie contemporanee (punto 1);

    - se l'opera proposta per la traduzione tramite lo Stato membro non è destinata ad essere oggetto di uno sfruttamento commerciale (effettuato ad esempio, per conto di un'università, di un centro di ricerca, di un istituto specilizzato, ecc.) l'aiuto della Comunità è concesso sotto forma di borsa destinata a consentire ai traduttori di terminare il loro lavoro in condizioni simili a quelle previste per l'aiuto per la traduzione di opere teatrali (punto 2).

    La Commissione diffonderà ogni anno l'elenco e i riferimenti delle opere tradotte secondo i punti 1, 2 e 3.

    Le risorse da stanziare nell'ambito di tale azione saranno pari al 50 % circa della dotazione globale destinata al presente programma. La ripartizione esatta tra le sei azioni del presente programma sarà effettuata secondo le procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

    AZIONE 2 Sostegno a progetti di cooperazione realizzati in compartecipazione volti a migliorare la promozione del libro e della lettura e l'accesso ad essi da parte dei cittadini

    Saranno sostenuti progetti di cooperazione i cui participanti appartengano ad almeno tre Stati membri e siano presentati da reti, associazioni od organizzazioni di professionisti (per esempio autori, traduttori, biblioteche, case editrici di piccole e medie dimensioni, librerie), fondazioni senza scopo di lucro operanti nel settore librario, ovvero gruppi regionali (o locali) che hanno sviluppato azioni o programmi specifici nel settore in questione.

    I progetti di cooperazione presentati da operatori diversi da quelli di cui al precedente comma non potranno beneficiare dell'aiuto previsto dalla presente azione.

    I progetti di cooperazione ammissibili all'aiuto riguardano qualsiasi iniziativa che presuppone la compartecipazione degli operatori suddetti (riunioni, convegni, manifestazioni, azioni pilota di cooperazione o di scambio) intesa a promuovere, in particolare:

    - la conoscenza reciproca della letteratura e della storia dei popoli europei e l'accesso ad esse;

    - lo sviluppo di iniziative in compartecipazione volte a facilitare l'accesso alle informazioni relative alla diffusione, alla promozione e alla traduzione del libro e l'accesso alla lettura da parte dei cittadini;

    - lo scambio di esperienze e know-how su temi di interesse comune tra professionisti a livello europeo.

    I progetti in compartecipazione presentati nel quadro della presente azione debbono rivestire un interesse europeo, ad essere di natura innovatrice o esemplare. Essi dovranno dimostrare che il sostegno comunitario che potrebbe essere accordato al progetto apporta un valore aggiunto concreto.

    Sarà dato un aiuto supplementare ai progetti che includono misure per la diffusione dei risultati.

    Sono esclusi dal finanziamento comunitario:

    - le azioni o manifestazioni oggetto di altri programmi comunitari [settori cinematografico e televisivo - MEDIA II (1)], del patrimonio culturale (Raffaello) e delle attività artistiche e culturali (Caleidoscopio);

    - i progetti di cooperazione culturale emanati dalle regioni di uno stesso Stato membro o a carattere puramente nazionale o bilaterale;

    - la realizzazione di materiale e pubblicazioni a fini commerciali; tuttavia monografie, collezioni, riviste, dischi, CD, video, CD-I, CD-ROM sono presi in considerazione quando fanno parte integrante di un progetto;

    - le spese di investimento e di funzionamento delle organizzazioni culturali che non fanno parte integrante del progetto presentato.

    La riconferma dell'aiuto comunitario di anno in anno sarà valutata da esperti indipendenti designati dalla Commissione su proposta degli Stati membri, in base alla relazione di attività relativa al progetto dagli organizzatori. Gli esperti indipendenti possono raccomandare modifiche del progetto.

    I progetti devono presentare un piano di finanziamento equilibrato che indichi i mezzi finanziari necessari alla realizzazione delle azioni presentate. Il contributo finanziario di un progetto nel quadro di questa azione non può di norma superare il 25 % delle spese totali del progetto preso in considerazione e non può comunque essere superiore a 50 000 ECU. Nel caso di progetti che comprendono misure volte ad accrescere la diffusione dei risultati presso il pubblico o gli operatori del settore, può essere accordato un ulteriore contributo della Comunità, fino al 50 % del costo relativo a questa voce, non superiore tuttavia ad un totale di 20 000 ECU.

    In linea di principio non possono fruire del sostegno previsto dalla presente azione i progetti per i quali il contributo comunitario sia inferiore a 5 000 ECU.

    I progetti dovranno essere oggetto di una domanda specifica presso la Comunità europea. La domanda dovrà essere accompagnata:

    - da una descrizione dettagliata delle azioni da realizzare che precisi, in particolare, il valore aggiunto a livello comunitario;

    - da un bilancio preventivo dettagliato del progetto.

    AZIONE 3 Perfezionamento dei professionisti che contribuiscono alla conoscenza e alla diffusione della letteratura europea

    È concesso un sostegno comunitario specifico, a complemento degli sforzi intrapresi dalle autorità competenti degli Stati membri, al perfezionamento dei professionisti, in particolare i traduttori letterari, al fine di contribuire a migliorare la qualità della traduzione delle opere, nonché di altri operatori del settore del libro e della lettura contemplati nell'azione 2, al fine di contribuire alla promozione delle diverse culture degli Stati membri e all'accesso ad esse dei cittadini.

    Il sostegno comunitario è accordato sotto forma di borse e indennità integrative di viaggio e tirocini di perfezionamento.

    Le borse o altre forme di aiuto comunitario previste nel contesto della presente azione sono concesse per progetti pedagogici presentati da reti, organizzazioni, associazioni, fondazioni, specialisti, università e istituzioni (in particolare le reti di biblioteche, gli istituti superiori di traduzione, ecc.) previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri.

    AZIONE 4 Misure di accompagnamento

    A. Misure specifiche

    1. Al fine di migliorare la cooperazione culturale nel settore del libro e della lettura, in casi specifici e limitati si potrà concedere un sostegno a progetti di riunioni organizzate a livello europeo nonché a studi e ricerche nel settore del presente programma a condizione che dette riunioni e studi non abbiano ricevuto un sostegno comunitario nel quadro di tale programma.

    2. Le domande devono presentare le garanzie finanziarie necessarie alla loro realizzazione. Il contributo comunitario concesso nel quadro della presente azione non può in alcun caso essere superiore al 50 % delle spese totali della riunione o dello studio né essere superiore a 50 000 ECU.

    B. La Commissione, in collaborazione con le antenne di contatto, adotta le misure necessarie per dare pubblicità e diffondere l'informazione relativa al presente programma, in modo che gli operatori e le reti culturali siano informati e sensibilizzati alle azioni che li riguardano.

    AZIONE 5 Premio Aristeion, sinergia con l'aiuto per la traduzione

    La Comunità concede ogni anno un contributo ai premi Aristeion (Premio letterario europeo e Premio europeo di traduzione).

    Le sei opere nominate nel quadro del premio letterario europeo hanno diritto automaticamente a beneficiare dell'aiuto per la traduzione in almeno due lingue supplementari, a condizioni analoghe a quelle previste per l'aiuto per la traduzione di opere letterarie [Azione 1, punto 1, lettera a)], purché una domanda a tal fine sia presentata direttamente alla Commissione da un editore.

    AZIONE 6 Partecipazione dei paesi terzi

    I paesi terzi di cui all'articolo 4 partecipano al presente programma conformemente alle condizioni stabilite nel presente articolo. La partecipazione o la cooperazione tiene conto degli obiettivi seguenti:

    - migliore diffusione della letteratura degli Stati membri nei paesi terzi interessati e migliore conoscenza della letteratura dei paesi terzi interessati negli Stati membri;

    - promozione delle azioni di perfezionamento a favore dei professionisti che contribuiscono ad una maggiore conoscenza e diffusione della letteratura europea, soprattutto i traduttori letterari e i traduttori delle opere di cui all'azione 1, punti 2 e 3 e altri professionisti operanti nel settore librario e della lettura;

    - miglioramento delle sinergie per favorire i progetti presentati dalle organizzazioni professionali di autori e traduttori, dalle biblioteche, dalle case editrici di piccole e medie dimensioni, dalle librerie e dalle associazioni o fondazioni non a scopo di lucro che operano nel settore del libro.

    (1) GU n. L 321 del 30. 12. 1995, pag. 25.

    MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

    I. INTRODUZIONE

    1. Il 25 ottobre 1994 la Commissione ha presentato una proposta di decisione, fondata sull'articolo 128 del trattato CE, che istituisce il programma Arianna.

    2. Il Parlamento europeo e il Comitato delle regioni hanno emesso il loro parere rispettivamente il 6 (1) e il 20 aprile 1995 (2).

    3. Il 28 luglio 1995 (3) la Commissione ha presentato una proposta modificata, per tenere conto del parere del Parlamento europeo.

    4. Il 27 giugno 1996 il Consiglio ha adottato la posizione comune conformemente all'articolo 189 B del trattato.

    II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

    La proposta riguarda l'attuazione a livello comunitario di un programma di sostegno al settore del libro e della lettura, in particolare per il tramite della traduzione, in Europa.

    1. OSSERVAZIONI GENERALI

    Nella posizione comune il Consiglio ha sostanzialmente approvato la proposta della Commissione pur apportandovi le modifiche che ha ritenuto indispensabili.

    2. OSSERVAZIONI SPECIFICHE

    2.1. Modifiche apportate dal Consiglio alla proposta modificata della Commissione

    a) Campo d'applicazione della decisione

    All'interno del campo d'applicazione della decisione, il Consiglio ha introdotto una suddivisione tra gli aiuti alla traduzione nell'ambito dell'azione I («Aiuti per la traduzione») e il sostegno a iniziative che rientrano nelle altre azioni del programma. In particolare il Consiglio ha indicato che le risorse da stanziare nell'ambito dell'azione I saranno pari al 50 % della dotazione globale destinata al programma. Inoltre il Consiglio ha riveduto la struttura originale delle azioni al fine di chiarirne il contenuto. Ecco perché, rispetto alle tre azioni proposte dalla Commissione, la posizione comune ne enumera sei.

    b) Comitatologia

    Rifacendosi al modello dei comitati istituiti con le decisioni relative a Socrate, Leonardo e Gioventù per l'Europa III, da un lato, e Caleidoscopio, dall'altro, il Consiglio ha optato per un comitato avente funzioni di comitato di gestione per talune questioni e di comitato consultivo per altre.

    c) Durata del programma e dotazione finanziaria

    Analogamente alle azioni comprese nel programma Caleidoscopio, quelle nell'ambito di Arianna sono relativamente nuove. Pertanto il Consiglio ha previsto di uniformare la durata di Arianna a quella di Caleidoscopio, preferendo ridurre il periodo proposto dalla Commissione da cinque a tre anni. Tuttavia, tenuto conto dei termini della procedura stabilita all'articolo 189 B, il Consiglio ha dovuto prendere atto dell'impossibilità di mantenere quale data di entrata in vigore del programma il 1° gennaio 1996 e, nella posizione comune, ha indicato il 1° gennaio 1997. Inoltre, considerato che nel bilancio comunitario per l'esercizio 1996 sono iscritti per attività del programma Arianna 2,5 milioni di ECU, il Consiglio ha stimato che il 1996 possa essere considerato come un anno preparatorio all'attuazione di tale programma. Pertanto nella posizione comune esso ha stabilito una durata del programma di due anni a decorrere dal 1° gennaio 1997. La dotazione finanziaria è stata fissata a 7 milioni di ECU, cifra risultante dalla somma degli importi che figurano nella scheda finanziaria unita alla proposta della Commissione per gli anni 1997 e 1998 (i 2,5 milioni di ECU per il 1996 suindicati corrispondono all'importo per quest'anno indicato nella scheda finanziaria).

    Dopo un anno di attuazione è prevista una valutazione del programma e entro i sei mesi successivi a tale periodo la Commissione potrà eventualmente presentare una proposta relativa a un nuovo programma per il periodo che decorre dal 1° gennaio 1999.

    Sono stati aggiunti alcuni paragrafi riguardanti la possibilità di adottare un nuovo programma ed eventuali misure atte a evitare l'interruzione di quest'ultimo: essi riprendono le formulazioni adottate con procedura di conciliazione per il programma Caleidoscopio.

    2.2. Emendamenti del Parlamento europeo

    2.2.1. Emendamenti del Parlamento europeo ripresi dalla Commissione

    Nella proposta modificata la Commissione ha ripreso, totalmente o in parte, 32 dei 43 emendamenti del Parlamento.

    a) Emendamenti del Parlamento europeo ripresi dal Consiglio

    Il Consiglio ha accolto 28 emendamenti del Parlamento, totalmente, in parte o con formulazione diversa. Essi sono:

    3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 (seconda parte, cfr. le osservazioni in appresso), 36, 43, 46.

    b) Emendamenti del Parlamento europeo non accolti dal Consiglio

    Emendamento 1 Modifica del titolo con il quale si precisa che è costituito un programma di sostegno nel settore del libro e della lettura mediata dalla traduzione.

    Secondo il Consiglio la traduzione costituisce solo una delle azioni da promuovere, e pertanto non ha potuto accogliere l'emendamento.

    Emendamento 2

    Proposta di un nuovo considerando che menziona il mito di Arianna e di Teseo.

    Il Consiglio non ritiene giuridicamente corretto inserire siffatta menzione in un testo legislativo.

    Emendamento 11

    Nuovo considerando nel quale si afferma che famiglia e scuola devono restare il luogo privilegiato per l'apprendimento e l'incoraggiamento della lettura.

    Il Consiglio, pur ritenendo lodevole il principio che ispira l'emendamento, ritiene che esso non possa rientrare nel campo d'applicazione della decisione.

    Emendamento 19

    Menzione in uno nuovo considerando dei ridotti mezzi assegnati, a livello comunitario, alla promozione del libro e della lettura.

    Il Consiglio stima che la formulazione dell'emendamento contraddica quella dell'emendamento 12, da esso accolto. Inoltre il Consiglio non ritiene opportuno che un considerando di un atto legislativo contenga un commento sulla consistenza del finanziamento di un'azione.

    Emendamento 33 (prima parte)

    Sostegno da dare alle opere dei giovani autori e alle piccole case editrici indipendenti.

    Secondo il Consiglio il contenuto della prima parte dell'emendamento (sostegno ai giovani autori) esula dall'ambito del programma Arianna. Il Consiglio ritiene invece di poter accogliere lo spirito dell'emendamento per quanto concerne il sostegno alle piccole case editrici indipendenti.

    Emendamento 37

    Creazione di una base di dati in vista della promozione della cooperazione tra editori a livello europeo.

    Il Consiglio stima che l'emendamento esuli dagli obiettivi e dal quadro generale del programma.

    Emendamento 41

    Costituzione nella Comunità di banche di dati semantiche per i traduttori tecnici o letterari.

    Pur riconoscendo l'interesse del contenuto dell'emendamento, il Consiglio è del parere che la portata del programma non consenta, nella pratica, di dare seguito al desiderio espresso dal Parlamento.

    2.2.2. Emendamenti del Parlamento europeo non accolti dalla Commissione

    Emendamenti 9, 14, 34, 38, 40, 48

    (Adeguamento delle regole economiche, adozione di uno statuto professionale dei traduttori; sovvenzione delle spese di edizione e distribuzione dell'opera una volta completata la traduzione; assunzione delle spese di visita promozionale degli autori prescelti; formazione professionale di editori, bibliotecari e librai nel campo delle nuove tecnologie; edizione di opere in versione Braille per i non vedenti).

    Pur essendo consapevole dell'importanza dei problemi indicati, il Consiglio, condividendo l'opinione della Commissione, ritiene che essi esulino dal programma Arianna.

    Emendamenti 27 e 45

    Funzionamento del comitato.

    Il Consiglio, come la Commissione, ritiene che questi emendamenti contraddicano le regole stabilite in materia di comitatologia, tenuto conto altresì dell'accordo «modus vivendi» adottato da Parlamento, Consiglio e Commissione al riguardo il 20 dicembre 1994.

    Emendamento 35

    Priorità accordata agli editori e alle case editrici che non abbiano ottenuto in precedenza sovvenzioni comunitarie per la traduzione di opere.

    Il Consiglio comprende le preoccupazioni del Parlamento relative a una ripartizione equa dell'aiuto comunitario ma condivide il parere della Commissione e ricorda che la selezione delle opere sarà fatta da una giuria di esperti indipendenti sulla base della qualità delle opere proposte per la traduzione. Pertanto il Consiglio non ha potuto accogliere l'emendamento.

    CONCLUSIONI

    Tenuto conto delle circostanze che per lungo tempo hanno impedito ai lavori di progredire, il Consiglio ritiene che la posizione comune costituisca un testo equilibrato e adeguato alla necessità di sviluppare gli sforzi culturali nel settore del libro e della lettura.

    (1) GU . C 109 dell'11. 5. 1995.

    (2) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

    (3) GU n. C 279 del 25. 10. 1995.

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