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Document 51996PC0279(01)

    Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica, per quanto concerne il Gyrodactylus salaris, la direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d' acquacultura

    /* COM/96/0279 def. - CNS 96/0157 */

    GU C 242 del 21.8.1996, p. 9–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996PC0279(01)

    Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica, per quanto concerne il Gyrodactylus salaris, la direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d' acquacultura /* COM/96/0279 DEF - CNS 96/0157 */

    Gazzetta ufficiale n. C 242 del 21/08/1996 pag. 0009


    Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica, per quanto concerne il Gyrodactylus salaris, la direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacultura

    (96/C 242/08)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    COM(96) 279 def. - 96/0157(CNS)

    (Presentata dalla Commissione il 20 giugno 1996)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    considerando che il Gyrodactylus salaris è un parassita d'acqua dolce dei salmonidi che può provocare un alto tasso di mortalità del Salmo salar (salmone atlantico);

    considerando che questa malattia potrebbe avere un grave impatto economico se si manifestasse nelle regioni dove vivono gli stock selvatici di salmone di fiume Salmo salar precedentemente indenni da tale malattia;

    considerando che l'esperienza ha dimostrato come questa malattia possa propagarsi dalle regioni infette verso altre regioni mediante i trasporti a fini commerciali di salmoni e di altri salmonidi;

    considerando che è pertanto necessario impedire la propagazione della malattia da regioni della Comunità che non possono essere qualificate indenni dalla malattia a regioni dove è storicamente accertata l'assenza del parassita;

    considerando che è possibile prevenire la propagazione della malattia ricorrendo alle procedure applicabili alle malattie dell'elenco II dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE (2);

    considerando che, essendo Salmo salar la specie sensibile al Gyrodactylus salaris, le misure debbono applicarsi a questa specie;

    considerando tuttavia che il parassita può essere trasmesso da altre specie di salmonidi e che le misure devono essere pertanto estese anche a queste specie;

    considerando che occorre stabilire i criteri per accertare l'assenza del Gyrodactylus salaris;

    considerando che è necessario garantire che l'immissione sul mercato di pesci provenienti da una zona non riconosciuta non rechi pregiudizio alla situazione sanitaria delle aziende non infette situate in una zona non riconosciuta; che tale garanzia può essere ottenuta mediante la certificazione delle partite;

    considerando che occorre adattare le condizioni previste per il campionamento e le analisi inerenti alle malattie dei pesci in funzione dei criteri vigenti a livello internazonale,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 91/67/CEE è modificata nel seguente modo:

    1) All'articolo 7:

    a) la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dal seguente testo:

    «1. I pesci vivi delle specie sensibili alla IHN e alla VHS di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II, le loro uova e gameti possono essere immessi sul mercato solo se soddisfano i requisiti complementari seguenti:»;

    b) al paragrafo 1 è aggiunto la seguente lettera c):

    «c) se sono destinati ad essere introdotti in un'azienda non riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, devono essere scortati, a norma dell'articolo 11, da un documento di trasporto conforme ad un modello da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 26, il quale attesti che:

    - soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3 e provengono da un'azienda indenne dalla IHN o dalla VHS, ovvero

    - provengono da una zona riconosciuta in relazione alla IHN e/o alla VHS, ovvero

    - provengono da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta in relazione alla IHN e/o alla VHS.»;

    c) il paragrafo 2 è sostituito dai seguenti paragrafi:

    «2. I pesci vivi delle specie sensibili alla girodattilosi di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II, possono essere immessi sul mercato soltanto se soddisfano i requisiti complementari seguenti:

    a) se sono destinati ad essere introdotti in una zona riconosciuta per quanto concerne il Gyrodactylus salaris, debbono essere scortati, conformemente all'articolo 11, da un documento di trasporto conforme ad un modello da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 26, il quale attesti che provengono da una zona riconosciuta relativamente al Gyrodactylus salaris;

    b) se sono destinati ad essere introdotti in un'azienda che, sebbene non sia situata in una zona riconosciuta, soddisfa le condizioni di cui all'allegato C, punto I, debbono essere scortati, conformemente all'articlo 11, da un documento di trasporto conforme ad un modello da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 26, il quale attesti che provengono da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta relativamente al Gyrodactylus salaris;

    3. Secondo la procedura di cui all'articolo 26, la Commissione può adeguare o abolire i requisiti complementari di cui ai paragrafi 1 e 2 in funzione dell'evoluzione della situazione sanitaria nella Comunità o conformemente all'evoluzione in campo scientifico.»

    2) All'articolo 9, punto 1), la frase introduttiva è sostituita dal seguente testo:

    «I pesci sensibili all'IHN e alla VHS devono essere macellati ed eviscerati prima di essere spediti.»

    3) Nell'allegato A:

    a) alle colonne 1 e 2 dell'elenco II la voce «pesci» è completata nel seguente modo:

    «>SPAZIO PER TABELLA>

    »

    b) nell'elenco III, alla voce «pesci», i termini «Gyrodactylus salaris» vengono depennati dalla colonna 1.

    4) Nell'allegato B, il punto I. B è sostituito dal seguente testo:

    «B. Concessione del riconoscimento

    1) Per poter essere riconosciuta relativamente alla IHN e/o alla VHS, una zona continentale deve possedere i seguenti requisiti:

    a) da almeno quattro anni non devono essere state riscontrate nei pesci manifestazioni o altre manifestazioni della presenza di IHN e/o VHS;

    b) tutte le aziende della zona continentale devono essere poste sotto la sorveglianza del servizio ufficiale. Per due anni devono essere state effettuate due visite di controllo sanitario all'anno.

    Il controllo sanitario deve essere stato eseguito nei periodi dell'anno in cui la temperatura dell'acqua favorisce lo sviluppo di tali malattie. Il controllo sanitario deve comprendere almeno:

    - un'ispezione dei pesci che presentano anomalie;

    - un prelievo, secondo un piano stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, di campioni che devono essere spediti con la massima sollecitudine al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione.

    Tuttavia, le zone che dispongono di una documentazione cronologica attestante l'assenza della IHN e/o della VHS possono conseguire il riconoscimento se:

    i) la loro situazione geografica rende difficile l'introduzione di malattie;

    ii) è stato applicato un regime di controllo ufficiale delle malattie per un periodo di almeno dieci anni durante il quale:

    - tutte le aziende di allevamento ittico hanno subito regolari controlli,

    - è stato applicato un sistema di notifica delle malattie,

    - non sono state denunciate malattie,

    - la normativa in vigore ha consentito che vi fossero introdotti solo i pesci, le uova o i gameti provenienti da una zona non infetta o da un'azienda non infetta sottoposte a un controllo ufficiale e con garanzie sanitarie equivalenti.

    Il periodo di dieci anni di cui sopra può essere ridotto a cinque anni in funzione degli esami effettuati dal servizio ufficiale dello Stato membro richiedente e se, oltre ai requisiti di cui sopra, il suddetto controllo regolare di ciascun allevamento è consistito perlomeno in due visite di controllo sanitario all'anno comprendenti almeno:

    - un'ispezione dei pesci che presentano anomalie,

    - un prelievo di campioni di almeno 30 pesci per ogni visita.

    Gli Stati membri che auspicano beneficiare delle disposizioni concernenti la documentazione cronologica devono presentare la loro richiesta al più tardi il 31 dicembre 1996;

    c) se non esiste alcuna azienda nella zona continentale che dev'essere riconosciuta, i servizi ufficiali debbono aver fatto eseguire, conformemente alla lettera b), due visite di controllo sanitario dei pesci per quattro anni nella parte a valle del bacino idrografico;

    d) gli esami di laboratorio eseguiti sui pesci prelevati nel corso delle visite di controllo devono aver dato risultati negativi per quanto concerne gli agenti patogeni in questione;

    e) allorché uno Stato membro ha chiesto il riconoscimento per un bacino idrografico che ha origine in un altro Stato membro confinante o è comune ai due Stati membri, si applicano le seguenti disposizioni:

    - occorre che i due Stati membri interessati introducano contemporaneamente un richiesta di riconoscimento conformemente alle procedure di cui agli articoli 5 o 10;

    - la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, determina, se necessario, previo esame e controllo delle richieste e valutazione della situazione sanitaria, le eventuali altre disposizioni necessarie per la concessione di detti riconoscimenti.

    Gli Stati membri, conformemente alla direttiva 89/608/CEE (¹), si concedono reciproca assistenza per l'applicazione della presente direttiva e in particolare del presente paragrafo.

    (¹) GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 34.»

    2) Per poter essere riconosciuta relativamente al Girodactylus salaris, una zona continentale deve possedere i requisiti stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 26.

    Se uno Stato membro ritiene tuttavia che il proprio territorio o parte del proprio territorio sia indenne da Girodactylus salaris, esso può presentare alla Commissione la documentazione probatoria necessaria, che deve comprendere in particolare:

    i) i risultati dei test di controllo effettuati in un periodo di tempo prolungato, basati sull'identificazione del parassita e sul fatto che la malattia deve essere obbligatoriamente comunicata al servizio ufficiale;

    ii) il periodo durante il quale è stato effettuato il controllo.

    Sulla scorta delle informazioni suddette e conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, allo Stato membro richiedente può essere concesso il riconoscimento per il suo territorio o parte di esso.

    5) Nell'allegato B, punto I.C, il punto 2) è sostituito dal seguente testo:

    «2) a) ogni azienda deve essere sottoposta a due ispezioni sanitarie annue in relazione alla IHN e/o VHS conformemente a quanto stabilito al punto B.1), lettera b); tuttavia, i campioni saranno prelevati ogni anno, in base ad un sistema di rotazione, nel 50 % delle aziende ittiche di ciascuna zona continentale.

    b) il programma di verifica del mantenimento del riconoscimento in relazione alla girodattilosi viene elaborato conformemente alla procedura di cui all'articolo 26.»

    6) Nell'allegato B, il punto II.B è sostituito dal seguente testo:

    «B. Concessione del riconoscimento

    Per poter essere riconosciuta indenne relativamente all'IHN e/o alla VHS, una zona litoranea per i pesci deve soddisfare i requisiti stabiliti per le zone continentali di sui al punto I.B, primo paragrafo.

    Se del caso, i requisiti per ottenere il riconoscimento in relazione alla girodattilosi nelle zone costiere sono fissati conformemente alla procedura di cui all'articolo 26.»

    7) Nell'allegato C, punto I.A, il punto 4) è sostituito dal seguente testo:

    «4) deve soddisfare, mutatis mutandis, i requisiti di cui all'allegato B, punto I.B. Inoltre, se l'approvazione per quanto concerne la IHN e/o la VHS viene chiesta sulla scorta di dati storici relativi ad un sistema di controllo attuato in un periodo di 10 anni, deve essere sottoposta, almeno una volta all'anno, ad un'ispezione clinica e al prelievo di campioni da analizzare, per accertare la presenza di eventuali patogeni, in un laboratorio riconosciuto.»

    8) Nell'allegato C, il punto I.B è sostituito dal seguente testo:

    «B. Mantenimento del riconoscimento

    Il mantenimento del riconoscimento è soggetto alle condizioni di cui all'allegato B, punto I.C. Tuttavia, il campionamento per quanto concerne la IHN e/o la VHS deve essere effettuato una volta all'anno.»

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    (1) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

    (2) GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 1.

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