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Document 31996Y0801(02)

Risoluzione del Consiglio dell'8 luglio 1996 sulla cooperazione tra le amministrazioni per l'applicazione della normativa relativa al mercato interno

GU C 224 del 1.8.1996, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

31996Y0801(02)

Risoluzione del Consiglio dell'8 luglio 1996 sulla cooperazione tra le amministrazioni per l'applicazione della normativa relativa al mercato interno

Gazzetta ufficiale n. C 224 del 01/08/1996 pag. 0003 - 0004


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 1996

sulla cooperazione tra le amministrazioni per l'applicazione della normativa relativa al mercato interno

(96/C 224/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, del 22 dicembre 1993, «Valorizzare al massimo il mercato interno: programma strategico»,

vista la risoluzione del Consiglio, del 16 giugno 1994, sullo sviluppo della cooperazione amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della normativa comunitaria nel mercato interno (1),

vista la risoluzione del Consiglio, del 10 ottobre 1994, sul libero sviluppo del dinamismo e della capacità innovativa delle piccole e medie imprese, ivi inclusi le microimprese e l'artigianato, nell'ambito di una economia concorrenziale (2),

vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 29 gennaio 1996, dal titolo «Cooperazione tra le amministrazioni per l'attuazione e l'applicazione della normativa comunitaria nel settore del mercato interno - Relazione sui progressi compiuti»,

considerando che, ai fini del corretto funzionamento della Comunità, è essenziale accrescere la fiducia reciproca e la trasparenza tra le amministrazioni e assicurare in tal modo un'applicazione effettiva, efficace e uniforme della normativa comunitaria in tutti gli Stati membri;

considerando che il buon funzionamento del mercato interno richiede un rafforzamento della cooperazione tra le amministrazioni, in particolare nel settore dei prodotti industriali dove è scarsamente sviluppata, al fine di assicurare il rispetto delle norme comunitarie;

considerando che gli Stati membri, in ottemperanza alla risoluzione del Consiglio del 16 giugno 1994, hanno notificato alla Commissione i punti di contatto competenti in quasi tutti i settori elencati nell'allegato della suddetta risoluzione, onde assicurare il collegamento tra le autorità amministrative nazionali incaricate dell'applicazione della normativa nel settore del mercato interno, nonché tra queste e la Commissione; che la suddetta risoluzione ha parimenti invitato gli Stati membri a notificare alla Commissione informazioni essenziali sulle loro strutture amministrative, per consentire a tutti gli interessati di capire meglio in che modo ogni Stato membro applica la normativa relativa al mercato interno;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 10 ottobre 1994 ha invitato gli Stati membri e la Commissione ad esaminare la possibilità di prevedere punti di contatto nazionali per aiutare le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, a fronteggiare eventuali ostacoli agli scambi intracomunitari; che i privati hanno parimenti bisogno di sapere a chi possono rivolgersi per ogni domanda relativa all'esercizio dei loro diritti nel mercato interno;

considerando che la cooperazione amministrativa e l'istituzione di punti di contatto per le imprese e i privati dovrebbero rispettare i principi della proporzionalità tra le richieste rivolte alle amministrazioni e i benefici corrispondenti, nonché della riservatezza e del segreto commerciale e professionale necessari, che dovrebbero evitare inutili complicazioni burocratiche e duplicazioni dei sistemi esistenti, nonché rispettare le strutture amministrative degli Stati membri;

considerando che la cooperazione amministrativa dovrebbe essere attuata in base alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di protezione dei dati personali;

considerando che una stretta cooperazione tra questi punti di contatto e gli organismi competenti designati dagli Stati membri consentirà a ciascuno di essi di eseguire i rispettivi compiti in modo più efficace e, in particolare, contribuirà ad una più rapida soluzione dei problemi incontrati dalle imprese e dai privati;

considerando che, ai fini di una cooperazione efficace, occorre dapprima definire regole di base chiare, determinando in ciascuno dei settori interessati il tipo di informazioni da scambiare, lo stadio del processo di applicazione in cui effettuare gli scambi di informazioni, nonché i criteri relativi alla riservatezza e alla proporzionalità, i termini da rispettare per la risposta e gli altri aspetti tecnici degli scambi di informazioni;

considerando che la normativa la cui applicazione è importante per il funzionamento del mercato interno comprende i settori elencati nell'allegato della risoluzione del Consiglio del 16 giugno 1994; che deve essere parimenti esaminata la cooperazione in altri settori;

considerando che è necessario prestare particolare attenzione, nel campo dell'armonizzazione tecnica, all'applicazione delle direttive di «nuova impostazione», in parti colare per una corretta attuazione della sorveglianza del mercato, la quale costituisce uno strumento privilegiato per garantire che i prodotti immesssi sul mercato siano conformi ai requisiti fondamentali;

considerando che la Comunità deve fornire il proprio sostegno alla cooperazione in tutti i settori grazie a programmi di telematica, di formazione e di scambio,

SI RALLEGRA della relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 29 gennaio 1996, sulla cooperazione tra le amministrazioni per l'attuazione e l'applicazione della normativa comunitaria nel settore del mercato interno;

RICONOSCE che sono necessari sforzi costanti onde migliorare tale cooperazione, al fine di rafforzare l'effettiva applicazione della suddetta normativa, di risolvere i problemi che le imprese e i privati possono incontrare e di prevenire eventuali ostacoli alla libera circolazione tra gli Stati membri;

ESAMINERÀ con la Commissione in quale misura la cooperazione amministrativa deve essere rafforzata nei settori in cui essa è poco sviluppata e in particolare in quello dei prodotti industriali;

SOTTOLINEA l'esigenza di creare in questo settore i mezzi necessari ad un'applicazione coerente, omogenea e rapida della normativa comunitaria;

INVITA GLI STATI MEMBRI:

a) a concludere, se non lo hanno già fatto, la notifica dei loro punti di contatto nazionali per l'applicazione della normativa comunitaria nei settori elencati nell'allegato della risoluzione del Consiglio del 16 giugno 1994 e a notificare, conformemente alla suddetta risoluzione, informazioni essenziali sulle rispettive strutture amministrative incaricate dell'applicazione di tale normativa;

b) a tenere aggiornato l'elenco dei punti di contatto notificati e a farne uno strumento di lavoro efficace per le autorità incaricate dell'applicazione quotidiana della normativa relativa al mercato interno;

c) a istituire, a meno che ciò non sia già stato fatto, nel modo appropriato e tenendo conto delle esigenze delle imprese e dei privati, uno o più punti di contatto per le imprese, come previsto nella risoluzione del Consiglio del 10 ottobre 1994 e ad istituire, se necessario, uno o più punti di contatto per agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai privati dalle norme relative al mercato interno;

d) a collegare tele o tali punti di contatto con gli organismi competenti designati dagli Stati membri;

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE:

a) a proseguire i loro sforzi onde definire eventualmente delle norme di base, nei settori in cui tali norme non sono ancora state stabilite, per la cooperazione tra amministrazioni in materia di applicazione della normativa relativa al mercato interno e ad applicare tali norme, mediante mezzi adeguati ad un'efficace cooperazione;

b) a esaminare, per quanto riguarda i prodotti industriali, le seguenti possibilità:

- principi generali per l'esecuzione dei controlli,

- meccanismi di cooperazione amministrativa nelle direttive di «nuova impostazione»,

- norme di qualità per i laboratori incaricati del controllo ufficiale,

- laddove necessario, programmi coordinati di controllo;

c) a proseguire il loro programma di esame della situazione in materia di cooperazione tra amministrazioni nei settori normativi importanti per il funzionamento del mercato interno elencati nell'allegato della risoluzione del Consiglio del 16 giugno 1994, in particolare:

- sviluppando le azioni comunitarie di sostegno intersettoriale alla cooperazione, quali il programma di scambi telematici di dati tra amministrazioni nella Comunità (IDA), istituito con la decisione 95/468/CE (1) e il programma di scambi di funzionari nazionali tra le amministrazioni degli Stati membri (Karolus), istituito con la decisione 92/481/CEE (2),

- aggiungendo, in quest'ambito, altri settori della normativa relativa al mercato interno nei quali appare necessario rafforzare la cooperazione per l'applicazione di tale normativa, in particolare i prodotti industriali;

d) a esaminare in via prioritaria la possibilità di rafforzare la cooperazione amministrativa nell'applicazione della normativa in altri settori.

(1) GU n. C 179 dell'1. 7. 1994, pag. 1.

(2) GU n. C 294 del 22. 10. 1994, pag. 6.

(1) GU n. L 269 dell'11. 11. 1995, pag. 23.

(2) GU n. L 286 dell'1. 10. 1992, pag. 65.

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