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Document 51996AR0016(01)

Parere del Comitato delle regioni in merito al progetto di direttiva della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali

CdR 16/96

GU C 129 del 2.5.1996, p. 11–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996AR0016(01)

Parere del Comitato delle regioni in merito al progetto di direttiva della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali CdR 16/96

Gazzetta ufficiale n. C 129 del 02/05/1996 pag. 0011


Parere del Comitato delle regioni in merito:

- «al progetto di direttiva della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali», e - «al progetto di direttiva della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alla piena concorrenza nei mercati delle Telecomunicazioni»

(96/C 129/03)

L'Ufficio di presidenza del Comitato delle regioni ha deciso di elaborare un parere globale in merito alle progetti di cui sopra.

La Sottocommissione 3 ha nominato relatore Luigi Ricca ed il 14 dicembre 1995 ha adottato il parere globale all'unanimità, conformemente all'articolo 9, 3° comma del Regolamento interno (procedura d'urgenza).

Il 17 gennaio 1996, in occasione dell'11a sessione plenaria svoltasi il 17 e 18 gennaio 1996, il Comitato delle regioni ha adottato senza dibattito, il parere della Sottocommissione 3.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Il trattato che istituisce la Comunità Europea, in particolare l'articolo 90, paragrafo 3;

- Il Libro Verde relativo ad un comune orientamento nel settore delle comunicazioni mobili e personali nell'Unione Europea, COM(94) 145 del 27 aprile 1994;

- Il rapporto Bangemann su «L'Europa e la società dell'informazione globale»;

- La comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Parlamento Europeo ed al Consiglio in merito alle consultazioni sul Libro Verde, COM(94) 492 del 23 novembre 1994;

- La comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Consiglio ed al Parlamento Europeo su «La consultazione sul Libro Verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo», COM(95) 158 del 3 maggio 1995;

- Risoluzione del Consiglio sull'ulteriore sviluppo delle comunicazioni mobili e personali nell'Unione europea;

- Il parere del Comitato delle Regioni su «Verso l'ambiente delle comunicazioni personali: Libro Verde relativo ad un comune orientamento nel settore delle comunicazioni mobili e personali nell'Unione Europea», CdR 179/94 del 28 settembre 1994.

CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Come ben indicato e sintetizzato nel Libro Bianco su Sviluppo, Competitività e Occupazione le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni stanno cambiando molti aspetti delle vita economica e sociale.

2. Si può dire che stiamo vivendo nella fase di cambiamento epocale con il passaggio dalla «società industriale» alla «società dell'informazione e delle comunicazioni», e l'instaurarsi di un legame stretto tra processo di innovazione tecnologica ed organizzazione economica e sociale.

3. Anche sul piano occupazionale assistiamo ad una riduzione progressiva degli occupati nelle attività tradizionali mentre nuova occupazione si genera sempre più nelle nuove attività che nascono dal progresso delle società dell'informazione.

4. Il rapporto Bangemann su «L'Europa e la società dell'informazione globale», imprime una spinta decisiva dell'Europa verso la nuova frontiera della società dell'informazione ed indica con chiarezza i percorsi da seguire e l'importanza dell'avanzare verso la nuova frontiera, traguardo essenziale per aiutare l'Europa a beneficiare di una crescita elevata, mantenendo la competitività sui mercati globali.

5. In questo contesto il 27 aprile 1994 la Commissione ha adottato il Libro Verde sulle «Comunicazioni mobili e personali», settore che è nel frattempo passato al centro del dibattito sulla società dell'informazione, in quanto ritenuto elemento necessario e da potenziare per costruire la società dell'informazione.

6. Sul Libro Verde, il Comitato delle Regioni ha già espresso il 28 settembre 1994 il proprio parere, che qui si richiama integralmente.

7. La Commissione ha avviato ampie consultazioni sul Libro Verde, rassegnando al Parlamento Europeo ed al Consiglio in data 23 novembre 1994 una comunicazione con proposte per un ulteriore sviluppo delle comunicazioni mobili e personali nell'Unione europea, ed in data 3 maggio 1995 una comunicazione sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo.

8. Dai documenti sopra richiamati si rileva come negli ultimi anni le comunicazioni mobili sono diventate un settore vitale di crescita nell'Unione Europea. Attualmente gli utenti dei servizi di radio telefonia mobile cellulare sono in Europa oltre 11 milioni, il 35 % in più di quando è stato preparato il Libro Verde. Sono inoltre più di 8 milioni gli utenti di altri servizi di comunicazioni mobili e si prevede un'utenza di quasi 40 milioni entro il 2000, che potrebbero raggiungere gli 80 milioni entro il 2010, con la costante evoluzione verso servizi di comunicazioni personali (PCS).

9. La rapida crescita e l'espansione della società dell'informazione sono perciò una prospettiva in cui le infrastrutture e le reti di telecomunicazione sono destinate a costituire gli indispensabili canali di passaggio di un'ampia gamma di comunicazioni.

10. Le consultazioni hanno consentito alla Commissione di proporre azioni concrete, necessarie ad individuare un insieme globale di proposte per il settore, finalizzate a definire lo sviluppo tecnologico globale ed un consono quadro regolamentare, per altro individuato come uno degli otto principi fondamentali per la realizzazione della società dell'informazione globale anche dalle conclusioni del vertice del G7 a Bruxelles nel febbraio 1994.

11. La necessità di ulteriori azioni intese a sviluppare il quadro regolamentare e tecnologico di fondo è finalizzata al raggiungimento in modo equilibrato della piena liberalizzazione delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazioni per il 1998, in un regime di concorrenza leale, eliminando gli ostacoli rappresentati dal permanere di monopoli nazionali nelle comunicazioni, dando vita ad un contesto di regolamentazione chiaro e prevedibile, tale da consentire l'esecuzione di investimenti chiave e l'assunzione di decisioni economiche a lungo termine.

12. In questo modo si creeranno condizioni ambientali che incoraggino le dinamiche concorrenziali «proteggendo» la concorrenza, assumendola come valore e fattore di sviluppo dell'economia.

13. In questo ambito si collocano i due progetti di modifica della direttiva 90/388/CEE sottoposti al parere del Comitato delle Regioni.

A) Progetto di direttiva della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali

14. Il documento individua le modifiche da apportare alla direttiva 90/388/CEE con particolare riferimento:

14.1. Alle definizioni, ampliando la definizione dei servizi di telecomunicazioni, comprendendo nel campo di applicazione della direttiva anche i servizi mobili;

14.2. Alla concessione delle licenze ed all'abolizione dei diritti esclusivi o speciali in tale settore. È uno degli obiettivi principali per dare piena applicazione delle norme comunitarie e superare le attuali dispersioni in materia di concorrenza.

In molti Stati Membri il numero di licenze accordate è tuttora limitato sulla base di criteri discrezionali o resta soggetto a restrizioni tecniche quali il divieto di utilizzare un'infrastruttura diversa da quella fornita dall'organismo di telecomunicazioni. È necessario istituire procedure certe per la concessione delle licenze, con tempi definiti, tenendo debitamente conto della necessità di promuovere gli investimenti ad opera dei nuovi concorrenti nei settori interessati.

14.3. All'accesso alle frequenze.

Nel giugno 1991 il Consiglio ha assegnato le bande di frequenza per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale di telecomunicazioni senza filo (DECT).

Alcuni Stati membri impediscono l'impiego di tali frequenze per i servizi in questione, rafforzando la posizione di organismi che già godevano di una posizione dominante, con l'effetto di ritardare la comparsa di servizi di comunicazioni personali, limitando pertanto lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori.

14.4. Alla tutela della concorrenza, evitando che gli organismi di telecomunicazioni, facendo leva sulla propria posizione dominante che detengono sulla infrastruttura di rete (in virtù di diritti esclusivi ad essi conferiti) possano estenderla anche al mercato dei nuovi servizi di telecomunicazioni mobili.

14.5. Alla definizione di procedure di assegnazione delle radio frequenze, che rappresentano una risorsa cruciale limitata, basate su criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione. Gi eventuali canoni per l'impiego delle frequenze devono essere proporzionali e applicati in base al numero di canali effettivamente impiegati.

14.6. Al superamento delle restrizioni sulla fornitura e sull'impiego di infrastrutture, che comportano costi che determinano una notevole influenza sulla redditività commerciale e sulla struttura dei costi dei gestori dei servizi mobili.

È possibile impedire potenziali abusi di posizione dominante soltanto se gli Stati membri garantiscono l'interconnessione dei sistemi pubblici di telecomunicazioni mobili in funzione di determinate interfacce con la rete pubblica di telecomunicazioni, nonché condizioni di interconnessione basate su criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, pubblicate in anticipo.

14.7. Alla disciplina di un periodo di transizione supplementare massimo per gli Stati membri con reti meno sviluppate e con reti molto piccole.

PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI

15. Il CdR si felicita con la Commissione per il progetto di modifica della direttiva 90/388/CEE teso a rendere operative le indicazioni del Libro Verde e gli orientamenti emersi dalle successive consultazioni, finalizzati a stabilire un quadro regolamentare europeo delle Telecomunicazioni che accompagni la liberalizzazione totale del settore.

16. Il CdR ritiene che le proposte di modifica della direttiva 90/388/CEE rappresentano un primo passo fondamentale nel processo di preparazione alla totale liberalizzazione dei mercati delle Telecomunicazioni all'interno dell'Unione Europea che avrà inizio il 1° gennaio 1998 ed auspica la loro immediata approvazione definitiva.

17. Nello specifico dell'articolato proposto, si sottolinea quanto segue:

17.1. All'articolo 1, pag. 2, articolo 3A, ultimo comma si propone:

- di estendere il divieto di ulteriori licenze non solo agli Stati membri che beneficiano di un periodo transitorio supplementare per l'abolizione delle restrizioni alle infrastrutture, ma a tutte le fattispecie in cui gli Organismi di Telecomunicazioni siano titolari di diritti esclusivi sulle infrastrutture di rete, come era per altro già previsto in un precedente testo del progetto di direttiva.

17.2. All'articolo 2, comma 1, introdurre anche nella versione non in lingua inglese del progetto di direttiva la traduzione della locuzione «as soon as possible» presente nella versione inglese, prevedendo tre periodi temporali per l'estensione delle licenze GSM al Sistema DCS 1800:

- il prima possibile;

- dopo l'adozione di una decisone dell'European Radiocommunications Committee;

- o, comunque, entro l'1 gennaio 1998.

17.3. All'articolo 2, comma 1, si richiede di eliminare, con riferimento alla allocuzione «ove giustificato», ogni incertezza o margine di discrezionalità relativamente alle fattispecie che giustificano l'estensione della licenza per servizi GSM anche al DCS 1800.

B) Progetto di direttive della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CEE della Commissione in relazione alla realizzazione della piena concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni

18. Il documento, di complessivi 7 articoli, individua le modifiche da apportare alla direttiva 90/388/CEE con particolare riferimento:

18.1. Alla integrazione delle definizioni ed alla definizione di un quadro regolamentare che possa risolvere il conflitto di interessi degli organismi di telecomunicazioni in quanto fornitori di infrastrutture e servizi, aprendo il settore ad una vera concorrenza.

18.2. Alla abolizione dei diritti speciali ed esclusivi ed all'adozione di provvedimenti necessari affinché a ciascuna impresa sia garantito il diritto di fornire tali servizi o reti di telecomunicazioni.

18.3. Per quanto riguarda la autorizzazioni per la telefonia vocale e le reti pubbliche di telecomunicazioni ad escludere provvedimenti atti a ritardare l'accesso di nuovi concorrenti sui mercati della telefonia vocale e delle reti pubbliche di telecomunicazioni, rafforzando quindi la posizione dominante del gestore nazionale.

Allo scopo viene introdotto l'obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione i requisiti di autorizzazione o di dichiarazione prima della loro introduzione, per consentire la valutazione circa la compatibilità con il trattato ed in particolare la proporzionalità degli obblighi imposti.

18.4. Alla applicazione del principio di proporzionalità in base al quale il numero delle licenze può essere limitato esclusivamente qualora ciò era inevitabile per garantire il rispetto delle esigenze fondamentali relative all'impiego di risorse scarse e l'assistenza di limitazioni fisiche imposte dalle carenze in materia di spettro delle frequenze richieste.

18.5. Per quanto riguarda la numerazione a creare le condizioni per consentire ai nuovi fornitori autorizzati di telefonia vocale di competere efficacemente con gli organismi di telecomunicazioni esistenti disponendo di un'adeguata numerazione da assegnare ai propri abbonati.

18.6. Alle condizioni di interconnessione, da garantirsi, da parte degli organismi di telecomunicazioni alle altre imprese autorizzate alla fornitura del servizio o delle reti in base a condizioni non discriminatorie, proporzionali e trasparenti ed in conformità di criteri oggettivi.

A tale scopo, per consentire il controllo degli obblighi di interconnessione nel rispetto del diritto di concorrenza, si dovrebbero identificare con chiarezza gli elementi di costo relativi ai prezzi dell'interconnessione.

18.7. All'abolizione di tutti i diritti esclusivi relativi alla prestazione di servizi in materia di elenchi telefonici.

18.8. Alla definizione dei regimi nazionali necessari per ripartire il costo netto relativo all'obbligo di servizio universale, garantendo che il metodo di ripartizione tra gli interessati sia basato su criteri di oggettività e non discriminazione e risulti conforme al principio della proporzionalità.

18.9. Alla concessione ai nuovi gestori autorizzati, delle stesse possibilità di accesso alla proprietà pubbliche e private per l'installazione delle proprie reti.

18.10. Alla necessità di mantenere registrazioni contabili separate per fare distinzione tra costi e ricavi riferiti ad attività associate alla fornitura di servizi in base a diritti speciali e/o esclusivi e quelli prestati in condizioni di concorrenza.

18.11. Alla eliminazione di tutti i diritti esclusivi per la fornitura dell'infrastruttura di rete per servizi diversi della telefonia locale del 1 gennaio 1996.

18.12. Alle esigenze di non ritardare l'adozione di nuove specifiche per l'omologazione di apparecchi terminali, da allacciare a nuove reti di telecomunicazione, in modo da non rinviare l'accesso al mercato.

PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI

19. Il CdR esprime apprezzamento per questa proposta della Commissione di modifica della direttiva 90/388/CEE e richiama le indicazioni già espresse ai punti 15 e 16 del presente documento.

CONCLUSIONI

20. Il CdR esprime soddisfazione per le due proposte della Commissione e sottolinea l'urgenza di completare con gli altri provvedimenti complementari necessari, il futuro quadro regolamentare comunitario del settore delle telecomunicazioni, volto a permettere l'attivazione di una concorrenza leale, efficace e dinamica nel rispetto delle scadenze previste per la liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni.

21. Il Comitato delle regioni propone di prevedere nel testo della direttiva una regolamentazione mirante a vietare le discriminazioni tra gli organismi delle reti pubbliche di telecomunicazione per quanto concerne la concessione dei diritti pubblici di «passaggio» relativamente all'«offerta» di queste reti.

22. Il CdR auspica che le proposte della Commissione vengano rapidamente approvate in via definitiva e che gli Stati membri le recepiscano senza frapporre ritardi alla loro piena attuazione e senza eludere le indicazioni comunitarie.

23. Allo scopo, si invita la Commissione a vigilare ed acquisire dagli Stati membri tutte le informazioni necessarie a consentir le di accertare l'osservanza delle disposizioni.

24. Il CdR mentre condivide l'obiettivo di giungere ad un regime di piena liberalizzazione delle telecomunicazioni non dimentica il grande impatto sociale che l'attuazione della società dell'informazione comporta e sollecita la Commissione ad assumere, in parallelo con la indispensabile azione di tipo regolamentare, anche iniziative in relazione ad una serie di temi toccanti del Libro Verde e che riguardano:

- l'evoluzione dell'occupazione nel settore;

- le implicazioni sociali derivanti da un regime di piena liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni;

- l'interazione tra politica delle telecomunicazioni e le politiche dell'Unione Europea in settori attigui, con particolare riferimento alle esigenze di tutela dei dati personali e del consumatore;

- le implicazioni dell'impatto delle nuove tecnologie sulla salute pubblica.

Come già evidenziato nel parere sul Libro verde adottato dal Comitato delle regioni il 28 settembre 1994, la Commissione europea è invitata ad approfondire le ricerche, sino ad ora insufficienti, in particolare sull'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche e sul ruolo delle collettività regionali e locali in materia di autorizzazioni per l'installazione delle antenne e per gli impianti di trasmissione.

Bruxelles, 17 gennaio 1996.

Il Presidente del Comitato delle regioni

Jacques BLANC

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