EUR-Lex Der Zugang zum EU-Recht

Zurück zur EUR-Lex-Startseite

Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem EUR-Lex-Portal.

Dokument 51995PC0249

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che istituisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca esercitate nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell' Øresund

/* COM/95/249 def. - CNS 95/0223 */

GU C 313 del 24.11.1995, S. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0249

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che istituisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca esercitate nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell' Øresund /* COM/95/249 DEF - CNS 95/0223 */

Gazzetta ufficiale n. C 313 del 24/11/1995 pag. 0024


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca esercitate nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'OEresund (95/C 313/05) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(95) 249 def. - 95/0223(CNS)

(Presentata dalla Commissione l'11 settembre 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), si applica a tutte le attività di pesca e a tutte le attività connesse, esercitate sul territorio e nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ivi comprese le attività dei pescherecci comunitari che operano nelle acque dei paesi terzi o in alto mare, fatte salve le disposizioni contenute negli accordi di pesca conclusi dalla Comunità con paesi terzi o nelle convenzioni internazionali di cui la Comunità è parte;

considerando che, in forza della decisione 83/414/CEE del Consiglio (2), la Comunità è parte contraente della convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico, nei Belt e nell'OEresund, in appresso denominata «convenzione baltica»;

considerando che la commissione internazionale del mar Baltico, in appresso denominata «commissione baltica» e istituita dalla convenzione di Danzica, ha il compito di adottare le norme applicabili alle operazioni di pesca effettuate in questo mare;

considerando che la commissione baltica ha adottato, nel corso della ventesima sessione svoltasi a Gdynia dal 12 al 16 settembre 1994, un certo numero di raccomandazioni relative alle misure di controllo applicabili nel mar Baltico;

considerando che ai sensi dell'articolo XI, paragrafo 1 della convenzione baltica, la Comunità è tenuta a trasporre tali raccomandazioni nella legislazione comunitaria, fatte salve le obiezioni presentate secondo la procedura prevista dall'articolo succitato; che non vi sono obiezioni da sollevare;

considerando che è pertanto necessario stabilire alcune misure di controllo in base alle raccomandazioni formulate dalla commissione baltica, che si aggiungono alle misure di controllo stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce alcune misure di controllo relative alla cattura e allo sbarco di risorse ittiche che si trovano nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'OEresund, delimitate ad ovest da una linea che congiunge capo Hasenoere a punta Gniben, Korshage a Spodsbierg e capo Gilbierg a Kullen. Esso non si applica alle acque comprese entro le linee di base.

2. Il presente regolamento si applica:

- ai pescherecci comunitari che esercitano la loro attività nella zona geografica descritta al paragrafo 1,

- a tutti i pescherecci battenti bandiera di un paese terzo che esercitano la loro attività nelle acque marittime di questa zona soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri.

Articolo 2

Navi che praticano la pesca del merluzzo

1. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione, non più tardi di un mese prima dell'inizio delle operazioni di pesca, l'elenco di tutti i pescherecci comunitari che battono la loro bandiera o che sono immatricolati nei loro porti e la cui attività principale o accessoria consiste nella pesca del merluzzo nella zona descritta all'articolo 1, paragrafo 1 e comunicano inoltre immediatamente tutte le modifiche apportate a tale elenco nel corso dell'anno.

2. Nell'elenco in questione figurano in particolare i numeri interni delle navi di cui al suddetto paragrafo, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 109/94 della Commissione, del 19 gennaio 1994, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca (3).

3. Tale elenco, nonché tutte le relative modifiche che intervengono nel corso dell'anno, è fornito per via informatica e, di preferenza, per posta elettronica.

4. La Commissione trasmette annualmente alla commissione baltica le informazioni di cui al paragrafo 1 entro i quindici giorni successivi al ricevimento delle comunicazioni degli Stati membri.

Articolo 3

Solamente i pescherecci che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2 sono autorizzati a partecipare alle attività di pesca del merluzzo nella zona descritta all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 4

Dichiarazione di sbarco

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli sbarchi avvenuti nei propri porti di stock o di gruppi di stock soggetti alle limitazioni delle catture raccomandate dalla commissione baltica, ripartendo tali sbarchi per ogni peschereccio comunitario.

2. Entro la fine del mese la Commissione comunica alla commissione baltica, per gli sbarchi effettuati nel mese precedente, le informazioni ricevute in applicazione del paragrafo precedente.

Articolo 5

1. In base alle dichiarazioni fornite ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, gli Stati membri notificano alla Commissione, ad ogni 15 del mese e per ogni nave, gli sbarchi dei pescherecci battenti bandiera e immatricolati in un paese che è parte contraente della convenzione baltica.

2. La Commissione trasmette alla commissione baltica e alla parte contraente interessata, entro la fine di ogni mese e per quanto concerne gli sbarchi effettuati nel mese precedente, le informazioni ricevute in applicazione del paragrafo precedente.

Articolo 6

Trasbordo di merluzzo

1. Alle navi è fatto divieto di trasbordare o di ricevere quantitativi di merluzzo catturati nella zona descritta all'articolo 1, paragrafo 1, senza l'autorizzazione preliminare delle autorità competenti dello Stato membro del luogo di trasbordo.

2. Il capitano di un peschereccio che intenda effettuare trasbordi in un porto o in un luogo designato dalle autorità competenti e situato nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro interessato informa le autorità competenti del luogo di trasbordo almeno 24 ore prima.

Articolo 7

Divieto di sbarco

1. Nei casi in cui la commissione baltica notifica alla Commissione l'esaurimento di un contingente attribuito ad un'altra parte contraente della convenzione baltica, è vietato, a decorrere dalla data stabilita da tale parte contraente, ogni sbarco o trasbordo delle catture di uno stock o gruppo di stock soggetto a tale contingente da parte delle navi che battono la bandiera della parte contraente alla quale il contingente è stato attribuito.

2. La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri copia di tale notifica.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 237 del 26. 8. 1983, pag. 4.

(3) GU n. L 19 del 22. 1. 1994, pag. 5.

nach oben