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Document 41995X1110

Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 5 ottobre 1995, sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia nei settori dell'occupazione e degli affari sociali

GU C 296 del 10.11.1995, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

41995X1110

Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 5 ottobre 1995, sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia nei settori dell'occupazione e degli affari sociali

Gazzetta ufficiale n. C 296 del 10/11/1995 pag. 0013 - 0014


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 5 ottobre 1995

sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia nei settori dell'occupazione e degli affari sociali

(95/C 296/05)

IL CONSIGLIO E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

viste la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio, dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, e della Commissione dell'11 giugno 1986 (1) e tutte le risoluzioni adottate in seguito al riguardo, in particolare la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 29 maggio 1990, sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia (2),

viste le conclusioni adottate sul razzismo e sulla xenofobia dal Consiglio europeo di Corfù del 24 e 25 giugno 1994, dal Consiglio europeo di Essen del 9 e 10 dicembre 1994 e dal Consiglio europeo di Cannes del 26 e 27 giugno 1995,

considerando che l'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario;

considerando che gli Stati membri hanno sottolineato nell'Atto unico europeo la necessità di «promuovere insieme la democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti dalle costituzioni e dalle leggi degli Stati membri, dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, in particolare la libertà, l'uguaglianza e la giustizia sociale»;

considerando che, nonostante i progressi conseguiti grazie agli sforzi compiuti negli ultimi anni dagli Stati membri per garantire i diritti fondamentali delle persone e sviluppare politiche di integrazione, la violenza razzista e xenofoba continua a esistere nell'Unione europea, con conseguenze sfavorevoli per la coesione sociale;

considerando che la disoccupazione attuale provoca l'aggravamento delle difficoltà economiche, esclude milioni di persone dell'Unione europea da qualsiasi partecipazione dignitosa alla vita economica, sociale e politica ed è terreno fertile per gli atteggiamenti favorevoli al razzismo e alla xenofobia;

considerando che, per abolire qualsiasi forma di discriminazione razziale, diretta o indiretta, e gli atteggiamenti e comportamenti ispirati dal razzismo e dalla xenofobia, sono indispensabili norme nazionali efficaci e il loro controllo da parte delle autorità nazionali, regionali e locali;

considerando le risoluzioni del Parlamento europeo del 27 ottobre 1994 (3) e del 27 aprile 1995 (4) e in particolare la sua preoccupazione per l'appoggio elettorale ottenuto dai partiti che dipendone dalle idee xenofobe e razziste;

considerando che, nella risoluzione sul Libro bianco (5) sulla politica sociale europea del 19 gennaio 1995, il Parlamento europeo aveva rivolto un pressante invito alla Commissione «a presentare proposte intese a garantire la parità delle opportunità sul mercato del lavoro, a prescindere da età, razza, sesso, impedimenti e convinzioni»;

considerando che la Commissione intende elaborare una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio per specificare il suo piano di azione al riguardo;

considerando le conclusioni del Consiglio del 30 maggio 1995 e il documento finale presentato dalla commissione consultiva «razzismo e xenofobia» istituita dal Consiglio europeo di Corfù;

considerando che il 1995 è stato dichiarato «Anno internazionale della tolleranza» dalle Nazioni Unite e che in base alla dichiarazione di Vienna il Consiglio d'Europa ha convenuto di attuare quest'anno, nell'ambito del suo piano di azione, una campagna europea contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza;

considerando che spetta alle istituzioni dell'Unione europea e alle autorità competenti degli Stati membri, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, adottare le misure necessarie per l'applicazione della presente risoluzione;

considerando che questa risoluzione lascia impregiudicato sia il diritto comunitario, con particolare riguardo alla libera circolazione delle persone, sia le disposizioni nazionali pertinenti in materia di sicurezza sociale, diritto di soggiorno e possibilità d'impiego applicabili alle persone non tutelate dal diritto comunitario,

1. CONDANNANO con il massimo vigore il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, in tutte le loro forme, la violazione flagrante dei diritti della persona, nonché l'intolleranza religiosa, in particolare nei settori dell'occupazione e degli affari sociali;

2. PRENDONO ATTO della preoccupazione ribadita dal Parlamento europeo per l'aumento degli atti di violenza razzista in numerosi paesi d'Europa e per lo sviluppo della propaganda che fa appello alla xenofobia a fini elettorali in alcuni di essi;

3. RICONOSCONO grande importanza all'attuazione, nel settore della politica sociale, di politiche basate sui principi di non discriminazione e di parità delle opportunità, a livello di Unione europea e di Stati membri, nel quadro delle loro rispettive competenze, quale contributo alla lotta comune contro il razzismo e la xenofobia;

4. PRENDONO ATTO con interesse del fatto che il Consiglio sta studiando misure riguardanti:

a) l'incriminazione nel diritto interno degli Stati membri di qualsiasi incitamento alla discriminazione, alla violenza e all'odio razziale o religioso;

b) il ravvicinamento delle prassi giudiziarie e amministrative fra gli Stati membri per lottare contro i fatti incriminati;

c) il miglioramento della cooperazione internazionale nel settore, in concreto per quanto riguarda il controllo e la divulgazione transfrontaliera di qualsiasi forma di materiale razzista;

5. NOTANO CON SODDISFAZIONE che il membro della Commissione responsabile degli affari sociali e del lavoro è stato incaricato in modo specifico della lotta contro il razzismo e la xenofobia e di tutti i problemi connessi con la discriminazione per detti motivi;

6. INVITANO la Commissione a presentare, nella sua comunicazione, una sintesi delle azioni realizzate nel quadro dei programmi comunitari esistenti nonché delle possibilità di azioni future nel settore della lotta contro il razzismo e la xenofobia;

7. INVITANO gli Stati membri, tenuto conto delle raccomandazioni della commissione consultiva «razzismo e xenofobia», a progredire nel perseguimento dei seguenti obiettivi comuni:

a) garantire la protezione delle persone contro qualsiasi forma di discriminazione basata su razza, colore, religione o origine nazionale, o etnica;

b) promuovere l'occupazione e la formazione professionale quali strumenti importanti per l'integrazione delle persone che risiedono legalmente nello Stato membro interessato, tenendo conto del carattere diversificato della società;

c) lottare contro la discriminazione nel settore del lavoro nei confronti dei lavoratori legalmente residenti in ciascuno Stato membro;

d) promuovere la parità di opportunità per i gruppi di persone maggiormente vulnerabili nei confronti della discriminazione, in particolare le donne, i giovani e i bambini;

e) favorire l'adesione dei giovani e dell'opinione pubblica europea ai principi democratici e ai diritti dell'uomo, nonché al principio della diversità culturale e religiosa;

f) incoraggiare la cooperazione e lo scambio di esperienze tra gli Stati membri per quanto riguarda i criteri e le modalità di lavoro intesi a promuovere la coesione sociale;

8. INVITANO gli Stati membri ad adottare le seguenti misure:

a) la ratifica, da parte degli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto, degli strumenti internazionali riguardanti la lotta contro qualsiasi forma di discriminazione razziale;

b) la promozione, nei sistemi didattici, negli istituti di formazione professionale e di istruzione dei formatori, nonché nei programmi di formazione dei funzionari e dei quadri dell'industria, del rispetto della diversità e dell'uguaglianza degli esseri umani nonché del senso di tolleranza;

c) il sostegno dei movimenti e delle organizzazioni di cittadini che partecipano attivamente, con mezzi democratici alla lotta contro il razzismo e la xenofobia e la risoluta cooperazione con i movimenti e le organizzazioni suddetti secondo le prassi nazionali;

d) la promozione di efficaci strumenti di autoregolamentazione quali i codici deontologici per i professionisti dei mezzi di comunicazione;

9. INVITANO le parti sociali, nel rispetto della loro autonomia, a partecipare attivamente al conseguimento degli obiettivi della presente risoluzione e a sostenere con le loro azioni le misure adottate dagli Stati membri per lottare contro il razzismo e la xenofobia.

(1) GU n. C 158 del 25. 6. 1986, pag. 1.

(2) GU n. C 157 del 27. 6. 1990, pag. 1.

(3) GU n. C 323 del 21. 11. 1994, pag. 154.

(4) GU n. C 126 del 22. 5. 1995, pag. 75.

(5) GU n. C 43 del 20. 2. 1995, pag. 63.

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