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Document 51994PC0535
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) amending Regulation (EEC) No 2997/87 laying down, in respect of hops, the amount of aid to producers for the 1986 harvest and providing for special measures for certain regions of production
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 2997/87 che fissa, nel settore del luppolo, l' importo dell' aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure specialie a favor di determinate regioni di produzione
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 2997/87 che fissa, nel settore del luppolo, l' importo dell' aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure specialie a favor di determinate regioni di produzione
/* COM/94/535 def. - CNS 94/0275 */
GU C 377 del 31.12.1994, p. 17–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 2997/87 che fissa, nel settore del luppolo, l' importo dell' aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure specialie a favor di determinate regioni di produzione /* COM/94/535DEF - CNS 94/0275 */
Gazzetta ufficiale n. C 377 del 31/12/1994 pag. 0017
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2997/87 che fissa, nel settore del luppolo, l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure speciali a favore di determinate regioni di produzione (94/C 377/14) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 535 def. - 94/0275(CNS) (Presentata dalla Commissione il 7 dicembre 1994) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che, in seguito alla situazione di squilibrio del mercato delle varietà amare, il regolamento (CEE) n. 2997/87 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3338/92 (2), ha previsto speciali misure di riconversione varietale; considerando che la riconversione varietale sarebbe più efficace se fosse accompagnata da misure di ricomposizione fondiaria; che tali misure di ricomposizione vengono realizzate attualmente in Spagna nelle regioni produttrici di luppolo; che l'intera superficie a luppolo oggetto di riconversione varietale deve essere sottoposta ad un'operazione preventiva di ricomposizione; che la durata di tale operazione non consentirà, su gran parte della superficie in questione, di portare a termine la riconversione varietale entro la data limite fissata dal regolamento (CEE) n. 2997/87; considerando che in Portogallo, in Belgio e nel Regno Unito si sono verificati ritardi imprevedibili nella realizzazione del piano di riconversione inizialmente approvato; che risulta pertanto indispensabile prorogare, a decorrere dal 1° gennaio 1995, la durata del programma di riconversione per i quattro Stati membri suddetti; considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 2997/87, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2997/87 il secondo comma è sostituito dal testo seguente: «Nel caso del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese e del Regno del Belgio, i membri delle associazioni di produttori interessate si impegnano ad attuare i piani di riconversione entro il 31 dicembre 1996. Nel caso del Regno Unito tale termine è fissato al 31 dicembre 1995.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU n. L 284 del 7. 10. 1987, pag. 19. (2) GU n. L 336 del 20. 11. 1992, pag. 3.