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Document 51994PC0535

    Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 2997/87 che fissa, nel settore del luppolo, l' importo dell' aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure specialie a favor di determinate regioni di produzione

    /* COM/94/535 def. - CNS 94/0275 */

    GU C 377 del 31.12.1994, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    51994PC0535

    Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 2997/87 che fissa, nel settore del luppolo, l' importo dell' aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure specialie a favor di determinate regioni di produzione /* COM/94/535DEF - CNS 94/0275 */

    Gazzetta ufficiale n. C 377 del 31/12/1994 pag. 0017


    Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2997/87 che fissa, nel settore del luppolo, l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure speciali a favore di determinate regioni di produzione (94/C 377/14) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 535 def. - 94/0275(CNS)

    (Presentata dalla Commissione il 7 dicembre 1994)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando che, in seguito alla situazione di squilibrio del mercato delle varietà amare, il regolamento (CEE) n. 2997/87 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3338/92 (2), ha previsto speciali misure di riconversione varietale;

    considerando che la riconversione varietale sarebbe più efficace se fosse accompagnata da misure di ricomposizione fondiaria; che tali misure di ricomposizione vengono realizzate attualmente in Spagna nelle regioni produttrici di luppolo; che l'intera superficie a luppolo oggetto di riconversione varietale deve essere sottoposta ad un'operazione preventiva di ricomposizione; che la durata di tale operazione non consentirà, su gran parte della superficie in questione, di portare a termine la riconversione varietale entro la data limite fissata dal regolamento (CEE) n. 2997/87;

    considerando che in Portogallo, in Belgio e nel Regno Unito si sono verificati ritardi imprevedibili nella realizzazione del piano di riconversione inizialmente approvato; che risulta pertanto indispensabile prorogare, a decorrere dal 1° gennaio 1995, la durata del programma di riconversione per i quattro Stati membri suddetti;

    considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 2997/87,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2997/87 il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

    «Nel caso del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese e del Regno del Belgio, i membri delle associazioni di produttori interessate si impegnano ad attuare i piani di riconversione entro il 31 dicembre 1996. Nel caso del Regno Unito tale termine è fissato al 31 dicembre 1995.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    (1) GU n. L 284 del 7. 10. 1987, pag. 19.

    (2) GU n. L 336 del 20. 11. 1992, pag. 3.

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