Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51994PC0431

    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 79/581/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI IN MATERIA DI INDICAZIONE DEI PREZZI DELLE DERRATE ALIMENTARI MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 88/315/CEE DEL CONSIGLIO, E LA DIRETTIVA 88/314/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI IN MATERIA DI INDICAZIONE DEI PREZZI DEI PRODOTTI NON ALIMENTARI

    /* COM/94/431 def. - COD 94/0300 */

    GU C 377 del 31.12.1994, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    51994PC0431

    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 79/581/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI IN MATERIA DI INDICAZIONE DEI PREZZI DELLE DERRATE ALIMENTARI MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 88/315/CEE DEL CONSIGLIO, E LA DIRETTIVA 88/314/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI IN MATERIA DI INDICAZIONE DEI PREZZI DEI PRODOTTI NON ALIMENTARI /* COM/94/431DEF - COD 94/0300 */

    Gazzetta ufficiale n. C 377 del 31/12/1994 pag. 0016


    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 79/581/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi delle derrate alimentari, modificata dalla direttiva 88/315/CEE del Consiglio, e la direttiva 88/314/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari (94/C 377/13) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 431 def. - 94/0300(COD)

    (Presentata dalla Commissione il 7 dicembre 1994)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

    visto la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    statuendo in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

    considerando che i programmi della Comunità per una politica di protezione e di informazione dei consumatori (1) hanno previsto l'elaborazione dei principi comuni relativi all'indicazione dei prezzi;

    considerando che tali principi sono stati fissati dalla direttiva 79/581/CEE del Consiglio (2), modificata dalla direttiva 88/315/CEE (3), per le derrate alimentari, e dalla direttiva 88/314/CEE (4), per i prodotti non alimentari;

    considerando che tali direttive hanno previsto l'obbligo di indicare il prezzo di vendita delle derrate alimentari e dei prodotti non alimentari;

    considerando che tali direttive hanno previsto anche l'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura dei prodotti commercializzati sfusi e di taluni prodotti preconfezionati, nonché un certo numero di esenzioni da tale obbligo, qualora taluni prodotti siano commercializzati sotto forma di gamma di preconfezioni, quando tale indicazione di un prezzo per unità di misura non è significativa ai fini dell'informazione del consumatore o quando essa rappresenta un onere eccessivo per taluni piccoli commercianti al minuto;

    considerando che il dispositivo attualmente in vigore prevede un periodo di transizione per l'attuazione di esenzioni dall'indicazione del prezzo per unità di misura per taluni prodotti preconfezionati e che tale periodo transitorio spira il 7 giugno 1995;

    considerando peraltro che l'applicazione di tali direttive si è rivelata estremamente complessa, tenuto conto delle prassi commerciali che variano da uno Stato membro all'altro;

    considerando che occorre tener conto del complesso delle difficoltà incontrate nell'applicazione della normativa prevista da tali direttive e preparare una nuova normativa semplificata;

    considerando tuttavia che tale nuova normativa non potrà essere stabilita prima del mese di giugno 1995;

    considerando che è opportuno anticipare il termine di attuazione necessario, da parte degli Stati membri, della normativa prevista;

    considerando che pertanto il periodo transitorio previsto dagli articoli 10 delle direttive 79/581/CEE modificata e 88/314/CEE deve essere prorogato di quattro anni,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    1. L'articolo 10 della direttiva 79/581/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 88/315/CEE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi delle derrate alimentari, è modificato come segue:

    - alla prima riga, le parole «un periodo di 7 anni» sono sostituite dalle parole «un periodo di 11 anni».

    2. L'articolo 10 della direttiva 88/314/CEE del Consiglio, relativa alla protezione di consumatori, in materia di indicazione prezzi dei prodotti non alimentari, è modificato come segue:

    - alla prima riga le parole «un periodo di 7 anni» sono sostituite dalle parole «un periodo di 11 anni».

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri approvano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 6 giugno 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate sono applicabili a partire dal 7 giugno 1995.

    2. Quando gli Stati membri approvano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da un riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto nazionale da essi approvati nel settore coperto dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    (1) GU n. C 92 del 25. 4. 1979, pag. 2 e GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 2.

    (2) GU n. L 158 del 26. 6. 1979, pag. 19.

    (3) GU n. L 142 del 9. 6. 1988, pag. 23.

    (4) GU n. L 142 del 9. 6. 1988, pag. 19.

    Top