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Document 31972Y1010(01)

    Risoluzione del Consiglio, del 30 maggio 1972, relativa all'adeguamento dei movimenti di fondi per il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per i periodi di contabilizzazione anteriori al 1ºgennaio 1971

    GU C 105 del 10.10.1972, p. 16–17 (DE, FR, IT, NL)

    Legal status of the document In force

    31972Y1010(01)

    Risoluzione del Consiglio, del 30 maggio 1972, relativa all'adeguamento dei movimenti di fondi per il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per i periodi di contabilizzazione anteriori al 1ºgennaio 1971

    Gazzetta ufficiale n. C 105 del 10/10/1972 pag. 0016 - 0017


    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    costatando che il 21 aprile 1970 aveva adottato una risoluzione relativa ai problemi di tesoreria sollevati dal passaggio dal sistema del rimborso al sistema del finanziamento diretto (1) fondandosi su importi calcolati sulla base dei dati disponibili a quell'epoca;

    costatando che gli elementi attualmente disponibili consentono di effettuare una stima più esatta di quella fatta al momento dell'adozione della suddetta risoluzione, in particolare per quanto concerne la ripartizione fra gli Stati membri;

    costatando che, per le decisioni che la Commissione ha adottato o deve adottare a decorrere dal 1 gennaio 1971 e che si riferiscono ai seguenti periodi di contabilizzazione: secondo semestre 1970 (acconto), anni 1967/1968 e 1968/1969 nonché secondo semestre 1969 e anno 1970 (saldi), decisioni che vertono su circa 2 784 milioni di unità di conto, i saldi degli Stati membri sono stimati a:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    costatando

    - che la Commissione, per il 1971 o per anticipo,

    a) ha ricevuto dagli Stati membri i seguenti importi:

    Belgio: 5 473 071,00 unità di conto,

    Germania: 141 056 556,23 unità di conto,

    b) ha versato agli Stati membri i seguenti importi:

    Francia: 92 859 385,76 unità di conto,

    Paesi Bassi: 53 635 954,47 unità di conto,

    a valore su detti saldi;

    - che all'Italia, che ha versato la somma di 15 milioni di unità di conto in esecuzione della risoluzione summenzionata, tale importo verrà rimborsato;

    - che il Lussemburgo resta debitore della somma di 34 287 unità di conto a titolo delle decisioni di acconti adottate dalla Commissione prima del 1 gennaio 1971,

    CONVIENE le seguenti modalità per il finanziamento dei saldi dovuti a titolo del sistema precedente:

    1. Gli Stati membri debitori versano alla Commissione in due versamenti uguali, con scadenza in linea di massima in marzo e in settembre, i seguenti importi:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Gli Stati membri creditori ricevono dalla Commissione in due versamenti, nel termine di un mese a decorrere dalla data in cui essa ha ricevuto i versamenti degli Stati membri debitori, i seguenti importi:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. La Commissione è invitata ad informare ogni anno il Comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia della situazione dopo l'esecuzione dei movimenti di fondi di settembre e a presentare eventualmente un adeguamento qualora dall'esame dei dati relativi alla verifica dei conti dei periodi considerati nella presente risoluzione emergano dei risultati nettamente diversi da quelli previsti ai punti 1 e 2.

    4. Dopo la chiusura dell'ultimo periodo di contabilizzazione soggetto al regime anteriore al 1971, la Commissione trasmetterà agli Stati membri un computo generale relativo a tutte le decisioni di acconti e di concorso prese in considerazione ai sensi della presente risoluzione. I saldi residui dovuti saranno allora versati conformemente all'articolo 11 del regolamento finanziario che riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (1).

    (1) GU n. C 50 del 28. 4. 1970, pag. 2.

    (1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 599/64.

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