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Document 02010L0013-20181218

    Consolidated text: Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/13/2018-12-18

    Il testo consolidato potrebbe non includere le seguenti modifiche:

    Atto modificativo Tipo di modifica Suddivisione interessata Data di entrata in vigore
    32024R1083 modificato da articolo 30b 08/02/2025

    02010L0013 — IT — 18.12.2018 — 001.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DIRETTIVA 2010/13/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 10 marzo 2010

    relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

    (versione codificata)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 095 dell'15.4.2010, pag. 1)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    DIRETTIVA (UE) 2018/1808 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 novembre 2018

      L 303

    69

    28.11.2018


    Rettificata da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 263, 6.10.2010, pag.  15 (2010/13/UE)




    ▼B

    DIRETTIVA 2010/13/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 10 marzo 2010

    relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

    (versione codificata)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    CAPO I

    DEFINIZIONI

    Articolo 1

    1.  Ai fini della presente direttiva si intende per:

    ▼M1

    a) «servizio di media audiovisivo»:

    i) un servizio quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE; per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera e) del presente paragrafo o un servizio di media audiovisivo a richiesta come definito alla lettera g) del presente paragrafo;

    ii) una comunicazione commerciale audiovisiva;

    ▼M1

    a bis) «servizio di piattaforma per la condivisione di video», un servizio quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi per il grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento;

    ▼M1

    b) «programma», una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungometraggi, videoclip, manifestazioni sportive, commedie di situazione (sitcom), documentari, programmi per bambini e fiction originali;

    ▼M1

    b bis) «video generato dall'utente», una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, creato da un utente e caricato su una piattaforma per la condivisione di video dal medesimo o da un qualunque altro utente;

    b ter) «decisione editoriale», una decisione presa periodicamente al fine di esercitare la responsabilità editoriale e collegata al funzionamento quotidiano del servizio di media audiovisivo;

    ▼B

    c) «responsabilità editoriale», l’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta. La responsabilità editoriale non implica necessariamente la responsabilità giuridica ai sensi del diritto nazionale per i contenuti o i servizi forniti;

    d) «fornitore di servizi di media», la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione;

    ▼M1

    d bis) «fornitore della piattaforma per la condivisione di video», la persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video;

    ▼B

    e) «radiodiffusione televisiva» o «trasmissione televisiva» (vale a dire un servizio di media audiovisivo lineare), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;

    f) «emittente», un fornitore di servizi di media di radiodiffusioni televisive;

    g) «servizio di media audiovisivo a richiesta» (vale a dire un servizio di media audiovisivo non lineare), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;

    ▼M1

    h) «comunicazione commerciale audiovisiva», le immagini, sonore o non, destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica; tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma o in un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione. Tra le forme di comunicazione commerciale audiovisiva figurano, tra l'altro, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l'inserimento di prodotti;

    ▼B

    i) «pubblicità televisiva», ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un’impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell’ambito di un’attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

    j) «comunicazione commerciale audiovisiva occulta», la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Tale presentazione si considera intenzionale, in particolare, quando è fatta dietro pagamento o altro compenso;

    ▼M1

    k) «sponsorizzazione», ogni contributo di imprese pubbliche o private o di persone fisiche non impegnate nella fornitura di servizi di media audiovisivi o di servizi di piattaforma per la condivisione di video o nella produzione di opere audiovisive al finanziamento di servizi di media audiovisivi, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di video generati dagli utenti o di programmi al fine di promuoverne il nome, il marchio, l'immagine, le attività o i prodotti;

    ▼B

    l) «televendita», le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

    ▼M1

    m) «inserimento di prodotti», ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o al relativo marchio così che appaia all'interno di un programma o di un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso;

    ▼B

    n) «opere europee»:

    i) le opere originarie di Stati membri;

    ii) le opere originarie di Stati terzi europei che siano parti della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d’Europa, rispondenti ai requisiti del paragrafo 3;

    iii) le opere coprodotte nell’ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l’Unione e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ognuno di tali accordi.

    2.  Le disposizioni del paragrafo 1, lettera n), punti ii) e iii), si applicano a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato.

    3.  Le opere di cui al paragrafo 1, lettera n), punti i) e ii), sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più degli Stati di cui alle citate disposizioni rispondenti a una delle tre condizioni seguenti:

    i) esse sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

    ii) la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

    iii) il contributo dei coproduttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati.

    4.  Le opere che non sono opere europee ai sensi del paragrafo 1, lettera n), ma che sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell’Unione nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri.



    CAPO II

    ▼M1

    DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI

    ▼B

    Articolo 2

    1.  Ciascuno Stato membro provvede affinché tutti i servizi di media audiovisivi trasmessi da fornitori di servizi di media soggetti alla sua giurisdizione rispettino le norme dell’ordinamento giuridico applicabili ai servizi di media audiovisivi destinati al pubblico nello Stato membro in questione.

    2.  Ai fini della presente direttiva i fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro sono:

    a) quelli stabiliti in tale Stato membro conformemente al paragrafo 3; oppure

    b) quelli ai quali si applica il paragrafo 4.

    3.  Ai fini della presente direttiva un fornitore di servizi di media si considera stabilito in uno Stato membro nei casi seguenti:

    a) il fornitore di servizi di media ha la sua sede principale in tale Stato membro e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese sul suo territorio;

    ▼M1

    b) se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese in un altro Stato membro, detto fornitore si considera stabilito nello Stato membro in cui opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo collegata ai programmi. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo collegata ai programmi opera in ciascuno di tali Stati membri, il fornitore di servizi di media si considera stabilito nello Stato membro in cui si trova la sua sede principale. Se in nessuno di tali Stati membri opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo collegata ai programmi, il fornitore di servizi di media si considera stabilito nel primo Stato membro in cui ha iniziato la sua attività nel rispetto dell'ordinamento giuridico di tale Stato membro, purché mantenga un legame stabile ed effettivo con l'economia di tale Stato membro;

    ▼B

    c) se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni sul servizio di media audiovisivo sono prese in un paese terzo, o viceversa, si considera stabilito in tale Stato membro purché una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell’attività di servizio di media audiovisivo operi in quello Stato membro.

    4.  I fornitori di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del paragrafo 3 si considerano soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro nei casi seguenti:

    a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in detto Stato membro;

    b) anche se non utilizzano un collegamento terra-satellite situato in detto Stato membro, se si avvalgono di una capacità via satellite di competenza di tale Stato membro.

    5.  Qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro spetti la giurisdizione conformemente ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro competente è quello in cui il fornitore di servizi di media è stabilito ai sensi degli articoli da 49 a 55 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    ▼M1

    bis.  Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media informino le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione competenti di qualsiasi modifica che possa influire sulla determinazione della giurisdizione in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4.

    5 ter.  Gli Stati membri istituiscono e mantengono aggiornato un elenco dei fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione e indicano su quali dei criteri di cui ai paragrafi da 2 a 5 si fonda la loro giurisdizione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tale elenco e gli eventuali aggiornamenti.

    La Commissione assicura che tali elenchi siano messi a disposizione in una banca dati centralizzata. In caso di incoerenze tra gli elenchi, la Commissione contatta gli Stati membri interessati per trovare una soluzione. La Commissione assicura che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione abbiano accesso a tale banca dati. La Commissione mette le informazioni della banca dati a disposizione del pubblico.

    5 quater.  Qualora, nell'applicazione dell'articolo 3 o dell'articolo 4, gli Stati membri interessati non concordino in merito a quale Stato membro abbia la giurisdizione, essi sottopongono senza indugio la questione alla valutazione della Commissione. La Commissione può chiedere al gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (European Regulators Group for Audiovisual Media Services – ERGA) di formulare in merito un parere conformemente all'articolo 30 ter, paragrafo 3, lettera d). L'ERGA fornisce tale parere entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta da parte della Commissione. La Commissione tiene debitamente informato il comitato di contatto istituito dall'articolo 29.

    Quando adotta una decisione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 o 3, ovvero dell'articolo 4, paragrafo 5, la Commissione decide anche quale Stato membro abbia la giurisdizione.

    ▼B

    6.  La presente direttiva non si applica ai servizi di media audiovisivi che sono destinati a essere ricevuti solo nei paesi terzi e non sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri per mezzo di apparecchiature comuni destinate al pubblico.

    ▼M1

    Articolo 3

    1.  Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non limitano la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri per ragioni pertinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva.

    2.  Uno Stato membro può derogare in via provvisoria al paragrafo 1 del presente articolo se un servizio di media audiovisivo erogato da un fornitore di servizi di media sotto la giurisdizione di un altro Stato membro viola in maniera evidente, grave e seria l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o l'articolo 6 bis, paragrafo 1, ovvero pregiudica o presenta un rischio serio e grave di pregiudizio per la salute pubblica.

    La deroga di cui al primo comma è subordinata alle condizioni seguenti:

    a) nel corso dei 12 mesi precedenti il fornitore di servizi di media ha già tenuto in almeno due occasioni uno o più dei comportamenti descritti al primo comma;

    b) lo Stato membro interessato ha notificato per iscritto al fornitore di servizi di media, allo Stato membro avente giurisdizione su tale fornitore e alla Commissione le presunte violazioni e le misure proporzionate che intende adottare in caso di nuove violazioni;

    c) lo Stato membro interessato ha rispettato il diritto di difesa del fornitore di servizi di media e, in particolare, gli ha concesso la possibilità di esprimere le sue opinioni in merito alle presunte violazioni; e

    d) le consultazioni con lo Stato membro avente giurisdizione sul fornitore di servizi di media e con la Commissione non hanno condotto a una soluzione amichevole entro un mese dalla ricezione, da parte della Commissione, della notifica di cui alla lettera b).

    Entro tre mesi dalla ricezione della notifica delle misure adottate dallo Stato membro interessato e dopo aver richiesto all'ERGA di formulare un parere conformemente all'articolo 30 ter, paragrafo 3, lettera d), la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità di tali misure con il diritto dell'Unione. La Commissione tiene debitamente informato il comitato di contatto. Se decide che tali misure non sono compatibili con il diritto dell'Unione, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di porvi fine con urgenza.

    3.  Uno Stato membro può derogare in via provvisoria al paragrafo 1 del presente articolo se un servizio di media audiovisivo erogato da un fornitore di servizi di media sotto la giurisdizione di un altro Stato membro viola in maniera evidente, grave e seria l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), ovvero pregiudica o presenta un rischio grave e serio di pregiudizio per la pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale.

    La deroga di cui al primo comma è subordinata alle condizioni seguenti:

    a) nel corso dei 12 mesi precedenti il comportamento di cui al primo comma si è verificato in almeno un'occasione;

    e

    b) lo Stato membro interessato ha notificato per iscritto al fornitore di servizi di media, allo Stato membro avente giurisdizione su tale fornitore e alla Commissione la presunta violazione e le misure proporzionate che intende adottare in caso di nuove violazioni.

    Lo Stato membro interessato rispetta il diritto di difesa del fornitore di servizi di media interessato e, in particolare, gli concede la possibilità di esprimere le sue opinioni in merito alle presunte violazioni.

    Entro tre mesi dalla ricezione della notifica delle misure adottate dallo Stato membro interessato e dopo aver richiesto all'ERGA di formulare un parere conformemente all'articolo 30 ter, paragrafo 3, lettera d), la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità di tali misure con il diritto dell'Unione. La Commissione tiene debitamente informato il comitato di contatto. Se decide che tali misure non sono compatibili con il diritto dell'Unione, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di porvi fine con urgenza.

    4.  I paragrafi 2 e 3 fanno salva l'applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio giuridico o sanzione contro tali violazioni nello Stato membro che esercita la propria giurisdizione sul fornitore di servizi di media interessato.

    5.  In casi urgenti gli Stati membri possono, entro un mese dopo la presunta violazione, derogare alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). Le misure adottate sono allora notificate al più presto alla Commissione e allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media, insieme ai motivi dell'urgenza. La Commissione verifica con la massima rapidità la compatibilità delle misure notificate con il diritto dell'Unione. Se giunge alla conclusione che le misure sono incompatibili con il diritto dell'Unione, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di porvi fine con urgenza.

    6.  Qualora non disponga delle informazioni necessarie per adottare una decisione a norma del paragrafo 2 o 3, la Commissione richiede allo Stato membro interessato, entro un mese dalla ricezione della notifica, tutte le informazioni necessarie per prendere tale decisione. Il termine entro il quale la Commissione deve adottare la decisione è sospeso fino a quando lo Stato membro non abbia fornito le informazioni necessarie. In ogni caso la sospensione del termine non eccede un mese.

    7.  Gli Stati membri e la Commissione si scambiano regolarmente esperienze e migliori prassi relative alla procedura stabilita al presente articolo nell'ambito del comitato di contatto e dell'ERGA.

    Articolo 4

    1.  Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva, purché tali norme siano conformi al diritto dell'Unione.

    2.  Ove uno Stato membro:

    a) abbia esercitato la facoltà ai sensi del paragrafo 1 di adottare norme più particolareggiate o più rigorose di interesse pubblico generale; e

    b) ritenga che un fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro fornisca un servizio di media audiovisivo in tutto o per la maggior parte destinato al suo territorio;

    può chiedere allo Stato membro che esercita la giurisdizione di affrontare eventuali problemi individuati in relazione al presente paragrafo. Entrambi gli Stati membri cooperano lealmente e tempestivamente al fine di conseguire una soluzione reciprocamente soddisfacente.

    Dopo aver ricevuto una richiesta motivata a norma del primo comma, lo Stato membro che esercita la giurisdizione chiede al fornitore di servizi di media di ottemperare alle norme di interesse pubblico generale in questione. Lo Stato membro che esercita la giurisdizione informa periodicamente lo Stato membro richiedente circa i provvedimenti adottati per affrontare i problemi individuati. Nel caso in cui non sia stata trovata una soluzione, entro due mesi dalla ricezione della richiesta lo Stato membro che esercita la giurisdizione informa lo Stato membro richiedente e la Commissione dei risultati ottenuti e illustra i motivi di tale esito.

    Ciascuno degli Stati membri può invitare il comitato di contatto a esaminare il caso in ogni momento.

    3.  Lo Stato membro interessato può adottare misure appropriate nei confronti del fornitore dei servizi di media interessato qualora:

    a) ritenga che i risultati conseguiti attraverso l'applicazione del paragrafo 2 non siano soddisfacenti; e

    b) abbia addotto prove da cui risulti che il fornitore di servizi di media in questione si è stabilito nello Stato membro che esercita la giurisdizione per eludere, nei settori coordinati dalla presente direttiva, le norme più rigorose che gli sarebbero applicabili se fosse stabilito nello Stato membro interessato; tali prove consentono di stabilire con ragionevole certezza tale forma di elusione, senza che sia necessario dimostrare l'intenzione del fornitore di servizi di media di eludere tali norme più rigorose.

    Siffatte misure devono essere obiettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio e proporzionate agli obiettivi perseguiti.

    4.  Uno Stato membro può adottare misure in applicazione del paragrafo 3 solo se sono rispettate le condizioni seguenti:

    a) ha notificato alla Commissione e allo Stato membro nel quale il fornitore di servizi di media è stabilito la propria intenzione di adottare tali misure, adducendo i motivi sui quali fonda la sua valutazione;

    b) ha rispettato il diritto di difesa del fornitore di servizi di media interessato e, in particolare, gli ha concesso la possibilità di esprimere le sue opinioni in merito alle presunte violazioni e alle misure che lo Stato membro notificante intende adottare; e

    c) previa richiesta all'ERGA di formulare un parere conformemente all'articolo 30 ter, paragrafo 3, lettera d), la Commissione ha deciso che le misure sono compatibili con il diritto dell'Unione e, in particolare, che le valutazioni dello Stato membro che le adotta ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono correttamente motivate; la Commissione tiene debitamente informato il comitato di contatto.

    5.  Entro tre mesi dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 4, lettera a), la Commissione adotta la decisione sulla compatibilità di tali misure con il diritto dell'Unione. Se decide che le misure in questione non sono compatibili con il diritto dell'Unione, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottare le misure previste.

    Qualora non disponga delle informazioni necessarie per adottare la decisione a norma del primo comma, la Commissione richiede allo Stato membro interessato, entro un mese dalla ricezione della notifica, tutte le informazioni necessarie per prendere tale decisione. Il termine entro il quale la Commissione deve adottare la decisione è sospeso fino a quando tale Stato membro non abbia fornito le informazioni necessarie. In ogni caso la sospensione del termine non eccede un mese.

    6.  Gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell'ambito del loro diritto interno, che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino effettivamente la presente direttiva.

    7.  La direttiva 2000/31/CE si applica fuorché ove altrimenti previsto nella presente direttiva. In caso di conflitto tra la direttiva 2000/31/CE e la presente direttiva, prevale la presente direttiva, salvo quanto diversamente disposto in quest'ultima.

    ▼M1

    Articolo 4 bis

    1.  Gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla coregolamentazione e la promozione dell'autoregolamentazione tramite codici di condotta adottati a livello nazionale nei settori coordinati dalla presente direttiva nella misura consentita dai loro ordinamenti giuridici. Tali codici:

    a) sono concepiti in modo da essere ampiamente accettati dai principali soggetti interessati negli Stati membri;

    b) stabiliscono chiaramente e senza ambiguità i loro obiettivi,

    c) forniscono un monitoraggio e una valutazione regolari, trasparenti e indipendenti degli obiettivi fissati; e

    d) prevedono un'applicazione effettiva, comprensiva altresì di sanzioni effettive e proporzionate.

    2.  Gli Stati membri e la Commissione possono promuovere l'autoregolamentazione mediante codici di condotta dell'Unione elaborati da fornitori di servizi di media, da fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video o da organizzazioni che li rappresentano, in cooperazione, se necessario, con altri settori interessati quali industria, commercio, associazioni o organizzazioni professionali e di consumatori. Tali codici sono concepiti in modo da essere ampiamente accettati dai principali soggetti interessati a livello dell'Unione e sono conformi al paragrafo 1, lettere da b) a d). I codici di condotta dell'Unione lasciano impregiudicati i codici di condotta nazionali.

    La Commissione agevola, in cooperazione con gli Stati membri, la messa a punto di codici di condotta dell'Unione, ove appropriato, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

    I firmatari dei codici di condotta dell'Unione presentano alla Commissione i progetti di tali codici, unitamente alle relative modifiche. La Commissione consulta il comitato di contatto in merito ai progetti di tali codici o alle relative modifiche.

    La Commissione mette i codici di condotta dell'Unione a disposizione del pubblico e può darne adeguata pubblicità.

    3.  Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose conformi alla presente direttiva e al diritto dell'Unione, anche nei casi in cui le loro autorità o i loro organismi nazionali di regolamentazione indipendenti concludano che un codice di condotta o parti di esso non si sono rivelati sufficientemente efficaci. Gli Stati membri comunicano senza indugio tali norme alla Commissione.

    ▼B



    CAPO III

    ▼M1

    DISPOSIZIONI APPLICABILI AI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI

    Articolo 5

    1.  Ciascuno Stato membro assicura che un fornitore di servizi di media soggetto alla sua giurisdizione offra ai destinatari di un servizio un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni:

    a) il suo nome;

    b) l'indirizzo geografico di stabilimento;

    c) i dettagli, compresi il suo indirizzo di posta elettronica o il sito internet, che permettono di contattarlo rapidamente e in maniera diretta ed efficace;

    d) lo Stato membro avente giurisdizione su di esso e le autorità o gli organismi di regolamentazione o gli organismi di vigilanza competenti.

    2.  Gli Stati membri possono adottare misure legislative in cui si prevede che, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rendano accessibili informazioni sul loro assetto proprietario, compresi i proprietari effettivi. Tali misure rispettano i diritti fondamentali in questione, quali quelli relativi alla vita privata e alla vita familiare dei proprietari effettivi. Tali misure devono essere necessarie e proporzionate e mirare al perseguimento di un obiettivo di interesse generale.

    Articolo 6

    1.  Fermo restando l'obbligo degli Stati membri di rispettare e proteggere la dignità umana, gli Stati membri assicurano mediante appositi mezzi che i servizi di media audiovisivi erogati dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano:

    a) istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta;

    b) alcuna pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541.

    2.  Le misure adottate ai fini del presente articolo devono essere necessarie e proporzionate e rispettare i diritti e i principi sanciti dalla Carta.

    ▼M1

    Articolo 6 bis

    1.  Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi forniti dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in maniera tale da garantire che i minori, di regola, non li vedano o ascoltino. Tali misure possono includere la scelta dell'ora di trasmissione, strumenti per la verifica dell'età o altre misure tecniche. Esse devono essere proporzionate alla potenziale nocività del programma.

    I contenuti più nocivi, come la violenza gratuita e la pornografia, sono soggetti alle più rigorose misure.

    2.  I dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati dai fornitori di servizi di media a norma del paragrafo 1 non sono trattati a fini commerciali, quali marketing diretto, profilazione e pubblicità mirata sulla base dei comportamenti.

    3.  Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media forniscano ai telespettatori informazioni sufficienti in merito a contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. A tal fine i fornitori di servizi di media si avvalgono di un sistema che descriva la natura potenzialmente nociva del contenuto di un servizio di media audiovisivo.

    Ai fini dell'attuazione del presente paragrafo, gli Stati membri incoraggiano ad avvalersi della coregolamentazione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1.

    4.  La Commissione invita i fornitori di servizi di media a scambiarsi le migliori prassi relative ai codici di condotta di coregolamentazione. Gli Stati membri e la Commissione possono promuovere l'autoregolamentazione, ai fini del presente articolo, tramite i codici di condotta dell'Unione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2.

    ▼M1

    Articolo 7

    1.  Gli Stati membri assicurano, senza indebito ritardo, che i servizi forniti dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione siano resi costantemente e progressivamente più accessibili alle persone con disabilità, mediante misure proporzionate.

    2.  Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media riferiscano su base regolare alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione in merito all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1. Entro il 19 dicembre 2022 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione del paragrafo 1.

    3.  Gli Stati membri incoraggiano i fornitori di servizi di media a sviluppare piani d'azione sull'accessibilità finalizzati a rendere costantemente e progressivamente più accessibili i loro servizi alle persone con disabilità. Tali piani d'azione sono comunicati alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione.

    4.  Ciascuno Stato membro designa un unico punto di contatto online facilmente accessibile, anche per le persone con disabilità, e disponibile al pubblico per fornire informazioni e raccogliere reclami sulle questioni relative all'accessibilità di cui al presente articolo.

    5.  Gli Stati membri assicurano che le informazioni di emergenza, inclusi i comunicati e gli annunci pubblici in situazioni di catastrofi naturali, messe a disposizione del pubblico mediante i servizi di media audiovisivi siano fornite in maniera accessibile alle persone con disabilità.

    ▼M1

    Articolo 7 bis

    Gli Stati membri possono adottare misure volte a garantire che si dia debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale.

    Articolo 7 ter

    Gli Stati membri adottano misure adeguate e proporzionate per garantire che i servizi di media audiovisivi erogati dai fornitori di servizi di media non siano dissimulati a fini commerciali o modificati senza il consenso esplicito di tali fornitori.

    Ai fini del presente articolo gli Stati membri specificano i dettagli normativi, comprese le eccezioni, in particolare in relazione alla salvaguardia dei legittimi interessi degli utenti, tenendo conto al tempo stesso dei legittimi interessi dei fornitori di servizi di media che hanno fornito originariamente i servizi di media audiovisivi.

    ▼B

    Articolo 8

    Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi concordati con i titolari dei diritti.

    ▼M1

    Articolo 9

    1.  Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino le seguenti prescrizioni:

    a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;

    b) le comunicazioni commerciali audiovisive non utilizzano tecniche subliminali;

    c) le comunicazioni commerciali audiovisive:

    i) non pregiudicano il rispetto della dignità umana;

    ii) non comportano né promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;

    iii) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

    iv) non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente;

    d) è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per sigarette e altri prodotti a base di tabacco, come pure per sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica;

    e) le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori né incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;

    f) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media;

    g) le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico, mentale o morale ai minori; non esortano pertanto direttamente i minori ad acquistare o prendere in locazione un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né li incoraggiano direttamente a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose.

    2.  Le comunicazioni commerciali audiovisive relative a bevande alcoliche in servizi di media audiovisivi a richiesta, a eccezione della sponsorizzazione e dell'inserimento di prodotti, si conformano ai criteri elencati all'articolo 22.

    3.  Gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla coregolamentazione e la promozione dell'autoregolamentazione attraverso codici di condotta di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, concernenti le comunicazioni commerciali audiovisive non appropriate relative a bevande alcoliche. Tali codici sono intesi a ridurre efficacemente l'esposizione dei minori alle comunicazioni commerciali audiovisive di bevande alcoliche.

    4.  Gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla coregolamentazione e la promozione dell'autoregolamentazione tramite codici di condotta di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, concernenti le comunicazioni commerciali audiovisive non appropriate che accompagnano programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata.

    Tali codici sono intesi a ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive per tali bevande e prodotti alimentari. Essi mirano a garantire che tali comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande.

    5.  Gli Stati membri e la Commissione possono promuovere l'autoregolamentazione, ai fini del presente articolo, tramite i codici di condotta dell'Unione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2.

    ▼B

    Articolo 10

    1.  I servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati rispettano le seguenti prescrizioni:

    a) il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la loro programmazione non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l’indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;

    b) non incoraggiano direttamente l’acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;

    c) i telespettatori sono chiaramente informati dell’esistenza di un accordo di sponsorizzazione. I programmi sponsorizzati sono chiaramente identificati come tali attraverso l’indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un segno distintivo, in maniera appropriata al programma, all’inizio, durante e/o alla fine dello stesso.

    ▼M1

    2.  I servizi di media audiovisivi o i programmi non sono sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette e altri prodotti a base di tabacco, come pure sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica.

    ▼B

    3.  La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi o di programmi da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell’immagine dell’impresa, ma non promuove specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media.

    ▼M1

    4.  I notiziari e i programmi di attualità non sono sponsorizzati. Gli Stati membri possono proibire la sponsorizzazione dei programmi per bambini. Gli Stati membri possono scegliere di proibire che si mostri il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.

    Articolo 11

    1.  Il presente articolo si applica solo ai programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009.

    2.  L'inserimento di prodotti è consentito in tutti i servizi di media audiovisivi, fatta eccezione per i notiziari e i programmi di attualità, i programmi per i consumatori, i programmi religiosi e i programmi per bambini.

    3.  I programmi che contengono inserimento di prodotti rispettano le seguenti prescrizioni:

    a) il loro contenuto e l'organizzazione all'interno di un palinsesto, nel caso di trasmissioni televisive, o all'interno di un catalogo, nel caso di servizi di media audiovisivi a richiesta, non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;

    b) non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;

    c) non danno indebito rilievo ai prodotti in questione;

    d) i telespettatori sono chiaramente informati dell'esistenza dell'inserimento di prodotti tramite apposita identificazione all'inizio e alla fine della trasmissione e quando il programma riprende dopo un'interruzione pubblicitaria, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore.

    Gli Stati membri possono disapplicare le prescrizioni di cui alla lettera d), eccetto nel caso di programmi prodotti o commissionati da un fornitore di servizi di media o da un'impresa legata a tale fornitore di servizi di media.

    4.  In ogni caso i programmi non contengono inserimento di:

    a) sigarette e altri prodotti a base di tabacco, come pure sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica, o prodotti di imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di tali prodotti;

    b) specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media.

    ▼B



    CAPO IV

    ▼M1 —————

    ▼M1

    Articolo 13

    1.  Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla loro giurisdizione garantiscano che i loro cataloghi contengano almeno il 30 % di opere europee e che queste siano poste in rilievo.

    2.  Nel caso in cui gli Stati membri chiedano ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee, anche attraverso investimenti diretti nei contenuti e contributi ai fondi nazionali, possono anche chiedere ai fornitori di servizi di media che si rivolgono al pubblico nei loro territori pur essendo stabiliti in altri Stati membri di contribuire finanziariamente con contributi proporzionati e non discriminatori.

    3.  Nel caso di cui al paragrafo 2, i contributi finanziari sono basati esclusivamente sulle entrate provenienti dagli Stati membri destinatari dei servizi. Se lo Stato membro in cui è stabilito il fornitore di servizi di media impone siffatto contributo finanziario, esso tiene conto degli eventuali contributi finanziari imposti dagli Stati membri destinatari dei servizi. I contributi finanziari devono essere conformi al diritto dell'Unione, in particolare alle norme in materia di aiuti di Stato.

    4.  Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 19 dicembre 2021 e, in seguito, ogni due anni, una relazione sull'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

    5.  Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri e di uno studio indipendente, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dei paragrafi 1 e 2, tenendo conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici nonché dell'obiettivo della diversità culturale.

    6.  L'obbligo imposto ai sensi del paragrafo 1 e la prescrizione relativa ai fornitori di servizi di media che si rivolgono al pubblico in altri Stati membri di cui al paragrafo 2 non si applicano ai fornitori di servizi di media aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità. Gli Stati membri possono altresì disapplicare tali obblighi o prescrizioni nei casi in cui questi sarebbero impraticabili o ingiustificati a causa della natura o dell'oggetto dei servizi di media audiovisivi.

    7.  Dopo aver consultato il comitato di contatto, la Commissione pubblica orientamenti relativi al calcolo della percentuale di opere europee di cui al paragrafo 1 e alla definizione di pubblico di modesta entità e fatturato di modesta entità di cui al paragrafo 6.

    ▼B



    CAPO V

    DISPOSIZIONI RELATIVE AI DIRITTI ESCLUSIVI E AI BREVI ESTRATTI DI CRONACA NELLA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA

    Articolo 14

    1.  Ciascuno Stato membro può adottare misure compatibili con il diritto dell’Unione volte ad assicurare che le emittenti soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società in modo da privare una parte importante del pubblico di tale Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali o meno, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso vi provvede in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive di pubblico interesse, in differita integrale o parziale.

    2.  Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o da adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto dell’Unione e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione chiede il parere del comitato di contatto di cui all’articolo 29. Essa pubblica immediatamente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le misure adottate e, almeno una volta all’anno, l’elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.

    3.  Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati nel contesto della loro legislazione, ►C1  che le emittenti soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi da esse acquistati dopo il 30 luglio 1997 in modo da ◄ privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire gli eventi designati da tale altro Stato membro conformemente ai paragrafi 1 e 2 in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive di pubblico interesse, in differita integrale o parziale su canali liberamente accessibili, secondo quanto stabilito da tale altro Stato membro a norma del paragrafo 1.

    Articolo 15

    1.  Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca, ogni emittente stabilita nell’Unione abbia accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, a eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un’emittente soggetta alla loro giurisdizione.

    2.  Se un’altra emittente stabilita nello stesso Stato membro dell’emittente richiedente l’accesso ha acquisito diritti esclusivi per l’evento di grande interesse pubblico, l’accesso è richiesto a tale emittente.

    3.  Gli Stati membri provvedono a che tale accesso sia garantito consentendo alle emittenti di scegliere liberamente brevi estratti a partire dal segnale dell’emittente di trasmissione, ma con l’obbligo di indicarne almeno la fonte, a meno che ciò sia impossibile per ragioni pratiche.

    4.  In alternativa al paragrafo 3, gli Stati membri possono istituire un sistema equivalente che consenta l’accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie secondo altri metodi.

    5.  I brevi estratti sono utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale e possono essere utilizzati in servizi di media audiovisivi a richiesta soltanto se lo stesso programma è offerto in differita dallo stesso fornitore di servizi di media.

    6.  Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri garantiscono, conformemente ai loro sistemi giuridici e alle loro prassi giuridiche, che le modalità e condizioni concernenti la fornitura di siffatti brevi estratti siano definite, in particolare per quanto concerne eventuali accordi per i compensi, la lunghezza massima degli estratti brevi e i limiti di tempo riguardo alla loro trasmissione. Qualora sia previsto un compenso, esso non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso.



    CAPO VI

    PROMOZIONE DELLA DISTRIBUZIONE E DELLA PRODUZIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI

    Articolo 16

    1.  Gli Stati membri, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, provvedono a che le emittenti riservino ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo assegnato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendite. Tenuto conto delle responsabilità dell’emittente televisiva verso il suo pubblico in fatto di informazione, educazione, cultura e svago, tale proporzione dovrebbe essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati.

    2.  Qualora non possa essere raggiunta la proporzione definita al paragrafo 1, la proporzione effettiva non dovrà essere inferiore a quella constatata in media nel 1988 nello Stato membro in questione.

    Tuttavia, per quanto riguarda la Grecia e il Portogallo, il 1988 è sostituito dal 1990.

    3.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni a decorrere dal 3 ottobre 1991, una relazione sull’applicazione delle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 17.

    Tale relazione contiene in particolare una rassegna statistica della realizzazione della proporzione di cui al presente articolo e all’articolo 17 per ciascuno dei programmi televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato, le ragioni che, in ciascun caso, hanno impedito di raggiungere tale proporzione e i provvedimenti adottati o previsti per raggiungerla.

    La Commissione porta a conoscenza degli altri Stati membri e del Parlamento europeo queste relazioni, eventualmente corredate di un parere. La Commissione vigila sull’applicazione del presente articolo e dell’articolo 17 conformemente alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La Commissione potrà tener conto nel suo parere, in particolare, dei progressi compiuti rispetto agli anni precedenti, della parte detenuta nella programmazione dalle opere di prima diffusione, delle particolari circostanze in cui si trovano le nuove emittenti televisive nonché della situazione specifica dei paesi con scarsa capacità di produzione audiovisiva o con un’area linguistica ristretta.

    Articolo 17

    Gli Stati membri, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, provvedono a che le emittenti riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse il 10 % almeno del loro tempo di trasmissione — escluso il tempo assegnato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendite — oppure, a scelta dello Stato membro, il 10 % almeno del loro bilancio destinato alla programmazione. Tenuto conto delle responsabilità delle emittenti verso il loro pubblico in fatto di informazione, educazione, cultura e svago, questa percentuale dovrebbe essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati. Essa deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione.

    Articolo 18

    Il presente capitolo non si applica alle trasmissioni televisive che si rivolgono a un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale.



    CAPO VII

    PUBBLICITÀ TELEVISIVA E TELEVENDITA

    Articolo 19

    1.  La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici e/o acustici e/o spaziali.

    ▼M1

    2.  Gli spot televisivi pubblicitari e di televendita isolati sono ammessi negli eventi sportivi. Gli spot televisivi pubblicitari e di televendita isolati, salvo se inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, costituiscono eccezioni.

    ▼B

    Articolo 20

    1.  Gli Stati membri assicurano che, in caso di inserimento di pubblicità televisiva o televendite durante i programmi, restino impregiudicati l’integrità dei programmi, tenuto conto degli intervalli naturali, della durata e della natura del programma interessato, e i diritti dei titolari.

    ▼M1

    2.  La trasmissione di film prodotti per la televisione (ad esclusione delle serie, dei film a episodi e dei documentari), opere cinematografiche e notiziari può essere interrotta da pubblicità televisiva, televendite o entrambi una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti. La trasmissione di programmi per bambini può essere interrotta da pubblicità televisiva una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purché la durata programmata della trasmissione sia superiore a trenta minuti. La trasmissione di televendite è proibita durante i programmi per bambini. Nelle funzioni religiose non si inseriscono né pubblicità televisiva né televendite.

    ▼B

    Articolo 21

    È vietata la televendita dei medicinali soggetti ad autorizzazione d’immissione sul mercato ai sensi della direttiva 2001/83/CE, nonché la televendita di cure mediche.

    Articolo 22

    La pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri:

    a) non rivolgersi espressamente ai minori, né, in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande;

    b) non collegare il consumo di alcolici con migliori prestazioni fisiche o con la guida di autoveicoli;

    c) non creare l’impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;

    d) non indurre a credere che gli alcolici possiedano qualità terapeutiche, stimolanti, calmanti o contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;

    e) non incoraggiare il consumo smodato di alcolici o presentare in una luce negativa l’astinenza o la sobrietà;

    f) non insistere sul forte grado alcolico come qualità positiva delle bevande.

    ▼M1

    Articolo 23

    1.  La percentuale di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita nella fascia oraria compresa fra le ore 06.00 e le ore 18.00 non supera il 20 % di tale fascia oraria. La percentuale di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita nella fascia oraria compresa fra le ore 18.00 e le ore 24.00 non supera il 20 % di tale fascia oraria.

    2.  Il paragrafo 1 non si applica:

    a) agli annunci effettuati dall'emittente in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero in relazione a programmi e servizi di media audiovisivi di altre entità appartenenti al medesimo gruppo di emittenti;

    b) agli annunci di sponsorizzazione;

    c) agli inserimenti di prodotti;

    d) agli schermi neutri tra il contenuto editoriale e gli spot televisivi pubblicitari o di televendita, e tra i singoli spot.

    ▼B

    Articolo 24

    Le finestre di televendita sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti.

    Articolo 25

    La presente direttiva si applica, per analogia, ai canali televisivi dedicati esclusivamente alla pubblicità e alle televendite, nonché ai canali televisivi dedicati esclusivamente all’autopromozione.

    A tali canali non si applicano, tuttavia, il capo VI, né l’articolo 20, né l’articolo 23.

    Articolo 26

    Fatto salvo l’articolo 4, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto dell’Unione, di prevedere condizioni diverse da quelle di cui all’articolo 20, paragrafo 2, e all’articolo 23 per le trasmissioni televisive destinate unicamente al territorio nazionale che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, dal pubblico in uno o più altri Stati membri.

    ▼M1 —————

    ▼B



    CAPO IX

    DIRITTO DI RETTIFICA NELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE

    Articolo 28

    1.  Fatte salve le altre disposizioni di diritto civile, amministrativo o penale adottate dagli Stati membri, ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare l’onore e la reputazione, siano stati lesi a seguito di un’affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo deve poter fruire di un diritto di rettifica o di misure equivalenti. Gli Stati membri fanno sì che l’esercizio effettivo del diritto di rettifica o delle misure equivalenti non sia ostacolato dall’imposizione di termini o condizioni irragionevoli. La rettifica dev’essere telediffusa entro un termine ragionevole a decorrere dalla motivazione della richiesta e in tempi e modalità adeguati alla trasmissione cui la richiesta si riferisce.

    2.  Il diritto di rettifica o le misure equivalenti possono essere fatti valere nei confronti di tutte le emittenti soggette alla giurisdizione di uno Stato membro.

    3.  Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per istituire il diritto di rettifica o le misure equivalenti e stabiliscono la procedura da seguire per il loro esercizio. In particolare essi procurano che il termine previsto per l’esercizio del diritto di rettifica o il ricorso a misure equivalenti sia sufficiente e che le modalità siano tali da permettere alle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un altro Stato membro di esercitare adeguatamente tale diritto o il ricorso a tali misure.

    4.  La domanda di rettifica o di ricorso a misure equivalenti può essere respinta qualora essa non si giustifichi in base alle condizioni stabilite al paragrafo 1, implichi un atto punibile, renda l’emittente civilmente responsabile o sia contraria al buon costume.

    5.  Sono previste opportune procedure attraverso le quali possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale le controversie riguardanti l’esercizio del diritto di rettifica o il ricorso a misure equivalenti.

    ▼M1



    CAPO IX BIS

    DISPOSIZIONI APPLICABILI AI SERVIZI DI PIATTAFORMA PER LA CONDIVISIONE DI VIDEO

    Articolo 28 bis

    1.  Ai fini della presente direttiva un fornitore di piattaforme per la condivisione di video stabilito sul territorio di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE è soggetto alla giurisdizione di tale Stato membro.

    2.  Un fornitore di piattaforme per la condivisione di video che non è stabilito sul territorio di uno Stato membro a norma del paragrafo 1 si considera stabilito sul territorio di uno Stato membro ai fini della presente direttiva se:

    a) ha l'impresa madre o un'impresa figlia stabilita sul territorio dello Stato membro in questione; oppure

    b) fa parte di un gruppo e un'altra impresa di detto gruppo è stabilita sul territorio dello Stato membro in questione.

    Ai fini del presente articolo si intende per:

    a)

    «impresa madre» : un'impresa che controlla una o più imprese figlie;

    b)

    «impresa figlia» : un'impresa controllata da un'impresa madre, incluse le imprese figlie di un'impresa madre capogruppo;

    c)

    «gruppo» : l'impresa madre, tutte le sue imprese figlie e tutte le altre imprese aventi legami organizzativi, economici e giuridici con esse.

    3.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, nel caso in cui l'impresa madre, l'impresa figlia o le altre imprese del gruppo sono stabilite in Stati membri diversi, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è considerato stabilito nello Stato membro in cui è stabilita la sua impresa madre o, in assenza di tale stabilimento, nello Stato membro in cui è stabilita la sua impresa figlia o, in assenza di tale stabilimento, nello Stato membro dove è stabilita l'altra impresa del gruppo.

    4.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, nel caso in cui vi siano varie imprese figlie e ciascuna di esse sia stabilita in uno Stato membro differente, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è considerato stabilito nello Stato membro in cui una delle imprese figlie ha avviato per prima la propria attività, a condizione che mantenga un collegamento effettivo e stabile con l'economia di detto Stato membro.

    Nel caso in cui vi siano varie altre imprese facenti parte del gruppo e ciascuna di esse sia stabilita in uno Stato membro differente, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è considerato stabilito nello Stato membro in cui una di tali imprese ha avviato per prima la propria attività, a condizione che mantenga un collegamento effettivo e stabile con l'economia di detto Stato membro.

    5.  Ai fini della presente direttiva, ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video considerati stabiliti in uno Stato membro a norma del paragrafo 2 del presente articolo si applicano l'articolo 3 e gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE.

    6.  Gli Stati membri compilano e mantengono aggiornato un elenco dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti o considerati stabiliti sul loro territorio e indicano su quale dei criteri di cui ai paragrafi da 1 a 4 si fondi la loro giurisdizione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tale elenco e gli eventuali aggiornamenti.

    La Commissione assicura che tali elenchi siano messi a disposizione in una banca dati centralizzata. In caso di incoerenze tra gli elenchi, la Commissione contatta gli Stati membri interessati per trovare una soluzione. La Commissione assicura che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione abbiano accesso a tale banca dati. La Commissione mette le informazioni della banca dati a disposizione del pubblico.

    7.  Qualora, nell'applicazione del presente articolo, gli Stati membri interessati non concordino in merito a quale Stato membro abbia la giurisdizione, essi sottopongono senza indugio la questione alla valutazione della Commissione. La Commissione può chiedere all'ERGA di formulare un parere in merito conformemente all'articolo 30 ter, paragrafo 3, lettera d). L'ERGA formula tale parere entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta da parte della Commissione. La Commissione tiene debitamente informato il comitato di contatto.

    Articolo 28 ter

    1.  Fatti salvi gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE, gli Stati membri assicurano che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla loro giurisdizione adottino misure adeguate per tutelare:

    a) i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1;

    b) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta;

    c) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che includano contenuti la cui diffusione costituisce un'attività che rappresenta un reato ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare la pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541, reati di pedopornografia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e reati di stampo razzista o xenofobo ai sensi dell'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI.

    2.  Gli Stati membri assicurano che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla loro giurisdizione si conformino ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive promosse commercialmente, vendute o organizzate da detti fornitori.

    Gli Stati membri assicurano che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla loro giurisdizione adottino misure adeguate per conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate da detti fornitori, tenendo conto del limitato controllo esercitato da tali piattaforme per la condivisione di video su tali comunicazioni commerciali audiovisive.

    Gli Stati membri assicurano che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video informino chiaramente gli utenti nel caso in cui i programmi e i video generati dagli utenti contengano comunicazioni commerciali audiovisive, a condizione che tali comunicazioni siano dichiarate a norma del paragrafo 3, terzo comma, lettera c), o il fornitore sia a conoscenza di tale fatto.

    Gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla coregolamentazione e la promozione dell'autoregolamentazione tramite i codici di condotta di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, finalizzati a ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata. Tali codici mirano a garantire che queste comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande.

    3.  Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le misure adeguate sono determinate alla luce della natura del contenuto in questione, del danno che possono causare, delle caratteristiche della categoria di persone da tutelare nonché di tutti i diritti e gli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato o caricato contenuti, nonché dell'interesse pubblico generale.

    Gli Stati membri assicurano che tutti i fornitori di piattaforme per la condivisione di video sotto la loro giurisdizione applichino tali misure. Tali misure devono essere praticabili e proporzionate, tenendo conto delle dimensioni della piattaforma per la condivisione di video e della natura del servizio offerto. Tali misure non conducono a misure di controllo ex ante o al filtraggio dei contenuti nel momento in cui vengono caricati che non siano conformi all'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE. Ai fini della tutela dei minori di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, i contenuti maggiormente nocivi sono soggetti alle più rigorose misure di controllo dell'accesso.

    Tali misure consistono, a seconda del caso, nelle attività seguenti:

    a) includere e applicare, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione di video, i requisiti di cui al paragrafo 1;

    b) includere e applicare, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione di video, i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, per le comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video;

    c) avere una funzionalità che consente agli utenti che caricano video generati dagli utenti di dichiarare se tali video contengano comunicazioni commerciali audiovisive di cui sono a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere siano a conoscenza;

    d) istituire e applicare meccanismi trasparenti e di facile uso affinché gli utenti delle piattaforme per la condivisione di video possano segnalare o indicare al fornitore di piattaforme per la condivisione di video interessato i contenuti di cui al paragrafo 1 forniti sulla sua piattaforma;

    e) istituire e applicare sistemi mediante i quali i fornitori di piattaforme per la condivisione di video spiegano agli utenti di tali piattaforme quale seguito sia stato dato alla segnalazione e all'indicazione di cui alla lettera d);

    f) istituire e applicare sistemi per verificare l'età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;

    g) istituire e applicare sistemi di facile uso che consentano agli utenti delle piattaforme per la condivisone di video di valutare i contenuti di cui al paragrafo 1;

    h) dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell'utente finale per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;

    i) istituire e applicare procedure trasparenti, di facile uso ed efficaci per la gestione e la risoluzione dei reclami degli utenti nei confronti dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video in relazione all'attuazione delle misure di cui alle lettere da d) a h);

    j) predisporre misure e strumenti efficaci di alfabetizzazione mediatica e sensibilizzare gli utenti in merito a tali misure e strumenti.

    I dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video a norma del terzo comma, lettere f) ed h), non sono trattati a fini commerciali, quali marketing diretto, profilazione e pubblicità mirata sulla base dei comportamenti.

    4.  Ai fini dell'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla coregolamentazione come disposto dall'articolo 4 bis, paragrafo 1.

    5.  Gli Stati membri si dotano dei meccanismi necessari per valutare l'adeguatezza delle misure di cui al paragrafo 3 adottate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video. Gli Stati membri affidano la valutazione di tali misure alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione.

    6.  Gli Stati membri possono imporre ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video misure più dettagliate o più rigorose di quelle di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Nell'adozione di tali misure gli Stati membri si conformano ai requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione applicabile, quali quelli di cui agli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE o all'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE.

    7.  Gli Stati membri assicurano che siano disponibili meccanismi di ricorso extragiudiziale per la risoluzione delle controversie fra utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di video concernenti l'applicazione dei paragrafi 1 e 3. Tali meccanismi permettono una composizione imparziale delle controversie e non privano gli utenti della tutela legale loro garantita dal diritto nazionale.

    8.  Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti possano far valere i propri diritti dinanzi a un giudice in relazione ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video a norma dei paragrafi 1 e 3.

    9.  La Commissione invita i fornitori di piattaforme per la condivisione di video a scambiare le migliori prassi relative ai codici di condotta di coregolamentazione di cui al paragrafo 4.

    10.  Gli Stati membri e la Commissione possono promuovere l'autoregolamentazione tramite i codici di condotta dell'Unione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2.

    ▼B



    CAPO X

    COMITATO DI CONTATTO

    Articolo 29

    1.  È istituito un comitato di contatto sotto l’egida della Commissione. Esso è composto di rappresentanti delle competenti autorità degli Stati membri. È presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce per iniziativa di quest’ultimo o su richiesta della delegazione di uno Stato membro.

    2.  I compiti del comitato di contatto sono:

    a) agevolare l’effettiva attuazione della presente direttiva attraverso consultazioni regolari su ogni problema pratico che risulti dall’applicazione della stessa, in particolare dall’applicazione dell’articolo 2, nonché su ogni altro argomento su cui si considerino opportuni scambi di opinioni;

    b) esprimere pareri di propria iniziativa o su richiesta della Commissione in merito all’applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri;

    c) essere una sede di scambio di opinioni per decidere quali argomenti affrontare nelle relazioni che gli Stati membri devono presentare a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, e per decidere quale metodologia seguire;

    d) discutere i risultati delle consultazioni regolari tenute dalla Commissione con i rappresentanti di organizzazioni di radiodiffusione televisiva, produttori, consumatori, fabbricanti, prestatori di servizi, sindacati e con l’ambiente artistico;

    e) agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla situazione e lo sviluppo di attività di regolamentazione per quanto concerne i servizi di media audiovisivi, tenendo conto della politica audiovisiva dell’Unione, nonché dei pertinenti sviluppi nel settore tecnico;

    f) esaminare gli sviluppi che si verificano nel settore su cui appaia utile uno scambio di opinioni.



    CAPO XI

    ▼M1

    AUTORITÀ E ORGANISMI DI REGOLAMENTAZIONE DEGLI STATI MEMBRI

    Articolo 30

    1.  Ciascuno Stato membro designa una o più autorità, uno o più organismi nazionali di regolamentazione o entrambi. Gli Stati membri ne assicurano l'indipendenza giuridica dal governo e l'indipendenza funzionale dai rispettivi governi e da qualsiasi altro organismo pubblico o privato. È fatta salva la possibilità per gli Stati membri di istituire regolatori incaricati della vigilanza di diversi settori.

    2.  Gli Stati membri assicurano che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente nonché conformemente agli obiettivi della presente direttiva, in particolare per quanto attiene al pluralismo dei media, alla diversità culturale e linguistica, alla tutela dei consumatori, all'accessibilità, alla non discriminazione, al buon funzionamento del mercato interno e alla promozione della concorrenza leale.

    Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione non chiedono né ricevono istruzioni da nessun altro organismo in merito all'espletamento delle mansioni loro assegnate a norma della normativa nazionale di attuazione del diritto dell'Unione. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale.

    3.  Gli Stati membri assicurano che le competenze e i poteri delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione nonché le modalità di responsabilizzazione siano chiaramente definiti nell'ordinamento giuridico.

    4.  Gli Stati membri assicurano che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane nonché di poteri di esecuzione sufficienti per svolgere le loro funzioni in modo efficace e contribuire ai lavori dell'ERGA. Gli Stati membri assicurano che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di loro bilanci annuali, che sono resi pubblici.

    5.  Gli Stati membri definiscono nel loro diritto interno le condizioni e le procedure per la nomina e la rimozione dei capi delle autorità e degli organismi nazionali di regolamentazione o dei membri dell'organo collegiale che svolge tale funzione, compresa la durata del mandato. Le procedure sono trasparenti, non discriminatorie e garantiscono il grado di indipendenza richiesto. Il capo di un'autorità o di un organismo nazionale di regolamentazione o i membri dell'organo collegiale che svolge tale funzione nell'ambito di un'autorità o di un organismo nazionale di regolamentazione possono essere licenziati se non soddisfano più le condizioni richieste ai fini dell'esecuzione dei loro doveri stabiliti in anticipo a livello nazionale. Una decisione di licenziamento è debitamente giustificata, soggetta a un preavviso e resa disponibile al pubblico.

    6.  Gli Stati membri assicurano l'esistenza di meccanismi di ricorso efficaci a livello nazionale. L'organo di ricorso, che può essere un organo giurisdizionale, è indipendente dalle parti interessate dall'appello.

    In attesa dell'esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità o organismo nazionale di regolamentazione, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale.

    ▼M1

    Articolo 30 bis

    1.  Gli Stati membri assicurano che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione adottino le misure necessarie per scambiare tra loro e comunicare alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione della presente direttiva, in particolare degli articoli 2, 3 e 4.

    2.  Nel contesto dello scambio di informazioni ai sensi del paragrafo 1, quando le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione ricevono da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione informazioni in merito alla sua intenzione di fornire un servizio destinato in tutto o per la maggior parte al pubblico di un altro Stato membro, l'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione nello Stato membro avente giurisdizione informa l'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione dello Stato membro destinatario.

    3.  Se l'autorità o l'organismo di regolamentazione dello Stato membro il cui territorio è destinatario di un fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro invia una richiesta relativa alle attività di tale fornitore all'autorità o all'organismo di regolamentazione dello Stato membro avente giurisdizione su di esso, quest'ultima autorità o quest'ultimo organismo di regolamentazione si adopera al massimo per rispondere alla richiesta entro un termine di due mesi, fatti salvi eventuali limiti di tempo più rigorosi applicabili a norma della presente direttiva. Su richiesta, l'autorità o l'organismo di regolamentazione dello Stato membro destinatario fornisce all'autorità o all'organismo di regolamentazione dello Stato membro avente giurisdizione tutte le informazioni che potrebbero essergli utili per rispondere alla richiesta.

    Articolo 30 ter

    1.  È istituito il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (European Regulators Group for Audiovisual Media Services – ERGA).

    2.  L'ERGA si compone di rappresentati delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione nel settore dei servizi di media audiovisivi la cui principale responsabilità è la supervisione dei servizi di media audiovisivi o, se non vi sono autorità o organismi nazionali di regolamentazione, di altri rappresentanti selezionati secondo le procedure proprie. Un rappresentante della Commissione partecipa alle riunioni ERGA.

    3.  L'ERGA ha le seguenti mansioni:

    a) offrire alla Commissione competenza tecnica:

     nel suo compito di assicurare un'attuazione coerente della presente direttiva in tutti gli Stati membri;

     nelle questioni relative ai servizi di media audiovisivi che rientrano nelle sue competenze;

    b) per scambiare esperienze e migliori prassi in merito all'applicazione del quadro normativo per i servizi di media audiovisivi, anche riguardo all'accessibilità e all'alfabetizzazione mediatica;

    c) per collaborare e fornire ai membri le informazioni necessarie per applicare la presente direttiva, in particolare per quanto attiene agli articoli 3, 4 e 7;

    d) per formulare pareri su richiesta della Commissione in merito agli aspetti tecnici e pratici delle questioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5 quater, all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), e all'articolo 28 bis, paragrafo 7.

    4.  L'ERGA adotta il proprio regolamento interno.

    ▼B



    CAPO XII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 31

    Per quanto riguarda i settori non coordinati dalla presente direttiva, essa lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dalle convenzioni esistenti in materia di telecomunicazioni e di trasmissioni televisive.

    Articolo 32

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    ▼M1

    Articolo 33

    La Commissione monitora l'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri.

    Al più tardi entro il 19 dicembre 2022 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

    Al più tardi entro il 19 dicembre 2026, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione ex post, corredata se del caso di proposte per il riesame, dell'impatto della direttiva e del relativo valore aggiunto.

    La Commissione tiene il comitato di contatto e l'ERGA debitamente informati in merito ai rispettivi lavori e attività.

    La Commissione assicura che le informazioni ricevute dagli Stati membri su eventuali misure adottate nei settori coordinati dalla presente direttiva siano comunicate al comitato di contatto e all'ERGA.

    ▼M1

    Articolo 33 bis

    1.  Gli Stati membri promuovono lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e adottano misure a tal fine.

    2.  Entro il 19 dicembre 2022 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione del paragrafo 1.

    3.  La Commissione, previa consultazione del comitato di contatto, emana orientamenti relativi all'ambito di applicazione di tali relazioni.

    ▼B

    Articolo 34

    La direttiva 89/552/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale indicati all’allegato I, parte B.

    I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato II.

    Articolo 35

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 36

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




    ALLEGATO I

    PARTE A

    Direttiva abrogata e elenco delle sue modificazioni successive

    (di cui all’articolo 34)



    Direttiva 89/552/CEE del Consiglio

    (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23)

     

    Direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60)

     

    Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27)

    limitatamente all’articolo 1

    PARTE B

    Elenco dei termini di recepimento in diritto nazionale

    (di cui all’articolo 34)



    Direttiva

    Termine di recepimento

    89/552/CEE

    3 ottobre 1991

    97/36/CE

    31 dicembre 1998

    2007/65/CE

    19 dicembre 2009




    ALLEGATO II



    TAVOLA DI CONCORDANZA

    Direttiva 89/552/CEE

    Presente direttiva

    Articolo 1, alinea

    Articolo 1, paragrafo 1, alinea

    Articolo 1, lettera a), alinea

    Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), alinea

    Articolo 1, lettera a), primo trattino

    Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i)

    Articolo 1, lettera a), secondo trattino

    Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii)

    Articolo 1, lettere dalla b) alla m)

    Articolo 1, paragrafo 1, lettere dalla b) alla m)

    Articolo 1, lettera n), punto i), alinea

    Articolo 1, paragrafo 1, lettera n), alinea

    Articolo 1, lettera n), punto i), primo trattino

    Articolo 1, paragrafo 1, lettera n), punto i)

    Articolo 1, lettera n), punto i), secondo trattino

    Articolo 1, paragrafo 1, lettera n), punto ii)

    Articolo 1, lettera n), punto i), terzo trattino

    Articolo 1, paragrafo 1, lettera n), punto iii)

    Articolo 1, lettera n), punto i), quarto trattino

    Articolo 1, paragrafo 2

    Articolo 1, lettera n), punto ii), alinea

    Articolo 1, paragrafo 3, alinea

    Articolo 1, lettera n), punto ii), primo trattino

    Articolo 1, paragrafo 3, punto i)

    Articolo 1, lettera n), punto ii), secondo trattino

    Articolo 1, paragrafo 3, punto ii)

    Articolo 1, lettera n), punto ii), terzo trattino

    Articolo 1, paragrafo 3, punto iii)

    Articolo 1, lettera n), punto iii)

    Articolo 1, paragrafo 4

    Articolo 2

    Articolo 2

    Articolo 2 bis, paragrafi 1, 2 e 3

    Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3

    Articolo 2 bis, paragrafo 4, alinea

    Articolo 3, paragrafo 4, alinea

    Articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera a)

    Articolo 3, paragrafo 4, lettera a)

    Articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b), alinea

    Articolo 3, paragrafo 4, lettera b), alinea

    Articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b), primo trattino

    Articolo 3, paragrafo 4, lettera b), punto i)

    Articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino

    Articolo 3, paragrafo 4, lettera b), punto ii)

    Articolo 2 bis, paragrafi 5 e 6

    Articolo 3, paragrafi 5 e 6

    Articolo 3

    Articolo 4

    Articolo 3 bis

    Articolo 5

    Articolo 3 ter

    Articolo 6

    Articolo 3 quater

    Articolo 7

    Articolo 3 quinquies

    Articolo 8

    Articolo 3 sexies

    Articolo 9

    Articolo 3 septies

    Articolo 10

    Articolo 3 octies, paragrafo 1

    Articolo 11, paragrafo 2

    Articolo 3 octies, paragrafo 2, primo comma, alinea

    Articolo 11, paragrafo 3, primo comma, alinea

    Articolo 3 octies, paragrafo 2, primo comma, primo trattino

    Articolo 11, paragrafo 3, primo comma, lettera a)

    Articolo 3 octies, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino

    Articolo 11, paragrafo 3, primo comma, lettera b)

    Articolo 3 octies, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma

    Articolo 11, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma

    Articolo 3 octies, paragrafo 3

    Articolo 11, paragrafo 4

    Articolo 3 octies, paragrafo 4

    Articolo 11, paragrafo 1

    Articolo 3 nonies

    Articolo 12

    Articolo 3 decies

    Articolo 13

    Articolo 3 undecies

    Articolo 14

    Articolo 3 duodecies

    Articolo 15

    Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3

    Articolo 16, paragrafi 1, 2, 3

    Articolo 4, paragrafo 4

    Articolo 5

    Articolo 17

    Articolo 9

    Articolo 18

    Articolo 10

    Articolo 19

    Articolo 11

    Articolo 20

    Articolo 14

    Articolo 21

    Articolo 15

    Articolo 22

    Articolo 18

    Articolo 23

    Articolo 18 bis

    Articolo 24

    Articolo 19

    Articolo 25

    Articolo 20

    Articolo 26

    Articolo 22

    Articolo 27

    Articolo 23

    Articolo 28

    Articolo 23 bis

    Articolo 29

    Articolo 23 ter

    Articolo 30

    Articolo 24

    Articolo 31

    Articolo 32

    Articolo 26

    Articolo 33

    Articolo 34

    Articolo 35

    Articolo 27

    Articolo 36

    Allegato I

    Allegato II



    ( 1 ) Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1)

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