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Documento 62019TJ0316

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 giugno 2021 (Per Estratti).
Arnaldo Lucaccioni contro Commissione europea.
Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Articolo 73 dello Statuto – Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale – Malattia professionale – Articolo 9 – Domanda di rimborso di spese mediche – Articolo 23 – Consultazione di un altro medico – Diniego di adire la commissione medica sulla base dell’articolo 22 – Mancata applicazione, per analogia, dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma – Regola di concordanza tra il ricorso e il reclamo – Applicazione della legge nel tempo.
Causa T-316/19.

Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:2021:367

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

16 giugno 2021 ( *1 )

«Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Articolo 73 dello Statuto – Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale – Malattia professionale – Articolo 9 – Domanda di rimborso di spese mediche – Articolo 23 – Consultazione di un altro medico – Diniego di adire la commissione medica sulla base dell’articolo 22 – Mancata applicazione, per analogia, dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma – Regola di concordanza tra il ricorso e il reclamo – Applicazione della legge nel tempo»

Nella causa T‑316/19,

Arnaldo Lucaccioni, residente in San Benedetto del Tronto (Italia), rappresentato da E. Bonanni, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da T. Bohr e L. Vernier, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della Commissione del 2 agosto 2018 recante rigetto delle domande del ricorrente del 23 marzo e dell’8 giugno 2018 di adizione della commissione medica ai sensi dell’articolo 22 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee e, dall’altro, al risarcimento dei danni che il ricorrente asserisce di aver subito a causa di tale decisione,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, R. Frendo e J. Martín y Pérez de Nanclares (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza ( 1 )

Contesto normativo e fatti

Contesto normativo

[omissis]

3

L’articolo 18 della regolamentazione di copertura, sotto il titolo «Decisioni», prevede quanto segue:

«Le decisioni relative al riconoscimento dell’origine infortunistica di un avvenimento, sia esso un avvenimento qualificato come infortunio sul lavoro o come infortunio nell’ambito della vita privata, e le decisioni correlate relative al riconoscimento dell’origine professionale della malattia nonché alla determinazione del grado di invalidità permanente sono adottate dall’autorità che ha il potere di nomina con la procedura prevista dall’articolo 20:

in base alle conclusioni formulate dal medico o dai medici designati dalle istituzioni,

e

se l’assicurato lo richiede, previa consultazione della commissione medica di cui all’articolo 22».

4

Per quanto riguarda la composizione e i lavori della commissione medica, l’articolo 22, paragrafo 1, primo e secondo comma, della regolamentazione di copertura, intitolato «Commissione medica», prevede quanto segue:

«1.   La commissione medica è composta di tre medici designati:

il primo, dall’assicurato o dai suoi aventi diritto;

il secondo, dall’autorità che ha il potere di nomina;

il terzo, d’intesa, tra i due medici suddetti.

Ove, entro due mesi dalla designazione del secondo medico, non si raggiunga un accordo sulla designazione del terzo medico, quest’ultimo è scelto d’ufficio dal presidente della Corte di giustizia [dell’Unione europea], su iniziativa di una delle parti».

5

L’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, della regolamentazione di copertura, intitolato «Consultazione di un altro medico», così dispone:

«1.   Nei casi non contemplati dall’articolo 18, se la decisione va adottata previo parere del medico designato dall’autorità che ha il potere di nomina, quest’ultima, prima di adottare la decisione, ne notifica il progetto, corredato delle conclusioni del medico, all’assicurato od ai suoi aventi diritto che possono, entro 30 giorni, chiedere la consultazione di un altro medico, scelto di comune accordo dal medico da essi designato e dal medico designato dall’autorità. Scaduto il termine senza che sia stata presentata alcuna domanda di consultazione, l’autorità adotta una decisione identica al progetto notificato».

[omissis]

Procedimento e conclusioni delle parti

28

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 maggio 2019, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

29

Il 6 agosto 2019 la Commissione ha depositato il controricorso.

30

Il 3 ottobre 2019 il ricorrente ha depositato la replica.

31

Con decisione adottata il 25 ottobre 2019, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, il presidente del Tribunale ha riassegnato la causa a un altro giudice relatore, assegnato alla Quarta Sezione.

32

Il 18 novembre 2019, la Commissione ha depositato la controreplica.

33

Con lettera del 19 novembre 2019, le parti sono state informate della chiusura della fase scritta del procedimento e della possibilità, per esse, di chiedere lo svolgimento di un’udienza alle condizioni previste all’articolo 106 del regolamento di procedura. Con lettera del 13 dicembre 2019, il ricorrente ha chiesto lo svolgimento di un’udienza entro il termine previsto.

34

Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89, paragrafo 3, lettere a) e d), del suo regolamento di procedura, il 15 giugno 2020, il Tribunale ha chiesto alle parti di rispondere ad una serie di quesiti e di produrre una versione leggibile di taluni documenti. Le parti hanno risposto ai quesiti e il ricorrente ha ottemperato alla richiesta di produzione di documenti entro il termine impartito.

35

Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. Tuttavia, poiché il ricorrente, a seguito di una domanda del Tribunale, ha indicato, in sostanza, con lettera del 16 luglio 2020, che alla fine non avrebbe partecipato all’udienza di discussione, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso, in applicazione dell’articolo 108, paragrafo 2, del regolamento di procedura, di chiudere la fase orale del procedimento.

36

Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 luglio 2020, il ricorrente, sulla base dell’articolo 86 del regolamento di procedura, ha adattato l’istanza, di modo che il ricorso riguarda, in sostanza, la presa in considerazione, dopo che il ricorrente ne ha avuto conoscenza, «di un atto, quale elemento nuovo, che ha per effetto di ridurre automaticamente le pretese iniziali del ricorso, (...) per “tener conto di questo elemento nuovo”, a supporto dell’annullamento della decisione del [2 agosto 2018] della Commissione (...)». Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 settembre 2020, la Commissione ha chiesto il rigetto della memoria di adattamento del ricorrente in quanto irricevibile.

37

Il 14 settembre 2020 il ricorrente ha depositato una memoria contenente un motivo nuovo. La Commissione ha presentato le proprie osservazioni in merito a detta memoria il 30 settembre 2020.

38

Nel suo ricorso il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

«[annullare] la decisione della Commissione contenuta nel [messaggio di posta elettronica] del 2 agosto 2018, alla seconda pagina, primo capoverso, mediante la quale, “per fare avanzare la pratica, [l’APN] ha deciso di ispirarsi alla regola prevista espressamente dall’articolo 22, [paragrafo 1, secondo comma,] della regolamentazione [di copertura] per i casi in cui non si raggiunga un accordo sulla nomina del terzo medico tra il medico che rappresenta l’assicurato e quello che rappresenta l’istituzione e di applicarla, per analogia, ai fini della designazione dell’altro medico nel [presente] caso”, nonché:

condannare, se i poteri del Tribunale lo permettono, la Commissione a pagare al ricorrente l’importo di EUR 21440, rappresentante il [rimborso] delle “spese rese necessarie dai postumi delle lesioni subite e delle loro manifestazioni nonché, se del caso, di tutte le spese di riadattamento funzionale” (...) e rese necessarie per una “riabilitazione con carattere di urgenza, in quanto il morso aperto rischiava di aggravare una situazione clinica già compromessa dalla malattia con continui e ripetuti episodi di infezioni delle vie aeree superiori”,

in subordine, imporre[,] autorizzare o prendere qualsiasi altra misura affinché la stessa Commissione riconosca che la fattispecie, nel caso specifico del ricorrente e con i suoi precedenti della malattia professionale, all’evidenza rientra nel caso descritto all’[articolo 10 della regolamentazione di copertura previgente e] faccia il necessario per rimborsare al ricorrente l’importo [richiesto in via principale],

in ulteriore subordine, condannare la Commissione, come da orientamento espresso nella stessa decisione impugnata “ad ispirarsi alla regola prevista espressamente dall’articolo 22 della regolamentazione [di copertura]” per il caso specifico del ricorrente “e di applicarla, per analogia”, cioè che venga chiesto il parere della commissione medica secondo l’articolo 20 della [regolamentazione di copertura],

condannare la Commissione a corrispondere al ricorrente i dovuti interessi moratori da ritardo dal 23 gennaio 2017, data del rifiuto di rimborso delle spese per la cura effettuata, fino al soddisfo, secondo il conteggio n. 238 (allegato A.04),

condannare la Commissione, per il pregiudizio arrecato al ricorrente, alla rifusione, in suo favore, della somma forfettaria nella misura di EUR 500000 ovvero altro importo (maggiore o minore) determinato secondo equità, per causa di volontarietà e/o carattere persecutorio degli atti o delle omissioni illegittimamente praticati dall’[i]stituzione, in particolare per il comportamento assurdo tenuto dai tre medici intervenuti, neganti fra l’altro, le più elementari funzioni del naso, asserendo praticamente che respirare con la bocca, nel caso specifico del ricorrente è ugualmente salutare che respirare col naso;

condannare, in ogni caso, la Commissione alle spese legali e di giudizio».

39

Nel controricorso la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare il ricorrente alle spese.

40

Nella replica, il ricorrente chiede, inoltre, che il Tribunale voglia «stabilire che [egli] ha diritto, a titolo provvisorio, anche con ordinanza separata, alla somma di EUR 7754, rappresentante il rimborso previsto [dall’ufficio di liquidazione] e a suo tempo autorizzato, sulla base dei documenti per ben due volte già introdotti e in possesso [della Commissione]».

41

Nella controreplica, la Commissione chiede che il Tribunale voglia respingere anche la domanda formulata dal ricorrente nella replica.

In diritto

[omissis]

Nel merito

98

Con il primo capo delle conclusioni è chiesto l’annullamento della decisione controversa, con la quale, secondo il ricorrente, l’APN si ispira, erroneamente, alla regola espressamente prevista all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura, applicabile ai casi in cui «non si raggiunga un accordo sulla designazione del terzo medico» tra il medico che rappresenta l’assicurato e quello che rappresenta l’istituzione, al fine di applicarlo, per analogia, per designare un «altro medico».

99

Il quarto capo delle conclusioni, sollevato in ulteriore subordine, mira, in sostanza, a che alla Commissione sia imposto di ispirarsi alla regola espressamente prevista all’articolo 22 della regolamentazione di copertura, quale indicata nella decisione controversa, nel caso specifico del ricorrente e ad applicarla per analogia, chiedendo alla commissione medica di esprimere il proprio parere, conformemente all’articolo 20 della regolamentazione di copertura.

100

Pertanto, con le formulazioni del primo e del quarto capo delle conclusioni, il ricorrente mira, da un lato, a contestare la posizione della Commissione che privilegia un’applicazione selettiva, ricorrendo solo al paragrafo 1, secondo comma, dell’articolo 22 della regolamentazione di copertura nel caso di specie, e, dall’altro, a contestare la decisione della Commissione di non ricorrere all’intero procedimento previsto da detto articolo. Occorre pertanto esaminare congiuntamente questi due capi delle conclusioni.

[omissis]

106

In primo luogo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nell’ambito del quarto capo delle conclusioni, consistente, in sostanza, nell’ispirarsi alla norma procedurale diretta ad adire la commissione medica al fine di riesaminare la sua domanda di rimborso delle spese, la regolamentazione di copertura distingue chiaramente due fattispecie riguardanti il riesame di un progetto di decisione.

107

Nella prima fattispecie, se l’assicurato lo richiede, la decisione è adottata previa consultazione della commissione medica conformemente all’articolo 18, secondo trattino, della regolamentazione di copertura. Nella seconda ipotesi, l’assicurato può chiedere la consultazione del parere di un «altro medico» nei casi diversi da quelli di cui all’articolo 18 di detta regolamentazione. A seguito della notifica di tali progetti di decisione, le due procedure prevedono, rispettivamente, un termine di 60 giorni e 30 giorni entro i quali l’assicurato può chiedere il riesame di detti progetti. Se, alla scadenza del termine, non è stata presentata alcuna domanda di consultazione, l’APN adotta la decisione quale notificata dal progetto.

108

Da tali disposizioni risulta che le decisioni adottate, come nel caso di specie, riguardo a una domanda di rimborso delle spese, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della regolamentazione di copertura, non rientrano, come giustamente sottolineato dalla Commissione, nell’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 18 della regolamentazione di copertura. Infatti, quest’ultimo articolo verte sulle «decisioni relative al riconoscimento dell’origine infortunistica di un avvenimento, sia esso un avvenimento qualificato come infortunio sul lavoro o come infortunio nell’ambito della vita privata, e [sul]le decisioni correlate relative al riconoscimento dell’origine professionale della malattia nonché alla determinazione del grado di invalidità permanente». Poiché tali termini sono chiari, essi non possono essere interpretati in modo da includervi le decisioni relative a domande di rimborso spese ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della regolamentazione di copertura.

109

Inoltre, contrariamente a quanto suggerito dal ricorrente, non si tratta di determinare un qualsivoglia diritto di ricorrere all’intera procedura applicabile a una domanda di rimborso, bensì di determinare la procedura di designazione dell’«altro medico» applicabile in caso di disaccordo tra le parti in merito alla suddetta designazione. Infatti, su tale punto, l’articolo 23 della regolamentazione di copertura non contiene alcuna lacuna che giustifichi l’applicazione dell’intera procedura prevista all’articolo 22 di detta regolamentazione.

110

Pertanto, le decisioni adottate in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, della regolamentazione di copertura riguardano ipotesi diverse da quelle contemplate dal suo articolo 18 e sono disciplinate dalla procedura descritta al suo articolo 23.

111

Dalla conclusione formulata al precedente punto 110 risulta che il ricorrente non può avvalersi del fatto che l’APN, nel caso di specie, ha deciso di ricorrere in parte e per analogia, per quanto riguarda la designazione dell’«altro medico» prevista dall’articolo 23 della regolamentazione di copertura, alla procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura per dedurne che, a maggior ragione, tutta la procedura prevista da detto articolo 22 dovrebbe applicarsi alla sua domanda di rimborso. Allo stesso modo, egli non può trarre dal rifiuto di rimborso spese opposto dal medico designato dall’APN alcun diritto di adire la commissione medica. Di conseguenza, il primo punto della motivazione della decisione controversa è fondato in quanto l’articolo 22 della regolamentazione di copertura non riguarda le decisioni relative a un rimborso di spese mediche.

112

In secondo luogo, tenuto conto della conclusione accolta al precedente punto 110, occorre valutare la legittimità del ricorso, per analogia, alla procedura prevista dall’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura, come contestata dal ricorrente e sostenuta dalla Commissione, al fine di designare l’«altro medico» ai sensi dell’articolo 23 di detta regolamentazione.

113

Dalla formulazione dell’articolo 9, paragrafo 1, della regolamentazione di copertura, intitolato «Rimborso delle spese», risulta che tale articolo istituisce un diritto al rimborso di «tutte le spese necessarie (...) per tutte le cure rese necessarie dai postumi delle lesioni subite e delle loro manifestazioni, nonché, se del caso, di tutte le spese di riadattamento funzionale e professionale [della vittima]». Per contro, esso non contiene alcuna precisazione quanto alla procedura applicabile alle domande di rimborso di spese mediche.

114

A tal riguardo, occorre fare riferimento all’articolo 23, paragrafo 1, della regolamentazione di copertura, il quale, conformemente al suo ambito di applicazione materiale residuale, definisce la procedura applicabile alle decisioni relative ai casi non previsti dall’articolo 18 della regolamentazione di copertura, situazione in cui rientra la decisione controversa.

115

È vero che, come indicato dalle parti, l’articolo 23, paragrafo 1, della regolamentazione di copertura, intitolato «Consultazione di un altro medico», non precisa esplicitamente la procedura da seguire per designare l’«altro medico» al fine di rimediare, se del caso, a un disaccordo tra il medico designato dall’APN e il medico designato dall’assicurato.

116

Tuttavia, il principio della certezza del diritto impone un’interpretazione imperniata sulle disposizioni del diritto dell’Unione al fine di garantire un alto grado di prevedibilità (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 22 maggio 2008, Glaxosmithkline e Laboratoires Glaxosmithkline, C‑462/06, EU:C:2008:299, punti 3233). Al fine di garantire tale prevedibilità, è necessario attenersi, per quanto possibile, fedelmente alla lettera delle disposizioni interpretate.

117

Ammettere che, in mancanza di accordo tra il medico designato dall’APN e il medico designato dall’assicurato per la nomina dell’«altro medico», si deve ricorrere alla procedura prevista dall’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura rischierebbe di modificare l’ambito di applicazione della procedura di consultazione quale inizialmente prevista dai suoi autori. Inoltre, come risulta dal preambolo della regolamentazione di copertura, spetta alle istituzioni, e non al Tribunale, adottare, di comune accordo, la regolamentazione di copertura e, di conseguenza, prevedere, se del caso, una procedura siffatta o operare un rinvio esplicito all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura.

118

Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata, sebbene l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione «alla luce» del contesto giuridico in cui essa si inserisce o del suo scopo sia in linea di principio possibile per risolvere un’ambiguità di redazione, un’interpretazione di questo tipo non può avere il risultato di privare di qualsiasi effetto utile la formulazione chiara e precisa di tale disposizione, pena la violazione dei requisiti posti dal principio della certezza del diritto (v., in tal senso, sentenze dell’8 dicembre 2005, BCE/Germania, C‑220/03, EU:C:2005:748, punto 31; del 15 luglio 2010, Commissione/Regno-Unito, C‑582/08, EU:C:2010:429, punti 46, 4951 e giurisprudenza ivi citata e del 22 settembre 2016, Parlamento/Consiglio, C‑14/15 e C‑116/15, EU:C:2016:715, punto 70).

119

Poiché le istituzioni non hanno esplicitamente previsto il ricorso ad una designazione d’ufficio da parte del presidente della Corte dell’«altro medico», né hanno espresso il loro consenso su tale applicazione analogica, non spetta al Tribunale imporlo in sede giurisdizionale. A tal riguardo, il Tribunale non può ignorare la formulazione chiara e precisa di una disposizione che prevede soltanto la possibilità di designare un «altro medico» scelto di comune accordo dal medico designato dall’APN e quello designato dall’assicurato. Di conseguenza, la Commissione non poteva applicare, per analogia alla situazione di specie, l’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura.

120

In terzo luogo, la conclusione accolta al punto precedente non può essere rimessa in discussione dagli argomenti della Commissione. Quest’ultima giustifica il ricorso all’applicazione per analogia della regola di designazione del «terzo medico» prevista dall’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura in ragione della necessità di trovare una soluzione alla situazione di stallo causata dall’impossibilità di nominare un «altro medico» ai sensi dell’articolo 23 della regolamentazione di copertura e dell’assenza, nell’articolo in questione, di una regolamentazione espressa applicabile in un caso del genere. Inoltre, la scelta di tale ricorso sarebbe equilibrata secondo la Commissione e consentirebbe di conciliare equitativamente gli interessi dell’ex funzionario e dell’amministrazione. Tale scelta sarebbe fondata sul dovere di sollecitudine e sul principio di buona amministrazione che incombono all’istituzione.

121

A tal riguardo, anzitutto, l’argomento della Commissione secondo cui, a causa della necessità di trovare una soluzione alla situazione di stallo che caratterizza il caso di specie, la disposizione di cui all’articolo 23 della regolamentazione di copertura dovrebbe, in presenza di un disaccordo sulla designazione di un «altro medico», essere interpretato nel senso che prevede il ricorso per analogia alla procedura prevista all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura, è incompatibile con la formulazione chiara di detta disposizione e non trova, per giunta, alcun sostegno in altri elementi della regolamentazione di copertura.

122

Peraltro, occorre rilevare che l’affermazione della Commissione secondo cui la scelta di ricorrere alla regola della designazione di un terzo medico prevista dall’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura sarebbe equilibrata e consentirebbe di conciliare equamente gli interessi dell’ex funzionario e dell’amministrazione è contestata dal ricorrente. In particolare, gli argomenti presentati relativi al contenuto incerto del mandato di tale «altro medico» designato dal presidente della Corte, alla documentazione che sarebbe inviata a quest’ultimo senza diritto di controllo del ricorrente e al carattere definitivo della decisione di tale procedura di riesame ad hoc dimostrano, quanto meno, che il ricorrente contesta che tale scelta sia equilibrata e concili gli interessi delle parti coinvolte. Infatti, in presenza di una procedura ad hoc come quella di cui trattasi, gli argomenti del ricorrente possono essere interpretati nel senso che sostengono che il principio della certezza del diritto non sarebbe rispettato a causa della mancanza di prevedibilità di tale procedura.

123

Peraltro, la circostanza che altre disposizioni della regolamentazione di copertura prevedano un procedimento simile, o che quest’ultima sia giustificata dal dovere di sollecitudine e dal principio di buona amministrazione che incombono all’istituzione, non può giustificare l’accoglimento dell’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, della regolamentazione di copertura contenuta nella decisione controversa.

124

Secondo una giurisprudenza costante, il dovere di sollecitudine rispecchia l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci che le condizioni di impiego e le norme sul personale hanno creato nei rapporti tra la pubblica amministrazione e i dipendenti del servizio pubblico, il che implica in particolare che, quando si pronuncia sulla situazione di un funzionario, l’autorità prenda in considerazione l’insieme degli elementi che possono determinare la sua decisione e che, nel fare ciò, tenga conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario interessato. Quest’ultimo obbligo è imposto all’amministrazione dal principio di buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [v. sentenze del 5 dicembre 2006, Angelidis/Parlamento, T‑416/03, EU:T:2006:375, punto 117 e giurisprudenza ivi citata, e del 13 dicembre 2017, Arango Jaramillo e a./BEI, T‑482/16 RENV, EU:T:2017:901, punto 131 (non pubblicata) e giurisprudenza ivi citata].

125

Inoltre, gli obblighi che derivano per l’amministrazione dal dovere di sollecitudine sono sostanzialmente rafforzati quando è in gioco la situazione di un funzionario la cui salute, fisica o mentale, è compromessa (v. sentenza del 18 novembre 2014, McCoy/Comitato delle Regioni, F‑156/12, EU:F:2014:247, punto 106 e giurisprudenza citata; v. anche, in tal senso e per analogia, sentenza del 7 novembre 2019, WN/Parlamento, T‑431/18, non pubblicata, EU:T:2019:781, punto 106).

126

Tuttavia, nell’ambito del dovere di sollecitudine, la tutela dei diritti e degli interessi dei funzionari deve sempre trovare il suo limite nel rispetto delle norme vigenti (v. sentenza del 5 dicembre 2006, Angelidis/Parlamento, T‑416/03, EU:T:2006:375, punto 117 e giurisprudenza ivi citata). In particolare, quest’ultimo non può indurre l’amministrazione a dare a una disposizione comunitaria un effetto contrario ai termini chiari e precisi di tale disposizione (sentenze del 27 giugno 2000, K/Commissione, T‑67/99, EU:T:2000:169, punto 68, e del 26 marzo 2020, Teeäär/BCE, T‑547/18, EU:T:2020:119, punti da 87 a 89).

127

Nel caso di specie, se è vero che la decisione controversa si inserisce nel contesto più generale di una domanda di rimborso di spese mediche connessa alla malattia professionale del ricorrente, il fatto che gli obblighi dell’amministrazione derivanti dal dovere di sollecitudine siano sostanzialmente rafforzati non significa che la Commissione possa contraddire i termini chiari e precisi dell’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, della regolamentazione di copertura. Se, in forza del dovere di sollecitudine, la Commissione è effettivamente tenuta a trovare una soluzione alla situazione di blocco esistente, tale soluzione dev’essere rispettosa del quadro normativo che le si impone.

128

Di conseguenza, la Commissione non può invocare il dovere di sollecitudine per giustificare l’applicazione per analogia della regola di designazione del terzo medico prevista dall’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura, dal momento che la disposizione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, di detta regolamentazione osta a una siffatta applicazione e non è peraltro incompatibile con alcun principio generale del diritto (v., in tal senso, sentenza del 15 febbraio 2011, Marcuccio/Commissione, F‑81/09, EU:F:2011:13, punto 55).

129

In quarto luogo, neppure la conclusione accolta al precedente punto 119 può essere rimessa in discussione dagli argomenti del ricorrente. Anzitutto, quest’ultimo fa valere, in sostanza, che egli avrebbe il diritto di vedersi applicare la procedura di consultazione della commissione medica prevista dall’articolo 22 della regolamentazione di copertura, in quanto il parere di un organo collegiale offrirebbe maggiori garanzie rispetto a quello di un solo medico alle prese con un fascicolo e un mandato praticamente segreti. A tal riguardo, sembra fare riferimento, in particolare, al rispetto dei suoi diritti della difesa, nell’ambito dell’articolo 23 di detta regolamentazione, sia nel corso della procedura di esame che ha portato all’adozione del progetto di decisione del 30 giugno 2017 sia nel corso della procedura di riesame attualmente pendente. Più in particolare, egli menziona, da un lato, la presa in considerazione del suo fascicolo medico personale e dei suoi antecedenti legati alla malattia professionale e, dall’altro, la messa a disposizione presso l’«altro medico», da parte del medico dell’assicurato, di documenti adeguati al caso di specie.

130

A questo proposito, risulta dalla giurisprudenza che, nell’ambito del loro esame concreto e circostanziato della situazione loro sottoposta, i medici designati dall’APN devono pronunciarsi sulla base della letteratura scientifica, ma non possono prescindere dallo stato di salute effettivo e completo della persona interessata. Del resto, tale obbligo di tener conto della situazione personale dell’assicurato sarebbe imposto dal dovere di sollecitudine (v., in tal senso, sentenze del 9 dicembre 2009, Commissione/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, punto 88, e del 25 maggio 2016, GW/Commissione, F‑111/15, EU:F:2016:122, punto 40).

131

Inoltre, l’«altro medico» incaricato di riesaminare la pertinenza del rimborso della prestazione medica rispetto alla malattia professionale del ricorrente deve avere conoscenza dell’entità e delle conseguenze derivanti da quest’ultima e avere accesso al contenuto delle decisioni.

132

Dalla giurisprudenza risulta poi che, per emettere validamente un parere medico, occorre che il medico sia in grado di prendere conoscenza di tutti i documenti che possono essere utili per la sua valutazione (v., per analogia, sentenze del 15 luglio 1997, R/Commissione, T‑187/95, EU:T:1997:119, punto 49, e del 29 febbraio 2012, AM/Parlamento, F‑100/10, EU:F:2012:24, punto 92). Così, come ricorda giustamente la Commissione, il medico designato dall’assicurato ha la possibilità di presentare e di difendere il proprio punto di vista presentando documenti complementari.

133

Inoltre, l’argomento del ricorrente diretto a dimostrare che i medici della Commissione non sarebbero imparziali, alla luce della sentenza del 24 ottobre 1996, Commissione/Royale belge (C‑76/95, EU:C:1996:406), è privo di fondamento e non rimette in discussione la conclusione accolta al precedente punto 119. Infatti, con tale argomento formulato in termini generali e con tale breve riferimento giurisprudenziale, il ricorrente non spiega come, nella fattispecie, e nei confronti di quale entità precisamente, i medici designati dall’istituzione abbiano mancato di imparzialità nell’adozione di una decisione relativa al rimborso delle spese richieste.

134

Di conseguenza, la procedura di esame e quella di riesame, come disciplinate dall’articolo 23 della regolamentazione di copertura, offrono garanzie sufficienti quanto al rispetto dei diritti della difesa del ricorrente nell’ambito dell’esame della sua domanda di rimborso delle spese, cosicché egli non può rivendicare la nomina di una commissione medica per assicurare il rispetto di tali diritti.

135

Pertanto, il secondo punto della motivazione della decisione controversa, secondo cui l’amministrazione ha deciso di ispirarsi alla regola prevista all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura al fine di chiedere al presidente della Corte di designare d’ufficio un «altro medico», è errato in diritto.

136

Tuttavia, emerge dalla giurisprudenza che quando alcuni punti della motivazione di una decisione sono, di per sé, idonei a giustificarla adeguatamente, i vizi da cui potrebbero essere inficiati altri punti della motivazione dell’atto sono, comunque, ininfluenti sul suo dispositivo. Inoltre, quando il dispositivo di una decisione della Commissione si basa su diversi punti di argomentazione, ognuno dei quali sarebbe sufficiente di per sé a costituire il fondamento del dispositivo, tale atto può essere annullato, in linea di principio, soltanto se ognuno dei suddetti punti è affetto da illegittimità. In tal caso, un errore o un’altra illegittimità che infici solo uno dei pilastri del ragionamento non può essere sufficiente a giustificare l’annullamento della decisione controversa perché tale errore non ha potuto avere un’influenza determinante sul dispositivo adottato dall’istituzione che ha emanato tale decisione (v., sentenza del 10 novembre 2017, Icap e a./Commissione, T‑180/15, EU:T:2017:795, punto 74 e giurisprudenza ivi citata).

137

Nel caso di specie, l’errore di diritto che vizia il secondo motivo della decisione controversa non è tale da comportare l’annullamento di tale decisione, dato che essa non ha potuto incidere sul suo risultato. Infatti, conformemente alla conclusione accolta dal Tribunale ai precedenti punti 110 e 111, il primo punto della motivazione della decisione controversa, il quale indica che la procedura prevista all’articolo 22 della regolamentazione di copertura non riguarda le decisioni relative a un rimborso di spese mediche, è fondato ed è sufficiente a giustificare adeguatamente il rifiuto di adire la commissione medica opposto nella decisione controversa.

138

Pertanto, il primo e il quarto capo delle conclusioni devono essere respinti in quanto infondati.

[omissis]

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

Il sig. Arnaldo Lucaccioni è condannato alle spese.

 

Gervasoni

Frendo

Martín y Pérez de Nanclares

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 giugno 2021.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

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