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Documento 62014TJ0423

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 1° febbraio 2018.
Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE contro Commissione europea.
Aiuti di Stato – Aiuti concessi dalla Grecia – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno – Nozione di aiuto di Stato – Vantaggio – Criterio dell’investitore privato – Importo degli aiuti da recuperare – Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato sotto forma di garanzie.
Causa T-423/14.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:2018:57

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

1o febbraio 2018 ( *1 )

[Testo rettificato con ordinanza del 14 marzo 2018]

«Aiuti di Stato – Aiuti concessi dalla Grecia – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno – Nozione di aiuto di Stato – Vantaggio – Criterio dell’investitore privato – Importo degli aiuti da recuperare – Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato sotto forma di garanzie»

Nella causa T‑423/14,

Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE, con sede in Atene (Grecia), rappresentata da I. Dryllerakis, I. Soufleros, E. Triantafyllou, G. Psaroudakis, E. Rantos e N. Korogiannakis, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Bouchagiar e É. Gippini Fournier, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2014/539/UE della Commissione, del 27 marzo 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.34572 (2013/C) (ex 13/NN) al quale la Grecia ha dato esecuzione in favore di Larco General Mining & Metallurgical Company SA (GU 2014, L 254, pag. 24),

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da G. Berardis, presidente, D. Spielmann e Z. Csehi (relatore), giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 gennaio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1

La Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (in prosieguo: la «ricorrente» o la «Larko») è una grande impresa, specializzata nell’estrazione e nella lavorazione di laterite minerale, nell’estrazione di lignite e nella produzione di ferro-nichel e derivati.

2

Essa è stata costituita nel 1989 sotto forma di nuova impresa a seguito della liquidazione della Hellenic Mining and Metallurgical SA. All’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, essa aveva tre azionisti: lo Stato ellenico, che deteneva il 55,2% delle azioni attraverso l’Hellenic Republic Asset Development Fund, un istituto finanziario privato, la National Bank of Greece SA (in prosieguo: l’«ETE») che deteneva il 33,4% delle azioni e la Public Power Corporation (il principale produttore di energia elettrica in Grecia, di cui lo Stato è l’azionista di maggioranza) che deteneva l’11,4% delle azioni.

3

Nel marzo 2012, l’Hellenic Republic Asset Development Fund ha informato la Commissione europea di un programma di privatizzazione della Larko.

4

Nell’aprile 2012, la Commissione ha avviato d’ufficio un esame preliminare su detta privatizzazione, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

5

L’esame aveva ad oggetto le seguenti sei misure:

la prima riguardava, da un lato, un accordo per il ripianamento dei debiti del 1998 tra la Larko e i suoi principali creditori, in forza del quale i debiti di tale società nei confronti dei suddetti creditori dovevano essere pagati con un interesse annuo del 6% e, dall’altro, il mancato recupero di tale credito da parte dello Stato ellenico (in prosieguo: la «misura n. 1»);

la seconda riguardava una garanzia per un prestito di EUR 30 milioni erogato dall’ATE Bank alla Larko, garanzia concessa dallo Stato ellenico nel 2008 (in prosieguo: la «misura n. 2» o la «garanzia del 2008»). Detta garanzia copriva il 100% del prestito per una durata massima di tre anni e prevedeva un premio di garanzia dell’1% annuo.

la terza riguardava un aumento del capitale sociale di EUR 134 milioni proposto nel 2009 dal consiglio di amministrazione della Larko, approvato dai suoi tre azionisti e alla quale hanno partecipato, pienamente, lo Stato ellenico e, parzialmente l’ETE (in prosieguo: la «misura n. 3» o l’«aumento di capitale del 2009»);

la quarta riguardava una garanzia concessa dallo Stato nel 2010, di durata indeterminata, per coprire integralmente una lettera di garanzia che l’ETE avrebbe fornito alla Larko per un importo di circa EUR 10,8 milioni e che prevedeva un premio di garanzia del 2% annuo (in prosieguo: la «misura n. 4» o la «garanzia del 2010»). La lettera di garanzia di cui trattasi garantiva la sospensione dell’esecuzione, da parte dell’Areios Pagos (Corte di cassazione, Grecia), di una sentenza con cui l’Efeteio Athinon (Corte d’appello di Atene, Grecia) riconosceva l’esistenza di un debito di EUR 10,8 milioni della Larko nei confronti di un creditore;

la quinta riguardava lettere di garanzia che, con decisione di giudici greci, sostituivano il prepagamento obbligatorio del 25% con un’ammenda fiscale (in prosieguo: la «misura n. 5»);

la sesta riguardava due garanzie concesse dallo Stato nel 2011 per due prestiti, rispettivamente di EUR 30 milioni e di EUR 20 milioni, erogati dall’ATE Bank, garanzie che coprivano il 100% di tali prestiti e prevedevano un premio dell’1% annuo (in prosieguo: la «misura n. 6» o le «garanzie del 2011»).

6

Nel corso di tale esame, la Commissione ha chiesto alle autorità elleniche informazioni supplementari, fornite dalle stesse autorità nel 2012 e nel 2013. Si sono altresì tenute riunioni tra i servizi della Commissione e i rappresentanti delle autorità elleniche.

7

Con decisione del 6 marzo 2013 (GU 2013, C 136, pag. 27; in prosieguo: la «decisione di avvio»), la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE relativo all’aiuto di Stato SA.34572 (13/C) (ex 13/NN).

8

Nel corso del procedimento previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la Commissione ha invitato le autorità elleniche e i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni sulle misure menzionate al precedente punto 5. Il 30 aprile 2013, la Commissione ha ricevuto osservazioni da parte delle autorità elleniche. Non sono pervenute osservazioni da parte di terzi interessati.

9

Il 27 marzo 2014, la Commissione ha adottato la decisione 2014/539/UE, relativa all’aiuto di Stato SA.34572 (2013/C) (ex 13/NN) al quale la Grecia ha dato esecuzione in favore di Larko General Mining & Metallurgical Company SA (GU 2014, L 254, pag. 24; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

10

Nella decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato in via preliminare che, nel periodo in cui sono state concesse le sei misure di cui trattasi, la Larko era un’impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 2004, C 244, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione»).

11

Per quanto riguarda la valutazione delle misure menzionate al precedente punto 5, la Commissione ha considerato, anzitutto, che le misure nn. 2, 3, 4 e 6 costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, che tali misure erano poi state concesse in violazione degli obblighi di notifica e di sospensione stabiliti nell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e, infine, che dette misure costituivano aiuti incompatibili con il mercato interno ed oggetto di recupero ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1).

12

La Commissione ha parimenti ritenuto che due altre misure, le misure nn. 1 e 5, riguardanti rispettivamente il mancato recupero del credito del Ministero delle Finanze e due garanzie statali del 2011 (v. punto 5 supra), non costituissero aiuti di Stato.

13

Il dispositivo della decisione impugnata è così formulato:

«Articolo 1

Il mancato recupero del credito da parte del ministero delle Finanze e le lettere di garanzia al posto del pagamento anticipato dell’imposta addizionale del 2010, cui la Grecia ha dato attuazione a favore di [Larko], non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 2

L’aiuto di Stato per 135820824,35 EUR concesso illegalmente dalla Grecia in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sotto forma delle garanzie statali accordate a [Larko] nel 2008, 2010 e 2011 e della partecipazione dello Stato all’aumento di capitale della società nel 2009, è incompatibile con il mercato interno

Articolo 3

1.   La Grecia procede al recupero dell’aiuto incompatibile di cui all’articolo 2 presso il beneficiario.

2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, come modificato.

4.   Per quanto attiene alla misura [n.] 3, la Grecia fornirà la/e data/e esatta/e in cui ha fornito il proprio contributo all’aumento del capitale sociale del 2009.

5.   La Grecia annulla tutti i pagamenti in essere a titolo degli aiuti di cui all’articolo 2 con effetto alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

1.   Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 2 è immediato ed effettivo.

2.   La Grecia garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 5

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Grecia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;

b)

una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

c)

i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto.

2.   La Grecia informa regolarmente la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 2. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 6

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione».

14

L’allegato della decisione impugnata fornisce «informazioni sugli importi degli aiuti percepiti, da recuperare e già recuperati» ed è riportato qui di seguito:

Identità del beneficiario — misura

Importo totale dell’aiuto percepito

Importo totale dell’aiuto da recuperare (capitale)

Totale importo già rimborsato

Capitale

Interesse per il recupero

Larko – Misura 2

30 000 000

30 000 000

0

0

Larko – Misura 3

44 999 999,40

44 999 999,40

0

0

Larko – Misura 4

10 820 824,95

10 820 824,95

0

0

Larko – Misura 6

50 000 000

50 000 000

0

0

Procedimento e conclusioni delle parti

15

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 giugno 2014, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

16

Il 30 ottobre 2014, la Commissione ha presentato il controricorso. La replica e la controreplica sono state depositate entro il termine impartito.

17

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 ottobre 2014, l’Elliniki Metalleftiki kai Metallourgiki Larymnis Larko AE ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della ricorrente. L’istanza di intervento è stata respinta con ordinanza dell’11 giugno 2015, Larko/Commissione (T‑423/14, non pubblicata, EU:T:2015:439). L’impugnazione di tale ordinanza è stata anch’essa respinta con ordinanza del 6 ottobre 2015, Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko/Commissione [C‑385/15 P(I), non pubblicata, EU:C:2015:681].

18

Con decisione del presidente della Nona Sezione del Tribunale del 3 settembre 2015 il procedimento è stato sospeso sino alla pronuncia della Corte che pone fine al procedimento nella causa C‑385/15 P(I). Il procedimento è proseguito il 16 ottobre 2015

19

Essendo stata modificata la composizione delle sezioni del Tribunale, a norma dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

20

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

ordinare la restituzione, unitamente agli interessi, di qualsiasi somma eventualmente «recuperata» direttamente o indirettamente presso la ricorrente in esecuzione della decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

21

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

22

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca tre motivi. Il primo verte sul fatto che la Commissione avrebbe considerato a torto che le misure nn. 2, 3, 4 e 6 (in prosieguo: le «misure controverse») costituissero aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, il secondo verte su un difetto di motivazione e il terzo, dedotto in subordine, verte sul fatto che la Commissione avrebbe determinato erroneamente l’importo dell’aiuto da recuperare per quanto riguarda le misure controverse e ne avrebbe ordinato il recupero in violazione di principi fondamentali dell’Unione europea.

23

Il Tribunale ritiene opportuno trattare anzitutto il secondo motivo, relativo a un difetto di motivazione, e, successivamente, gli altri motivi nell’ordine in cui sono stati dedotti.

Sul secondo motivo, vertente su un difetto di motivazione

24

Con il secondo motivo, la ricorrente addebita alla Commissione di non aver chiarito a sufficienza, nella decisione impugnata, diversi aspetti riguardanti, in primo luogo, l’esistenza di un aiuto di Stato, in secondo luogo, la compatibilità delle misure nn. 3, 4 e 6 con il mercato interno e, in terzo luogo, la quantificazione dell’importo degli aiuti da recuperare per quanto attiene alle misure nn. 2, 4 e 6.

25

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

26

Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la portata dell’obbligo di motivazione dipende dalla natura dell’atto in questione e dal contesto nel quale esso è stato adottato. La motivazione deve fare apparire in modo chiaro e non equivoco il ragionamento dell’istituzione in modo da consentire, da una parte, agli interessati di conoscere le giustificazioni della misura adottata per poter difendere i loro diritti e verificare se la decisione sia fondata o meno e, dall’altra, al giudice di esercitare il suo sindacato di legittimità. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 del TFUE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia. In particolare, la Commissione non è tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa, ma le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’adozione della decisione (v. sentenza del 3 marzo 2010, Freistaat Sachsen e a./Commissione, T‑102/07 e T‑120/07, EU:T:2010:62, punto 180 e la giurisprudenza ivi citata).

27

È alla luce di tali principi che occorre esaminare gli argomenti della ricorrente.

28

In primo luogo, occorre esaminare l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione non avrebbe motivato sufficientemente la decisione impugnata per quanto riguarda l’esistenza di un aiuto di Stato e dunque, anzitutto, l’esistenza di un vantaggio; in secondo luogo, l’uso di risorse statali per quanto attiene alle misure nn. 2, 4 e 6 e, in terzo luogo, la distorsione della concorrenza e il pregiudizio per gli scambi tra gli Stati membri.

29

Sotto un primo profilo, va rilevato che, nella decisione impugnata, la Commissione ha esposto le ragioni per le quali aveva ritenuto che le misure controverse comportassero la concessione di un vantaggio per la Larko, come emerge, rispettivamente, dai punti 73 e 74 per quanto riguarda la misura n. 2, dai punti da 80 a 85 per quanto riguarda la misura n. 3, dai punti da 90 a 92 per quanto riguarda la misura n. 4 e dai punti 101 e 102 per quanto riguarda la misura n. 6.

30

Nei punti menzionati al precedente punto 29, la Commissione ha chiarito, da una parte, che le garanzie del 2008, del 2010 e del 2011 costituivano aiuti di Stato in quanto le condizioni della sua comunicazione sull’applicazione degli articoli [107] e [108 TFUE] agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU 2008, C 155, pag. 10; in prosieguo: la «comunicazione relativa alle garanzie») non erano soddisfatte dal momento che la Larko era un’impresa in difficoltà e il premio di garanzia non rispecchiava dunque il rischio di inadempimento per i prestiti garantiti e, dall’altra, l’aumento del capitale del 2009 non soddisfaceva il criterio dell’investitore privato poiché nessun piano di ristrutturazione era stato preventivamente fornito agli azionisti nonostante il fatto che la Larko fosse un’impresa in difficoltà.

31

Sotto un secondo profilo, lo stesso vale per quanto riguarda la conclusione della Commissione secondo cui le misure nn. 2, 4 e 6 comportavano l’uso di risorse statali, come emerge rispettivamente dal punto 72 della decisione impugnata per quanto riguarda la misura n. 2, dal punto 89 di tale decisone per quanto riguarda la misura n. 4 e dal punto 99 della stessa decisione per quanto riguarda la misura n. 6.

32

Nei punti menzionati al precedente punto 31, la Commissione ha spiegato che le misure controverse, da un lato, comportavano il rischio di mobilizzazione per le risorse statali e, dall’altro, implicavano una perdita di risorse finanziarie per lo Stato, nei limiti in cui esse non erano state remunerate correttamente mediante premi di mercato.

33

Sotto un terzo profilo, lo stesso vale per la conclusione della Commissione secondo cui le misure controverse erano atte a pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri e a falsare la concorrenza, come emerge dai punti 75 e 76 della decisione impugnata per quanto riguarda la misura n. 2 e dal rinvio a questi ultimi ai punti 86, 93 e 103 della suddetta decisione per quanto riguarda le altre misure controverse.

34

Nei punti menzionati al precedente punto 33, la Commissione ha spiegato, da un lato, che la Larko era attiva in un settore in cui i prodotti erano commercializzati negli Stati membri e che essa esportava la maggior parte della sua produzione in altri Stati membri e, dall’altro, che le misure controverse consentivano a tale impresa di continuare le proprie attività, contrariamente agli altri concorrenti aventi difficoltà finanziarie.

35

Sebbene i rilievi svolti nei punti menzionati al precedente punto 34 – e particolarmente quelli relativi all’uso di risorse statali e quelli relativi al pregiudizio per la concorrenza e per gli scambi tra Stati membri – siano estremamente succinti, essi sono nondimeno sufficienti per motivare adeguatamente la decisione impugnata, tenuto conto altresì del fatto che la Commissione si è attenuta ad una prassi decisionale costante e che il contesto della decisione impugnata era ben noto alla ricorrente. Peraltro, nel corso del procedimento amministrativo, le autorità elleniche stesse non hanno contestato la presenza delle condizioni relative all’utilizzo di risorse statali e al pregiudizio per la concorrenza e gli scambi tra Stati membri.

36

Ne consegue che la decisione impugnata fa apparire in modo chiaro e non equivoco il ragionamento della Commissione e ha permesso, al contempo, alla ricorrente di sviluppare i propri argomenti sulla fondatezza di tale ragionamento e al Tribunale di esercitare il proprio sindacato di legittimità.

37

In secondo luogo, va esaminato l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione non avrebbe sufficientemente motivato la decisione impugnata per quanto riguarda l’incompatibilità delle misure nn. 3, 4 e 6 con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

38

A tal riguardo, è sufficiente rilevare, da un lato, che l’eccezione prevista da tale disposizione non è stata invocata dalle autorità elleniche durante il procedimento amministrativo e, dall’altro, che, per loro stessa natura, le misure controverse non si prestano ad essere utilizzate per rimediare ai danni causati da eventi eccezionali, poiché dette misure erano di ordine generale e indipendenti dai danni asseritamente provocati da eventi eccezionali.

39

Alla luce di siffatte circostanze, non si può addebitare alla Commissione di non aver sufficientemente motivato la mancata applicazione dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

40

In terzo luogo, occorre esaminare l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione non avrebbe sufficientemente motivato la decisione impugnata per quanto riguarda la quantificazione dell’importo degli aiuti da recuperare in relazione alle misure nn. 2, 4 e 6.

41

Va rilevato a tal riguardo che, nella decisione impugnata, la Commissione ha precisato che le garanzie del 2008, 2010 e 2011 concedevano alla Larko un vantaggio, che era pari all’importo del prestito garantito, in quanto la Larko, quale impresa in difficoltà, non sarebbe stata in grado di ricevere tale finanziamento sul mercato senza dette garanzie. Tale spiegazione emerge rispettivamente dal punto 77 per quanto riguarda la misura n. 2, dal punto 94 per quanto riguarda la misura n. 4 e dal punto 104 per quanto riguarda la misura n. 6. Inoltre, ai punti da 56 a 66, la Commissione ha descritto dettagliatamente la situazione di difficoltà in cui si trovava la Larko al momento della concessione delle misure di aiuto.

42

Di conseguenza, occorre concludere che la quantificazione dell’importo degli aiuti da recuperare è debitamente motivata nella decisione impugnata.

43

Infine, occorre constatare, più in generale, che gli argomenti della ricorrente relativi al difetto di motivazione si sovrappongono ampiamente a quelli svolti nell’ambito del primo e terzo motivo e hanno maggiore attinenza con la fondatezza dei motivi esposti nella decisione impugnata che con la loro sufficienza dal punto di vista formale. A tal riguardo, è sufficiente constatare che, per giurisprudenza costante, l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, inerente, quest’ultima, alla legalità sostanziale dell’atto impugnato (sentenze del 22 marzo 2001, Francia/Commissione, C‑17/99, EU:C:2001:178, punto 35, e del 18 gennaio 2005, Confédération Nationale du Crédit Mutuel/Commissione, T‑93/02, EU:T:2005:11, punto 67). Siffatti argomenti, essendo dedotti nell’ambito del motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, di conseguenza, possono solamente essere respinti in quanto inconferenti (v., in tal senso, sentenza del 3 maggio 2017, Gfi PSF/Commissione, T‑200/16, non pubblicata, EU:T:2017:294, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata).

44

Il secondo motivo deve dunque essere respinto.

Sul primo motivo, vertente su errori nella qualificazione, come aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, conferita alle misure controverse

45

Con il primo motivo, la ricorrente invoca errori riguardanti la qualificazione, come aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, conferita alle misure controverse.

46

Tale motivo, in sostanza, è suddiviso in quattro parti.

47

Le parti prima e seconda riguardano la qualificazione come aiuto di Stato delle misure controverse, ossia, da un lato, l’esistenza di un vantaggio per quanto riguarda tutte le misure controverse e, dall’altro, l’uso di risorse statali per quanto riguarda le misure nn. 2, 4 e 6.

48

Le parti terza e quarta riguardano la compatibilità delle misure con il mercato interno, in base, da un lato, all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE per quanto riguarda le misure nn. 3, 4 e 6 e, dall’altro, all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE per quanto riguarda la misura n. 6.

Sulla prima parte riguardante l’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

49

Va preliminarmente ricordato, anzitutto, che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE vieta le misure che, tramite l’uso di risorse statali, concedono, a beneficio esclusivo di determinate imprese o determinati settori di attività, un vantaggio che falsa o minaccia di falsare la concorrenza e può incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

50

La nozione di aiuto comprende non soltanto prestazioni positive, ma anche gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni nel senso stretto del termine, ne hanno la stessa natura e producono effetti identici. Vengono considerati aiuti tutti gli interventi di Stato che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese o che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (v. sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione, C‑559/12 P, EU:C:2014:217, punto 94 e la giurisprudenza ivi citata).

51

Per contro, le condizioni che devono ricorrere affinché una misura possa ricadere nella nozione di aiuto ai sensi dell’articolo 107 TFUE non sono soddisfatte qualora l’impresa pubblica beneficiaria avrebbe potuto ottenere lo stesso vantaggio rispetto a quello procuratole per mezzo di risorse statali e in circostanze corrispondenti alle normali condizioni del mercato, ove tale valutazione dev’essere effettuata, per le imprese pubbliche, applicando, in linea di principio, il criterio dell’investitore privato in economia di mercato (v. sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punto 78 e la giurisprudenza ivi citata).

52

Per quanto attiene agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia, non si può escludere che una garanzia di Stato conceda essa stessa vantaggi che possono implicare un onere supplementare per lo Stato. Infatti, un mutuatario che sottoscrive un prestito garantito dalle pubbliche autorità di uno Stato membro ricava normalmente un vantaggio nei limiti in cui l’onere finanziario che egli sopporta è inferiore a quello che avrebbe sopportato se avesse dovuto procurarsi lo stesso finanziamento e la stessa garanzia a prezzo di mercato (v. sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione, C‑559/12 P, EU:C:2014:217, punti 9596 e la giurisprudenza ivi citata).

53

Va poi ricordato che spetta alla Commissione fornire la prova dell’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Al riguardo, per verificare se l’impresa beneficiaria percepisca un vantaggio economico che questa non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, in applicazione del criterio dell’investitore privato, la Commissione è tenuta ad effettuare un’analisi completa di tutti gli elementi rilevanti dell’operazione controversa e del suo contesto, compresa la situazione dell’impresa beneficiaria e del mercato considerato (v. sentenza del 26 maggio 2016, Francia e IFP Énergies nouvelles/Commissione, T‑479/11 e T‑157/12, EU:T:2016:320, punto 71 e la giurisprudenza ivi citata).

54

Per quanto riguarda, più particolarmente, il criterio dell’investitore privato, la giurisprudenza ha precisato che tale criterio, laddove applicabile, figura tra gli elementi che la Commissione deve prendere in considerazione al fine di accertare l’esistenza di un siffatto aiuto (sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punto 103).

55

Di conseguenza, qualora risulti che il criterio dell’investitore privato potrebbe essere applicabile, spetta alla Commissione chiedere allo Stato membro interessato di fornirle tutte le informazioni pertinenti che le consentano di verificare se le condizioni di applicabilità e di applicazione del criterio medesimo siano soddisfatte, ed essa non può rifiutarsi di esaminare tali informazioni se non nel caso in cui gli elementi di prova prodotti siano stati forniti successivamente all’adozione della decisione di effettuare l’investimento in questione (sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punto 104). Se lo Stato membro le trasmette elementi di prova, la Commissione è tenuta ad effettuare una valutazione globale che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti nel caso di specie che le consentano di determinare se l’impresa beneficiaria non avrebbe manifestamente ottenuto agevolazioni analoghe da un operatore privato (sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P, EU:C:2013:32, punto 73).

56

Ciò premesso, se, nel corso di un procedimento amministrativo, uno Stato membro invoca il criterio dell’investitore privato, esso deve, in caso di dubbio, dimostrare chiaramente e sulla base di elementi oggettivi e verificabili di aver adottato le misure attuate nella sua qualità di azionista. Tali elementi devono fare chiaramente apparire che lo Stato membro interessato ha preso, preliminarmente o simultaneamente alla concessione del vantaggio economico, la decisione di procedere, con la misura effettivamente posta in essere, ad un investimento nell’impresa pubblica controllata. A tal riguardo, possono essere richiesti, segnatamente, elementi da cui emerga che tale decisione è fondata su valutazioni economiche analoghe a quelle che, nelle circostanze della specie, un investitore privato razionale, che si fosse trovato in una situazione la più analoga possibile a quella di detto Stato membro, avrebbe fatto operare, prima di procedere al suddetto investimento, al fine di determinare la redditività futura dell’investimento stesso (sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punti da 82 a 84).

57

Per contro, valutazioni economiche operate successivamente alla concessione di detto vantaggio, la constatazione retrospettiva dell’effettiva redditività dell’investimento realizzato dallo Stato membro de quo o giustificazioni successive della scelta del modus procedendi effettivamente attuato non possono essere sufficienti per dimostrare che detto Stato membro abbia adottato tale decisione, preliminarmente o simultaneamente alla concessione del vantaggio, nella sua qualità di azionista (sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punto 85). Infatti, per stabilire se lo Stato abbia adottato o meno il comportamento di un investitore avveduto in un’economia di mercato, occorre porsi nel contesto dell’epoca in cui sono state adottate le misure di sostegno finanziario al fine di valutare la razionalità economica del comportamento dello Stato e occorre quindi astenersi da qualsiasi valutazione fondata su una situazione successiva (sentenza del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C‑482/99, EU:C:2002:294, punto 71). Ciò vale in particolare quando la Commissione esamina l’esistenza di un aiuto di Stato in relazione a una misura che non le è stata notificata e che, al momento in cui la Commissione svolge il suo esame, è già stata attuata dall’ente pubblico interessato (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2015, SACE e Sace BT/Commissione, T‑305/13, con impugnazione pendente, EU:T:2015:435, punto 94).

58

Infine, riguardo alla portata del controllo giurisdizionale della decisione impugnata, alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, occorre rilevare che la nozione di aiuto di Stato, quale definita in tale disposizione, ha natura giuridica e deve essere interpretata in base ad elementi oggettivi. Per tale ragione, il giudice dell’Unione deve esercitare, in linea di principio e tenuto conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli sia del carattere tecnico o complesso delle valutazioni effettuate dalla Commissione, un controllo completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v. sentenza del 2 marzo 2012, Paesi Bassi/Commissione, T‑29/10 e T‑33/10, EU:T:2012:98, punto 100 e la giurisprudenza ivi citata).

59

Tuttavia, nella giurisprudenza è stato altresì statuito che il controllo giurisdizionale è limitato per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE quando le valutazioni fornite dalla Commissione hanno un carattere tecnico o complesso. Spetta tuttavia al Tribunale stabilire se ciò è quanto avviene nella fattispecie (v. sentenza del 2 marzo 2012, Paesi Bassi/Commissione, T‑29/10 e T‑33/10, EU:T:2012:98, punto 101 e la giurisprudenza ivi citata). A tal riguardo, quando la Commissione, al fine di verificare se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, deve applicare il criterio dell’investitore privato, l’uso di tale criterio implica, in generale, da parte della Commissione, una valutazione economica complessa (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2010, Commissione/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, punto 68).

60

Tuttavia, sebbene la Commissione goda di un ampio potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico che devono essere effettuate nel contesto dell’Unione, ciò non comporta che il giudice dell’Unione debba astenersi dal controllare l’interpretazione, da parte della Commissione, di dati di natura economica. Infatti, secondo la giurisprudenza, il giudice dell’Unione è tenuto in particolare a verificare non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (sentenze del 2 settembre 2010, Commissione/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, punti 6465, e del 2 marzo 2012, Paesi Bassi/Commissione, T‑29/10 e T‑33/10, EU:T:2012:98, punto 102).

61

Tuttavia, non spetta al giudice dell’Unione, nell’ambito di tale controllo, sostituire la propria valutazione economica a quella della Commissione. Infatti, il controllo che i giudici dell’Unione esercitano sulle valutazioni economiche complesse condotte dalla Commissione è un controllo ristretto che si limita necessariamente alla verifica dell’osservanza delle norme procedurali e di motivazione, all’esattezza materiale dei fatti, all’assenza di manifesti errori di valutazione e di sviamento di potere (sentenze del 2 settembre 2010, Commissione/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, punto 66, e del 2 marzo 2012, Paesi Bassi/Commissione, T‑29/10 e T‑33/10, EU:T:2012:98, punto 103).

62

Alla luce della giurisprudenza summenzionata occorre esaminare gli argomenti addotti dalla ricorrente in relazione a ciascuna misura di aiuto controversa.

– Sulla misura n. 2 (garanzia del 2008)

63

La ricorrente fa valere che la garanzia del 2008 non conferisce alcun vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto essa non soddisfa le condizioni sancite al punto 3.2, lettere da a) a d), della comunicazione relativa alle garanzie.

64

In primo luogo, la Commissione avrebbe applicato erroneamente la condizione sancita al punto 3.2, lettera a), della comunicazione relativa alle garanzie, che impone che il mutuatario non si trovi in difficoltà finanziarie al fine di escludere la presenza di un aiuto di Stato.

65

La situazione economica della Larko si sarebbe aggravata verso la metà del 2008, mentre invece, nel periodo dal 2004 fino alla metà del 2008, essa presentava una redditività e dati economici positivi e, pertanto, era un’«impresa in difficoltà», ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, solo a partire dal 2009, quando la sua situazione economica è peggiorata in seguito al crollo dei prezzi internazionali del nichel.

66

La data determinante per l’applicazione del criterio dell’investitore privato, ossia la data in cui viene concessa la garanzia, si collocherebbe nel secondo semestre del 2008, vale a dire prima della fine dell’esercizio 2008 e dunque prima che emergessero nel suo bilancio risultati negativi. Peraltro, contrariamente alle affermazioni della Commissione, la Larko avrebbe rispettato l’obbligo, previsto dalla normativa greca, di adottare misure appropriate quando il suo patrimonio netto è sceso al di sotto del 50%, convocando l’assemblea generale dei soci nei sei mesi decorrenti dalla fine dell’esercizio 2008.

67

In secondo luogo, la Commissione avrebbe applicato erroneamente la condizione sancita al punto 3.2, lettera d), della comunicazione relativa alle garanzie, che prevede che la garanzia dia luogo al pagamento di un premio conforme al prezzo di mercato.

68

Anzitutto, il premio di garanzia annuo del 1% rispecchierebbe l’ottima solvibilità della Larko al momento della concessione della garanzia, prendendo in considerazione la sua redditività nei tre anni precedenti; la Larko avrebbe poi ottenuto durante lo stesso anno 2008, un prestito senza garanzia erogato dalla ATE Bank e, infine, detto premio sarebbe conforme ai premi riscossi dallo Stato ellenico per garanzie di prestiti concessi ad altre società che si trovano in una situazione analoga alla sua.

69

In terzo luogo, la Commissione avrebbe applicato erroneamente le condizioni sancite al punto 3.2, lettere b) e c), della comunicazione relativa alle garanzie, che prevedono, la prima, che la garanzia debba essere collegata a un’operazione finanziaria specifica, riguardare un importo massimo fisso ed essere limitata nel tempo e, la seconda, che la garanzia «non assiste più dell’80% del prestito (o di un’altra obbligazione finanziaria) in essere e tale limitazione non si applica alle garanzie che assistono i titoli di debito».

70

La Commissione avrebbe trascurato il fatto che la garanzia poteva essere misurata adeguatamente e che il tasso di copertura della garanzia del 100% era giustificato, trattandosi di una garanzia concessa per coprire un titolo di debito ai sensi della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU 2004, L 390, pag. 38).

71

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

72

Va ricordato che, nella decisione impugnata, la Commissione è giunta alla conclusione che la misura di cui trattasi forniva un vantaggio selettivo alla Larko, in quanto essa non soddisfaceva le condizioni sancite al punto 3.2, lettere a) e d), della comunicazione relativa alle garanzie: da un lato, la Larko era un’impresa in difficoltà e, dall’altro, il premio dell’1% non rispecchiava il rischio di inadempimento per i prestiti garantiti.

73

Occorre dunque verificare se la Commissione ha concluso correttamente che le condizioni previste al punto 3.2, lettere a) e d), della comunicazione relativa alle garanzie non erano soddisfatte nel caso di specie e, in caso affermativo, se l’assenza di dette condizioni fosse sufficiente a dimostrare che la misura di cui trattasi concedeva un vantaggio alla Larko ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e indipendentemente dalle condizioni previste al punto 3.2, lettere b) e c), della comunicazione in parola.

74

In primo luogo, per quanto riguarda la condizione sancita al punto 3.2, lettera a), della comunicazione relativa alle garanzie, occorre verificare se la Commissione potesse concludere, a giusto titolo, che la Larko era un’impresa in difficoltà ai sensi della comunicazione in parola e, in caso affermativo, se lo Stato ellenico fosse a conoscenza o dovesse essere a conoscenza della situazione di difficoltà della medesima al momento della concessione della garanzia del 2008.

75

Per quanto riguarda la qualificazione della Larko come «impresa in difficoltà», va ricordato che il punto 3.2, lettera a), della comunicazione relativa alle garanzie rinvia agli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.

76

Questi ultimi, in merito a quanto rileva nel caso di specie, prevedono quanto segue:

ai sensi del punto 9, un’impresa è in difficoltà «quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo»;

ai sensi del punto 10, lettera a), un’impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà, «nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi»;

ai sensi del punto 11, «anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al punto 10, un’impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un’impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l’aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l’aumento dell’indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l’azzeramento del valore netto delle attività».

77

Nella specie, ai punti da 56 a 66 della decisione impugnata, la Commissione ha qualificato la Larko come «impresa in difficoltà» al momento della concessione delle misure controverse, ivi inclusa la garanzia del 2008. La Commissione si è fondata sui bilanci della Larko per gli esercizi dal 2007 fino al primo semestre del 2012 e ha menzionato le seguenti circostanze:

in primo luogo, per quanto riguarda l’applicazione del punto 10, lettera a), degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, nel 2008, la Larko disponeva di un patrimonio netto negativo e le sue perdite accumulate erano superiori all’importo del suo capitale sociale. A tal riguardo, il fatto che l’importo del suo capitale sociale non fosse diminuito di oltre la metà, come previsto dal punto 10 dei suddetti orientamenti, sarebbe dovuto unicamente al fatto che essa non aveva adottato le misure appropriate previste dalla normativa greca;

in secondo luogo, quanto al punto 11 dei suddetti orientamenti, la Larko aveva subito una significativa diminuzione del suo fatturato tra il 2007 e il 2009 e perdite significative nel 2008 e nel 2009. Inoltre, pur avendo aumentato, nel 2010 e nel 2011 fatturato e ricavi, tali aumenti non erano sufficienti a permetterne il risanamento finanziario;

in terzo luogo, contrariamente alle osservazioni delle autorità elleniche, le difficoltà della Larko nel 2008 e nel 2009 non erano dovute al calo del prezzo del ferro-nichel.

78

Va constatato che, alla luce dei risultati economici ai quali rinvia la decisione impugnata e che non sono contestati dalla ricorrente, quest’ultima presentava segnatamente un patrimonio netto negativo comportante una notevole perdita per l’importo del suo capitale sociale, una riduzione del suo fatturato di circa la metà rispetto all’anno precedente e notevoli perdite.

79

A tal riguardo, va anzitutto rilevato che l’esistenza di un patrimonio netto negativo, menzionato dalla Commissione, può essere considerato un indice importante di una situazione di difficoltà finanziaria di un’impresa (v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2010, Freistaat Sachsen e a./Commissione, T‑102/07 e T‑120/07, EU:T:2010:62, punto 106). Lo stesso vale per quanto riguarda la diminuzione notevole del fatturato e le perdite rilevanti accumulate dalla Larko nel 2008, circostanze che sono d’altronde evocate al punto 11 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione (v. punto 77, terzo comma, supra).

80

Emerge poi dai documenti allegati al fascicolo della causa che la garanzia del 2008 era stata concessa con decisione ministeriale del 22 dicembre 2008. Pertanto, il fatto che il peggioramento avrebbe cominciato a manifestarsi solo a partire dalla metà del 2008 non ha impedito alla Commissione di concludere che la Larko era in difficoltà alla fine del 2008, al momento della concessione della garanzia.

81

Infine, come sottolineato ai punti 63 e 64 della decisione impugnata, il fatto che la situazione di difficoltà era stata provocata da un crollo inatteso del prezzo del ferro-nichel, ammettendolo comprovato, di per sé, non rimette in discussione la conclusione secondo cui la Larko era un’impresa in difficoltà.

82

Ne consegue che, in base agli elementi di cui disponeva e tenuto conto del suo margine di discrezionalità (v. giurisprudenza citata al precedente punto 60), la Commissione ha potuto concludere, a giusto titolo, che la Larko era un’impresa in difficoltà quando le è stata concessa la garanzia del 2008.

83

Ciò premesso, occorre verificare se, al momento della concessione della garanzia nel 2008, lo Stato ellenico, quale azionista della Larko, avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione di difficoltà della medesima. Infatti, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 56, la questione se lo Stato membro si fosse comportato come un investitore privato deve essere valutata al momento in cui quest’ultimo ha preso la sua decisione di investire.

84

La ricorrente fa valere che tale situazione di difficoltà è emersa solo dopo la fine del 2008, quando è stata riportata nei dati finanziari, rilevati alla fine del bilancio di esercizio. In risposta a una questione posta dal Tribunale, essa ha precisato che, quale società non quotata in Borsa, non aveva alcun obbligo di predisporre bilanci trimestrali o altri bilanci intermedi e che essa non ha dedotto siffatti elementi dinanzi al Tribunale.

85

Nessun elemento versato agli atti di causa dimostra in modo certo che lo Stato membro avesse conoscenza della situazione di difficoltà della Larko al momento della concessione della garanzia del 2008. Si pone quindi la questione se la Commissione abbia assolto il proprio onere della prova basandosi sostanzialmente sulla presunzione secondo cui lo Stato ellenico avrebbe dovuto conoscere la situazione di difficoltà della Larko alla fine del 2008, al momento della concessione della garanzia.

86

A tal riguardo, va rilevato che, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 56, quando uno Stato membro invoca il criterio dell’investitore privato durante il procedimento amministrativo, gli incombe, in caso di dubbio, provare chiaramente e sulla base di elementi oggettivi e verificabili che la misura attuata è riconducibile alla sua qualità di azionista, segnatamente in base ad elementi da cui emerga che la sua decisione è fondata su valutazioni economiche analoghe a quelle che, nelle circostanze della specie, un investitore privato razionale che si trovi in una situazione più vicina possibile a quella del suddetto Stato membro avrebbe fatto operare, prima di procedere al suddetto investimento, al fine di determinare la reddittività futura di un investimento del genere.

87

Nel caso di specie, nella decisione di avvio, la Commissione aveva già constatato che la Larko era un’impresa in difficoltà a partire dal 2008, circostanza che emergeva dai bilanci della Larko, come rilevato al precedente punto 78. D’altronde, nelle sue memorie la ricorrente ha affermato che «si è iniziato a constatare la sua cattiva immagine economica (…) a partire dal luglio 2008» e, pur sottolineando di «aver avuto una redditività e buoni dati economici fino alla metà di [tale] anno», essa riconosce «di aver poi subito un brusco aggravamento che infine l’ha portata ad avere, alla fine dell’anno, un’immagine estremamente negativa».

88

Ciò posto, né le autorità elleniche durante il procedimento amministrativo né la ricorrente nel corso del presente giudizio hanno dimostrato che lo Stato ellenico avrebbe intrapreso una qualsivoglia iniziativa per informarsi sulla situazione economica e finanziaria della Larko al momento della concessione della garanzia del 2008. Esse non hanno neppure dimostrato, in particolare in base ai documenti contabili di quest’ultima, che esse non potevano conoscere la situazione di difficoltà finanziaria in cui versava la ricorrente.

89

In tali circostanze, si deve necessariamente concludere che era ragionevole o perlomeno non manifestamente erroneo, da parte della Commissione, considerare che un azionista avveduto si sarebbe quantomeno informato sulla situazione economica e finanziaria attuale dell’impresa prima di concederle una garanzia come quella del 2008. Si trattava peraltro dell’azionista di maggioranza di tale impresa e la misura era stata concessa verso la fine dell’esercizio contabile.

90

Alla luce delle considerazioni suesposte, va rilevato che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione quando ha qualificato la Larko come impresa in difficoltà al momento della concessione della misura n. 2 e ha pertanto stabilito che la condizione sancita al punto 3.2, lettera a), della comunicazione relativa alle garanzie non era soddisfatta.

91

In secondo luogo, va ricordato che il punto 3.2, lettera d), della comunicazione relativa alle garanzie prevede, in sostanza, che l’assunzione di un rischio dovrebbe normalmente essere remunerata attraverso un premio di garanzia adeguato sull’importo coperto dalla garanzia.

92

Più precisamente, ai sensi del punto 3.2, lettera d), della comunicazione relativa alle garanzie, il prezzo pagato per la garanzia deve essere comparato al corrispondente premio di garanzia di riferimento offerto sui mercati finanziari. Ove non esista un siffatto premio, il costo finanziario complessivo del prestito garantito, comprendente il tasso d’interesse e il premio versato, dev’essere comparato con il prezzo di mercato di un prestito simile non garantito. In entrambi i casi, occorre prendere in considerazione le caratteristiche della garanzia e del relativo prestito e, in particolare, l’importo e la durata dell’operazione, le coperture fornite dal mutuatario e altri elementi che incidono sulla valutazione del tasso di recupero, la probabilità di un inadempimento del mutuatario dovuta alla sua posizione finanziaria, il suo settore di attività e le sue prospettive, nonché altre condizioni economiche. Tale analisi deve segnatamente permettere di classificare il mutuatario mediante un rating del rischio, basandosi o sulla classificazione stabilita da un’agenzia di rating internazionalmente riconosciuta o sul rating interno utilizzato dalla banca che concede il relativo prestito.

93

Nel caso di specie, al punto 73 della decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato che «non si [poteva] inoltre ritenere, viste le notevoli difficoltà finanziarie della Larko e in particolare il suo elevato rapporto debito/patrimonio netto», che un premio di garanzia annuale dell’1% «rispecchi il rischio di inadempimento in relazione ai prestiti garantiti».

94

Pur non essendo particolarmente dettagliata, tale constatazione non è inficiata da un errore manifesto di valutazione.

95

È vero che la Commissione non ha accertato né il premio di garanzia di riferimento offerto sui mercati finanziari, né un prezzo di mercato di un prestito simile non garantito. Essa non ha neppure classificato la Larko mediante un rating del rischio stabilito da un’agenzia internazionale o dalla banca che concede il relativo prestito.

96

Tuttavia, stante la situazione di difficoltà economica e finanziaria della Larko, non era manifestamente erroneo concludere che essa non avrebbe potuto ottenere la garanzia del 2008 in cambio del pagamento di un premio così basso che, generalmente, si applica ad operazioni che non comportano rischi elevati, senza intervento statale.

97

Inoltre, sebbene, al punto 37 della decisione di avvio, la Commissione avesse chiaramente indicato che, prima facie, non appariva che un premio dell’1% rispecchiasse il rischio di inadempimento per i prestiti garantiti, viste le notevoli difficoltà finanziarie della Larko e, in particolare, il suo elevato rapporto debito/patrimonio netto e l’esistenza di un patrimonio netto negativo, né la ricorrente né le autorità elleniche, nel corso del procedimento di indagine formale, hanno fornito elementi atti a dimostrare che il premio di cui trattasi corrispondeva a un premio offerto sui mercati finanziari o al prezzo di mercato di un prestito simile non garantito.

98

Ciò posto, la Commissione poteva a giusto titolo limitarsi a rilevare che, vista la situazione economica della Larko, non si poteva ritenere che un premio di garanzia annuo dell’1% rispecchiasse il rischio di inadempimento per i prestiti garantiti.

99

Per quanto attiene agli altri argomenti specifici addotti dalla ricorrente, anzitutto, va rilevato che, tenuto conto della sua situazione di difficoltà, è arduo credere che un investitore privato avrebbe concesso detta garanzia semplicemente in base alla redditività della Larko nei tre anni precedenti, senza alcun elemento che dimostri la solidità attuale di detta società e senza alcun riferimento alle sue prospettive future.

100

Poi, va constatato che la concessione di un prestito senza garanzia da parte dell’ATE Bank non è sufficiente per dimostrare l’ottima solvibilità della Larko, poiché l’ATE Bank appartiene allo Stato ellenico. D’altronde, come fatto valere dalla Commissione, il fatto che, dopo aver ottenuto un prestito senza garanzia da parte dell’ATE Bank, la Larko abbia ottenuto un prestito che necessitava della garanzia controversa dimostra che la situazione economica di quest’ultima era ancora peggiorata nel corso dello stesso anno.

101

Infine, il mero fatto che lo Stato ellenico abbia concesso garanzie ad altre imprese con analoghi tassi di premi non può essere equiparato al comportamento di un investitore privato.

102

Ne consegue che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione quando ha concluso che il premio di garanzia annuo dell’1% non era conforme al comportamento di un investitore privato.

103

In terzo luogo, si pone la questione se, come affermato dalla ricorrente, il rispetto delle condizioni sancite al punto 3.2, lettere b) e c), della comunicazione relativa alle garanzie sia sufficiente ad escludere la presenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, anche se le condizioni sancite al punto 3.2, lettere a) e d), di detta comunicazione non sono soddisfatte.

104

A tal riguardo, va ricordato che il punto 3.2 della suddetta comunicazione precisa che le condizioni sancite al suddetto punto, lettere da a) a d), congiuntamente, sono «sufficienti per escludere la presenza di un aiuto di Stato». Ne consegue che la mera osservanza di una o più condizioni non consente di escludere la presenza di un aiuto di Stato.

105

Sebbene, certamente, come precisato al punto 3.6 della comunicazione relativa alle garanzie, invocato dalla ricorrente, l’inosservanza di una qualsivoglia condizione ivi prevista non implichi che la garanzia sia automaticamente qualificata come aiuto di Stato, è giocoforza constatare che, come emerge dai precedenti punti da 74 a 102, nella decisione impugnata la Commissione non ha proceduto a siffatta qualificazione automatica, bensì ha basato la propria decisione su elementi concreti volti a dimostrare che la misura controversa non era conforme al principio dell’investitore privato.

106

Alla luce delle suesposte considerazioni, va rilevato che gli argomenti della ricorrente relativi all’osservanza delle condizioni sancite al punto 3.2, lettere b) e c), della comunicazione relativa alle garanzie sono inconferenti. Infatti, l’osservanza di queste due condizioni, ammettendola comprovata, non è di per sé sufficiente per escludere la sussistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

107

Occorre quindi respingere la prima parte del primo motivo per quanto attiene alla misura n. 2.

– Sulla misura n. 3 (aumento di capitale del 2009)

108

La ricorrente fa valere che l’aumento di capitale del 2009 non conferisce alcun vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in quanto è conforme al principio dell’investitore privato, sulla base dei seguenti elementi:

in primo luogo, mediante tale aumento di capitale, lo Stato ellenico, quale azionista, mirava ad assicurare la reddittività a lungo termine della Larko, proteggendone il valore economico durante un periodo di recessione e ottenendo un beneficio a medio e lungo termine attraverso la vendita della società;

in secondo luogo, l’aumento di capitale era accompagnato dall’adozione di misure volte a ridurre i costi di produzione e ad aumentare la competitività della Larko;

in terzo luogo, lo Stato cercava di acquisire una partecipazione maggioritaria al fine di lanciare la vendita della società;

in quarto luogo, la decisione impugnata sarebbe viziata da un errore per quanto concerne la valutazione della partecipazione dell’ETE all’aumento di capitale in questione;

in quinto luogo, detta decisione, a torto, avrebbe tracciato distinzioni tra la partecipazione dell’ETE e quella dello Stato. In subordine, l’aumento di capitale del 2009 non avrebbe dovuto essere considerato un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE per l’importo necessario a mantenere lo stesso tasso di partecipazione di quello che lo Stato ellenico aveva nella Larko prima dell’aumento di capitale e dunque per difendere la sua «posizione dinamica in quanto azionista».

109

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

110

Nella decisione impugnata, la Commissione ha considerato che l’aumento di capitale del 2009 concedeva un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE per il fatto che, da un lato, agli azionisti non era stato fornito alcun piano di ristrutturazione prima dell’aumento di capitale, nonostante il fatto che la Larko fosse un’impresa in difficoltà e, dall’altro, l’importo finale dell’aumento di capitale era stato insufficiente per coprire il patrimonio netto negativo della Larko e non poteva quindi essere considerato una misura che protegge il valore dell’impresa e ne incoraggia la ristrutturazione. La Commissione ha parimenti sottolineato, anzitutto, che la partecipazione dell’ETE non era una prova sufficiente per dimostrare la concomitanza della partecipazione dello Stato con quella di azionisti privati, poiché tale società era legata alla Larko non soltanto come azionista ma anche come creditore, che lo Stato aveva poi già fornito una garanzia alla Larko nel 2008 e, infine, che l’altro azionista, la Public Power Corporation, aveva dichiarato che non avrebbe partecipato all’aumento di capitale.

111

A tal riguardo, va rilevato che, come fatto valere dalla Commissione, la ricorrente non ha prodotto alcun elemento di prova, segnatamente un vero piano d’impresa (business plan), a dimostrazione del fatto che lo Stato ellenico aveva ritenuto la reddittività a lungo termine della Larko. In risposta ad un quesito del Tribunale, la ricorrente ha presentato il verbale della riunione straordinaria del suo consiglio di amministrazione del 18 marzo 2009, che attesterebbe che il presidente del consiglio di amministrazione aveva indicato che un piano d’impresa era stato depositato durante una riunione tenutasi il 19 dicembre 2008 con il Ministero delle Finanze e altri azionisti. Tuttavia, dagli atti di causa non emerge che siffatto piano, che d’altronde non è stato trasmesso al Tribunale e di cui la Commissione contesta l’esistenza, sia stato trasmesso alla Commissione durante il procedimento amministrativo. L’esistenza di detto piano, ammettendola provata e indipendentemente dal suo contenuto, non è dunque rilevante ai fini della valutazione della legittimità della decisione impugnata.

112

Ciò posto, la mancanza di qualsiasi elemento che dimostri che lo Stato ellenico avesse ritenuto la reddittività a lungo termine della Larko costituisce un indizio importante dell’irrazionalità economica dell’aumento di capitale in questione.

113

Certamente, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione al punto 80 della decisione impugnata, l’aumento reale del capitale, quantificato al punto 16 della stessa decisione in EUR 65,5 milioni, di cui circa EUR 45 milioni versati dallo Stato ellenico, non era insufficiente per coprire il patrimonio netto negativo della Larko, il quale, come emerge dalla tabella inserita al punto 56 della suddetta decisione, era di EUR 35 milioni. Tuttavia, si tratta di un errore non atto a rimettere in discussione la fondatezza della valutazione della Commissione, principalmente basata sulla mancanza di un piano di ristrutturazione.

114

Di conseguenza, era ragionevole o quantomeno non manifestamente erroneo concludere che, nelle circostanze del caso di specie, un investitore avveduto, nella sua veste di azionista, non avrebbe proceduto a una ricapitalizzazione così significativa senza disporre del minimo elemento riguardante le prospettive economiche e finanziarie di tale società, né di un piano di ristrutturazione, posto che la Larko era un’impresa in difficoltà.

115

Siffatta conclusione non è rimessa in discussione dagli altri argomenti specifici addotti dalla ricorrente.

116

Anzitutto, il fatto che misure di risanamento e di redditività, in linea di principio, siano state previste, ammettendolo provato, di per sé, non è un elemento atto a dimostrare la redditività dell’aumento di capitale del 2009, e ciò a maggior ragione in mancanza di un vero piano di ristrutturazione. Lo stesso vale per il documento, prodotto dalla ricorrente in risposta ai quesiti posti dal Tribunale, contenente un elenco di misure, molto generiche, di riduzione dei costi, anche supponendo che tale elenco fosse stato prodotto dalle autorità elleniche durante il procedimento amministrativo, il che non è stato dimostrato.

117

La ricorrente non ha poi presentato alcun elemento precedente l’aumento di capitale del 2009 a dimostrazione del fatto che lo Stato, attraverso tale misura, mirava effettivamente ad acquisire una partecipazione maggioritaria nel capitale della Larko al fine di lanciare la vendita di quest’ultima e che tale strategia era conforme al principio dell’investitore privato. D’altronde, i verbali dell’assemblea degli azionisti della Larko del 2009, presentati dalla ricorrente, non forniscono alcuna precisa indicazione in tal senso.

118

Peraltro, non emerge da alcun elemento del fascicolo che l’acquisizione di una partecipazione maggioritaria da parte dello Stato ellenico avrebbe favorito la vendita della Larko in condizioni più favorevoli e che, pertanto, tale acquisizione sarebbe stata conforme al comportamento di un azionista privato.

119

Infine, per quanto riguarda la partecipazione concomitante dell’ETE all’aumento di capitale del 2009, da un lato, va ricordato che la concomitanza degli investimenti pubblici e privati, di per sé, non può, neppure in presenza di investimenti privati significativi, essere sufficiente per concludere nel senso dell’insussistenza di un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, senza prendere in considerazione gli altri elementi pertinenti di fatto o di diritto (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2012, Corsica Ferries Francia/Commissione, T‑565/08, EU:T:2012:415, punto 122).

120

D’altro lato, va anche rilevato che l’ammontare dell’apporto dello Stato è il doppio rispetto a quello dell’ETE e che quest’ultima, che era azionista principale della Larko prima dell’aumento di capitale, è diventata la seconda azionista in seguito a tale operazione. Inoltre, il rapporto finanziario annuo dell’ETE per il 2008, presentato dalla Commissione, conferma che l’ETE ha annullato integralmente il valore contabile della sua partecipazione al capitale della Larko, poiché essa non prevedeva di recuperare il valore contabile dell’investimento viste le difficoltà finanziarie della Larko. Ciò posto, la partecipazione dell’ETE non può fornire alcun sostegno alle argomentazioni della ricorrente.

121

Va quindi respinta la prima parte del primo motivo in relazione alla misura n. 3.

– Sulla misura n. 4 (garanzia del 2010)

122

La ricorrente fa valere che la garanzia del 2010 non conferisce alcun vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, essendo conforme al principio dell’investitore privato, tenuto conto degli elementi seguenti:

in primo luogo, la concessione di una garanzia nelle circostanze del caso di specie era una prassi corrente, a maggior ragione in quanto la sentenza dell’Areios Pagos (Corte di cassazione), che aveva concesso la sospensione dell’esecuzione, considerava probabile un successo della Larko nel procedimento principale;

in secondo luogo, la Larko era un’impresa in difficoltà e avrebbe subito un danno irreparabile a causa dell’accelerazione delle confische di beni in caso di mancata concessione di una garanzia e, di conseguenza, lo Stato ellenico, quale azionista, doveva sostenerla al fine di preparare la sua privatizzazione;

in terzo luogo, la copertura, la durata e il premio della garanzia del 2010 corrispondevano a condizioni di mercato;

in quarto luogo, contrariamente a quanto enunciato al punto 42 della decisione impugnata, non risulta in alcun modo che l’ETE non avrebbe concesso la lettera di garanzia in mancanza della garanzia dello Stato. Ad ogni modo, l’ETE aveva una posizione molto particolare, in quanto essa era l’azionista di maggioranza di una società creditrice della Larko, sua controparte nei procedimenti giudiziari nell’ambito dei quali era stata concessa la garanzia del 2010.

123

Inoltre, la ricorrente fa valere, per inciso, che tale misura non conferisce un vantaggio, nei limiti in cui sussistono debiti dello Stato nei suoi confronti, e ciò indipendentemente dal fatto che le autorità elleniche, contrariamente a quanto hanno fatto per la misura n. 6, non abbiano invocato tale argomento nel corso del procedimento amministrativo.

124

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

125

Nella decisione impugnata la Commissione ha stabilito che, sebbene, in circostanze simili, la concessione di garanzie possa costituire una prassi commerciale, nella specie, lo Stato si era assunto la totalità del rischio e aveva fornito una garanzia per un debito, benché la Larko fosse in difficoltà e l’azionista privato ETE non avesse condiviso proporzionalmente tale rischio. Inoltre, la misura di cui trattasi non soddisfaceva le condizioni sancite al punto 3.2 della comunicazione sulle garanzie, in quanto il premio del 2% non rispecchiava il rischio di inadempimento della Larko.

126

Va rilevato che gli argomenti della ricorrente non sono atti a rimettere in discussione tale conclusione.

127

In primo luogo, nulla indica che la sentenza di sospensione dell’esecuzione dell’Areios Pagos (Corte di cassazione) considerava probabile un successo della Larko nel procedimento principale. Contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente, il fatto che tale organo giurisdizionale respinga la domanda di sospensione dell’esecuzione «qualora la sussistenza di un rischio di danno sia considerata improbabile», non implica necessariamente che, nell’ipotesi contraria in cui il giudice concede la sospensione, come nel caso di specie, esso consideri probabile un successo nel procedimento principale, poiché la sentenza summenzionata riguardava solo la possibilità di un danno e non l’esistenza di un debito nel procedimento principale.

128

In ogni caso, tale argomento è inconferente. Infatti, indipendentemente dalla probabilità di successo nel procedimento nazionale e dunque dell’esistenza del debito, la Commissione ha concluso per l’esistenza di un aiuto di Stato in quanto lo Stato si era assunto la totalità del rischio e aveva fornito una garanzia per un debito sebbene la Larko fosse in difficoltà, l’azionista privato ETE non avesse condiviso proporzionalmente tale rischio e il premio del 2% non rispecchiasse il rischio di inadempimento della Larko (v. punto 125 supra).

129

In secondo luogo, la circostanza che la Larko fosse un’impresa in difficoltà non giustifica, dal punto di vista di un azionista privato, il fatto che, di fronte alla necessità per gli azionisti di intervenire, lo Stato si sia assunto da solo la totalità del rischio in cambio del pagamento di un premio molto basso.

130

In terzo luogo, la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione quando aveva considerato che un premio del 2% non corrispondeva a condizioni di mercato, tenuto conto dell’importo ridotto di tale premio e del fatto che la Larko, essendo un’impresa in difficoltà, fosse esposta al rischio di inadempimento.

131

In quarto luogo, indipendentemente dal fatto che le autorità elleniche abbiano o meno riconosciuto che l’ETE non avrebbe concesso la lettera di garanzia in mancanza della garanzia statale, come emerge dal punto 42 della decisione impugnata, va rilevato che, contrariamente a quanto ci si possa ragionevolmente attendere nel contesto di un azionariato privato, l’ETE non ha condiviso con lo Stato il rischio derivante dalla garanzia di cui trattasi.

132

Ad ogni modo, pur considerando che, vista la posizione particolare dell’ETE, quest’ultima non avrebbe dovuto condividere il rischio della garanzia del 2010, rimane nondimeno il fatto che, come esposto supra, la Larko non avrebbe potuto ottenere una siffatta garanzia sul mercato e il premio del 2% non rispecchiava il rischio di suo inadempimento. Pertanto, la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione quando ha ritenuto che la Larko avesse ricevuto un vantaggio che essa non avrebbe potuto ottenere sul mercato.

133

Occorre dunque respingere la prima parte del primo motivo per quanto riguarda la misura n. 4.

– Sulla misura n. 6 (garanzie del 2011)

134

La ricorrente fa valere che le garanzie del 2011 non conferiscono alcun vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto l’eventuale elemento di aiuto contenuto in siffatte garanzie sarebbe compensato dagli arretrati fiscali dovuti dallo Stato ellenico nei suoi confronti.

135

Più precisamente, nella decisione impugnata, la Commissione avrebbe respinto, a torto, l’argomento delle autorità elleniche relativo alla possibilità di compensare i crediti della Larko nei confronti dello Stato ellenico, inerenti al rimborso di tributi, con l’importo dell’aiuto. A tal riguardo, la valutazione della misura di cui trattasi sarebbe in contraddizione con quella della misura n. 5 (v. punto 5 supra), con cui la Commissione avrebbe riconosciuto che una simile compensazione non comportava alcun vantaggio selettivo.

136

La ricorrente precisa che tale argomento non si riferisce ad una compensazione tra gli arretrati dello Stato nei confronti della Larko e un debito futuro, bensì ad una compensazione di siffatti arretrati con l’eventuale elemento di aiuto contenuto nelle garanzie del 2011, il quale era esistente al momento della concessione di tale aiuto alla fine del 2011. Inoltre, tale argomento non sarebbe contraddittorio, nei limiti in cui, dopo la compensazione operata nell’ambito della misura n. 5, esisterebbe un saldo dei debiti dello Stato nei suoi confronti.

137

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

138

Nella decisione impugnata, per quanto riguarda la valutazione delle garanzie del 2011, la Commissione rinvia alla sua valutazione relativa alle misure nn. 2 e 4, rispetto alle quali essa ha concluso che conferivano un vantaggio selettivo alla Larko, poiché quest’ultima era un’impresa in difficoltà e il premio dell’1% non rispecchiava il rischio di inadempimento per i prestiti garantiti.

139

Anzitutto, va constatato che la valutazione della Commissione relativa alle misure nn. 2 e 4 non è viziata da un errore manifesto di valutazione, come emerge dai precedenti punti da 63 a 107 e da 122 a 133.

140

Si deve poi necessariamente constatare che la ricorrente non può trarre alcun argomento dalla valutazione della Commissione relativa alla misura n. 5, con cui la Commissisone ha stabilito che la sostituzione, con lettere di garanzia, del pagamento anticipato di un’imposta addizionale, inerente ad un’azione giudiziaria, non costituiva un aiuto di Stato.

141

Infatti, per quanto riguarda quest’ultima misura, la Commissione ha riconosciuto, al punto 97 della decisione impugnata, che il diritto di sostituire il pagamento dell’imposta addizionale con lettere di garanzia era stato conferito alla Larko da un organo giurisdizionale, in base a criteri oggettivi e conformemente a una normativa nazionale applicabile a ogni impresa che si trovi in una situazione simile.

142

Tuttavia ciò non avviene per quanto riguarda la misura n. 6, in merito alla quale la ricorrente fa valere, come affermato dalle autorità elleniche, che il vantaggio concesso era compensato da arretrati dello Stato nei suoi confronti, ossia da rimborsi di tributi. Infatti, da una giurisprudenza costante emerge che una misura non può sfuggire alla qualificazione come aiuto di Stato quando il rispettivo beneficiario è soggetto ad un onere specifico distinto e senza alcun nesso con la misura di cui trattasi (v. sentenza del 26 febbraio 2015, Orange/Commissione, T‑385/12, non pubblicata, EU:T:2015:117, punto 40 e la giurisprudenza ivi citata).

143

Occorre quindi concludere che la Commissione non è incorsa in alcun errore manifesto di valutazione quando ha considerato, nella decisione impugnata, che la misura n. 6 conferiva un vantaggio alla Larko ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

144

Pertanto, occorre respingere la prima parte del primo motivo per quanto attiene alla misura n. 6 e, di conseguenza, respingere in toto la prima parte.

Sulla seconda parte relativa all’uso di risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE per quanto riguarda le misure nn. 2, 4 e 6

145

Nell’ambito della seconda parte, la ricorrente contesta la valutazione della Commissione riguardante l’uso di risorse statali per quanto riguarda le misure nn. 2, 4 e 6.

146

La ricorrente fa valere che tali misure non implicavano l’uso di risorse statali in quanto non comportavano un rischio sufficientemente concreto per il bilancio dello Stato, vista la sua ottima solvibilità, la mancanza di qualsiasi precedente attivazione di garanzie e il fatto che dette garanzie non erano state successivamente attivate.

147

Inoltre, la ricorrente aggiunge che la misura n. 6 non comporta l’uso di risorse statali in quanto, al momento della concessione della medesima, lo Stato ellenico aveva debiti di circa EUR 60 milioni nei confronti della Larko provenienti dal rimborso di tributi, quali l’imposta sul valore aggiunto (IVA).

148

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

149

In via preliminare, va rilevato che, nel caso di specie, la valutazione della condizione relativa all’uso di risorse statali è secondaria rispetto a quella della sussistenza di un vantaggio selettivo, che ha formato oggetto della prima parte del primo motivo. Infatti, per giurisprudenza costante, qualsiasi garanzia statale non remunerata in condizioni di mercato può implicare una perdita di risorse statali anche se essa non è mobilizzata, nei limiti in cui può implicare un onere supplementare per lo Stato (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione, C‑559/12 P, EU:C:2014:217, punto 95 e la giurisprudenza ivi citata).

150

Di conseguenza, nei limiti in cui le garanzie del 2008, 2010 e 2011 non sono state concesse in condizioni di mercato, è giocoforza constatare che le stesse misure comportano l’uso di risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

151

Inoltre, per quanto riguarda la misura n. 6, tale conclusione non è rimessa in discussione dall’esistenza, ammettendola comprovata, di arretrati dello Stato nei confronti della Larko, ossia il rimborso di tributi. Infatti, come emerge dalla giurisprudenza citata al precedente punto 142, una misura non può sottrarsi alla qualificazione come aiuto di Stato quando il suo beneficiario è soggetto ad un onere specifico che è distinto e senza nesso con la misura di cui trattasi.

152

La seconda parte del primo motivo deve quindi essere respinta.

Sulla terza parte vertente sulla mancata qualificazione come aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, delle misure nn. 3, 4 e 6

153

La ricorrente fa valere che le misure nn. 3, 4 e 6 dovevano essere considerate come aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, in quanto esse erano state concesse per rimediare ai danni causati da due eventi eccezionali:

il primo concerne il cessato sfruttamento di vari forni elettrici negli impianti della Larko in seguito a due infortuni sul lavoro mortali avvenuti il 2 e 26 agosto 2009, il che avrebbe diminuito fortemente la sua capacità produttiva;

il secondo concerne il cessato pagamento di arretrati fiscali da parte dello Stato ellenico in seguito alla crisi economica e finanziaria in Grecia, che avrebbe provocato, per quanto la riguarda, seri problemi di liquidità e, di conseguenza, difficoltà di accesso al credito.

154

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

155

In via preliminare, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, sono compatibili con il mercato interno «gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali».

156

Trattandosi di una deroga al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, sancito dall’articolo107, paragrafo 1, TFUE, l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE deve essere oggetto di interpretazione restrittiva. Di conseguenza, possono essere compensati, ai sensi di tale disposizione, solo gli svantaggi economici causati direttamente da calamità naturali o da altri eventi eccezionali. Deve quindi esistere un legame diretto tra i danni causati dall’evento eccezionale e l’aiuto di Stato ed è necessaria una valutazione il più possibile precisa dei danni subiti (v. sentenza del 25 giugno 2008, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione, T‑268/06, EU:T:2008:222, punto 52 e la giurisprudenza ivi citata).

157

Nella decisione impugnata, la Commissione non ha esaminato la compatibilità delle misure controverse con la disposizione di cui trattasi, poiché le autorità elleniche non hanno invocato tale disposizione.

158

Certamente, come fatto valere dalla ricorrente, le due circostanze summenzionate sono state evocate in modo sporadico, alla luce delle misure nn. 3 e 4, nelle osservazioni delle autorità elleniche durante il procedimento amministrativo.

159

Tuttavia, è giocoforza constatare, da una parte, che dette autorità non hanno invocato la giustificazione prevista dall’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE rispetto a tali circostanze. D’altra parte, contrariamente a quanto prevede la giurisprudenza citata al precedente punto 156, non sussiste alcuna corrispondenza tra l’importo dei danni asseritamente provocati dai due eventi invocati dalla ricorrente e l’importo delle garanzie e dell’aumento di capitale in questione, che d’altronde costituiscono misure di carattere generale che mal si prestano a un uso come quello ipotizzato dalla ricorrente.

160

Di conseguenza, nulla lasciava pensare che l’eccezione sopra citata possa essere applicata nelle circostanze della specie. Non si può dunque addebitare alla Commissione di non aver esaminato, d’ufficio, la compatibilità con detta disposizione delle misure nn. 3 e 4, e ancora meno della misura n. 6, nei confronti della quale siffatte circostanze non erano neppure evocate (v., per analogia, sentenza del 15 giugno 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, T‑171/02, EU:T:2005:219, punti da 166 a 168).

161

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre concludere che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione quando non ha dichiarato le misure controverse compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

162

La terza parte del primo motivo deve quindi essere respinta.

Sulla quarta parte vertente sulla mancata qualificazione, come aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, della misura n. 6

163

La ricorrente fa valere che la misura n. 6 doveva essere considerata come un aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, in quanto essa era compatibile con la comunicazione della Commissione relativa al Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (GU 2009, C 83, pag. 1; in prosieguo: il «quadro temporaneo del 2009»), quale «prorogato» dalla comunicazione della Commissione relativa al Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria (GU 2011, C 6, pag. 5; in prosieguo: il «quadro temporaneo del 2011»). Essa precisa che, conformemente alle condizioni previste dal quadro temporaneo del 2011, interpretato alla luce di quello del 2009, essa non era un’impresa in difficoltà il 1o luglio 2008 e che detto quadro prevede premi di sicurezza, quale il premio dell’1% previsto dalla misura di cui trattasi.

164

In subordine, la ricorrente deduce che la misura di cui trattasi deve essere considerata, in tutto o in parte, compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. Essa fa valere che, come emerge dalle osservazioni delle autorità elleniche, queste ultime avevano notificato la misura di cui trattasi alla Commissione per mezzo di un file allegato a un messaggio di posta elettronica del 16 marzo 2012.

165

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

166

In via preliminare, va ricordato che, per giurisprudenza costante, ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale il cui esercizio comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale (v. sentenza dell’8 marzo 2016, Grecia/Commissione, C‑431/14 P, EU:C:2016:145, punto 68 e la giurisprudenza ivi citata). In questo ambito, il controllo giurisdizionale applicato all’esercizio di tale potere discrezionale si limita alla verifica del rispetto delle norme di procedura e di motivazione, nonché al controllo dell’esattezza materiale dei fatti presi in considerazione e dell’assenza di errori di diritto, di errori manifesti nella valutazione dei fatti o di sviamento di potere (v. sentenza dell’11 settembre 2008, Germania e a./Kronofrance, C‑75/05 P e C‑80/05 P, EU:C:2008:482, punto 59 e la giurisprudenza ivi citata).

167

Tuttavia, adottando norme di comportamento ed annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in avanti applicate ai casi a cui esse si riferiscono, la Commissione si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e, in linea di principio, non può discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento, a meno di non fornire ragioni che giustifichino, alla luce dei medesimi principi, una deroga alle sue proprie regole (v. sentenza del 10 luglio 2012, Smurfit Kappa Group/Commissione, T‑304/08, EU:T:2012:351, punto 84 e la giurisprudenza ivi citata).

168

In primo luogo, va ricordato che, al punto 115 della decisione impugnata, la Commissione ha dimostrato che la misura n. 6 non soddisfaceva le condizioni del quadro temporaneo del 2011, poiché la Larko era un’impresa in difficoltà. La Commissione ha parimenti constatato che l’importo complessivo delle due garanzie superava la massa salariale annua della Larko, la garanzia superava il 90% del prestito e il premio dell’1% annuo non poteva essere considerato un premio di mercato, che rispecchia il rischio di inadempimento per l’importo garantito.

169

A tal riguardo, va anzitutto constatato che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, le garanzie del 2011 rientrano solo nell’ambito di applicazione del quadro temporaneo del 2011, in vigore alla data della loro concessione e non anche del quadro temporaneo del 2009.

170

[Come rettificato con ordinanza del 14 marzo 2018] È poi sufficiente constatare che le garanzie del 2011, come minimo, non soddisfacevano talune condizioni cumulative sancite nel quadro temporaneo del 2011, applicabile nel caso di specie, in particolare le seguenti condizioni:

il punto 2.3, secondo comma, lettera b), del quadro temporaneo del 2011 prevede che, per le grandi imprese, come la Larko, gli Stati membri possano calcolare il premio annuale delle nuove garanzie in base alle stesse disposizioni di quelle riguardanti il premio «di sicurezza» di cui all’allegato dello stesso quadro temporaneo. Orbene, per le imprese rientranti nella categoria di rating «CCC» e nelle categorie inferiori, il premio «di sicurezza» più basso è fissato a 380 punti di base, mentre il premio delle garanzie del 2011 è dell’1%, vale a dire 100 punti di base;

il punto 2.3, secondo comma, lettera d), del quadro temporaneo del 2011 richiede che l’importo massimo del prestito non superi la spesa salariale annuale del beneficiario per il 2010, mentre le autorità elleniche, nelle loro osservazioni, quali riassunte al punto 51, seconda frase, lettera d), della decisione impugnata, riconoscono che l’importo complessivo dei due prestiti garantiti superava la massa salariale annuale della Larko di EUR 3 milioni;

il punto 2.3, secondo comma, lettera f), del quadro temporaneo del 2011 richiede che la garanzia non superi l’80% del prestito per tutta la durata del prestito, mentre invece le garanzie coprivano il 100% del prestito, come riconosciuto dalle stesse autorità elleniche, nelle summenzionate osservazioni, quali riassunte al punto 51, seconda frase, lettera e), della decisione impugnata. A tal riguardo, la circostanza invocata da tali autorità, secondo cui la misura in questione «era l’unica possibilità per Larko di avere accesso al finanziamento vista la particolare situazione dell’economia greca», è irrilevante;

il punto 2.3, secondo comma, lettera i), del quadro temporaneo del 2011 stabilisce che le imprese in difficoltà sono escluse dall’ambito di applicazione della misura, mentre è invece pacifico che la Larko era un’impresa in difficoltà al momento della concessione della misura n. 6. A tal riguardo, va respinto l’argomento della ricorrente secondo cui il riferimento, in predetta disposizione, alle imprese in difficoltà deve essere interpretato alla luce del punto 4.3.2, secondo comma, lettera i), del quadro temporaneo del 2009, nella parte in cui riguarda le imprese che non erano in difficoltà alla data del 1o luglio 2008, in quanto tale argomento contraddice il testo stesso del punto 2.3, secondo comma, lettera i), del quadro temporaneo del 2011, applicabile nel caso di specie.

171

Infine, va rilevato che il punto 2.1, quinto comma, del quadro temporaneo del 2011 precisa che gli Stati membri sono tenuti a dimostrare che gli aiuti di Stato notificati a norma del presente quadro sono necessari, adeguati e proporzionati per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia dello Stato membro interessato, mentre invece, nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo non emerge che le autorità elleniche abbiano debitamente notificato la misura in questione o abbiano fornito una siffatta dimostrazione.

172

In secondo luogo, va ricordato che, al punto 116 della decisione impugnata, la Commissione ha concluso che la misura n. 6 non poteva essere qualificata come aiuto per il salvataggio, in quanto le autorità elleniche non hanno invocato tale argomento né fornito una notifica al riguardo. Essa ha aggiunto, al punto 117 della decisione in parola, che neppure i presupposti sanciti dalle condizioni previste dagli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione erano soddisfatti in quanto le garanzie in questione avevano preso fine dopo sei mesi e le autorità elleniche non avevano notificato un piano di ristrutturazione o di liquidazione e nessun elemento probatorio indicava che l’aiuto era limitato al minimo necessario.

173

A tal riguardo, è sufficiente constatare, da un lato, che le autorità elleniche non hanno notificato la misura n. 6 alla luce degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione e, dall’altro, che, perlomeno, non emerge dagli atti di causa che tali autorità abbiano presentato, entro sei mesi decorrenti dall’attuazione, un piano di ristrutturazione o di liquidazione o la prova che il prestito era stato integralmente rimborsato o anche che era stata posta fine alla garanzia, contrariamente a quanto previsto dal paragrafo 25, lettera c), dei suddetti orientamenti.

174

Alla luce delle considerazioni suesposte, occorre concludere che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione quando ha stabilito che la misura n. 6 non costituiva un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno ai sensi del quadro temporaneo del 2011 e degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.

175

Occorre quindi respingere la quarta parte del primo motivo e, di conseguenza, il primo motivo nella sua interezza.

Sul terzo motivo, vertente, in subordine, su errori nella quantificazione dell’importo dell’aiuto da recuperare per quanto riguarda le misure nn. 2, 4 e 6

176

Con il terzo motivo, che raggruppa argomenti sviluppati in ordine sparso per tutto l’atto introduttivo di ricorso, la ricorrente invoca una violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/99 per quanto riguarda le misure nn. 2, 4 e 6, ossia aiuti sotto forma di garanzia, in quanto la Commissione sarebbe incorsa in errori nella quantificazione dell’importo dell’aiuto da recuperare e ne avrebbe ordinato il recupero in violazione di principi fondamentali dell’Unione.

177

In primo luogo, le garanzie non sarebbero state attivate e i prestiti garantiti sarebbero già stati rimborsati, in tutto o in parte.

178

In secondo luogo, la Commissione non avrebbe provato l’esistenza delle «circostanze eccezionali» di cui al punto 4.1, terzo comma, lettera a), della comunicazione relativa alle garanzie, poiché la qualificazione della Larko come impresa in difficoltà non era sufficiente per dimostrare l’esistenza di siffatte circostanze. Inoltre, nel caso di specie, sarebbe stato possibile confrontare i premi controversi con altri premi del mercato o, in mancanza, calcolare siffatti premi conformemente alle disposizioni pertinenti della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU 2008, C 14, pag. 6) e degli allegati del quadro temporaneo del 2009 e del quadro temporaneo del 2011. Peraltro, il mero fatto che fosse «dubbio» che la Larko avesse beneficiato di garanzie del mercato senza intervento dello Stato non corrisponderebbe al livello probatorio richiesto per una dimostrazione del genere.

179

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

180

In via preliminare, va ricordato che nessuna disposizione del diritto dell’Unione esige che la Commissione, quando ordina la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno, fissi l’importo esatto dell’aiuto da restituire (sentenze del 12 ottobre 2000, Spagna/Commissione, C‑480/98, EU:C:2000:559, punto 25, e del 12 maggio 2005, Commissione/Grecia, C‑415/03, EU:C:2005:287, punto 39). Tuttavia, se decide di disporre il recupero di un importo determinato, la Commissione, in conformità del suo obbligo di esame diligente e imparziale di un fascicolo nell’ambito dell’articolo 108 TFUE, deve determinare, nel modo più esatto possibile consentito dalle circostanze di causa, il valore dell’aiuto di cui l’impresa ha beneficiato. Ripristinando la situazione anteriore al versamento dell’aiuto, la Commissione è tenuta ad accertarsi che il vantaggio reale dell’aiuto sia eliminato e quindi ad ordinare il recupero dell’intero aiuto. Essa non può ordinare il recupero di una somma inferiore o superiore al valore dell’aiuto ricevuto dal beneficiario (v. sentenza del 29 marzo 2007, Scott/Commissione, T‑366/00, EU:T:2007:99, punto 95 e la giurisprudenza ivi citata).

181

In primo luogo, va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 57, per stabilire se lo Stato abbia adottato o meno il comportamento di un investitore avveduto in un’economia di mercato, occorre porsi nel contesto dell’epoca in cui sono state adottate le misure di sostegno finanziario al fine di valutare la razionalità economica del comportamento dello Stato e occorre quindi astenersi da qualsiasi valutazione fondata su una situazione successiva.

182

È dunque nel momento in cui la garanzia viene concessa e non nel momento in cui viene mobilizzata o in cui comporta pagamenti che occorre determinare se essa costituisce o meno un aiuto di Stato e, in caso affermativo, calcolarne l’importo (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2015, SNCF/Commissione, T‑242/12, con impugnazione pendente, EU:T:2015:1003, punto 332). Peraltro, la mancata attivazione delle garanzie e il presunto rimborso, in tutto o in parte, dei prestiti garantiti, invocato dalla ricorrente, costituiscono un elemento successivo che non può essere preso in considerazione in sede di calcolo dell’aiuto incompatibile.

183

In secondo luogo, occorre verificare se la Commissione fosse legittimata a concludere, ai punti 77, 94 e 104 (che rinvia implicitamente al punto 77) della decisione impugnata, che la Larko avesse ricevuto un vantaggio pari all’importo complessivo dei prestiti garantiti, per il fatto che, senza la garanzia dello Stato, essa non sarebbe stata in grado di ricevere tale finanziamento da parte del mercato.

184

Sul punto occorre ricordare che, ai punti da 56 a 66 della decisione impugnata, la Commissione ha analizzato la situazione economica e finanziaria della ricorrente all’epoca in cui le misure di aiuto sono state concesse ed è giunta alla conclusione che essa era un’impresa in difficoltà che si trovava in una situazione estremamente complessa. Essa ha rilevato, in base ai principali dati finanziari di tale impresa per gli esercizi ricompresi tra il 2007 e il primo semestre del 2012, una diminuzione costante e notevole del suo fatturato e l’esistenza di un patrimonio netto negativo.

185

Al punto 77 della decisione impugnata, la Commissione ha concluso che la garanzia del 2008 (misura n. 2) costituiva un aiuto di Stato e che tale aiuto equivaleva all’importo complessivo del prestito garantito posto che «[era] dubbio che Larko, alla luce delle sue difficoltà economiche, avrebbe reperito un finanziamento sul mercato e ciò a prescindere dalle condizioni». La stessa conclusione è stata tratta al punto 104 della suddetta decisione per quanto concerne le garanzie del 2011 (misura n. 6). Per quanto attiene alla garanzia del 2010 (misura n. 4), al punto 94 della decisione in parola, la Commissione ha affermato che l’importo dell’aiuto era pari all’importo garantito posto che «[era] chiaro che, a prescindere dalle condizioni, nessun operatore di mercato ragionevole avrebbe potuto garantire tale importo a Larko viste le sue difficoltà economiche».

186

Anzitutto, per quanto riguarda le misure nn. 2 e 6, occorre constatare che il termine «dubbio» era già stato correttamente utilizzato al momento della valutazione preliminare formulata dalla Commissione al punto 39 della decisione di avvio e che, certamente, l’uso di tale termine risulta meno adeguato per esprimere la valutazione definitiva della Commissione, nella decisione impugnata, quanto al fatto che la Larko non avrebbe potuto avere accesso, sul mercato, a misure paragonabili alle misure controverse, a maggior ragione in quanto, nell’ambito di una valutazione sostanzialmente identica, la Commissione ha impiegato il termine «dubbio» nei confronti di tali misure e il termine «chiaro» nei confronti della misura n. 4. Peraltro, nelle sue memorie, la Commissione precisa che «un fatto viene considerato comprovato quando la sua esistenza è apparsa più probabile della sua inesistenza», il che implica l’obbligo di valutare adeguatamente i fatti.

187

Ciò posto, occorre rilevare che, nel contesto della decisione impugnata e del suo punto 77, contesto che la ricorrente non poteva ignorare, emerge con sufficiente chiarezza che la Commissione considerava come perlomeno poco probabile che la Larko fosse in condizione di ottenere un prestito sul mercato senza l’intervento dello Stato ellenico, a causa delle sue difficoltà economiche. D’altronde, per quanto riguarda la misura n. 2, dopo aver enunciato che «[era] dubbio che Larko, alla luce delle sue difficoltà economiche, avrebbe reperito un finanziamento sul mercato e ciò a prescindere dalle condizioni», lo stesso punto 77 precisa che, «[i]n altre parole, la Commissione ritiene che Larko abbia beneficiato di un vantaggio pari all’importo del prestito garantito in quanto, in mancanza della garanzia statale, non sarebbe stata in grado di ottenere tale finanziamento sul mercato». Lo stesso vale per quanto riguarda il punto 104 riguardante la misura n. 6, che rinvia, in parte, alla valutazione relativa alla misura n. 2.

188

Pertanto, nelle circostanze della specie, l’impiego del termine «dubbio», da solo, non può rimettere in discussione la fondatezza della valutazione della Commissione per quanto riguarda le misure nn. 2 e 6.

189

Occorre poi rilevare che, sebbene non possa essere escluso che, in determinate circostanze, il vantaggio derivante da una garanzia statale possa essere pari all’intero importo del prestito garantito, una conclusione del genere non può, da una parte, fondarsi sulla circostanza secondo cui il prestito non sarebbe stato concesso in mancanza della garanzia, circostanza che rientra nella qualificazione come aiuto di Stato e non nella quantificazione dell’importo del suddetto aiuto. Dall’altra, contrariamente alle affermazioni della Commissione, il ricorso alla possibilità di calcolare il vantaggio derivante da una garanzia statale come pari all’intero importo del prestito garantito non può essere giustificato dal solo fatto che l’impresa beneficiaria è in difficoltà, tenuto conto delle pesanti implicazioni di un siffatto approccio e segnatamente del rischio che il beneficiario sia tenuto a versare l’intero importo del prestito allo Stato, anche quando è stato in grado di rimborsare detto prestito al suo creditore.

190

Tale interpretazione è confermata dalla stessa Commissione al punto 4.1, terzo comma, lettera a), della comunicazione relativa alle garanzie, la quale è del seguente tenore:

«(…) [P]er le imprese in difficoltà, un (eventuale) garante di mercato, al momento di concedere la garanzia, addebiterebbe un premio elevato visto il tasso di inadempimento previsto; se la probabilità che il mutuatario non possa rimborsare il prestito diventa particolarmente elevata, tale tasso di mercato può non esistere ed in circostanze eccezionali l’elemento di aiuto della garanzia può rivelarsi elevato quanto l’importo effettivamente coperto da tale garanzia)».

191

Dal punto 4.1, terzo comma, lettera a), della comunicazione relativa alle garanzie, che la Commissione sostiene di aver applicato nel caso di specie, emerge che la valutazione dell’elemento di aiuto di una garanzia conduce a risultati progressivi fino a considerare che detto elemento equivale all’importo complessivo del prestito coperto dalla garanzia, il che può verificarsi in presenza di «circostanze eccezionali», in cui si esclude che il mutuatario possa rimborsare con propri mezzi il prestito coperto dalla garanzia.

192

Infine, è vero che, ai punti 77, 94 e 104 della decisione impugnata, la Commissione, considerando che la Larko avesse ricevuto un vantaggio pari all’importo dei prestiti garantiti, si è basata su una motivazione laconica che menziona solamente le «difficoltà economiche» della Larko.

193

Tuttavia, dalla decisione impugnata nel suo complesso e segnatamente dai punti da 56 a 66 della medesima, emerge che, all’epoca in cui le misure di aiuto sono state concesse, la Larko era in una situazione estremamente delicata, in particolare a causa della diminuzione costante del suo fatturato e dell’esistenza di un patrimonio netto negativo, il che lascerebbe pensare che fosse perduto l’intero capitale sociale dell’impresa. In tali circostanze, non può essere addebitato alla Commissione di essere incorsa in un errore nel concludere per l’esistenza di «circostanze eccezionali», che si sono tradotte nell’impossibilità per la Larko di rimborsare la totalità del prestito con i propri mezzi. Peraltro, atteso che siffatti elementi non sono contraddetti da alcun elemento apportato dalle autorità elleniche o dalla ricorrente nel corso del procedimento e versato agli atti della presente causa, la Commissione ha giustamente valutato le misure controverse in funzione delle informazioni di cui disponeva quando ha adottato la decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, C‑74/00 P e C‑75/00 P, EU:C:2002:524, punto 168). Del resto, un ricorrente non può invocare dinanzi al giudice fatti che non sono stati addotti nel corso del procedimento precontenzioso previsto dall’articolo 108 TFUE (sentenza del 13 giugno 2002, Paesi Bassi/Commissione, C‑382/99, EU:C:2002:363, punti 4976; v. anche, in tal senso, sentenza del 14 settembre 1994, Spagna/Commissione, da C‑278/92 a C‑280/92, EU:C:1994:325, punto 31).

194

Alla luce di tutto quanto precede, va rilevato che, nonostante una formulazione non irreprensibile di alcuni punti della decisione impugnata, la Commissione non è incorsa in un errore di valutazione quando ha concluso che, nelle circostanze del caso di specie, l’importo degli aiuti di Stato, sotto forma di garanzie statali, concessi alla ricorrente fosse pari all’intero importo dei prestiti garantiti.

195

Occorre dunque respingere il terzo motivo e, di conseguenza, il ricorso nel suo insieme, senza che sia necessario esaminare la ricevibilità del secondo capo delle conclusioni, volto ad ottenere un ordine di «rimborso, unitamente agli interessi, di qualsiasi somma eventualmente “recuperata”, direttamente o indirettamente presso la ricorrente in esecuzione della decisione impugnata».

Sulle spese

196

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE è condannata alle spese.

 

Berardis

Spielmann

Csehi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1o febbraio 2018.

Firme

Indice

 

Fatti

 

Procedimento e conclusioni delle parti

 

In diritto

 

Sul secondo motivo, vertente su un difetto di motivazione

 

Sul primo motivo, vertente su errori nella qualificazione, come aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, conferita alle misure controverse

 

Sulla prima parte riguardante l’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

 

– Sulla misura n. 2 (garanzia del 2008)

 

– Sulla misura n. 3 (aumento di capitale del 2009)

 

– Sulla misura n. 4 (garanzia del 2010)

 

– Sulla misura n. 6 (garanzie del 2011)

 

Sulla seconda parte relativa all’uso di risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE per quanto riguarda le misure nn. 2, 4 e 6

 

Sulla terza parte vertente sulla mancata qualificazione come aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, delle misure nn. 3, 4 e 6

 

Sulla quarta parte vertente sulla mancata qualificazione, come aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, della misura n. 6

 

Sul terzo motivo, vertente, in subordine, su errori nella quantificazione dell’importo dell’aiuto da recuperare per quanto riguarda le misure nn. 2, 4 e 6

 

Sulle spese


( *1 ) Lingua processuale: il greco.

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