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Documento 62016TJ0639

    Sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) del 23 gennaio 2018.
    FV contro Consiglio dell'Unione europea.
    Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Esercizio di valutazione 2013 – Rigetto del ricorso in primo grado – Composizione del collegio giudicante che ha pronunciato la sentenza in primo grado – Procedura di nomina di un giudice presso il Tribunale della funzione pubblica – Tribunale costituito per legge – Principio del giudice costituito per legge.
    Causa T-639/16 P.

    Raccolta della giurisprudenza - generale - Sezione "Informazioni sulle decisioni non pubblicate"

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:2018:22

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

    23 gennaio 2018 ( *1 )

    «Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Esercizio di valutazione 2013 – Rigetto del ricorso in primo grado – Composizione del collegio giudicante che ha pronunciato la sentenza in primo grado – Procedura di nomina di un giudice presso il Tribunale della funzione pubblica – Tribunale costituito per legge – Principio del giudice costituito per legge»

    Nella causa T‑639/16 P,

    avente ad oggetto un’impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 28 giugno 2016, FV/Consiglio (F‑40/15, EU:F:2016:137),

    FV, ex funzionaria del Consiglio dell’Unione europea, rappresentata da L. Levi, avvocato,

    ricorrente,

    contro

    Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da J.-B. Laignelot e M. Bauer, in qualità di agenti,

    convenuto in primo grado,

    IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

    composto da M. Jaeger, presidente, M. Prek, D. Gratsias, S. Papasavvas e A. Dittrich (relatore), giudici,

    cancelliere: E. Coulon

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con la sua impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la ricorrente, FV, chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 28 giugno 2016, FV/Consiglio (F‑40/15, EU:F:2016:137; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento del suo rapporto informativo redatto per il periodo 1o gennaio‑31 dicembre 2013.

    Fatti

    2

    Il 14 aprile 2014 la ricorrente, FV, all’epoca funzionaria del Consiglio dell’Unione europea, riceveva un progetto di rapporto informativo per l’anno 2013, redatto da un primo compilatore. Il 19 aprile 2014 ella presentava le sue osservazioni al riguardo, contestando formalmente il contenuto di detto progetto di rapporto e chiedendo che esso fosse rivisto. Il 20 maggio 2014 il primo compilatore rispondeva alle osservazioni della ricorrente e confermava la sua prima valutazione. La ricorrente chiedeva la revisione del progetto di rapporto informativo. Dopo un colloquio da lei avuto il 10 giugno 2014 con un secondo compilatore, quest’ultimo le comunicava, il 26 giugno seguente, la sua decisione confermativa delle valutazioni del primo compilatore. In seguito al parere del comitato dei rapporti, adito su domanda della ricorrente, il secondo compilatore modificava il progetto di rapporto informativo, di cui la ricorrente è venuta a conoscenza il 27 novembre 2014 (in prosieguo: il «rapporto informativo controverso»).

    Procedimento in primo grado, composizione del collegio giudicante e sentenza impugnata

    3

    Con la decisione 2009/474/CE, Euratom del Consiglio, del 9 giugno 2009, recante nomina di un giudice del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU 2009, L 156, pag. 56), la sig.ra I. Rofes i Pujol veniva nominata giudice presso il Tribunale della funzione pubblica per un periodo di sei anni, dal 1o settembre 2009 al 31 agosto 2015.

    4

    Il 3 dicembre 2013 ai fini della nomina di due giudici presso il Tribunale della funzione pubblica per un periodo di sei anni, dal lo ottobre 2014 al 30 settembre 2020, veniva pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2013, C 353, pag. 11) un invito pubblico a presentare candidature. Tale invito veniva emesso nella prospettiva della scadenza, che doveva intervenire il 30 settembre 2014, dei mandati di due giudici del Tribunale della funzione pubblica, e cioè i giudici S. Van Raepenbusch e H. Kreppel. Successivamente, il comitato di cui all’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea quale applicabile alla presente controversia (in prosieguo: il «comitato di selezione»), redigeva un elenco di sei candidati (in prosieguo: l’«elenco di candidati in questione»).

    5

    Poiché il Consiglio non aveva proceduto alla nomina di giudici nei posti occupati dai giudici Van Raepenbusch e Kreppel, questi ultimi continuavano a rimanere in carica oltre il termine del loro mandato, ossia oltre il 30 settembre 2014, in applicazione dell’articolo 5, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi del quale ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni. Tale disposizione era applicabile ai giudici del Tribunale della funzione pubblica in forza dell’articolo 5, primo comma, dell’allegato I del detto Statuto, quale applicabile alla presente controversia.

    6

    Con atto introduttivo presentato nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 9 marzo 2015, la ricorrente proponeva un ricorso, iscritto a ruolo col riferimento F‑40/15, diretto all’annullamento del rapporto informativo controverso.

    7

    La causa F‑40/15 veniva assegnata alla Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica, composta dal giudice Kreppel, dalla giudice Rofes i Pujol e dal giudice K. Bradley.

    8

    Poiché nessun invito pubblico a presentare candidature era stato pubblicato in vista della scadenza del mandato della giudice Rofes i Pujol, che doveva intervenire il 31 agosto 2015, quest’ultima continuava a rimanere in carica oltre tale data, in applicazione delle disposizioni menzionate al precedente punto 5.

    9

    Una prima udienza di discussione si teneva l’8 ottobre 2015. A tale data, la Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica era composta dal giudice Kreppel, dalla giudice Rofes i Pujol e dal giudice J. Svenningsen.

    10

    Con decisione del Consiglio dell’8 dicembre 2015, la ricorrente veniva dispensata dall’impiego nell’interesse del servizio in applicazione dell’articolo 42 quater dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea. Dopo il rigetto del suo reclamo contro tale decisione, la ricorrente proponeva, contro quest’ultima, un ricorso di annullamento che forma oggetto della causa T‑750/16, FV/Consiglio (GU 2017, C 6, pag. 42), attualmente pendente.

    11

    Il 22 marzo 2016 il Consiglio adottava la decisione (UE, Euratom) 2016/454 del Consiglio, recante nomina di tre giudici del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU 2016, L 79, pag. 30), e cioè S. Van Raepenbusch, con decorrenza 1o ottobre 2014, J. Sant’Anna e A. Kornezov, con decorrenza 1o aprile 2016. I considerando da 1 a 6 di tale decisione sono così formulati:

    «(1)

    Il mandato di due giudici del Tribunale della funzione pubblica (…) si è concluso con effetto a partire dal 30 settembre 2014, e il mandato di un altro giudice si è concluso con effetto a partire dal 31 agosto 2015. È pertanto necessario, a norma dell’articolo 2 e dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato (…) [dello] Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (…), procedere alla nomina di tre giudici per coprire tali posti vacanti.

    (2)

    A seguito di un pubblico appello per la presentazione di candidature pubblicato nel 2013 (…) in vista della nomina di due giudici presso il Tribunale della funzione pubblica, il comitato istituito dall’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato I [dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea] ha espresso un parere sull’idoneità dei candidati all’esercizio delle funzioni di giudice presso il Tribunale della funzione pubblica. Il comitato di selezione integra il parere con un elenco di sei candidati che possiedono l’esperienza di alto livello più adeguata.

    (3)

    A seguito dell’accordo politico sulla riforma dell’architettura giudiziaria dell’Unione europea che ha portato all’adozione del regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio (…), il 17 novembre 2015 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al trasferimento al Tribunale (…) della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione e i suoi agenti con effetto a decorrere dal 1o settembre 2016.

    (4)

    In tali circostanze, per ragioni di calendario, è opportuno non pubblicare un nuovo pubblico appello per la presentazione di candidature, ma attingere piuttosto all’elenco dei sei candidati che possiedono l’esperienza di alto livello più adeguata, stilato dal comitato di selezione a seguito del pubblico appello per la presentazione di candidature pubblicato nel 2013.

    (5)

    È opportuno pertanto procedere alla nomina di tre persone fra quelle che figurano nel detto elenco a giudici del Tribunale della funzione pubblica, assicurando una composizione equilibrata del Tribunale della funzione pubblica secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e per quanto concerne gli ordinamenti giuridici nazionali rappresentati. Le tre persone che figurano nel detto elenco in possesso dell’esperienza di alto livello più idonea sono Sean Van Raepenbusch, João Sant’Anna e Alexander Kornezov. È opportuno procedere alla nomina di João Sant’Anna e Alexander Kornezov con effetto alla data di entrata in vigore della presente decisione. Dato che Sean Van Raepenbusch ha già esercitato le funzioni di giudice presso il Tribunale della funzione pubblica fino al 30 settembre 2014 e ha continuato a esercitarle in attesa della decisione del Consiglio a norma dell’articolo 5 [dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea], è opportuno procedere alla sua nomina per un nuovo mandato con effetto dal giorno successivo alla fine del suo mandato precedente.

    (6)

    Consegue dall’articolo 2 dell’allegato I [dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea] che ogni posto vacante deve essere coperto mediante nomina di un nuovo giudice per un periodo di sei anni. Tuttavia, previa applicazione del proposto regolamento relativo al trasferimento al Tribunale dell’Unione europea della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione e i suoi agenti, il Tribunale della funzione pubblica cesserà di esistere e il mandato dei tre giudici nominati mediante la presente decisione si concluderà quindi ipso facto il giorno precedente quello in cui si applicherà detto regolamento».

    12

    I sigg. Sant’Anna e Kornezov prestavano giuramento il 13 aprile 2016.

    13

    Con decisione del 14 aprile 2016 (GU 2016, C 146, pag. 11), il Tribunale della funzione pubblica assegnava i giudici Bradley, Sant’Anna e Kornezov alla Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica per il periodo dal 14 aprile al 31 agosto 2016.

    14

    Con lettera del 19 aprile 2016 il Tribunale della funzione pubblica informava le parti che, a seguito della partenza di due membri del collegio giudicante che avevano partecipato all’udienza tenutasi l’8 ottobre 2015 (v. precedente punto 9), e cioè il giudice Kreppel e la giudice Rofes i Pujol, esso aveva deciso di riaprire la fase orale del procedimento e di fissare la nuova data dell’udienza di discussione al 12 maggio 2016, in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 3, seconda frase, del suo regolamento di procedura.

    15

    Con lettera del 29 aprile 2016 la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica informava le parti della nuova composizione della Sezione.

    16

    Il 12 maggio 2016 si teneva una seconda udienza di discussione dinanzi alla Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica, composta dai giudici Bradley, Sant’Anna e Kornezov.

    17

    La ricorrente chiedeva, in primo grado, che il Tribunale della funzione pubblica volesse:

    annullare il rapporto informativo controverso;

    condannare il Consiglio alle spese.

    18

    Il Consiglio chiedeva, in primo grado, che il Tribunale della funzione pubblica volesse:

    respingere il ricorso;

    condannare la ricorrente alle spese.

    19

    Con la sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica respingeva il ricorso in primo grado e condannava la ricorrente a sopportare le sue proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio. Ai punti da 53 a 98 della sentenza impugnata, esso esaminava e respingeva il primo motivo dedotto in primo grado, fondato su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’obbligo di motivazione. Ai punti da 99 a 121 della sentenza impugnata, esso esaminava e respingeva il secondo motivo dedotto in primo grado, fondato su una violazione del dovere di sollecitudine.

    Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

    20

    Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 settembre 2016, la ricorrente ha proposto la presente impugnazione.

    21

    Il 21 dicembre 2016 il Consiglio ha depositato la comparsa di risposta.

    22

    Il 20 gennaio 2017 la ricorrente ha presentato una domanda di deposito di una replica, che il presidente della Sezione delle impugnazioni ha accolto. Il 27 marzo 2017 la ricorrente ha depositato la replica. Il 10 maggio 2017 il Consiglio ha depositato la controreplica.

    23

    Il 15 novembre 2017 in applicazione dell’articolo 28 del suo regolamento di procedura e su proposta della Sezione delle impugnazioni, il Tribunale ha deciso di rinviare la presente causa dinanzi al collegio giudicante in composizione ampliata.

    24

    Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale ha chiesto al Consiglio di produrre l’elenco di candidati in questione. Il Consiglio ha ottemperato a tale richiesta nel termine impartito.

    25

    Su proposta del giudice relatore, e in mancanza di una domanda delle parti di essere sentite nell’ambito di un’udienza di discussione, il Tribunale (Sezione delle impugnazioni), ritenendosi sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo di causa, ha deciso di statuire sull’impugnazione senza fase orale del procedimento, conformemente all’articolo 207, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura.

    26

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la sentenza impugnata;

    di conseguenza, accogliere le sue conclusioni in primo grado e, pertanto:

    annullare il rapporto informativo controverso;

    condannare il Consiglio alle spese;

    condannare il Consiglio alle spese relative ai due gradi di giudizio.

    27

    Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

    respingere l’impugnazione in quanto infondata;

    condannare la ricorrente alle spese.

    In diritto

    Sull’impugnazione

    28

    A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi. Il primo motivo è relativo ad una costituzione irregolare del collegio giudicante. Il secondo motivo riguarda le considerazioni del Tribunale della funzione pubblica sulle quali quest’ultimo si è fondato per respingere il primo motivo sollevato in primo grado, relativo, da un lato, ad errori manifesti di valutazione e, dall’altro, ad una violazione dell’obbligo di motivazione. Il terzo motivo riguarda le considerazioni del Tribunale della funzione pubblica sulle quali quest’ultimo si è fondato per respingere il secondo motivo sollevato in primo grado, relativo ad una violazione del dovere di sollecitudine.

    29

    Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente sostiene che il collegio giudicante che ha pronunciato la sentenza impugnata non è stato costituito in maniera regolare. Il Consiglio non avrebbe potuto attingere dall’elenco di candidati in questione, elenco che era stato redatto dal comitato di selezione in seguito all’invito pubblico a presentare candidature pubblicato il 3 dicembree 2013, per nominare un giudice nel posto occupato dalla giudice Rofes i Pujol. Tale invito pubblico a presentare candidature avrebbe riguardato unicamente i posti occupati dai giudici Van Raepenbusch e Kreppel, i cui mandati scadevano il 30 settembre 2014, e non il posto occupato dalla giudice Rofes i Pujol, che era stata nominata per un mandato di durata compresa tra il 1o settembre 2009 e il 31 agosto 2015. Tale elenco non sarebbe stato un elenco di riserva generale. Il Consiglio avrebbe dovuto rispettare il contesto normativo instaurato dall’invito pubblico a presentare candidature. Il giudice nominato al posto occupato dalla giudice Rofes i Pujol sarebbe stato nominato senza previa pubblicazione di un invito pubblico a presentare candidature e non sarebbe stato quindi nominato validamente. Pertanto, la giudice Rofes i Pujol avrebbe continuato a rimanere in carica e la costituzione del collegio giudicante che ha pronunciato la sentenza impugnata sarebbe stata inficiata da irregolarità. Inoltre, non si sarebbero verificate le condizioni previste dall’articolo 27, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica. In tale contesto, la ricorrente sostiene altresì che, con l’adozione della decisione 2016/454, il Consiglio non poteva modificare la procedura per la nomina di un giudice presso il Tribunale della funzione pubblica prevista dall’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea quale applicabile alla presente controversia. Tale procedura avrebbe potuto essere modificata solo in forza dell’articolo 281 TFUE, che prevederebbe la partecipazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia dell’Unione europea.

    30

    Il Consiglio contesta tali argomenti. Il collegio giudicante sarebbe stato costituito in maniera regolare. La decisione 2016/454 non sarebbe illegittima. Contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, il Consiglio avrebbe avuto il diritto di ricorrere all’elenco in questione. Esso non sarebbe stato tenuto a emettere un nuovo invito pubblico a presentare candidature ad ogni vacanza di posto presso il Tribunale della funzione pubblica. Come sarebbe prassi corrente presso altri organi giurisdizionali internazionali, sarebbe possibile creare un elenco di riserva di candidati nominabili non appena un posto si renda vacante. Pertanto, il Consiglio avrebbe potuto attingere dall’elenco di candidati in questione per nominare un giudice presso il Tribunale della funzione pubblica, senza previa pubblicazione di un nuovo avviso di posto vacante. Fino a quando tale elenco avesse contenuto un numero sufficiente di candidati, esso avrebbe potuto scegliere di attingere da tale elenco ovvero di pubblicare un nuovo invito pubblico a presentare candidature. Esso avrebbe disposto di un margine di discrezionalità al riguardo. Né la decisione 2004/752/CE, Euratom del Consiglio, del 2 novembre 2004, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU 2004, L 333, pag. 7), né la sua prassi precedente vi sarebbero state in contrasto. Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il Consiglio non avrebbe né violato né modificato l’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea quale applicabile alla presente controversia.

    31

    Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente fa valere, in sostanza, che la sentenza impugnata è stata pronunciata da un collegio giudicante costituito in maniera irregolare, in quanto la procedura di nomina di uno dei giudici che avevano fatto parte di tale collegio sarebbe stata viziata da irregolarità. In tale contesto, ella sostiene che la procedura di nomina del giudice nominato al posto occupato dalla giudice Rofes i Pujol era irregolare.

    32

    Alla luce di tali argomenti, occorre verificare, in un primo tempo, se il giudice la cui procedura di nomina è presa di mira dagli argomenti della ricorrente (in prosieguo: il «giudice controverso») facesse parte nella Sezione che ha pronunciato la sentenza impugnata, in un secondo tempo, se la procedura di nomina di tale giudice fosse viziata da irregolarità e, se del caso, in un terzo tempo, quale sia l’incidenza di tale vizio sulla regolarità della composizione della detta Sezione.

    33

    In un primo tempo, occorre verificare se il giudice controverso facesse parte nella Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica che ha pronunciato la sentenza impugnata.

    34

    In tale contesto, in primo luogo, si deve ricordare che, quando ha pronunciato la sentenza impugnata, la Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica era composta dai giudici Bradley, Sant’Anna e Kornezov (v. precedenti punti 13 e 16).

    35

    In secondo luogo, si deve rilevare che il giudice Bradley non è stato nominato giudice presso il Tribunale della funzione pubblica con la decisione 2016/454 e non può quindi essere il giudice controverso. Per contro, i giudici Sant’Anna e Kornezov sono stati nominati giudici presso il Tribunale della funzione pubblica con tale decisione.

    36

    In terzo luogo, si deve ricordare che i tre candidati nominati giudici presso il Tribunale della funzione pubblica con la decisione 2016/454 sono i sigg. Van Raepenbusch, Sant’Anna e Kornezov. Come risulta dal dispositivo e dal considerando 5 della decisione 2016/454, il sig. Van Raepenbusch è stato il primo candidato ad essere nominato dal Consiglio ed è stato confermato nel suo posto per un nuovo mandato con decorrenza dal giorno seguente la cessazione del suo precedente mandato, ossia il 1o ottobre 2014. Pertanto, il sig. Van Raepenbusch non è stato nominato nel posto occupato dalla giudice Rofes i Pujol e non è quindi il giudice controverso.

    37

    In quarto luogo, si deve rilevare che gli altri due candidati nominati giudici presso il Tribunale della funzione pubblica con la decisione 2016/454 sono i sigg. Sant’Anna e Kornezov e che uno dei due è pertanto il giudice controverso. Orbene, tali due giudici rientravano entrambi nella composizione della Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica, che ha pronunciato la sentenza impugnata.

    38

    Pertanto, si deve concludere che il giudice controverso ha fatto parte della Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica, che ha pronunciato la sentenza impugnata.

    39

    In un secondo tempo, occorre esaminare gli argomenti della ricorrente diretti a dimostrare che la procedura di nomina del giudice controverso era viziata da irregolarità.

    40

    In tale contesto, si deve ricordare che, in applicazione dell’articolo 257, quarto comma, TFUE, i membri dei tribunali specializzati sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l’esercizio di funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati dal Consiglio, che delibera all’unanimità.

    41

    Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quale applicabile alla presente controversia, qualsiasi vacanza era coperta con la nomina di un nuovo giudice presso il Tribunale della funzione pubblica per un periodo di sei anni.

    42

    In forza dell’articolo 3, paragrafo 1, prima frase, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quale applicabile alla presente controversia, i giudici erano nominati dal Consiglio, che decideva a norma dell’articolo 257, quarto comma, TFUE, previa consultazione del comitato di selezione. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, di tale allegato, nella nomina dei giudici il Consiglio assicurava una composizione equilibrata del Tribunale della funzione pubblica secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e per quanto concerne gli ordinamenti giuridici nazionali rappresentati.

    43

    Risulta dall’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quale applicabile alla presente controversia, che chiunque avesse la cittadinanza dell’Unione e possedesse i requisiti di cui all’articolo 257, quarto comma, TFUE poteva presentare la sua candidatura. In forza dell’articolo 3, paragrafo 2, seconda frase, di tale allegato, il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Corte di giustizia dell’Unione europea, fissava i requisiti e le modalità per la presentazione e l’esame delle candidature.

    44

    Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, prima frase, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quale applicabile alla presente controversia, il comitato di selezione forniva un parere sull’idoneità dei candidati all’esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale della funzione pubblica e integrava tale parere con un elenco di candidati in possesso di un’esperienza di alto livello adeguata alla funzione. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, terza frase, di tale allegato, tale elenco doveva comprendere un numero di candidati corrispondente almeno al doppio del numero dei giudici che avrebbero dovuto essere nominati dal Consiglio.

    45

    È alla luce di tali disposizioni che occorre esaminare l’argomento della ricorrente relativo al fatto che la procedura di nomina del giudice controverso era viziata da irregolarità, in quanto il Consiglio avrebbe nominato tale giudice al posto occupato dalla giudice Rofes i Pujol attingendo all’elenco di candidati in questione, mentre tale elenco non era stato redatto ai fini della nomina di un giudice a tale posto.

    46

    A questo proposito, in primo luogo, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, anche quando un’istituzione dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la nomina di un candidato, tale ampio potere discrezionale deve esercitarsi nel rispetto più completo di tutte le normative pertinenti, vale a dire non soltanto dell’avviso di posto vacante, ma anche di eventuali norme di procedura di cui l’autorità si sia dotata per l’esercizio del suo potere discrezionale. Pertanto, l’avviso di posto vacante e le norme applicabili alla procedura di nomina costituiscono parte del contesto normativo che l’istituzione deve rispettare rigorosamente nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale (v., in questo senso, sentenze del 4 luglio 2006, Tzirani/Commissione, T‑88/04, EU:T:2006:186, punto 78, e dell’11 luglio 2007, Konidaris/Commissione, T‑93/03, EU:T:2007:209, punto 121).

    47

    Tale principio era destinato ad applicarsi anche nell’ambito della procedura di nomina di un giudice presso il Tribunale della funzione pubblica, ove il Consiglio nominasse un giudice attingendo da un elenco di candidati redatto a seguito di un invito pubblico a presentare candidature.

    48

    Pertanto, il Consiglio era tenuto a rispettare non soltanto il contesto normativo costituito dalle disposizioni menzionate ai precedenti punti da 40 a 44, ma anche quello risultante dall’invito pubblico a presentare candidature del 3 dicembre 2013 (v. precedente punto 4).

    49

    Orbene, come risulta da tale invito pubblico a presentare candidature, quest’ultimo era stato pubblicato al fine di nominare due giudici ai posti occupati dai giudici Van Raepenbusch e Kreppel, e non al fine di nominare un terzo giudice al posto occupato dalla giudice Rofes i Pujol.

    50

    Pertanto, l’elenco redatto a seguito dell’invito pubblico a presentare candidature del 3 dicembre 2013 poteva unicamente essere utilizzato al fine di coprire i posti vacanti occupati dai giudici Van Raepenbusch e Kreppel.

    51

    Ne consegue che, utilizzando tale elenco al fine di coprire il terzo posto vacante occupato dalla sig.ra Rofes i Pujol, il Consiglio ha violato il contesto normativo imposto dall’invito pubblico a presentare candidature del 3 dicembre 2013. Infatti, occorre ricordare che, conformemente al dispositivo della decisione 2016/454 e al suo considerando 5, il Consiglio ha nominato in qualità di giudici presso il Tribunale della funzione pubblica, in primo luogo, il sig.Van Raepenbusch, in secondo luogo, il sig. Sant’Anna e, in terzo luogo, il sig. Kornezov. Orbene, anche se il Consiglio aveva il diritto di attingere da tale elenco per quanto riguarda le prime due nomine, esso non era legittimato a farlo per quanto riguarda la terza.

    52

    In secondo luogo, si deve constatare che l’utilizzazione – al fine di procedere alla copertura del posto vacante occupato dalla sig.a Rofes i Pujol – dell’elenco di candidati in questione, redatto dal comitato di selezione in vista delle nomine di due giudici ai posti occupati dai giudici Van Raepenbusch e Kreppel per un periodo di sei anni a partire dal 1o ottobre 2014, non era conforme alle norme che disciplinavano la procedura di nomina dei giudici presso il Tribunale della funzione pubblica menzionate ai precedenti punti da 40 a 44.

    53

    In tale contesto, da una parte, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 4, terza frase, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’elenco dei candidati doveva comprendere un numero di candidati corrispondente al doppio del numero di giudici che avrebbero dovuto essere nominati dal Consiglio. Ne consegue che un invito pubblico a presentare candidature al fine di costituire tale elenco doveva individuare i posti vacanti. Orbene, l’invito pubblico a presentare candidature del 3 diembre 2013 era limitato ai posti vacanti occupati dai giudici Van Raepenbusch e Kreppel, ma non riguardava quello occupato dalla giudice Rofes i Pujol.

    54

    Dall’altra parte, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea quale applicabile alla presente controversia, chiunque avesse la cittadinanza dell’Unione, offrisse tutte le garanzie di indipendenza e possedesse la competenza richiesta per l’esercizio di funzioni giurisdizionali poteva presentare la propria candidatura. Inoltre, dev’essere ricordato che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 4, seconda frase, del detto allegato, l’elenco redatto dal comitato di selezione doveva indicare i candidati in possesso di un’esperienza di alto livello adeguata alla funzione. Ne consegue che uno degli obiettivi perseguiti da tali disposizioni era quello di permettere a tutti i candidati ammissibili di presentare la loro candidatura, al fine di garantire che i candidati figuranti nell’elenco di candidati redatto dal comitato di selezione fossero quelli in possesso di un’esperienza di alto livello adeguata alla funzione.

    55

    Un’impostazione che non garantisca pienamente che tale obiettivo sia raggiunto non può pertanto essere considerata conforme alle norme che disciplinavano la procedura di nomina dei giudici presso il Tribunale della funzione pubblica.

    56

    Orbene, non può essere escluso che l’utilizzazione dell’elenco di candidati in questione, costituito al fine di coprire i posti vacanti occupati dai giudici Van Raepenbusch e Kreppel, abbia avuto la conseguenza di escludere una parte dei potenziali candidati, e cioè quelli che non avevano partecipato all’invito pubblico a presentare candidature per tali posti, ma che sarebbero stati propensi a presentare la loro candidatura per il posto occupato dalla giudice Rofes i Pujol. Per quanto riguarda tali eventuali candidati, da un lato, si deve rilevare che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea quale applicabile alla presente controversia, nella nomina dei giudici, il Consiglio doveva assicurare una composizione equilibrata del Tribunale della funzione pubblica secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e per quanto concerne gli ordinamenti giuridici nazionali rappresentati. Alla luce dei criteri che il Consiglio doveva osservare nell’ambito della sua scelta, non può essere escluso che, tenuto conto del rispetto dell’equilibrio geografico, taluni giuristi provenienti da determinati Stati membri, ad esempio cittadini spagnoli, abbiano potuto decidere di non partecipare all’invito pubblico a presentare candidature relativo ai posti occupati dai giudici Van Raepenbusch e Kreppel, in quanto vi era già un membro spagnolo nel Tribunale della funzione pubblica, e cioè la giudice Rofes i Pujol. Dall’altro lato, non può essere escluso che, per motivi legittimi, taluni candidati potenzialmente ammissibili e in possesso di un’esperienza pertinente abbiano deciso di non presentare la loro candidatura per un mandato avente inizio il 1o ottobre 2014, ma sarebbero stati disposti a presentarla per un mandato avente inizio il 1o settembre 2015.

    57

    Infine, occorre rilevare che, al momento in cui l’invito pubblico a presentare candidature del 3 dicembre 2013 per la nomina di due giudici ai posti occupati dai giudici Van Raepenbusch e Kreppel è stato pubblicato, gli eventuali candidati per il posto occupato dalla giudice Rofes i Pujol non potevano attendersi che l’elenco redatto dal comitato di selezione fosse utilizzato in seguito per coprire il posto vacante occupato dalla giudice Rofes i Pujol.

    58

    Alla luce di tali considerazioni, si deve concludere che la procedura di nomina del giudice controverso era irregolare, non soltanto perché il Consiglio non ha rispettato il contesto normativo imposto dall’invito pubblico a presentare candidature del 3 dicembre 2013, ma anche perché l’impostazione seguita dal Consiglio non era conforme alle norme che disciplinavano la nomina di un giudice presso il Tribunale della funzione pubblica menzionate ai precedenti punti da 40 a 44.

    59

    Nessuno degli argomenti addotti dal Consiglio può rimettere in discussione tale conclusione.

    60

    In primo luogo, va respinto l’argomento del Consiglio fondato sul fatto che la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 4, terza frase, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea quale applicabile alla presente controversia, secondo la quale l’elenco doveva prevedere un numero di candidati corrispondente almeno al doppio del numero di giudici che avrebbero dovuto essere nominati dal Consiglio, era stata soddisfatta, poiché su tale elenco figuravano i nominativi di sei candidati. Al riguardo, basta rilevare che non si trattava della sola condizione da rispettare nell’ambito di una procedura di nomina di un giudice presso il Tribunale della funzione pubblica.

    61

    In secondo luogo, riguardo all’argomento del Consiglio secondo cui esso disponeva di un ampio potere discrezionale, basta ricordare che tale potere non gli consentiva di esimersi dal rispetto né del contesto normativo risultante dall’invito pubblico a presentare candidature del 3 dicembre 2013, né delle disposizioni che disciplinavano la procedura di nomina di un giudice presso il Tribunale della funzione pubblica menzionate ai precedenti punti da 40 a 44.

    62

    In terzo luogo, va respinto l’argomento del Consiglio secondo cui esso non era vincolato dalla sua prassi anteriore. A questo proposito, basta constatare che le considerazioni svolte ai precedenti punti da 33 a 58 non sono fondate su un raffronto dell’impostazione seguita dal Consiglio in ordine alla nomina del giudice controverso con la sua prassi anteriore, ma sulla constatazione che tale impostazione non era conforme al contesto normativo applicabile.

    63

    In quarto luogo, il Consiglio adduce taluni argomenti diretti a dimostrare che, in applicazione delle disposizioni pertinenti, esso avebbe avuto il diritto di costituire un elenco di riserva da utilizzare per la copertura dei posti vacanti di giudice presso il Tribunale della funzione pubblica. Al riguardo, basta rilevare che, nel presente contesto, la questione pertinente non è quella di stabilire se il Consiglio avesse il diritto di costituire un siffatto elenco di riserva, ma piuttosto quella di stabilire se esso avesse il diritto di nominare un candidato, per coprire il posto vacante occupato dalla giudice Rofes i Pujol, attingendo ad un elenco non costituito a tal fine. Pertanto, anche tale argomento dev’essere respinto, senza che sia necessario rispondere alla questione se il Consiglio avesse il diritto di costituire un siffatto elenco di riserva.

    64

    Pertanto, occorre concludere nel senso che la procedura di nomina del giudice controverso era viziata da irregolarità e non può neppure essere escluso che, se fosse stato emesso un invito pubblico a presentare candidature in vista della vacanza del posto occupato dalla giudice Rofes i Pujol, avrebbero presentato la loro candidatura candidati che non avevano risposto all’invito pubblico a presentare candidature del 3 dicembre 2013 e che in tal caso, la selezione effettuata dal comitato di selezione sarebbe stata diversa. Di conseguenza, non può essere escluso che le irregolarità accertate abbiano potuto avere un’incidenza sulla decisione di nomina del giudice controverso al posto occupato dalla giudice Rofes i Pujol.

    65

    In terzo luogo, si deve pertanto verificare se le irregolarità che viziano la procedura di nomina del giudice controverso siano tali da rimettere in discussione la regolarità della composizione delle Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica che ha pronunciato la sentenza impugnata.

    66

    In questo contesto si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, quando sorge, riguardo alla regolarità del collegio giudicante pronunciatosi in primo grado, una contestazione che non sia manifestatamente priva di attendibilità, il giudice dell’impugnazione è tenuto a verificare tale regolarità. Infatti, un motivo relativo all’irregolarità del collegio giudicante costituisce un motivo di ordine pubblico, che dev’essere esaminato d’ufficio, anche nel caso in cui tale irregolarità non sia stata fatta valere in primo grado (v., in questo senso, sentenza del 1o luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punti da 44 a 50).

    67

    Come risulta dall’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, uno dei requisiti riguardanti la composizione del collegio giudicante è che i giudici devono essere indipendenti, imparziali e precostituiti per legge.

    68

    Da tale requisito, che dev’essere interpretato nel senso che la composizione dell’organo giurisdizionale e le sue competenze devono essere previamente disciplinate da una legge, discende il principio del giudice costituito per legge, il cui obiettivo è quello di garantire l’indipendenza del potere giurisdizionale rispetto all’esecutivo (v., in questo senso, sentenza del 13 dicembre 2012, Strack/Commissione, T‑199/11 P, EU:T:2012:691, punto 22).

    69

    In questo contesto, si deve ricordare che, in forza dell’articolo 52, paragrafo 3, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali, laddove quest’ultima contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione.

    70

    Occorre altresì ricordare che, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e dell’articolo 52, paragrafo 7, della Carta dei diritti fondamentali, nell’interpretazione dei diritti sanciti in quest’ultima, le spiegazioni elaborate al fine di guidare l’interpretazione della stessa (GU 2007, C 303, pag. 17) sono debitamente prese in considerazione dal giudice dell’Unione. Per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, in tali spiegazioni si precisa:

    «Nel diritto dell’Unione, il diritto a un giudice non si applica solo a controversie relative a diritti e obblighi di carattere civile. È una delle conseguenze del fatto che l’Unione è una comunità di diritto come la Corte ha constatato nella causa 294/83, Parti ecologiste “Les Verts” contro Parlamento europeo (sentenza del 23 aprile 1986, Racc. 1986, pag. 1339). Tuttavia, fatta eccezione per l’ambito di applicazione, le garanzie offerte dalla CEDU si applicano in modo analogo nell’Unione».

    71

    Ne consegue che, per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali, si deve tener conto della garanzia offerta dall’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, della CEDU, che prevede anch’esso il principio del giudice di legge.

    72

    Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prsieguo: la «Corte EDU»), il principio del giudice costituito per legge, sancito dall’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, della CEDU, rispecchia il principio dello Stato di diritto, da cui discende che un organo giudiziario dev’essere costituito conformemente alla volontà del legislatore (v., in questo senso, Corte EDU, 27 ottobre 2009, Pandjikidzé e altri c. Georgia, CE:ECHR:2009:1027JUD003032302, § 103, e 20 ottobre 2009, Gorguiladzé c. Georgia, CE:ECHR:2009:1020JUD 000431304, § 67).

    73

    Secondo la Corte EDU, un giudice deve quindi essere costituito conformemente alla normativa relativa alla costituzione e alla competenza degli organi giudiziari e ad ogni altra disposizione del diritto interno la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o più giudici all’esame della causa. Si tratta in particolare delle disposizioni relative ai mandati, alle incompatibilità e alla ricusazione dei magistrati (v., in questo senso, Corte EDU, 27 ottobre 2009, Pandjikidzé e altri c. Georgia, CE:ECHR:2009:1027JUD 003032302, § 104, e 20 ottobre 2009, Gorguiladzé c. Georgia, CE:ECHR:2009:1020JUD 000431304, § 68).

    74

    Come risulta dalla giurisprudenza della Corte EDU, il principio del giudice costituito per legge impone che le disposizioni che disciplinano la procedura di nomina dei giudici siano rispettate (v., in questo senso, Corte EDU, 9 luglio 2009, Ilatovskiy c. Russia, CE:ECHR:2009:0709JUD 000694504, §§ 40 e 41).

    75

    Infatti, è essenziale non soltanto che i giudici siano indipendenti e imparziali ma anche che la loro procedura di nomina rifletta tale esigenza. Questo è il motivo per cui le norme per la nomina di un giudice devono essere rispettate rigorosamente. Altrimenti, la fiducia dei singoli e del pubblico nell’indipendenza e nell’imparzialità dei giudici rischierebbe di essere minata (v., in questo senso, decisione della Corte AELS del 14 febbraio 2017, Pascal Nobile/DAS Rechtsschutz-Versicherungs, E-21/16, punto 16).

    76

    È alla luce di questi principi che occorre verificare se le irregolarità che viziano la procedura di nomina del giudice controverso siano tali da avere ripercusioni sulla regolarità della composizione della Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica che ha pronunciato la sentenza impugnata.

    77

    Al riguardo, si deve constatare che risulta dai considerando da 1 a 6 della decisione 2016/454, riportati al precedente punto 11, che il Consiglio era pienamente consapevole del fatto che l’elenco dei candidati in questione non era stato costituito per la nomina di un giudice al posto occupato dalla sig.ra Rofes i Pujol. Ciononostante, esso ha deciso di utilizzarlo a tal fine. Risulta pertanto dallo stesso atto di nomina che il Consiglio si è deliberatamente sottratto al rispetto del contesto normativo imposto dall’invito pubblico a presentare candidature del 3 dicembre 2013 e delle norme che disciplinavano la nomina dei giudici presso il Tribunale della funzione pubblica.

    78

    Di conseguenza, tenuto conto dell’importanza del rispetto delle norme che disciplinano la nomina di un giudice per la fiducia dei singoli e del pubblico nell’indipendenza e nell’imparzialità dei giudici, il giudice controverso non può essere considerato come un giudice costituito per legge ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali.

    79

    Pertanto, va accolto il primo motivo, fondato sul fatto che la Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica che ha pronunciato la sentenza impugnata non è stata costituita in maniera regolare.

    80

    Alla luce di tali considerazioni, occorre annullare in toto la sentenza impugnata, senza che sia necessario esaminare il secondo e il terzo motivo.

    Sul ricorso in primo grado

    81

    Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti (GU 2016, L 200, pag. 137), se il Tribunale annulla una decisione del Tribunale della funzione pubblica giudicando nel contempo che lo stato degli atti non consente una decisione, esso rinvia la causa a una sezione diversa da quella che ha statuito sull’impugnazione.

    82

    Nella fattispecie, il ricorso in primo grado non è maturo per la decisione. Infatti, da una parte, il Tribunale non può fondarsi su accertamenti di fatto effettuati da un collegio giudicante del Tribunale della funzione pubblica costituito in maniera irregolare e, dall’altra, non è suo compito, nell’ambito della sua funzione di giudice dell’impugnazione, procedere direttamente ad una valutazione dei fatti.

    83

    Pertanto, occorre rinviare la causa dinanzi ad una Sezione diversa da quella che ha statuito sulla presente impugnazione affinché il Tribunale decida in primo grado sul ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

    Sulle spese

    84

    Poiché la causa viene rinviata dinanzi ad un’altra sezione del Tribunale, occorre riservare le spese inerenti al presente procedimento d’impugnazione.

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

    dichiara e statuisce:

     

    1)

    La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 28 giugno 2016, FV/Consiglio (F‑40/15), è annullata.

     

    2)

    La causa è rinviata ad una Sezione del Tribunale diversa da quella che ha statuito sulla presente impugnazione.

     

    3)

    Le spese sono riservate.

     

    Jaeger

    Prek

    Gratsias

    Papasavvas

    Dittrich

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 gennaio 2018.

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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