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Documento 62015TJ0070

    Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 30 settembre 2016 (Estratti).
    Trajektna luka Split d.d. contro Commissione europea.
    Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 102 TFUE – Fissazione da parte dell’autorità portuale di Spalato di tariffe per i servizi portuali relativi al traffico interno a livelli massimi – Rigetto di una denuncia – Trattazione del caso da parte di un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro – Mancanza di interesse dell’Unione.
    Causa T-70/15.

    Raccolta della giurisprudenza - generale

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:2016:592

    T‑70/1562015TJ0070EU:T:2016:59200011144TSENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)30 settembre 2016 (

    *1

    )

    «Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 102 TFUE — Fissazione da parte dell’autorità portuale di Spalato di tariffe per i servizi portuali relativi al traffico interno a livelli massimi — Rigetto di una denuncia — Trattazione del caso da parte di un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro — Mancanza di interesse dell’Unione»

    Nella causa T‑70/15,

    Trajektna luka Split d.d., con sede in Spalato (Croazia), rappresentata da M. Bauer, H.-J. Freund e S. Hankiewicz, avvocati,

    ricorrente,

    contro

    Commissione europea, rappresentata da C. Giolito, C. Urraca Caviedes e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

    convenuta,

    avente ad oggetto un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE volto all’annullamento della decisione C(2014) 9236 final della Commissione, del 28 novembre 2014, che respinge la denuncia presentata dalla ricorrente relativa a talune infrazioni all’articolo 102 TFUE asseritamente commesse dall’autorità portuale di Spalato o agli articoli 102 e 106 TFUE commesse dalla Repubblica di Croazia o dall’autorità portuale di Spalato (caso AT.40199 – Porto di Spalato),

    IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

    composto, al momento della deliberazione, da M. van der Woude, presidente, I. Ulloa Rubio (relatore) e A. Marcoulli, giudici,

    cancelliere: E. Coulon

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza ( 1 )

    Fatti

    [omissis]

    Procedimento e conclusioni delle parti

    [omissis]

    In diritto

    Sulla competenza del Tribunale

    [omissis]

    Nel merito

    [omissis]

    Sul primo motivo, vertente sulla probabilità di poter accertare l’esistenza dell’infrazione

    [omissis]

    26

    In secondo luogo, se la ricorrente, pur riconoscendo fra l’altro che l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 non fosse applicabile alla fattispecie, afferma che alla Commissione non sarebbe consentito, per negare l’esistenza dell’interesse dell’Unione, far valere che l’ANC aveva già trattato il caso, occorre ricordare che tale disposizione, così come il complesso delle disposizioni di detto regolamento, contempla le situazioni in cui trovano attuazione gli articoli 101 e 102 TFUE (sentenza del 21 gennaio 2015, easyJet Airline/Commissione, T‑355/13, EU:T:2015:36, punto 43).

    27

    La Commissione può, di conseguenza, respingere una denuncia sulla base del disposto dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 solo qualora essa sia stata oggetto di un esame condotto alla luce delle norme del diritto della concorrenza dell’Unione (sentenza del 21 gennaio 2015, easyJet Airline/Commissione, T‑355/13, EU:T:2015:36, punto 44).

    28

    Tuttavia, nel caso di specie, mentre le parti concordano sul fatto che l’ANC si sia basata soltanto sul diritto nazionale croato, occorre rilevare che, ai punti 14 e 15 della decisione impugnata, la Commissione si è limitata a confermare l’argomento fatto valere dalla ricorrente nella sua lettera del 19 agosto 2014, secondo il quale le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 non potevano essere applicate in quanto, nella sua decisione, l’ANC si era pronunciata unicamente sulla base del diritto nazionale.

    29

    Di conseguenza, giustamente la Commissione ha considerato, ai punti 15 e 18 della decisione impugnata, che l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 non era applicabile al caso di specie.

    [omissis]

    33

    In terzo luogo, per quanto concerne l’argomento della ricorrente secondo cui l’ANC non avrebbe applicato il diritto dell’Unione e non avrebbe effettuato una valutazione utile della situazione, da un lato, come si è poco sopra ricordato al punto 30, la ricorrente non contesta che le disposizioni del diritto nazionale sulle quali essa stessa ha basato la sua denuncia equivalgono agli articoli 101 e 102 TFUE. Di conseguenza, occorre considerare che le conclusioni dell’ANC sarebbero state identiche qualora essa avesse condotto la sua analisi sulla scorta di detti articoli.

    34

    Dall’altro lato, gli operatori economici che ritengono di essere stati vittime di un’infrazione non possono considerare la Commissione come un organo d’appello abilitato ad annullare le decisioni di un’autorità nazionale che non ha dato seguito positivo alla loro denuncia. Infatti, il sindacato sulle decisioni delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri spetta solo ai giudici nazionali, che svolgono una funzione essenziale nell’applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione (sentenza del 21 gennaio 2015, easyJet Airline/Commissione, T‑355/13, EU:T:2015:36, punto 20).

    [omissis]

    Sul secondo motivo, relativo all’affermazione secondo cui gli organi giurisdizionali e le autorità nazionali sarebbero maggiormente in grado di trattare le questioni sollevate

    [omissis]

    52

    In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione, non avendo ancora alcuna esperienza in merito alla capacità degli organi giurisdizionali nazionali croati di trattare un tale caso, dato che la Repubblica di Croazia è un membro relativamente nuovo dell’Unione, era tenuta ad esaminarlo in modo più approfondito, tanto più che nessun organo giurisdizionale nazionale ha ancora applicato il diritto della concorrenza dell’Unione.

    53

    Occorre sottolineare che la Repubblica di Croazia ha potuto aderire all’Unione solo dopo aver soddisfatto ai criteri politici ed economici e agli obblighi incombenti agli Stati candidati all’adesione, così come stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen (Danimarca) del 21 e 22 giugno 1993. Tali criteri richiedono allo Stato candidato, in particolare, la capacità di assumere gli obblighi inerenti all’adesione, in particolare la capacità di attuare efficacemente le regole, le norme e le politiche che costituiscono il corpo della legislazione dell’Unione.

    54

    Quindi, la capacità degli organi giurisdizionali croati di dare attuazione al diritto dell’Unione non può, in linea di principio, essere rimessa in discussione.

    55

    Orbene, nella fattispecie, occorre constatare che la ricorrente non produce alcun elemento di prova inequivocabile atto a dimostrare un’incapacità degli organi giurisdizionali croati a valutare la fattispecie di cui trattasi.

    [omissis]

    Sul terzo motivo, relativo all’incidenza sul funzionamento del mercato interno

    [omissis]

    Sul fatto che la Commissione è stata adita in merito ad altre denunce relative al medesimo caso

    [omissis]

    Sulle spese

    [omissis]

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

    dichiara e statuisce:

     

    1)

    Il ricorso è respinto.

     

    2)

    La Trajektna luka Split d.d. è condannata alle spese.

     

    Van der Woude

    Ulloa Rubio

    Marcoulli

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 settembre 2016.

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

    ( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale

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