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Documento 62014TO0670

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 23 novembre 2015.
Milchindustrie-Verband eV e Deutscher Raiffeisenverband eV contro Commissione europea.
Ricorso di annullamento – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 – Associazione – Assenza di incidenza diretta nei confronti dei membri – Irricevibilità.
Causa T-670/14.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:2015:906

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

23 novembre 2015 ( *1 )

«Ricorso di annullamento — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 — Associazione — Assenza di incidenza diretta nei confronti dei membri — Irricevibilità»

Nella causa T‑670/14,

Milchindustrie-Verband eV, con sede a Berlino (Germania),

Deutscher Raiffeisenverband eV, con sede a Berlino,

rappresentate da I. Zenke e T. Heymann, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da K. Herrmann, T. Maxian Rusche e R. Sauer, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della comunicazione della Commissione del 28 giugno 2014 intitolata «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020» (GU C 200, pag. 1), in quanto il settore della lavorazione del latte e produzione di latticini (NACE 10.51) non è compreso nell’allegato 3 di tale comunicazione,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

composto da H. Kanninen, presidente (relatore), I. Pelikánová e E. Buttigieg, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

Disciplina impugnata

1

Il 28 giugno 2014, la Commissione europea ha adottato la comunicazione intitolata «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020» (GU C 200, pag. 1; in prosieguo: la «disciplina impugnata»).

2

Il punto 3.7.2 della disciplina impugnata definisce le condizioni che devono accompagnarsi agli aiuti accordati dagli Stati membri sotto forma di riduzioni dell’onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (in prosieguo: gli «sgravi») affinché i suddetti vengano considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Il paragrafo 185 della disciplina impugnata prevede quanto segue:

«L’aiuto dovrebbe essere circoscritto ai settori la cui posizione competitiva è a rischio a causa dei costi che risultano dal finanziamento del sostegno all’energia prodotta da fonti rinnovabili in ragione della loro intensità di energia elettrica e della loro esposizione al commercio internazionale. Pertanto, gli aiuti di Stato possono essere concessi a un’impresa solo se essa opera nei settori che figurano nell’allegato 3 [della disciplina impugnata]. Tale elenco è destinato a essere utilizzato esclusivamente ai fini dell’ammissibilità in relazione a questa particolare forma di compensazione».

3

La nota a piè di pagina n. 84 della disciplina impugnata, inserita al termine della penultima frase del paragrafo 185 di quest’ultima, è formulata come segue:

«La Commissione ritiene che tali rischi sussistano per settori che presentano un’intensità degli scambi commerciali del 10% a livello di UE e un’intensità di energia elettrica pari al 10% a livello di UE. Inoltre, un rischio simile si verifica in settori che presentano una minore esposizione agli scambi commerciali (la cui intensità è comunque pari ad almeno il 4%), e che presentano un’intensità di energia elettrica nettamente più elevata (almeno il 20%) o che si trovano in una situazione economica simile (ad esempio sotto il profilo della sostituibilità dei prodotti). Parimenti, un rischio simile si verifica anche in settori che presentano un’intensità di energia elettrica leggermente inferiore (ma di almeno il 7%) e un’alta intensità degli scambi (almeno l’80%). L’elenco dei settori ammissibili è stato elaborato su questa base. Infine, i seguenti settori sono stati inclusi perché sono economicamente simili ai settori elencati e perché producono prodotti sostituibili [fusione di acciaio, metalli leggeri e metalli non ferrosi (...) recupero di materiali selezionati (...)]».

4

Il paragrafo 186 della disciplina impugnata così recita:

«Inoltre, in considerazione del fatto che certi settori possono essere eterogenei in termini della loro intensità di energia elettrica, uno Stato membro può inserire un’impresa nel suo regime nazionale [di sgravi] se l’impresa presenta una intensità di energia elettrica di almeno il 20% e opera in un settore caratterizzato da un’intensità degli scambi di almeno il 4% a livello dell’Unione, anche se tale settore non figura nell’allegato 3 [della disciplina impugnata...]».

5

L’allegato 3 della disciplina impugnata (in prosieguo: l’«allegato 3»), intitolato «Elenco dei settori ammissibili di cui [al punto] 3.7.2 [della disciplina impugnata]», elenca i settori economici le cui imprese potrebbero beneficiare di uno sgravio considerato dalla Commissione compatibile con il mercato interno senza dover raggiungere individualmente una particolare intensità di energia elettrica.

6

L’allegato 5 della disciplina impugnata (in prosieguo: l’«allegato 5»), intitolato «Settori minerari e manifatturieri non inclusi nell’elenco di cui all’allegato 3 con un’intensità di scambi extra-UE di almeno il 4%» elenca determinati settori economici, non indicati nell’allegato 3, le cui imprese potrebbero beneficiare di uno sgravio considerato dalla Commissione compatibile con il mercato interno, in quanto raggiungono individualmente un’intensità di energia elettrica pari al 20%. Fra tali settori si annovera quello della lavorazione del latte e produzione di latticini (NACE 10.51) (in prosieguo: il «settore della produzione di latticini»).

Ricorrenti

7

La Milchindustrie-Verband eV e la Deutscher Raiffeisenverband eV, ricorrenti, sono due gruppi il cui scopo consiste nella rappresentazione e nella difesa degli interessi, rispettivamente, dell’industria lattiero-casearia tedesca e delle imprese del settore agroalimentare tedesco. I soci della Milchindustrie-verband sono imprese e cooperative che garantiscono, in Germania, circa il 95% dell’approvvigionamento di latte e il 100% del volume delle esportazioni. Quanto alla Deutscher Raiffeisenverband, fra i suoi soci figurano imprese che operano nel settore del commercio agricolo nonché in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti animali e vegetali, fra cui il latte.

Procedimento e conclusioni delle parti

8

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 settembre 2014, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso, con cui chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la disciplina impugnata in quanto il settore della produzione di latticini non è compreso nell’allegato 3;

condannare la Commissione alle spese.

9

Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 dicembre 2014, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità a titolo dell’articolo 114 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991. Essa chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare irricevibile il ricorso;

condannare le ricorrenti alle spese.

10

Il 19 gennaio 2015 le ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni su tale eccezione di irricevibilità. Esse chiedono che il Tribunale respinga l’eccezione di irricevibilità in applicazione dell’articolo 114, paragrafo 4, primo comma, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 e prosegua il procedimento.

In diritto

11

Ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, qualora il convenuto lo richieda, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità o sull’incompetenza senza avviare la discussione nel merito.

12

Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dai documenti del fascicolo e decide di statuire senza proseguire il procedimento.

Osservazioni introduttive sull’oggetto della causa

13

Le ricorrenti chiedono l’annullamento della disciplina impugnata in quanto il settore della produzione di latticini non è compreso nell’allegato 3, benché registri un’intensità degli scambi e un’intensità di energia elettrica superiori al 10%. Le ricorrenti rilevano che l’allegato 3 è esaustivo e che il suo contenuto deve essere trasposto fedelmente dalla legislazione tedesca. I settori elencati nell’allegato 3 figurerebbero quindi nell’elenco 1 dell’allegato 4 della Erneuerbare‑Energien‑Gesetz (legge tedesca sull’energia rinnovabile) del 21 luglio 2014 (BGBl. 2014 I, pag. 1066; in prosieguo: l’«EEG 2014»), relativo ai settori che possono beneficiare di uno sgravio. I settori elencati nell’allegato 5, fra cui quello della produzione di latticini, sarebbero inclusi nell’elenco 2 dell’allegato 4 dell’EEG 2014, dal momento che l’articolo 64 di tale legge prevede per le imprese appartenenti ai settori in questione dei requisiti più rigorosi ai fini della concessione di sgravi. Di conseguenza, solo i rari caseifici in grado di soddisfare tali rigorosi requisiti potrebbero beneficiare di uno sgravio, cosa che rappresenterebbe una grave minaccia per la competitività internazionale e l’esistenza di circa l’80% dei caseifici tedeschi.

Sulla ricevibilità

14

Prima di tutto, va ricordato che i ricorsi proposti da associazioni o gruppi sono ricevibili, secondo la giurisprudenza, in tre situazioni, vale a dire quando rappresentano gli interessi di persone che, a loro volta, siano legittimate ad agire, o quando sono individualizzati in quanto lesi nei propri interessi come associazione o gruppo, in particolare se la loro posizione di negoziatore è stata pregiudicata dall’atto di cui è richiesto l’annullamento, o, ancora, quando una disposizione normativa riconosce espressamente loro una serie di facoltà di carattere procedurale (v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2010, Forum 187/Commissione, T‑189/08, Racc., EU:T:2010:99, punto 58 e giurisprudenza citata).

15

Nel caso di specie, le ricorrenti, da un lato, non citano alcuna disposizione che riconosca loro dei diritti procedurali per quanto riguarda la disciplina impugnata e, dall’altro, non dichiarano di aver rivestito un ruolo specifico di negoziazione durante il procedimento di adozione della suddetta. Di conseguenza, come giustamente sostenuto dalla Commissione e ammesso dalle ricorrenti, la ricevibilità del ricorso dipende esclusivamente dalla questione se le imprese attive nel settore della produzione di latticini rappresentate dalle ricorrenti (in prosieguo: le «imprese rappresentate») siano legittimate a chiedere l’annullamento della disciplina impugnata in quanto il settore in questione non è indicato nell’allegato 3.

16

Va altresì ricordato che, in conformità all’articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste nel primo e nel secondo comma di siffatta disposizione, un ricorso contro un atto di cui non è destinataria in due ipotesi alternative, vale a dire, da un lato, se l’atto in questione la riguarda direttamente e individualmente e, dall’altro, se si tratta di un atto regolamentare che la riguarda direttamente e non comporta misure di esecuzione.

17

Bisogna dunque verificare se le imprese rappresentate si trovino, relativamente alla disciplina impugnata, in una delle due ipotesi di cui al punto precedente, cosa che la Commissione contesta. Dal momento che le due circostanze presuppongono entrambe un’incidenza diretta dell’atto impugnato sulla parte ricorrente, occorre esaminare anzitutto tale criterio.

18

A tale riguardo, bisogna rilevare che l’espressione «che la riguardano direttamente» appare identica nelle due ipotesi previste all’articolo 263, quarto comma, TFUE ed è stata ripresa tale e quale dall’articolo 230, quarto comma, CE, benché quest’ultima disposizione contemplasse solo la prima di tali circostanze. Si è già appurato che la nozione di incidenza diretta applicabile alla seconda delle suddette ipotesi non può formare oggetto di un’interpretazione più restrittiva rispetto a quella applicabile nella prima ipotesi [v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2011, Microban International e Microban (Europe)/Commissione, T‑262/10, Racc., EU:T:2011:623, punto 32]. Orbene, nessun elemento consente di ritenere che, nel caso di specie, la condizione dell’incidenza diretta debba essere oggetto di un’interpretazione meno restrittiva qualora la disciplina impugnata costituisca un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione.

19

La Commissione afferma che la disciplina impugnata non incide direttamente sulle imprese rappresentate, considerazione che le ricorrenti contestano.

20

Occorre sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante, la condizione di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata da un atto dell’Unione, richiede che l’atto contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del soggetto e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento incaricati della sua applicazione, la quale deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenza del 13 marzo 2008, Commissione/Infront WM, C‑125/06 P, Racc., EU:C:2008:159, punto 47 e giurisprudenza citata).

21

Lo stesso vale qualora la possibilità per i destinatari di non dare seguito a un atto dell’Unione sia puramente teorica, in quanto la loro volontà di trarre conseguenze conformi a quest’ultimo è fuori dubbio (sentenze del 5 maggio 1998, Dreyfus/Commissione, C‑386/96 P, Racc., EU:C:1998:193, punto 44, e Glencore Grain/Commissione, C‑404/96 P, Racc., EU:C:1998:196, punto 42; v. altresì, in tal senso, sentenze del 23 novembre 1971, Bock/Commissione, 62/70, Racc., EU:C:1971:108, punti da 6 a 8, e del 17 gennaio 1985, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, 11/82, Racc., EU:C:1985:18, punti da 8 a 10).

22

Occorre pertanto accertare se la disciplina impugnata produca direttamente effetti siffatti sulla situazione giuridica delle imprese rappresentate, rilievo che la Commissione contesta.

23

A tale proposito occorre ricordare che la Commissione può darsi una disciplina per l’esercizio dei suoi poteri di valutazione discrezionale, in particolare in materia di aiuti di Stato. Le norme di massima che essa contiene vincolano l’istituzione, in quanto non si scostino dalle norme del Trattato (v., in tal senso, sentenze del 24 febbraio 1987, Deufil/Commissione, 310/85, Racc., EU:C:1987:96, punto 22, del 24 marzo 1993, CIRFS e a./Commissione, C‑313/90, Racc., EU:C:1993:111, punti 34 e 36, e 15 ottobre 1996, IJssel-Vliet, C‑311/94, Racc., EU:C:1996:383, punto 42).

24

Adottando la disciplina impugnata, la Commissione si è dunque assunta l’impegno, in linea di principio vincolante, di esercitare secondo quanto annunciato in tale disciplina il potere discrezionale di cui dispone per valutare la compatibilità con il mercato comune degli aiuti previsti dalla disciplina stessa. In particolare, essa si è impegnata a considerare incompatibile con il mercato interno qualsiasi sgravio accordato da uno Stato membro a un settore non elencato nell’allegato 3 e a considerare compatibile con il mercato interno uno sgravio accordato a un’impresa facente parte di un settore elencato nell’allegato 5 soltanto qualora la suddetta raggiunga un’intensità di energia elettrica pari al 20%.

25

Tuttavia, quanto precede non significa che le imprese rappresentate siano direttamente interessate da tale disciplina.

26

Infatti, in primo luogo, per quanto riguarda le imprese rappresentate che beneficiano di uno sgravio notificato dalla Repubblica federale di Germania alla Commissione e al riguardo del quale quest’ultima non abbia preso una decisione in merito alla sua compatibilità con il mercato interno prima della data di decorrenza della disciplina impugnata, è certamente esatto affermare che, come sostenuto dalle ricorrenti in conformità ai paragrafi 246 e 247 di siffatta disciplina, tale disciplina si applica a partire dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2020 a tutte le misure di sostegno su cui la Commissione è chiamata a deliberare, anche quelle notificate precedentemente alla prima di tali date. Tuttavia, la Commissione può applicare la disciplina impugnata per quanto riguarda un siffatto sgravio solo con una decisione ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1), o di una decisione di avvio del procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, o, infine, di una decisione di chiusura di tale procedimento ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 659/1999. Orbene, visto che lo sgravio di cui esse beneficiano non è compatibile con il mercato interno in quanto il settore della produzione di latticini non è elencato nell’allegato 3, a poter incidere direttamente sulle imprese rappresentate sono queste decisioni, e non il suddetto allegato. Le imprese rappresentate potrebbero contestare la legittimità di tali decisioni dinanzi al Tribunale e sostenere, in particolare, che il settore della produzione di latticini debba essere elencato nell’allegato 3.

27

In secondo luogo, per quanto riguarda le imprese rappresentate che beneficiano di uno sgravio notificato dalla Repubblica federale di Germania alla Commissione e da quest’ultima considerato un aiuto compatibile con il mercato interno prima della data di decorrenza della disciplina impugnata, occorre sottolineare che, in conformità al paragrafo 250 di quest’ultima, la Commissione propone le necessarie modifiche agli aiuti esistenti onde armonizzarli con la disciplina di cui trattasi entro il 1o gennaio 2016. Orbene, come giustamente sostenuto dalla Commissione, nella misura in cui non sono vincolati dalla disciplina impugnata, gli Stati membri possono accogliere o respingere tali proposte. Qualora la proposta della Commissione venga accolta, qualsiasi effetto giuridico per le imprese rappresentate deriverebbe dall’azione dello Stato membro interessato, che potrebbe eventualmente essere contestata dinanzi ai giudici nazionali competenti. Qualora la proposta della Commissione venga respinta dallo Stato membro interessato, qualsiasi effetto giuridico per le imprese rappresentate deriverebbe esclusivamente dall’obbligo di sospensione facente seguito all’eventuale decisione della Commissione di avviare, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999, il procedimento di indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Ancora una volta, le imprese rappresentate potrebbero contestare la legittimità di tali decisioni dinanzi al Tribunale e sostenere, in particolare, che il settore della produzione di latticini deve essere elencato nell’allegato 3.

28

In terzo luogo, per quanto riguarda le imprese rappresentate che beneficiano di uno sgravio che la Commissione può considerare come un aiuto illegale in quanto accordato prima di essere notificato, ed esaminato dalla Commissione stessa successivamente alla data di decorrenza della disciplina impugnata, occorre sottolineare che la Commissione può applicare la suddetta disciplina a uno sgravio siffatto solo tramite una delle decisioni cui al precedente punto 26, dal momento che solo una decisione siffatta può incidere direttamente sulle imprese rappresentate, che potrebbero eventualmente contestarla dinanzi al Tribunale.

29

In quarto luogo, per quanto riguarda infine l’eventuale decisione di uno Stato membro di non accordare nuovi sgravi a favore di settori non elencati nell’allegato 3, si tratterebbe, come giustamente sostenuto dalla Commissione, di una decisione sovrana dello Stato membro in questione.

30

L’esistenza di una disciplina impugnata non osta infatti a che uno Stato membro notifichi alla Commissione un nuovo sgravio a favore di un settore non elencato nell’allegato 3, vuoi in quanto ritiene, eventualmente in seguito a spiegazioni fornite dalle imprese interessate, che tale settore soddisfi tutte le condizioni necessarie per comparire nell’elenco del suddetto allegato, vuoi in quanto ritiene che tali condizioni non possano essere validamente accolte dalla Commissione. È certamente molto probabile che, in applicazione della disciplina impugnata, la Commissione venga indotta ad adottare una decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento n. 659/1999, constatando che lo sgravio previsto costituisce un aiuto incompatibile con il mercato interno. Tuttavia, sarebbe solo questa decisione ad avere effetti giuridici diretti per le imprese che avrebbero dovuto beneficiare dello sgravio. Tali imprese potrebbero, proprio come lo Stato membro interessato, contestare dinanzi al Tribunale la fondatezza della decisione adottata dalla Commissione e, specificamente, sostenere che il settore della produzione di latticini avrebbe dovuto essere compreso nell’allegato 3.

31

Tale conclusione non può essere inficiata dall’argomento addotto dalle ricorrenti, nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, secondo cui era già chiaro, all’atto dell’adozione della disciplina impugnata, che la Repubblica federale di Germania avrebbe recepito «parola per parola» l’allegato 3 nella sua legislazione in materia di sgravi, di modo che la giurisprudenza di cui al precedente punto 21 risulterebbe applicabile nel caso di specie.

32

A questo riguardo, le ricorrenti sostengono che la Commissione aveva avviato nel dicembre 2013 un procedimento di indagine formale riguardo alla legislazione tedesca in materia di sgravi e aveva dichiarato di dubitare della legittimità degli sgravi previsti al di fuori dei settori dell’acciaio e dell’alluminio. La redazione della disciplina impugnata avrebbe dunque dovuto essere accompagnata da intense trattative fra la Commissione e le autorità tedesche quanto all’elenco dei settori da includere nell’allegato 3. Nonostante un ricorso di annullamento presentato il 28 febbraio 2014 avverso la decisione di avvio del procedimento di indagine formale, le autorità tedesche avrebbero dichiarato, da un lato, di voler venire a un compromesso e, dall’altro, che la nuova legislazione tedesca in materia di sgravi doveva essere strettamente coordinata con la disciplina in fase di redazione, o addirittura soddisfarne le prescrizioni.

33

Tuttavia, ciò non significa, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, che la giurisprudenza di cui al precedente punto 21 sia applicabile nel caso di specie.

34

Infatti, dal momento che, come indicato al precedente punto 30, gli Stati membri non sono né vincolati dalla disciplina impugnata né tenuti a non notificare alla Commissione gli sgravi che non rispettino le condizioni previste dalla disciplina medesima, la possibilità che i suddetti Stati membri mantengano o adottino una legislazione nazionale incompatibile con detta disciplina non può essere considerata puramente teorica. In ogni caso, le ricorrenti non spiegano affatto il motivo per il quale gli Stati membri e, in particolare, la Repubblica federale di Germania sarebbero stati, in linea di diritto o di fatto, tenuti ad accettare le norme di massima che la Commissione si era imposta nell’esercizio dei suoi poteri di valutazione discrezionale adottando la disciplina impugnata.

35

Quanto precede è confermato dal fatto che, come rilevato dalle stesse ricorrenti, la Repubblica federale di Germania aveva presentato un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale avverso la decisione di avvio del procedimento di indagine formale adottata dalla Commissione per quanto riguarda la legislazione tedesca in materia di sgravi precedente all’EEG 2014. Nell’ambito di tale ricorso, che essa ha successivamente deciso di ritirare (ordinanza dell’8 giugno 2015, Germania/Commissione, T‑134/14, EU:T:2015:392), la Repubblica federale di Germania ha avuto l’opportunità di contestare una valutazione preliminare della Commissione relativa agli sgravi che essa intendeva accordare, dal momento che tale valutazione era, secondo le ricorrenti stesse, identica a quella derivante dalla disciplina impugnata.

36

In tali circostanze, il fatto che le autorità tedesche abbiano annunciato che avrebbero adattato la propria legislazione in materia di sgravi al fine di renderla compatibile con la disciplina impugnata prima dell’adozione di quest’ultima non significa, anche supponendolo accertato, che tale disciplina abbia avuto effetti diretti sulle imprese rappresentate.

37

In ogni caso, la situazione del caso di specie è molto diversa da quelle all’origine della giurisprudenza di cui al precedente punto 21.

38

Infatti, le sentenze Bock/Commissione, punto 21 supra (EU:C:1971:108), e Piraiki-Patraiki e a./Commissione, punto 21 supra (EU:C:1985:18), riguardavano domande di annullamento di due decisioni con cui la Commissione aveva autorizzato determinati Stati membri, dietro loro richiesta, ad applicare delle misure di salvaguardia ai prodotti originali di determinati paesi. La Corte ha ritenuto che, dal momento che le autorità degli Stati membri in questione avevano dichiarato che avrebbero applicato le misure di salvaguardia richieste, le imprese su cui queste ultime gravavano fossero direttamente interessate dall’autorizzazione della Commissione.

39

Orbene, nel caso di specie, la Repubblica federale di Germania non necessita di alcuna autorizzazione da parte della Commissione per adattare la propria legislazione in materia di sgravi al fine di renderla compatibile con la disciplina impugnata o per notificare alla Commissione degli sgravi incompatibili con la suddetta, a differenza degli Stati membri interessati dalle misure di salvaguardia menzionate al precedente punto 38, che necessitavano di un’autorizzazione da parte della Commissione al fine di imporre siffatte misure. I potenziali beneficiari di sgravi non concessi dalla Repubblica federale di Germania non sono dunque interessati dalla disciplina impugnata in maniera analoga a quella in cui lo sarebbero le imprese su cui gravavano misure di salvaguardia in questione.

40

Quanto alle sentenze Dreyfus/Commissione, punto 21 supra (EU:C:1998:193) e Glencore Grain/Commissione, punto 21 supra (EU:C:1998:196), esse riguardavano ricorsi diretti all’annullamento di decisioni, indirizzate rispettivamente alle autorità russe e a quelle ucraine, con cui la Commissione rifiutava il finanziamento della fornitura di determinati prodotti agricoli a particolari condizioni di prezzo. Orbene, se la Corte ha considerato puramente teorica la facoltà delle autorità interessate di eseguire i contratti di fornitura in conformità alle condizioni di prezzo contestate dalla Commissione e di rinunciare così al suddetto finanziamento, ciò è dovuto alla situazione economica e finanziaria critica a cui dovevano far fronte la Federazione russa e l’Ucraina nonché all’aggravarsi della loro situazione alimentare e medica, per cui il pagamento delle forniture poteva aver luogo soltanto dietro finanziamento dell’Unione.

41

Nella presente fattspecie, non vi è alcun motivo di ritenere che la Repubblica federale di Germania si trovi, all’atto pratico, in una situazione critica analoga a quella degli Stati menzionati al precedente punto 40, in virtù della quale essa avrebbe soltanto una facoltà puramente teorica di non seguire la disciplina impugnata, ad esempio notificando alla Commissione sgravi incompatibili con la suddetta.

42

Dalle considerazioni precedenti risulta, da un lato, che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la Repubblica federale di Germania non era obbligata, né in diritto né in fatto, ad adattare la sua legislazione in materia di sgravi al fine di renderla compatibile con la disciplina impugnata e, dall’altro, che la mancata inclusione nell’allegato 3 del settore della produzione di latticini non incide direttamente sulla situazione giuridica delle imprese rappresentate.

43

Dal momento che la disciplina impugnata non incide direttamente sulle imprese rappresentate, non è necessario determinare se esse siano individualmente interessate, né se la suddetta disciplina sia un atto regolamentare che non necessita di misure di esecuzione, al fine di statuire che esse non sono legittimate a chiederne l’annullamento.

44

Ne consegue che le ricorrenti non si trovano in una delle situazioni che consentono di dichiarare ricevibile il ricorso di associazioni o di gruppi in conformità alla giurisprudenza menzionata al precedente punto 14.

45

Il ricorso deve quindi essere respinto in quanto irricevibile.

Sulle spese

46

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è fatta richiesta. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

 

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

 

2)

La Milchindustrie-Verband eV e la Deutscher Raiffeisenverband eV sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

 

Lussemburgo, 23 novembre 2015

 

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente

H. Kanninen


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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