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Documento 62013TO0673

    Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 marzo 2015.
    European Coalition to End Animal Experiments contro Agence européenne des produits chimiques (ECHA).
    Ricorso di annullamento – REACH – Domanda di registrazione della sostanza chimica fosfato di trifenile – Interveniente dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA – Mancanza di incidenza diretta – Nozione di atto regolamentare – Irricevibilità.
    Causa T‑673/13.

    Raccolta della giurisprudenza - generale

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:2015:167

    ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

    13 marzo 2015 ( *1 )

    «Ricorso di annullamento — REACH — Domanda di registrazione della sostanza chimica fosfato di trifenile — Interveniente dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA — Mancanza di incidenza diretta — Nozione di atto regolamentare — Irricevibilità»

    Nella causa T‑673/13,

    European Coalition to End Animal Experiments, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata da D. Thomas, solicitor,

    ricorrente,

    contro

    Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), rappresentata da M. Heikkilä, C. Jacquet e W. Broere, in qualità di agenti, assistiti da J. Stuyck e A.‑M. Vandromme, avvocati,

    convenuta,

    avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della commissione di ricorso dell’ECHA, del 10 ottobre 2013, nel procedimento A‑004‑2012, nella parte in cui quest’ultima chiede a un terzo di effettuare uno studio di tossicità di una sostanza chimica in fase di sviluppo prenatale su una seconda specie,

    IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

    composto da A. Dittrich (relatore), presidente, J. Schwarcz e V. Tomljenović, giudici,

    cancelliere: E. Coulon

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Fatti

    1

    La ricorrente, l’European Coalition to End Animal Experiments, è un gruppo europeo per la protezione degli animali. Si tratta di una società a responsabilità limitata con sede a Londra (Regno Unito) che annovera tra i propri membri organizzazioni in 22 Stati membri. Essa è riconosciuta dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) quale parte interessata, accreditata e autorizzata ad assistere alle riunioni del comitato degli Stati membri e del comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA in qualità di osservatore.

    2

    Il 28 febbraio 2011 l’ECHA ha avviato il procedimento di controllo della conformità del fascicolo relativo alla domanda di registrazione della sostanza chimica fosfato di trifenile presentata dalla Lanxess Deutschland GmbH (in prosieguo: la «Lanxess»).

    3

    Con decisione del 5 aprile 2012 (in prosieguo: la «decisione del 5 aprile 2012») relativa al controllo della conformità delle registrazioni a norma dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), l’ECHA ha chiesto alla Lanxess, in particolare, di effettuare uno studio di tossicità della sostanza chimica fosfato di trifenile in fase di sviluppo prenatale su una seconda specie, ossia sul coniglio, concedendole un termine di 24 mesi per fornire informazioni supplementari.

    4

    Il 5 luglio 2012 la Lanxess ha presentato un ricorso avverso tale decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006. La menzionata disposizione stabilisce che può essere proposto ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA avverso le decisioni dell’ECHA assunte a norma dell’articolo 9, dell’articolo 20, dell’articolo 27, paragrafo 6, dell’articolo 30, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 51 del regolamento in parola.

    5

    Con decisione del 26 settembre 2012 la commissione di ricorso dell’ECHA ha autorizzato la ricorrente ad intervenire in adesione alle conclusioni della Lanxess, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 771/2008 della Commissione, del 1o agosto 2008, recante norme sull’organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 206, pag. 5).

    6

    Con decisione del 10 ottobre 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la commissione di ricorso dell’ECHA ha respinto il ricorso della Lanxess, ha deciso che la tassa di ricorso non sarebbe stata rimborsata, ha respinto la domanda di rimborso delle spese formulata dalla Lanxess e ha dichiarato che quest’ultima era tenuta a fornire le informazioni di cui trattasi entro un termine di 24 mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata.

    7

    È pacifico che la Lanxess non ha presentato alcun ricorso ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE volto all’annullamento della decisione impugnata.

    Procedimento e conclusioni delle parti

    8

    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 dicembre 2013 la ricorrente ha proposto il presente ricorso. Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 19 dicembre 2013 la ricorrente ha fornito una versione corretta dell’atto introduttivo.

    9

    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione), nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del proprio regolamento di procedura, ha posto un quesito scritto alla ricorrente. La ricorrente vi ha risposto entro il termine assegnato.

    10

    Il 23 maggio 2014 la Commissione europea ha depositato una domanda di intervento a sostegno delle conclusioni dell’ECHA.

    11

    Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 giugno 2014 l’ECHA ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 114 del regolamento di procedura avverso il presente ricorso.

    12

    Il 12 agosto 2014 la ricorrente ha depositato presso la cancelleria del Tribunale osservazioni relative all’eccezione di irricevibilità sollevata dall’ECHA.

    13

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata nella parte relativa allo studio di tossicità in fase di sviluppo prenatale su una seconda specie;

    rinviare la causa dinanzi all’ECHA affinché valuti se occorre sottoporre la sostanza di cui trattasi a uno studio di tossicità in fase di sviluppo prenatale, tenuto conto dei risultati del primo studio e di tutti gli altri dati disponibili in materia.

    14

    Nell’eccezione di irricevibilità l’ECHA chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare il ricorso irricevibile;

    condannare la ricorrente alle spese.

    In diritto

    15

    A norma dell’articolo 114 del regolamento di procedura, se una parte chiede al Tribunale di statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito, il procedimento sull’eccezione di irricevibilità prosegue oralmente, salvo decisione contraria. Nella fattispecie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e dichiara che non è necessario avviare la fase orale del procedimento.

    16

    Ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006, le decisioni della commissione di ricorso dell’ECHA o dell’ECHA, nei casi per i quali non è previsto il diritto di adire la commissione di ricorso, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale e alla Corte, a norma dell’articolo 263 TFUE.

    17

    L’articolo 263, quarto comma, TFUE, contempla tre ipotesi in cui qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare un ricorso di annullamento. Alle condizioni previste ai commi primo e secondo di tale articolo, essa può proporre un ricorso, in primo luogo contro gli atti adottati nei suoi confronti, in secondo luogo contro gli atti che la riguardano direttamente e individualmente e, in terzo luogo, contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione.

    18

    La ricorrente afferma di essere destinataria della decisione impugnata. In subordine, essa sostiene di soddisfare altresì i requisiti previsti dalla seconda e dalla terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE. Inoltre, nelle proprie osservazioni relative all’eccezione di irricevibilità, la ricorrente precisa di proporre il presente ricorso in nome proprio e non in qualità di mandataria della Lanxess.

    19

    L’ECHA ritiene che la ricorrente non sia destinataria della decisione impugnata e che essa non la riguardi né direttamente né individualmente. La decisione impugnata non sarebbe neppure un atto regolamentare.

    Sulla prima ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE

    20

    Nella presente controversia le parti sono in disaccordo principalmente riguardo al punto se la ricorrente, in qualità di interveniente ammessa al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA, sia destinataria della decisione impugnata, ossia di una decisione su un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006.

    21

    Risulta da una giurisprudenza costante, sviluppata nell’ambito di ricorsi di annullamento proposti da Stati membri o istituzioni, che sono considerati atti impugnabili, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, tutti i provvedimenti, a prescindere dalla loro forma, adottati dalle istituzioni e intesi alla produzione di effetti giuridici vincolanti (sentenze del 31 marzo 1971, Commissione/Consiglio, 22/70, Racc., EU:C:1971:32, punto 42, e del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e Germania/Commissione, C‑463/10 P e C‑475/10 P, Racc., EU:C:2011:656, punto 36).

    22

    Qualora il ricorso di annullamento contro un atto adottato da un’istituzione sia proposto da una persona fisica o giuridica, la Corte ha più volte dichiarato che esso può essere esperito soltanto se gli effetti giuridici vincolanti di tale atto sono idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica (sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, Racc., EU:C:1981:264, punto 9, e del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione, C‑521/06 P, Racc., EU:C:2008:422, punto 29). Occorre sottolineare che tale giurisprudenza è stata sviluppata nell’ambito di ricorsi proposti dinanzi al giudice dell’Unione europea da persone fisiche o giuridiche avverso atti di cui esse erano destinatarie (sentenza Deutsche Post e Germania/Commissione, punto 21 supra, EU:C:2011:656, punto 38).

    23

    In altre parole, una decisione che indichi i propri destinatari realizza la manifestazione di volontà di un’autorità volta a conseguire un risultato giuridico nei confronti di tali destinatari (v., in tal senso, sentenza del 6 aprile 1995, BASF e a./Commissione, T‑80/89, T‑81/89, T‑83/89, T‑87/89, T‑88/89, T‑90/89, T‑93/89, T‑95/89, T‑97/89, da T‑99/89 a T‑101/89, T‑103/89, T‑105/89, T‑107/89 e T‑112/89, Racc., EU:T:1995:61, punti 73 e 74, nonché conclusioni dell’avvocato generale Roemer nelle cause riunite Lemmerz‑Werke e a./Alta Autorità, 53/63 e 54/63, EU:C:1963:29, pag. 510). Una simile decisione deve avere chiaramente lo scopo di produrre effetti giuridici in capo ai propri destinatari (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 1963, Lemmerz‑Werke e a./Alta Autorità, 53/63 e 54/63, EU:C:1963:54, pag. 500). Tale interpretazione si evince altresì dall’articolo 288, quarto comma, TFUE, secondo cui una decisione che designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.

    24

    Secondo la giurisprudenza, la parola «destinatario» indica una persona la cui identità è stabilita con sufficiente precisione nella decisione di cui trattasi e alla quale occorre inviare quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, Racc., EU:T:2006:396, punto 72). Infatti, riguardo alla distinzione tra decisioni e atti di portata generale, è stato dichiarato che la caratteristica essenziale della decisione consiste nella limitatezza dei destinatari, indicati espressamente o facilmente individuabili, ai quali è diretta (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e a./Consiglio, 16/62 e 17/62, EU:C:1962:47, pag. 893).

    25

    A tal proposito, è stato statuito che, ai sensi stessi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, la notificazione è l’operazione con cui l’autore di un atto di portata individuale comunica quest’ultimo ai suoi destinatari e li mette così in condizione di prenderne conoscenza. Tale interpretazione risulta anche dall’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, in base al quale le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia soltanto in virtù di tale notificazione (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2009, Qualcomm/Commissione, T‑48/04, Racc., EU:T:2009:212, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

    26

    Dalle disposizioni e dalla giurisprudenza esposte supra ai punti da 21 a 25 si evince che la ricorrente può essere considerata destinataria della decisione impugnata soltanto, da un lato, alla condizione formale di esservi esplicitamente indicata in qualità di destinataria o, dall’altro, alla condizione sostanziale che dalle disposizioni di detta decisione risulti che è ivi identificata in qualità di destinataria atteso che la decisione in parola è intesa, esprimendo la volontà del proprio autore, a produrre effetti giuridici vincolanti di natura tale da incidere sui suoi interessi, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica.

    27

    Nella specie la ricorrente afferma di essere destinataria della decisione impugnata. A suo avviso detta decisione è rivolta tanto nei suoi confronti quale interveniente, quanto nei confronti delle parti principali del procedimento poiché essa ha partecipato al procedimento di ricorso della Lanxess e la commissione di ricorso dell’ECHA ha respinto taluni suoi argomenti.

    28

    A tal proposito, va rilevato che l’ECHA non contesta il fatto che la decisione impugnata sia stata notificata alla ricorrente. Dall’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 771/2008 risulta, infatti, che il cancelliere provvede a notificare le decisioni e le comunicazioni della commissione di ricorso dell’ECHA alle parti e agli intervenienti.

    29

    Inoltre, è vero che la parte introduttiva della decisione impugnata menziona nominativamente la ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA e l’interveniente nonché i loro rappresentanti.

    30

    Tuttavia, da tali elementi non si evince che la ricorrente sia destinataria della decisione impugnata.

    Sulla nozione formale di destinatario

    31

    Per quanto attiene alla nozione formale di destinatario, occorre rilevare che la decisione impugnata non menziona esplicitamente in nessun punto il proprio o i propri destinatari. Il mero fatto che la ricorrente sia ivi indicata in qualità di interveniente o che abbia partecipato al procedimento avviato dalla Lanxess dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA non comporta automaticamente che essa sia destinataria della decisione impugnata. Ne consegue che non ricorre la condizione relativa alla prima delle ipotesi illustrate al precedente punto 26.

    Sulla nozione sostanziale di destinatario

    32

    Per quanto concerne la condizione sostanziale indicata al precedente punto 26, occorre verificare se le specifiche disposizioni del regolamento n. 771/2008 conferissero alla ricorrente la qualità di destinataria della decisione impugnata e se una siffatta qualità non risultasse dal contenuto stesso della decisione impugnata.

    33

    In primo luogo, riguardo alle specifiche disposizioni del regolamento n. 771/2008, occorre osservare che l’interveniente in un procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA gode soltanto dei diritti conferitigli dal regolamento n. 771/2008. L’esame del sistema scaturito da detto regolamento induce a rilevare che l’intervento non conferisce all’interveniente gli stessi diritti processuali conferiti alle parti principali.

    34

    Più specificamente, va rilevato che il regolamento n. 771/2008 distingue tra «parti» e «intervenienti» quali partecipanti al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA. Infatti, una simile distinzione si ritrova all’articolo 21, paragrafo 1, di detto regolamento. È parte ai sensi del regolamento n. 771/2008 il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del procedimento di cui trattasi. Conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera d), del regolamento de quo, nella parte introduttiva la decisione impugnata menziona la Lanxess e la ricorrente quali ricorrente e interveniente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA nonché il nome dei loro rappresentanti. Tuttavia, la citata disposizione, la quale prevede che in una decisione siano indicati taluni dati, inclusi i nomi delle parti principali e degli intervenienti, non è intesa a implicare che tutti detti partecipanti al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA siano destinatari di ogni decisione adottata da quest’ultima.

    35

    Inoltre, l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 771/2008, prevede che l’intervento si limita ad aderire od opporsi alle conclusioni di una delle parti. Pertanto, l’intervento è accessorio al procedimento principale dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA. A tal proposito è d’uopo osservare che la Lanxess non ha presentato alcun ricorso ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, volto all’annullamento della decisione impugnata e, quindi, quest’ultima è divenuta definitiva nei suoi confronti.

    36

    Del resto, l’oggetto dell’intervento dipende anche dalla ricevibilità del ricorso della parte principale. Infatti, il ricorso può essere dichiarato irricevibile ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 771/2008, se il ricorrente non è destinatario della decisione dell’ECHA oggetto di impugnazione e non è in grado di dimostrare che quest’ultima riveste per lui un interesse diretto e individuale. Ne consegue che l’interveniente deve accettare il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA nello stato in cui questo si trova all’atto del suo intervento.

    37

    Dalle considerazioni esposte supra ai punti da 32 a 36 risulta che nessuna delle specifiche disposizioni del regolamento n. 771/2008 conferisce alla ricorrente la qualità di destinataria della decisione impugnata.

    38

    In tale contesto la ricorrente si stupisce che un soggetto possa presentare un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione successivamente al rigetto della propria domanda d’intervento da parte della commissione di ricorso dell’ECHA, ma non possa contestare la fondatezza della decisione impugnata quale interveniente autorizzato da quest’ultima.

    39

    Occorre ricordare che il soggetto che presenta una domanda d’intervento è destinatario della decisione di rigetto di detta domanda. In tal caso, la qualità di destinatario del soggetto discende direttamente dall’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 771/2008. Detta disposizione è coerente con la regola generale secondo cui, eccettuati i ricorsi contro decisioni di rigetto di una domanda d’intervento, il diritto di impugnazione di un interveniente è limitato ai casi in cui sia direttamente interessato dall’atto di cui trattasi. Per quanto concerne i procedimenti dinanzi al giudice dell’Unione, tale principio si ritrova all’articolo 56, paragrafo 2, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il quale prevede che il diritto delle parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione di proporre impugnazione contro una decisione del Tribunale è escluso salvo se quest’ultima le concerna direttamente.

    40

    In secondo luogo, occorre valutare se la qualità di destinataria sostanziale della ricorrente risulti dal contenuto della decisione impugnata, alla luce delle condizioni relative alla seconda delle ipotesi esposte supra al punto 26.

    41

    Mediante la decisione impugnata, la commissione di ricorso dell’ECHA ha respinto il ricorso della Lanxess contro la decisione del 5 aprile 2012 e ha deciso che quest’ultima era tenuta a fornire le informazioni di cui trattasi entro un termine di 24 mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata.

    42

    È giocoforza constatare che la decisione impugnata è stata adottata a seguito di un ricorso della Lanxess che contestava l’obbligo a proprio carico di effettuare, nell’ambito di un controllo sulla conformità delle registrazioni, uno studio di tossicità della sostanza chimica fosfato di trifenile in fase di sviluppo prenatale su una seconda specie.

    43

    Occorre rilevare che la decisione impugnata è dunque diretta a produrre soltanto effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi della Lanxess, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica. In quanto ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA, la Lanxess è la destinataria della decisione impugnata.

    44

    Per contro, la decisione impugnata, nei limiti in cui è oggetto del presente ricorso, non è volta a creare o modificare alcun diritto né alcun obbligo giuridico della ricorrente. Va rilevato che né il dispositivo della decisione impugnata, né la motivazione che ne costituisce il necessario fondamento, né la sua parte introduttiva rivelano una volontà della commissione di ricorso dell’ECHA di modificare la situazione giuridica della ricorrente. In quanto la ricorrente fa valere che, nella motivazione di tale decisione, la commissione di ricorso dell’ECHA ha respinto i suoi argomenti dedotti nel corso del procedimento, occorre osservare che essa non spiega in che modo un simile rigetto sarebbe stato volto a modificare la sua situazione giuridica.

    45

    Ne consegue che, con la decisione impugnata, la commissione di ricorso dell’ECHA ha espresso la propria volontà di modificare soltanto la situazione giuridica della Lanxess. Pertanto, per quanto riguarda la ricorrente, non risultano soddisfatte le condizioni relative alla seconda delle ipotesi illustrate supra al punto 26.

    46

    In terzo luogo, atteso che la ricorrente non può invocare la propria qualità di destinataria sostanziale della decisione impugnata né in base ad una specifica disposizione del regolamento n. 771/2008 che le conferisca un simile diritto né in forza della volontà della commissione di ricorso dell’ECHA espressa nel contenuto di tale decisione, sono inconferenti nel presente contesto gli argomenti mediante i quali detta ricorrente fa valere che soltanto un’organizzazione del suo genere sarebbe in grado di proteggere gli interessi degli animali da laboratorio di cui trattasi, che la commissione di ricorso dell’ECHA ha riconosciuto il suo interesse a intervenire nel procedimento dinanzi ad essa o che le norme relative alla legittimazione ad agire delle organizzazioni non governative sono significativamente più ampie in altri sistemi giuridici.

    47

    Da tutte le precedenti considerazioni deriva quindi che la ricorrente non è destinataria della decisione impugnata.

    Sulla seconda ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE

    48

    Alla luce del fatto che la ricorrente non è destinataria della decisione impugnata, essa può proporre un ricorso di annullamento, in forza della seconda ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, contro detto atto soltanto a condizione che, segnatamente, quest’ultimo la riguardi direttamente.

    49

    Per quanto riguarda l’incidenza diretta, secondo una giurisprudenza costante tale condizione richiede, in primo luogo, che il provvedimento contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, in secondo luogo, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione di carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa dell’Unione senza intervento di altre norme intermedie (sentenze del 5 maggio 1998, Dreyfus/Commissione, C‑386/96 P, Racc., EU:C:1998:193, punto 43; del 29 giugno 2004, Front national/Parlamento, C‑486/01 P, Racc., EU:C:2004:394, punto 34, e del 10 settembre 2009, Commissione/Ente per le Ville vesuviane e Ente per le Ville vesuviane/Commissione, C‑445/07 P e C‑455/07 P, Racc., EU:C:2009:529, punto 45).

    50

    Occorre dunque esaminare l’argomento della ricorrente secondo cui la decisione impugnata la riguarda direttamente.

    51

    Secondo l’ECHA, il fatto che la ricorrente sia stata autorizzata ad intervenire nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA non le attribuisce il diritto di proporre il presente ricorso. La decisione impugnata non produrrebbe effetti giuridici diretti sulla sua situazione giuridica.

    52

    In via preliminare, va ricordato che, mediante la decisione impugnata, la commissione di ricorso dell’ECHA ha respinto il ricorso della Lanxess avverso la decisione del 5 aprile 2012 e ha deciso che quest’ultima era tenuta a fornire le informazioni in discussione entro un termine di 24 mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata. Con il presente ricorso la ricorrente persegue soltanto il parziale annullamento della decisione impugnata, nella parte in cui essa dichiara l’obbligo per la Lanxess di effettuare, nell’ambito di controlli sulla conformità delle registrazioni, uno studio di tossicità della sostanza chimica fosfato di trifenile in fase di sviluppo prenatale su una seconda specie.

    53

    Ne consegue che la decisione impugnata, nei limiti in cui è oggetto del presente ricorso, ha effetti diretti soltanto sulla situazione giuridica della Lanxess.

    54

    In primo luogo, a sostegno della propria affermazione secondo cui la decisione impugnata la riguarderebbe direttamente, la ricorrente deduce di trarre la propria legittimazione ad agire dal fatto che la commissione di ricorso dell’ECHA ha riconosciuto il suo interesse a intervenire e pone in rilievo il proprio interesse all’accoglimento dei suoi argomenti.

    55

    Si deve osservare che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 771/2008, chiunque dimostri di avere interesse all’esito della controversia promossa dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA può intervenire nel procedimento.

    56

    Si deve ricordare che, diversamente dalla commissione di ricorso dell’ECHA nell’ambito del suo esame relativo all’interesse all’esito della controversia di cui trattasi, il Tribunale, nell’ambito del proprio esame relativo all’incidenza diretta, è tenuto a verificare, da un lato, se il provvedimento contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, dall’altro, se non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso, incaricati della sua applicazione, di carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa dell’Unione senza intervento di altre norme intermedie. Tale esame, dunque, non riguarda l’interesse della ricorrente alla proposizione del presente ricorso, ma innanzitutto l’interrogativo se la decisione impugnata nel caso di specie produca in realtà direttamente effetti sulla sua situazione giuridica.

    57

    La decisione della commissione di ricorso di ammettere l’intervento della ricorrente non vincola in alcun modo il Tribunale nell’ambito del suo esame relativo alla legittimazione ad agire della stessa ricorrente nel caso di specie. Pertanto, il fatto che la commissione di ricorso abbia riconosciuto il suo interesse ad intervenire ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 771/2008 non comporta che la decisione impugnata la riguardi direttamente.

    58

    Inoltre, il mero fatto che non siano stati interamente accolti gli argomenti della ricorrente a sostegno delle conclusioni di un terzo non significa che la decisione impugnata produca direttamente effetti sulla sua situazione giuridica.

    59

    In secondo luogo, la ricorrente afferma che soltanto un’organizzazione del suo genere sarebbe in grado di proteggere gli interessi degli animali da laboratorio di cui trattasi. Essa ritiene che, qualora non potesse contestare la decisione impugnata, non sussisterebbe alcuna tutela giuridica effettiva degli interessi degli animali di cui trattasi.

    60

    Occorre ricordare che la decisione impugnata, nella parte oggetto del presente ricorso, verte sull’obbligo a carico della Lanxess di effettuare, nell’ambito di controlli sulla conformità delle registrazioni, uno studio di tossicità della sostanza chimica fosfato di trifenile in fase di sviluppo prenatale su una seconda specie. Con il suo argomento secondo cui soltanto un’organizzazione del suo genere sarebbe in grado di tutelare gli interessi degli animali da laboratorio di cui trattasi, la ricorrente non ha fornito alcun argomento atto a dimostrare che la decisione impugnata abbia prodotto direttamente effetti sulla sua situazione giuridica.

    61

    Ciò considerato, si deve, d’altronde, rilevare che nelle proprie decisioni, come la decisione impugnata, la commissione di ricorso dell’ECHA ha l’obbligo di rispettare le disposizioni del regolamento n. 1907/2006 e del Trattato FUE. Secondo l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006, sono effettuati esperimenti su animali vertebrati ai fini di detto regolamento soltanto in caso di assoluta necessità. Il considerando 47 del regolamento in parola afferma che l’ECHA dovrebbe garantire che la riduzione della sperimentazione su animali rappresenti un elemento essenziale nella definizione e nell’aggiornamento degli orientamenti per i soggetti interessati e nelle proprie procedure. L’articolo 13 TFUE prevede che l’Unione tiene pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

    62

    La ricorrente è stata ammessa quale interveniente dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA e ha potuto produrre tutti gli elementi utili affinché quest’ultima fosse in condizione di adottare una decisione con piena cognizione di causa. Tuttavia, la ricorrente non può invocare le disposizioni illustrate supra al punto 61 al fine di sostenere l’incidenza diretta nei suoi confronti della decisione impugnata nel caso di specie.

    63

    Nella misura in cui la ricorrente deduce il fatto che la tutela giurisdizionale degli interessi degli animali da laboratorio di cui trattasi consente di ritenere che la decisione impugnata la riguardi direttamente, si deve necessariamente rilevare che, sebbene secondo una costante giurisprudenza i singoli debbano poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti riconosciuti loro dall’ordinamento giuridico dell’Unione, anche supponendoli accertati, il diritto a una simile protezione non può tuttavia rimettere in discussione le condizioni stabilite all’articolo 263, quarto comma, TFUE (v. ordinanza del 24 settembre 2009, Município de Gondomar/Commissione, C‑501/08 P, EU:C:2009:580, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

    64

    In terzo luogo, per quanto attiene all’argomento della ricorrente secondo cui le norme relative alla legittimazione ad agire delle organizzazioni non governative sarebbero significativamente più ampie in altri sistemi giuridici, basti osservare che l’esistenza di norme processuali diverse in altri sistemi giuridici non può porre in discussione i requisiti di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE.

    65

    In quarto luogo, relativamente agli argomenti della ricorrente secondo cui, da un lato, la decisione impugnata avrebbe deciso un punto di diritto di rilevante importanza ai fini di altri procedimenti dinanzi all’ECHA, dunque applicabile in tutti i casi relativi alle sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1000 tonnellate contemplate all’allegato X del regolamento n. 1907/2006, e, dall’altro, la stessa ricorrente sarebbe interessata dal principio generale posto dalla decisione impugnata, occorre rilevare che il contenzioso dell’Unione non conosce mezzi di ricorso che autorizzino il giudice a prendere posizione attraverso una dichiarazione generale o di principio (v. sentenza del 15 dicembre 2005, Infront WM/Commissione, T‑33/01, Racc., EU:T:2005:461, punto 171 e giurisprudenza ivi citata).

    66

    Pertanto, nel presente ricorso, la ricorrente non ha dedotto alcun argomento idoneo a dimostrare che la decisione impugnata abbia prodotto direttamente effetti sulla sua situazione giuridica. Ne consegue che la decisione impugnata, nella parte oggetto del presente ricorso di annullamento, non riguarda direttamente la ricorrente.

    Sulla terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE

    67

    Atteso che il criterio dell’incidenza diretta è identico nella seconda e nella terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, e che la ricorrente, per le ragioni indicate supra ai punti da 49 a 66, non è direttamente interessata dalla decisione impugnata, nella parte oggetto del presente ricorso, anche le condizioni relative alla terza ipotesi prevista all’articolo 263, quarto comma, TFUE, non ricorrono nel caso di specie.

    68

    Ad abundantiam, occorre verificare se la decisione impugnata costituisca un atto regolamentare ai sensi della terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE.

    69

    A tal proposito, l’ECHA ritiene che la decisione impugnata non sia un atto di portata generale.

    70

    Occorre rilevare che la nozione di atto regolamentare, ai sensi della terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, dev’essere intesa nel senso che riguarda ogni atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi (ordinanze del 4 giugno 2012, Eurofer/Commissione, T‑381/11, Racc., EU:T:2012:273, punto 42, e del 7 marzo 2014, FESI/Consiglio, T‑134/10, EU:T:2014:143, punto 23).

    71

    Nel caso di specie la decisione impugnata non costituisce un atto legislativo, poiché non è stata adottata secondo la procedura legislativa ordinaria né secondo una procedura legislativa speciale ai sensi dell’articolo 289, paragrafi da 1 a 3, TFUE [v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2011, Microban International e Microban (Europe)/Commissione, T‑262/10, Racc., EU:T:2011:623, punto 21, e ordinanza FESI/Consiglio, punto 70 supra, EU:T:2014:143, punto 25].

    72

    Inoltre, si deve rilevare che la decisione impugnata non ha portata generale in quanto non si applica a situazioni determinate oggettivamente e non produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera generale ed astratta (v., in tal senso, ordinanze del 21 gennaio 2014, Bricmate/Consiglio, T‑596/11, EU:T:2014:53, punto 65, e FESI/Consiglio, punto 70 supra, EU:T:2014:143, punto 24). Infatti, la decisione impugnata, nella parte oggetto del presente ricorso, verte sull’obbligo in capo alla Lanxess di effettuare, nell’ambito di un controllo della conformità delle registrazioni relativo alla sostanza chimica fosfato di trifenile, uno studio di tossicità in fase di sviluppo prenatale su una seconda specie.

    73

    Pertanto, la decisione impugnata non costituisce un atto regolamentare, il che esclude altresì che il ricorso sia ricevibile in forza della terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE.

    74

    Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre accogliere l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’ECHA, senza che sia necessario verificare se siano soddisfatti altri criteri previsti dalla seconda e dalla terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE. Il presente ricorso deve dunque essere respinto in quanto irricevibile. Pertanto, non occorre statuire sulla domanda d’intervento presentata dalla Commissione nella presente causa.

    Sulle spese

    75

    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda dell’ECHA.

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

    così provvede:

     

    1)

    Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

     

    2)

    Non occorre statuire sulla domanda d’intervento presentata dalla Commissione europea.

     

    3)

    L’European Coalition to End Animal Experiments sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

    Lussemburgo, 13 marzo 2015

     

    Il cancelliere

    E. Coulon

    Il presidente

    A. Dittrich


    ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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