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Documento 62008TJ0540

    Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) dell’11 luglio 2014.
    Esso Société anonyme française e altri contro Commissione europea.
    Concorrenza – Intese – Mercato delle cere di paraffina – Mercato della paraffina molle – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Durata dell’infrazione – Parità di trattamento – Proporzionalità – Competenza estesa al merito.
    Causa T‑540/08.

    Raccolta della giurisprudenza - generale

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:2014:630

    Parti
    Motivazione della sentenza
    Dispositivo

    Parti

    Nella causa T‑540/08,

    Esso Société anonyme française, con sede in Courbevoie (Francia),

    Esso Deutschland GmbH, con sede in Amburgo (Germania),

    ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA , con sede in Anversa (Belgio),

    Exxon Mobil Corp., con sede in West Trenton, New Jersey (Stati Uniti),

    rappresentate da R. Subiotto, QC, e dagli avv.ti R. Snelders, L.‑P. Rudolf e M. Piergiovanni,

    ricorrenti,

    contro

    Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre, in qualità di agente, assistito da M. Gray, barrister,

    convenuta,

    avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione C (2008) 5476 definitivo, del 1° ottobre 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 – Cere per candele), nonché la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti,

    IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

    composto da O. Czúcz (relatore), presidente, I. Labucka e D. Gratsias, giudici,

    cancelliere: N. Rosner, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 marzo 2011,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza

    Fatti e decisione controversa

    Procedimento amministrativo e adozione della decisione controversa

    1. Con la decisione C (2008) 5476 definitivo, del 1° ottobre 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 – Cere per candele) (in prosieguo: la «decisione controversa»), la Commissione delle Comunità europee ha constatato che le ricorrenti, Esso Deutschland GmbH, Esso Société anonyme française (in prosieguo: la «Esso France»), ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA (in prosieguo: la «EMPC») nonché Exxon Mobil Corp. (in prosieguo: la «EMC») (in prosieguo, congiuntamente: la «ExxonMobil» o il «gruppo ExxonMobil»), insieme ad altre imprese, avevano violato l’articolo 81, paragrafo 1, CE e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), partecipando a un’intesa sul mercato delle cere di paraffina nel SEE e sul mercato tedesco delle paraffine molli.

    2. Le destinatarie della decisione controversa, oltre alle ricorrenti, sono le seguenti società: l’ENI SpA, la H & R ChemPharm GmbH, la H & R Wax Company Vertrieb GmbH e la Hansen & Rosenthal KG, la Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG, la MOL Nyrt., la Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA, la Repsol Petróleo SA e la Repsol YPF SA (in prosieguo, congiuntamente: la «Repsol»), la Sasol Wax GmbH, la Sasol Wax. International AG, la Sasol Holding in Germany GmbH e la Sasol Ltd (in prosieguo, congiuntamente: la «Sasol»), la Shell Deutschland Oil GmbH, la Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, la Deutsche Shell GmbH, la Shell International Petroleum Company Ltd, la The Shell Petroleum Company Ltd, la Shell Petroleum NV e la The Shell Transport and Trading Company Ltd (in prosieguo, congiuntamente: la «Shell»), la RWE Dea AG e la RWE AG (in prosieguo, congiuntamente: la «RWE»), nonché la Total SA e la Total France SA (in prosieguo, congiuntamente: la «Total») (punto 1 della decisione controversa).

    3. Le cere di paraffina vengono prodotte nelle raffinerie a partire dal petrolio greggio. Esse vengono utilizzate per la fabbricazione di prodotti quali candele, prodotti chimici, pneumatici e prodotti dell’industria automobilistica, nonché per i settori della gomma, degli imballaggi, degli adesivi e delle gomme da masticare (punto 4 della decisione controversa).

    4. La paraffina molle è la materia prima necessaria per la fabbricazione delle cere di paraffina. Viene prodotta nelle raffinerie come sottoprodotto della produzione di oli di base a partire dal petrolio greggio. Esse viene altresì venduta ai consumatori finali, ad esempio ai produttori di pannelli di truciolato (punto 5 della decisione controversa).

    5. La Commissione ha iniziato le indagini dopo che la Shell Deutschland Schmierstoff l’ informata, con lettera del 17 marzo 2005, dell’esistenza di un’intesa presentando una richiesta d’immunità in virtù della sua comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra le imprese (GU 2002, C 45, pag. 3) (punto 72 della decisione controversa).

    6. Il 28 e 29 aprile 2005, in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’attuazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), la Commissione ha svolto accertamenti nelle sedi della «H & R/Tudapetrol», dell’ENI, della MOL e in quelle delle società dei gruppi Sasol, ExxonMobil, Repsol e Total (punto 75 della decisione controversa).

    7. Il 29 maggio 2007 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti alle società menzionate nel punto 1 supra, tra cui le ricorrenti (punto 85 della decisione controversa). Con lettera del 21 agosto 2007 le ricorrenti hanno risposto alla comunicazione degli addebiti.

    8. Il 10 e l’11 dicembre 2007 la Commissione ha organizzato un’audizione orale alla quale hanno partecipato le ricorrenti (punto 91 della decisione controversa).

    9. Nella decisione controversa, in base alle prove di cui disponeva, la Commissione ha ritenuto che i destinatari, costituenti la maggior parte dei produttori di cere di paraffina e delle paraffine molli nel SEE, avessero partecipato ad un’infrazione unica, complessa e continuata all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE, avente ad oggetto il territorio del SEE. Tale infrazione consisteva in accordi o in pratiche concordate relative alla fissazione dei prezzi e allo scambio e diffusione di informazioni commercialmente sensibili relative alle cere di paraffina. Per quanto riguarda la RWE (successivamente la Shell), la ExxonMobil, la MOL, la Repsol, la Sasol e la Total, l’infrazione relativa alle cere di paraffina riguardava anche la ripartizione di clienti o mercati. Inoltre, l’infrazione commessa dalla RWE, dalla ExxonMobil, dalla Sasol e dalla Total riguarda anche le paraffine molli vendute ai clienti finali nel mercato tedesco (punti 2, 95, 328 e articolo 1 della decisione controversa).

    10. Le pratiche illecite si sono concretizzate in occasione delle riunioni anticoncorrenziali denominate dai partecipanti «riunioni tecniche» o talora riunioni «Blauer Salon», nonché in occasione delle «riunioni paraffine molli», dedicate specificamente alle questioni relative alle paraffine molli.

    11. L’importo delle ammende inflitte nel caso di specie è stato calcolato in base agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»), vigenti al momento della notifica della comunicazione degli addebiti alle società indicate nel precedente punto 1.

    12. La decisione impugnata contiene, in particolare, le seguenti disposizioni:

    «Articolo 1

    Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, [CE] e – a partire dal 1° gennaio 1994 – l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, per i periodi indicati, a un accordo continuato e/o a una pratica concordata nel settore delle cere di paraffina nel mercato comune e, a partire dal 1° gennaio 1994, nel SEE:

    (…)

    Esso Deutschland GmbH: dal 22 febbraio 2001 al 20 novembre 2003;

    Esso Société anonyme française: dal 3 settembre 1992 al 20 novembre 2003;

    ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA: dal 30 novembre 1999 al 20 novembre 2003;

    Exxon Mobil [Corp.]: dal 30 novembre 1999 al 20 novembre 2003;

    (…)

    Per le seguenti imprese l’infrazione riguarda, per i periodi indicati, anche le paraffine molli vendute ai clienti finali sul mercato tedesco:

    (…)

    Esso Deutschland GmbH: dal 22 febbraio 2001 al 18 dicembre 2002;

    Esso Société anonyme française: dall’8 marzo 1999 al 18 dicembre 2002;

    ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA: dal 20 novembre 1999 al 18 dicembre 2002;

    Exxon Mobil [Corp.]: dal 20 novembre 1999 al 18 dicembre 2002;

    (…)

    Articolo 2

    In relazione alle infrazioni di cui all’articolo 1, sono inflitte le seguenti ammende:

    ENI SpA: EUR 29 120 000;

    Esso Société anonyme française: EUR 83 588 400;

    di cui in solido con:

    ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA e ExxonMobil Corporation: EUR 34 670 400, di cui in solido con Esso Deutschland GmbH: EUR 27 081 600;

    Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG: EUR 12 000 000;

    Hansen & Rosenthal KG in solido con H & R Wax Company Vertrieb GmbH: EUR 24 000 000;

    di cui in solido con:

    H & R ChemPharm GmbH: EUR 22 000 000;

    MOL Nyrt.: EUR 23 700 000;

    Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA in solido con Repsol Petróleo SA e Repsol YPF SA: EUR 19 800 000;

    Sasol Wax GmbH: EUR 318 200 000;

    di cui in solido con:

    Sasol Wax International AG, Sasol Holding in Germany GmbH e Sasol Limited: EUR 250 700 000;

    Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, Deutsche Shell GmbH, Shell International Petroleum Company Limited, The Shell Petroleum Company Limited, Shell Petroleum NV e The Shell Transport and Trading Company Limited: EUR 0;

    RWE-Dea AG in solido con RWE AG: EUR 37 440 000;

    Total France SA in solido con Total SA: EUR 128 163 000».

    Fusione Exxon-Mobil e attribuzione della responsabilità dell’infrazione nella decisione controversa

    13. Il 30 novembre 1999, la Exxon Corp. ha acquisito la Mobil Corp. ed è stata successivamente rinominata EMC (in prosieguo: la «fusione Exxon‑Mobil»). Il 6 maggio 2003, la Mobil Oil Française (in prosieguo: la «Mobil France») è stata assorbita dalla Esso France.

    14. La Commissione ha descritto l’imputazione della responsabilità delle attività anticoncorrenziali alle diverse società del gruppo ExxonMobil in particolare ai punti da 348 a 352 della decisione controversa:

    «6.2.2 Il gruppo ExxonMobil

    (348) È stato dichiarato al capitolo 4 che, durante il periodo della sua partecipazione, la ExxonMobil ha partecipato alla collusione mediante alcuni dipendenti della Mobil [France] (e il suo successore giuridico) e della Esso Deutschland.

    (349) La Mobil [France] ha partecipato all’intesa tramite diversi suoi dipendenti, dall’inizio dell’infrazione [dal 3 settembre 1992] fino alla data in cui ha cessato di esistere, ossia il 6 maggio 2003. La Esso Deutschland ha partecipato, tramite propri dipendenti, almeno dal 22 febbraio 2001. Anzitutto, la Commissione considera queste società responsabili per la loro partecipazione diretta all’intesa.

    (…)

    (351) La Mobil [France] è stata assorbita dalla [Esso France il 6 maggio 2003 (…)].

    (352) Di conseguenza, la [Esso France] deve essere ritenuta responsabile delle attività [anticoncorrenziali della Mobil France esercitate prima del 6 maggio 2003]».

    15. La responsabilità della EMPC è stata stabilita a partire dalla fusione Exxon‑Mobil, cioè dal 30 novembre 1999, sulla base del fatto che essa era la società controllante della Esso Deutschland e della Esso France. La responsabilità della EMC è stata stabilita a partire dalla stessa data in considerazione del fatto che essa era la società controllante della EMPC (punti 535 e 354 della decisione controversa).

    Calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti

    16. Nel presente caso, per il calcolo dell’importo di base dell’ammenda, la Commissione ha tenuto conto di una proporzione del valore delle vendite realizzato dal gruppo ExxonMobil nel SEE e ha quindi moltiplicato l’importo ottenuto per un coefficiente che riflette la durata della partecipazione all’infrazione di ciascuna ricorrente.

    17. In primo luogo, la Commissione ha determinato il valore annuale delle vendite delle cere di paraffina e delle paraffine molli. Per le cere di paraffina, la Commissione ha considerato le entrate degli anni dal 2000 al 2002 del gruppo ExxonMobil come base di calcolo di una media annuale. Per le paraffine molli la Commissione ha considerato le entrate dal 2000 al 2001 del gruppo ExxonMobil come base di calcolo di una media annuale. Ne sono risultati importi di EUR 19 790 382 per le cere di paraffina e di EUR 1 259 217 per le paraffine molli. I coefficienti moltiplicatori applicati a questi importi in base alla gravità sono stati del 18% per le cere di paraffina e del 15% per le paraffine molli.

    18. La Commissione ha in seguito determinato la durata della partecipazione all’infrazione delle ricorrenti per quanto riguarda le cere di paraffina e le paraffine molli. A tal riguardo, per ciò che concerne le cere di paraffina, la Commissione ha ritenuto che la Esso France avesse partecipato per un periodo corrispondente a un coefficiente moltiplicatore di 11,5. Per la Esso Deutschland, questo coefficiente è stato di 3. Per la EMPC e per la EMC è stato fissato a 4.

    19. In secondo luogo, in virtù del paragrafo 25 degli orientamenti del 2006, la Commissione ha aggiunto a queste somme l’importo addizionale detto «diritto d’ingresso», corrispondente al 18% e al 15% del valore delle vendite rispettivamente per le cere di paraffina e per le paraffine molli.

    20. In terzo luogo, non è stata rilevata alcuna circostanza attenuante o aggravante in grado di incidere sull’importo dell’ammenda. Gli importi delle ammende non sono stati pertanto modificati a tal riguardo.

    21. In quarto luogo, la Commissione ha ritenuto opportuno applicare un coefficiente moltiplicatore a titolo dissuasivo, in considerazione delle notevoli dimensioni del gruppo ExxonMobil. Di conseguenza, è stato applicato un coefficiente moltiplicatore di 2.

    22. In quinto luogo, la Commissione ha applicato una riduzione del 7% dell’importo dell’ammenda in ragione delle informazioni fornite dalle ricorrenti e della cooperazione di cui queste hanno dato prova in seguito nel quadro della sua comunicazione sull’immunità dalle ammende e la riduzione del loro importo nei casi di int ese tra imprese. Gli importi delle ammende sono quindi stati fissati infine nel seguente modo: per la Esso France, un’ammenda di EUR 83 588 400, di cui 27 081 600 in solido con la Esso Deutschland e 34 670 400 in solido con la EMPC e la EMC.

    Procedimento e conclusioni delle parti

    23. Con atto introduttivo depositato alla cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 2008, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

    24. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste nell’articolo 64 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato le parti a rispondere per iscritto a determinati quesiti e a produrre alcuni documenti. Le parti hanno dato seguito a tali richieste nel termine impartito.

    25. Con lettera del 10 febbraio 2011, la Commissione ha chiesto al Tribunale di stralciare dal fascicolo alcuni passaggi della risposta delle ricorrenti ai quesiti scritti. Le ricorrenti si sono opposte a tale domanda. Con ordinanza del 3 maggio 2011, il Tribunale (Terza Sezione) ha rinviato al merito l’esame della suddetta domanda.

    26. Le parti hanno svolto osservazioni orali e risposto ai quesiti posti del Tribunale all’udienza del 21 marzo 2011.

    27. Visti i collegamenti nei fatti con le cause T‑541/08, Sasol e a./Commissione, T‑543/08, RWE e RWE Dea/Commissione, T‑544/08, Hansen & Rosenthal e H & R Wax Company Vertrieb/Commissione, T‑548/08, Total/Commissione, T‑550/08, Tudapetrol/Commissione, T‑551/08, H & R ChemPharm/Commissione, T‑558/08 ENI/Commissione, T‑562/08, Repsol YPF Lubricantes y especialidades e a./Commissione e T‑566/08, Total Raffinage Marketing/Commissione e la somiglianza delle questioni giuridiche rilevate, il Tribunale ha deciso di pronunciare la sentenza nella presente causa solo dopo le udienze che si terranno nelle predette cause connesse, l’ultima delle quali ha avuto luogo il 3 luglio 2013.

    28. Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    – annullare parzialmente la decisione impugnata;

    – ridurre l’importo dell’ammenda loro inflitta;

    – condannare la Commissione alle spese.

    29. La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

    – respingere il ricorso;

    – condannare le ricorrenti alle spese.

    In diritto

    30. A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti invocano due motivi. Il primo motivo verte su un errore di diritto nel calcolo dell’importo di base dell’ammenda inflitta alla Esso France, in quanto lo stesso non terrebbe conto del fatto che, prima della fusione, la Exxon non partecipava all’infrazione. Il secondo motivo verte sulla fissazione asseritamente erronea della data ultima della partecipazione delle ricorrenti alle parti dell’infrazione relative alle cere di paraffina.

    31. Il Tribunale ritiene utile avviare l’esame del presente ricorso dal secondo motivo.

    Sul secondo motivo, vertente su un presunto errore di diritto commesso nella fissazione della data ultima della partecipazione delle ricorrenti all’infrazione

    Osservazioni preliminari

    32. Le ricorrenti affermano che la Commissione ha erroneamente stabilito che la loro partecipazione alle prime due parti dell’infrazione, riguardanti le cere di paraffina, si era conclusa il 20 novembre 2003. Evidenziano di non aver partecipato alle riunioni tecniche che si sono tenute dopo quella del 27 e 28 febbraio 2003.

    33. A tale proposito, nella decisione controversa la Commissione ha affermato quanto segue:

    «(…)

    (600) La ExxonMobil dichiara che l’ultima riunione alla quale un loro rappresentante abbia partecipato è la riunione tecnica del 27 e 28 febbraio a Monaco di Baviera. In risposta all’invito alla riunione (…) del 15 gennaio 2004 da parte del sig. [M.], della Sasol, il sig. [Hu.] della ExxonMobil risponde, fra l’altro: “I punti all’ordine del giorno sembrano presentare un interesse per la nostra impresa. Tuttavia, ci sembra che questo gruppo di concorrenti si riunisca senza il sostegno di un’associazione professionale e, di conseguenza, non ha struttura né statuto. Tale situazione ci disturba e desidereremmo suggerire che tali riunioni si svolgano sotto il coordinamento della [European Wax Federation] all’interno del comitato tecnico o in qualità di sottocomitato distinto. La ExxonMobil non parteciperà a tale riunione in assenza del sostegno di un’associazione professionale regolamentare”. Questa e‑mail del 20 novembre 2003 è stata inviata al sig. [M.], della Sasol, e per conoscenza ai superiori del sig. [Hu.] nell’ambito della ExxonMobil. La Commissione non possiede alcuna prova del fatto che la ExxonMobil abbia continuato a partecipare all’infrazione dopo l’invio di tale e‑mail. La Commissione ritiene inoltre che, in virtù di questa e‑mail indirizzata alla Sasol (l’organizzatrice della maggior parte delle riunioni tecniche), la ExxonMobil abbia preso pubblicamente le distanze dall’intesa.

    (601) L’affermazione secondo la quale la partecipazione della ExxonMobil all’infrazione si è conclusa dopo la riunione tecnica svoltasi nei giorni 27 e 28 febbraio 2003 non può tuttavia essere accettata. Non basta astenersi dal partecipare a riunioni per far cessare una partecipazione. La dissociazione pubblica richiesta dalla giurisprudenza si è verificata solo con l’e‑mail del 20 novembre 2003 del sig. [Hu.]. Il fatto che la sua astensione dal partecipare alle riunioni non sia stata percepita dagli altri partecipanti, in particolare dalla Sasol, come una pubblica dissociazione è provato dal fatto che la ExxonMobil ha continuato a ricevere inviti per le riunioni tecniche, il che ha provocato alla fine l’invio dell’e‑mail da parte del sig. [Hu.], il 20 novembre 2003».

    34. Le ricorrenti contestano tale valutazione. Esse adducono di non aver né partecipato né di essere state informate degli esiti delle riunioni tecniche che si sono tenute dopo quella svoltasi nei giorni 27 e 28 febbraio 2003, nel corso della quale il sig. T., in qualità di loro rappresentante alle riunioni tecniche, aveva ufficialmente informato gli altri partecipanti delle proprie dimissioni imminenti dalla ExxonMobil, senza annunciare il proprio successore. Inoltre, non esisterebbe alcuna prova che dimostri che le ricorrenti fossero a conoscenza, in seguito al distacco, poi pensionamento, del sig. T., della sua precedente partecipazione all’infrazione. Gli elementi di prova esistenti mostrerebbero, al contrario, che il sig. T. ha deliberatamente occultato il fine anticoncorrenziale delle riunioni ai suoi superiori e ai suoi colleghi.

    35. Esse pertanto affermano che la Commissione avrebbe dovuto considerare, come data ultima della partecipazione della ExxonMobil all’intesa, il 28 febbraio 2003, la data dell’ultima riunione alla quale aveva assistito il sig. T. o, in ogni caso, la data del suo distacco presso la Sasol, il 31 marzo 2003, oppure la data del suo pensionamento, il 30 giugno 2003.

    Sulla necessità di una dissociazione della ExxonMobil dalle attività dell’intesa per stabilire la fine della sua partecipazione all’infrazione

    36. Le ricorrenti deducono che la Commissione ha ritenuto erroneamente che, nel presente caso, una dissociazione dalle attività dell’intesa fosse richiesta dalla giurisprudenza al fine di stabilire la cessazione della partecipazione della ExxonMobil all’intesa.

    37. Questo argomento è tuttavia contraddetto dalla giurisprudenza.

    38. Il Tribunale ha, infatti, dichiarato che è possibile concludere per la cessazione definitiva dell’appartenenza di un’impresa all’intesa solo se questa abbia preso pubblicamente le distanze dal contenuto dell’intesa (sentenze del Tribunale del 27 settembre 2006, Archer Daniels Midland/Commissione, T‑329/01, Racc. pag. II‑3255, punto 246, e del 28 aprile 2010, Amann & Söhne e Cousin Filterie/Commissione, T‑446/05, Racc. pag. II‑1255, punto 241).

    39. Pertanto, tale argomento va respinto.

    Sulla comprensione degli altri membri dell’intesa per quanto riguarda l’asserita dissociazione della ExxonMobil

    40. Va sottolineato che, secondo la giurisprudenza, la comprensione delle intenzioni dell’impresa interessata ricavata dagli altri partecipanti all’intesa è determinante per poter valutare se l’impresa stessa abbia voluto dissociarsi dall’accordo illecito (sentenza della Corte del 19 marzo 2009, Archer Daniels Midland/Commissione, C‑510/06 P, Racc. pag. I‑1843, punto 120).

    41. A questo proposito, le ricorrenti sostengono che, nel corso della riunione del 27 e 28 febbraio 2003, il sig. T. ha annunciato le sue dimissioni, senza designare un successore che potesse partecipare alle riunioni successive. Esse menzionano altresì la dichiarazione della Shell, secondo la quale, dopo l’uscita del sig. T., il sig. S. della Sasol non ha più inviato lettere di aumento dei prezzi alla ExxonMobil.

    42. Preliminarmente, per quanto riguarda i mezzi di prova che possono essere invocati a tal riguardo, va ricordato che nel diritto dell’Unione prevale il principio della libertà di forma dei mezzi probatori (sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2004, Dalmine/Commissione, T‑50/00, Racc. pag. II‑2395, punto 72).

    43. Quanto al valore probatorio dei diversi elementi di prova, il solo criterio pertinente per valutare le prove prodotte è quello della loro credibilità (sentenza Dalmine/Commissione, punto 42 supra, punto 72).

    44. Secondo le regole generali in materia di prova, l’attendibilità e, quindi, il valore probatorio di un documento dipendono dalla sua fonte, dalle circostanze nelle quali è stato redatto, dal suo destinatario e dal suo contenuto (sentenza del Tribunale del 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./Commissione, T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Racc. pag. II‑491, punti 1053 e 1838).

    45. Va ricordato inoltre che, poiché sono noti tanto il divieto di partecipare a pratiche e accordi anticoncorrenziali quanto le sanzioni che possono essere irrogate ai contravventori, di norma le attività derivanti da tali pratiche ed accordi si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Pertanto, non può imporsi alla Commissione di produrre documenti attestanti in modo esplicito un contatto tra gli operatori interessati. Anche se la Commissione scoprisse tali documenti, sarebbero generalmente solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostruire taluni dettagli per via di deduzioni (sentenza della Corte del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc. pag. I‑123, punti 55-57; v., altresì, sentenza del Tribunale del 27 settembre 2006, Dresdner Bank e a./Commissione, T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP e T‑61/02 OP, Racc. pag. II‑3567, punti 64 e 65).

    46. Questa giurisprudenza è anche applicabile, per analogia, alla percezione degli altri membri dell’intesa per ciò che riguarda la pretesa dissociazione pubblica e la partecipazione continua di un’impresa all’intesa suddetta per un periodo durante il quale quest’ultima non è presente alle riunioni anticoncorrenziali. Infatti, gli altri partecipanti all’intesa non sono chiamati a manifestare la loro percezione sulla partecipazione continua di un membro dell’intesa il cui rappresentante non assiste a certe riunioni anticoncorrenziali o a produrre altre prove dell’epoca a tal riguardo, proprio perché essi cercano di astenersi da qualsiasi riferimento esplicito agli accordi anticoncorrenziali al fine di ridurre al minimo le prove a loro carico. Pertanto, la percezione degli altri partecipanti deve essere dedotta, se del caso, da un insieme di indizi ed elementi di prova indiretti, di cui la Commissione e il Tribunale possano disporre.

    47. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene, sulla base degli elementi presenti nel fascicolo, che la ExxonMobil non si è pubblicamente dissociata dall’intesa nella percezione degli altri partecipanti prima dell’invio della lettera del 20 novembre 2003.

    48. In primo luogo, come la Commissione rileva correttamente nella decisione controversa, la Sasol ha continuato a inviare gli inviti alle riunioni tecniche fino al 20 novembre 2003, data della lettera del sig. Hu. che indicava che la ExxonMobil «non parteciperà a questa riunione in assenza del sostegno di un’associazione professionale regolamentare» e che è stata considerata dalla Commissione come data ultima della partecipazione della ExxonMobil all’intesa. Se la Sasol avesse ritenuto che la ExxonMobil non faceva più parte dell’intesa dopo le dimissioni del sig. T., dato che questi non aveva nominato un successore, essa non avrebbe più inviato inviti alla ExxonMobil dopo il 31 marzo 2003.

    49. Inoltre, secondo la risposta della Sasol del 18 dicembre 2006 a una richiesta di informazioni della Commissione, il successore del sig. T., il sig. Hu., non ha mai preso parte alle riunioni tecniche, ma ha avuto contatti bilaterali quantomeno con la Sasol.

    50. In secondo luogo, le ricorrenti non possono contare validamente sulla dichiarazione della Shell del 16 giugno 2006, secondo la quale, dopo l’uscita del sig. T., il sig. S. della Shell non ha più inviato lettere contenenti comunicazioni sui prezzi alla ExxonMobil. Come giustamente osserva la Commissione, questa circostanza può essere ugualmente spiegata in ragione dell’assenza di persone di fiducia del sig. S. presso la ExxonMobil dopo l’uscita del sig. T. Pertanto, la dichiarazione menzionata dalle ricorrenti non costituisce la prova di un cambiamento di percezione della Shell per quanto riguarda la partecipazione continua della ExxonMobil all’intesa. In ogni caso, la suddetta dichiarazione non influisce in alcun modo sulla conclusione secondo cui la Sasol, organizzatrice delle riunioni tecniche, ha continuato a considerare la ExxonMobil come membro dell’intesa, come emerge dagli elementi di cui supra ai punti 48 e 49.

    51. Inoltre, va ricordato che l’infrazione complessa, unica e continuata di cui trattasi consisteva in accordi o in pratiche concordate riguardanti la fissazione dei prezzi, lo scambio e la diffusione di informazioni sensibili sul piano commerciale, nonché la ripartizione dei clienti o dei mercati. Il fatto che la ExxonMobil non abbia più ricevuto lettere della Shell contenenti comunicazioni sui prezzi riguarda solo un aspetto dell’infrazione, vale a dire un aspetto del meccanismo di controllo degli aumenti di prezzo sui quali i partecipanti si sono più volte accordati durante le riunioni tecniche. Il fatto che la Shell non abbia più comunicato regolarmente i propri nuovi prezzi alla ExxonMobil non dimostra che, secondo la percezione dei partecipanti all’intesa, la ExxonMobil non ritenesse di doversi attenere agli impegni precedenti che si era assunta nell’ambito dell’infrazione complessa, unica e continuata.

    52. In terzo luogo, dalla dichiarazione sull’onore del sig. Hu. emerge che quest’ultimo ha risposto all’invito a una riunione tecnica ricevuto da parte del sig. M. della Sasol il 26 giugno 2003, dicendo che non poteva partecipare alla riunione successiva a causa di un «conflitto d’agenda». Parimenti, ha risposto all’invito alla riunione del 24 settembre 2003, ricevuto da parte del sig. M. il 17 luglio 2003, dicendo che si sarebbe trovato fuori sede alla fine del mese di settembre e che «la riunione tecnica non dovrebbe essere rinviata a causa [sua]».

    53. Tali reazioni del sig. Hu. mettono in discussione la tesi delle ricorrenti secondo cui la ExxonMobil è stata considerata fuori dall’intesa dopo le dimissioni del sig. T., cioè il 31 marzo 2003. In primo luogo, se gli altri partecipanti avessero considerato la ExxonMobil come non più membro dell’intesa, non sarebbero state inviate al suo rappresentante e‑mail volte a fissare la data della riunione tecnica successiva. In secondo luogo, non è ragionevole ritenere che, se fosse stato compreso, tra i partecipanti all’intesa, che la ExxonMobil se ne era dissociata, il sig. Hu. avrebbe invocato «conflitti d’agenda» nello scambio di e‑mail destinato a trovare una data conveniente a tutti i partecipanti, in quanto tale atteggiamento dava l’impressione agli altri membri che egli era disposto alla partecipazione continua.

    54. Pertanto, si deve confermare l’analisi della Commissione secondo la quale, in mancanza di una pubblica presa di distanza, la ExxonMobil era stata considerata dagli altri partecipanti come membro dell’intesa fino al 20 novembre 2003.

    Sull’assenza di conoscenza da parte dei dipendenti della ExxonMobil della partecipazione all’infrazione dopo le dimissioni del sig. T.

    55. Le ricorrenti sostengono che nessuna pubblica presa di distanza poteva essere pretesa dalla ExxonMobil, dal momento che non esiste alcuna prova che la ExxonMobil fosse al corrente, dopo le dimissioni del sig. T., della sua precedente partecipazione all’infrazione, e che gli elementi di prova esistenti dimostrano, al contrario, che il sig. T. aveva deliberatamente occultato il contenuto anticoncorrenziale delle riunioni tecniche alla propria direzione e ai propri colleghi.

    –Sulle questioni procedurali

    56. Occorre ricordare che la Commissione ha depositato, in allegato alla propria controreplica, prove documentali al fine di respingere le deduzioni delle ricorrenti secondo le quali il sig. T. era il solo dipendente della ExxonMobil che fosse al corrente della partecipazione di quest’ultima all’infrazione.

    57. Nella loro risposta del 21 dicembre 2010 ai quesiti scritti del Tribunale, le ricorrenti hanno presentato osservazioni dettagliate sugli elementi di prova allegati alla controreplica, anche se i suddetti quesiti non trattavano questo argomento.

    58. In primo luogo, con lettera del 10 febbraio 2011, la Commissione ha chiesto al Tribunale di stralciare dal fascicolo alcuni passaggi della risposta delle ricorrenti ai quesiti scritti del Tribunale, mentre le ricorrenti hanno espresso, nella loro lettera dell’11 marzo 2011, la loro opposizione al ritiro parziale dal fascicolo del documento in questione.

    59. È necessario rilevare che, come osserva la Commissione, nella loro risposta ai quesiti scritti del Tribunale, le ricorrenti non si sono limitate a fornire risposte ai questiti p osti dal Tribunale e a spiegare il loro contesto, ma hanno anche risposto agli argomenti dedotti dalla Commissione nella sua controreplica e alle prove allegate a quest’ultima.

    60. È vero che una risposta scritta alla controreplica non è prevista dal regolamento di procedura. Tuttavia, poiché il Tribunale non ha avuto l’opportunità di determinare, prima dell’udienza, la ricevibilità di ciascun punto della suddetta risposta, le ricorrenti potevano essere portate a ritenere che la loro risposta sarebbe stata inclusa nel fascicolo nella sua interezza, e quindi a non ripetere all’udienza alcuni passaggi, anche se ne avessero avuto la possibilità.

    61. Inoltre, il Tribunale ritiene che le osservazioni delle ricorrenti riguardanti gli elementi di prova allegati alla controreplica siano utili dal punto di vista della risoluzione della controversia. Pertanto, poiché il Tribunale avrebbe potuto, nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, invitare le ricorrenti a prendere posizione sulle suddette prove, esso può decidere, per ragioni di economia processuale, di mantenere nel fascicolo le osservazioni in questione.

    62. Pertanto, tenuto conto sia del principio del processo equo sia dell’economia processuale, il Tribunale decide di rigettare la domanda della Commissione volta al ritiro del documento e di inserire nel fascicolo, nella loro integralità, le risposte delle ricorrenti ai quesiti del Tribunale.

    63. In secondo luogo, nella suddetta risposta ai quesiti scritti del Tribunale, le ricorrenti sostengono che la Commissione avrebbe dovuto motivare la presentazione tardiva dei mezzi di prova allegati alla controreplica. In mancanza di tale motivazione, i suddetti mezzi di prova sarebbero irricevibili.

    64. A tenore dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento di procedura, nella replica e nella controreplica le parti possono proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni, ma devono allora motivare il ritardo nella presentazione dei mezzi suddetti.

    65. Nella fattispecie, va sottolineato che, nella replica, le ricorrenti hanno notevolmente sviluppato e suffragato la loro tesi secondo cui la ExxonMobil non aveva conoscenza dell’intesa dopo la data di dimissioni del sig. T. e secondo cui nessuno dei loro dipendenti aveva conoscenza dell’intesa dopo tale data. Pertanto, poiché la Commissione ha fatto riferimento a tali argomenti dedotti nella replica all’atto della presentazione degli elementi di prova che figuravano in allegato alla controreplica, le motivazioni per le quali la Commissione ha presentato detti elementi per la prima volta nella controreplica sono chiaramente comprensibili. Inoltre occorre evidenziare che, all’udienza, la Commissione ha ulteriormente spiegato che gli elementi di prova allegati alla controreplica erano stati presentati in risposta agli argomenti delle ricorrenti dedotti nella replica e all’allegato C1 di quest’ultima.

    66. Pertanto, il Tribunale ritiene che la Commissione abbia debitamente motivato la presentazione tardiva dei mezzi di prova, cosicché occorre dichiararli ricevibili.

    –Nel merito

    67. Le ricorrenti fanno riferimento alla dichiarazione sull’onore del sig. Hu., il dipendente della ExxonMobil cui era sottoposto il sig. T. in quel periodo. Egli avrebbe dichiarato che il sig. T. l’aveva informato dell’esistenza di riunioni tecniche organizzate dalla Sasol verso la fine di marzo 2003, quando preparava le sue dimissioni. Il sig. T. avrebbe solo menzionato questioni riguardanti i mercati che erano state anche discusse. Il sig. Hu. avrebbe dichiarato di non aver nominato alcun sostituto del sig. T., ma che intendeva inizialmente assistere lui stesso a una delle riunioni, perché non capiva bene in cosa consistessero le discussioni tecniche che si tenevano durante queste riunioni e intendeva verificare se «valesse la pena» che la ExxonMobil continuasse a parteciparvi. Il sig. Hu. avrebbe insistito sul fatto che non aveva alcuna ragione di sospettare, all’epoca, che queste riunioni presentassero un contenuto anticoncorrenziale o che il sig. T. avesse assistito regolarmente a riunioni anticoncorrenziali dalle quali avrebbe dovuto prendere le distanze in prima persona a nome della ExxonMobil.

    68. Occorre notare che i fatti addotti delle ricorrenti sono direttamente smentiti dagli elementi che figurano nel fascicolo, anche se il Tribunale ha deciso di non considerare alcuni documenti depositati dalla Commissione in allegato alla controreplica, tenuto conto delle spiegazioni fornite dalle ricorrenti nella loro risposta ai quesiti scritti. In effetti, dalla documentazione in atti risulta che il sig. Hu. (responsabile dei prodotti speciali di Mobil per alcuni Stati membri dell’Unione tra il 1996 e il 2000 e responsabile delle vendite di cere ed emulsioni di cere del gruppo ExxonMobil su diversi continenti a partire dal 2000), al quale il sig. T. rendeva conto durante il periodo in questione, era a conoscenza della partecipazione della ExxonMobil all’infrazione.

    69. A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo un’e‑mail del sig. J. della Mobil datata 28 giugno 1999, indirizzata ad alcuni destinatari tra i quali comparivano i sigg. Hu. e P. della ExxonMobil, riguardante una riunione tecnica prevista il 9 luglio 1999 a Vienna (Austria), «[Sü. della Sasol] cerca[va] di trovare un accordo tra i produttori per proporre di restringere i limiti alla produzione, per creare barriere all’accesso al mercato» e che «l’interesse della Mobil era, a [suo] avviso, sostenere in linea di principio l’approccio del sig. Sü» (punto 154 della decisione controversa).

    70. Nello stesso modo, mediante e‑mail interna del 12 settembre 1997, il sig. Hu. informava i destinatari della sua intenzione di applicare l’aumento del prezzo annunciato dal sig. Sü della Sasol. Uno dei destinatari, il sig. Su. della ExxonMobil, ha risposto quanto segue:

    «[G]razie, buona informazione. Vorrei/vorre[m]mo incoraggiare anche gli altri a seguirvi».

    71. Tramite l’e‑mail del 10 ottobre 2000, inviata dal sig. Hu. al sig. P. e al sig. S. della ExxonMobil, è stato specificato che «il mercato si prepar[erebbe] a un aumento di prezzo di 15 DEM (livello minimo di 140 marchi tedeschi) a partire da gennaio 2001». Nella risposta ai quesiti scritti del Tribunale, le ricorrenti propongono un’altra spiegazione, secondo la quale il sig. Hu. ha acquisito l’informazione sull’aumento del prezzo proposto non da concorrenti, bensì da altre fonti, in particolare da clienti. Tuttavia, una tale spiegazione deve essere respinta. Infatti, non è plausibile che i clienti della ExxonMobil, avendo un interesse a mantenere il prezzo basso, gli abbiano comunicato un importo preciso di aumento del prezzo (e un livello minimo del prezzo), associato ad una data precisa.

    72. Con l’e‑mail del 13 novembre 2000, il sig. Hu. informava il sig. K. della ExxonMobil che «la comunicazione generale sul mercato europeo era un aumento del 15%».

    73. L’e-mail del 19 novembre 2000, inviata dal sig. Hu. al sig. P. della ExxonMobil e avente per oggetto «Aumento del prezzo delle cere», dimostra che il primo era al corrente dello scambio dei listini prezzi tra le concorrenti. Secondo la suddetta e‑mail, «[il sig. C. della ExxonMobil] [aveva] addirittura ricevuto un sacco di informazioni (lettere relative alle cere) (la EWF, [il sig. Sü], la Total)». Questa e‑mail faceva parte di una serie di e‑mail, fra cui una precedente del sig. C. della ExxonMobil, tramite la quale il sig. Hu era stato informato che «la Total e [il sig. Sü della Sasol avevano] inviato una lettera ufficiale ai clienti (già ricevuta da[i] clienti [della ExxonMobil]) per informarli del prossimo aumento di prezzo dal 1° gennaio 2001», e alla quale il sig. Hu aveva risposto tramite e‑mail come segue: «Grazie [sig. C.], ne sono a conoscenza».

    74. Questi documenti dimostrano chiaramente che il sig. Hu. era al corrente della partecipazione della ExxonMobil all’intesa, poiché testimoniano la ricezione da parte del sig. Hu. di dati commerciali degli altri partecipanti e dell’adeguamento del comportamento commerciale della ExxonMobil in base a queste informazioni.

    75. Il Tribunale ritiene che la dichiarazione sull’onore del sig. Hu., del 6 agosto 2007, non può mettere in discussione la constatazione esposta supra al punto 74. In effetti, come la Commissione ha rilevato, tale documento è stato redatto dopo la ricezione, da parte delle ricorrenti, della comunicazione degli addebiti, al fine di difendere i loro interessi davanti alla Commissione. Orbene, i documenti trovati al momento delle verifiche hanno un valore probatorio superiore alle dichiarazioni, fornite in tempore suspecto dai rappresentanti o ex rappresentanti delle imprese incriminate, che mirano ad attenuare la responsabilità di quest’ultime (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 27 settembre 2006, Archer Daniels Midland/Commissione, T‑59/02, Racc. pag. II‑3627, punto 277, e dell’8 luglio 2008, Lafarge/Commissione, T‑54/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 379).

    76. Inoltre, come dimostrano le lettere del 10 ottobre e 19 novembre 2000 (v. supra punti 71 e 73), il sig. Hu ha trasmesso sufficienti informazioni sui prezzi dei concorrenti e sulla loro condotta commerciale al sig. P. (responsabile dei prodotti speciali per l’Europa, l’Africa e il Medio Oriente) per permettere a quest’ultimo di comprendere la partecipazione della ExxonMobil alle pratiche anticoncorrenziali. Orbene, il sig. P. ha continuato a lavorare per la ExxonMobil fino al 2005.

    77. Infine, le ricorrenti sostengono che il Tribunale non può tenere conto, in sede di valutazione della legittimità della decisione controversa, delle prove documentali menzionate supra ai punti da 69 a 73, poiché esse sono state prodotte dalla Commissione in allegato alla controreplica, e pertanto costituiscono prove tardive.

    78. Tale argomento non può essere accolto.

    79. In primo luogo, infatti, al punto 154 della decisione controversa, la Commissione ha fatto riferimento al documento citato al precedente punto 69. In secondo luogo, tutti i documenti menzionati supra ai punti da 69 a 73 sono stati rinvenuti nei locali della ExxonMobil e, per di più, facevano parte di un fascicolo al quale le ricorrenti avevano avuto accesso durante il procedimento amministrativo, per cui il loro contenuto era noto a queste ultime. Non si tratta, dunque, di nuove informazioni presentate dalla Commissione per la prima volta davanti al Tribunale. In terzo luogo, va sottolineato che, se nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti le ricorrenti si sono concentrate sulla dichiarazione sull’onore del sig. Hu., davanti al Tribunale, e in particolare nella replica, le stesse hanno sviluppato e suffragato in modo considerevole la loro tesi secondo cui la ExxonMobil non era a conoscenza dell’intesa dopo la data delle dimissioni del sig. T., e nessuno dei loro dipendenti era a conoscenza dell’intesa dopo tale data. Orbene, il rispetto dei diritti di difesa della Commissione impone che a questa sia consentito di confutare le allegazioni in fatto presentate dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale basandosi su elementi che appartengono al fascicolo amministrativo, al quale le ricorrenti avevano accesso nel corso del procedimento davanti alla Commissione.

    80. Ciò premesso, occorre respingere l’argomento delle ricorrenti secondo cui la ExxonMobil non era a conoscenza della propria partecipazione all’intesa dopo le dimissioni del sig. T.

    81. In quarto luogo, le ricorrenti sostengono che la partecipazione del sig. T. alle riunioni tecniche non ha avuto effetti che abbiano potuto persistere dopo l’ultima riunione tecnica alla quale aveva partecipato, vale a dire quella del 27 e 28 febbraio 2003.

    82. Innanzitutto, alla luce di quanto considerato supra ai punti da 74 a 80, gli argomenti addotti dalle ricorrenti a tal proposito devono essere respinti in quanto si fondano sull’affermazione secondo la quale il sig. T. era il solo dipendente della ExxonMobil che fosse a conoscenza della partecipazione di quest’ultima all’intesa.

    83. Poi, per la giurisprudenza, il comportamento del concorrente leale si caratterizza dal modo autonomo con il quale determina la politica che intende seguire nel mercato comune. Orbene, anche se l’impresa di cui trattasi non partecipava alle attività dell’intesa dopo una certa data, si può ipotizzare che essa abbia tenuto conto delle informazioni già scambiate con i suoi concorrenti per decidere il suo comportamento sul mercato (v., in tal senso, sentenze della Corte dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Racc. pag. I‑4125, punto 121; Hüls/Commissione, C‑199/92 P, Racc. pag. I‑4287, punto 162, e sentenza del Tribunale del 29 novembre 2005, Union Pigments/Commissione, T‑62/02, Racc. pag. II‑5057, punto 39).

    84. Orbene, il semplice fatto che la ExxonMobil non abbia partecipato alle riunioni tecniche tenutesi tra il 28 febbraio 2000 e il 20 novembre 2003 non le ha affatto impedito di utilizzare le informazioni sui prezzi applicati dai suoi concorrenti, ricevute durante decine di riunioni tecniche precedenti, alle quali aveva partecipato, e di approfittare degli accordi per la ripartizione dei mercati e dei clienti conclusi nelle precedenti riunioni tecniche.

    85. Pertanto, la Commissione ha correttamente concluso, nella sua decisione controversa, che la ricorrente aveva partecipato all’intesa fino al 20 novembre 2003.

    86. Alla luce delle suesposte considerazioni, il secondo motivo delle ricorrenti dev’essere respinto.

    Sul primo motivo, vertente su un errore di diritto risultante dalla mancata considerazione, in sede di calcolo dell’importo dell’ammenda, della mancata partecipazione della Exxon all’infrazione prima della fusione

    87. Le ricorrenti contestano il calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla Esso France in quanto non rispecchierebbe il fatto che, prima della fusione Exxon‑Mobil nel novembre del 1999, la Exxon non aveva partecipato all’infrazione.

    Osservazioni preliminari

    88. Ai sensi del paragrafo 13 degli orientamenti del 2006, la Commissione utilizza normalmente, per il calcolo dell’importo dell’ammenda, il valore delle vendite dell’impresa durante l’ultimo anno intero della sua partecipazione all’infrazione.

    89. Nel caso di specie, l’ultimo anno intero dell’infrazione per le imprese che avevano partecipato all’intesa fino al suo termine era l’anno 2004, e il 2002 per quanto riguarda la ExxonMobil. Tuttavia, la Commissione ha considerato come anno di riferimento, non l’ultimo anno intero della partecipazione all’intesa, bensì la media degli ultimi tre anni interi, a causa dell’ampliamento dell’Unione intervenuta nel 2004 (punto 634 della decisione controversa). La Commissione ha calcolato la media del valore delle vendite degli ultimi tre anni di partecipazione nei confronti di tutti i partecipanti all’intesa.

    90. Inoltre, la Commissione ha respinto la richiesta delle ricorrenti, presentata nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, di tener conto del fatto che la Exxon non era stata implicata nell’infrazione prima della fusione Exxon‑Mobil, affermando quanto segue:

    «La ExxonMobil chiede alla Commissione di scindere il periodo della partecipazione della ExxonMobil in un periodo precedente alla fusione e un periodo successivo alla fusione e di considerare solo le vendite realizzate dalla Mobil durante il periodo antecedente alla fusione al fine di rispecchiare il fatto che la Exxon non partecipava all’infrazione. La ExxonMobil deduce che, al posto dell’anno 2002, la Commissione dovrebbe considerare il fatto che, tra il 1992 e il 2000, la Exxon non partecipava all’infrazione. La Commissione non condivide tale posizione. Gli orientamenti del 2006 (…) prevedono che, di norma, l’ultimo anno intero di partecipazione all’infrazione deve essere considerato come anno di riferimento, che è l’anno 2002 per quanto riguarda la ExxonMobil. La ExxonMobil non avanza alcuna argomentazione che spieghi perché non debba essere così. Tenuto conto del fatto che la Exxon e la Mobil si sono fuse nel 1999, la Commissione non vede alcuna ragione per non considerare il valore delle vendite realizzato dalla ExxonMobil nel 2002. Come dimostrato al punto 6.2.2 [v. punti da 348 a 352 della decisione controversa], la responsabilità per la partecipazione della Mobil è connessa a quella della ExxonMobil ed è a quest’ultima società che viene inflitta l’ammenda e, di conseguenza, deve essere preso in considerazione il valore delle vendite della ExxonMobil».

    91. Sulla base di queste considerazioni, la Commissione ha considerato la media del valore delle vendite del gruppo ExxonMobil dall’anno 2000 all’anno 2002 ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda. L’importo dell’ammenda di tutte le ricorrenti, ivi compreso quello di Esso France, è stato calcolato sulla base di questo valore delle vendite.

    Sulla legittimità della decisione controversa

    92. Le ricorrenti sostengono che, in sede di calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla Esso France, la Commissione ha commesso un errore prendendo in considerazione il valore delle vendite successive alla fusione del gruppo ExxonMobil (la media degli anni 2000‑2002) e moltiplicandolo anche per il numero degli anni (1992‑1999) durante i quali solo la Mobil (mediante la Mobil France, successivamente incorporata dalla Esso France) partecipava all’intesa, mentre la Exxon non ne era membro.

    93. Secondo le ricorrenti, così facendo la Commissione ha inflitto lo stesso importo dell’ammenda alla Esso France, come se la Exxon avesse realmente partecipato all’infrazione durante il periodo di poco più di 7 anni che aveva preceduto la fusione (dal 1992 al 1999). Questo approccio sarebbe incompatibile con le constatazioni di fatto effettuate nella decisone controversa. In più, violerebbe i principi di parità di trattamento e di proporzionalità nonché l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 e gli orientamenti del 2006.

    94. In limine, va ricordato che, secondo il paragrafo 6 degli orientamenti del 2006, la combinazione della durata e del valore delle vendite a cui l’infrazione si riferisce è considerata un parametro adeguato per esprimere l’importanza economica dell’infrazione nonché il peso relativo di ciascuna impresa che vi ha partecipato.

    95. Secondo la giurisprudenza, anche se la Commissione può considerare, di norma, l’ultimo anno di partecipazione all’infrazione come periodo di riferimento per il calcolo del valore delle vendite, tale scelta non è obbligata. In effetti, occorre adottare un metodo di calcolo che permetta di tener conto della dimensione e della potenza economica di ogni impresa interessata, così come dell’entità dell’infrazione commessa da ogni singola azienda, in funzione della realtà economica come si presentava all’epoca in cui è stata commessa detta infrazione (sentenza della Corte del 16 novembre 2000, Sarrió/Commissione, C‑291/98 P, Racc. pag. I‑9991, e sentenza del Tribunale del 13 settembre 2010, Trioplast Industrier/Commissione, T‑40/06, Racc. pag. II‑4893, punto 92).

    96. Inoltre, qualora occorra basarsi sul fatturato delle imprese coinvolte nella stessa infrazione onde stabilire i rapporti tra le ammende da infliggere, occorre delimitare il periodo di cui si deve tener conto, in modo che i dati ottenuti siano quanto più possibile paragonabili. Ne consegue che un’impresa non può pretendere che la Commissione tenga conto, nei suoi confronti, di un periodo diverso da quello stabilito in via generale, a meno che essa dimostri che il fatturato che ha realizzato in quest’ultimo periodo non è, per motivi specificamente connessi alla sua situazione, rappresentativo delle sue effettive dimensioni e della sua potenza economica né dell’entità dell’infrazione da essa commessa (sentenza del Tribunale del 14 maggio 1998, Fiskeby Board/Commissione, T‑319/94, Racc. pag. II‑1331, punto 42).

    97. Le ricorrenti non contestano che il fatturato medio della ExxonMobil realizzato sul mercato oggetto del cartello dal 2000 al 2002 rispecchi correttamente la portata dell’infrazione commessa da quest’ultima e il suo peso relativo nell’intesa, per quanto riguarda il periodo che ha seguito la fusione, cioè tra il novembre 1999 e il novembre 2003 (quattro anni). Tuttavia, esse criticano il fatto che l’importo di base calcolato a partire da questo fatturato sia stato moltiplicato per 11,5 per quanto riguarda la Esso France e che, pertanto, la Commissione ha utilizzato il fatturato della ExxonMobil successivo alla fusione per il periodo che va da settembre 1992 a novembre 1999 (sette anni e mezzo), quando la Mobil partecipava da sola all’intesa. Secondo le ricorrenti, il valore delle vendite successive alla fusione del gruppo ExxonMobil non riflette il peso relativo della Mobil nell’infrazione per il periodo che va da settembre 1992 a novembre 1999.

    98. La Commissione sostiene che il fatturato medio della ExxonMobil tra il 2000 e il 2002 riflette correttamente il peso relativo della ExxonMobil nell’intesa per una parte importante della durata di quest’ultima, vale a dire il periodo che ha seguito la fusione, di modo che queste cifre sarebbero state rappresentative. Inoltre, essa fa riferimento all’ampio margine di discrezionalità di cui beneficia nella scelta del periodo di riferimento e alla giurisprudenza in materia.

    99. In primo luogo, secondo la giurisprudenza, i criteri della gravità e della durata dell’infrazione, citati all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, lasciano alla Commissione un ampio margine discrezionale ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, che le permette di adottare sanzioni tenendo conto del grado di illegittimità del comportamento considerato (sentenze del Tribunale del 5 aprile 2006, Degussa/Commissione, T‑279/02, Racc. pag. II‑897, punto 76, e dell’8 ottobre 2008, Schunk e Schunk Kohlenstoff‑Technik/Commissione, T‑69/04, Racc. pag. II‑2567, punto 37).

    100. Inoltre, per stabilire ammende come quelle nella fattispecie, la Commissione deve rispettare i principi generali del diritto, in particolare i principi di parità di trattamento e di proporzionalità (sentenze Degussa/Commissione, punto 99 supra, punti 77 e 79, e Schunk e Schunk Kohlenstoff‑Technik/Commissione, punto 99 supra, punto 41).

    101. In secondo luogo, secondo la giurisprudenza, il principio di parità di trattamento è violato solo quando situazioni analoghe vengono trattate in modo differente o situazioni differenti vengono trattate in modo identico, a meno che un siffatto trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze della Corte del 13 dicembre 1984, Sermide, 106/83, Racc. pag. 4209, punto 28, e sentenza del Tribunale del 4 luglio 2006, Hoek Loos/Commissione, T‑304/02, Racc. pag. II‑1887, punto 96).

    102. Orbene, nella fattispecie, la ExxonMobil era in una situazione differente rispetto alle altre imprese partecipanti all’intesa, poiché quasi la metà della sua produzione di cere di paraffina – la produzione della Exxon – non era stata interessata dall’intesa prima della fusione Exxon‑Mobil, intervenuta nel 1999. Tuttavia, la Commissione ha trattato la ExxonMobil allo stesso modo delle altre partecipanti all’intesa, in quanto ha preso in considerazione la media del valore delle vendite della ExxonMobil effettuate negli ultimi tre anni della sua partecipazione.

    103. Così operando, la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento.

    104. In terzo luogo, vanno esaminate congiuntamente le censure relative alla violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 e del principio di proporzionalità.

    105. A termini dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata.

    106. Secondo la giurisprudenza, il principio di proporzionalità richiede che gli atti delle istituzioni non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla misura meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenze della Corte del 13 novembre 1990, Fedesa e a., C‑331/88, Racc. pag. I‑4023, punto 13, e del 5 maggio 1998, Regno Unito/Commissione, C‑180/96, Racc. pag. I‑2265, punto 96; sentenza del Tribunale del 12 settembre 2007, Prym e Prym Consumer/Commissione, T‑30/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 223).

    107. Nell’ambito dei procedimenti avviati dalla Commissione per sanzionare le violazioni delle norme in materia di concorrenza, l’applicazione di tale principio comporta che le ammende non debbano essere sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti, vale a dire rispetto all’osservanza di tali norme, e che l’importo dell’ammenda inflitta a un’impresa per un’infrazione in materia di concorrenza debba essere proporzionato all’infrazione, valutata complessivamente, tenendo conto, in particolare, della gravità di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza Prym e Prym Consumer/Commissione, punto 106 supra, punti 223 e 224 e la giurisprudenza ivi citata). In particolare, il principio di proporzionalità implica che la Commissione deve fissare l’ammenda in modo proporzionato rispetto agli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione e che essa deve applicare al riguardo tali elementi in maniera coerente e obiettivamente giustificata (sentenze del Tribunale del 27 settembre 2006, Jungbunzlauer/Commissione, T‑43/02, Racc. pag. II‑3435, punti da 226 a 228, e Amann & Söhne e Cousin Filterie/Commissione, punto 38 supra, punto 171).

    108. Va ricordato che, ai sensi del paragrafo 6 degli orientamenti del 2006, «la combinazione della durata e del valore delle vendite a cui l’infrazione si riferisce è considerata un parametro adeguato per esprimere l’importanza economica dell’infrazione nonché il peso relativo di ciascuna impresa che vi ha partecipato». Tale norma contiene la giustificazione del metodo generale applicato dalla Commissione in virtù dei suddetti orientamenti, che consiste nella moltiplicazione di una parte specifica del valore delle vendite effettuate per il periodo di riferimento (18% nel caso in oggetto per le cere di paraffina) per il numero degli anni di partecipazione all’infrazione.

    109. Il fatto che, secondo questa metodologia, l’importo di base è aritmeticamente proporzionale alla durata della partecipazione all’infrazione (esclusa la parte minore costituita dal «diritto di ingresso») indica che, nel sistema degli orientamenti del 2006, la combinazione della durata e del valore delle vendite deve costituire un valore sostitutivo per tutta la durata della partecipazione, e non solo per l’ultimo anno intero in cui l’infrazione ha avuto luogo o «per una parte consistente» di questo. Una tale considerazione si impone a maggior ragione sulla base della giurisprudenza citata supra al punto 95, secondo la quale occorre scegliere un metodo di calcolo che consenta di valutare le dimensioni e la potenza economica di ogni impresa, nonché l’entità dell’infrazione commessa da ciascuna di esse in funzione della realtà economica come si presentava all’epoca in cui l’infrazione è stata commessa.

    110. L’importo di base calcolato a partire dal valore delle vendite durante il periodo di riferimento, moltiplicato per il coefficiente relativo alla durata, non dà un valore sostitutivo adeguato che rifletta la realtà economica per tutta la durata dell’infrazione, poiché la sua componente costituente il punto di partenza – il valore delle vendite – è rappresentativa in modo perlomeno approssimativo di tutta la durata dell’infrazione.

    111. È vero che il margine discrezionale di cui gode la Commissione in sede di calcolo dell’importo dell’ammenda le consente di considerare, in circostanze normali, l’ultimo anno di partecipazione all’infrazione come periodo di riferimento. Infatti, una soluzione generale di questo tipo è giustificata, poiché il suddetto margine discrezionale permette alla Commissione di non tener conto di tutte le fluttuazioni del valore delle vendite nel corso degli anni dell’infrazione e un aumento del valore delle vendite può essere il risultato dell’intesa stessa.

    112. Tuttavia, nel caso in cui si sia verificata una fusione durante l’intesa, alla quale, prima di questa, solo una delle parti partecipava, il valore delle vendite dell’impresa risultante dalla fusione durante l’ultimo anno, moltiplicato per il numero di anni della partecipazione non solo dell’impresa creata dalla fusione, ma anche della parte che, prima della fusione, partecipava da sola all’intesa stessa, non può costituire «un parametro adeguato per esprimere l’importanza economica dell’infrazione nonché il peso relativo di ciascuna impresa che vi ha partecipato» per tutta la durata della partecipazione. In effetti, moltiplicando il valore delle vendite dell’entità risultante dalla fusione anche per il numero di anni durante i quali solo una delle parti della fusione ha partecipato all’infrazione, la Commissione aumenta in maniera artificiale l’importo di base dell’ammenda in un modo che non rappresenta la realtà economica degli anni precedenti la fusione.

    113. Orbene, ciò è avvenuto nel caso di specie, poiché la Commissione ha calcolato l’importo di base necessario alla determinazione dell’importo dell’ammenda della Esso France moltiplicando il valore delle vendite del gruppo ExxonMobil, realizzato durante il periodo che va dal 2000 al 2002, per un numero di anni che comprende quelli durante i quali solo la Mobil partecipava all’intesa (dal 1992 al 1999). L’importo di base così ottenuto è sproporzionato rispetto alla gravità dell’infrazione, poiché non riflette adeguatamente l’importanza economica dell’infrazione commessa dalla Mobil France prima della fusione, né il suo peso relativo nell’intesa.

    114. Pertanto, la Commissione ha violato l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 e il principio di proporzionalità.

    115. Gli altri argomenti della Commissione non possono rimettere in discussione le considerazioni sviluppate ai precedenti punti 103 e 104.

    116. In primo luogo, la Commissione sostiene di aver tenuto conto della fusione Exxon‑Mobil per il calcolo dell’importo dell’ammenda, poiché per la Esso Deutschland, la EMC e la EMPC sono stati applicati dei coefficienti che rispecchiano dei periodi più brevi.

    117. Tuttavia, va rilevato che il valore delle vendite della ExxonMobil considerato dalla Commissione per il calcolo dell’importo dell’ammenda della Esso France include il valore delle vendite legate all’attività di «idrofinitura» ereditata dalla Exxon, attività non ricompresa nell’intesa prima della fusione Exxon‑Mobil.

    118. Pertanto, il presente argomento dev’essere respinto.

    119. In secondo luogo, bisogna esaminare gli argomenti della Commissione tratti dalla giurisprudenza in materia.

    120. Innanzitutto, all’udienza, la Commissione ha citato la sentenza del 3 marzo 2011, Siemens e VA Tech Transmission & Distribution/Commissione (da T‑122/07 a T‑124/07, Racc. pag. II‑793, punti 124 e 127), nella quale il Tribunale ha confermato l’orientamento di quest’ultima nel considerare il valore delle vendite dell’impresa nata in seguito alla fusione di Reyrolle Ltd, Schneider Electric High Voltage SA e Nuova Magrini Galileo SpA, realizzato durante l’ultimo esercizio completo dell’infrazione, ai fini del calcolo dell’importo di partenza di tutte queste società, anche se la loro fusione era avvenuta solo due anni dopo l’inizio della loro partecipazione all’infrazione.

    121. A tal riguardo, è sufficiente rilevare che, come le ricorrenti hanno fatto osservare a buon diritto, la Reyrolle, la Schneider Electric High Voltage e la Nuova Magrini Galileo avevano partecipato separatamente all’intesa prima della fusione (sentenza Siemens e VA Tech Transmission & Distribution/Commissione, punto 120 supra, punto 19), contrariamente alla Exxon nella fattispecie. Il Tribunale ritiene che questa circostanza costituisca una differenza di fatto molto importante, cosicché tale sentenza non può essere invocata utilmente dalla Commissione nel presente caso.

    122. Poi, la Commissione cita la sentenza del Tribunale del 30 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione (T‑175/05, non pubblicata nella Raccolta, punti da 139 a 146), che riguarda anche un’intesa nel corso della quale le parti ricorrenti avevano acquisito una società che non aveva partecipato all’intesa prima della concentrazione.

    123. Va ricordato il tenore della sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, citata al punto 122 supra, che è stata pronunciata nella causa detta «dell’acido monocloracetico» (in prosieguo: l’«AMCA»), nella quale la Commissione ha applicato gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»).

    124. Il Tribunale ha statuito, al punto 143 della sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, punto 122 supra, che la presa in considerazione del fatturato realizzato da ciascuna impresa nel corso dell’anno di riferimento, vale a dire l’ultimo anno completo del periodo d’infrazione considerato, permetteva di determinare le dimensioni e il potere economico di ciascuna impresa nonché l’ampiezza dell’infrazione commessa da ciascuna di esse, elementi rilevanti per stabilire la gravità dell’infrazione commessa da ciascuna impresa.

    125. In seguito, il Tribunale ha confermato l’analisi della Commissione, avendo classificato la Akzo Nobel nella prima categoria dei contravventori, per cui l’importo di base dell’ammenda era stato fissato a EUR 30 milioni, prima della Hoechst, classificata nella seconda categoria, per la quale l’importo base dell’ammenda era stato fissato a EUR 21 milioni e che era il più grande produttore di AMCA per la maggior parte della durata della sua partecipazione (dal 1984 al 1994). In effetti, la Akzo aveva partecipato all’intesa dal 1984 al 1994, ma è solo nel 1994, dopo la fusione con la Nobel Industrier, la quale partecipava all’intesa a partire dal 1993, che la Akzo è diventata il produttore più importante di AMCA, prima della Hoechst.

    126. A tal riguardo, si deve constatare che il metodo seguito in generale dalla Commissione in virtù degli orientamenti del 2006 differisce sostanzialmente da quello applicato in virtù degli orientamenti del 1998.

    127. Infatti, non esisteva alcuna disposizione negli orientamenti del 1998 che imponesse alla Commissione di tener conto del valore delle vendite delle imprese interessate sul mercato oggetto del cartello. L’importo iniziale dell’ammenda doveva essere fissato in considerazione della gravità dell’infrazione, dell’«effettiva capacità economica di arrecare un danno consistente agli altri operatori», del «peso specifico e quindi dell’impatto reale sulla concorrenza dei comportamenti illeciti di ciascuna impresa», in modo da «garantire un effetto sufficientemente dissuasivo» per l’impresa interessata.

    128. Pertanto, gli orientamenti del 1998 lasciavano un margine di valutazione molto più consistente alla Commissione ai fini della quantificazione dell’importo di base dell’ammenda, determinazione che ha spesso effettuato classificando le imprese che partecipavano all’intesa in diverse categorie in funzione in particolare delle loro rispettive quote di mercato. Al contrario, negli orientamenti del 2006, la Commissione si è data una metodologia che implica che l’importo di base sia aritmeticamente proporzionale al valore delle vendite, poiché il suddetto importo equivale a «una proporzione del valore delle vendite, determinata in funzione del grado di gravità dell’infrazione, moltiplicata per il numero di anni dell’infrazione», al quale si aggiunge una somma detta «diritto di ingresso» compresa tra il 15 e il 25% del valore delle vendite, al fine di dissuadere le imprese dal partecipare agli accordi più gravi.

    129. Di conseguenza, la soluzione di cui alla sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, citata al punto 122 supra, per quanto riguarda l’applicazione degli orientamenti del 1998, non è trasferibile nel caso di specie, in considerazione della differenza della metodologia applicata dalla Commissione nella decisione controversa, adottata sulla base degli orientamenti del 2006.

    130. In considerazione di quanto esposto, va accolto il primo motivo e va annullata la decisione controversa rispetto alla Esso France per quanto riguarda il calcolo del valore delle vendite per le cere di paraffina, senza esaminare le altre censure e argomentazioni delle ricorrenti. Le conseguenze che occorre trarne per la determinazione dell’importo dell’ammenda saranno esaminate infra ai punti 134 e seguenti.

    131. Il ricorso dev’essere respinto per il resto.

    Sull’esercizio della competenza estesa al merito e sulla determinazione dell’importo finale dell’ammenda

    132. Si deve rammentare che il controllo di legittimità delle decisioni adottate dalla Commissione è integrato dalla competenza estesa al merito riconosciuta al giudice dell’Unione dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, conformemente all’articolo 261 CE. Tale competenza autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora irrogata. Il controllo previsto dai Trattati implica dunque, conformemente ai precetti derivanti dal principio della tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che il giudice dell’Unione eserciti un controllo tanto in diritto quanto in fatto e che esso disponga del potere di valutare le prove, di annullare la decisione impugnata e di modificare l’ammontare delle ammende (v., in tal senso, sentenza della Corte dell’8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione, C‑3/06 P, Racc. pag. I‑1331, punti da 60 a 62, e sentenza del Tribunale del 21 ottobre 2003, General Motors Nederland e Opel Nederland/Commissione, T‑368/00, Racc. pag. II‑4491, punto 181).

    133. Pertanto, spetta al Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, valutare, alla data in cui esso adotta la propria decisione, se al ricorrente sia stata inflitta un’ammenda il cui importo rifletta correttamente la gravità e la durata dell’infrazione di cui trattasi, di modo che dette ammende risultino proporzionate secondo i criteri di cui all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso, sentenze del Tribunale dell’11 marzo 1999, Aristrain/Commissione, T‑156/94, Racc. pag. II‑645, punti da 584 a 586, e del 9 luglio 2003, Cheil Jedang/Commissione, T‑220/00, Racc. pag. II‑2473, punto 93). Occorre tuttavia sottolineare che l’esercizio della competenza estesa al merito non equivale ad un controllo d’ufficio e ricordare che il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione è di tipo contraddittorio.

    134. Al fine di rimediare alle illegittimità commesse dalla Commissione, rilevate supra ai punti 103 e 114, è opportuno basarsi su valori di vendita distinti per quanto riguarda i periodi anteriori e posteriori alla fusione Exxon‑Mobil.

    135. Per quanto concerne la partecipazione della Esso France all’infrazione per il periodo compreso tra il 3 settembre 1992 e il 29 novembre 1999, in assenza dei dati disponibili per l’anno 1999, occorre tenere conto del valore delle vendite della Esso France realizzato nel 2000 e moltiplicarlo per il coefficiente di 7,5 al fine di rispecchiare la durata di questa parte dell’infrazione.

    136. Per quanto riguarda la partecipazione della Esso France all’infrazione in seguito alla fusione Exxon‑Mobil, tra il 30 novembre 1999 e il 20 novembre 2003, occorre tener conto del valore delle vendite del gruppo ExxonMobil, come stabilito dalla Commissione nella decisione controversa, cioè la media del valore delle vendite realizzato per gli anni 2000‑2002. In seguito, questo importo va moltiplicato per il coefficiente di 4, per calcolare la durata di questa parte dell’infrazione.

    137. Gli altri elementi del calcolo dell’importo dell’ammenda restano invariati. In particolare, il Tribunale constata che, ai sensi del paragrafo 30 degli orientamenti del 2006, la Commissione ha applicato un coefficiente moltiplicatore di 2, a titolo dissuasivo, a causa della dimensione importante del gruppo ExxonMobil, stabilito tenendo conto unicamente del rapporto tra il valore delle vendite e il fatturato totale di ExxonMobil, assicurando la proporzionalità con i coefficienti moltiplicatori applicati alle altre imprese partecipanti all’intesa, e senza fissare un importo minimo dell’ammenda a titolo dissuasivo (v. punti 712 e 713 della decisione controversa). Ciò premesso, e in mancanza di argomenti e di elementi in senso contrario, il Tribunale ritiene che sia opportuno procedere nello stesso modo e applicare, in considerazione delle dimensioni del gruppo ExxonMobil, un coefficiente moltiplicatore di 2 all’importo di base dell’ammenda inflitta alla Esso France, come calcolato secondo il metodo descritto supra ai punti 135 e 136. Ne consegue che l’importo dell’ammenda inflitta alla Esso France all’articolo 2 della decisione controversa deve essere fissato a EUR 62 712 895.

    138. Infine, il Tribunale ritiene, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, che l’importo dell’ammenda così fissato sia appropriato, tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione commessa dalla Esso France.

    Sulle spese

    139. Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.

    140. Nel caso di specie, il primo motivo delle ricorrenti, riguardante gli errori commessi dalla Commissione nel calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla Esso France per il periodo di partecipazione anteriore alla fusione Exxon‑Mobil, è stato accolto dal Tribunale. L’argomentazione relativa a questo motivo costituiva la parte più consistente del ricorso, la cui dimensione era d’altronde considerabilmente inferiore al numero massimo di pagine delle memorie, come fissato al punto 15 delle istruzioni pratiche alle parti dinanzi al Tribunale. Per contro, l’argomentazione avanzata nell’ambito del secondo motivo, a sostegno della riduzione dell’importo dell’ammenda per quanto riguarda il periodo della partecipazione all’intesa posteriore alla fusione Exxon‑Mobil, è stata integralmente rigettata. Orbene, l’importo dell’ammenda solidalmente inflitta alla Esso Deutschland, alla EMPC e alla EMC è applicabile solo per questo secondo periodo. Pertanto, appare equo, alla luce delle circostanze della specie, disporre che la Commissione sopporti le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Esso France e che la Esso Deutschland, la EMPC e la EMC sopportino le proprie spese.

    Dispositivo

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) L’importo dell’ammenda inflitta alla Esso Société anonyme française dall’articolo 2 della decisione C (2008) 5476 definitivo della Commissione, del 1° ottobre 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 – Cere per candele), è stabilito in EUR 62 712 895.

    2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese equelle sostenute dalla Esso Société anonyme française.

    4) La Esso Deutschland GmbH, la ExxonMobil Petroleum andChemical BVBA e la Exxon Mobil Corp. sopporteranno leproprie spese.

    In alto

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

    11 luglio 2014 ( *1 )

    «Concorrenza — Intese — Mercato delle cere di paraffina — Mercato della paraffina molle — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 — Durata dell’infrazione — Parità di trattamento — Proporzionalità — Competenza estesa al merito»

    Nella causa T‑540/08,

    Esso Société anonyme française, con sede in Courbevoie (Francia),

    Esso Deutschland GmbH, con sede in Amburgo (Germania),

    ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA, con sede in Anversa (Belgio),

    Exxon Mobil Corp., con sede in West Trenton, New Jersey (Stati Uniti),

    rappresentate da R. Subiotto, QC, e dagli avv.ti R. Snelders, L.‑P. Rudolf e M. Piergiovanni,

    ricorrenti,

    contro

    Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre, in qualità di agente, assistito da M. Gray, barrister,

    convenuta,

    avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione C (2008) 5476 definitivo, del 1o ottobre 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 – Cere per candele), nonché la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti,

    IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

    composto da O. Czúcz (relatore), presidente, I. Labucka e D. Gratsias, giudici,

    cancelliere: N. Rosner, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 marzo 2011,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Fatti e decisione controversa

    Procedimento amministrativo e adozione della decisione controversa

    1

    Con la decisione C (2008) 5476 definitivo, del 1o ottobre 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 – Cere per candele) (in prosieguo: la «decisione controversa»), la Commissione delle Comunità europee ha constatato che le ricorrenti, Esso Deutschland GmbH, Esso Société anonyme française (in prosieguo: la «Esso France»), ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA (in prosieguo: la «EMPC») nonché Exxon Mobil Corp. (in prosieguo: la «EMC») (in prosieguo, congiuntamente: la «ExxonMobil» o il «gruppo ExxonMobil»), insieme ad altre imprese, avevano violato l’articolo 81, paragrafo 1, CE e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), partecipando a un’intesa sul mercato delle cere di paraffina nel SEE e sul mercato tedesco delle paraffine molli.

    2

    Le destinatarie della decisione controversa, oltre alle ricorrenti, sono le seguenti società: l’ENI SpA, la H&R ChemPharm GmbH, la H&R Wax Company Vertrieb GmbH e la Hansen & Rosenthal KG, la Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG, la MOL Nyrt., la Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA, la Repsol Petróleo SA e la Repsol YPF SA (in prosieguo, congiuntamente: la «Repsol»), la Sasol Wax GmbH, la Sasol Wax. International AG, la Sasol Holding in Germany GmbH e la Sasol Ltd (in prosieguo, congiuntamente: la «Sasol»), la Shell Deutschland Oil GmbH, la Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, la Deutsche Shell GmbH, la Shell International Petroleum Company Ltd, la The Shell Petroleum Company Ltd, la Shell Petroleum NV e la The Shell Transport and Trading Company Ltd (in prosieguo, congiuntamente: la «Shell»), la RWE Dea AG e la RWE AG (in prosieguo, congiuntamente: la «RWE»), nonché la Total SA e la Total France SA (in prosieguo, congiuntamente: la «Total») (punto 1 della decisione controversa).

    3

    Le cere di paraffina vengono prodotte nelle raffinerie a partire dal petrolio greggio. Esse vengono utilizzate per la fabbricazione di prodotti quali candele, prodotti chimici, pneumatici e prodotti dell’industria automobilistica, nonché per i settori della gomma, degli imballaggi, degli adesivi e delle gomme da masticare (punto 4 della decisione controversa).

    4

    La paraffina molle è la materia prima necessaria per la fabbricazione delle cere di paraffina. Viene prodotta nelle raffinerie come sottoprodotto della produzione di oli di base a partire dal petrolio greggio. Esse viene altresì venduta ai consumatori finali, ad esempio ai produttori di pannelli di truciolato (punto 5 della decisione controversa).

    5

    La Commissione ha iniziato le indagini dopo che la Shell Deutschland Schmierstoff l’ informata, con lettera del 17 marzo 2005, dell’esistenza di un’intesa presentando una richiesta d’immunità in virtù della sua comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra le imprese (GU 2002, C 45, pag. 3) (punto 72 della decisione controversa).

    6

    Il 28 e 29 aprile 2005, in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’attuazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), la Commissione ha svolto accertamenti nelle sedi della «H&R/Tudapetrol», dell’ENI, della MOL e in quelle delle società dei gruppi Sasol, ExxonMobil, Repsol e Total (punto 75 della decisione controversa).

    7

    Il 29 maggio 2007 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti alle società menzionate nel punto 1 supra, tra cui le ricorrenti (punto 85 della decisione controversa). Con lettera del 21 agosto 2007 le ricorrenti hanno risposto alla comunicazione degli addebiti.

    8

    Il 10 e l’11 dicembre 2007 la Commissione ha organizzato un’audizione orale alla quale hanno partecipato le ricorrenti (punto 91 della decisione controversa).

    9

    Nella decisione controversa, in base alle prove di cui disponeva, la Commissione ha ritenuto che i destinatari, costituenti la maggior parte dei produttori di cere di paraffina e delle paraffine molli nel SEE, avessero partecipato ad un’infrazione unica, complessa e continuata all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE, avente ad oggetto il territorio del SEE. Tale infrazione consisteva in accordi o in pratiche concordate relative alla fissazione dei prezzi e allo scambio e diffusione di informazioni commercialmente sensibili relative alle cere di paraffina. Per quanto riguarda la RWE (successivamente la Shell), la ExxonMobil, la MOL, la Repsol, la Sasol e la Total, l’infrazione relativa alle cere di paraffina riguardava anche la ripartizione di clienti o mercati. Inoltre, l’infrazione commessa dalla RWE, dalla ExxonMobil, dalla Sasol e dalla Total riguarda anche le paraffine molli vendute ai clienti finali nel mercato tedesco (punti 2, 95, 328 e articolo 1 della decisione controversa).

    10

    Le pratiche illecite si sono concretizzate in occasione delle riunioni anticoncorrenziali denominate dai partecipanti «riunioni tecniche» o talora riunioni «Blauer Salon», nonché in occasione delle «riunioni paraffine molli», dedicate specificamente alle questioni relative alle paraffine molli.

    11

    L’importo delle ammende inflitte nel caso di specie è stato calcolato in base agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»), vigenti al momento della notifica della comunicazione degli addebiti alle società indicate nel precedente punto 1.

    12

    La decisione impugnata contiene, in particolare, le seguenti disposizioni:

    «Articolo 1

    Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, [CE] e – a partire dal 1o gennaio 1994 – l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, per i periodi indicati, a un accordo continuato e/o a una pratica concordata nel settore delle cere di paraffina nel mercato comune e, a partire dal 1o gennaio 1994, nel SEE:

    (…)

    Esso Deutschland GmbH: dal 22 febbraio 2001 al 20 novembre 2003;

    Esso Société anonyme française: dal 3 settembre 1992 al 20 novembre 2003;

    ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA: dal 30 novembre 1999 al 20 novembre 2003;

    Exxon Mobil [Corp.]: dal 30 novembre 1999 al 20 novembre 2003;

    (…)

    Per le seguenti imprese l’infrazione riguarda, per i periodi indicati, anche le paraffine molli vendute ai clienti finali sul mercato tedesco:

    (…)

    Esso Deutschland GmbH: dal 22 febbraio 2001 al 18 dicembre 2002;

    Esso Société anonyme française: dall’8 marzo 1999 al 18 dicembre 2002;

    ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA: dal 20 novembre 1999 al 18 dicembre 2002;

    Exxon Mobil [Corp.]: dal 20 novembre 1999 al 18 dicembre 2002;

    (…)

    Articolo 2

    In relazione alle infrazioni di cui all’articolo 1, sono inflitte le seguenti ammende:

    ENI SpA: EUR 29 120 000;

    Esso Société anonyme française: EUR 83 588 400;

    di cui in solido con:

    ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA e ExxonMobil Corporation: EUR 34 670 400, di cui in solido con Esso Deutschland GmbH: EUR 27 081 600;

    Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG: EUR 12 000 000;

    Hansen & Rosenthal KG in solido con H&R Wax Company Vertrieb GmbH: EUR 24 000 000;

    di cui in solido con:

    H&R ChemPharm GmbH: EUR 22 000 000;

    MOL Nyrt.: EUR 23 700 000;

    Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA in solido con Repsol Petróleo SA e Repsol YPF SA: EUR 19 800 000;

    Sasol Wax GmbH: EUR 318 200 000;

    di cui in solido con:

    Sasol Wax International AG, Sasol Holding in Germany GmbH e Sasol Limited: EUR 250 700 000;

    Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, Deutsche Shell GmbH, Shell International Petroleum Company Limited, The Shell Petroleum Company Limited, Shell Petroleum NV e The Shell Transport and Trading Company Limited: EUR 0;

    RWE-Dea AG in solido con RWE AG: EUR 37 440 000;

    Total France SA in solido con Total SA: EUR 128 163 000».

    Fusione Exxon-Mobil e attribuzione della responsabilità dell’infrazione nella decisione controversa

    13

    Il 30 novembre 1999, la Exxon Corp. ha acquisito la Mobil Corp. ed è stata successivamente rinominata EMC (in prosieguo: la «fusione Exxon‑Mobil»). Il 6 maggio 2003, la Mobil Oil Française (in prosieguo: la «Mobil France») è stata assorbita dalla Esso France.

    14

    La Commissione ha descritto l’imputazione della responsabilità delle attività anticoncorrenziali alle diverse società del gruppo ExxonMobil in particolare ai punti da 348 a 352 della decisione controversa:

    «6.2.2 Il gruppo ExxonMobil

    (348)

    È stato dichiarato al capitolo 4 che, durante il periodo della sua partecipazione, la ExxonMobil ha partecipato alla collusione mediante alcuni dipendenti della Mobil [France] (e il suo successore giuridico) e della Esso Deutschland.

    (349)

    La Mobil [France] ha partecipato all’intesa tramite diversi suoi dipendenti, dall’inizio dell’infrazione [dal 3 settembre 1992] fino alla data in cui ha cessato di esistere, ossia il 6 maggio 2003. La Esso Deutschland ha partecipato, tramite propri dipendenti, almeno dal 22 febbraio 2001. Anzitutto, la Commissione considera queste società responsabili per la loro partecipazione diretta all’intesa.

    (…)

    (351)

    La Mobil [France] è stata assorbita dalla [Esso France il 6 maggio 2003 (…)].

    (352)

    Di conseguenza, la [Esso France] deve essere ritenuta responsabile delle attività [anticoncorrenziali della Mobil France esercitate prima del 6 maggio 2003]».

    15

    La responsabilità della EMPC è stata stabilita a partire dalla fusione Exxon‑Mobil, cioè dal 30 novembre 1999, sulla base del fatto che essa era la società controllante della Esso Deutschland e della Esso France. La responsabilità della EMC è stata stabilita a partire dalla stessa data in considerazione del fatto che essa era la società controllante della EMPC (punti 535 e 354 della decisione controversa).

    Calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti

    16

    Nel presente caso, per il calcolo dell’importo di base dell’ammenda, la Commissione ha tenuto conto di una proporzione del valore delle vendite realizzato dal gruppo ExxonMobil nel SEE e ha quindi moltiplicato l’importo ottenuto per un coefficiente che riflette la durata della partecipazione all’infrazione di ciascuna ricorrente.

    17

    In primo luogo, la Commissione ha determinato il valore annuale delle vendite delle cere di paraffina e delle paraffine molli. Per le cere di paraffina, la Commissione ha considerato le entrate degli anni dal 2000 al 2002 del gruppo ExxonMobil come base di calcolo di una media annuale. Per le paraffine molli la Commissione ha considerato le entrate dal 2000 al 2001 del gruppo ExxonMobil come base di calcolo di una media annuale. Ne sono risultati importi di EUR 19 790 382 per le cere di paraffina e di EUR 1 259 217 per le paraffine molli. I coefficienti moltiplicatori applicati a questi importi in base alla gravità sono stati del 18% per le cere di paraffina e del 15% per le paraffine molli.

    18

    La Commissione ha in seguito determinato la durata della partecipazione all’infrazione delle ricorrenti per quanto riguarda le cere di paraffina e le paraffine molli. A tal riguardo, per ciò che concerne le cere di paraffina, la Commissione ha ritenuto che la Esso France avesse partecipato per un periodo corrispondente a un coefficiente moltiplicatore di 11,5. Per la Esso Deutschland, questo coefficiente è stato di 3. Per la EMPC e per la EMC è stato fissato a 4.

    19

    In secondo luogo, in virtù del paragrafo 25 degli orientamenti del 2006, la Commissione ha aggiunto a queste somme l’importo addizionale detto «diritto d’ingresso», corrispondente al 18% e al 15% del valore delle vendite rispettivamente per le cere di paraffina e per le paraffine molli.

    20

    In terzo luogo, non è stata rilevata alcuna circostanza attenuante o aggravante in grado di incidere sull’importo dell’ammenda. Gli importi delle ammende non sono stati pertanto modificati a tal riguardo.

    21

    In quarto luogo, la Commissione ha ritenuto opportuno applicare un coefficiente moltiplicatore a titolo dissuasivo, in considerazione delle notevoli dimensioni del gruppo ExxonMobil. Di conseguenza, è stato applicato un coefficiente moltiplicatore di 2.

    22

    In quinto luogo, la Commissione ha applicato una riduzione del 7% dell’importo dell’ammenda in ragione delle informazioni fornite dalle ricorrenti e della cooperazione di cui queste hanno dato prova in seguito nel quadro della sua comunicazione sull’immunità dalle ammende e la riduzione del loro importo nei casi di intese tra imprese. Gli importi delle ammende sono quindi stati fissati infine nel seguente modo: per la Esso France, un’ammenda di EUR 83 588 400, di cui 27081600 in solido con la Esso Deutschland e 34 670 400 in solido con la EMPC e la EMC.

    Procedimento e conclusioni delle parti

    23

    Con atto introduttivo depositato alla cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 2008, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

    24

    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste nell’articolo 64 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato le parti a rispondere per iscritto a determinati quesiti e a produrre alcuni documenti. Le parti hanno dato seguito a tali richieste nel termine impartito.

    25

    Con lettera del 10 febbraio 2011, la Commissione ha chiesto al Tribunale di stralciare dal fascicolo alcuni passaggi della risposta delle ricorrenti ai quesiti scritti. Le ricorrenti si sono opposte a tale domanda. Con ordinanza del 3 maggio 2011, il Tribunale (Terza Sezione) ha rinviato al merito l’esame della suddetta domanda.

    26

    Le parti hanno svolto osservazioni orali e risposto ai quesiti posti del Tribunale all’udienza del 21 marzo 2011.

    27

    Visti i collegamenti nei fatti con le cause T‑541/08, Sasol e a./Commissione, T‑543/08, RWE e RWE Dea/Commissione, T‑544/08, Hansen & Rosenthal e H&R Wax Company Vertrieb/Commissione, T‑548/08, Total/Commissione, T‑550/08, Tudapetrol/Commissione, T‑551/08, H&R ChemPharm/Commissione, T‑558/08 ENI/Commissione, T‑562/08, Repsol YPF Lubricantes y especialidades e a./Commissione e T‑566/08, Total Raffinage Marketing/Commissione e la somiglianza delle questioni giuridiche rilevate, il Tribunale ha deciso di pronunciare la sentenza nella presente causa solo dopo le udienze che si terranno nelle predette cause connesse, l’ultima delle quali ha avuto luogo il 3 luglio 2013.

    28

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare parzialmente la decisione impugnata;

    ridurre l’importo dell’ammenda loro inflitta;

    condannare la Commissione alle spese.

    29

    La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

    respingere il ricorso;

    condannare le ricorrenti alle spese.

    In diritto

    30

    A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti invocano due motivi. Il primo motivo verte su un errore di diritto nel calcolo dell’importo di base dell’ammenda inflitta alla Esso France, in quanto lo stesso non terrebbe conto del fatto che, prima della fusione, la Exxon non partecipava all’infrazione. Il secondo motivo verte sulla fissazione asseritamente erronea della data ultima della partecipazione delle ricorrenti alle parti dell’infrazione relative alle cere di paraffina.

    31

    Il Tribunale ritiene utile avviare l’esame del presente ricorso dal secondo motivo.

    Sul secondo motivo, vertente su un presunto errore di diritto commesso nella fissazione della data ultima della partecipazione delle ricorrenti all’infrazione

    Osservazioni preliminari

    32

    Le ricorrenti affermano che la Commissione ha erroneamente stabilito che la loro partecipazione alle prime due parti dell’infrazione, riguardanti le cere di paraffina, si era conclusa il 20 novembre 2003. Evidenziano di non aver partecipato alle riunioni tecniche che si sono tenute dopo quella del 27 e 28 febbraio 2003.

    33

    A tale proposito, nella decisione controversa la Commissione ha affermato quanto segue:

    «(…)

    (600)

    La ExxonMobil dichiara che l’ultima riunione alla quale un loro rappresentante abbia partecipato è la riunione tecnica del 27 e 28 febbraio a Monaco di Baviera. In risposta all’invito alla riunione (…) del 15 gennaio 2004 da parte del sig. [M.], della Sasol, il sig. [Hu.] della ExxonMobil risponde, fra l’altro: “I punti all’ordine del giorno sembrano presentare un interesse per la nostra impresa. Tuttavia, ci sembra che questo gruppo di concorrenti si riunisca senza il sostegno di un’associazione professionale e, di conseguenza, non ha struttura né statuto. Tale situazione ci disturba e desidereremmo suggerire che tali riunioni si svolgano sotto il coordinamento della [European Wax Federation] all’interno del comitato tecnico o in qualità di sottocomitato distinto. La ExxonMobil non parteciperà a tale riunione in assenza del sostegno di un’associazione professionale regolamentare”. Questa e‑mail del 20 novembre 2003 è stata inviata al sig. [M.], della Sasol, e per conoscenza ai superiori del sig. [Hu.] nell’ambito della ExxonMobil. La Commissione non possiede alcuna prova del fatto che la ExxonMobil abbia continuato a partecipare all’infrazione dopo l’invio di tale e‑mail. La Commissione ritiene inoltre che, in virtù di questa e‑mail indirizzata alla Sasol (l’organizzatrice della maggior parte delle riunioni tecniche), la ExxonMobil abbia preso pubblicamente le distanze dall’intesa.

    (601)

    L’affermazione secondo la quale la partecipazione della ExxonMobil all’infrazione si è conclusa dopo la riunione tecnica svoltasi nei giorni 27 e 28 febbraio 2003 non può tuttavia essere accettata. Non basta astenersi dal partecipare a riunioni per far cessare una partecipazione. La dissociazione pubblica richiesta dalla giurisprudenza si è verificata solo con l’e‑mail del 20 novembre 2003 del sig. [Hu.]. Il fatto che la sua astensione dal partecipare alle riunioni non sia stata percepita dagli altri partecipanti, in particolare dalla Sasol, come una pubblica dissociazione è provato dal fatto che la ExxonMobil ha continuato a ricevere inviti per le riunioni tecniche, il che ha provocato alla fine l’invio dell’e‑mail da parte del sig. [Hu.], il 20 novembre 2003».

    34

    Le ricorrenti contestano tale valutazione. Esse adducono di non aver né partecipato né di essere state informate degli esiti delle riunioni tecniche che si sono tenute dopo quella svoltasi nei giorni 27 e 28 febbraio 2003, nel corso della quale il sig. T., in qualità di loro rappresentante alle riunioni tecniche, aveva ufficialmente informato gli altri partecipanti delle proprie dimissioni imminenti dalla ExxonMobil, senza annunciare il proprio successore. Inoltre, non esisterebbe alcuna prova che dimostri che le ricorrenti fossero a conoscenza, in seguito al distacco, poi pensionamento, del sig. T., della sua precedente partecipazione all’infrazione. Gli elementi di prova esistenti mostrerebbero, al contrario, che il sig. T. ha deliberatamente occultato il fine anticoncorrenziale delle riunioni ai suoi superiori e ai suoi colleghi.

    35

    Esse pertanto affermano che la Commissione avrebbe dovuto considerare, come data ultima della partecipazione della ExxonMobil all’intesa, il 28 febbraio 2003, la data dell’ultima riunione alla quale aveva assistito il sig. T. o, in ogni caso, la data del suo distacco presso la Sasol, il 31 marzo 2003, oppure la data del suo pensionamento, il 30 giugno 2003.

    Sulla necessità di una dissociazione della ExxonMobil dalle attività dell’intesa per stabilire la fine della sua partecipazione all’infrazione

    36

    Le ricorrenti deducono che la Commissione ha ritenuto erroneamente che, nel presente caso, una dissociazione dalle attività dell’intesa fosse richiesta dalla giurisprudenza al fine di stabilire la cessazione della partecipazione della ExxonMobil all’intesa.

    37

    Questo argomento è tuttavia contraddetto dalla giurisprudenza.

    38

    Il Tribunale ha, infatti, dichiarato che è possibile concludere per la cessazione definitiva dell’appartenenza di un’impresa all’intesa solo se questa abbia preso pubblicamente le distanze dal contenuto dell’intesa (sentenze del Tribunale del 27 settembre 2006, Archer Daniels Midland/Commissione, T-329/01, Racc. pag. II-3255, punto 246, e del 28 aprile 2010, Amann & Söhne e Cousin Filterie/Commissione, T-446/05, Racc. pag. II-1255, punto 241).

    39

    Pertanto, tale argomento va respinto.

    Sulla comprensione degli altri membri dell’intesa per quanto riguarda l’asserita dissociazione della ExxonMobil

    40

    Va sottolineato che, secondo la giurisprudenza, la comprensione delle intenzioni dell’impresa interessata ricavata dagli altri partecipanti all’intesa è determinante per poter valutare se l’impresa stessa abbia voluto dissociarsi dall’accordo illecito (sentenza della Corte del 19 marzo 2009, Archer Daniels Midland/Commissione, C-510/06 P, Racc. pag. I-1843, punto 120).

    41

    A questo proposito, le ricorrenti sostengono che, nel corso della riunione del 27 e 28 febbraio 2003, il sig. T. ha annunciato le sue dimissioni, senza designare un successore che potesse partecipare alle riunioni successive. Esse menzionano altresì la dichiarazione della Shell, secondo la quale, dopo l’uscita del sig. T., il sig. S. della Sasol non ha più inviato lettere di aumento dei prezzi alla ExxonMobil.

    42

    Preliminarmente, per quanto riguarda i mezzi di prova che possono essere invocati a tal riguardo, va ricordato che nel diritto dell’Unione prevale il principio della libertà di forma dei mezzi probatori (sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2004, Dalmine/Commissione, T-50/00, Racc. pag. II-2395, punto 72).

    43

    Quanto al valore probatorio dei diversi elementi di prova, il solo criterio pertinente per valutare le prove prodotte è quello della loro credibilità (sentenza Dalmine/Commissione, punto 42 supra, punto 72).

    44

    Secondo le regole generali in materia di prova, l’attendibilità e, quindi, il valore probatorio di un documento dipendono dalla sua fonte, dalle circostanze nelle quali è stato redatto, dal suo destinatario e dal suo contenuto (sentenza del Tribunale del 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./Commissione, T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Racc. pag. II-491, punti 1053 e 1838).

    45

    Va ricordato inoltre che, poiché sono noti tanto il divieto di partecipare a pratiche e accordi anticoncorrenziali quanto le sanzioni che possono essere irrogate ai contravventori, di norma le attività derivanti da tali pratiche ed accordi si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Pertanto, non può imporsi alla Commissione di produrre documenti attestanti in modo esplicito un contatto tra gli operatori interessati. Anche se la Commissione scoprisse tali documenti, sarebbero generalmente solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostruire taluni dettagli per via di deduzioni (sentenza della Corte del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Racc. pag. I-123, punti 55-57; v., altresì, sentenza del Tribunale del 27 settembre 2006, Dresdner Bank e a./Commissione, T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP e T-61/02 OP, Racc. pag. II-3567, punti 64 e 65).

    46

    Questa giurisprudenza è anche applicabile, per analogia, alla percezione degli altri membri dell’intesa per ciò che riguarda la pretesa dissociazione pubblica e la partecipazione continua di un’impresa all’intesa suddetta per un periodo durante il quale quest’ultima non è presente alle riunioni anticoncorrenziali. Infatti, gli altri partecipanti all’intesa non sono chiamati a manifestare la loro percezione sulla partecipazione continua di un membro dell’intesa il cui rappresentante non assiste a certe riunioni anticoncorrenziali o a produrre altre prove dell’epoca a tal riguardo, proprio perché essi cercano di astenersi da qualsiasi riferimento esplicito agli accordi anticoncorrenziali al fine di ridurre al minimo le prove a loro carico. Pertanto, la percezione degli altri partecipanti deve essere dedotta, se del caso, da un insieme di indizi ed elementi di prova indiretti, di cui la Commissione e il Tribunale possano disporre.

    47

    Nel caso di specie, il Tribunale ritiene, sulla base degli elementi presenti nel fascicolo, che la ExxonMobil non si è pubblicamente dissociata dall’intesa nella percezione degli altri partecipanti prima dell’invio della lettera del 20 novembre 2003.

    48

    In primo luogo, come la Commissione rileva correttamente nella decisione controversa, la Sasol ha continuato a inviare gli inviti alle riunioni tecniche fino al 20 novembre 2003, data della lettera del sig. Hu. che indicava che la ExxonMobil «non parteciperà a questa riunione in assenza del sostegno di un’associazione professionale regolamentare» e che è stata considerata dalla Commissione come data ultima della partecipazione della ExxonMobil all’intesa. Se la Sasol avesse ritenuto che la ExxonMobil non faceva più parte dell’intesa dopo le dimissioni del sig. T., dato che questi non aveva nominato un successore, essa non avrebbe più inviato inviti alla ExxonMobil dopo il 31 marzo 2003.

    49

    Inoltre, secondo la risposta della Sasol del 18 dicembre 2006 a una richiesta di informazioni della Commissione, il successore del sig. T., il sig. Hu., non ha mai preso parte alle riunioni tecniche, ma ha avuto contatti bilaterali quantomeno con la Sasol.

    50

    In secondo luogo, le ricorrenti non possono contare validamente sulla dichiarazione della Shell del 16 giugno 2006, secondo la quale, dopo l’uscita del sig. T., il sig. S. della Shell non ha più inviato lettere contenenti comunicazioni sui prezzi alla ExxonMobil. Come giustamente osserva la Commissione, questa circostanza può essere ugualmente spiegata in ragione dell’assenza di persone di fiducia del sig. S. presso la ExxonMobil dopo l’uscita del sig. T. Pertanto, la dichiarazione menzionata dalle ricorrenti non costituisce la prova di un cambiamento di percezione della Shell per quanto riguarda la partecipazione continua della ExxonMobil all’intesa. In ogni caso, la suddetta dichiarazione non influisce in alcun modo sulla conclusione secondo cui la Sasol, organizzatrice delle riunioni tecniche, ha continuato a considerare la ExxonMobil come membro dell’intesa, come emerge dagli elementi di cui supra ai punti 48 e 49.

    51

    Inoltre, va ricordato che l’infrazione complessa, unica e continuata di cui trattasi consisteva in accordi o in pratiche concordate riguardanti la fissazione dei prezzi, lo scambio e la diffusione di informazioni sensibili sul piano commerciale, nonché la ripartizione dei clienti o dei mercati. Il fatto che la ExxonMobil non abbia più ricevuto lettere della Shell contenenti comunicazioni sui prezzi riguarda solo un aspetto dell’infrazione, vale a dire un aspetto del meccanismo di controllo degli aumenti di prezzo sui quali i partecipanti si sono più volte accordati durante le riunioni tecniche. Il fatto che la Shell non abbia più comunicato regolarmente i propri nuovi prezzi alla ExxonMobil non dimostra che, secondo la percezione dei partecipanti all’intesa, la ExxonMobil non ritenesse di doversi attenere agli impegni precedenti che si era assunta nell’ambito dell’infrazione complessa, unica e continuata.

    52

    In terzo luogo, dalla dichiarazione sull’onore del sig. Hu. emerge che quest’ultimo ha risposto all’invito a una riunione tecnica ricevuto da parte del sig. M. della Sasol il 26 giugno 2003, dicendo che non poteva partecipare alla riunione successiva a causa di un «conflitto d’agenda». Parimenti, ha risposto all’invito alla riunione del 24 settembre 2003, ricevuto da parte del sig. M. il 17 luglio 2003, dicendo che si sarebbe trovato fuori sede alla fine del mese di settembre e che «la riunione tecnica non dovrebbe essere rinviata a causa [sua]».

    53

    Tali reazioni del sig. Hu. mettono in discussione la tesi delle ricorrenti secondo cui la ExxonMobil è stata considerata fuori dall’intesa dopo le dimissioni del sig. T., cioè il 31 marzo 2003. In primo luogo, se gli altri partecipanti avessero considerato la ExxonMobil come non più membro dell’intesa, non sarebbero state inviate al suo rappresentante e‑mail volte a fissare la data della riunione tecnica successiva. In secondo luogo, non è ragionevole ritenere che, se fosse stato compreso, tra i partecipanti all’intesa, che la ExxonMobil se ne era dissociata, il sig. Hu. avrebbe invocato «conflitti d’agenda» nello scambio di e‑mail destinato a trovare una data conveniente a tutti i partecipanti, in quanto tale atteggiamento dava l’impressione agli altri membri che egli era disposto alla partecipazione continua.

    54

    Pertanto, si deve confermare l’analisi della Commissione secondo la quale, in mancanza di una pubblica presa di distanza, la ExxonMobil era stata considerata dagli altri partecipanti come membro dell’intesa fino al 20 novembre 2003.

    Sull’assenza di conoscenza da parte dei dipendenti della ExxonMobil della partecipazione all’infrazione dopo le dimissioni del sig. T.

    55

    Le ricorrenti sostengono che nessuna pubblica presa di distanza poteva essere pretesa dalla ExxonMobil, dal momento che non esiste alcuna prova che la ExxonMobil fosse al corrente, dopo le dimissioni del sig. T., della sua precedente partecipazione all’infrazione, e che gli elementi di prova esistenti dimostrano, al contrario, che il sig. T. aveva deliberatamente occultato il contenuto anticoncorrenziale delle riunioni tecniche alla propria direzione e ai propri colleghi.

    – Sulle questioni procedurali

    56

    Occorre ricordare che la Commissione ha depositato, in allegato alla propria controreplica, prove documentali al fine di respingere le deduzioni delle ricorrenti secondo le quali il sig. T. era il solo dipendente della ExxonMobil che fosse al corrente della partecipazione di quest’ultima all’infrazione.

    57

    Nella loro risposta del 21 dicembre 2010 ai quesiti scritti del Tribunale, le ricorrenti hanno presentato osservazioni dettagliate sugli elementi di prova allegati alla controreplica, anche se i suddetti quesiti non trattavano questo argomento.

    58

    In primo luogo, con lettera del 10 febbraio 2011, la Commissione ha chiesto al Tribunale di stralciare dal fascicolo alcuni passaggi della risposta delle ricorrenti ai quesiti scritti del Tribunale, mentre le ricorrenti hanno espresso, nella loro lettera dell’11 marzo 2011, la loro opposizione al ritiro parziale dal fascicolo del documento in questione.

    59

    È necessario rilevare che, come osserva la Commissione, nella loro risposta ai quesiti scritti del Tribunale, le ricorrenti non si sono limitate a fornire risposte ai questiti posti dal Tribunale e a spiegare il loro contesto, ma hanno anche risposto agli argomenti dedotti dalla Commissione nella sua controreplica e alle prove allegate a quest’ultima.

    60

    È vero che una risposta scritta alla controreplica non è prevista dal regolamento di procedura. Tuttavia, poiché il Tribunale non ha avuto l’opportunità di determinare, prima dell’udienza, la ricevibilità di ciascun punto della suddetta risposta, le ricorrenti potevano essere portate a ritenere che la loro risposta sarebbe stata inclusa nel fascicolo nella sua interezza, e quindi a non ripetere all’udienza alcuni passaggi, anche se ne avessero avuto la possibilità.

    61

    Inoltre, il Tribunale ritiene che le osservazioni delle ricorrenti riguardanti gli elementi di prova allegati alla controreplica siano utili dal punto di vista della risoluzione della controversia. Pertanto, poiché il Tribunale avrebbe potuto, nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, invitare le ricorrenti a prendere posizione sulle suddette prove, esso può decidere, per ragioni di economia processuale, di mantenere nel fascicolo le osservazioni in questione.

    62

    Pertanto, tenuto conto sia del principio del processo equo sia dell’economia processuale, il Tribunale decide di rigettare la domanda della Commissione volta al ritiro del documento e di inserire nel fascicolo, nella loro integralità, le risposte delle ricorrenti ai quesiti del Tribunale.

    63

    In secondo luogo, nella suddetta risposta ai quesiti scritti del Tribunale, le ricorrenti sostengono che la Commissione avrebbe dovuto motivare la presentazione tardiva dei mezzi di prova allegati alla controreplica. In mancanza di tale motivazione, i suddetti mezzi di prova sarebbero irricevibili.

    64

    A tenore dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento di procedura, nella replica e nella controreplica le parti possono proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni, ma devono allora motivare il ritardo nella presentazione dei mezzi suddetti.

    65

    Nella fattispecie, va sottolineato che, nella replica, le ricorrenti hanno notevolmente sviluppato e suffragato la loro tesi secondo cui la ExxonMobil non aveva conoscenza dell’intesa dopo la data di dimissioni del sig. T. e secondo cui nessuno dei loro dipendenti aveva conoscenza dell’intesa dopo tale data. Pertanto, poiché la Commissione ha fatto riferimento a tali argomenti dedotti nella replica all’atto della presentazione degli elementi di prova che figuravano in allegato alla controreplica, le motivazioni per le quali la Commissione ha presentato detti elementi per la prima volta nella controreplica sono chiaramente comprensibili. Inoltre occorre evidenziare che, all’udienza, la Commissione ha ulteriormente spiegato che gli elementi di prova allegati alla controreplica erano stati presentati in risposta agli argomenti delle ricorrenti dedotti nella replica e all’allegato C1 di quest’ultima.

    66

    Pertanto, il Tribunale ritiene che la Commissione abbia debitamente motivato la presentazione tardiva dei mezzi di prova, cosicché occorre dichiararli ricevibili.

    – Nel merito

    67

    Le ricorrenti fanno riferimento alla dichiarazione sull’onore del sig. Hu., il dipendente della ExxonMobil cui era sottoposto il sig. T. in quel periodo. Egli avrebbe dichiarato che il sig. T. l’aveva informato dell’esistenza di riunioni tecniche organizzate dalla Sasol verso la fine di marzo 2003, quando preparava le sue dimissioni. Il sig. T. avrebbe solo menzionato questioni riguardanti i mercati che erano state anche discusse. Il sig. Hu. avrebbe dichiarato di non aver nominato alcun sostituto del sig. T., ma che intendeva inizialmente assistere lui stesso a una delle riunioni, perché non capiva bene in cosa consistessero le discussioni tecniche che si tenevano durante queste riunioni e intendeva verificare se «valesse la pena» che la ExxonMobil continuasse a parteciparvi. Il sig. Hu. avrebbe insistito sul fatto che non aveva alcuna ragione di sospettare, all’epoca, che queste riunioni presentassero un contenuto anticoncorrenziale o che il sig. T. avesse assistito regolarmente a riunioni anticoncorrenziali dalle quali avrebbe dovuto prendere le distanze in prima persona a nome della ExxonMobil.

    68

    Occorre notare che i fatti addotti delle ricorrenti sono direttamente smentiti dagli elementi che figurano nel fascicolo, anche se il Tribunale ha deciso di non considerare alcuni documenti depositati dalla Commissione in allegato alla controreplica, tenuto conto delle spiegazioni fornite dalle ricorrenti nella loro risposta ai quesiti scritti. In effetti, dalla documentazione in atti risulta che il sig. Hu. (responsabile dei prodotti speciali di Mobil per alcuni Stati membri dell’Unione tra il 1996 e il 2000 e responsabile delle vendite di cere ed emulsioni di cere del gruppo ExxonMobil su diversi continenti a partire dal 2000), al quale il sig. T. rendeva conto durante il periodo in questione, era a conoscenza della partecipazione della ExxonMobil all’infrazione.

    69

    A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo un’e‑mail del sig. J. della Mobil datata 28 giugno 1999, indirizzata ad alcuni destinatari tra i quali comparivano i sigg. Hu. e P. della ExxonMobil, riguardante una riunione tecnica prevista il 9 luglio 1999 a Vienna (Austria), «[Sü. della Sasol] cerca[va] di trovare un accordo tra i produttori per proporre di restringere i limiti alla produzione, per creare barriere all’accesso al mercato» e che «l’interesse della Mobil era, a [suo] avviso, sostenere in linea di principio l’approccio del sig. Sü» (punto 154 della decisione controversa).

    70

    Nello stesso modo, mediante e‑mail interna del 12 settembre 1997, il sig. Hu. informava i destinatari della sua intenzione di applicare l’aumento del prezzo annunciato dal sig. Sü della Sasol. Uno dei destinatari, il sig. Su. della ExxonMobil, ha risposto quanto segue:

    «[G]razie, buona informazione. Vorrei/vorre[m]mo incoraggiare anche gli altri a seguirvi».

    71

    Tramite l’e‑mail del 10 ottobre 2000, inviata dal sig. Hu. al sig. P. e al sig. S. della ExxonMobil, è stato specificato che «il mercato si prepar[erebbe] a un aumento di prezzo di 15 DEM (livello minimo di 140 marchi tedeschi) a partire da gennaio 2001». Nella risposta ai quesiti scritti del Tribunale, le ricorrenti propongono un’altra spiegazione, secondo la quale il sig. Hu. ha acquisito l’informazione sull’aumento del prezzo proposto non da concorrenti, bensì da altre fonti, in particolare da clienti. Tuttavia, una tale spiegazione deve essere respinta. Infatti, non è plausibile che i clienti della ExxonMobil, avendo un interesse a mantenere il prezzo basso, gli abbiano comunicato un importo preciso di aumento del prezzo (e un livello minimo del prezzo), associato ad una data precisa.

    72

    Con l’e‑mail del 13 novembre 2000, il sig. Hu. informava il sig. K. della ExxonMobil che «la comunicazione generale sul mercato europeo era un aumento del 15%».

    73

    L’e-mail del 19 novembre 2000, inviata dal sig. Hu. al sig. P. della ExxonMobil e avente per oggetto «Aumento del prezzo delle cere», dimostra che il primo era al corrente dello scambio dei listini prezzi tra le concorrenti. Secondo la suddetta e‑mail, «[il sig. C. della ExxonMobil] [aveva] addirittura ricevuto un sacco di informazioni (lettere relative alle cere) (la EWF, [il sig. Sü], la Total)». Questa e‑mail faceva parte di una serie di e‑mail, fra cui una precedente del sig. C. della ExxonMobil, tramite la quale il sig. Hu era stato informato che «la Total e [il sig. Sü della Sasol avevano] inviato una lettera ufficiale ai clienti (già ricevuta da[i] clienti [della ExxonMobil]) per informarli del prossimo aumento di prezzo dal 1o gennaio 2001», e alla quale il sig. Hu aveva risposto tramite e‑mail come segue: «Grazie [sig. C.], ne sono a conoscenza».

    74

    Questi documenti dimostrano chiaramente che il sig. Hu. era al corrente della partecipazione della ExxonMobil all’intesa, poiché testimoniano la ricezione da parte del sig. Hu. di dati commerciali degli altri partecipanti e dell’adeguamento del comportamento commerciale della ExxonMobil in base a queste informazioni.

    75

    Il Tribunale ritiene che la dichiarazione sull’onore del sig. Hu., del 6 agosto 2007, non può mettere in discussione la constatazione esposta supra al punto 74. In effetti, come la Commissione ha rilevato, tale documento è stato redatto dopo la ricezione, da parte delle ricorrenti, della comunicazione degli addebiti, al fine di difendere i loro interessi davanti alla Commissione. Orbene, i documenti trovati al momento delle verifiche hanno un valore probatorio superiore alle dichiarazioni, fornite in tempore suspecto dai rappresentanti o ex rappresentanti delle imprese incriminate, che mirano ad attenuare la responsabilità di quest’ultime (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 27 settembre 2006, Archer Daniels Midland/Commissione, T-59/02, Racc. pag. II-3627, punto 277, e dell’8 luglio 2008, Lafarge/Commissione, T‑54/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 379).

    76

    Inoltre, come dimostrano le lettere del 10 ottobre e 19 novembre 2000 (v. supra punti 71 e 73), il sig. Hu ha trasmesso sufficienti informazioni sui prezzi dei concorrenti e sulla loro condotta commerciale al sig. P. (responsabile dei prodotti speciali per l’Europa, l’Africa e il Medio Oriente) per permettere a quest’ultimo di comprendere la partecipazione della ExxonMobil alle pratiche anticoncorrenziali. Orbene, il sig. P. ha continuato a lavorare per la ExxonMobil fino al 2005.

    77

    Infine, le ricorrenti sostengono che il Tribunale non può tenere conto, in sede di valutazione della legittimità della decisione controversa, delle prove documentali menzionate supra ai punti da 69 a 73, poiché esse sono state prodotte dalla Commissione in allegato alla controreplica, e pertanto costituiscono prove tardive.

    78

    Tale argomento non può essere accolto.

    79

    In primo luogo, infatti, al punto 154 della decisione controversa, la Commissione ha fatto riferimento al documento citato al precedente punto 69. In secondo luogo, tutti i documenti menzionati supra ai punti da 69 a 73 sono stati rinvenuti nei locali della ExxonMobil e, per di più, facevano parte di un fascicolo al quale le ricorrenti avevano avuto accesso durante il procedimento amministrativo, per cui il loro contenuto era noto a queste ultime. Non si tratta, dunque, di nuove informazioni presentate dalla Commissione per la prima volta davanti al Tribunale. In terzo luogo, va sottolineato che, se nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti le ricorrenti si sono concentrate sulla dichiarazione sull’onore del sig. Hu., davanti al Tribunale, e in particolare nella replica, le stesse hanno sviluppato e suffragato in modo considerevole la loro tesi secondo cui la ExxonMobil non era a conoscenza dell’intesa dopo la data delle dimissioni del sig. T., e nessuno dei loro dipendenti era a conoscenza dell’intesa dopo tale data. Orbene, il rispetto dei diritti di difesa della Commissione impone che a questa sia consentito di confutare le allegazioni in fatto presentate dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale basandosi su elementi che appartengono al fascicolo amministrativo, al quale le ricorrenti avevano accesso nel corso del procedimento davanti alla Commissione.

    80

    Ciò premesso, occorre respingere l’argomento delle ricorrenti secondo cui la ExxonMobil non era a conoscenza della propria partecipazione all’intesa dopo le dimissioni del sig. T.

    81

    In quarto luogo, le ricorrenti sostengono che la partecipazione del sig. T. alle riunioni tecniche non ha avuto effetti che abbiano potuto persistere dopo l’ultima riunione tecnica alla quale aveva partecipato, vale a dire quella del 27 e 28 febbraio 2003.

    82

    Innanzitutto, alla luce di quanto considerato supra ai punti da 74 a 80, gli argomenti addotti dalle ricorrenti a tal proposito devono essere respinti in quanto si fondano sull’affermazione secondo la quale il sig. T. era il solo dipendente della ExxonMobil che fosse a conoscenza della partecipazione di quest’ultima all’intesa.

    83

    Poi, per la giurisprudenza, il comportamento del concorrente leale si caratterizza dal modo autonomo con il quale determina la politica che intende seguire nel mercato comune. Orbene, anche se l’impresa di cui trattasi non partecipava alle attività dell’intesa dopo una certa data, si può ipotizzare che essa abbia tenuto conto delle informazioni già scambiate con i suoi concorrenti per decidere il suo comportamento sul mercato (v., in tal senso, sentenze della Corte dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, Racc. pag. I-4125, punto 121; Hüls/Commissione, C-199/92 P, Racc. pag. I-4287, punto 162, e sentenza del Tribunale del 29 novembre 2005, Union Pigments/Commissione, T-62/02, Racc. pag. II-5057, punto 39).

    84

    Orbene, il semplice fatto che la ExxonMobil non abbia partecipato alle riunioni tecniche tenutesi tra il 28 febbraio 2000 e il 20 novembre 2003 non le ha affatto impedito di utilizzare le informazioni sui prezzi applicati dai suoi concorrenti, ricevute durante decine di riunioni tecniche precedenti, alle quali aveva partecipato, e di approfittare degli accordi per la ripartizione dei mercati e dei clienti conclusi nelle precedenti riunioni tecniche.

    85

    Pertanto, la Commissione ha correttamente concluso, nella sua decisione controversa, che la ricorrente aveva partecipato all’intesa fino al 20 novembre 2003.

    86

    Alla luce delle suesposte considerazioni, il secondo motivo delle ricorrenti dev’essere respinto.

    Sul primo motivo, vertente su un errore di diritto risultante dalla mancata considerazione, in sede di calcolo dell’importo dell’ammenda, della mancata partecipazione della Exxon all’infrazione prima della fusione

    87

    Le ricorrenti contestano il calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla Esso France in quanto non rispecchierebbe il fatto che, prima della fusione Exxon‑Mobil nel novembre del 1999, la Exxon non aveva partecipato all’infrazione.

    Osservazioni preliminari

    88

    Ai sensi del paragrafo 13 degli orientamenti del 2006, la Commissione utilizza normalmente, per il calcolo dell’importo dell’ammenda, il valore delle vendite dell’impresa durante l’ultimo anno intero della sua partecipazione all’infrazione.

    89

    Nel caso di specie, l’ultimo anno intero dell’infrazione per le imprese che avevano partecipato all’intesa fino al suo termine era l’anno 2004, e il 2002 per quanto riguarda la ExxonMobil. Tuttavia, la Commissione ha considerato come anno di riferimento, non l’ultimo anno intero della partecipazione all’intesa, bensì la media degli ultimi tre anni interi, a causa dell’ampliamento dell’Unione intervenuta nel 2004 (punto 634 della decisione controversa). La Commissione ha calcolato la media del valore delle vendite degli ultimi tre anni di partecipazione nei confronti di tutti i partecipanti all’intesa.

    90

    Inoltre, la Commissione ha respinto la richiesta delle ricorrenti, presentata nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, di tener conto del fatto che la Exxon non era stata implicata nell’infrazione prima della fusione Exxon‑Mobil, affermando quanto segue:

    «La ExxonMobil chiede alla Commissione di scindere il periodo della partecipazione della ExxonMobil in un periodo precedente alla fusione e un periodo successivo alla fusione e di considerare solo le vendite realizzate dalla Mobil durante il periodo antecedente alla fusione al fine di rispecchiare il fatto che la Exxon non partecipava all’infrazione. La ExxonMobil deduce che, al posto dell’anno 2002, la Commissione dovrebbe considerare il fatto che, tra il 1992 e il 2000, la Exxon non partecipava all’infrazione. La Commissione non condivide tale posizione. Gli orientamenti del 2006 (…) prevedono che, di norma, l’ultimo anno intero di partecipazione all’infrazione deve essere considerato come anno di riferimento, che è l’anno 2002 per quanto riguarda la ExxonMobil. La ExxonMobil non avanza alcuna argomentazione che spieghi perché non debba essere così. Tenuto conto del fatto che la Exxon e la Mobil si sono fuse nel 1999, la Commissione non vede alcuna ragione per non considerare il valore delle vendite realizzato dalla ExxonMobil nel 2002. Come dimostrato al punto 6.2.2 [v. punti da 348 a 352 della decisione controversa], la responsabilità per la partecipazione della Mobil è connessa a quella della ExxonMobil ed è a quest’ultima società che viene inflitta l’ammenda e, di conseguenza, deve essere preso in considerazione il valore delle vendite della ExxonMobil».

    91

    Sulla base di queste considerazioni, la Commissione ha considerato la media del valore delle vendite del gruppo ExxonMobil dall’anno 2000 all’anno 2002 ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda. L’importo dell’ammenda di tutte le ricorrenti, ivi compreso quello di Esso France, è stato calcolato sulla base di questo valore delle vendite.

    Sulla legittimità della decisione controversa

    92

    Le ricorrenti sostengono che, in sede di calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla Esso France, la Commissione ha commesso un errore prendendo in considerazione il valore delle vendite successive alla fusione del gruppo ExxonMobil (la media degli anni 2000‑2002) e moltiplicandolo anche per il numero degli anni (1992‑1999) durante i quali solo la Mobil (mediante la Mobil France, successivamente incorporata dalla Esso France) partecipava all’intesa, mentre la Exxon non ne era membro.

    93

    Secondo le ricorrenti, così facendo la Commissione ha inflitto lo stesso importo dell’ammenda alla Esso France, come se la Exxon avesse realmente partecipato all’infrazione durante il periodo di poco più di 7 anni che aveva preceduto la fusione (dal 1992 al 1999). Questo approccio sarebbe incompatibile con le constatazioni di fatto effettuate nella decisone controversa. In più, violerebbe i principi di parità di trattamento e di proporzionalità nonché l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 e gli orientamenti del 2006.

    94

    In limine, va ricordato che, secondo il paragrafo 6 degli orientamenti del 2006, la combinazione della durata e del valore delle vendite a cui l’infrazione si riferisce è considerata un parametro adeguato per esprimere l’importanza economica dell’infrazione nonché il peso relativo di ciascuna impresa che vi ha partecipato.

    95

    Secondo la giurisprudenza, anche se la Commissione può considerare, di norma, l’ultimo anno di partecipazione all’infrazione come periodo di riferimento per il calcolo del valore delle vendite, tale scelta non è obbligata. In effetti, occorre adottare un metodo di calcolo che permetta di tener conto della dimensione e della potenza economica di ogni impresa interessata, così come dell’entità dell’infrazione commessa da ogni singola azienda, in funzione della realtà economica come si presentava all’epoca in cui è stata commessa detta infrazione (sentenza della Corte del 16 novembre 2000, Sarrió/Commissione, C-291/98 P, Racc. pag. I-9991, e sentenza del Tribunale del 13 settembre 2010, Trioplast Industrier/Commissione, T-40/06, Racc. pag. II-4893, punto 92).

    96

    Inoltre, qualora occorra basarsi sul fatturato delle imprese coinvolte nella stessa infrazione onde stabilire i rapporti tra le ammende da infliggere, occorre delimitare il periodo di cui si deve tener conto, in modo che i dati ottenuti siano quanto più possibile paragonabili. Ne consegue che un’impresa non può pretendere che la Commissione tenga conto, nei suoi confronti, di un periodo diverso da quello stabilito in via generale, a meno che essa dimostri che il fatturato che ha realizzato in quest’ultimo periodo non è, per motivi specificamente connessi alla sua situazione, rappresentativo delle sue effettive dimensioni e della sua potenza economica né dell’entità dell’infrazione da essa commessa (sentenza del Tribunale del 14 maggio 1998, Fiskeby Board/Commissione, T-319/94, Racc. pag. II-1331, punto 42).

    97

    Le ricorrenti non contestano che il fatturato medio della ExxonMobil realizzato sul mercato oggetto del cartello dal 2000 al 2002 rispecchi correttamente la portata dell’infrazione commessa da quest’ultima e il suo peso relativo nell’intesa, per quanto riguarda il periodo che ha seguito la fusione, cioè tra il novembre 1999 e il novembre 2003 (quattro anni). Tuttavia, esse criticano il fatto che l’importo di base calcolato a partire da questo fatturato sia stato moltiplicato per 11,5 per quanto riguarda la Esso France e che, pertanto, la Commissione ha utilizzato il fatturato della ExxonMobil successivo alla fusione per il periodo che va da settembre 1992 a novembre 1999 (sette anni e mezzo), quando la Mobil partecipava da sola all’intesa. Secondo le ricorrenti, il valore delle vendite successive alla fusione del gruppo ExxonMobil non riflette il peso relativo della Mobil nell’infrazione per il periodo che va da settembre 1992 a novembre 1999.

    98

    La Commissione sostiene che il fatturato medio della ExxonMobil tra il 2000 e il 2002 riflette correttamente il peso relativo della ExxonMobil nell’intesa per una parte importante della durata di quest’ultima, vale a dire il periodo che ha seguito la fusione, di modo che queste cifre sarebbero state rappresentative. Inoltre, essa fa riferimento all’ampio margine di discrezionalità di cui beneficia nella scelta del periodo di riferimento e alla giurisprudenza in materia.

    99

    In primo luogo, secondo la giurisprudenza, i criteri della gravità e della durata dell’infrazione, citati all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, lasciano alla Commissione un ampio margine discrezionale ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, che le permette di adottare sanzioni tenendo conto del grado di illegittimità del comportamento considerato (sentenze del Tribunale del 5 aprile 2006, Degussa/Commissione, T-279/02, Racc. pag. II-897, punto 76, e dell’8 ottobre 2008, Schunk e Schunk Kohlenstoff‑Technik/Commissione, T-69/04, Racc. pag. II-2567, punto 37).

    100

    Inoltre, per stabilire ammende come quelle nella fattispecie, la Commissione deve rispettare i principi generali del diritto, in particolare i principi di parità di trattamento e di proporzionalità (sentenze Degussa/Commissione, punto 99 supra, punti 77 e 79, e Schunk e Schunk Kohlenstoff‑Technik/Commissione, punto 99 supra, punto 41).

    101

    In secondo luogo, secondo la giurisprudenza, il principio di parità di trattamento è violato solo quando situazioni analoghe vengono trattate in modo differente o situazioni differenti vengono trattate in modo identico, a meno che un siffatto trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze della Corte del 13 dicembre 1984, Sermide, 106/83, Racc. pag. 4209, punto 28, e sentenza del Tribunale del 4 luglio 2006, Hoek Loos/Commissione, T-304/02, Racc. pag. II-1887, punto 96).

    102

    Orbene, nella fattispecie, la ExxonMobil era in una situazione differente rispetto alle altre imprese partecipanti all’intesa, poiché quasi la metà della sua produzione di cere di paraffina – la produzione della Exxon – non era stata interessata dall’intesa prima della fusione Exxon‑Mobil, intervenuta nel 1999. Tuttavia, la Commissione ha trattato la ExxonMobil allo stesso modo delle altre partecipanti all’intesa, in quanto ha preso in considerazione la media del valore delle vendite della ExxonMobil effettuate negli ultimi tre anni della sua partecipazione.

    103

    Così operando, la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento.

    104

    In terzo luogo, vanno esaminate congiuntamente le censure relative alla violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 e del principio di proporzionalità.

    105

    A termini dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata.

    106

    Secondo la giurisprudenza, il principio di proporzionalità richiede che gli atti delle istituzioni non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla misura meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenze della Corte del 13 novembre 1990, Fedesa e a., C-331/88, Racc. pag. I-4023, punto 13, e del 5 maggio 1998, Regno Unito/Commissione, C-180/96, Racc. pag. I-2265, punto 96; sentenza del Tribunale del 12 settembre 2007, Prym e Prym Consumer/Commissione, T‑30/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 223).

    107

    Nell’ambito dei procedimenti avviati dalla Commissione per sanzionare le violazioni delle norme in materia di concorrenza, l’applicazione di tale principio comporta che le ammende non debbano essere sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti, vale a dire rispetto all’osservanza di tali norme, e che l’importo dell’ammenda inflitta a un’impresa per un’infrazione in materia di concorrenza debba essere proporzionato all’infrazione, valutata complessivamente, tenendo conto, in particolare, della gravità di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza Prym e Prym Consumer/Commissione, punto 106 supra, punti 223 e 224 e la giurisprudenza ivi citata). In particolare, il principio di proporzionalità implica che la Commissione deve fissare l’ammenda in modo proporzionato rispetto agli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione e che essa deve applicare al riguardo tali elementi in maniera coerente e obiettivamente giustificata (sentenze del Tribunale del 27 settembre 2006, Jungbunzlauer/Commissione, T-43/02, Racc. pag. II-3435, punti da 226 a 228, e Amann & Söhne e Cousin Filterie/Commissione, punto 38 supra, punto 171).

    108

    Va ricordato che, ai sensi del paragrafo 6 degli orientamenti del 2006, «la combinazione della durata e del valore delle vendite a cui l’infrazione si riferisce è considerata un parametro adeguato per esprimere l’importanza economica dell’infrazione nonché il peso relativo di ciascuna impresa che vi ha partecipato». Tale norma contiene la giustificazione del metodo generale applicato dalla Commissione in virtù dei suddetti orientamenti, che consiste nella moltiplicazione di una parte specifica del valore delle vendite effettuate per il periodo di riferimento (18% nel caso in oggetto per le cere di paraffina) per il numero degli anni di partecipazione all’infrazione.

    109

    Il fatto che, secondo questa metodologia, l’importo di base è aritmeticamente proporzionale alla durata della partecipazione all’infrazione (esclusa la parte minore costituita dal «diritto di ingresso») indica che, nel sistema degli orientamenti del 2006, la combinazione della durata e del valore delle vendite deve costituire un valore sostitutivo per tutta la durata della partecipazione, e non solo per l’ultimo anno intero in cui l’infrazione ha avuto luogo o «per una parte consistente» di questo. Una tale considerazione si impone a maggior ragione sulla base della giurisprudenza citata supra al punto 95, secondo la quale occorre scegliere un metodo di calcolo che consenta di valutare le dimensioni e la potenza economica di ogni impresa, nonché l’entità dell’infrazione commessa da ciascuna di esse in funzione della realtà economica come si presentava all’epoca in cui l’infrazione è stata commessa.

    110

    L’importo di base calcolato a partire dal valore delle vendite durante il periodo di riferimento, moltiplicato per il coefficiente relativo alla durata, non dà un valore sostitutivo adeguato che rifletta la realtà economica per tutta la durata dell’infrazione, poiché la sua componente costituente il punto di partenza – il valore delle vendite – è rappresentativa in modo perlomeno approssimativo di tutta la durata dell’infrazione.

    111

    È vero che il margine discrezionale di cui gode la Commissione in sede di calcolo dell’importo dell’ammenda le consente di considerare, in circostanze normali, l’ultimo anno di partecipazione all’infrazione come periodo di riferimento. Infatti, una soluzione generale di questo tipo è giustificata, poiché il suddetto margine discrezionale permette alla Commissione di non tener conto di tutte le fluttuazioni del valore delle vendite nel corso degli anni dell’infrazione e un aumento del valore delle vendite può essere il risultato dell’intesa stessa.

    112

    Tuttavia, nel caso in cui si sia verificata una fusione durante l’intesa, alla quale, prima di questa, solo una delle parti partecipava, il valore delle vendite dell’impresa risultante dalla fusione durante l’ultimo anno, moltiplicato per il numero di anni della partecipazione non solo dell’impresa creata dalla fusione, ma anche della parte che, prima della fusione, partecipava da sola all’intesa stessa, non può costituire «un parametro adeguato per esprimere l’importanza economica dell’infrazione nonché il peso relativo di ciascuna impresa che vi ha partecipato» per tutta la durata della partecipazione. In effetti, moltiplicando il valore delle vendite dell’entità risultante dalla fusione anche per il numero di anni durante i quali solo una delle parti della fusione ha partecipato all’infrazione, la Commissione aumenta in maniera artificiale l’importo di base dell’ammenda in un modo che non rappresenta la realtà economica degli anni precedenti la fusione.

    113

    Orbene, ciò è avvenuto nel caso di specie, poiché la Commissione ha calcolato l’importo di base necessario alla determinazione dell’importo dell’ammenda della Esso France moltiplicando il valore delle vendite del gruppo ExxonMobil, realizzato durante il periodo che va dal 2000 al 2002, per un numero di anni che comprende quelli durante i quali solo la Mobil partecipava all’intesa (dal 1992 al 1999). L’importo di base così ottenuto è sproporzionato rispetto alla gravità dell’infrazione, poiché non riflette adeguatamente l’importanza economica dell’infrazione commessa dalla Mobil France prima della fusione, né il suo peso relativo nell’intesa.

    114

    Pertanto, la Commissione ha violato l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 e il principio di proporzionalità.

    115

    Gli altri argomenti della Commissione non possono rimettere in discussione le considerazioni sviluppate ai precedenti punti 103 e 104.

    116

    In primo luogo, la Commissione sostiene di aver tenuto conto della fusione Exxon‑Mobil per il calcolo dell’importo dell’ammenda, poiché per la Esso Deutschland, la EMC e la EMPC sono stati applicati dei coefficienti che rispecchiano dei periodi più brevi.

    117

    Tuttavia, va rilevato che il valore delle vendite della ExxonMobil considerato dalla Commissione per il calcolo dell’importo dell’ammenda della Esso France include il valore delle vendite legate all’attività di «idrofinitura» ereditata dalla Exxon, attività non ricompresa nell’intesa prima della fusione Exxon‑Mobil.

    118

    Pertanto, il presente argomento dev’essere respinto.

    119

    In secondo luogo, bisogna esaminare gli argomenti della Commissione tratti dalla giurisprudenza in materia.

    120

    Innanzitutto, all’udienza, la Commissione ha citato la sentenza del 3 marzo 2011, Siemens e VA Tech Transmission & Distribution/Commissione (da T-122/07 a T-124/07, Racc. pag. II-793, punti 124 e 127), nella quale il Tribunale ha confermato l’orientamento di quest’ultima nel considerare il valore delle vendite dell’impresa nata in seguito alla fusione di Reyrolle Ltd, Schneider Electric High Voltage SA e Nuova Magrini Galileo SpA, realizzato durante l’ultimo esercizio completo dell’infrazione, ai fini del calcolo dell’importo di partenza di tutte queste società, anche se la loro fusione era avvenuta solo due anni dopo l’inizio della loro partecipazione all’infrazione.

    121

    A tal riguardo, è sufficiente rilevare che, come le ricorrenti hanno fatto osservare a buon diritto, la Reyrolle, la Schneider Electric High Voltage e la Nuova Magrini Galileo avevano partecipato separatamente all’intesa prima della fusione (sentenza Siemens e VA Tech Transmission & Distribution/Commissione, punto 120 supra, punto 19), contrariamente alla Exxon nella fattispecie. Il Tribunale ritiene che questa circostanza costituisca una differenza di fatto molto importante, cosicché tale sentenza non può essere invocata utilmente dalla Commissione nel presente caso.

    122

    Poi, la Commissione cita la sentenza del Tribunale del 30 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione (T‑175/05, non pubblicata nella Raccolta, punti da 139 a 146), che riguarda anche un’intesa nel corso della quale le parti ricorrenti avevano acquisito una società che non aveva partecipato all’intesa prima della concentrazione.

    123

    Va ricordato il tenore della sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, citata al punto 122 supra, che è stata pronunciata nella causa detta «dell’acido monocloracetico» (in prosieguo: l’«AMCA»), nella quale la Commissione ha applicato gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»).

    124

    Il Tribunale ha statuito, al punto 143 della sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, punto 122 supra, che la presa in considerazione del fatturato realizzato da ciascuna impresa nel corso dell’anno di riferimento, vale a dire l’ultimo anno completo del periodo d’infrazione considerato, permetteva di determinare le dimensioni e il potere economico di ciascuna impresa nonché l’ampiezza dell’infrazione commessa da ciascuna di esse, elementi rilevanti per stabilire la gravità dell’infrazione commessa da ciascuna impresa.

    125

    In seguito, il Tribunale ha confermato l’analisi della Commissione, avendo classificato la Akzo Nobel nella prima categoria dei contravventori, per cui l’importo di base dell’ammenda era stato fissato a EUR 30 milioni, prima della Hoechst, classificata nella seconda categoria, per la quale l’importo base dell’ammenda era stato fissato a EUR 21 milioni e che era il più grande produttore di AMCA per la maggior parte della durata della sua partecipazione (dal 1984 al 1994). In effetti, la Akzo aveva partecipato all’intesa dal 1984 al 1994, ma è solo nel 1994, dopo la fusione con la Nobel Industrier, la quale partecipava all’intesa a partire dal 1993, che la Akzo è diventata il produttore più importante di AMCA, prima della Hoechst.

    126

    A tal riguardo, si deve constatare che il metodo seguito in generale dalla Commissione in virtù degli orientamenti del 2006 differisce sostanzialmente da quello applicato in virtù degli orientamenti del 1998.

    127

    Infatti, non esisteva alcuna disposizione negli orientamenti del 1998 che imponesse alla Commissione di tener conto del valore delle vendite delle imprese interessate sul mercato oggetto del cartello. L’importo iniziale dell’ammenda doveva essere fissato in considerazione della gravità dell’infrazione, dell’«effettiva capacità economica di arrecare un danno consistente agli altri operatori», del «peso specifico e quindi dell’impatto reale sulla concorrenza dei comportamenti illeciti di ciascuna impresa», in modo da «garantire un effetto sufficientemente dissuasivo» per l’impresa interessata.

    128

    Pertanto, gli orientamenti del 1998 lasciavano un margine di valutazione molto più consistente alla Commissione ai fini della quantificazione dell’importo di base dell’ammenda, determinazione che ha spesso effettuato classificando le imprese che partecipavano all’intesa in diverse categorie in funzione in particolare delle loro rispettive quote di mercato. Al contrario, negli orientamenti del 2006, la Commissione si è data una metodologia che implica che l’importo di base sia aritmeticamente proporzionale al valore delle vendite, poiché il suddetto importo equivale a «una proporzione del valore delle vendite, determinata in funzione del grado di gravità dell’infrazione, moltiplicata per il numero di anni dell’infrazione», al quale si aggiunge una somma detta «diritto di ingresso» compresa tra il 15 e il 25% del valore delle vendite, al fine di dissuadere le imprese dal partecipare agli accordi più gravi.

    129

    Di conseguenza, la soluzione di cui alla sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, citata al punto 122 supra, per quanto riguarda l’applicazione degli orientamenti del 1998, non è trasferibile nel caso di specie, in considerazione della differenza della metodologia applicata dalla Commissione nella decisione controversa, adottata sulla base degli orientamenti del 2006.

    130

    In considerazione di quanto esposto, va accolto il primo motivo e va annullata la decisione controversa rispetto alla Esso France per quanto riguarda il calcolo del valore delle vendite per le cere di paraffina, senza esaminare le altre censure e argomentazioni delle ricorrenti. Le conseguenze che occorre trarne per la determinazione dell’importo dell’ammenda saranno esaminate infra ai punti 134 e seguenti.

    131

    Il ricorso dev’essere respinto per il resto.

    Sull’esercizio della competenza estesa al merito e sulla determinazione dell’importo finale dell’ammenda

    132

    Si deve rammentare che il controllo di legittimità delle decisioni adottate dalla Commissione è integrato dalla competenza estesa al merito riconosciuta al giudice dell’Unione dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, conformemente all’articolo 261 CE. Tale competenza autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora irrogata. Il controllo previsto dai Trattati implica dunque, conformemente ai precetti derivanti dal principio della tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che il giudice dell’Unione eserciti un controllo tanto in diritto quanto in fatto e che esso disponga del potere di valutare le prove, di annullare la decisione impugnata e di modificare l’ammontare delle ammende (v., in tal senso, sentenza della Corte dell’8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione, C-3/06 P, Racc. pag. I-1331, punti da 60 a 62, e sentenza del Tribunale del 21 ottobre 2003, General Motors Nederland e Opel Nederland/Commissione, T-368/00, Racc. pag. II-4491, punto 181).

    133

    Pertanto, spetta al Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, valutare, alla data in cui esso adotta la propria decisione, se al ricorrente sia stata inflitta un’ammenda il cui importo rifletta correttamente la gravità e la durata dell’infrazione di cui trattasi, di modo che dette ammende risultino proporzionate secondo i criteri di cui all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso, sentenze del Tribunale dell’11 marzo 1999, Aristrain/Commissione, T-156/94, Racc. pag. II-645, punti da 584 a 586, e del 9 luglio 2003, Cheil Jedang/Commissione, T-220/00, Racc. pag. II-2473, punto 93). Occorre tuttavia sottolineare che l’esercizio della competenza estesa al merito non equivale ad un controllo d’ufficio e ricordare che il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione è di tipo contraddittorio.

    134

    Al fine di rimediare alle illegittimità commesse dalla Commissione, rilevate supra ai punti 103 e 114, è opportuno basarsi su valori di vendita distinti per quanto riguarda i periodi anteriori e posteriori alla fusione Exxon‑Mobil.

    135

    Per quanto concerne la partecipazione della Esso France all’infrazione per il periodo compreso tra il 3 settembre 1992 e il 29 novembre 1999, in assenza dei dati disponibili per l’anno 1999, occorre tenere conto del valore delle vendite della Esso France realizzato nel 2000 e moltiplicarlo per il coefficiente di 7,5 al fine di rispecchiare la durata di questa parte dell’infrazione.

    136

    Per quanto riguarda la partecipazione della Esso France all’infrazione in seguito alla fusione Exxon‑Mobil, tra il 30 novembre 1999 e il 20 novembre 2003, occorre tener conto del valore delle vendite del gruppo ExxonMobil, come stabilito dalla Commissione nella decisione controversa, cioè la media del valore delle vendite realizzato per gli anni 2000‑2002. In seguito, questo importo va moltiplicato per il coefficiente di 4, per calcolare la durata di questa parte dell’infrazione.

    137

    Gli altri elementi del calcolo dell’importo dell’ammenda restano invariati. In particolare, il Tribunale constata che, ai sensi del paragrafo 30 degli orientamenti del 2006, la Commissione ha applicato un coefficiente moltiplicatore di 2, a titolo dissuasivo, a causa della dimensione importante del gruppo ExxonMobil, stabilito tenendo conto unicamente del rapporto tra il valore delle vendite e il fatturato totale di ExxonMobil, assicurando la proporzionalità con i coefficienti moltiplicatori applicati alle altre imprese partecipanti all’intesa, e senza fissare un importo minimo dell’ammenda a titolo dissuasivo (v. punti 712 e 713 della decisione controversa). Ciò premesso, e in mancanza di argomenti e di elementi in senso contrario, il Tribunale ritiene che sia opportuno procedere nello stesso modo e applicare, in considerazione delle dimensioni del gruppo ExxonMobil, un coefficiente moltiplicatore di 2 all’importo di base dell’ammenda inflitta alla Esso France, come calcolato secondo il metodo descritto supra ai punti 135 e 136. Ne consegue che l’importo dell’ammenda inflitta alla Esso France all’articolo 2 della decisione controversa deve essere fissato a EUR 62 712 895.

    138

    Infine, il Tribunale ritiene, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, che l’importo dell’ammenda così fissato sia appropriato, tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione commessa dalla Esso France.

    Sulle spese

    139

    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.

    140

    Nel caso di specie, il primo motivo delle ricorrenti, riguardante gli errori commessi dalla Commissione nel calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla Esso France per il periodo di partecipazione anteriore alla fusione Exxon‑Mobil, è stato accolto dal Tribunale. L’argomentazione relativa a questo motivo costituiva la parte più consistente del ricorso, la cui dimensione era d’altronde considerabilmente inferiore al numero massimo di pagine delle memorie, come fissato al punto 15 delle istruzioni pratiche alle parti dinanzi al Tribunale. Per contro, l’argomentazione avanzata nell’ambito del secondo motivo, a sostegno della riduzione dell’importo dell’ammenda per quanto riguarda il periodo della partecipazione all’intesa posteriore alla fusione Exxon‑Mobil, è stata integralmente rigettata. Orbene, l’importo dell’ammenda solidalmente inflitta alla Esso Deutschland, alla EMPC e alla EMC è applicabile solo per questo secondo periodo. Pertanto, appare equo, alla luce delle circostanze della specie, disporre che la Commissione sopporti le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Esso France e che la Esso Deutschland, la EMPC e la EMC sopportino le proprie spese.

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

    dichiara e statuisce:

     

    1)

    L’importo dell’ammenda inflitta alla Esso Société anonyme française dall’articolo 2 della decisione C (2008) 5476 definitivo della Commissione, del 1o ottobre 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 – Cere per candele), è stabilito in EUR 62 712 895.

     

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

     

    3)

    La Commissione europea sopporterà le proprie spese equelle sostenute dalla Esso Société anonyme française.

     

    4)

    La Esso Deutschland GmbH, la ExxonMobil Petroleum andChemical BVBA e la Exxon Mobil Corp. sopporteranno leproprie spese.

     

    Czúcz

    Labucka

    Gratsias

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 luglio 2014.

    Firme

    Indice

     

    Fatti e decisione controversa

     

    Procedimento amministrativo e adozione della decisione controversa

     

    Fusione Exxon-Mobil e attribuzione della responsabilità dell’infrazione nella decisione controversa

     

    Calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti

     

    Procedimento e conclusioni delle parti

     

    In diritto

     

    Sul secondo motivo, vertente su un presunto errore di diritto commesso nella fissazione della data ultima della partecipazione delle ricorrenti all’infrazione

     

    Osservazioni preliminari

     

    Sulla necessità di una dissociazione della ExxonMobil dalle attività dell’intesa per stabilire la fine della sua partecipazione all’infrazione

     

    Sulla comprensione degli altri membri dell’intesa per quanto riguarda l’asserita dissociazione della ExxonMobil

     

    Sull’assenza di conoscenza da parte dei dipendenti della ExxonMobil della partecipazione all’infrazione dopo le dimissioni del sig. T.

     

    –Sulle questioni procedurali

     

    –Nel merito

     

    Sul primo motivo, vertente su un errore di diritto risultante dalla mancata considerazione, in sede di calcolo dell’importo dell’ammenda, della mancata partecipazione della Exxon all’infrazione prima della fusione

     

    Osservazioni preliminari

     

    Sulla legittimità della decisione controversa

     

    Sull’esercizio della competenza estesa al merito e sulla determinazione dell’importo finale dell’ammenda

     

    Sulle spese


    ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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