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Documento 62007TJ0102

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 3 marzo 2010.
Freistaat Sachsen (Germania) (T-102/07), MB Immobilien Verwaltungs GmbH e MB System GmbH & Co. KG (T-120/07) contro Commissione europea.
Aiuti di Stato - Aiuto concesso dalla Germania sotto forma di apporto di capitale e di garanzie sui prestiti - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune - Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione - Nozione di impresa in difficoltà - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - Importo dell’aiuto - Obbligo di motivazione.
Cause riunite T-102/07 e T-120/07.

Raccolta della Giurisprudenza 2010 II-00585

Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:2010:62

Cause riunite T‑102/07 e T‑120/07

Freistaat Sachsen (Germania) e altri

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato — Aiuto concesso dalla Germania sotto forma di apporto di capitale e di garanzie sui prestiti — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune — Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione — Nozione di impresa in difficoltà — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà — Importo dell’aiuto — Obbligo di motivazione»

Massime della sentenza

1.      Aiuti concessi dagli Stati — Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione — Aiuto individuale presentato come rientrante nell’ambito dell’approvazione — Esame da parte della Commissione

(Artt. 87 CE e 88 CE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe

(Artt. 87, nn. 1 e 3, CE e 88, n. 3, CE; comunicazione della Commissione 1999/C 288/02, punto 3)

3.      Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Comunicazione della Commissione relativa alla disciplina degli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà

(Comunicazione della Commissione 1999/C 288/02, punti 4‑6)

4.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato — Calcolo dell’importo dell’aiuto a un’impresa in difficoltà

(Artt. 87 CE e 253 CE; comunicazione della Commissione 97/C 273/03)

1.      Quando si occupa di un aiuto individuale che si sostiene essere stato concesso in base a un regime già autorizzato, la Commissione non può procedere immediatamente ad esaminarlo in base al Trattato. Essa deve in primo luogo limitarsi, prima dell’inizio di qualsiasi procedimento, a controllare se l’aiuto rientri nel regime generale e soddisfi le condizioni fissate dalla decisione di approvazione dello stesso. Se non procedesse in tal modo, la Commissione potrebbe modificare, in occasione dell’esame di ciascun aiuto individuale, la sua decisione di approvazione del regime di aiuti, la quale presupponeva già un esame alla luce dell’art. 87 CE. Un aiuto che costituisce l’applicazione rigorosa e prevedibile delle condizioni stabilite nella decisione d’approvazione del regime generale approvato è pertanto ritenuto un aiuto esistente, che non deve essere notificato alla Commissione né esaminato alla luce dell’art. 87 CE.

Una decisione della Commissione che statuisce sulla conformità di un aiuto con il regime interessato rientra nell’esercizio del suo obbligo di vigilanza sull’applicazione degli artt. 87 CE e 88 CE. Di conseguenza, l’esame della Commissione della conformità di un aiuto con tale regime non costituisce un’iniziativa che eccede l’ambito delle sue competenze. Pertanto, le valutazioni della Commissione non possono essere limitate da quelle delle autorità nazionali che hanno concesso l’aiuto.

(v. punti 59-60, 62, 136)

2.      Dal punto 3 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, di cui la Commissione si è potuta dotare ai fini dell’esercizio dell’ampio margine di discrezionalità di cui gode nel contesto dell’applicazione dell’art. 87, n. 3, CE e che la vincolano, risulta che «[g]li aiuti di Stato destinati a salvare dal fallimento le imprese in difficoltà e ad incoraggiarne la ristrutturazione possono essere considerati legittimi solo a determinate condizioni». Per tale ragione detti orientamenti prevedono un dovere di previa notifica alla Commissione di ogni finanziamento apportato o garantito dallo Stato a un’impresa in difficoltà finanziaria.

Non può accogliersi, nel contesto di un regime di aiuti regionali autorizzato, una definizione specifica della nozione di impresa in difficoltà. Infatti, l’accettazione dell’esistenza parallela di differenti definizioni della nozione di impresa in difficoltà potrebbe far sì che un’impresa che è in difficoltà secondo gli orientamenti possa tuttavia beneficiare di un aiuto di Stato senza obbligo di notifica e senza rispettare gli orientamenti. Orbene, tale situazione sarebbe in contrasto con la ratio dell’art. 87, nn. 1 e 3, CE e dell’art. 88, n. 3, CE, come risulta espressamente dagli orientamenti.

(v. punti 74, 76)

3.      Il punto 4 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà si limita a dichiarare in termini generici che un’impresa si considera in difficoltà qualora essa non sia in grado, con le proprie risorse finanziarie o ottenendo i fondi necessari dai proprietari/azionisti e dai creditori, di contenere le perdite che potrebbero condurla certamente, senza un intervento pubblico, al collasso economico a breve o a medio termine. Peraltro, dal disposto dei punti 5 e 6 degli orientamenti emerge che, se è vero che un’impresa è «comunque» considerata in difficoltà qualora abbia perso una parte sostanziale del suo capitale sociale, può anche dimostrare con altri indici, come quelli elencati al punto 6, di trovarsi in difficoltà finanziarie ai sensi degli orientamenti, anche se non ha perso una parte importante del suo capitale sociale.

In tal senso, una significativa riduzione del capitale sociale costituisce un fattore molto grave che indica che un’impresa si trova in difficoltà. Inoltre, sussiste un certo numero di fattori economici, dei quali il punto 6 degli orientamenti contiene un elenco non esaustivo, che possono parimenti dimostrare l’esistenza di un tale stato, anche in assenza di perdita di una parte importante del capitale sociale o di uno stato di insolvenza ai sensi del punto 5 degli orientamenti medesimi.

(v. punti 103-105, 133, 135)

4.      La portata dell’obbligo di motivazione dipende dalla natura dell’atto in questione e dal contesto nel quale esso è stato adottato. La motivazione deve fare apparire in modo chiaro e non equivoco l’iter logico dell’istituzione in modo da consentire, da una parte, agli interessati di conoscere le giustificazioni della misura adottata per poter difendere i loro diritti e verificare se la decisione sia fondata o meno e, dall’altra, al giudice di esercitare il suo controllo di legittimità. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti dell’art. 253 CE va valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia. In particolare, la Commissione non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa, ma le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione.

Tuttavia, deve essere annullata una decisione della Commissione che dichiari l’esistenza di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e che non contenga alcuna indicazione, nel suo calcolo dell’importo dell’aiuto alle imprese in difficoltà, quanto alla prassi dei mercati finanziari sul cumulo dei rischi (impresa in difficoltà, assenza di garanzie, etc.), qualora il rapporto tra le maggiorazioni considerate dalla Commissione e la situazione specifica delle società di cui è causa non risulti chiaramente e la scelta delle maggiorazioni effettuate presenti, quantomeno in apparenza, un carattere aleatorio, mentre la comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione non contiene alcuna indicazione relativa a detto cumulo dei rischi. La Commissione avrebbe dovuto chiarire il ricorso a premi supplementari nonché il loro livello sulla base di un’analisi della prassi sul mercato, al fine di consentire a tali società di rimettere in discussione l’adeguatezza delle maggiorazioni e al Tribunale di controllare la loro legittimità.

(v. punti 180, 217-218)







SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

3 marzo 2010 (*)

«Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalla Germania sotto forma di apporto di capitale e di garanzie sui prestiti – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune – Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione – Nozione di impresa in difficoltà – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Importo dell’aiuto – Obbligo di motivazione»

Nei procedimenti riuniti T‑102/07 e T‑120/07,

Freistaat Sachsen (Germania), rappresentato dagli avv.ti C. von Donat e G. Quardt,

ricorrente nella causa T‑102/07,

MB Immobilien Verwaltungs GmbH, con sede in Neukirch (Germania), rappresentata inizialmente dall’avv. G. Brüggen, successivamente dagli avv.ti A. Seidl, K. Lengert e W.T. Sommer,

MB System GmbH & Co. KG, con sede in Nordhausen (Germania), rappresentata dall’avv. G. Brüggen,

ricorrenti nella causa T‑120/07,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. K. Gross e T. Scharf, in qualità di agenti,

convenuta,

aventi ad oggetto le domande di annullamento della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, 2007/492/CE, relativa all’aiuto di Stato C 38/2005 (ex NN 52/2004) al quale la Germania ha dato esecuzione in favore del gruppo Biria (GU L 183, pag. 27),

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dal sig. O. Czúcz (relatore), presidente, dalla sig.ra I. Labucka e dal sig. K. O’Higgins, giudici,

cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 gennaio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo e fatti

1.     Normativa comunitaria

1        L’art. 87 CE dispone quanto segue:

«1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(...)

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a)      gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

(...)

c)      gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (…)».

2        Gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 1999, C 288, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 1999») prevedono, al punto 2, quanto segue:

«2.1. Concetto di impresa in difficoltà

(4)      Non esiste una definizione comunitaria di impresa in difficoltà. La Commissione ritiene tuttavia che un’impresa sia in difficoltà, ai sensi dei presenti orientamenti, qualora essa non sia in grado, con le proprie risorse finanziarie o ottenendo i fondi necessari dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere le perdite che potrebbero condurla quasi certamente, senza un intervento esterno dei poteri pubblici, al collasso economico a breve o a medio termine.

(5)      In particolare, l’impresa, a prescindere dalla sua dimensione, è comunque considerata in difficoltà,

a)      se si tratta di società a responsabilità limitata, qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

b)      se si tratta di società a responsabilità illimitata, qualora abbia perduto più della metà dei suoi fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita di più di un quarto di detti fondi sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

c)      per qualunque forma di impresa, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

(6)      Le difficoltà di un’impresa di solito sono rivelate da livello crescente delle perdite, diminuzione del fatturato, aumento delle scorte, eccesso di capacità produttiva, diminuzione del margine lordo di autofinanziamento, aumento dell’indebitamento e degli oneri da interessi e basso o inesistente valore dal capitale netto. Nei casi più gravi l’impresa può già essere insolvente o essere già sottoposta a procedura concorsuale per insolvenza. In quest’ultimo caso i presenti orientamenti si applicano agli aiuti eventualmente accordati in concomitanza con detta procedura e destinati a garantire la continuità dell’impresa. In ogni caso un’impresa in difficoltà può beneficiare di aiuti alla ristrutturazione solo previa verifica della sua incapacità di riprendersi con le forze proprie e con fondi ottenuti dai suoi proprietari/azionisti o dai creditori.

(...)».

3        Quanto ai regimi di aiuti per le piccole e medie imprese (PME), il punto 4 degli orientamenti del 1999 così recita:

«4.1. Principi generali

(64)      La Commissione autorizzerà regimi di aiuti per il salvataggio e/o la ristrutturazione di imprese in difficoltà unicamente a favore di [PME] rispondenti alla definizione comunitaria. Fatte salve le disposizioni specifiche seguenti, le sezioni 2 e 3 si applicano alla valutazione della compatibilità di detti regimi. Qualsiasi aiuto concesso nel quadro di un regime e che non soddisfi ad una di dette condizioni dovrà essere notificato individualmente alla Commissione e da essa preliminarmente approvato.

4.2. Ammissibilità

(65)      Nell’ambito dei regimi che saranno autorizzati, potranno essere esonerati dalla notifica individuale unicamente gli aiuti a favore delle [PME] che soddisfino uno dei tre criteri di cui al punto 5. Gli aiuti a favore di imprese che non soddisfino nessuno di questi tre criteri dovranno essere notificati individualmente alla Commissione affinché possa valutare se le imprese configurino o meno un’impresa in difficoltà.

(...)».

4        Il punto 6 degli orientamenti del 1999 riguarda le misure opportune a norma dell’art. 88, n. 1, CE. Quanto all’adeguamento dei regimi di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione, esso prevede quanto segue:

«(94) Gli Stati membri devono adeguare i propri regimi esistenti di aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione operativi oltre il 30 giugno 2000 per renderli conformi, dopo tale data, ai presenti orientamenti e, in particolare, alle disposizioni della sezione 4.

(95)      Per permettere alla Commissione di controllare detto adeguamento, gli Stati membri le trasmettono, entro il 31 dicembre 1999, un elenco di tutti i suddetti regimi. In seguito, e in ogni caso prima del 30 giugno 2000, essi devono trasmetterle le informazioni necessarie per permetterle di verificare che i regimi sono stati modificati in conformità ai presenti orientamenti».

2.     Regime di aiuti autorizzato

5        Le Bürgschaftsrichtlinien des Freistaates Sachsen für die Wirtschaft, und die freien Berufe sowie die Land- und die Forstwirtschaft (direttive relative alle garanzie del Freistaat Sachsen per l’economia e le libere professioni, nonché per l’agricoltura e la silvicoltura) prevedono due varianti di garanzie: da una parte, garanzie per gli aiuti al funzionamento e all’investimento a finalità regionale (in prosieguo: la «variante degli aiuti regionali») e, dall’altra, garanzie per gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione (in prosieguo: la «variante degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione»). La Commissione delle Comunità europee ha approvato dette direttive del Freistaat Sachsen con decisione 7 giugno 1993, SG (93) D/9273, relativa all’aiuto di Stato n. 73/93. Si tratta, pertanto, di un regime di aiuti autorizzato (in prosieguo: il «regime di aiuti autorizzato»). Nella menzionata decisione del 7 giugno 1993, la Commissione indica che garanzie a imprese il cui garante, da operatore diligente, sia o dovrebbe essere a conoscenza del fatto che si trovano in difficoltà, rappresentano un aiuto che non ricade nella decisione in oggetto e dovrebbe essere notificato individualmente alla Commissione.

6        Il regime di aiuti autorizzato è stato adeguato agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, nella loro versione del 1994 (GU 1994, C 368, pag. 12; in prosieguo: gli «orientamenti del 1994»). Così, il 13 marzo 1996, la Commissione ha adottato la decisione 96/475/CE, relativa alla compatibilità con il mercato comune delle garanzie di Stato concesse per progetti di ristrutturazione (compresi i progetti di consolidamento e di risanamento) di grandi imprese in difficoltà nell’ambito dei regimi di garanzie di Stato dei Länder Sassonia-Anhalt, Bassa Sassonia, Renania settentrionale‑Vestfalia, Renania‑Palatinato, Baviera, Brema, Meclemburgo‑Pomerania, Schleswig‑Holstein e Sassonia (GU L 194, pag. 25), affermando che la concessione di garanzie per la ristrutturazione di imprese di grandi dimensioni in difficoltà, nel contesto di una direttiva sulle garanzie come quella del Freistaat Sachsen, doveva essere notificata individualmente alla Commissione. Quanto alla definizione della nozione di impresa in difficoltà, tale decisione rinvia ai criteri di cui agli orientamenti del 1994. Con lettera del 19 dicembre 1996, la Repubblica federale di Germania ha confermato che detta decisione era stata correttamente trasposta dal Freistaat Sachsen. 

7        Ritenendo che la definizione della nozione di impresa in difficoltà fosse vaga, le autorità tedesche e la Commissione hanno ritenuto necessario rendere tale nozione operativa per l’applicazione dei programmi di garanzie dei Länder tedeschi. Ciò ha costituito l’oggetto di una lettera della Commissione del 2 marzo 1998.

8        In tale lettera, la Commissione ha proposto misure utili per l’applicazione delle direttive di garanzie dei Länder tedeschi, tra cui il regime di aiuti autorizzato e, in particolare, la seguente definizione della nozione di impresa in difficoltà (in prosieguo: la «misura utile E 16/94»):

«Ai fini dell’applicazione delle summenzionate regole in materia di garanzie, si ritiene che un’impresa sia in difficoltà quando risulti soddisfatto uno dei seguenti criteri:

–        l’impresa interessata è in una situazione di insolvenza ovvero sovrindebitata ai sensi [della Konkursordnung (disciplina tedesca sul fallimento)] o [dell’Einführungsgesetz zur Insolvenzordnung (legge tedesca di introduzione del codice dell’insolvenza)];

–        oltre la metà dei capitali propri contabilizzati con riguardo alle società di persone o, con riguardo alle società di capitali, oltre la metà del capitale sociale sia stata assorbita da perdite ai sensi dell’art. 92 [dell’Aktiengesetz (legge tedesca sulle società per azioni)] e dell’art. 49 [del Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (legge tedesca sulle società a responsabilità limitata)] e il 25% di detto capitale sia stato assorbito nel corso degli ultimi dodici mesi precedenti la domanda di concessione di una garanzia.

Inoltre, nell’applicazione di detta nozione, occorre prendere in considerazione alla luce del diritto finanziario e il garante deve verificare [i seguenti elementi] caso per caso:

–        Una garanzia non può essere concessa – in linea di principio –qualora ci si debba attendere, con elevata probabilità, che il garante sarà chiamato a rispondere (art. 39 delle istruzioni amministrative provvisorie relative alle norme sul bilancio del Bund e corrispondenti disposizioni nelle norme sul bilancio dei Länder); ne consegue che una garanzia a favore di imprese in difficoltà può essere concessa, ai sensi dei summenzionati criteri, solo quando il garante rilevi, sulla base di una perizia redatta da un esperto contabile (indipendente) che tenga conto del prestito garantito, che le prospettive di prosecuzione dell’impresa beneficiaria sono positive.

–        All’atto di concessione della garanzia, occorre, in ogni caso particolare, verificare se non sia possibile un altro finanziamento sul mercato dei capitali».

9        La Repubblica federale di Germania ha confermato l’impiego di tale definizione della nozione di impresa in difficoltà in una lettera del 29 giugno 1998.

10      Peraltro, in una lettera dell’11 novembre 1998 della Commissione alla Repubblica federale di Germania, si precisa, riguardo alla nozione di impresa in difficoltà, quanto segue:

«Quanto ai punti non ancora definitivamente chiariti e, in particolare, alla questione della definizione di impresa in difficoltà e dell’applicazione della regola “de minimis” alle garanzie per le imprese in difficoltà, la Commissione propone di attendere l’adozione della modifica degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Una volta adottata la decisione, i punti lasciati in sospeso saranno adattati agli orientamenti, nella misura del necessario».

11      Il regime di aiuti autorizzato è stato successivamente adeguato agli orientamenti del 1999. Conformemente alle misure utili di cui al punto 6 degli orientamenti del 1999 (v. supra, punto 4), la Repubblica federale di Germania ha trasmesso alla Commissione, con lettera del 1° dicembre 1999, un elenco dei regimi di aiuti che continuavano ad essere in vigore oltre il 30 giugno 2000 e che dovevano, pertanto, essere adeguati a tali misure utili (in prosieguo: la «lettera del 1° dicembre 1999»). Tale elenco conteneva il regime di aiuti autorizzato. Con lettera del 20 gennaio 2000 (in prosieguo: la «lettera del 20 gennaio 2000»), la Repubblica federale di Germania ha accettato dette misure utili. Inoltre, conformemente al punto 95 degli orientamenti del 1999, la Repubblica federale di Germania ha parimenti trasmesso, a tal riguardo, una serie di documenti alla Commissione (lettere del 30 giugno e dell’11 dicembre 2000, e del 26 marzo 2001) in cui attestava l’adeguamento dei regimi tedeschi esistenti di aiuto a dette misure utili.

12      In tale contesto, la Repubblica federale di Germania ha parimenti trasmesso, con lettera del 30 giugno 2000 (in prosieguo: la «lettera del 30 giugno 2000»), un Prüfraster für staatliche Bürgschaften aus den Bürgschaftsrichtlinien des Bundes und der Länder (Elenco di criteri di verifica delle garanzie dello Stato contenute nelle direttive del Bund e dei Länder sulle garanzie; in prosieguo: l’«elenco di criteri»).

3.     Imprese interessate

13      Il gruppo Biria esercitava varie attività nel settore della fabbricazione e della distribuzione di biciclette.

14      La prima ricorrente nella causa T‑120/07, la MB Immobilien Verwaltungs GmbH (in prosieguo: la «MB Immobilien»), è subentrata nei diritti della Biria AG (nuova), la ex società madre del gruppo Biria.

15      La Biria AG (nuova) è sorta nel 2003 dalla fusione tra la Biria AG (precedente) e la Sachsen Zweirad GmbH, l’impresa inizialmente rinominata Biria GmbH, successivamente Biria AG (nuova). L’unico proprietario della Biria AG (nuova) era il sig. Mehdi Biria.

16      La seconda ricorrente nella causa T‑120/07, la MB System GmbH & Co. KG, è subentrata nei diritti della Bike Systems GmbH & Co., Thüringer Zweiradwerk KG (in prosieguo: la «Bike Systems»), che era una delle principali imprese del gruppo Biria. La MB System produceva esclusivamente biciclette, mentre un’altra impresa del gruppo era responsabile della loro commercializzazione.

4.     Misure de quibus

17      Tra il marzo 2001 e il dicembre 2003, il gruppo Biria riceveva tre contributi finanziari.

18      In primo luogo, nel marzo 2001, la gbb Beteiligungs AG (in prosieguo: la «gbb»), una filiale della Deutsche Ausgleichsbank, banca tedesca di diritto pubblico con la missione di accordare sovvenzioni di interesse pubblico a favore dell’economia tedesca, dava esecuzione ad un conferimento tacito pari a circa EUR 2 070 732 a favore della Bike Systems con scadenza a fine 2010 (in prosieguo: la «misura 1»).

19      In secondo luogo, il 23 marzo 2003, il Freistaat Sachsen concedeva, ai sensi del regime di aiuti autorizzato, una garanzia dell’80% per un credito d’esercizio pari a EUR 5,6 milioni a favore della Sachsen Zweirad GmbH, la cui scadenza era stata inizialmente fissata a fine 2008 (in prosieguo: la «misura 2»). La garanzia veniva restituita il 5 gennaio del 2004 e sostituita con una garanzia a favore della Biria GmbH (vedi il successivo punto 20).

20      In terzo luogo, il 9 dicembre 2003, il Freistaat Sachsen concedeva, con effetti a far data dal 5 gennaio 2004, una garanzia dell’80% per un credito d’esercizio pari a EUR 24 875 000 a favore della Biria GmbH (in prosieguo: la «misura 3»), parimenti ai sensi del regime di aiuti autorizzato, a condizione che la garanzia fornita alla Sachsen Zweirad venisse restituita nel contesto della misura 2.

5.     Procedimento amministrativo

21      Nei mesi di luglio ed agosto 2003, pervenivano alla Commissione talune denunce riguardanti una garanzia a favore del gruppo Biria nonché partecipazioni pubbliche a imprese appartenenti a tale gruppo.

22      Con lettera datata 9 settembre 2003, la Commissione chiedeva alcune informazioni alla Repubblica federale di Germania, la quale adempiva tale richiesta.

23      Il 18 ottobre 2004, la Commissione ingiungeva alla Repubblica federale di Germania di fornire informazioni, in quanto nutriva taluni dubbi sul fatto che le misure di aiuto a favore del gruppo Biria fossero conformi alla normativa in base alla quale esse erano state presumibilmente accordate. In risposta a tale ingiunzione, la Repubblica federale di Germania trasmetteva ulteriori informazioni con lettera datata 31 gennaio 2005 (in prosieguo: la «lettera del 31 gennaio 2005»). Con la lettera del 31 gennaio 2005, la Repubblica federale di Germania comunicava alla Commissione che la misura 3 era stata parimenti concessa in base al regime di aiuti autorizzato.

24      Il 20 ottobre 2005, la Commissione avviava il procedimento di indagine formale in relazione a tre presunti aiuti di Stato. Nella stessa decisione, essa osservava che diverse altre misure di aiuto presumibilmente illegittime non costituivano aiuti di Stato o erano state accordate conformemente ai regimi di aiuti autorizzati. Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 5 gennaio 2006 (GU C 2, pag. 14). La Commissione invitava tutte le parti interessate a formulare osservazioni in merito alle eventuali misure di aiuto. Diverse società denuncianti esprimevano le loro osservazioni in merito, trasmesse alla Repubblica federale di Germania con lettere datate 6 febbraio e 2 marzo 2006, alle quali quest’ultima rispondeva con lettere 5 aprile e 12 maggio 2006.

25      La Repubblica federale di Germania formulava le proprie osservazioni in merito all’avvio del procedimento di indagine formale con lettera 23 gennaio 2006 (in prosieguo: la «lettera del 23 gennaio 2006»).

26      Con lettera 6 febbraio 2006, la Commissione chiedeva alcuni chiarimenti alla Repubblica federale di Germania, che li forniva con lettera 5 aprile 2006. Il 19 luglio 2006 la Commissione inviava un’ulteriore richiesta d’informazioni, alla quale la Germania rispondeva con lettera 25 settembre 2006.

6.     Decisione impugnata

27      Il 24 gennaio 2007, la Commissione ha adottato la decisione 2007/492/CE, relativa all’aiuto di Stato C 38/2005 (ex NN 52/2004) al quale la Germania ha dato esecuzione in favore del gruppo Biria (GU L 183, pag. 27; in prosieguo: la «decisione impugnata»). Il dispositivo della decisione impugnata così dispone:

«Articolo 1

L’aiuto di Stato al quale la [Repubblica federale di Germania] ha dato esecuzione in favore di [Bike Systems], [Sachsen Zweirad] e Biria GmbH (l’attuale Biria AG) è incompatibile con il mercato comune. L’aiuto comprendeva le seguenti misure:

a)      Misura 1: un conferimento tacito a favore di [Bike Systems] pari a 2 070 732 EUR. L’elemento di aiuto corrisponde alla differenza tra il tasso d’interesse di riferimento maggiorato di 1 000 punti di base e la remunerazione del conferimento tacito (tasso fisso più 50% della remunerazione variabile).

b)      Misura 2: una garanzia pari a 4 480 000 EUR a favore di [Sachsen Zweirad]. L’elemento di aiuto corrisponde alla differenza tra il tasso d’interesse di riferimento maggiorato di 800 punti di base e il tasso d’interesse al quale è stato concesso il prestito garantito.

c)      Misura 3: una garanzia pari a 19 900 000 EUR a favore di Biria GmbH (l’attuale Biria AG). L’elemento di aiuto corrisponde alla differenza tra il tasso d’interesse di riferimento maggiorato di 700 punti base e il tasso d’interesse al quale è stato concesso il prestito garantito.

Articolo 2

1. La Repubblica federale di Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dall’impresa beneficiaria l’aiuto di cui all’articolo 1, già posto illegalmente a sua disposizione.

2. È opportuno porre fine al conferimento tacito e alla garanzia a favore di Biria GmbH (l’attuale Biria AG) entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione.

(…)».

28      I motivi enunciati a sostegno della decisione impugnata sono, in sostanza, i seguenti. Quanto alla misura 1, la Commissione ha ritenuto che l’apporto di capitale da parte della gbb fosse imputabile allo Stato e che esso favorisse la Bike Systems, poiché quest’ultima non avrebbe potuto ottenerlo sul mercato alle medesime condizioni. Sulla base del punto 3.2 della sua comunicazione sull’applicazione degli artt. 87 [CE] e 88 [CE] agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU 2000, C 71, pag. 14), l’istituzione ha ritenuto che l’integralità di tale partecipazione dovesse essere considerata come un elemento di aiuto, poiché la Bike Systems si trovava in difficoltà all’atto dell’apporto di capitale e il rischio associato era tale che nessun investitore, in un’economia di mercato, avrebbe preso tale partecipazione. Per quanto riguarda le misure 2 e 3, la Commissione ha ritenuto che i beneficiari fossero grandi imprese che, nel momento in cui sono state concesse le garanzie rispettive, si trovavano in difficoltà secondo i criteri degli orientamenti del 1999, e segnatamente quelli del suo punto 6. Dette garanzie, pertanto, non sarebbero ricadute nel regime di aiuti autorizzato, ma avrebbero dovuto esserle notificate individualmente. Inoltre, essa ha rilevato, per le misure 1, 2 e 3, che le deroghe previste dall’art. 87, nn. 2 e 3, CE non erano applicabili e che, segnatamente, non le era stata fornita alcuna informazione, riguardo, in particolare, l’attuazione di un piano di ristrutturazione, come imposto dagli orientamenti del 1999. Quanto alle misure 2 e 3, la Commissione ha indicato peraltro, nella decisione impugnata, che, dal momento che la Sachsen Zweirad aveva beneficiato di un aiuto alla ristrutturazione nell’aprile del 1996 e nel marzo 1998, la concessione delle due garanzie in oggetto non rispetta il principio dell’aiuto una tantum, essendo trascorsi meno di dieci anni dalla fine della fase di ristrutturazione e non risultando circostanze eccezionali nel caso di specie. Secondo la Commissione, gli orientamenti del 1999, pertanto, non sono stati rispettati.

 Procedimento e conclusioni delle parti

29      Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 5 e il 16 aprile 2007, registrati rispettivamente con numero di ruolo T‑102/07 e T‑120/07, il Freistaat Sachsen, da una parte, e la MB Immobilien e la MB System, dall’altra, hanno proposto il presente ricorso.

30      Con separato atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 agosto 2007, la MB Immobilien ha proposto domanda di provvedimenti provvisori, avente ad oggetto la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata. Tale domanda è stata respinta con ordinanza del presidente del Tribunale 11 ottobre 2007 e le spese sono state riservate.

31      Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 24 novembre 2008, sentite le parti, le cause T‑102/07 e T‑120/07 sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza, conformemente all’art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale.

32      Nella causa T‑102/07, il Freistaat Sachsen conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata riguardo alle misure 2 e 3;

–        condannare la Commissione alle spese.

33      Nella causa T‑120/07, la MB Immobilien e la MB System chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

34      Nella causa T‑102/07, la Commissione conclude che Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il Freistaat Sachsen alle spese.

35      Nella causa T‑120/07, la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la MB Immobilien e la MB System alle spese.

 In diritto

36      Nella causa T‑102/07, il ricorso si fonda su tre motivi. Il primo motivo attiene alla violazione del diritto comunitario per erronea interpretazione del regime di aiuti autorizzato. Esso si articola in tre capi. Con il primo capo, il Freistaat Sachsen contesta la mancata applicazione della misura utile E 16/94. Con il secondo capo, deduce un difetto di motivazione. Con il terzo capo, fa valere che le imprese interessate non sono imprese in difficoltà ai sensi del regime di aiuti autorizzato. Il secondo motivo attiene ad una valutazione non corretta dei fatti quanto alle difficoltà delle imprese di cui trattasi. Esso si articola su due capi. Nel primo capo, il Freistaat Sachsen deduce che la decisione impugnata è in contrasto con la prassi della Commissione. Nel secondo capo, invoca una valutazione non corretta dei criteri di cui al punto 6 degli orientamenti del 1999. Il terzo motivo verte sul difetto di motivazione riguardo all’importo dell’elemento di aiuto.

37      Nella causa T‑120/07 il ricorso comporta parimenti tre motivi. Il primo motivo attiene alla violazione del diritto comunitario che si fonda su un’interpretazione erronea del regime di aiuti autorizzato. Il secondo motivo è relativo all’erronea valutazione dei fatti quanto alle difficoltà delle imprese beneficiarie. Il terzo motivo attiene alla violazione dell’obbligo di motivazione. Esso si articola su quattro capi. Nel primo capo, la MB Immobilien e la MB System deducono che la Commissione si è discostata dagli orientamenti del 1999 senza fornirne una motivazione. Nel secondo capo, esse deducono il difetto di motivazione sul fondamento della misura utile E 16/94. Nel terzo capo, contestano il fatto che la Commissione non avrebbe motivato la sua decisione di discostarsi dalla misura utile E 16/94. Nel quarto capo, denunciano un grave errore di motivazione nella determinazione del valore degli aiuti da recuperare.

38      Si deve rilevare che gli argomenti dedotti dal Freistaat Sachsen nel contesto del ricorso nella causa T‑102/07 e quelli della MB Immobilien e della MB System nel contesto del ricorso nella causa T‑120/07 si sovrappongono in larga misura, anche se le censure del Freistaat Sachsen riguardano esclusivamente le misure 2 e 3, mentre quelle della MB Immobilien e della MB System si riferiscono anche alla misura 1. Le loro censure riguardano, in sostanza, in primo luogo, per quanto riguarda le misure 2 e 3, la violazione del regime di aiuti autorizzato fondata sull’asserita mancata applicazione della definizione strictu sensu della nozione di impresa in difficoltà di cui alla misura utile E 16/94 a vantaggio di quella contenuta negli orientamenti del 1999 e, segnatamente, degli indici enunciati al loro punto 6. In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che la Commissione sia incorsa in errori manifesti di valutazione nella connotazione delle imprese beneficiarie in quanto imprese in difficoltà. In terzo luogo, sussisterebbe una violazione dell’obbligo di motivazione. È in quest’ordine che si analizzeranno le loro censure in prosieguo.

1.     Sulle censure relative alla mancata applicazione della definizione della nozione di impresa in difficoltà di cui alla misura utile E 16/94

 Argomenti delle parti

39      I ricorrenti non contestano che le imprese in difficoltà siano escluse dalla variante degli aiuti regionali del regime di aiuti autorizzato. Essi deducono, tuttavia, in sostanza, che la Commissione avrebbe dovuto fondare la sua analisi secondo la quale le imprese beneficiarie delle misure 2 e 3 sarebbero state in difficoltà, sui criteri della misura utile E 16/94, e non su quelli dei punti 4‑6 degli orientamenti del 1999, asseritamente più ampi.

40      Secondo il Freistaat Sachsen, la Commissione era tenuta, alla luce della giurisprudenza, ad esaminare le misure 2 e 3 sul fondamento delle condizioni del regime di aiuti autorizzato (sentenza della Corte 5 ottobre 1994, causa C‑47/91, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑4635). Orbene, nella decisione impugnata, la Commissione ha concluso nel senso dell’incompatibilità delle misure 2 e 3 con il regime di aiuti autorizzato non sul fondamento della definizione della nozione di impresa in difficoltà risultante dalla misura utile E 16/94, bensì in base ai criteri di cui al punto 6 degli orientamenti del 1999. In tal modo, la Commissione avrebbe sopravvalutato la portata del proprio potere discrezionale nel contesto dell’applicazione concreta di un regime di aiuti che tuttavia aveva previamente autorizzato.

41      Il Freistaat Sachsen ricorda che il regime di aiuti autorizzato comporta due varianti: da una parte, la variante degli aiuti regionali e, dall’altra, la variante degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Le misure 2 e 3 sarebbero state concesse nel contesto della variante degli aiuti regionali, sicché avrebbe dovuto essere applicata la definizione della nozione di impresa in difficoltà risultante dalla misura utile E 16/94.

42      In primo luogo, il Freistaat Sachsen si basa sull’interpretazione di fatti esistenti e dello scambio di corrispondenza precedente agli orientamenti del 1999.

43      In tal senso, fa valere che la nozione di impresa in difficoltà sarebbe stata definita, in un primo momento, nella decisione SG (93) D/9273, come ogni impresa il cui garante, come operatore diligente, sia o dovrebbe essere a conoscenza del fatto che versa in difficoltà.

44      Secondo il Freistaat Sachsen, la Commissione ha affermato, nella decisione 96/475, relativa alle garanzie per progetti di ristrutturazione di grandi imprese in difficoltà concesse nel contesto dei regimi di garanzia di diversi Länder tedeschi, tra cui il Freistaat Sachsen, che la concessione di garanzie a grandi imprese in difficoltà doveva essere assoggettata a notifica individuale. Ne conseguirebbe che, nel contesto della variante degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione del regime di aiuti autorizzato, potevano essere concesse garanzie solo alle PME in difficoltà. Secondo il Freistaat Sachsen, la variante degli aiuti regionali del regime di aiuti autorizzato non è stata presa in considerazione, il che troverebbe conferma nella lettera del 19 dicembre 1996 (v. supra, punto 6).

45      Il Freistaat Sachsen sostiene peraltro che dalla lettura della corrispondenza tra la Repubblica federale di Germania e la Commissione, come la lettera del 2 marzo 1998 (v. supra, punto 7), emerge che programmi di garanzia analoghi esistevano in diversi Länder nonché a livello federale. In considerazione dell’importanza dello strumento di sostegno regionale, sarebbe stato necessario trovare una delimitazione operativa per la nozione di «imprese sane». Secondo il Freistaat Sachsen, tale ricerca ha costituito l’oggetto di numerosi dibattiti e di un lungo scambio di corrispondenza tra la Commissione e la Repubblica federale di Germania che si è potuto concludere solo con la proposta, da parte della Commissione, di una definizione della nozione di impresa in difficoltà nella misura utile E 16/94.

46      La misura utile E 16/94 avrebbe ridefinito l’esclusione delle imprese in difficoltà dagli aiuti regionali. Sarebbero ormai escluse dal beneficio degli aiuti regionali, da una parte, le imprese che soddisfano criteri chiari, ripresi successivamente dal punto 5 degli orientamenti del 1999 e, dall’altra, le imprese per le quali sussiste il rischio del ricorso alla garanzia. Tale definizione non sarebbe stata più modificata successivamente.

47      Il Freistaat Sachsen rileva ancora che, nella lettera dell’11 novembre 1998 (v. supra, punto 10), la Commissione ha indicato che la questione della definizione della nozione di impresa in difficoltà non era ancora definitivamente chiarita, ma che, nell’interesse della certezza del diritto, dovevano essere applicati i criteri della misura utile E 16/94.

48      In secondo luogo, il Freistaat Sachsen fa valere che la corrispondenza tra la Repubblica federale di Germania e la Commissione, intercorsa successivamente agli orientamenti del 1999, non rivela alcun cambiamento quanto all’applicazione della definizione della nozione di impresa in difficoltà di cui alla misura utile E 16/94 alla variante degli aiuti regionali del regime di aiuti autorizzato.

49      Secondo il Freistaat Sachsen, la lettera del 1° dicembre 1999 si riferisce esclusivamente agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Lo stesso varrebbe per la lettera del 20 gennaio 2000, in cui la Repubblica federale di Germania ha accettato le misure utili previste al punto 6 degli orientamenti del 1999, poiché dette misure utili riguarderebbero esclusivamente, anch’esse, i regimi di aiuti relativi agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Emergerebbe parimenti da tale lettera che, per le PME in difficoltà, la definizione di cui al punto 5 degli orientamenti del 1999 dovrebbe trovare applicazione.

50      I documenti trasmessi con la lettera del 30 giugno 2000 riguarderebbero parimenti solo i regimi di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. L’elenco di criteri riassumerebbe, al suo punto 3.5, i programmi o varianti di programmi a finalità regionale. Per contro, il punto 4 disciplinerebbe esclusivamente gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Lo stesso varrebbe anche per le modifiche ulteriori del punto 4, che costituirebbero l’oggetto del successivo scambio di corrispondenza tra la Commissione e il governo tedesco.

51      In terzo luogo, il Freistaat Sachsen ritiene che l’applicazione di due nozioni lievemente divergenti della nozione di impresa in difficoltà nel contesto della variante degli aiuti regionali e della variante degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione del regime di aiuti autorizzato discenda dai diversi obiettivi di dette varianti.

52      La variante degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione sarebbe intesa a far sì che solo le PME che soddisfino i criteri di cui al punto 5 degli orientamenti del 1999 possano beneficiare di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Il Freistaat Sachsen indica che, nel caso della variante degli aiuti regionali, le imprese potevano beneficiare di aiuti se non erano in difficoltà secondo la misura utile E 16/94, vale a dire secondo criteri chiaramente definiti, corrispondenti a quelli di cui al punto 5 degli orientamenti del 1999 ovvero se era improbabile che si sarebbe fatto ricorso alla garanzia.

53      Infine, il Freistaat Sachsen sostiene che gli indici delle difficoltà di un’impresa di cui al punto 6 degli orientamenti del 1999 siano troppo vaghi per poter costituire criteri di valutazione, da parte degli Stati membri, della compatibilità di una misura di aiuto progettata con un regime esistente.

54      La MB Immobilien e la MB System sostengono, da parte loro, che la Commissione avrebbe dovuto esaminare le misure 2 e 3 alla luce delle condizioni del regime di aiuti autorizzato e invocano parimenti, a tal riguardo, la misura utile E 16/94. Esse rilevano che le condizioni della misura utile E 16/94 sono formulate in termini più restrittivi di quelle degli orientamenti del 1999. In luogo degli indici di cui alle dette linee direttrici, sarebbe applicabile nella specie il criterio relativo alle norme sul bilancio della misura utile E 16/94. Secondo tale criterio, non dovrebbero essere concesse garanzie quando debba attendersi, con elevata probabilità, il ricorso al garante. La Repubblica federale di Germania avrebbe accettato tale definizione e sia il Freistaat Sachsen sia le beneficiarie avrebbero dovuto poter contare sull’applicabilità del regime di aiuti autorizzato in quanto regime speciale.

55      La MB Immobilien e la MB System sostengono che l’adeguamento del regime di aiuti autorizzato agli orientamenti del 1999 riguardi unicamente la variante degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. La Commissione avrebbe proposto di notificare tutte le garanzie a beneficio di grandi imprese indipendentemente dalla loro finalità, ma tacerebbe quanto al fatto che la Repubblica federale di Germania ha respinto tale proposta. Detta questione non sarebbe ancora stata chiarita in modo definitivo.

56      Secondo la MB Immobilien e la MB System, le garanzie a sostegno delle misure di ristrutturazione e di salvataggio a favore di imprese in difficoltà ai sensi del regime di aiuti autorizzato sono state limitate alle PME. Per gli aiuti regionali al funzionamento e all’investimento, come previsto nella misura utile E 16/94, l’applicazione dei criteri restrittivi del punto 5 degli orientamenti del 1999 dovrebbe essere completata dalla duplice condizione di bilancio, secondo cui una garanzia non può essere concessa se sussiste l’elevata probabilità che sia attivata e, pertanto, possono essere costituite garanzie a favore di imprese in difficoltà solo qualora il garante rilevi, sulla base della perizia resa da un revisore indipendente, che l’impresa beneficiaria, in considerazione del prestito garantito, abbia buone possibilità di proseguire la sua attività. Peraltro, per quanto riguarda l’obbligo di notifica per gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di grandi imprese in difficoltà che risulta dalla decisione 96/475, la MB Immobilien e la MB System fanno valere che la Repubblica federale di Germania l’ha accettato riguardo alle due varianti solo per i propri Länder Baden-Würtemberg e Amburgo. Per quanto riguarda la variante degli aiuti regionali, la decisione 96/475 non avrebbe influito sul regime di aiuti autorizzato. Conseguentemente, il criterio che consente di verificare l’ammissibilità di dette garanzie sarebbe restato il summenzionato criterio del bilancio e non sarebbe stato sostituito dagli indici citati negli orientamenti del 1999.

57      La Commissione conclude nel senso del rigetto di tali censure. Essa contesta l’applicabilità della misura utile E 16/94 e deduce che, nella decisione impugnata, ha correttamente applicato i criteri di cui ai punti 4‑6 degli orientamenti del 1999.

 Giudizio del Tribunale

58      Si deve rilevare che i ricorrenti non contestano che le imprese in difficoltà siano escluse dalla variante degli aiuti regionali del regime di aiuti autorizzato. Tuttavia, essi sostengono che la Commissione non poteva, alla luce delle misure 2 e 3, fondare la decisione impugnata sulla definizione della nozione di impresa in difficoltà risultante dai punti 4‑6 degli orientamenti del 1999 per poter così escludere le imprese di cui trattasi dall’applicazione della variante degli aiuti regionali, ma avrebbe dovuto applicare quella della misura utile E 16/94, che è più restrittiva. Infatti, la Repubblica federale di Germania non avrebbe accettato tale definizione asseritamente più ampia degli orientamenti del 1999 per la variante degli aiuti regionali del regime di aiuti autorizzato. Peraltro, gli indici di cui al punto 6 degli orientamenti del 1999 sarebbero troppo imprecisi perché gli Stati membri possano valutare la compatibilità delle misure finanziarie con un regime di aiuti autorizzato.

59      Quanto al margine di discrezionalità della Commissione, si deve ricordare che la Commissione, quando si occupa di un aiuto individuale che si sostiene essere stato concesso in base a un regime già autorizzato, non può procedere immediatamente ad esaminarlo in base al Trattato CE. Essa deve limitarsi, prima dell’inizio di qualsiasi procedimento, a controllare se l’aiuto rientri nel regime generale e soddisfi le condizioni fissate dalla decisione di approvazione dello stesso. Se non procedesse in tal modo, la Commissione potrebbe modificare, in occasione dell’esame di ciascun aiuto individuale, la sua decisione di approvazione del regime di aiuti, la quale presupponeva già un esame alla luce dell’art. 87 CE (v., in tal senso, sentenza Italia/Commissione, cit. supra al punto 40, punto 24).

60      Un aiuto che costituisce l’applicazione rigorosa e prevedibile delle condizioni stabilite nella decisione d’approvazione del regime generale approvato è pertanto ritenuto un aiuto esistente, che non deve essere notificato alla Commissione né esaminato alla luce dell’art. 87 CE (sentenza della Corte 16 maggio 2002, causa C‑321/99 P, ARAP e a./Commissione, Racc. pag. I‑4287, punto 83, e sentenza del Tribunale 18 novembre 2004, causa T‑176/01, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. II‑3931, punto 51).

61      Per contro, misure che non sono coperte dai regimi generali dedotti costituiscono nuovi aiuti la cui compatibilità con il mercato comune deve essere assoggettata all’esame della Commissione. Infatti, dall’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1), risulta che «qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato».

62      Si deve, inoltre, rilevare che una decisione della Commissione che statuisce sulla conformità di un aiuto con il regime interessato rientra nell’esercizio del suo obbligo di vigilanza sull’applicazione degli artt. 87 CE e 88 CE. Di conseguenza, l’esame da parte della Commissione della conformità di un aiuto con tale regime non costituisce un’iniziativa che eccede l’ambito delle sue competenze. Pertanto, le valutazioni della Commissione non possono essere limitate da quelle delle autorità nazionali che hanno concesso l’aiuto.

63      Quanto all’argomento secondo il quale la Repubblica federale di Germania non avrebbe accettato la definizione di imprese in difficoltà risultante dai punti 4‑6 degli orientamenti del 1999 per la variante degli aiuti regionali del regime di aiuti autorizzato, dall’art. 17, n. 1, del regolamento n. 659/1999 emerge che la Commissione ottiene dallo Stato membro interessato tutte le informazioni necessarie alla revisione dei regimi di aiuti esistenti, alla quale procede, in collaborazione con lo Stato membro medesimo, a norma dell’articolo 88, n. 1, CE. Se la Commissione, alla luce delle informazioni fornite, conclude che il regime di aiuti esistente non è, ovvero non è più, compatibile con il mercato comune, emette una raccomandazione in cui propone allo Stato membro interessato l’adozione di misure utili per modificare o sopprimere il regime di aiuti esistente, conformemente all’art. 18 del regolamento n. 659/1999.

64      A tal riguardo, ai sensi dell’art. 19 del regolamento n. 659/1999, «[s]e lo Stato membro interessato accetta le misure proposte dalla Commissione e ne informa quest’ultima, la Commissione ne prende atto e ne informa lo Stato membro». Detto articolo prevede parimenti che «[a] seguito della sua accettazione, lo Stato membro è tenuto a dare applicazione alle opportune misure».

65      Nel caso di specie, conformemente alle misure utili degli orientamenti del 1999 (v. supra, punto 4), la Repubblica federale di Germania ha inviato alla Commissione, con lettera del 1° dicembre 1999, un elenco dei regimi di aiuti ancora vigenti oltre il 30 giugno 2000 e che dovevano, secondo tale lettera, essere adeguati alle misure utili. Il regime di aiuti autorizzato figura su detto elenco. Con lettera del 20 gennaio 2000, la Repubblica federale di Germania ha accettato le misure utili proposte al punto 6 degli orientamenti del 1999.

66      Tuttavia, secondo i ricorrenti, la Repubblica federale di Germania avrebbe accettato solo le misure utili per regimi di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione e, conseguentemente, solo per la variante degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione del regime di aiuti autorizzato. Essi ne deducono che sarebbe la definizione della nozione di impresa in difficoltà di cui alla misura utile E 16/94 che continuerebbe a trovare applicazione alla variante degli aiuti regionali del regime di aiuti autorizzato.

67      Tale ragionamento deve essere respinto.

68      La Commissione, infatti, correttamente rileva che la corrispondenza della Repubblica federale di Germania contenuta negli atti non opera alcuna distinzione tra le diverse varianti del regime di aiuti autorizzato. Quest’ultimo è menzionato, in particolare, senza ulteriori precisazioni, nella lettera del 1° dicembre 1999. La lettera del 20 gennaio 2000 è anch’essa di carattere generico. Pertanto, non è stato dimostrato che sussisterebbe una qualsivoglia esclusione espressa dell’applicazione degli orientamenti del 1999 per la variante degli aiuti regionali del regime di aiuti autorizzato.

69      Peraltro, l’elenco di criteri che, come risulta dalla lettera del 30 giugno 2000, costituisce parte integrante dei regimi di garanzia tedeschi e traspone in tale settore le misure utili, e in particolare il suo punto 4.1, rinvia espressamente all’obbligo di notifica individuale nell’ipotesi di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione destinati a grandi imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti del 1999. Pertanto, dal punto 4.1 dell’elenco di criteri che la Repubblica federale di Germania ha accettato risulta che ogni garanzia che possa essere qualificata come aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione (ad eccezione delle garanzie concesse nel contesto di un regime di aiuti alle PME che soddisfino almeno uno dei tre criteri di cui al punto 5 degli orientamenti del 1999, v. successivo punto 78) debba essere assoggettata ad una notifica individuale alla Commissione, conformemente agli orientamenti del 1999.

70      È pur vero che, come rileva il Freistaat Sachsen, la corrispondenza in esame fa espresso riferimento, sotto taluni profili, ai «regimi di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione». Ad esempio, nella lettera del 1° dicembre 1999, si fa menzione di un adeguamento agli orientamenti del 1999 di tutti i «regimi di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione esistenti» in vigore dopo il 30 giugno 2000. Lo stesso dicasi per l’elenco di criteri. Ciò è assolutamente conforme al disposto del punto 6.3 degli orientamenti del 1999, che richiede l’adeguamento dei «regimi [esistenti di aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione] in conformità ai presenti orientamenti».

71      Contrariamente a quanto sostiene il Freistaat Sachsen, tuttavia, da tali riferimenti ai «regimi di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione» non discende peraltro che l’accettazione delle misure utili da parte della Repubblica federale di Germania fosse limitata alla variante degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione del regime di aiuti autorizzato.

72      Infatti, anche qualora tale accettazione delle misure utili degli orientamenti del 1999 si riferisse unicamente ai regimi di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione esistenti, questo non implicherebbe, tuttavia, che il Freistaat Sachsen potesse prescindere dagli orientamenti del 1999 nel momento in cui ha concesso – dopo l’entrata in vigore il 9 ottobre 1999 e successivamente all’accettazione, da parte della Repubblica federale di Germania, delle relative misure utili – taluni vantaggi finanziari a imprese potenzialmente in difficoltà. Ciò vale anche se tali vantaggi ricadevano, a priori, tra le condizioni di un regime esistente di aiuti a finalità regionale per una regione che è, come rilevato al ‘considerando’ 10 della decisione impugnata, una zona assistita ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. a), CE.

73      Al riguardo, si deve ricordare che la riserva prevista dall’art. 87, n. 3, lett. a) e c), CE, relativa agli aiuti a finalità regionale, presuppone, quando si tratta di aiuti di salvataggio, l’esistenza di un autentico piano di ristrutturazione, affinché gli effetti positivi dell’aiuto sullo sviluppo regionale possano durare nel tempo (v., in tal senso, sentenza della Corte 21 marzo 1991, causa C‑305/89, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑1603, punto 36) e possano dunque compensare gli effetti distorsivi della concorrenza.

74      Del pari, risulta dal punto 3 degli orientamenti del 1999, di cui la Commissione si è potuta dotare ai fini dell’esercizio dell’ampio margine di discrezionalità di cui gode nel contesto dell’applicazione dell’art. 87, n. 3, CE e che la vincolano (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T‑171/02, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, Racc. pag. II‑2123, punti 94 e 95, e la giurisprudenza citata), che «[g]li aiuti di Stato destinati a salvare dal fallimento le imprese in difficoltà e ad incoraggiarne la ristrutturazione possono essere considerati legittimi solo a determinate condizioni». Per tale ragione, gli orientamenti del 1999 prevedono, in particolare al loro punto 17, un dovere di previa notifica alla Commissione di ogni finanziamento apportato o garantito dallo Stato a un’impresa in difficoltà finanziaria, e la Commissione terrà conto delle considerazioni di ordine regionale menzionate all’art. 87, n. 3, lett. a) e c), CE, nel contesto dell’esame di tale notifica, come si evince dai punti 19 e 20 di detti orientamenti.

75      Risulta dalle suesposte considerazioni che, all’epoca dei fatti di causa, prima di concedere un aiuto a una grande impresa che si trovava in una situazione economica quantomeno problematica, ciò che valeva innegabilmente nel caso del gruppo Biria, la Repubblica federale di Germania avrebbe dovuto anzitutto determinare se si trattasse di un’impresa in difficoltà secondo i criteri dei punti 4‑6 degli orientamenti del 1999. Nell’ipotesi affermativa, l’aiuto de quo sarebbe stato soggetto ad un obbligo di notifica individuale.

76      Ne consegue, del pari, che l’argomento dei ricorrenti quanto all’esistenza di una definizione specifica della nozione di impresa in difficoltà nel contesto della variante degli aiuti regionali del regime di aiuti autorizzato deve essere respinta. L’accettazione dell’esistenza parallela di differenti definizioni della nozione di impresa in difficoltà potrebbe, infatti, far sì che un’impresa che è in difficoltà secondo gli orientamenti del 1999 potesse tuttavia beneficiare di un aiuto di Stato senza obbligo di notifica e senza rispettare gli orientamenti del 1999. Orbene, tale situazione sarebbe in contrasto con la ratio dell’art. 87, nn. 1 e 3, CE e dell’art. 88, n. 3, CE, come risulta espressamente dagli orientamenti del 1999 (v. supra, punto 74).

77      Quanto poi agli argomenti dei ricorrenti secondo cui gli indici previsti dal punto 6 degli orientamenti del 1999 sarebbero troppo vaghi per poter essere utilizzati in uno Stato membro nel contesto della valutazione della compatibilità di una misura di aiuto prevista con un regime esistente, si deve ricordare che, come correttamente rilevato dalla Commissione, in caso di dubbi in ordine alla qualifica della situazione di un’impresa beneficiaria, lo Stato membro deve notificare la misura in questione.

78      Peraltro, quanto agli argomenti dei ricorrenti relativi al raffronto tra i criteri della misura utile E 16/94 e quelli del punto 5 degli orientamenti del 1999 nonché al fatto che una certa corrispondenza tra la Commissione e la Repubblica federale di Germania, intervenuta successivamente agli orientamenti del 1999, avrebbe fatto riferimento unicamente ai criteri di detto punto 5, deve rilevarsi che risulta chiaramente dal disposto degli orientamenti del 1999 e, segnatamente, dal punto 4 dei medesimi (v. supra, punto 3), che i soli regimi di aiuti a imprese in difficoltà ancora autorizzati sono quelli relativi alle PME. Ne risulta parimenti che, per poter stabilire se queste ultime siano in difficoltà, sono pertinenti a priori solo i criteri restrittivi di cui al punto 5 degli orientamenti del 1999. Al di fuori dell’applicabilità di detti criteri restrittivi, è necessaria la notifica individuale. Se è pur vero che la corrispondenza tra la Commissione e la Repubblica federale di Germania, successiva all’adozione degli orientamenti del 1999, ha dunque potuto contenere un dibattito relativo alla definizione della nozione di impresa in difficoltà, quale risulta dal punto 5 degli orientamenti del 1999, per definire il contesto della valutazione dei regimi di aiuti ancora autorizzati, non se ne può dedurre, come sembrano sostenere i ricorrenti, che la Repubblica federale di Germania non abbia accettato tale definizione né che essa abbia rifiutato la possibilità di utilizzare la definizione di impresa di cui al punto 6 degli orientamenti del 1999 al di fuori del contesto specifico dei regimi di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione alle PME.

79      Infine, occorre ancora precisare che, come afferma la Commissione e come emerge dalla lettera del 23 gennaio 2006, la Repubblica federale di Germania ha sostenuto la tesi secondo cui le misure 2 e 3 dovevano essere valutate alla luce del punto 6 degli orientamenti del 1999. Peraltro, non risulta né dalla decisione impugnata né dagli atti di causa che la Repubblica federale di Germania abbia invocato la misura utile E 16/94 nel contesto del procedimento amministrativo, né i ricorrenti, d’altronde, affermano il contrario.

80      Risulta dalle suesposte considerazioni che occorre far astrazione da tutta la corrispondenza intercorsa tra la Commissione e la Repubblica federale di Germania precedentemente al 1999. Occorre parimenti respingere la definizione asseritamente più restrittiva della nozione di impresa in difficoltà di cui alla misura utile E 16/94 in quanto inconferente ai fini della soluzione della presente controversia.

81      Conseguentemente, la Commissione non ha violato il diritto comunitario né il regime di aiuti autorizzato laddove ha valutato la situazione delle imprese oggetto della decisione impugnata alla luce dei criteri degli orientamenti del 1999, anche con riferimento al loro punto 6, e non di quelli della misura utile E 16/94.

82      Le censure sollevate nel contesto dei ricorsi nelle cause T‑102/07 e T‑120/07, relative alla violazione del regime di aiuti autorizzato a tal riguardo, devono pertanto essere respinte.

2.     Sulle censure relative alla connotazione delle imprese beneficiarie come imprese in difficoltà

83      In primo luogo, la MB Immobilien e la MB System sostengono che l’impresa beneficiaria della misura 1, la Bike Systems, non fosse in difficoltà nel marzo 2001. Dato che il regime di aiuti autorizzato concerne le garanzie dello Stato e che la misura 1 costituisce una partecipazione tacita concessa al di fuori da tale contesto, la MB Immobilien e la MB System non contestano, al riguardo, l’applicabilità della definizione della nozione di impresa in difficoltà contenuta negli orientamenti del 1999.

84      In secondo luogo, il Freistaat Sachsen e la MB Immobilien sostengono entrambe che le imprese beneficiarie delle misure 2 e 3, rispettivamente la Sachsen Zweirad e la Biria GmbH, non fossero in difficoltà ai sensi della misura utile E 16/94 all’epoca della concessione delle garanzie. Al riguardo, dall’analisi che precede risulta che la Commissione poteva legittimamente fondare la decisione impugnata sulla definizione della nozione di impresa in difficoltà che risulta dagli orientamenti del 1999. Ne consegue che le censure attinenti al fatto che le imprese beneficiarie non sarebbero state in difficoltà secondo i criteri della misura utile E 16/94 devono essere respinte in quanto inconferenti.

85      In terzo luogo, il Freistaat Sachsen sostiene che nemmeno la Sachsen Zweirad e la Biria GmbH fossero imprese in difficoltà ai sensi dei criteri degli orientamenti del 1999, rispettivamente nel marzo 2003 e nel dicembre 2003.

86      Peraltro, nella loro replica, la MB Immobilien e la MB System deducono parimenti, in subordine, che, anche applicando gli orientamenti del 1999, non si sarebbe potuto ritenere che la Sachsen Zweirad e la Biria GmbH fossero in difficoltà. Tale censura deve tuttavia essere dichiarata irricevibile per violazione dell’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia, nonché dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, ai sensi del quale il ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione, infatti, dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali il ricorso è fondato emergano anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso (ordinanza del Tribunale 11 luglio 2005, causa T‑294/04, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, Racc. pag. II‑2719, punto 23).

87      Ne consegue che l’esame di eventuali errori di valutazione della Commissione nell’applicazione dei criteri degli orientamenti del 1999 alla situazione della Sachsen Zweirad e della Biria GmbH si limiterà all’esame degli argomenti dedotti dal Freistaat Sachsen al riguardo.

88      Pertanto, nel prosieguo si esaminerà, sulla base degli orientamenti del 1999, se la Commissione non sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nel caratterizzare, da una parte, la Bike Systems come impresa che si trovava in difficoltà nel marzo del 2001 e, dall’altra, la Sachsen Zweirad e la Biria GmbH come imprese che si trovavano in difficoltà, rispettivamente, nel marzo del 2003 e nel dicembre del 2003.

 Sulla questione se la Bike Systems fosse un’impresa in difficoltà nel marzo del 2001

 Argomenti delle parti

89      In primo luogo, la MB Immobilien e la MB System deducono che i motivi esposti al ‘considerando’ 61 della decisione impugnata per sostenere che la Bike Systems fosse un’impresa in difficoltà sono lacunosi e non corrispondono a criteri o sintomi pertinenti ai sensi degli orientamenti del 1999. La Commissione stessa avrebbe affermato che la Bike Systems non era fallita, senza peraltro compiere alcun accertamento in ordine al bilancio delle imprese beneficiarie e, dunque, ai criteri di detti orientamenti. Inoltre, da una limitata ristrutturazione non potrebbe dedursi automaticamente che le prospettive future di un’impresa sarebbero incerte, ma a tal fine sarebbero stati necessari rilievi più esaustivi. La Commissione, peraltro, non avrebbe sufficientemente tenuto conto del fatto che la Bike Systems è stata acquisita da un’impresa sana. Infatti, dal momento che, per effetto del piano di risanamento, si è verificato un cambiamento di proprietà, la Commissione avrebbe dovuto esaminare il peso economico dell’acquirente per poter esprimere un’opinione valida sulle prospettive future dell’impresa. Inoltre, le perdite o i capitali propri negativi potrebbero, ma non dovrebbero necessariamente, costituire un indizio del fatto che un’impresa sia in difficoltà, come attesterebbero i criteri degli orientamenti del 1999.

90      In secondo luogo, la MB Immobilien e la MB System sostengono che la Commissione non abbia analizzato una lettera di patronage vincolante (harte Patronatserklärung) della Biria GmbH del 6 marzo 2001 (in prosieguo: la «lettera di patronage») nonostante il fatto che l’esistenza di tale documento fosse stata invocata dalla Repubblica federale di Germania nella comunicazione del 31 gennaio 2005. La Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che la gbb disponeva, riguardo agli obblighi sorti dal contratto di partecipazione tacita, della garanzia della Biria GmbH e che, conseguentemente, poteva, in caso di difficoltà, rivolgersi ad un’impresa che non era un’impresa in difficoltà. La Commissione riconoscerebbe d’altronde di non aver esaminato la lettera di patronage che la Biria GmbH aveva rilasciato a favore della Bike Systems, ancorché tale circostanza le fosse nota. Occorrerebbe operare un distinguo tra lettere di patronage vincolanti (harte Patronatserklärungen) e lettere di patronage non vincolanti (weiche Patronatserklärungen). Nel contesto di una lettera di patronage vincolante, il garante non sarebbe un debitore la cui responsabilità interviene solo dopo quella del debitore principale, ma suo codebitore solidale.

91      Tale ragionamento non sarebbe contraddetto dal fatto che il governo tedesco avrebbe affermato, nella lettera del 23 gennaio 2006, di condividere le precisazioni della Commissione secondo i quali una partecipazione tacita è paragonabile a un prestito subordinato il cui rischio, a causa della mancanza di garanzie, è superiore a quello di un prestito bancario classico destinato a finanziare un investimento, sicché la rendita di tale partecipazione tacita deve essere nettamente superiore al tasso di riferimento dell’Unione europea vigente alla data della concessione. La Commissione, quando indica che, in considerazione di tale dichiarazione astratta, non aveva alcuna ragione di esaminare in modo più dettagliato la qualifica della lettera di patronage e di formulare quesiti al riguardo, dimenticherebbe di averne preso conoscenza e che aveva, pertanto, l’obbligo di procedere ad istruttoria, o quantomeno l’obbligo di formulare quesiti allo Stato membro.

92      In terzo luogo, la MB Immobilien e la MB System sostengono che la Commissione non abbia tenuto conto della relazione di verifica relativa ai bilanci annuali risultanti al 31 dicembre 2002 e alla relazione della gestione dell’esercizio 2002 della Bike Systems (in prosieguo: la «relazione sui bilanci 2002 della Byke Systems»), di cui era a conoscenza e nella quale si dichiarava che la presentazione e la valutazione dei profitti nel bilancio al 31 dicembre 2002 consentivano di basarsi sul principio secondo cui le prospettive future erano positive. La Commissione non avrebbe mai fatto riferimento alla solvibilità dell’acquirente. La MB Immobilien e la MB System contestano l’affermazione della Commissione secondo cui la relazione sui bilanci 2002 della Byke Systems sarebbe del tutto irrilevante per valutare decisioni che ricadono nell’esercizio 2001. D’altronde, essa farebbe uso del medesimo tipo di giustificazione a posteriori.

93      In quarto luogo, esse fanno valere che gli argomenti dedotti dalla Commissione concernenti periodi successivi alla decisione impugnata non valgono a giustificare quest’ultima.

94      La Commissione contesta gli argomenti della MB Immobilien e della MB System.

 Giudizio del Tribunale

95      In limine, occorre precisare che dal ricorso nella causa T‑120/07 risulta che le censure della MB Immobilien e della MB System, sollevate nel contesto del loro secondo motivo, riguardano, da una parte, la connotazione della Bike Systems quale impresa in difficoltà e, dall’altra, la determinazione dell’elemento di aiuto, in particolare la portata della maggiorazione applicata dalla Commissione.

96      Quanto alla determinazione dell’elemento di aiuto della misura 1, è giocoforza rilevare che il secondo motivo non contiene alcuno sviluppo rispetto alla censura della MB Immobilien e della MB System formulata nel contesto di tale motivo di ricorso nella causa T‑120/07, secondo il quale la Commissione non ha sufficientemente tenuto conto del fatto che una retribuzione che si collochi oltre 600 punti di base al di sopra del tasso di interesse di riferimento tiene sufficientemente conto del rischio aggravato di cedimento di un’impresa in difficoltà. Pertanto, esso deve essere dichiarato irricevibile conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 86. Gli argomenti contro la determinazione dell’elemento di aiuto rispetto al tasso di riferimento di mercato contenuti nel terzo motivo di ricorso nella causa T‑120/07, concernenti i difetti di motivazione, saranno esaminati in prosieguo, nel contesto dell’esame delle censure relative al difetto di motivazione della decisione impugnata.

97      Il secondo motivo di ricorso nella causa T‑120/07 e l’esame di eventuali errori di valutazione si limitano, pertanto, alla questione se la Commissione sia incorsa in un errore di valutazione nel ritenere che la Bike Systems fosse un’impresa in difficoltà al momento della concessione della misura 1, sulla base dei criteri degli orientamenti del 1999.

98      In proposito occorre ricordare, in limine, che l’esame al quale deve dedicarsi la Commissione implica la presa in considerazione e la valutazione di fatti e di situazioni economiche complesse. Poiché il giudice non può sostituire la sua valutazione dei fatti e delle complesse circostanze economiche a quella della Commissione, il controllo del Tribunale deve conseguentemente limitarsi alla verifica del rispetto delle norme di procedura e di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti nonché dell’assenza di errori manifesti di valutazione e di sviamento di potere (v. sentenze del Tribunale 11 maggio 2005, cause riunite T‑111/01 e T‑133/01, Saxonia Edelmetalle e ZEMAG/Commissione, Racc. pag. II‑1579, punto 91, e la giurisprudenza citata).

99      Quanto alla situazione della Bike Systems nel marzo 2001, occorre ricordare che la Commissione indica al ‘considerando’ 61 della decisione impugnata quanto segue:

«(...) Bike Systems aveva appena scongiurato l’insolvenza grazie all’adozione di un piano operativo per stato di insolvenza. Le sue prospettive future erano incerte, poiché la ristrutturazione aziendale non era stata completata. In base al bilancio del 2001 l’impresa risultava ancora in perdita. Sebbene il capitale proprio fosse ancora negativo, l’impresa era riuscita ad evitare l’insolvenza grazie alle sue riserve occulte. Bike Systems deve quindi essere considerata come un’impresa che all’epoca era in difficoltà».

100    L’analisi della situazione della Bike Systems si fonda, pertanto, sull’esistenza di un piano operativo per lo stato di insolvenza, sul carattere limitato della sua ristrutturazione dal quale risulterebbe che le sue prospettive future erano incerte, sulle perdite risultanti dal bilancio del 2001 e sul capitale proprio negativo.

101    In primo luogo, la MB Immobilien e la MB System fanno valere che tali fattori non sono riscontrabili negli orientamenti del 1999 e non costituiscono un sufficiente fondamento giuridico della conclusione della Commissione secondo la quale la Bike Systems era in difficoltà.

102    Questo argomento non può essere accolto.

103    Infatti, per quanto riguarda il contesto dell’analisi degli orientamenti del 1999, occorre ricordare che il loro punto 4 si limita a dichiarare in termini generici che un’impresa si considera in difficoltà qualora essa non sia in grado, con le proprie risorse finanziarie o ottenendo i fondi necessari dai proprietari/azionisti e dai creditori, di contenere le perdite che potrebbero condurla certamente, senza un intervento pubblico, al collasso economico a breve o a medio termine.

104    Peraltro, dal disposto dei punti 5 e 6 degli orientamenti del 1999 risulta che, se è vero che un’impresa è «comunque» considerata in difficoltà qualora abbia perso una parte sostanziale del suo capitale sociale, può anche dimostrare con altri indici, come quelli elencati al punto 6, di trovarsi in difficoltà finanziarie ai sensi degli orientamenti del 1999, anche se non ha perso una parte importante del suo capitale sociale (v., in tal senso e per analogia, sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T‑349/03, Corsica Ferries France/Commissione, Racc. pag. II‑2197, punto 185).

105    Da tale giurisprudenza può dedursi, da una parte, che una significativa riduzione del capitale sociale costituisce un fattore molto grave che indica che un’impresa si trova in difficoltà e, dall’altra, che sussiste un certo numero di fattori economici, dei quali il punto 6 degli orientamenti del 1999 contiene un elenco non esaustivo (v. l’uso dell’espressione «come quelli» nella sentenza Corsica Ferries France/Commissione, cit. supra al punto 104, punto 185), che possono parimenti dimostrare l’esistenza di un tale stato, anche in assenza di perdita di una parte importante del capitale sociale o di uno stato di insolvenza ai sensi del punto 5 degli orientamenti del 1999.

106    Nel caso di specie, la decisione impugnata evoca l’esistenza di un capitale proprio negativo che, contrariamente a quanto deducono la MB Immobilien e la MB System, può essere considerato un indice importante di una situazione di difficoltà finanziaria di un’impresa, anche a prescindere dalle circostanze specifiche di cui al punto 5 degli orientamenti del 1999.

107    Essa menziona parimenti altri indici, segnatamente il persistere delle perdite nell’anno della misura 1. Anche se quest’ultimo fattore non è menzionato nell’elenco non esaustivo di indici del punto 6, che menziona un livello crescente di perdite, non può negarsi la sua pertinenza nel contesto dell’analisi della situazione finanziaria di un’impresa ove esso si riferisce alla situazione esistente precedentemente o al momento della concessione dell’aiuto, ciò che la MB Immobilien e la MB System non contestano.

108    Quanto all’esistenza di un piano operativo per lo stato di insolvenza, dai chiarimenti forniti dalla MB System e dalla Commissione nella risposta ai quesiti scritti del Tribunale nella causa T‑120/07, risulta che la procedura del piano di insolvenza nel diritto tedesco è intesa al risanamento di un’impresa insolvente nel momento in cui un fallimento può ancora essere evitato e presuppone la presentazione di un piano operativo per lo stato di insolvenza.

109    Al riguardo, si deve ricordare che il punto 5, lett. c), degli orientamenti del 1999 fa riferimento alla circostanza di un’impresa che soddisfi «le condizioni previste dal diritto nazionale per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza» come fattore che indica che essa deve in ogni caso essere considerata in difficoltà. Certamente, la situazione della Bike Systems nel marzo 2001 non corrispondeva alla situazione descritta nel detto punto 5, lett. c), poiché essa era uscita dalla procedura di insolvenza. Tuttavia la Commissione, come ha confermato nella risposta ai quesiti scritti del Tribunale e all’udienza, ha ritenuto, nella decisione impugnata, che il piano operativo per lo stato di insolvenza avesse consentito alla Bike Systems di uscire da una situazione di insolvenza, ma che la sua situazione continuasse ad essere fragile, segnatamente poiché la sua ristrutturazione era limitata, fattore che è stato preso in considerazione quale indice di difficoltà ai sensi del punto 6 degli orientamenti del 1999.

110    Quanto poi alla portata di tale ristrutturazione, anche a voler riconoscere che la ristrutturazione iniziale della Bike Systems aveva un carattere limitato, nel senso che occorreva trarre il più rapidamente possibile la società dalla procedura di insolvenza per consentire la continuità delle sue attività e che si trattava, dunque, essenzialmente di un ripianamento dei debiti, la MB System fa valere che la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che la situazione di un’impresa uscita da una procedura di insolvenza è simile a quella di una nuova società, poiché non ha più debiti. Inoltre, secondo la MB System, i creditori confidavano nel risanamento della Bike Systems quando hanno accettato il piano operativo per stato di insolvenza. A suo avviso, dal momento che il gruppo Biria era il secondo sul mercato, successivamente alla sua acquisizione da parte di quest’ultimo, la Bike Systems aveva prospettive economiche completamente diverse.

111    Nonostante i fattori menzionati dalla MB Immobilien e dalla MB System, deve rilevarsi che la procedura di insolvenza concernente la Bike Systems è stata completata solo nel dicembre 2000, vale a dire solo tre mesi prima della concessione della misura 1. Ciò premesso, e tenendo conto del fatto che si trattava, essenzialmente, di una ristrutturazione di debiti senza maggiori cambiamenti operativi, il Tribunale ritiene che la Commissione abbia potuto concludere, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, che la situazione della Bike Systems nel marzo 2001 continuava ad essere fragile e che le sue prospettive future erano incerte, malgrado la fiducia che alcune banche avevano potuto manifestare riguardo a tali prospettive.

112    Quanto all’asserita mancata considerazione della situazione dell’acquirente sano della Bike Systems – censura che, come risulta da una risposta ai quesiti scritti del Tribunale, fa riferimento all’integrazione della Bike Systems nel gruppo Biria durante il periodo di ristrutturazione – è giocoforza rilevare che l’argomento della MB Immobilien e della MB System è ben poco fondato e che esse non chiariscono, in particolare, quali elementi specifici dedotti durante la procedura amministrativa non sarebbero stati presi in considerazione dalla Commissione. Il riferimento, compiuto all’udienza in risposta a un quesito del Tribunale, alla posizione sul mercato del gruppo Biria non può essere sufficiente al riguardo e occorre pertanto dichiarare la censura irricevibile conformemente alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 86. In ogni caso, come afferma la Commissione, era la Bike Systems debitrice della remunerazione della misura 1, e non l’acquirente, e non può considerarsi acclarato che un acquirente interverrà a sostegno della propria controllata ai fini del saldo di tale debito.

113    In secondo luogo, la MB Immobilien e la MB System sostengono che la Commissione avrebbe dovuto analizzare la lettera di patronage.

114    Al riguardo, occorre ricordare che lo Stato membro interessato, per adempiere il proprio obbligo di collaborazione nei confronti della Commissione, è tenuto a fornire tutti gli elementi atti a consentire a detta istituzione di accertare che ricorrano le condizioni della deroga di cui chiede di poter beneficiare (v. sentenza del Tribunale 6 aprile 2006, causa T‑17/03, Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke/Commissione, Racc. pag. II‑1139, punto 48, e la giurisprudenza citata).

115    Peraltro, secondo costante giurisprudenza, la legittimità di un atto comunitario deve essere valutata in funzione degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato e le complesse valutazioni operate dalla Commissione devono essere esaminate alla luce dei soli elementi di cui essa disponeva quando le ha effettuate (v. sentenza Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke/Commissione, cit. supra al punto 114, punto 54, e la giurisprudenza citata).

116    Una volta che la Commissione abbia posto gli interessati in grado di presentare efficacemente le loro osservazioni, non può esserle contestato di non aver tenuto conto di elementi di fatto che avrebbero potuto esserle presentati nel corso del procedimento amministrativo, ma che non lo siano stati, non avendo la Commissione l’obbligo di esaminare d’ufficio, in via presuntiva, quali siano gli elementi che avrebbero potuto esserle sottoposti (v. sentenza Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke/Commissione, cit. supra al punto 114, punto 54, e la giurisprudenza citata).

117    Nel caso di specie, è giocoforza rilevare che la lettera di patronage non è stata comunicata alla Commissione durante il procedimento amministrativo. È pur vero che la sua esistenza è stata menzionata dalla Repubblica federale di Germania nella lettera del 31 gennaio 2005 nei termini seguenti:

«L’alleanza strategica costituita dal gruppo Biria (in particolare, gruppo d’acquisto e consegna di materiali) ha consentito di ritenere che le prospettive future della Bike Systems fossero positive e che la sua ristrutturazione sarebbe riuscita. Una lettera di patronage imposta dalla [Sachsen Zweirad] e dalla Biria GmbH nel contesto del versamento [della partecipazione occulta] doveva garantire che tali imprese avrebbero sostenuto attivamente l’evoluzione della Bike Systems».

118    Al riguardo, occorre rilevare che, come fa valere la Commissione, il fatto che la Repubblica federale di Germania abbia, in un solo periodo, reso noto che, nel contesto del rifinanziamento della società in oggetto, vi era una garanzia di assistenza continua da parte della società madre, non deve necessariamente comportare, senza altre prove, ad esempio rispetto alla situazione finanziaria dell’autore della lettera di patronage alla data della misura 1, che la Bike Systems dovesse essere valutata differentemente in futuro, né che le sue prospettive future risultavano modificate. In ogni caso, per poter valutare il carattere vincolante della lettera di patronage, la Commissione avrebbe dovuto disporre del documento originale.

119    In sintesi, nelle circostanze del caso di specie, come descritte, e conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti 114‑116, non spettava alla Commissione richiedere alla Repubblica federale di Germania chiarimenti in ordine all’incidenza della lettera di patronage sulla situazione finanziaria della Bike Systems. Si deve pertanto concludere che la Commissione legittimamente non ha proceduto ad un esame ulteriore del riferimento alla lettera di patronage contenuto nella comunicazione del 31 gennaio 2005.

120    In terzo luogo, quanto alla mancata considerazione, nella decisione impugnata, della relazione sui bilanci 2002 della Byke Systems, è chiaro che la situazione finanziaria della Bike Systems nel 2002 non è rilevante ai fini della valutazione della legittimità della misura 1, adottata nel marzo 2001. La giurisprudenza precisa chiaramente, al riguardo, che la questione se una misura costituisca un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE deve essere risolta alla luce della situazione esistente nel momento in cui tale provvedimento è stato adottato. Se la Commissione tenesse conto di elementi successivi, essa avvantaggerebbe, in effetti, gli Stati membri che non rispettano il loro obbligo di notificare in fase di progetto gli aiuti che intendono concedere (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 11 luglio 2002, causa T‑152/99, HAMSA/Commissione, Racc. pag. II‑3049, punto 53).

121    In quarto luogo, quanto ai riferimenti della Commissione alla situazione della Bike Systems nel 2002 e nel 2003 e alle circostanze in cui la misura 1 avrebbe avuto termine nel 2005, essi non sono pertinenti per valutare la legittimità della decisione impugnata per le medesime ragioni richiamate al precedente punto 120.

122    Risulta dalle suesposte considerazioni che i fattori menzionati al ‘considerando’ 61 della decisione impugnata sono conformi agli orientamenti del 1999 e che la Commissione non è incorsa in errori manifesti di valutazione nel concludere che nel marzo del 2001 la Bike Systems si trovava in difficoltà.

 Sulla questione se la Sachsen Zweirad e la Biria GmbH fossero imprese in difficoltà, rispettivamente, nel marzo e nel dicembre del 2003

123    Il Freistaat Sachsen deduce, da una parte, argomenti di portata generale connessi al contesto della valutazione della situazione delle imprese beneficiarie delle misure 2 e 3 e, dall’altra, errori manifesti nell’applicazione di detto contesto a tali imprese.

 Sul contesto della valutazione della situazione delle imprese beneficiarie delle misure 2 e 3

–       Argomenti delle parti

124    Il Freistaat Sachsen fa valere che, ai ‘considerando’ 66‑78 della decisione impugnata, la Commissione si limiterebbe ad elencare alcuni «sintomi» tipici delle imprese in difficoltà riferendosi al punto 6 degli orientamenti del 1999, in cui la categoria delle imprese che possono essere sostenute da aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione sarebbe estesa a imprese che non soddisfano i criteri di detto punto 5. Le imprese in difficoltà che sarebbero insolvibili senza un intervento dello Stato presenterebbero, in genere, i «sintomi» elencati al punto 6 degli orientamenti, o almeno alcuni di essi. Orbene, la presenza di alcuni di tali «sintomi» non sarebbe sufficiente per accertare che un’impresa si trovi in difficoltà tali che, in assenza di un aiuto di Stato, resterebbe esclusa dal mercato.

125    Peraltro, secondo il Freistaat Sachsen, la prassi della Commissione andrebbe in senso contrario. Per le imprese che non soddisfano i criteri del punto 5 degli orientamenti del 1999, essa non si limiterebbe, nelle sue più recenti decisioni, a rilevare alcuni «sintomi».

126    Inoltre, la Commissione sopravvaluterebbe la portata del suo potere discrezionale. Essa non potrebbe sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’autorità che ha concesso l’aiuto poiché, approvando il regime di aiuti, la Commissione avrebbe conferito allo Stato membro un certo margine di discrezionalità. Pertanto, il solo compito che le spetterebbe ancora ai sensi dell’art. 88, n. 1, CE sarebbe il controllo permanente dell’applicazione del regime di aiuti autorizzato. Conseguentemente, il Freistaat Sachsen ritiene che, perché il regime di aiuti autorizzato non produca i suoi effetti, la valutazione di un’autorità o di un organo dello Stato membro effettuata all’atto della concessione dell’aiuto debba essere manifestamente erronea al momento dell’adozione della decisione (e non sulla base delle informazioni di cui la Commissione disporrebbe successivamente all’atto di tale controllo).

127    Il Freistaat Sachsen sostiene, inoltre, che il margine discrezionale per decidere se un’impresa possa essere considerata come un’impresa in difficoltà è più ristretto nel contesto di regimi di aiuti regionali di quanto non sia nel contesto di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. In quest’ultimo caso, l’effetto anticoncorrenziale risulterebbe dal fatto che l’impresa in difficoltà è favorita rispetto alle altre imprese. Per contro, nel caso di aiuti regionali, l’impresa in difficoltà sarebbe sfavorita rispetto alle altre imprese che beneficerebbero di aiuti regionali per il medesimo progetto.

128    In tale contesto, il Freistaat Sachsen ritiene che occorra anche considerare differentemente i criteri del punto 5 e del punto 6 degli orientamenti del 1999. Mentre i criteri di detto punto 5 potrebbero essere oggetto di un controllo, i «sintomi» elencati al summenzionato punto 6 potrebbero apparire sia nel caso di imprese in difficoltà, sia in quello di imprese che non sono in difficoltà. Pertanto, se un’impresa presenta solo alcuni di tali «sintomi», non può ritenersi dimostrato che la valutazione dell’autorità che concede l’aiuto, secondo la quale l’impresa non sarebbe un’impresa in difficoltà, sia manifestamente erronea. Tuttavia, considerato che i criteri del punto 5 e la maggior parte dei «sintomi» del punto 6 non erano soddisfatti per le due imprese all’epoca di cui è causa, il rilievo, nella decisione impugnata, secondo il quale ricorrevano taluni «sintomi» non sarebbe sufficiente per giustificare a posteriori la mancata applicazione di un regime di aiuti autorizzato.

129    Secondo il Freistaat Sachsen, l’affermazione della Commissione secondo la quale il Tribunale avrebbe sostenuto, nella sentenza Corsica Ferries France/Commissione, cit. supra al punto 104, che la presenza di due indici, vale a dire il livello crescente delle perdite e dei debiti, fosse sufficiente per presumere il carattere di impresa in difficoltà, sarebbe ingannevole, poiché tale controversia verteva su una decisione in cui la Commissione aveva parimenti accertato la presenza di uno dei criteri previsti dal punto 5 degli orientamenti del 1999. Peraltro, i due suddetti indici non si sarebbero riscontrati, appunto, nel caso della Sachsen Zweirad, nel marzo del 2003 e, in quello della Biria GmbH, nel dicembre del 2003.

130    Inoltre, la Commissione non avrebbe correttamente valutato i criteri previsti dal punto 6 degli orientamenti del 1999. Infatti, nelle sue osservazioni sull’apertura del procedimento di indagine formale, la Repubblica federale di Germania avrebbe trasmesso alla Commissione uno schema dal quale risultava che tali criteri non erano soddisfatti. Tale schema verterebbe anzitutto sulla situazione della Sachsen Zweirad dato che, nel 2001 e nel 2002, detta impresa avrebbe subito perdite mentre, dopo il passaggio alla Biria AG (precedente denominazione), avrebbe nuovamente realizzato profitti nel 2003 (in quanto Biria GmbH). I criteri del punto 6 degli orientamenti sarebbero fondati su un’evoluzione negativa (perdite crescenti, stock in aumento, cash-flow in diminuzione, indebitamento e volume crescente degli interessi passivi, diminuzione o perdita di fondi propri). Orbene, lo schema presentato dalla Repubblica federale di Germania indicherebbe che, nel 2003, la situazione è migliorata e che nessuno degli indici era ancora presente. La questione della tendenza dello sviluppo economico sarebbe decisiva per esaminare l’impresa alla luce dei criteri di cui al punto 6 degli orientamenti del 1999. Un’impresa solvibile che disponga ancora di più della metà dei fondi propri o che abbia perduto meno di un quarto di essi nel corso degli ultimi dodici mesi non soddisferebbe i criteri di un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 5 di detti orientamenti. Le perdite di fondi propri non potrebbero, conseguentemente, essere sufficienti per soddisfare il criterio connesso alle perdite previsto al punto 6 degli orientamenti del 1999 e qualificare l’impresa come impresa in difficoltà quando i limiti fissati dal punto 5 non siano raggiunti. Al contrario, dovrebbe parimenti sussistere un manifesto degrado della situazione economica. La Commissione non avrebbe riconosciuto, nella decisione impugnata, che la situazione economica delle imprese interessate fosse, in realtà, migliorata dal 2001.

131    Quanto all’affermazione della Commissione secondo cui la definizione propriamente detta di impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti del 1999 sarebbe enunciata al punto 4 dei medesimi, sarebbe sufficiente rilevare che essa non ha applicato tale definizione nella decisione impugnata. Occorrerebbe rilevare, inoltre, che da tale criterio non deriva che un’impresa debba essere considerata in difficoltà non appena sia incapace di disporre di fondi propri o fondi mutuati per finanziare i progetti necessari per migliorare la propria situazione economica. Questo risulterebbe, in particolare, dal documento SEC (2005) 795 della Commissione intitolato «Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato – Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005‑2009» (in prosieguo: il «piano di azione»), secondo il quale una tale situazione può parimenti spiegarsi con le difficoltà del mercato. La variante degli aiuti regionali del regime di aiuti autorizzato potrebbe applicarsi solo quando non possa reperirsi alcun altro finanziamento per il progetto, e questo anche per imprese che non siano in difficoltà. L’esperienza acquisita nel contesto dell’applicazione di tale strumento di sostegno regionale dal 1993 avrebbe dimostrato che le imprese che non conoscono difficoltà economiche necessitano, tuttavia, della garanzia del Land per realizzare i loro progetti. Ciò si verificherebbe, ad esempio, nel caso in cui la loro banca abituale ristrutturi il proprio portafoglio e si ritiri dal finanziamento.

132    La Commissione contesta gli argomenti del Freistaat Sachsen.

–       Giudizio del Tribunale

133    Dall’analisi svolta ai precedenti punti 103‑105 risulta che il punto 6 degli orientamenti del 1999 contiene un elenco non esaustivo dei fattori che possono dimostrare che un’impresa si trovi in difficoltà, anche in assenza di un’importante riduzione del capitale sociale o di uno stato di insolvenza ai sensi del punto 5 degli orientamenti medesimi, circostanze che, ai sensi di detto punto 5, inducono in ogni caso a ritenere che l’impresa versi in difficoltà. Contrariamente a quanto sostiene il Freistaat Sachsen, è pertanto possibile, nel contesto degli orientamenti del 1999, ritenere, sulla base di alcuni degli indici di cui al punto 6 o anche sulla base di altri indici, che un’impresa si trovi in difficoltà tali da compromettere la sua sopravvivenza in assenza di un intervento pubblico.

134    Peraltro, quanto ai paralleli che il Freistaat Sachsen intende rilevare rispetto ad altre procedure di aiuti di Stato, occorre ricordare che la legittimità di una decisione della Commissione che dichiari che un nuovo aiuto non soddisfa le condizioni di applicazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE dev’essere valutata solo nell’ambito di tale deroga, e non in base a una prassi decisionale precedente della Commissione, anche ammettendo che quest’ultima sia dimostrata (sentenza Regione autonoma della Sardegna/Commissione, cit. supra al punto 74, punto 177). Confronti con altre procedure di aiuti di Stato sono pertanto inconferenti per determinare se sussista un numero minimo di criteri da soddisfare ai sensi del punto 6 degli orientamenti del 1999, in considerazione della presenza o meno di un capitale proprio destinato ai sensi del precedente punto 5.

135    Quanto al riferimento del Freistaat Sachsen alla sentenza Corsica Ferries France/Commissione, di cui supra al punto 104, occorre ricordare che il Tribunale ha affermato, al punto 191 di tale sentenza, che il livello delle perdite e dei debiti finanziari erano da soli idonei a dimostrare la natura di impresa in difficoltà dell’impresa ivi in esame. Orbene, da ciò non può dedursi che esisterebbe un numero minimo di criteri da soddisfare per poter qualificare un’impresa come impresa in difficoltà, poiché la valutazione del Tribunale in materia riguardava specificamente i fatti e gli elementi del caso di specie. Ne discende, tuttavia, che non è necessario che tutti i criteri elencati al punto 6 degli orientamenti del 1999 siano soddisfatti perché un’impresa possa essere ritenuta in difficoltà ai sensi degli orientamenti del 1999.

136    A ciò si aggiunge che, per quanto riguarda l’argomento del Freistaat Sachsen secondo cui il margine di discrezionalità della Commissione sarebbe differente nel contesto di un regime di aiuti autorizzato, si è ricordato al precedente punto 62 che l’esame svolto dalla Commissione della conformità di un aiuto con un regime di aiuti non costituisce un’iniziativa che esula dalla sfera delle sue competenze. Dato che le imprese in difficoltà sono escluse dalla variante degli aiuti regionali del regime di aiuti autorizzato e che la loro definizione è disciplinata dagli orientamenti del 1999, come risulta dall’analisi del contesto normativo applicabile al caso in esame svolta ai precedenti punti 58‑81, la Commissione poteva legittimamente verificare se gli orientamenti del 1999 erano stati correttamente applicati nel caso di specie. Gli argomenti relativi ad un eventuale margine discrezionale più ridotto della Commissione riguardo agli aiuti regionali rispetto agli aiuti alla ristrutturazione devono essere respinti per le stesse ragioni.

137    Inoltre, quanto all’argomento del Freistaat Sachsen secondo il quale, in assenza di una situazione di perdita di fondi propri come quella descritta al punto 5 degli orientamenti del 1999, occorrerebbe dimostrare, sulla base dei criteri del successivo punto 6, l’esistenza di una tendenza negativa, dalla giurisprudenza risulta che l’importanza attribuita dagli orientamenti agli indicatori di tendenza non rende necessariamente irrilevanti altri tipi di indicatori. Tuttavia, siffatti indicatori possono risultare pertinenti solo se consentono di rilevare l’esistenza di difficoltà reali e comprovate (v., in tal senso e per analogia, sentenza Regione autonoma della Sardegna/Commissione, cit. supra al punto 74, punto 111). Ne consegue che, se gli indicatori di tendenza negativa sono pur sempre particolarmente pertinenti per stabilire se un’impresa sia in difficoltà, non si può peraltro dedurre dalla formulazione dei criteri di cui al punto 6 degli orientamenti del 1999 un qualsivoglia obbligo per la Commissione di provare l’esistenza di una tendenza negativa, purché essa dimostri adeguatamente che si tratti di una società la cui sopravvivenza sarebbe compromessa in mancanza di un intervento pubblico.

138    Infine, quanto al riferimento al piano di azione svolto dal Freistaat Sachsen, detto documento raccomanda un ricorso più frequente ad un approccio economico nel settore degli aiuti di Stato e indica che uno degli elementi principali al riguardo è costituito dall’analisi dei problemi del mercato che possono costituire le ragioni per cui i mercati non consentono di conseguire gli obiettivi auspicati di interesse comune (punti 22 e 23 del piano di azione). Tuttavia, è giocoforza rilevare che tali affermazioni sono di natura estremamente generica e prive di qualsivoglia rapporto con la definizione della nozione di impresa in difficoltà. Esse non confermano in alcun modo la tesi del Freistaat Sachsen secondo la quale la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che i problemi di liquidità di un’impresa possono essere connessi a taluni fattori economici non persistenti, come una fase di crescita. Occorre pertanto respingere tale argomento.

139    Ne consegue che tutti gli argomenti dedotti dal Freistaat Sachsen quanto al contesto generale di analisi applicato dalla Commissione per valutare se le imprese beneficiarie di cui è causa fossero in difficoltà devono essere respinti.

 Sulla valutazione della situazione della Sachsen Zweirad

–       Argomenti delle parti

140    Il Freistaat Sachsen sostiene che la Sachsen Zweirad non avesse accusato perdite crescenti nel marzo 2003. Esso riconosce che l’impresa aveva subito perdite nel 2001 e nel 2002, ma tali perdite sarebbero state ridotte già dal 2001 al 2002, passando da EUR 1,274 milioni a EUR 733 000. Al momento della concessione della misura 2, sarebbe stato atteso per il 2003 un risultato d’esercizio positivo. Inoltre, gli utili degli anni precedenti non sarebbero stati assorbiti dalle perdite. La Sachsen Zweirad avrebbe conservato un capitale proprio positivo immutato. Peraltro, dal 2001 al 2002, il suo fatturato si sarebbe ridotto del 13,8%, scendendo a EUR 51 milioni, poiché gli acquirenti potenziali erano estremamente prudenti in Germania, a causa del persistere della congiuntura negativa. Per l’esercizio 2003, la società avrebbe inteso correggere il fatturato e tale piano sarebbe stato ritenuto realistico, dato che, da una parte, la prudenza degli acquirenti nel corso del periodo precedente avrebbe comportato la necessità di recupero e, d’altra parte, i dieci maggiori clienti della Sachsen Zweirad avrebbero già trasmesso ordinativi chiusi prima dell’inizio dell’anno per un fatturato pari a oltre EUR 30 milioni. La diminuzione del fatturato, pertanto, non sarebbe stata di lunga durata. Il Freistaat Sachsen sostiene che, sebbene la Commissione abbia rilevato la presenza dei due suddetti indici, essa non abbia tuttavia analizzato le loro cause, né esaminato i loro effetti sull’evoluzione dell’impresa. Senza detto esame, tali indici non consentirebbero di trarre conclusioni quanto alla questione se un’impresa sia o meno in difficoltà.

141    La Commissione evocherebbe inoltre problemi di liquidità, ma tali problemi non possono essere assimilati a difficoltà nei pagamenti. Essa stessa preciserebbe che è necessario far ricorso ad un finanziamento esterno per garantire la crescita dell’impresa e la costituzione di un capitale di esercizio a ciò connessa. Orbene, la difficoltà di ottenere un finanziamento per la crescita sul mercato non consentirebbe di qualificare un’impresa come impresa in difficoltà. Ciò varrebbe anche per la necessità, evocata nella relazione di verifica relativa ai bilanci annuali risultanti al 31 dicembre 2002 e alla relazione della gestione dell’esercizio 2002 della Sachsen Zweirad (in prosieguo: la «relazione sui bilanci 2002 della Sachsen Zweirad»), di ristrutturare globalmente il finanziamento per diminuire i costi dell’impresa e di consentirle di pianificare a più lungo termine in totale sicurezza. Le brevi durate residuali dei crediti costituirebbero, anzitutto, un rischio in materia di costi e non direttamente una prova di difficoltà sostanziali. Peraltro, gli oneri finanziari sostenuti dalla Sachsen Zweirad sarebbero diminuiti (passando da EUR 2 milioni nel 2001 a EUR 1,8 milioni nel 2002), sicché non c’era da attendersi alcuna difficoltà nei pagamenti, in ragione di tali oneri finanziari nell’ipotesi di concessione di una garanzia.

142    La Commissione contesta gli argomenti del Freistaat Sachsen.

–       Giudizio del Tribunale

143    Occorre anzitutto rammentare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nell’applicazione dell’art. 87, n. 3, CE. Poiché il giudice non può sostituire la propria valutazione dei fatti e delle complesse situazioni economiche a quella della Commissione, il sindacato del Tribunale deve conseguentemente limitarsi alla verifica del rispetto delle norme procedurali e delle regole di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti nonché dell’assenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere (v. sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑68/03, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione, Racc. pag. II‑2911, punto 150, e la giurisprudenza citata).

144    Nel caso di specie, quanto alla misura 2 ed alla situazione della Sachsen Zweirad nel marzo 2003, nella decisione impugnata si afferma quanto segue:

«(66) Secondo la [Repubblica federale di Germania], [la Sachsen Zweirad] non presentava alcuna delle caratteristiche tipiche delle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti [del 1999]. La Commissione ricorda che le caratteristiche tipiche di un’impresa in difficoltà citate al punto 6 degli orientamenti [del 1999] forniscono soltanto un’indicazione di quando un’impresa possa essere considerata in difficoltà, ma non devono essere considerate come condizioni da soddisfare in toto. Nel 2001 e nel 2002 l’attività aziendale d[ella Sachsen Zweirad] ha registrato perdite che ammontavano rispettivamente a 1 274 000 EUR e 733 000 EUR. Tali perdite sono state assunte dalla casa madre Biria in base al contratto di trasferimento degli utili. Il fatturato è sceso nel 2002 rispetto al 2001.

(67)      In base al[la relazione sui bilanci del 2002 della Sachsen Zweirad] [essa] ha dovuto far fronte anche a problemi di liquidità. Nella relazione di bilancio si afferma esplicitamente che, a causa delle ingenti spese associate al prefinanziamento dello stock di merci e della sua crescita all’interno del gruppo, la situazione di liquidità d[ella Sachsen Zweirad] era tesa e che la sopravvivenza dell’impresa dipendeva dalla disponibilità delle banche a mantenere aperte o ristrutturare le linee di credito esistenti.

(68)      Secondo [la Repubblica federale di Germania] non vi è stato mai il pericolo che gli istituti di credito privati non prorogassero le loro linee di credito. Ciò non altera tuttavia il fatto che la situazione di liquidità dell’impresa fosse tesa. Secondo la la relazione sui bilanci del 2002 della Sachsen Zweirad la maggior parte delle linee di credito aveva una scadenza residua di meno di cinque anni, il che rende difficile il finanziamento dell’attività aziendale e aumenta i rischi per l’impresa. La breve scadenza delle linee di credito implicava inoltre tassi di interesse elevati (nonostante un lieve calo nel 2002 rispetto al 2001), il che incideva ulteriormente sulla liquidità dell’impresa».

145    Da tale passo della decisione impugnata risulta che la Commissione ha fondato la propria conclusione, secondo la quale la Sachsen Zweirad era in difficoltà nel marzo 2003, sui seguenti fattori: in primo luogo, l’esistenza di perdite, ancorché decrescenti, negli anni 2001 e 2002, in secondo luogo, una diminuzione del fatturato nel 2002 rispetto al 2001 e, in terzo luogo, l’esistenza di gravi problemi di liquidità risultanti dalla relazione sui bilanci del 2002 della Sachsen Zweirad, che sarebbero ancora aggravati da una preponderanza di prestiti a breve termine ad interesse elevato.

146    Anzitutto, quanto al fatturato decrescente, occorre rilevare che tale criterio è menzionato al punto 6 degli orientamenti del 1999. Anche se tale criterio, di per sé, non costituisce un indice forte dell’esistenza di difficoltà sostanziali di un’impresa quando vengano presi in considerazione solo due anni consecutivi, la Commissione ha parimenti esaminato altri criteri per valutare la situazione finanziaria della Sachsen Zweirad.

147    Quanto alle perdite, è giocoforza rilevare che il punto 6 degli orientamenti del 1999 fa riferimento a un livello crescente di perdite. Tuttavia, il Tribunale ritiene che ciò non possa impedire alla Commissione di considerare la sussistenza di perdite su più anni consecutivi quale un indicatore di difficoltà finanziarie, anche se tali perdite non sono crescenti. Peraltro, sembra del tutto pertinente, nell’ipotesi di una misura di aiuto concessa nel corso del primo trimestre dell’anno 2003, tener conto, al riguardo, dei risultati finanziari dell’impresa beneficiaria durante gli anni precedenti.

148    Peraltro, quanto alla tabella allegata al ricorso, da cui emerge un utile di EUR 1,7 milioni risultante dal bilancio intermedio al 31 maggio 2003, di cui il Freistaat Sachsen contesta alla Commissione la mancata presa in considerazione, occorre rilevare che, come indica la Commissione, un miglioramento della situazione dell’impresa beneficiaria nel corso dell’anno di concessione della misura 2 non può influenzare la valutazione della sua situazione al momento della concessione, in particolare poiché non può escludersi che l’esistenza di detta garanzia abbia potuto influenzare tale evoluzione. Come si è già ricordato supra, la giurisprudenza ha precisato che la questione se una misura costituisca un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE deve essere risolta alla luce della situazione esistente nel momento in cui tale provvedimento è stato adottato. Se la Commissione tenesse conto di elementi successivi, essa avvantaggerebbe, in effetti, gli Stati membri che non rispettano il loro obbligo di notificare in fase di progetto gli aiuti che intendono concedere (sentenza HAMSA/Commissione, cit. supra al punto 120, punto 53).

149    Quanto poi ai problemi di liquidità, il punto 6 degli orientamenti del 1999 non ne reca menzione esplicita, pur facendo riferimento alla diminuzione del margine di autofinanziamento lordo come indicatore di difficoltà finanziaria.

150    Tuttavia, è giocoforza rilevare che la situazione della liquidità era chiaramente descritta come preoccupante nella relazione sui bilanci del 2002 della Sachsen Zweirad sulla quale la Commissione ha fondato la propria analisi. Detta relazione indicava, in particolare, quanto segue:

«La società ha tentato di contrastare tale degrado dei risultati, che si è ancora accentuato rispetto al 2001, procedendo ad economie di spesa che, considerate in assoluto, hanno potuto essere concretizzate, segnatamente, nel settore degli oneri per le retribuzioni e a livello degli altri costi di gestione. Dette misure, tuttavia, si sono rivelate insufficienti ai fini di evitare un risultato negativo alla fine di tale anno. (...)

Come già nel corso del precedente esercizio 2001, la direzione della Sachsen Zweirad ritiene che l’allargamento del gruppo di imprese connesse alla società madre Biria AG, che nel 2002 ha parimenti provocato una rilevante necessità di finanziamento, costituisca la fonte principale di rischio. Dal momento che era stata rifiutata la cauzione del Bund e del Land, che inizialmente era stata accettata con riserva della presentazione di una dichiarazione di mancata opposizione da parte della [Commissione], è stato possibile superare la crisi di liquidità attualmente esistente, segnatamente durante i mesi invernali, solo grazie a un piano di finanziamento elaborato con le banche. A tutt’oggi, l’esistenza della Sachsen Zweirad dipende quindi dal mantenimento dei finanziamenti attualmente concessi dalle banche, tanto più dal momento che la Sachsen Zweirad ha costituito importanti garanzie per le esposizioni di tutto il gruppo Biria. In considerazione del livello delle linee di credito a breve termine, sussiste un rischio di fluttuazioni del tasso di interesse che possono minacciare la società nella sua esistenza.

(...)

Le grosse spese nel contesto del prefinanziamento dello stock di merci e la crescita del gruppo hanno fortemente intaccato la liquidità dell’impresa, la cui situazione continua ad essere tesa, al punto che la sua esistenza può essere assicurata solo a condizione che le banche mantengano le linee di credito attualmente concesse, ovvero le ristrutturino e le amplino in considerazione dell’annullamento della cauzione di buon fine del Bund/Länder

(...) Quanto alle linee di credito a breve termine, sussiste inoltre un rischio di fluttuazione del tasso di interesse, suscettibile di minacciare l’esistenza dell’impresa (...)».

151    Da tale passo risulta che la Sachsen Zweirad si trovava in una situazione finanziaria difficile e di ristrutturazione. Il Tribunale ritiene che, segnatamente in considerazione del livello dei crediti a breve termine assogettati a fluttuazioni del tasso di interesse, la Commissione poteva legittimamente considerare la situazione di liquidità descritta nella relazione sui bilanci del 2002 della Sachsen Zweirad come un indice di una situazione finanziaria difficile idonea a compromettere la capacità di sopravvivenza dell’impresa senza intervento statale, poiché un’impresa che manchi di liquidità non potrà garantire l’assolvimento dei propri debiti a breve o medio termine.

152    Peraltro, quanto all’argomento secondo il quale la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che la difficile situazione della liquidità era dovuta al finanziamento della crescita della Sachsen Zweirad e che detta situazione non costituiva, pertanto, necessariamente un indicatore di difficoltà, occorre rilevare che la relazione sui bilanci del 2002 della Sachsen Zweirad menziona effettivamente un prefinanziamento dello stock di merci e della crescita del gruppo. Occorre tuttavia considerare che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione fondandosi sul tono estremamente preoccupante di detta relazione su tale punto, atteso che quest’ultimo ha manifestamente tenuto conto del contesto di crescita, ma evoca peraltro una situazione di perdurante tensione.

153    Inoltre, quanto all’argomento del Freistaat Sachsen secondo il quale la Commissione avrebbe dovuto tener conto della situazione congiunturale e dell’esistenza di rilevanti ordinativi fermi alla fine del 2002, la Commissione ha indicato, rispondendo a un quesito scritto del Tribunale, che tali informazioni non erano state comunicate durante la fase amministrativa del procedimento, ma erano menzionate per la prima volta nel ricorso. Interrogato in merito all’udienza, il Freistaat Sachsen non ha potuto controbattere tali affermazioni né indicare mediante quali documenti tali informazioni sarebbero state comunicate durante la fase amministrativa del procedimento, ma ha solamente indicato che l’indebolimento congiunturale nel 2002 costituiva un problema generalmente noto.

154    Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la Commissione non sia incorsa in un errore manifesto di valutazione laddove non ha tenuto conto di tali fattori per concludere nel senso dell’esistenza di una situazione economica e finanziaria precaria per la Sachsen Zweirad. Dalla giurisprudenza citata supra al punto 115 risulta, infatti, che le valutazioni operate dalla Commissione devono essere esaminate alla luce dei soli elementi di cui essa disponeva nel momento in cui le ha effettuate.

155    Quanto, infine, all’asserita mancata considerazione della leggera diminuzione degli oneri finanziari da 2 milioni di euro nel 2001 a 1,8 milioni di euro nel 2002, la Commissione ha indicato, rispondendo a un quesito scritto del Tribunale, che dal ‘considerando’ 68 della decisione impugnata risulta che essa ha tenuto conto di detta circostanza, ma che, per valutare se un’impresa si trovi in difficoltà, doveva prendere in considerazione la sua situazione globale. Pur tenendo conto della lieve diminuzione degli oneri finanziari, la Commissione ritiene che la Sachsen Zweirad fosse in difficoltà a causa delle perdite considerevoli occorse e dei suoi problemi finanziari.

156    Al riguardo, il Tribunale rileva che il ‘considerando’ 68 della decisione impugnata menziona effettivamente la diminuzione degli oneri finanziari dal 2001 al 2002. Alla luce dell’analisi chiaramente negativa della situazione di liquidità della Sachsen Zweirad, risultante dalla summenzionata relazione sui bilanci del 2002 della Sachsen Zweirad, il Tribunale ritiene che la Commissione non sia incorsa in un errrore manifesto di valutazione nel ritenere che tale fattore particolare non fosse tale da incidere in misura determinante nella sua valutazione globale della situazione di detta impresa al momento della concessione della misura 2.

157    In conclusione, il Freistaat Sachsen non ha dimostrato che la Commissione, basandosi sui suddetti fattori per concludere che la Sachsen Zweirad era in difficoltà nel marzo 2003, sia incorsa in un errore manifesto di valutazione.

 Sulla valutazione della situazione della Biria GmbH

–       Argomenti delle parti

158    Il Freistaat Sachsen rileva che la Commissione afferma, al ‘considerando’ 72 della decisione impugnata, che la Biria GmbH (attuale) ha ereditato i problemi dell’(ex) Biria AG e della Sachsen Zweirad, ma sostiene che tale affermazione non consente di trarre conclusioni relative alla questione se l’impresa ristrutturata fosse in difficoltà. La Sachsen Zweirad non sarebbe stata un’impresa in difficoltà precedentemente, sicché l’assunzione degli attivi e delle passività della Biria AG da parte della Biria GmbH non renderebbe necessariamente quest’ultima un’impresa in difficoltà, come dimostrerebbe chiaramente il fatto che il bilancio complessivo sarebbe passato da EUR 24 milioni al 31 dicembre 2002 a oltre EUR 34 milioni al 31 dicembre 2003, mentre il passivo sarebbe aumentato solo di 4 milioni, passando da EUR 22 a 26 milioni. Occorrerebbe far riferimento esclusivamente alle ragioni finanziarie dell’impresa ristrutturata, che dimostrerebbero che essa non si trovava in difficoltà.

159    Peraltro, la Commissione invocherebbe gravi problemi di liquidità della Biria GmbH, ma tacerebbe quanto al fatto che ciò non ha comportato l’insolvenza dell’impresa né semplici interruzioni provvisorie dei pagamenti. Essa avrebbe parimenti ignorato il fatto che si tratta di problemi che detta impresa ha incontrato nel finanziamento della sua crescita e non di difficoltà di pagamento risultanti da un rapporto problematico tra entrate e spese.

160    Il Freistaat Sachsen ritiene inoltre che la conclusione che la Commissione trae, al ‘considerando’ 77 della decisione impugnata, del ritiro del consorzio di banche, non si imponga necessariamente. Il consorzio di banche de quo sarebbe stato diretto dalla banca D., che sarebbe stata costituita solo nel 2001 mediante la fusione di due altre banche e il cui orientamento, secondo la stampa, sarebbe ancora sempre oggetto di discussioni. Questa sarebbe peraltro la ragione per cui la fusione, prevista da diversi anni, con la banca W. non si sarebbe mai potuta realizzare. Su domanda del mandatario della cauzione, la banca D. avrebbe chiarito che il consorzio di banche si era ritirato nel novembre 2003 per ragioni strategiche, come risulterebbe da una lettera allegata al ricorso. Il Freistaat Sachsen sostiene che tale chiarimento non sia improbabile ove venga ricollocato nel contesto della continua discussione interna concernente la questione se la banca D. debba o meno occuparsi di clienti con questioni di orientamento nazionale in concorrenza con le banche cooperative popolari e le casse di risparmio ad essa associate. Il valore dei crediti sarebbe stato rettificato nel contesto di una ristrutturazione interna della banca e il prodotto del prezzo di riacquisto potrebbe essere ottimizzato mediante un piano fiscale in modo da evitare praticamente qualsivoglia perdita. Le due altre banche si sarebbero associate al ritiro della banca D., in quanto né l’una né l’altra intenderebbe riprendere la direzione del consorzio, una decisione che non sarebbe nemmeno inconsueta e non potrebbe essere utilizzata quale prova di un rischio particolarmente elevato di debolezza. Nessun elemento consentirebbe pertanto di concludere che l’impresa de qua dovesse essere qualificata come impresa in difficoltà.

161    Secondo il Freistaat Sachsen, ne consegue che, anche se le imprese hanno incontestabilmente perseguito una strategia di affari che comportava numerosi rischi e si trovavano in uno stato di sottocapitalizzazione a tal fine, un esame approfondito dei criteri elencati dalla Commissione avrebbe tuttavia dovuto portarla alla conclusione che, al momento della concessione della misura 3, dette imprese non si trovassero di fronte a difficoltà tali da compromettere il proseguimento delle loro attività in assenza di aiuti concessi dallo Stato. La società di audit incaricata dal Freistaat Sachsen avrebbe concluso, in particolare, per le due imprese, che il rischio di far ricorso alla garanzia era talmente ridotto che la concessione di una garanzia era difendibile.

162    Infine, il Freistaat Sachsen sostiene che debba essere respinto l’argomento della Commissione secondo il quale l’origine dei problemi di liquidità non inciderebbe sulla questione se un’impresa debba essere considerata come un’impresa in difficoltà. La sentenza Corsica Ferries France/Commissione, cit. supra al punto 104, invocata dalla Commissione per dimostrare che la prassi di una guerra tariffaria non è assolutamente incompatibile con l’esistenza di difficoltà, non sarebbe trasponibile al caso di specie, poiché i problemi di liquidità non potrebbero essere assimilati alle perdite. Sarebbe proprio nel contesto del finanziamento della crescita che apparirebbero regolarmente problemi di liquidità, poiché la costituzione del capitale fisso e del capitale di gestione deve essere finanziata, ma tale costituzione non si tradurrebbe in perdite. Una situazione di liquidità tesa non significherebbe, pertanto, che un’impresa debba essere considerata in difficoltà.

163    La Commissione contesta gli argomenti del Freistaat Sachsen.

–       Giudizio del Tribunale

164    Per quanto riguarda la misura 3 e la situazione della Biria GmbH al momento della concessione di detta misura nel dicembre 2003, la decisione impugnata indica quanto segue:

«(70) Biria GmbH (l’attuale Biria AG) è stata fondata il 1° ottobre 2003 in seguito alla fusione tra (l’ex) Biria AG e l’affiliata [Sachsen Zweirad].

(71)      Secondo la [Repubblica federale di Germania], è necessario operare una netta distinzione tra Biria GmbH (l’attuale Biria AG) e (l’ex) Biria AG e [Sachsen Zweirad], poiché la fusione ha dato vita a una nuova impresa. Per determinare se al momento della concessione della garanzia (il 9 dicembre [2003]) l’impresa si trovasse in difficoltà è pertanto opportuno basarsi sul bilancio di apertura dell’impresa nata dalla fusione. Il bilancio di apertura mostrerebbe che Biria GmbH non può essere considerata come un’impresa in difficoltà.

(72) La Commissione non condivide quest’argomentazione. L’attuale Biria GmbH non può essere considerata come un’entità distinta dall’ex Biria AG e da [Sachsen Zweirad], poiché è nata dalla fusione tra le due imprese. Si potrebbe altrimenti facilmente evitare la classificazione come impresa in difficoltà attraverso la fusione di soggetti economici o mediante la creazione di nuove imprese. Anche l’ex Biria AG ha registrato perdite nel 2002 e aveva problemi di liquidità come la [Sachsen Zweirad]. Biria GmbH ha assunto tutti i debiti e gli impegni dell’ex Biria AG e di [Sachsen Zweirad]. Biria GmbH possiede inoltre la stessa consistenza patrimoniale e gestisce le stesse attività aziendali dell’ex Biria AG e di [Sachsen Zweirad]. La Commissione ritiene pertanto che Biria GmbH abbia ereditato i problemi dell’ex Biria AG e di [Sachsen Zweirad]. 

(73)      Secondo la [Repubblica federale di Germania], [Sachsen Zweirad] occupava una posizione dominante nell’ambito della fusione. Sachsen Zweirad GmbH non era in difficoltà. Non si può pertanto presupporre automaticamente che la nuova Biria AG si trovasse in difficoltà. Contrariamente a quanto afferma la Germania, la Commissione è fermamente convinta che [Sachsen Zweirad] si trovasse in difficoltà. La nuova Biria GmbH ha quindi “ereditato” anche i problemi di Sachsen Zweirad GmbH.

(74)      Secondo la relazione di bilancio 2003 la ristrutturazione e riorganizzazione del gruppo Biria è stata portata avanti nel 2003. Questo processo era già iniziato nel 2002 e prevedeva anche la riorganizzazione del finanziamento del gruppo. Sulla base della garanzia fornita dalla Sassonia per il prestito di oltre 24,875 milioni di EUR il gruppo Biria ha elaborato un nuovo piano per il finanziamento a medio termine delle proprie attività che prevedeva anche un notevole adeguamento dei tassi di interesse e quindi una riduzione del pesante onere derivante dagli interessi.

(75)      Nel contempo si è provveduto a riorganizzare il pool di banche: tre banche si sono dette disposte a rinunciare a crediti per un valore di 8 567 000 EUR (il che corrisponderebbe chiaramente a oltre il 50% dei loro crediti) in cambio dell’immediata estinzione del rimanente debito. Pertanto, il prestito coperto dalla garanzia dell’80% attraverso la misura 3 è composto per 8 milioni di EUR da un prestito d’esercizio rimborsabile, per 7,45 milioni di EUR da un credito in conto corrente e per 9,425 milioni di EUR da un credito stagionale.

(76)      Al momento della concessione della garanzia Biria GmbH (l’attuale Biria AG) aveva quindi gravi problemi di liquidità ed era quindi una impresa in difficoltà. Questa valutazione viene confermata dal fatto che tre banche hanno cessato di finanziare le attività di Biria e si sono dette persino disposte a rinunciare alla maggior parte dei loro crediti in cambio dell’immediata liquidazione dei crediti rimanenti. Ciò dimostra che le banche nutrivano seri dubbi sulla capacità di Biria di far fronte ai propri debiti e di essere considerata come un’impresa redditizia.

(77)      [La Repubblica federale di Germania] sostiene invece che le banche hanno cessato il finanziamento esclusivamente a causa della revisione della loro strategia commerciale. La Commissione osserva che le banche hanno rinunciato probabilmente a circa il 50% dei crediti esigibili. Anche se si ammettesse che le banche si sono ritirate a seguito di una reimpostazione della strategia commerciale, ciò dimostrerebbe che gli istituti di credito consideravano assai improbabile il recupero totale dei crediti».

165    Da tale passo della decisione impugnata emerge che la Commissione ha fondato la propria conclusione secondo la quale la Biria GmbH era in difficoltà nel dicembre 2003 sui seguenti elementi: in primo luogo, il fatto che essa aveva ereditato difficoltà finanziarie dalle sue due società costitutrici, in secondo luogo, i gravi problemi di liquidità al momento della concessione della misura 3 e, in terzo luogo, il ritiro di tre banche e la loro rinuncia, in tale occasione, a gran parte dei loro crediti.

166    Anzitutto, quanto all’«eredità» della Biria GmbH, il Freistaat Sachsen contesta che la Sachsen Zweirad si trovasse in difficoltà. Tuttavia, dall’analisi che precede (v. i precedenti punti 144‑157) discende che non è stato dimostrato che la Commissione sia incorsa in errori manifesti di valutazioni nel concludere in senso contrario. Inoltre, dal ‘considerando’ 72 della decisione impugnata emerge che l’ex Biria AG aveva parimenti registrato perdite nel 2002 e presentava anche problemi di liquidità, né ciò è contestato dal Freistaat Sachsen.

167    Quest’ultimo fa valere, tuttavia, che la Commissione avrebbe dovuto basarsi esclusivamente sul bilancio della nuova società Biria GmbH e analizzare i suoi indicatori finanziari invece di trarre deduzioni astratte secondo le quali la fusione di due società in difficoltà porta automaticamente ad una nuova impresa parimenti in difficoltà.

168    A tal riguardo, il Tribunale ritiene che la Commissione non sia incorsa in un errore manifesto di valutazione laddove ha preso in considerazione, oltre ai fattori connessi alla situazione economica e finanziaria della nuova società Biria GmbH, anche la situazione delle due imprese in essa confluite. Infatti, come indicato al ‘considerando’ 72 della decisione impugnata e come sottolineato dalla Commissione dinanzi al Tribunale, non può ammettersi che delle società sfuggano all’obbligo di notifica ed alla presentazione di un piano di ristrutturazione con il semplice strumento di una fusione di unità economiche o mediante la creazione di nuove imprese.

169    Peraltro, per quanto riguarda, anzitutto, i riferimenti del Freistaat Sachsen a taluni dati finanziari per l’esercizio 2003, segnatamente al bilancio complessivo e al risultato della gestione della Biria GmbH al 31 dicembre 2003, occorre ricordare che dalla giurisprudenza citata al precedente punto 120 risulta che la questione se una misura costituisca un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE deve essere risolta alla luce della situazione esistente nel momento in cui tale provvedimento è stato adottato. Pertanto, non può essere censurata la Commissione per non aver tenuto conto di dati relativi alla situazione della società de qua al 31 dicembre 2003, dato che tale data è successiva a quella di concessione dell’aiuto. Infatti, come indica la Commissione, tali dati non erano disponibili al momento della concessione dell’aiuto. La Commissione poteva pertanto legittimamente riferirsi, al riguardo, ai dati dell’esercizio 2002. Ne consegue che gli argomenti dedotti dal Freistaat Sachsen quanto, segnatamente, al bilancio al 31 dicembre 2003 e al risultato della gestione di regola positiva della Biria GmbH nella relazione annuale del 2003 sono inconferenti.

170    Quanto poi all’argomento del Freistaat Sachsen secondo il quale, astrazion fatta del bilancio della nuova società al 31 dicembre 2003 e del risultato della gestione per l’esercizio 2003, si sarebbe dovuto tener conto dei risultati intermedi nonché del bilancio provvisorio in data 31 maggio 2003, la Commissione rileva correttamente che non può stabilirsi in qual misura lo sviluppo positivo del risultato della gestione nel corso dell’anno 2003 abbia potuto beneficiare della concessione della misura 2 alla Sachsen Zweirad nel marzo 2003, società fusa nella Biria GmbH. Ciò premesso, i riferimenti astratti compiuti dal Freistaat Sachsen riguardo ai risultati intermedi dell’anno 2003 non sono sufficienti per dimostrare che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione laddove non ha basato la sua analisi della situazione finanziaria della Biria GmbH su detti risultati intermedi.

171    Peraltro, quanto alla situazione di ridotta liquidità della Biria GmbH, la Commissione fa riferimento alla relazione di verifica relativa ai bilanci annuali risultanti al 31 dicembre 2002 e alla relazione della gestione dell’esercizio 2002 di tale società, che indica quanto segue:

«I problemi di liquidità dell’impresa si sono ancora accentuati nel 2002 e la situazione continua ad essere tesa, al punto che l’esistenza della Biria AG può essere assicurata solo a condizione che le banche mantengano le linee di credito attualmente concesse, ovvero le ristrutturino e le amplino in considerazione dell’annullamento della cauzione di buon fine del Bund/Länder (…).

Dal punto di vista contabile, la società è iperindebitata. La direzione commerciale ritiene tuttavia che non sussista una situazione di iperindebitamento ai sensi del diritto fallimentare, dato che il capitale negativo in bilancio è compensato da riserve occulte della partecipazione alla Sachsen Zweirad, da una dichiarazione di subordinazione del socio e da un good-will della Biria AG».

172    Al riguardo, si è già concluso che una situazione di liquidità tesa può costituire un indicatore rilevante di una situazione di difficoltà ai sensi degli orientamenti del 1999. Si deve peraltro sottolineare, al riguardo, che la Commissione rileva, senza che il Freistaat Sachsen lo contesti, che i finanziamenti coperti dalla misura 3 non erano destinati all’investimento, ma che si trattava, segnatamente, di un credito in conto corrente e di un altro per necessità finanziarie stagionali, il che risulta parimenti dal ‘considerando’ 75 della decisione impugnata. L’argomento del Freistaat Sachsen secondo il quale la situazione di liquidità non avrebbe comportato l’insolvenza è pertanto inconferente, poiché gli orientamenti ammettono una situazione di difficoltà al di fuori di tale contesto giuridico preciso. Quanto agli argomenti del Freistaat Sachsen attinenti al fatto che la situazione di liquidità della Biria GmbH avrebbe dovuto essere messa in relazione con un contesto di crescita della società, il Tribunale ritiene che tale circostanza non sia sufficiente, di per sé, per consentire alla Commissione di non tener conto delle difficoltà di liquidità di una società, ma che si tratti di una valutazione globale della sua situazione.

173    Infine, quanto al ritiro delle banche, occorre rilevare che la lettera della banca D., allegata al ricorso nella causa T‑102/07, non costituisce una prova concludente nel senso che l’accordo in causa fosse interamente dovuto a considerazioni di strategia interna delle banche. Infatti, anche se da tale lettera emerge che l’avvio della negoziazione di una ristrutturazione delle esposizioni nel febbraio 2003 è scaturita da ragioni strategiche, essa non rimette in discussione l’analisi compiuta nella decisione impugnata, secondo la quale la rinuncia al 50% dei crediti contro un rimborso della parte restante senza termine ha carattere straordinario. La Commissione, pertanto, non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nell’interpretare il ritiro e la rinuncia delle banche come un indice di mancanza di fiducia nelle capacità della Biria GmbH di rimborsare la totalità dei suoi prestiti.

174    Risulta dalle suesposte considerazioni che nessuno degli argomenti del Freistaat Sachsen dimostra che la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti di valutazione nel concludere che la Biria GmbH era parimenti un’impresa in difficoltà all’epoca dei fatti di causa.

175    Conseguentemente, occorre respingere tutte le censure delle ricorrenti relative a pretesi manifesti errori di valutazione nella qualificazione delle imprese beneficiarie come imprese in difficoltà.

3.     Sulle censure relative a difetti di motivazione

176    Da una parte, gli argomenti delle ricorrenti riguardano l’insufficienza della motivazione della decisione impugnata, nella parte in cui la Commissione non indicherebbe la ragione per cui non sia stata applicata la definizione della nozione di impresa in difficoltà di cui alla misura utile E 16/94 e non chiarirebbe nemmeno la ragione del discostamento dalla definizione di detta nozione negli orientamenti del 1999. D’altra parte, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata sia viziata da un difetto di motivazione relativo alla determinazione degli elementi di aiuto quanto alle misure 1‑3.

 Sul difetto di motivazione concernente la mancata applicazione della misura utile E 16/94 e sul discostamento rispetto agli orientamenti del 1999

 Argomenti delle parti

177    Il Freistaat Sachsen sostiene che, se è pur vero che le imprese interessate dovevano essere ritenute imprese in difficoltà conformemente ai criteri previsti dal regime di aiuti autorizzato, la Commissione non abbia espresso i motivi di tale decisione. D’altronde, l’istituzione non avrebbe nemmeno chiarito le ragioni per le quali si sarebbe discostata dai criteri fissati nel regime di aiuti autorizzato. Peraltro, a suo avviso, la Commissione non chiarisce, nella decisione impugnata, la ragione per cui essa non ha applicato i criteri del punto 5 degli orientamenti del 1999, laddove essa dubiterebbe frequentemente, in altri procedimenti, del fatto che un’impresa interessata possa trovarsi in difficoltà quando tali criteri non sono soddisfatti. Dato che il punto 5 degli orientamenti del 1999 contiene una regola generale e il successivo punto 6 un’eccezione, la Commissione avrebbe dovuto motivare la mancata applicazione di detto punto 5.

178    La MB Immobilien e la MB System sostengono che, per quanto riguarda l’applicazione degli orientamenti del 1999, la decisione impugnata sia viziata da un triplo difetto di motivazione. In primo luogo, essa non indicherebbe le ragioni per cui essa si è discostata dall’esame dei criteri degli orientamenti del 1999. In secondo luogo, nell’ipotesi in cui la Commissione fosse giunta alla conclusione che i beneficiari degli aiuti dovessero essere qualificati come imprese in difficoltà sul fondamento della distinzione tra imprese sane e imprese in difficoltà, distinzione che essa stessa avrebbe operato, la decisione impugnata nulla direbbe al riguardo. In terzo luogo, la Commissione avrebbe dovuto indicare la ragione per cui si è discostata dalle condizioni del regime di aiuti autorizzato riguardo alle misure 2 e 3.

179    La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

180    Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la portata dell’obbligo di motivazione dipende dalla natura dell’atto in questione e dal contesto nel quale esso è stato adottato. La motivazione deve fare apparire in modo chiaro e non equivoco l’iter logico dell’istituzione in modo da consentire, da una parte, agli interessati di conoscere le giustificazioni della misura adottata per poter difendere i loro diritti e verificare se la decisione sia fondata o meno e, dall’altra, al giudice di esercitare il suo controllo di legittimità. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti dell’art. 253 CE va valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia. In particolare, la Commissione non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa, ma le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione (v. sentenza Corsica Ferries France/Commissione, cit. supra al punto 104, punti 62‑64, e la giurisprudenza citata).

181    Nel caso di specie, dalla decisione impugnata non risulta che la Repubblica federale di Germania si sia riferita alla misura utile E 16/94 nel contesto della fase amministrativa del procedimento. La Commissione ha confermato dinanzi al Tribunale che la misura utile E 16/94 non era stata invocata durante la fase amministrativa del procedimento, senza essere contestata in merito ex adverso. Peraltro, dall’analisi precedentemente svolta risulta che la definizione della nozione di impresa in difficoltà di cui alla misura utile E 16/94 non era applicabile nel caso di specie e che la Commissione poteva legittimamente fondarsi sugli orientamenti del 1999 al riguardo. Ciò premesso, le censure relative al difetto di motivazione della decisione impugnata quanto alla mancata applicazione della misura utile E 16/94 devono essere dichiarate infondate, poiché non può ammettersi che la Commissione debba chiarire le ragioni per cui non si sia fondata su regole non applicabili e non invocate.

182    Occorre parimenti respingere in quanto infondate le censure relative al difetto di motivazione relativo alla considerazione o alla mancata considerazione dei criteri degli orientamenti del 1999. Infatti, la Commissione indica, al ‘considerando’ 66 della decisione impugnata, di ritenere che «le caratteristiche tipiche di un’impresa in difficoltà citate al punto 6 degli orientamenti [del 1999] forniscono soltanto un’indicazione di quando un’impresa possa essere considerata in difficoltà, ma non devono essere considerate come condizioni da soddisfare in toto». La sua posizione al riguardo è pertanto chiara. Quanto al resto, come risulta dall’analisi precedentemente svolta, la decisione impugnata indica quali siano i criteri economici di cui la Commissione ha tenuto conto nel valutare la situazione finanziaria delle imprese beneficiarie di cui trattasi. Tale motivazione è sufficiente per consentire alle parti di conoscere le giustificazioni della decisione impugnata e al Tribunale di statuire sulla sua legittimità.

 Sul difetto di motivazione quanto alla determinazione dell’elemento di aiuto

 Argomenti delle parti

183    Il Freistaat Sachsen afferma di non comprendere il modo in cui la Commissione ha calcolato il tasso di interesse al quale, a suo avviso, i finanziamenti avrebbero dovuto essere concessi per poter essere conformi alle condizioni del mercato e, in tal modo, poter essere considerati esenti dall’aiuto. La Commissione si sarebbe limitata a rinviare alla sua comunicazione 97/C 273/03, relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU 1997, C 273, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sui tassi di riferimento »). Orbene, un semplice rinvio ad una precedente comunicazione non sarebbe sufficiente per dimostrare che un supplemento di 400 punti di base sia abituale sul mercato. Esso afferma di non comprendere nemmeno la ragione per cui la Commissione ha applicato, per quanto riguarda le misure 2 e 3, due maggiorazioni (‘considerando’ 93 della decisione impugnata). I due esempi di cui alla comunicazione sui tassi di riferimento (impresa in difficoltà e assenza di garanzie) riguarderebbero il rischio di crisi, sicché un cumulo non sembrerebbe giustificato.

184    In ogni caso, la Commissione non avrebbe stabilito alcun rapporto intellegibile con le condizioni usuali del mercato. D’altronde, sembrerebbe poco probabile che il mercato reagisca alla pretesa assenza di garanzie mediante maggiorazioni fisse dei tassi di interesse del tutto sproporzionate rispetto al livello dei tassi vigenti. Occorrerebbe prendere in considerazione la possibilità che il settore creditizio applichi una maggiorazione relativamente ridotta quando il tasso di interesse sia basso e una maggiorazione relativamente elevata quando anche il tasso di interesse sia elevato.

185    Il Freistaat Sachsen ritiene, inoltre, che, al ‘considerando’ 92 della decisione impugnata, la Commissione presuma che le garanzie concesse non avessero un elevato valore economico, ma non ne ha fornito alcuna prova. Orbene, dai bilanci annuali dell’esercizio 2003 risulterebbe che i finanziamenti concessi dalle banche non resterebbero garantiti solo mediante ipoteche, bensì parimenti con la cessione di strutture e del capitale di esercizio, che sarebbero iscritti al bilancio per valori, rispettivamente, di EUR 5,8 milioni e EUR 28,3 milioni. La Commissione, pertanto, non avrebbe potuto assumere, quale punto di partenza, un valore economico trascurabile delle garanzie ovvero avrebbe dovuto, quantomeno, chiarirne le ragioni.

186    Infine, il Freistaat Sachsen fa valere, rispetto al riferimento compiuto dalla Commissione, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, al parere di uno studio di revisori contabili del 26 ottobre 2004, concernente l’aggiornamento dei tassi di riferimento applicati agli aiuti di Stato nell’Unione europea (in prosieguo: il «parere»), che detto parere non risulta negli atti di causa e non è nemmeno invocato nella decisione impugnata, sicché le esigenze di motivazione di quest’ultima non sono state rispettate su questo punto. Prima della decisione impugnata, la Commissione, d’altronde, non avrebbe nemmeno redatto una comunicazione dalla quale risultasse che essa faceva proprie le conclusioni del parere nella prospettiva di decisioni future.

187    La MB Immobilien e la MB System sostengono, per quanto riguarda la misura 1, che la Commissione non giustifichi sotto quale profilo la remunerazione di un apporto tacito già superiore di 600 punti di base al tasso di riferimento applicabile all’epoca non terrebbe conto dei maggiori rischi connessi ad un’impresa in difficoltà. La Commissione avrebbe peraltro rinviato alla comunicazione sui tassi di riferimento, in quanto non avrebbe accertato le condizioni del mercato.

188    Essa non motiverebbe in modo concludente le modalità di valutazione degli elementi che costituiscono un aiuto nella misura 1, ma ricercherebbe l’elemento di aiuto nella differenza tra la remunerazione che avrebbe dovuto corrispondere la Bike Systems sul mercato e quella effettivamente versata. Per determinare l’importo degli interessi, un semplice riferimento alla comunicazione sui tassi di riferimento e la reiterazione di una supposizione – impresa in difficoltà – non potrebbero sostituire la motivazione necessaria. Ciò non troverebbe applicazione solo nel merito, ma anzitutto per quanto riguarda l’importo dell’aiuto, tanto più che, quanto al numero di punti di base, la Commissione si sarebbe concessa, nella comunicazione sui tassi di riferimento, un margine di discrezionalità.

189    Sarebbe arbitrario applicare a rischi differenti 400 punti di base e sommarli senza motivare tale decisione né nel merito né riguardo all’importo. Infatti, non risulterebbe dal disposto della comunicazione sui tassi di riferimento che la Commissione si sarebbe riservata il diritto, in presenza di rischi diversi, di applicare per ciascuno di essi una maggiorazione di 400 punti di base. Per tale ragione, in particolare, sarebbe stato necessario che la Commissione motivasse più diffusamente la maggiorazione di 1 000 punti di base da essa fissata, sia nel merito sia riguardo all’importo.

190    Per quanto concerne la censura secondo cui la misura 1 avrebbe costituito un prestito particolarmente rischioso, la MB Immobilien e la MB System fanno valere che il cumulo di rischi differenti che la Commissione ne deduce riguarda in realtà il medesimo rischio, vale a dire quello della crisi dell’impresa. Ciò risulterebbe in modo particolarmente chiaro nel seguente contesto. Quando un’impresa ha offerto sufficienti garanzie, resterebbe irrilevante il fatto che il prestito abbia un rango prioritario o meno. Lo stesso ragionamento varrebbe qualora le stesse garanzie asseritamente insufficienti siano già state oggetto di maggiorazione. Orbene, la Commissione intenderebbe in tal caso maggiorare di 400 e di 200 punti, dunque complessivamente di 600 punti di base, la medesima situazione di fatto, vale a dire l’insufficienza delle garanzie. Detto modus procedendi sarebbe completamente contraddittorio.

191    La MB Immobilien e la MB System precisano inoltre che né la comunicazione sui tassi di riferimento né la decisione impugnata presentano giustificazioni quanto alla questione relativa ai rischi di cui debba tener conto un premio di 400 punti di base e per quale ragione si tratti di 400 punti di base.

192    Peraltro, quanto alle varie garanzie, per quanto la Commissione tenti di descrivere il rischio concreto, il rapporto in termini di valore tra, da una parte, le suddette garanzie e, dall’altra, la loro valutazione in punti di base resterebbe ignoto.

193    Inoltre, nella decisione impugnata, la Commissione avrebbe omesso, nell’esame dei rischi, di valutare aspetti diversi dalle garanzie date, ad esempio le capacità dell’impresa e la sua posizione sul mercato. Un’analisi dei rischi che si limiti alle garanzie e ignori più ampi fattori economici non soddisferebbe l’obbligo di prudenza e di esaustività.

194    Inoltre, la Commisisone avrebbe omesso di esprimersi sulla lettera di patronage (v. supra, punto 90). Se avesse operato tale valutazione, non avrebbe potuto ritenere che il rischio fosse maggiore.

195    Quanto alla misura 2, la MB Immobilien e la MB System sostengono che la decisione impugnata sia parimenti viziata da un grave difetto di motivazione per quanto riguarda la determinazione degli elementi che costituiscono un aiuto e del loro valore. Ai ‘considerando’ 88‑91 della decisione impugnata, la Commissione opererebbe nuovamente un rinvio alla comunicazione sui tassi di riferimento senza peraltro chiarire le ragioni per cui ritiene giustificata l’applicazione di un premio di 400 punti di base in ragione della qualificazione come impresa in difficoltà e un premio di 400 punti di base sulla base del rilievo che le garanzie sarebbero insufficienti. Per le medesime ragioni invocate riguardo alla misura 1, il mero rinvio alla comunicazione sui tassi di riferimento non sarebbe sufficiente.

196    Peraltro, laddove la Commissione si fonda sulle perdite della Sachsen Zweirad per affermare che si tratti di un’impresa in difficoltà e che sussistono rischi particolari dei quali occorre tener conto ai fini di una maggiorazione, si dovrebbe ritenere che tali perdite non siano determinanti. La Commissione non avrebbe esaminato a sufficienza il contratto di cessione degli utili e le modalità di compensazione delle liquidità nell’ambito del gruppo (cash pool) convenuti tra la Sachsen Zweirad e la sua società madre. Essa avrebbe tutt’al più potuto esaminare se la società madre fosse in difficoltà. La maggiorazione di 400 punti di base sarebbe pertanto illegittima.

197    Quanto, poi, alla misura 3, la MB Immobilien e la MB System ritengono che la decisione impugnata sia parimenti viziata da un grave difetto di motivazione quanto agli elementi che costituiscono un aiuto (‘considerando’ 93 della decisione impugnata). La Commissione determinerebbe l’elemento che costituisce un aiuto in funzione della differenza tra il tasso di interesse concretamente applicato e il tasso di interesse maggiorato di 700 punti di base da essa fissato e non si comprenderebbe la ragione per cui, da una parte, essa ha deciso di procedere ad una maggiorazione di esattamente 400 punti di base dal momento che si tratta di un’impresa in difficoltà e non di un altro importo né, dall’altra, essa ha applicato un’altra maggiorazione di 300 punti di base argomentando che le garanzie sarebbero insufficienti. Certo, la Commissione riconoscerebbe che le garanzie prestate hanno un certo valore economico, ma non giustificherebbe in qual modo ciò si risolverebbe nell’applicazione di una maggiorazione di 100 e non di 200 punti di base sui 400 punti di cui essa ha apparentemente tenuto conto. Non sarebbe possibile comprendere per quali ragioni la Commissione ritiene poi che una maggiorazione di 300 punti di base sia giustificata, già per il sol fatto che, secondo la comunicazione sui tassi di riferimento, in caso di rischi speciali, occorrerebbe applicare una maggiorazione di 400 punti di base.

198    Quanto al riferimento della Commissione al parere, la MB Immobilien e la MB System condividono le critiche del Freistaat Sachsen. 

199    La Commissione ricorda che la comunicazione sui tassi di riferimento prevede un tasso di riferimento uniforme calcolato sulla base del tasso chiamato «swap interbancario su cinque anni». In situazioni di rischio particolare (ad esempio, impresa in difficoltà, assenza delle garanzie normalmente imposte dalle banche), il metodo prevederebbe una maggiorazione del tasso di riferimento di 400 punti di base, se non di più.

200    Quanto, anzitutto, alla misura 1, per determinare il tasso normale del mercato, la Commissione avrebbe utilizzato, nella decisione impugnata, tre maggiorazioni, che tuttavia non si applicherebbero affatto al medesimo rischio, bensì a tre rischi distinti nel calcolo. Il primo rischio coperto riguarderebbe la circostanza che la Bike Systems si trovava in difficoltà. La probabilità che l’impresa non sia in grado di rimborsare la misura 1 o di versare la relativa remunerazione convenuta ne risulterebbe pertanto accresciuta. La situazione economica del beneficiario dell’aiuto sarebbe stata analizzata in profondità. Già per questa sola ragione, l’argomento secondo il quale la Commissione avrebbe considerato le sole garanzie concesse dovrebbe essere respinto. Il secondo rischio riguarderebbe l’assenza di garanzie, che avrebbe ancora aumentato il rischio di crisi in caso di insolvenza. Il terzo rischio sarebbe stato costituito dal fatto che la misura 1 era subordinata ad altri prestiti in caso di insolvenza, da cui un aumento supplementare del rischio di crisi. Si tratterebbe, nel caso di specie, di un rischio distinto. I tre rischi sarebbero descritti con precisione e motivati nella decisione impugnata.

201    L’argomento secondo il quale tutti questi rischi riguarderebbero, in definitiva, solo il rischio di crisi, e non dovrebbero pertanto essere considerati cumulativamente, sarebbe inconferente, poiché si risolverebbe nel ritenere che, in ogni caso, quando un’impresa ha costituito sufficienti garanzie, la questione se un prestito sia o meno subordinato non sarebbe determinante. Orbene, nella specie si tratterebbe di un’impresa che non ha costituito sufficienti garanzie e sarebbe pertanto assolutamente determinante sapere se il prestito sia o meno subordinato. Sarebbe, peraltro, assolutamente possibile immaginare che un’impresa possa essere in difficoltà, disponendo tuttavia di importanti garanzie che consentono di coprire il finanziamento o la garanzia. Il tasso di interesse da ritenere conforme al mercato applicabile ad un finanziamento per tale impresa sarebbe allora inferiore a quello relativo a un credito per un’impresa in difficoltà che non offra garanzie analoghe.

202    Ad una conclusione analoga perverrebbe il parere focalizzato, segnatamente, sulla fissazione di maggiorazioni adeguate del tasso minimo in talune situazioni. Esso applicherebbe due criteri per tale maggiorazione, vale a dire la valutazione dell’impresa e le garanzie da essa offerte, cumulando in tal modo i due rischi. Il parere proporrebbe, ad esempio, di applicare ad un’impresa della categoria C che, nonostante le sue difficoltà, offra buone garanzie, una maggiorazione di 360 punti di base (vale a dire 3,6 punti di percentuale). Per contro, il parere riterrebbe che la maggiorazione adeguata per un’impresa della medesima categoria, ma che offra solo poche garanzie, sia di 1 650 punti di base (vale a dire 16,50 punti di percentuale). La maggiorazione in causa nel caso di specie, pertanto, non verrebbe affatto applicata tre volte per il medesimo rischio. Peraltro, il riferimento della Commissione al parere nel controricorso avrebbe l’unico scopo di dimostrare che il risultato ottenuto e motivato riguardo all’importo dell’elemento di aiuto ben rappresentasse la realtà economica, ma non fosse affatto inteso come una motivazione supplementare, che sarebbe stata d’altronde superflua.

203    Quanto alla questione dell’adeguatezza delle maggiorazioni fissate complessivamente a 1 000 punti di base, la Commissione sottolinea che, nella comunicazione sui tassi di riferimento, essa ritiene che una maggiorazione di 400 punti di base costituisca il minimo. La maggiorazione effettivamente applicata potrebbe benissimo essere superiore a 400 punti di base. L’adeguatezza delle maggiorazioni sarebbe avvalorata dal parere che riterrebbe adeguato, nel caso di un’impresa di categoria C, vale a dire in una situazione economica sfavorevole, applicare una maggiorazione di 1 000 punti di base se le garanzie offerte sono normali, e persino di 1 650 punti se le garanzie disponibili sono deboli. La maggiorazione di 1 000 punti di base applicata dalla Commissione dovrebbe pertanto essere considerata troppo debole, piuttosto che troppo elevata.

204    Quanto, infine, all’asserita mancata considerazione della lettera di patronage, la Commissione si limita ad indicare che detta lettera non è stata prodotta utilmente durante la procedura formale di esame, sicché essa non ha potuto esaminarla in modo più approfondito e, eventualmente, integrarla ulteriormente nella sua analisi.

205    Quanto poi alla misura 2, la censura secondo la quale la Commissione non avrebbe sufficientemente motivato la maggiorazione complessiva di 800 punti di base rispetto al tasso di riferimento dovrebbe essere respinta con riferimento ai ‘considerando’ 88‑91 della decisione impugnata. Una separata analisi dei diversi rischi sarebbe stata necessaria per determinare lo scarto esatto tra gli interessi che sarebbero stati dovuti alle condizioni di mercato in assenza della misura 2 e gli interessi effettivamente versati. La maggiorazione da essa applicata continuerebbe ad essere inferiore a quella individuata dal parere in situazioni analoghe.

206    Alla censura secondo la quale la Commissione non avrebbe sufficientemente tenuto conto del contratto di cessione degli utili e delle modalità di compensazione delle liquidità nell’ambito del gruppo, occorrerebbe rispondere nuovamente che l’istituzione adotta la propria decisione sulla base dei dati che sono a sua disposizione quando conclude la procedura di indagine formale. Durante la fase amministrativa del procedimento, la Repubblica federale di Germania non avrebbe peraltro invocato detto «cash pool».

207    Infine, quanto alla misura 3, la Commissione rinvia alle osservazioni relative al calcolo dell’elemento di aiuto delle misure 1 e 2.

208    Rispondendo alla censura della MB Immobilien e della MB System relativa all’importo della maggiorazione di 300 punti di base per insufficienza delle garanzie, la Commissione rileva di aver elencato ed esaminato, nella decisione impugnata, tutti gli elementi costituiti per la garanzia (ipoteche, cessione di crediti, trasferimento di garanzie di merci che le imprese del gruppo avevano in proprio possesso e una cauzione in solido del proprietario della Biria GmbH). Orbene, dopo aver esaminato tali elementi, essa sarebbe pervenuta alla conclusione che le garanzie della Biria GmbH erano qualitativamente migliori di quelle della Sachsen Zweirad, ragion per cui si sarebbe limitata ad applicare una maggiorazione di 300 punti di base per insufficienza di garanzie (contro 400 punti di base nel caso della misura 2).

 Giudizio del Tribunale

209    La portata dell’esame, da parte del Tribunale, della legittimità della decisione impugnata riguardo all’obbligo di motivazione è stata ricordata al precedente punto 180.

210    Occorre parimenti rilevare, in limine, che l’argomento delle ricorrenti confonde le questioni di motivazione formale e la valutazione nel merito. Al riguardo, occorre ricordare la giurisprudenza secondo cui l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale da tenere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente, quest’ultima, alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Le censure e gli argomenti diretti a contestare la fondatezza di tale decisione non sono pertanto pertinenti nell’ambito di un motivo vertente su un difetto o su un’insufficienza di motivazione (sentenza Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione, cit. supra al punto 143, punto 79).

211    Alla luce di detta giurisprudenza, occorre esaminare se la Commissione abbia sufficientemente motivato in diritto le modalità con cui ha calcolato gli elementi di aiuto.

212    Quanto, anzitutto, all’argomento della MB Immobilien e della MB System secondo il quale la comunicazione sui tassi di riferimento non apporterebbe alcuna giustificazione della maggiorazione di 400 punti di base che essa propone per il premio di rischio, occorre rilevare che tale comunicazione si limita effettivamente a statuire che il tasso di riferimento è un tasso minimo «che può essere aumentato in situazioni di rischio particolare (ad esempio: impresa in difficoltà, assenza delle garanzie normalmente richieste dalle banche, ecc.)» e che, in tali casi, «il premio potrà raggiungere 400 punti di base e anche essere superiore se nessuna banca privata avrà accettato di concedere il prestito in questione». Occorre pertanto rilevare che il contenuto della comunicazione sui tassi di riferimento su tale punto è poco sviluppato e non può in alcun caso essere di per sé sufficiente come motivazione del calcolo di un premio di rischio nel caso di specie. Occorre pertanto esaminare il modo in cui la Commissione ha spiegato la sua applicazione nella decisione impugnata.

213    Quanto alla determinazione degli elementi di aiuto nel caso di specie, e segnatamente del livello del premio di rischio, la Commissione indica, al ‘considerando’ 86 della decisione impugnata, per la misura 1, dopo aver ricordato i principi enunciati nella comunicazione sui tassi di riferimento e la situazione di difficoltà finanziaria della Bike Systems, quanto segue:

«      (...) la Commissione ritiene pertanto che Bike Systems avrebbe dovuto pagare un interesse equivalente almeno al tasso di riferimento, maggiorato di 400 punti di base in quanto impresa in difficoltà e di altri 400 punti di base a causa della mancanza di garanzie. La Commissione considera inoltre opportuna una maggiorazione di altri 200 punti di base per il carattere postergato del conferimento tacito in caso di insolvenza. Ciò è in linea con le indicazioni contenute nella [comunicazione sui tassi di riferimento], che prevedono che in situazioni di rischio particolare (per esempio imprese in difficoltà, mancanza delle garanzie normalmente richieste dalle banche, ecc.) il premio può raggiungere i 400 punti base ed essere anche superiore. L’elemento di aiuto corrisponde pertanto alla differenza tra il tasso di riferimento maggiorato di 1000 punti di base e l’effettiva remunerazione del conferimento tacito».

214    Riguardo alle misure 2 e 3, la Commissione precisa, ai ‘considerando’ 90‑93 della decisione impugnata, quanto segue:

«(90) (…) quando furono concesse le garanzie [Sachsen Zweirad] e Biria GmbH erano imprese in difficoltà. Il prestito e la garanzia a favore di [Sachsen Zweirad] implicavano un rischio aggiuntivo, poiché le garanzie offerte erano particolarmente modeste. La garanzia per il prestito a [Sachsen Zweirad] era coperta esclusivamente da una garanzia in solido delle imprese del gruppo. Il valore economico di tali garanzie in solido è estremamente limitato.

(91)      La Commissione ritiene pertanto che nel presente caso senza la garanzia [Sachsen Zweirad] avrebbe dovuto pagare un tasso d’interesse equivalente almeno al tasso di riferimento maggiorato di 400 punti di base in quanto impresa in difficoltà più un’ulteriore maggiorazione di 400 punti di base a causa delle garanzie estremamente limitate. Si calcola quindi che l’elemento di aiuto contenuto nella garanzia corrisponda alla differenza tra il tasso d’interesse di riferimento maggiorato di 800 punti base e il tasso d’interesse effettivo al quale è stato concesso il prestito garantito.

(92)      Per quanto riguarda il prestito e la garanzia a favore di Biria GmbH, le garanzie fornite avevano un valore economico superiore rispetto a quelle fornite per la garanzia a favore di [Sachsen Zweirad]. Ciononostante risultavano ancora inferiori a quelle normalmente richieste. La garanzia per Biria GmbH è coperta da un’ipoteca di primo grado sul patrimonio di Bike Systems per un valore di 15 milioni di EUR. L’ipoteca è tuttavia postergata rispetto ad un altro prestito da 2 milioni di EUR. L’ipoteca di primo grado copriva quindi solo poco più del 50% dell’intero importo del prestito. Il valore economico delle altre garanzie (ipoteche, cessione di crediti, trasferimento di materiali di proprietà delle imprese del gruppo e garanzia in solido dei proprietari di Biria GmbH) era limitato.

(93)      La Commissione ritiene pertanto che nel presente caso Biria GmbH avrebbe dovuto pagare un tasso d’interesse equivalente almeno al tasso di riferimento maggiorato di 400 punti di base in quanto impresa in difficoltà più un’ulteriore maggiorazione di 300 punti di base a causa delle garanzie estremamente limitate (rispetto alla maggiorazione di 400 punti di base per la garanzia a favore di [Sachsen Zweirad] a causa delle garanzie estremamente limitate). Si calcola quindi che l’elemento di aiuto contenuto nella garanzia corrisponda alla differenza tra il tasso d’interesse di riferimento maggiorato di 700 punti base e il tasso d’interesse effettivo al quale è stato concesso il prestito garantito».

215    È pur vero che tali chiarimenti della Commissione contengono, di volta in volta, una descrizione del metodo di calcolo scelto, vale a dire l’uso di un tasso di riferimento associato a maggiorazioni forfettarie in ragione della situazione difficile dell’impresa de qua e dell’assenza di garanzie o della loro debolezza. Detto metodo di calcolo è conforme alla comunicazione sui tassi di riferimento, che è un documento pubblicato e di cui le ricorrenti non contestano la rilevanza, nonché, secondo la Commissione, alla sua prassi costante, senza contestazione delle ricorrenti al riguardo.

216    Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la decisione impugnata non è viziata da difetto di motivazione riguardo alle conclusioni della Commissione relative all’assenza di garanzie o alla loro debolezza. Infatti, la Commissione ha analizzato in modo approfondito la situazione finanziaria delle imprese beneficiarie in oggetto ai ‘considerando’ 59‑78 della decisione impugnata. Peraltro, quanto alla misura 1, dai precedenti punti 113‑119 risulta che la Commissione non ha agito contra ius non includendo la lettera di patronage nella propria analisi. Quanto alla misura 2, il ‘considerando’ 90 della decisione impugnata indica quale garanzia era disponibile e la ragione per cui era considerata debole. Infine, il ‘considerando’ 92 della decisione impugnata menziona, quanto alla misura 3, l’esistenza di un’ipoteca prioritaria a copertura di poco più del 50% dell’importo complessivo del prestito garantito e qualifica le altre garanzie disponibili di debole valore economico. Così, alla luce del rapporto tra la garanzia principale presa in considerazione dalla Commissione e la qualifica come debole del valore economico delle altre garanzie, in considerazione della percentuale del prestito garantito dalla garanzia principale, menzionati alla fine del ‘considerando’ 92 della decisione impugnata, occorre considerare che la conclusione della Commissione quanto al debole livello della garanzia per la misura 3 non è viziata da un difetto di motivazione.

217    Tuttavia, è giocoforza rilevare che le ricorrenti correttamente osservano che la comunicazione sui tassi di riferimento non contiene alcuna indicazione quanto al cumulo dei rischi, pur non escludendolo. Inoltre, l’analisi della Commissione non contiene alcun riferimento alla prassi dei mercati finanziari su tale punto, sicché il rapporto tra le maggiorazioni considerate dalla Commissione e la situazione specifica delle tre società di cui è causa non risultava chiaramente e la scelta delle maggiorazioni considerate presenta, quantomeno in apparenza, un carattere aleatorio.

218    Il Tribunale ritiene pertanto che la Commissione avrebbe dovuto chiarire il ricorso a premi supplementari nonché il loro livello sulla base di un’analisi della prassi sul mercato, al fine di consentire alle ricorrenti di rimettere in discussione l’adeguatezza delle maggiorazioni applicate nella specie e al Tribunale di controllare la loro legittimità.

219    Nel procedimento dinanzi al Tribunale, la Commissione si è richiamata, per maggiori precisazioni al riguardo, al parere, senza peraltro voler fornire in tal modo una motivazione supplementare. Detto parere propone, per situazioni analoghe a quelle del caso di specie, una maggiorazione conforme alla valutazione dell’impresa de qua in considerazione della sua solidità finanziaria e una maggiorazione supplementare conforme al livello delle garanzie offerte. Esso giunge a due livelli di maggiorazione che vanno sino a 1 650 punti per imprese con un profilo di rischio negativo e che offrono solo un debole livello di garanzie.

220    È giocoforza rilevare che tali chiarimenti supplementari della Commissione, che fanno riferimento a diversi profili di rischio delle società e le garanzie di cui esse dispongono, in relazione con tassi di maggiorazioni che, tipicamente, ad esse corrispondono, mettono effettivamente in risalto i livelli di premi considerati nel caso di specie inserendoli in un contesto di raffronto più ampio e rendendoli oggettivi.

221    Tuttavia, le ricorrenti rilevano correttamente che il parere non può essere considerato come una motivazione della decisione impugnata, poiché quest’ultima non vi fa riferimento e il parere non era loro noto. Orbene, occorre ricordare che la motivazione, in linea di principio, deve essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio. La mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza del ragionamento alla base della decisione nel corso del procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione europea (sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punto 463; sentenze del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T‑16/91, Rendo e a./Commissione, Racc. pag. II‑1827, punto 45, e Corsica Ferries France/Commissione, cit. supra al punto 104, punto 287).

222    Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la decisione impugnata sia viziata da un difetto di motivazione concernente le considerazioni essenziali che hanno indotto la Commissione a scegliere il livello dei premi di rischio applicabili alle misure 1, 2 e 3, sicché essa non risponde ai requisiti di cui all’art. 253 CE.

223    Le censure delle ricorrenti relative al difetto di motivazione a tal riguardo devono pertanto essere accolte. Conseguentemente, il Tribunale non può pronunciarsi sugli argomenti relativi alla fondatezza della decisione impugnata quanto al livello dei premi di rischio applicabili alle misure 1, 2 e 3.

224    Peraltro, il Tribunale ritiene che il calcolo degli elementi di aiuto di cui è causa rivesta un’importanza essenziale nell’economia generale della decisione impugnata e che, conseguentemente, essa debba essere annullata in toto.

225    Alla luce delle suesposte considerazioni, risulta che la decisione impugnata deve essere annullata.

 Sulle spese

226    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, essendo risultata soccombente nell’insieme delle sue conclusioni nelle cause T‑102/07 e T‑120/07, sopporterà le proprie spese, ivi incluse quelle relative al procedimento sommario nella causa T‑120/07, conformemente alle conclusioni delle ricorrenti.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della Commissione 24 gennaio 2007, 2007/492/CE, relativa all’aiuto di Stato C 38/2005 (ex NN 52/2004) al quale la Germania ha dato esecuzione in favore del gruppo Biria, è annullata.

2)      La Commissione europea è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario nella causa T‑120/07.

Czúcz

Labucka

O’Higgins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 marzo 2010.

Firme

Indice


Contesto normativo e fatti

1.  Normativa comunitaria

2.  Regime di aiuti autorizzato

3.  Imprese interessate

4.  Misure de quibus

5.  Procedimento amministrativo

6.  Decisione impugnata

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

1.  Sulle censure relative alla mancata applicazione della definizione della nozione di impresa in difficoltà di cui alla misura utile E 16/94

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

2.  Sulle censure relative alla connotazione delle imprese beneficiarie come imprese in difficoltà

Sulla questione se la Bike Systems fosse un’impresa in difficoltà nel marzo del 2001

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulla questione se la Sachsen Zweirad e la Biria GmbH fossero imprese in difficoltà, rispettivamente, nel marzo e nel dicembre del 2003

Sul contesto della valutazione della situazione delle imprese beneficiarie delle misure 2 e 3

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sulla valutazione della situazione della Sachsen Zweirad

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sulla valutazione della situazione della Biria GmbH

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

3.  Sulle censure relative a difetti di motivazione

Sul difetto di motivazione concernente la mancata applicazione della misura utile E 16/94 e sul discostamento rispetto agli orientamenti del 1999

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul difetto di motivazione quanto alla determinazione dell’elemento di aiuto

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle spese


* Lingua processuale: il tedesco.

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