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Documento 62008TJ0274
Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 22 April 2010. # Italian Republic v European Commission. # EAGF - Clearance of the accounts of the paying agencies of Member States concerning expenditure financed by the EAGF - Sums recoverable from the Italian Republic where there is non-recovery within the time-limits specified - Meaning of financial consequences - Receipt of interest - Article 32(5) of Regulation (EC) No 1290/2005. # Cases T-274/08 and T-275/08.
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 22 aprile 2010.
Repubblica italiana contro Commissione europea.
FEAGA - Liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese finanziate dal FEAGA - Importi da recuperare nei confronti della Repubblica italiana in mancanza di recupero nei termini previsti - Nozione di conseguenze finanziarie - Presa in considerazione degli interessi - Art. 32, n. 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005.
Cause T-274/08 e T-275/08.
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 22 aprile 2010.
Repubblica italiana contro Commissione europea.
FEAGA - Liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese finanziate dal FEAGA - Importi da recuperare nei confronti della Repubblica italiana in mancanza di recupero nei termini previsti - Nozione di conseguenze finanziarie - Presa in considerazione degli interessi - Art. 32, n. 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005.
Cause T-274/08 e T-275/08.
Raccolta della Giurisprudenza 2010 II-01233
Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:2010:154
Cause riunite T‑274/08 e T‑275/08
Repubblica italiana
contro
Commissione europea
«FEAGA — Liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese finanziate dal FEAGA — Importi da recuperare nei confronti della Repubblica italiana in mancanza di recupero nei termini previsti — Nozione di conseguenze finanziarie — Presa in considerazione degli interessi — Art. 32, n. 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005»
Massime della sentenza
Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAGA — Procedura di liquidazione dei conti
(Regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 32, n. 5)
L’art. 32, n. 5, del regolamento n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, riguarda le ipotesi specifiche in cui lo Stato membro non abbia recuperato gli importi dovuti in conseguenza di irregolarità o negligenze, nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali. Per ipotesi del genere si precisa che le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50% a carico dello Stato membro e per il 50% a carico del bilancio comunitario.
Ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. In primo luogo, l’espressione «conseguenze finanziarie» ha un’ampia portata in quanto può comprendere tutte le implicazioni di natura economica connesse al mancato recupero degli importi irregolarmente corrisposti. Ebbene, in tal novero rientrano necessariamente gli interessi che sarebbe stato obbligatorio versare ai sensi dell’art. 32, n. 1, del citato regolamento.
In secondo luogo, quest’interpretazione letterale è corroborata dall’art. 34, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1290/2005, secondo il quale sono considerate entrate con destinazione specifica, ai sensi dell’art. 18 del regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, gli importi che, in applicazione degli artt. 31, 32 e 33 del suddetto regolamento, devono essere versati al bilancio comunitario, inclusi i relativi interessi. Questa interpretazione è conforme parimenti all’economia generale della procedura di liquidazione dei conti. In effetti, occorre leggere l’art. 32, n. 5, del regolamento n. 1290/2005 alla luce dell’art. 32, n. 1, del medesimo regolamento, che costituisce la cornice generale in materia di rimborsi alla Comunità degli importi dovuti in conseguenza di irregolarità o negligenze nell’uso dei fondi. Dal momento che l’art. 32, n. 5, non modifica assolutamente il principio della contabilizzazione degli interessi, ma si limita a ripartire la responsabilità finanziaria tra lo Stato membro e il bilancio comunitario nell’ipotesi di mancato recupero degli importi dovuti in termini ragionevoli, ciò comporta senz’altro che le conseguenze finanziarie menzionate nell’art. 32, n. 5, di tale regolamento comprendono, segnatamente, la somma capitale nonché gli interessi da essa prodotti.
In terzo luogo, dal preambolo del regolamento n. 1290/2005, in particolare dai ‘considerando’ 25 e 26 di quest’ultimo, si evince che il sistema di corresponsabilità finanziaria istituito dall’art. 32, n. 5, del citato regolamento mira a tutelare gli interessi finanziari del bilancio comunitario, imputando allo Stato membro interessato una parte delle somme dovute a seguito di irregolarità, che non siano state recuperate in un termine ragionevole. L’obbligo di computare gli interessi maturati tra il momento dell’accertamento dell’irregolarità e quello dell’effettivo recupero degli importi in questione ha carattere compensatorio, in quanto gli interessi sono calcolati in rapporto al pregiudizio temporaneamente sofferto dal bilancio comunitario a causa del mancato introito di un credito contabilizzato a suo favore.
In quarto luogo, il principio secondo il quale gli interessi seguono il regime contabile della somma capitale, essendone un accessorio, ha valenza generale nel quadro della disciplina del bilancio comunitario, come testimonia l’art. 86, n. 1, del regolamento n. 2342/2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento n. 1605/2002, adottato in applicazione dell’art. 71, n. 4, di quest’ultimo regolamento, il quale precisa che, fatte salve le disposizioni specifiche risultanti dall’applicazione delle normative settoriali, ogni importo esigibile non rimborsato produce interessi.
(v. punti 36-37, 39-41, 44-45)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
22 aprile 2010 (*)
«FEAGA – Liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese finanziate dal FEAGA – Importi da recuperare nei confronti della Repubblica italiana in mancanza di recupero nei termini previsti – Nozione di conseguenze finanziarie – Presa in considerazione degli interessi – Art. 32, n. 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005»
Nelle cause riunite T‑274/08 e T‑275/08,
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata dai sigg. F. Jimeno Fernández e P. Rossi, in qualità di agenti,
convenuta,
aventi ad oggetto, nella causa T‑274/08, una domanda d’annullamento parziale della decisione della Commissione 30 aprile 2008, 2008/396/CE, relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese dell’esercizio finanziario 2007, finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L 139, pag. 33), nella parte in cui computa gli interessi sulle somme poste a carico del bilancio dello Stato italiano ai sensi dell’art. 32, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1), e, nella causa T‑275/08, una domanda d’annullamento parziale della decisione della Commissione 30 aprile 2008, 2008/394/CE, relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori della Germania, dell’Italia e della Slovacchia per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per l’esercizio finanziario 2006 (GU L 139, pag. 22), nella parte in cui computa gli interessi sulle somme poste a carico del bilancio dello Stato italiano ai sensi dell’art. 32, n. 5, del regolamento n. 1290/2005,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, M. Prek (relatore) e V.M. Ciucă, giudici,
cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alle udienze del 25 novembre 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
Normativa relativa al finanziamento della politica agricola comune
1 La normativa di base relativa al finanziamento della politica agricola comune è costituita, per le spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2007, dal regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»).
2 In forza dell’art. 49 del regolamento di base:
«[Il regolamento di base] è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007 (…)
Tuttavia, le seguenti disposizioni sono applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2006:
– (…)
– l’articolo 32, per i casi comunicati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 595/91 e per i quali non si è ancora conseguito il recupero totale alla data del 16 ottobre 2006,
– (…)».
3 Il ‘considerando’ 25 del regolamento di base è del seguente tenore:
«Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio comunitario è opportuno che gli Stati membri adottino misure che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dai Fondi siano reali e correttamente eseguite. È altresì necessario che gli Stati membri si adoperino per la prevenzione e l’adeguato trattamento di eventuali irregolarità commesse dai beneficiari».
4 Il ‘considerando’ 26 del regolamento di base enuncia che:
«In caso di recupero di importi versati dal FEAGA, le somme recuperate dovrebbero essere rimborsate al Fondo, se si tratta di spese non conformi alla normativa comunitaria e a cui non si ha diritto. È opportuno istituire un sistema di responsabilità finanziaria nei casi in cui siano state commesse irregolarità e in cui non sia stato possibile recuperare l’intero importo. A tal fine è opportuno istituire una procedura che permetta alla Commissione di tutelare gli interessi del bilancio comunitario, decidendo di imputare allo Stato membro responsabile una parte delle somme andate perdute a causa di irregolarità o che non sono state recuperate entro termini ragionevoli. In certi casi di negligenza da parte dello Stato membro, parrebbe giustificato imputare l’intera somma a tale Stato membro. Tuttavia, fermo restando il rispetto degli obblighi che incombono agli Stati membri nell’ambito delle loro procedure interne, è opportuno ripartire equamente l’onere finanziario tra la Comunità e lo Stato membro».
5 L’art. 30, n. 1, del regolamento di base prevede che: «anteriormente al 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio considerato, la Commissione procede alla liquidazione contabile degli organismi pagatori riconosciuti (…), in base alle informazioni comunicate a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii)».
6 Ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. c), iii), del regolamento di base, gli Stati membri trasmettono alla Commissione europea, per le azioni relative ad operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), «i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti, completati da una dichiarazione di affidabilità firmata dal responsabile dell’organismo pagatore riconosciuto, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e della relazione di certificazione elaborata dall’organismo di certificazione (…)».
7 A norma dell’art. 32, n. 1, del regolamento di base: «gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA del mese dell’incasso effettivo».
8 Ai sensi dell’art. 32, n. 3, del regolamento di base, all’atto della trasmissione dei conti annuali, a norma dell’art. 8, n. 1, lett. c), iii), gli Stati membri comunicano alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità, contenente una ripartizione degli importi non ancora recuperati, per procedimento amministrativo e/o giudiziario e per anno corrispondente al primo verbale, amministrativo o giudiziario, che accerta l’irregolarità.
9 Conformemente all’art. 32, n. 4, del regolamento di base:
«La Commissione può decidere di imputare allo Stato membro gli importi da recuperare:
a) qualora lo Stato membro non abbia avviato tutti i procedimenti amministrativi o giudiziari previsti dal diritto nazionale e comunitario per procedere al recupero nel corso dell’anno successivo al primo verbale amministrativo o giudiziario;
b) qualora il primo verbale amministrativo o giudiziario non sia stato stilato o lo sia stato con un ritardo tale da compromettere il recupero, oppure qualora l’irregolarità non sia stata registrata nella tabella riepilogativa (…), nell’anno del primo verbale amministrativo o giudiziario».
10 L’art. 32, n. 5, del regolamento di base prevede quanto segue:
«Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50% a carico dello Stato membro e per il 50% a carico del bilancio comunitario.
Nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3, primo comma, lo Stato membro indica separatamente gli importi per i quali il recupero non è stato realizzato nei termini previsti al primo comma del presente paragrafo.
La ripartizione dell’onere finanziario connesso al mancato recupero, a norma del primo comma, lascia impregiudicato l’obbligo per lo Stato membro interessato di dare corso ai procedimenti di recupero, in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento. Gli importi così recuperati sono imputati al FEAGA nella misura del 50%, previa applicazione della trattenuta di cui al paragrafo 2, del presente articolo.
Qualora, nell’ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l’assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara al FEAGA, come spesa, l’onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma.
Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l’importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo massimo pari al 50% del termine iniziale».
11 Conformemente all’art. 6 del regolamento (CE) della Commissione 21 giugno 2006, n. 885, recante modalità di applicazione del [regolamento di base] per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171, pag. 90), «i conti annuali di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento [di base] includono (…) la tabella degli importi da recuperare alla fine dell’esercizio, secondo il modello di cui all’allegato III (…)».
Normativa comunitaria relativa al bilancio generale della Comunità europea
12 Conformemente all’art. 71, n. 4, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»): «le condizioni alle quali gli interessi di mora sono dovuti alle Comunità sono precisate nelle modalità d’esecuzione».
13 Ai sensi dell’art. 86, n. 1, del regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d’esecuzione del [regolamento finanziario] (GU L 357, pag. 1) (…): «salve le disposizioni speciali derivanti dall’applicazione della normativa settoriale, i crediti non restituiti (…) producono interessi (…)».
Fatti
14 Al fine della certificazione degli esercizi finanziari 2006 e 2007 da parte di taluni organismi pagatori italiani, in particolare l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’art. 30 del regolamento di base, e per preparare la comunicazione alla Commissione delle informazioni ad essi richieste, è stata compiuta una missione di verifica in Italia da parte dei funzionari della direzione generale (DG) «Agricoltura» della Commissione nei giorni 27‑30 novembre 2007. Questa missione aveva lo scopo di determinare le informazioni da inviare alla Commissione circa le somme relative ad irregolarità per le quali era stata iniziata la procedura di recupero.
15 Con lettere in data 1° febbraio 2008, l’AGEA ha inviato alla Commissione le tabelle riepilogative dei procedimenti di recupero avviati a seguito di irregolarità, corredate di note esplicative in cui si riportava quanto segue: «Si fa espressamente riserva di assumere ogni forma di iniziativa volta a tutelare gli interessi finanziari dello Stato italiano per la rivalsa delle somme che risultassero non dovute a seguito dell’applicazione dei criteri stabiliti per il calcolo degli interessi così come richiesti dalla Comunità (…)».
16 Il 28 marzo (causa T‑274/08) e il 22 aprile (causa T‑275/08) 2008, la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana una nota, dove si indicavano i conti degli organismi pagatori che sarebbero stati proposti per la liquidazione e si precisava che gli importi stabiliti a titolo di conseguenze finanziarie, derivanti dall’omesso recupero di somme dovute a seguito di irregolarità, erano stati stabiliti sulla base delle informazioni trasmesse dall’AGEA.
17 Il 30 aprile 2008 la Commissione ha adottato, in base alle informazioni fornite dagli organismi pagatori degli Stati membri, la decisione 2008/396/CE, relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese dell’esercizio finanziario 2007, finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L 139, pag. 33) (causa T‑274/08), nonché la decisione 2008/394/CE, relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori in Germania, in Italia e in Slovacchia per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per l’esercizio finanziario 2006 (GU L 139, pag. 22) (causa T‑275/08).
18 Le decisioni 2008/396 e 2008/394 indicano gli importi che devono essere recuperati da, o versati a, ciascuno Stato membro, compresi gli importi derivanti dall’applicazione dell’art. 32, n. 5, del regolamento di base.
19 Per quanto concerne la Repubblica italiana, le decisioni 2008/396 e 2008/394 prevedono riduzioni dei crediti ad essa concessi pari, rispettivamente, a EUR 114 581 208,51 e a EUR 99 839 568,22 a titolo di importi da recuperare in seguito a irregolarità o negligenze. Questi importi comprendono somme corrispondenti alle conseguenze finanziarie poste a carico della Repubblica italiana in applicazione dell’art. 32, n. 5, del regolamento di base, per le ipotesi in cui il recupero degli importi dovuti a seguito di irregolarità o negligenze non sia avvenuto nel termine di quattro anni, dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali.
Procedimento e conclusioni delle parti
20 Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale l’11 luglio 2008 e iscritti a ruolo con i numeri T‑274/08 e T‑275/08, la Republica italiana ha proposto i presenti ricorsi.
21 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso l’apertura della fase orale in queste due cause.
22 Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale durante le udienze del 25 novembre 2009.
23 Dopo aver ascoltato le parti a questo proposito in occasione delle udienze, il Tribunale (Quinta sezione) ritiene opportuno riunire le due cause ai fini della sentenza, conformemente all’art. 50, n. 1, del suo regolamento di procedura.
24 Nella causa T‑274/08, la Repubblica italiana chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione 2008/396, nella parte in cui computa gli interessi sulle somme poste a carico del bilancio dello Stato italiano per l’esercizio finanziario 2007, ai sensi dell’art. 32, n. 5, del regolamento di base.
25 Nella causa T‑275/08, la Repubblica italiana chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione 2008/394, nella parte in cui computa gli interessi sulle somme poste a carico del bilancio dello Stato italiano per l’esercizio finanziario 2006, ai sensi dell’art. 32, n. 5, del regolamento di base.
26 Nelle cause T‑274/08 e T‑275/08, la Commissione chiede al Tribunale di:
– rigettare il ricorso;
– condannare la Repubblica italiana alle spese.
In diritto
27 A sostegno dei suoi ricorsi la Repubblica italiana deduce un unico motivo, relativo alla violazione dell’art. 32, n. 5, del regolamento di base.
Argomenti delle parti
28 La Repubblica italiana sostiene che la Commissione avrebbe accolto un’interpretazione errata dell’art. 32, n. 5, del regolamento di base. In sostanza, essa critica la Commissione per averle chiesto di versare importi a titolo di tale disposizione, comprensivi degli interessi, quando sarebbe invece impossibile, ai sensi del diritto italiano, contabilizzare interessi in assenza di una pronuncia del giudice.
29 In primo luogo, la Repubblica italiana ritiene che l’art. 32, n. 5, del regolamento di base debba essere interpretato nel senso che esso riguardi solo gli importi e non gli eventuali interessi che essi abbiano potuto produrre. A questo riguardo essa sottolinea che questa disposizione non riguarderebbe la produzione di interessi, laddove l’art. 32, n. 1, li citerebbe espressamente. Essa ne deduce che il legislatore comunitario avrebbe inteso disciplinare nel n. 1 e nel n. 5 dell’art. 32 del regolamento di base due ipotesi diverse. L’art. 32, n. 1, farebbe riferimento a situazioni nelle quali il procedimento di recupero si è perfezionato e gli interessi sono già stati recuperati presso i beneficiari; di conseguenza, sarebbe inopportuno che lo Stato potesse tesaurizzarli. Viceversa, l’art. 32, n. 5, del regolamento di base si riferirebbe ai giudizi pendenti, quando la contabilizzazione degli interessi nonché la data d’inizio della loro maturazione sarebbero ancora incerte.
30 Inoltre, la Repubblica italiana sostiene che l’art. 32, n. 5, essendo norma di natura eccezionale poiché introduce una deroga al principio generale contenuto nell’art. 32, n. 1, dovrebbe ricevere un’applicazione restrittiva, mancando in esso un espresso riferimento ad «interessi».
31 In secondo luogo, la Repubblica italiana ritiene che questa interpretazione tenga conto dell’impossibilità giuridica, per uno Stato membro, di determinare l’importo degli interessi di mora fintantoché non esista un accertamento giudiziario dell’indebito a carico del beneficiario dei fondi dato che, in applicazione dell’art. 2033 del codice civile italiano, spetterebbe al giudice determinare il momento a partire dal quale decorrono gli interessi di mora, in base alla buona o mala fede del destinatario dei fondi. Inoltre la Repubblica italiana ritiene che il fatto di tener conto degli interessi solo quando gli importi dovuti siano definitivamente imputabili appaia più coerente con la ratio dell’art. 32, n. 5, del regolamento di base, dato che i commi terzo, quarto e quinto di quest’ultimo dimostrerebbero che si parla di una liquidazione forfettaria e provvisoria, suscettibile di successive compensazioni.
32 In terzo luogo, la Repubblica italiana sostiene di non aver mai accettato, nemmeno tacitamente, i criteri di calcolo imposti dalla Commissione. Infatti, da un lato, l’organismo pagatore italiano avrebbe costantemente sostenuto che, quando i procedimenti di recupero danno luogo a contestazioni dinanzi ai giudici nazionali, gli importi dovuti dallo Stato membro, ai sensi dell’art. 32, n. 5, del regolamento di base, non debbano includere gli interessi, e, dall’altro, esso ne avrebbe espressamente informato la Commissione, nel corso della fase stragiudiziale, riservandosi il diritto di adire i giudici comunitari. Di conseguenza, sarebbe irrilevante la circostanza che, all’atto della trasmissione alla Commissione della documentazione necessaria al fine della liquidazione dei conti, l’organismo pagatore abbia incluso gli interessi negli importi dovuti ex art. 32, n. 5, del regolamento di base.
33 La Commissione critica gli argomenti della Repubblica italiana e ritiene di non aver effettuato un’interpretazione errata dell’art. 32, n. 5, del regolamento di base.
Giudizio del Tribunale
34 In via preliminare occorre osservare che, nell’ambito del suo unico motivo, la Repubblica italiana cerca di dimostrare che le decisioni 2008/396 e 2008/394 dovrebbero essere annullate in quanto la Commissione, tenendo conto degli interessi in forza dell’art. 32, n. 5, del regolamento di base, si sarebbe basata su un’errata interpretazione di questa disposizione. Poiché la Commissione ha inflitto alla Repubblica italiana due riduzioni di credito, a norma dell’art. 32 del regolamento di base, pari a EUR 114 581 208,51 (causa T‑274/08) e a EUR 99 839 568,22 (causa T‑275/08), riduzioni che comprenderebbero importi a norma dell’art. 32, n. 5, la Repubblica italiana critica la Commissione per aver calcolato questi ultimi importi prendendo in considerazione anche gli interessi.
35 L’art. 32 del regolamento di base concerne gli obblighi degli Stati membri in materia di recupero di importi presso beneficiari che abbiano commesso irregolarità o negligenze.
36 L’art. 32, n. 5, del regolamento di base riguarda le ipotesi specifiche in cui lo Stato membro non abbia recuperato gli importi nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali. Per ipotesi del genere si precisa che «le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50% a carico dello Stato membro e per il 50% a carico del bilancio comunitario».
37 In forza di una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenza della Corte 7 giugno 2005, causa C‑17/03, VEMW e a., Racc. pag. I‑4983, punto 41, e giurisprudenza ivi citata, e sentenza del Tribunale 6 ottobre 2005, cause riunite T‑22/02 e T‑23/02, Sumitomo Chemical e Sumika Fine Chemicals/Commissione, Racc. pag. II‑4065, punto 47).
38 È alla luce di questi principi che occorre esaminare se l’espressione «conseguenze finanziarie», contenuta nell’art. 32, n. 5, del regolamento di base, debba essere riferita solo agli importi che non abbiano costituito oggetto di recupero, oppure anche agli interessi prodotti dai medesimi.
39 In primo luogo, appare evidente che la risposta a tale questione può essere dedotta da un’interpretazione letterale dell’art. 32, n. 5, del regolamento di base, alla luce del chiaro significato dell’espressione «conseguenze finanziarie». A tale riguardo occorre rilevare che quest’espressione ha un’ampia portata in quanto può comprendere tutte le implicazioni di natura economica connesse al mancato recupero degli importi irregolarmente corrisposti. Ebbene, in tal novero rientrano necessariamente gli interessi che sarebbe stato obbligatorio versare ai sensi dell’art. 32, n.1, del regolamento di base.
40 In secondo luogo, quest’interpretazione letterale è corroborata dall’art. 34, n. 1, lett. a), del regolamento di base, secondo il quale «sono considerate entrate con destinazione specifica, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento [finanziario] (...) gli importi che, in applicazione degli articoli 31, 32 e 33 del presente regolamento, devono essere versati al bilancio comunitario, inclusi i relativi interessi».
41 L’interpretazione illustrata nel precedente punto 39 è conforme parimenti all’economia generale della procedura di liquidazione dei conti. In effetti, occorre leggere l’art. 32, n. 5, del regolamento di base alla luce dell’art. 32, n. 1, del medesimo regolamento, che costituisce la cornice generale in materia di rimborsi alla Comunità degli importi dovuti in conseguenza di irregolarità o negligenze nell’uso dei fondi. Dal momento che l’art. 32, n. 5, non modifica assolutamente il principio della contabilizzazione degli interessi, ma si limita a ripartire la responsabilità finanziaria tra lo Stato membro e il bilancio comunitario nell’ipotesi di mancato recupero degli importi dovuti in termini ragionevoli, ciò comporta senz’altro che le «conseguenze finanziarie» menzionate nell’art. 32, n. 5, del regolamento di base comprendono, segnatamente, la somma capitale nonché gli interessi da essa prodotti.
42 Peraltro, dev’essere parimenti respinto l’argomento ricavato dal fatto che la mancanza del termine «interessi» nell’art. 32, n. 5, dimostrerebbe la volontà del legislatore di disciplinare una situazione diversa da quella delineata nell’art. 32, n. 1, in quanto detto n. 5 riguarderebbe una liquidazione meramente forfettaria e provvisoria. È indubbiamente esatto che, in osservanza dell’art. 32, n. 5, terzo comma, lo Stato membro è tenuto a dar corso ai procedimenti di recupero. Da ciò discende necessariamente che l’importo delle conseguenze finanziarie può costituire eventualmente oggetto di rettifiche successive. Tuttavia, quest’eventualità di rettifiche successive riguarda il complesso delle conseguenze finanziarie calcolate a norma dell’art. 32, n. 5, del regolamento di base, ivi compresi gli interessi relativi alla somma capitale. Non c’è pertanto nessuna contraddizione tra la presa in considerazione degli interessi a titolo delle conseguenze finanziarie previste dall’art. 32, n. 5, primo comma, del regolamento di base e il carattere provvisorio di detta liquidazione.
43 Pertanto, occorre respingere i vari argomenti della Repubblica italiana ricavati, da un lato, dalla circostanza che solo l’art. 32, n. 1, del regolamento di base si riferisce espressamente alla contabilizzazione degli interessi e, dall’altro, dal fatto che l’art. 32, n. 5, del regolamento di base costituirebbe una deroga all’art. 32, n. 1, e, di conseguenza, dovrebbe essere interpretato restrittivamente, tenendo conto del fatto che il termine «interessi» non è espressamente menzionato al suo interno.
44 In terzo luogo, dal preambolo del regolamento di base, in particolare dai ‘considerando’ 25 e 26 di quest’ultimo, si evince che il sistema di corresponsabilità finanziaria, istituito dall’art. 32, n. 5, del regolamento di base, mira a tutelare gli interessi finanziari del bilancio comunitario, imputando allo Stato membro interessato una parte delle somme dovute a seguito di irregolarità, che non siano state recuperate in un termine ragionevole. Come giustamente sottolineato dalla Commissione, l’obbligo di computare gli interessi maturati tra il momento dell’accertamento dell’irregolarità e quello dell’effettivo recupero degli importi in questione ha carattere compensatorio, in quanto gli interessi sono calcolati in rapporto al pregiudizio temporaneamente sofferto dal bilancio comunitario a causa del mancato introito di un credito contabilizzato a suo favore. Di conseguenza, risulterebbe incompatibile con l’obiettivo di tutelare gli interessi finanziari del bilancio comunitario l’esclusione degli interessi dalla somma da recuperare e, quindi, la riduzione dell’importo posto a carico dello Stato membro interessato, poiché in tal caso sarebbe il bilancio comunitario a sostenere la maggior parte delle conseguenze finanziarie del mancato recupero, in termini ragionevoli, degli importi dovuti a seguito di irregolarità.
45 In quarto luogo, occorre sottolineare che il principio secondo il quale gli interessi seguono il regime contabile della somma capitale, essendone un accessorio, ha valenza generale nel quadro della disciplina del bilancio comunitario, come testimonia l’art. 86, n. 1, del regolamento n. 2342/2002, adottato in applicazione dell’art. 71, n. 4, del regolamento finanziario, il quale precisa che, «fatte salve le disposizioni specifiche risultanti dall’applicazione delle normative settoriali specifiche, ogni importo esigibile non rimborsato (...) produce interessi».
46 Alla luce di quanto fin qui esposto, occorre pertanto concludere che la Repubblica italiana sostiene a torto che la Commissione avrebbe accolto un’interpretazione errata dell’art. 32, n. 5, del regolamento di base, comprendendo gli interessi negli importi dovuti a titolo di detta disposizione.
47 Questa conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della Repubblica italiana, secondo il quale le sarebbe impossibile applicare l’art. 32, n. 5, del regolamento di base a causa dell’art. 2033 del codice civile, il quale osterebbe a che venga determinato con esattezza il momento iniziale per il calcolo degli interessi fintantoché un credito non sia stato accertato in via giudiziaria.
48 In primo luogo, un siffatto rinvio all’ordinamento nazionale è fuor di luogo in relazione all’unica questione dibattuta nel presente giudizio, ossia all’interpretazione dell’art. 32, n. 5, del regolamento di base e, per l’esattezza, alla questione concernente l’esistenza di un obbligo, in forza di detta disposizione, di tener conto degli interessi.
49 In secondo luogo, è certamente esatto che le controversie relative alla restituzione degli importi indebitamente concessi in forza del diritto comunitario vanno risolte, ove il diritto comunitario non abbia disposto in materia, dai giudici nazionali a norma del loro diritto interno, fatti salvi i limiti posti dal diritto comunitario, nel senso che le modalità previste dall’ordinamento nazionale non possono giungere a rendere praticamente impossibile l’attuazione della normativa comunitaria e che l’applicazione della legislazione nazionale deve avvenire in modo non discriminatorio rispetto alle procedure dirette a risolvere controversie nazionali del medesimo tipo (v. sentenza della Corte 13 marzo 2008, cause riunite da C‑383/06 a C‑385/06, Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e a., Racc. pag. I‑1561, punti 48‑50, e giurisprudenza ivi citata). Sebbene da ciò derivi necessariamente che qualsiasi questione accessoria relativa al recupero, da parte della Repubblica italiana, degli importi indebitamente corrisposti dal bilancio comunitario, non disciplinata da norme comunitarie, debba essere risolta in base alle norme pertinenti dell’ordinamento nazionale, un’applicazione siffatta non può rimettere in discussione il principio della presa in considerazione degli interessi a titolo dell’art. 32, n. 5, del regolamento di base.
50 In terzo luogo, infine, la Commissione sottolinea giustamente che il fatto che l’organismo pagatore abbia incluso gli interessi nelle somme comunicatele, affinché essa calcolasse gli importi indicati nelle decisioni 2008/396 e 2008/394, dimostra che non è impossibile includere questi interessi tra le somme che gli Stati membri devono rimborsare a norma dell’art. 32, n. 5, del regolamento di base. Inoltre, occorre constatare che la Repubblica italiana non ha comunicato alla Commissione il totale degli importi dovuti a norma dell’art. 32, n. 5, del regolamento di base, al netto degli interessi maturati.
51 Da tutto quanto sin qui esposto si evince che la Commissione non ha commesso errori di diritto nell’interpretazione dell’art. 32, n. 5, del regolamento di base, ritenendo che gli interessi dovessero essere presi in considerazione nelle somme dovute dallo Stato membro a titolo di questa disposizione.
52 Pertanto, i ricorsi devono essere integralmente respinti.
Sulle spese
53 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
54 Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Le cause T‑274/08 e T‑275/08 sono riunite ai fini della sentenza.
2) I ricorsi sono respinti.
3) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Vilaras |
Prek |
Ciucă |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 aprile 2010.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.