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Documento 62001TJ0111

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione ampliata) dell'11 maggio 2005.
    Saxonia Edelmetalle GmbH (T-111/01) e Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte (ZEMAG) GmbH (T-133/01) contro Commissione delle Comunità europee.
    Aiuti di Stato - Ristrutturazione - Utilizzo abusivo di aiuti di Stato - Recupero degli aiuti - Art. 88, n. 2, CE - Regolamento (CE) n. 659/1999.
    Cause riunite T-111/01 e T-133/01.

    Raccolta della Giurisprudenza 2005 II-01579

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:2005:166

    Cause riunite T‑111/01 e T‑133/01

    Saxonia Edelmetalle GmbH e J. Riedemann in qualità di amministratore giudiziario della società ZEMAG GmbH

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Aiuti concessi dagli Stati — Ristrutturazione — Utilizzo abusivo di aiuti di Stato — Recupero degli aiuti — Art. 88, n. 2, CE — Regolamento (CE) n. 659/1999»

    Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) 11 maggio 2005 

    Massime della sentenza

    1.     Aiuti concessi dagli Stati — Procedimento amministrativo — Obbligo per la Commissione di intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni — Forma e contenuto dell’intimazione

    [Art. 88, n. 2, CE; regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999, artt. 6, n. 1, e 16]

    2.     Aiuti concessi dagli Stati — Procedimento amministrativo — Obbligo per la Commissione, ove lo Stato membro non si conformi alla sua ingiunzione di fornire informazioni, di interrogare gli interessati — Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 13, n. 1, 14 e 16)

    3.     Ricorso di annullamento — Motivi — Motivi che possono essere dedotti nei confronti di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato — Motivi non sollevati nel corso del procedimento amministrativo — Distinzione tra motivi di diritto, ricevibili, e motivi di fatto, irricevibili

    (Artt. 88, n. 2, CE e 230 CE)

    4.     Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti autorizzati dalla Commissione — Utilizzazione abusiva da parte del beneficiario — Onere della prova incombente alla Commissione — Rifiuto dello Stato membro di cui trattasi di conformarsi all’ingiunzione di fornire informazioni — Conseguenze

    [Art. 88, n 2, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 1, lett. g), 13 e 16]

    5.     Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti autorizzati dalla Commissione — Utilizzazione abusiva da parte del beneficiario — Discrezionalità della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Limiti

    6.     Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Obbligo derivante dall’illegittimità — Oggetto — Ripristino della situazione anteriore — Applicazione mutatis mutandis in caso di impiego abusivo di un aiuto

    [Art. 88, n. 2, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 1, lett. g), 14 e 16]

    7.     Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Rifiuto di prendere in considerazione, in una decisione che ordina il rimborso di un aiuto illegittimo, i dati forniti dallo Stato membro interessato a seguito di un’ingiunzione

    (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 10, n. 3, e 13, n. 1)

    1.     Il procedimento di controllo degli aiuti di Stato è, tenuto conto della sua ratio generale, un procedimento avviato nei confronti dello Stato membro responsabile, alla luce dei suoi obblighi comunitari, della concessione dell’aiuto e non nei confronti del beneficiario o dei beneficiari dell’aiuto.

    La nozione di «interessati», ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, si riferisce ad un insieme indeterminato di destinatari. Deriva da questa considerazione che l’art. 88, n. 2, CE non impone un’intimazione rivolta individualmente a ciascun soggetto. Il suo unico scopo è quello di obbligare la Commissione a far sì che tutte le persone potenzialmente interessate siano informate e abbiano la possibilità di far valere il proprio punto di vista. Perciò, la pubblicazione di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle      Comunità europee risulta un mezzo adeguato allo scopo di informare tutti gli interessati dell’avvio di un procedimento. Ne deriva che questa giurisprudenza assegna essenzialmente agli interessati il ruolo di fonti di informazione per la Commissione nel contesto del procedimento amministrativo intrapreso a norma dell’art. 88, n. 2, CE.

    Certo, il semplice fatto di essere informati dell’avvio di un procedimento formale non è sufficiente per poter far valere utilmente le proprie osservazioni. Al riguardo, risulta dall’art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE], che è parimenti applicabile, in forza dell’art. 16 dello stesso regolamento, agli aiuti utilizzati in modo abusivo, che la decisione di avviare il procedimento d’indagine formale, malgrado il carattere necessariamente provvisorio della valutazione che essa comporta, deve essere tanto precisa da porre gli interessati in grado di partecipare efficacemente al procedimento di indagine formale, in occasione del quale essi avranno la possibilità di far valere i loro argomenti. A questo scopo è sufficiente che gli interessati possano conoscere la linea argomentativa adottata dalla Commissione.

    Considerato che la Commissione, con una comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ha invitato i beneficiari degli aiuti inizialmente autorizzati da una decisione previamente emessa a presentare le loro osservazioni sull’eventuale violazione della decisione in causa, in ragione dell’utilizzazione di tali aiuti in modo contrario alla detta decisione, e che i beneficiari di cui trattasi non si sono avvalsi di tale possibilità, la Commissione non ha violato alcuno dei loro diritti.

    (v. punti 47‑48, 50‑51, 53)

    2.     Come risulta dall’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE], qualora lo Stato membro ometta di rispondere alla decisione di ingiunzione della Commissione di fornire determinate informazioni, la Commissione ha il potere di chiudere il procedimento d’indagine formale e di adottare la decisione che constata la compatibilità o l’incompatibilità dell’aiuto con il mercato comune sulla base delle informazioni disponibili. Questa decisione può imporre, alle condizioni previste all’art. 14 del regolamento n. 659/1999, il recupero dell’aiuto già versato presso il suo beneficiario. Ai sensi dell’art. 16 del regolamento n. 659/1999, le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 si applicano con gli opportuni adattamenti in caso di attuazione abusiva di un aiuto. Risulta da queste disposizioni che la Commissione non ha l’obbligo di interrogare gli interessati nell’ipotesi in cui uno Stato membro ometta di ottemperare alla sua ingiunzione di fornire informazioni.

    (v. punto 58)

    3.     Nell’ambito di un ricorso per annullamento proposto a norma dell’art. 230 CE, la legittimità di un atto comunitario dev’essere valutata in funzione degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato. In particolare, le valutazioni operate dalla Commissione devono essere esaminate alla luce dei soli elementi di cui essa disponeva quando le ha effettuate.

    Ne deriva che non sono ricevibili gli argomenti in fatto addotti da un ricorrente, che abbia partecipato al procedimento d’indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE, che siano ignoti alla Commissione e che esso non abbia segnalato a quest’ultima nel corso del procedimento di esame. Per contro, nulla impedisce all’interessato di dedurre, avverso la decisione definitiva, un motivo di diritto non sollevato in sede di procedimento amministrativo.

    Questa soluzione, salvo casi del tutto eccezionali, può essere estesa all’ipotesi in cui un’impresa non abbia partecipato al procedimento di indagine previsto all’art. 88, n. 2, CE.

    (v. punti 67‑69)

    4.     Risulta dal combinato disposto dell’art. 88, n. 2, CE e degli artt. 1, lett. g), e 16 del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE], che, in linea di principio, è onere della Commissione dimostrare che tutti o parte degli aiuti che essa aveva precedentemente autorizzato in virtù di una decisione anteriore sono stati utilizzati in modo abusivo dal beneficiario. Infatti, in mancanza di una prova del genere, si dovrebbe ritenere che i detti aiuti siano autorizzati in forza della sua precedente decisione di approvazione.

    Tuttavia, il rinvio all’art. 13 effettuato dall’art. 16 del regolamento n. 659/1999 autorizza la Commissione, per il caso in cui uno Stato membro ometta di ottemperare ad un’ingiunzione di fornire informazioni, ad adottare una decisione che chiude il procedimento formale d’indagine in base alle informazioni disponibili. Così, quando uno Stato membro omette di fornire informazioni sufficientemente chiare e precise circa l’utilizzo degli aiuti per i quali la Commissione esprime dubbi, in base alle informazioni di cui dispone, quanto al rispetto della sua previa decisione di approvazione, la Commissione è legittimata a constatare l’utilizzo abusivo degli aiuti in causa.

    (v. punti 86, 93)

    5.     Qualora l’esame al quale deve dedicarsi la Commissione implichi la presa in considerazione e la valutazione di fatti e di situazioni economiche complesse, il controllo del Tribunale, atteso che il giudice comunitario non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, deve limitarsi alla verifica del rispetto delle norme di procedura e di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti nonché dell’assenza di errori manifesti di valutazione e di sviamento di potere. È quanto avviene nel caso in cui l’esame della Commissione sia volto ad accertare se tutti o parte degli aiuti che essa aveva precedentemente autorizzato siano stati utilizzati in modo abusivo dal loro beneficiario.

    (v. punti 90‑91)

    6.     In conformità al diritto comunitario, qualora constati che taluni aiuti non sono compatibili con il mercato comune, la Commissione può ingiungere allo Stato membro che li ha versati di recuperarli presso i beneficiari. La soppressione di un aiuto illegittimo attraverso il recupero è la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità ed è intesa al ripristino dello status quo ante. Siffatto obiettivo è raggiunto quando gli aiuti in parola, eventualmente maggiorati degli interessi di mora, siano stati restituiti dal beneficiario o, in altri termini, dalle imprese che ne hanno tratto effettivo vantaggio. Per effetto di tale restituzione, il beneficiario è infatti privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto è ripristinata. Ne consegue che il principale obiettivo cui è finalizzato il rimborso di un aiuto di Stato illegittimamente versato è quello di eliminare la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale determinato dall’aiuto illegittimo.

    La situazione non muta, in linea di principio, per quanto riguarda la restituzione di aiuti versati da uno Stato membro che, ai sensi di una decisione adottata dalla Commissione, siano considerati utilizzati in modo abusivo, in forza degli artt. 88, n. 2, CE e 1, lett. g), del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE]. Al riguardo, è sufficiente constatare che l’art. 16 del regolamento n. 659/1999 prevede in particolare che l’art. 14 dello stesso regolamento, imponendo il recupero dell’aiuto dichiarato illegittimo presso il suo beneficiario, si applica, con gli opportuni adattamenti, in caso di impiego abusivo di un aiuto. Conseguentemente, un aiuto eseguito in modo abusivo deve, in linea di principio, allo scopo di eliminare la distorsione della concorrenza provocata dal vantaggio concorrenziale determinato dal detto aiuto, essere recuperato presso l’impresa che ne ha effettivamente fruito, la quale può essere diversa dall’impresa indicata come beneficiaria nella decisione che ha autorizzato l’aiuto.

    (v. punti 111‑115, 125)

    7.     Per soddisfare gli obblighi imposti dall’art. 253 CE, la motivazione di una decisione dev’essere adeguata alla natura dell’atto in causa e deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui promana l’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice comunitario di esercitare il suo controllo. Benché non si richieda che la motivazione specifichi necessariamente tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, essa deve nondimeno essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi.

    Al riguardo, benché nel caso di un’ingiunzione adottata dalla Commissione in forza dell’art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE], essa possa, in conformità all’art. 13, n. 1, del detto regolamento, «in caso di mancato rispetto, da parte d’uno Stato membro, dell’ingiunzione di fornire informazioni», adottare una decisione di chiusura del procedimento d’indagine sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non è tuttavia dispensata dal chiarire, in maniera sufficientemente corretta, le ragioni che la inducono a ritenere che i dati forniti dallo Stato membro, in risposta alla decisione di ingiunzione, non possano essere considerati validi nella decisione finale che essa intende adottare. Infatti, una simile situazione non può essere assimilata al caso in cui uno Stato membro ometta di fornire qualsiasi informazione alla Commissione in risposta ad un’ingiunzione adottata in virtù dell’art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999, ipotesi in cui la motivazione si può limitare a ricordare che lo Stato membro ha omesso di rispondere all’ingiunzione.

    (v. punti 138, 145)




    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

    11 maggio 2005 (*)

    «Aiuti concessi dagli Stati – Ristrutturazione – Utilizzo abusivo di aiuti di Stato – Recupero degli aiuti – Art. 88, n. 2, CE – Regolamento (CE) n. 659/1999»

    Nelle cause riunite T-111/01 e T-133/01,

    Saxonia Edelmetalle GmbH, con sede in Haslbrücke (Germania), rappresentata dall’avv. P. von Woedtke,

    ricorrente nella causa T-111/01,

    e

    J. Riedemann in qualità di commissario liquidatore della società ZEMAG GmbH, in liquidazione, con sede in Zeitz (Germania), rappresentata dall’avv. U. Vahlhaus, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente nella causa T-133/01,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Kreuschitz e V. Di Bucci, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta,

    avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione 28 marzo 2001, 2001/673/CE, relativa all’aiuto di Stato, concesso dalla Germania a favore di EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG (diventata Lintra Beteiligungsholding GmbH, unitamente a Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte GmbH; LandTechnik Schlüter GmbH; ILKA MAFA Kältetechnik GmbH; SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH; SKL Spezialapparatebau GmbH; Magdeburger Eisengießerei GmbH; Saxonia Edelmetalle GmbH e Gothaer Fahrzeugwerk GmbH) (GU L 236, pag. 3),

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITA’ EUROPEE (Prima Sezione ampliata),

    composto dal sig. B. Vesterdorf, presidente, dai sigg. M. Jaeger e P. Mengozzi, dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro e dal sig. F. Dehousse, giudici,

    cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore,

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 29 giugno 2004,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

     Contesto normativo

    1       L’art. 87, n. 1, CE così dispone:

    «Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

    2       L’art. 88, n. 2, CE prevede quanto segue:

    «Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato (…)».

    3       Il Consiglio ha adottato, il 22 marzo 1999, il regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] CE (GU L 83, pag. 1).

    4       Ai sensi dell’art. 1, lett. g), del regolamento n. 659/1999 costituiscono «aiuti attuati in modo abusivo» gli «aiuti utilizzati dal beneficiario in violazione di una decisione adottata a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, o dell’articolo 7, paragrafi 3 o 4, del presente regolamento», cioè in violazione o di una decisione di non sollevare obiezioni alla concessione di un aiuto, o di una decisione che constata la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune, decisione che può essere, all’occorrenza, subordinata a condizioni e ad obblighi.

    5       L’art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999 dispone quanto segue:

    «La decisione di avvio del procedimento d’indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune. La decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine».

    6       A norma dell’art. 10 del regolamento n. 659/1999:

    «1.      La Commissione esamina senza indugio le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a presunti aiuti illegali, da qualsiasi fonte esse provengano.

    2.      Se necessario, essa chiede informazioni allo Stato membro interessato. Si applicano, con gli opportuni adattamenti, l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 5, paragrafi 1 e 2.

    3.      Se lo Stato membro interessato, nonostante un sollecito a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione adotta una decisione con la quale richiede tali informazioni (in seguito denominata “ingiunzione di fornire informazioni”). La decisione specifica le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale devono essere fornite».

    7       L’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999 stabilisce quanto segue:

    «L’esame di presunti aiuti illegali dà luogo ad una decisione a norma dell’articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4. Nel caso di decisioni di avvio del procedimento d’indagine formale, il procedimento si conclude con una decisione a norma dell’articolo 7. In caso di mancato rispetto, da parte d’uno Stato membro, dell’ingiunzione di fornire informazioni, tale decisione è adottata in base alle informazioni disponibili».

    8       L’art. 14 del regolamento n. 659/1999 dispone quanto segue:

    «1.      Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (in seguito denominata “decisione di recupero”). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

    2.      All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.

    3.      Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell’articolo [242 CE], il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario».

    9       Peraltro, l’art. 16 del regolamento n. 659/1999, intitolato «Aiuti attuati in modo abusivo», così recita:

    «Fatto salvo l’articolo 23, la Commissione può, nei casi di aiuti attuati in modo abusivo, avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 4, paragrafo 4. Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 9, 10, 11, paragrafo 1, 12, 13, 14 e 15».

     Fatti

    10     Nel 1993, otto imprese dell’ex Repubblica democratica tedesca (la Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte (ZEMAG) GmbH, la LandTechnik Schlüter GmbH, la ILKA MAFA Kältetechnik GmbH, la SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH, la SKL Spezialapparatebau GmbH, la Magdeburger Eisengießerei GmbH, la Saxonia Edelmetalle GmbH e la Gothaer Fahrzeugwerk GmbH) sono state riunite in una società controllante (holding), la EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG, detenuta dalla Treuhandanstalt (ente per l’adeguamento all’economia di mercato delle imprese statali dell’ex Repubblica democratica tedesca; divenuta successivamente la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben; in prosieguo: la «BvS»), ai fini di una loro ristrutturazione e privatizzazione.

    11     Con un contratto di privatizzazione sottoscritto il 25 novembre 1994, la BvS ha venduto in blocco le otto imprese summenzionate ad una società di persone di diritto tedesco, la Emans & Partner GbR. Le otto imprese e la controllante EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG, divenuta Lintra Beteiligungsholding GmbH (in prosieguo: la «società controllante Lintra» o, anche: la «controllante Lintra»), hanno allora costituito il gruppo Lintra.

    12     Poiché il progetto di privatizzazione nonché il progetto di ristrutturazione collegato comportavano l’adozione di misure di aiuto, la Repubblica federale di Germania ha notificato le dette misure alla Commissione con lettera del 19 gennaio 1995.

    13     Con decisione 13 marzo 1996, SG (96) D/4218, di cui una breve sintesi è stata pubblicata nella GU C 168, pag. 10 (in prosieguo: la «decisione 13 marzo 1996»), la Commissione ha autorizzato il versamento delle misure di aiuto notificate, ritenute compatibili in particolare con l’art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, lett. c), CE]. Tale decisione è stata notificata alle autorità tedesche con lettera del 23 aprile 1996. L’importo totale degli aiuti di cui veniva autorizzato il versamento al gruppo Lintra si elevava a marchi tedeschi (DEM) 824 200 000.

    14     Sebbene si fosse inizialmente progettato che le società controllate dalla controllante Lintra (in prosieguo: le «controllate Lintra» o le «controllate» o le «filiali») sarebbero andate in attivo nel 1998, la BvS è dovuta intervenire all’inizio del 1997 per evitare il fallimento dell’intero gruppo. Mediante un contratto concluso il 6 gennaio 1997 con i rilevatari, la BvS ha esonerato questi ultimi da qualsiasi responsabilità legata al contratto di privatizzazione. La BvS ha ottenuto come corrispettivo il diritto di riacquistare in qualsiasi momento l’una o l’altra delle controllate Lintra per 1 DEM simbolico. Secondo lo stesso contratto, la controllante Lintra aveva per principale obiettivo di cedere le controllate Lintra in tutto o in parte a nuovi rilevatari.

    15     Dopo aver assunto di nuovo il controllo del gruppo Lintra con il contratto del 6 gennaio 1997, la BvS ha deciso di vendere l’unica società del gruppo, la Saxonia Edelmetalle, che in quel momento era già in attivo, senza la concessione di nuovi aiuti. La ricorrente nella causa T‑111/01, che opera nel settore della coniatura delle monete, è stata riacquistata dalla società Vereinigte Deutsche Nickelwerke AG nel 1997.

    16     Parallelamente, la BvS ha deciso di proseguire la ristrutturazione di diverse altre controllate, tra cui la società ZEMAG, con l’obiettivo di preparare queste aziende potenzialmente redditizie per la cessione ad operatori dell’industria nel più breve tempo possibile. La società ZEMAG, ricorrente nella causa T-133/01, che opera nel settore delle macchine per miniere di lignite, è stata ceduta ai rilevatari Jacobi & Lobeck alla fine del 1997.

    17     Con contratto concluso nel settembre 1999 tra la BvS, la controllante Lintra ed i rimanenti rilevatari, la BvS ha riacquistato la controllante Lintra per la somma di 1 DEM. A partire dal 1º gennaio 2000 questa società è in liquidazione.

    18     Avendo ricevuto notifica da parte della Repubblica federale di Germania di nuovi aiuti alla ristrutturazione per il 1998, la Commissione ha inviato una lista di quesiti alle autorità tedesche con lettera del 25 giugno 1998.

    19     Con lettera del 22 giugno 1999, la Commissione ha informato la Repubblica federale di Germania della sua decisione di avviare il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE. Con questa decisione (GU C 238, pag. 4), la Commissione ha constatato che l’importo degli aiuti effettivamente versati a partire dalla prima notifica delle autorità tedesche era inferiore a quello autorizzato dalla decisione 13 marzo 1996. Essa ha osservato tuttavia che parte degli aiuti versati, tra cui un prestito per il finanziamento delle spese correnti (in prosieguo, anche: il «prestito per le spese correnti»), pari a DEM 12 000 000, non era contemplata dalla decisione 13 marzo 1996. La Commissione ha esposto parimenti alcuni dubbi sui punti seguenti:

    –       la completezza e l’esattezza delle informazioni ottenute prima della decisione 13 marzo 1996;

    –       l’uso degli aiuti approvati con la decisione 13 marzo 1996;

    –       la concessione di ulteriori aiuti al gruppo Lintra.

    20     Con lettere del 18 ottobre 1999 e del 10 marzo 2000, le autorità tedesche hanno risposto ai quesiti e alle constatazioni esposti dalla Commissione nella sua decisione di avviare il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE. In particolare, risulta da queste informazioni quanto segue:

    –       a partire dalla prima notifica delle autorità tedesche, l’importo totale degli aiuti versati dalla BvS al gruppo Lintra è stato di DEM 658 200 000;

    –       al 31 dicembre 1997, figuravano nei libri contabili della controllante Lintra DEM 34 978 000;

    –       il prestito per le spese correnti, pari a DEM 12 000 000, era stato concesso nel 1997 alle controllate Lintra la cui ristrutturazione doveva proseguire e, in particolare, alla società ZEMAG.

    21     Il 1º agosto 2000 la Commissione, considerando insufficienti queste informazioni, ha chiesto alle autorità tedesche, in forza dell’art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999, di comunicarle, nel termine di un mese a partire dalla ricezione della decisione di ingiunzione (in prosieguo: la «decisione di ingiunzione 1º agosto 2000»), tutte le informazioni necessarie a determinare il modo di ripartizione delle spese della controllante Lintra tra le diverse controllate e ad imputare correttamente l’importo dell’aiuto ancora iscritto nei libri contabili della controllante Lintra. La Commissione ha anche invitato la Repubblica federale di Germania a precisare in che misura gli importi pagati dalle controllate alla controllante Lintra fossero stati finanziati per mezzo di aiuti ed ha sottolineato che, in mancanza di tali precisazioni, essa avrebbe adottato la sua decisione sulla base delle informazioni di cui disponeva. Infine, la Commissione ha chiesto alle autorità tedesche di trasmettere direttamente una copia della decisione di ingiunzione 1º agosto 2000 agli eventuali destinatari degli aiuti.

    22     Le autorità tedesche hanno risposto a tale decisione di ingiunzione con lettera del 2 ottobre 2000, integrata da una lettera del 31 ottobre 2000, alla quale è stata allegata la relazione di un revisore dei conti relativa all’eventuale domanda di restituzione degli aiuti da parte del gruppo Lintra. In tali documenti, le autorità tedesche hanno confermato che, in data 31 dicembre 1997, l’importo di DEM 34 978 000, concesso dalla Repubblica federale di Germania al gruppo Lintra, compariva nei libri contabili della controllante Lintra. Inoltre, risulta da queste informazioni che la detta somma era composta, da un lato, da un residuo di DEM 22 978 000 che figurava quale capitale proprio della controllante Lintra, di cui la maggior parte (DEM 18 638 000) era costituita da trasferimenti periodici di fondi all’interno del gruppo, dalle controllate alla controllante e, dall’altro, da un importo di DEM 12 000 000 destinato a coprire le spese che la controllante Lintra aveva sostenuto per proseguire la ristrutturazione delle controllate Lintra che avrebbero potuto produrre utili dopo il 1997.

    23     Il 1º marzo 2001 l’avv. J. Riedemann è stato designato commissario liquidatore della società ZEMAG, posta in liquidazione.

    24     Con decisione 28 marzo 2001, 2001/673/CE, relativa all’aiuto di Stato, concesso dalla Germania a favore di EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG (diventata Lintra Beteiligungsholding GmbH, unitamente a Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte GmbH; LandTechnik Schlüter GmbH; ILKA MAFA Kältetechnik GmbH; SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH; SKL Spezialapparatebau GmbH; Magdeburger Eisengießerei GmbH; Saxonia Edelmetalle GmbH e Gothaer Fahrzeugwerk GmbH) (GU L 236, pag. 3; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha constatato che gli aiuti per l’importo di DEM 623 224 000 sono stati concessi in conformità alla decisione 13 marzo 1996 (art. 1 della decisione impugnata). Per contro, con l’art. 2 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che aiuti di importo pari a DEM 34 978 000, approvati dalla Commissione per la ristrutturazione delle controllate Lintra, sono stati utilizzati in modo abusivo, ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE. La Commissione ha pertanto chiesto alla Repubblica federale di Germania di adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare, presso la controllante Lintra e le controllate del gruppo, l’importo di DEM 34 978 000 secondo le modalità determinate in prosieguo. Da un lato, l’importo parziale di DEM 12 000 000, che è stato concesso sotto forma di prestito per le spese correnti ad alcune controllate Lintra ed è stato considerato non contemplato dalla decisione 13 marzo 1996, deve essere recuperato presso le dette controllate, e di esso una quota di DEM 4 077 000 deve essere recuperata presso la società ZEMAG. Dall’altro, gli aiuti residui, per un importo pari a DEM 22 978 000, devono essere recuperati presso la controllante Lintra, che è responsabile dell’importo integrale in quanto debitrice in solido, nonché presso l’insieme delle controllate Lintra, secondo un criterio di ripartizione predeterminato. In forza di tale criterio di ripartizione, l’art. 3 della decisione impugnata impone alla Repubblica federale di Germania di recuperare un importo di DEM 3 195 559 presso la società Saxonia Edelmetalle ed un importo di DEM 2 419 271 presso la società ZEMAG. La Repubblica federale di Germania è dunque tenuta a recuperare presso quest’ultima impresa un importo totale di DEM 6 496 271. Gli aiuti da recuperare sono maggiorati degli interessi calcolati a partire dalla data in cui gli aiuti utilizzati in modo abusivo sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero.

     Procedimento e conclusioni delle parti

    25     Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 23 maggio 2001 ed il 12 giugno 2001, registrati rispettivamente con i numeri di ruolo T‑111/01 e T‑133/01, le ricorrenti hanno proposto i presenti ricorsi.

    26     Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 giugno 2001, la ricorrente nella causa T‑111/01 ha parimenti presentato una domanda intesa ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata.

    27     Con ordinanza 2 agosto 2001, causa T-111/01 R, Saxonia Edelmetalle/Commissione (Racc. pag. II-2335), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori.

    28     Le fasi scritte dei procedimenti si sono concluse, rispettivamente, il 10 gennaio 2002 nella causa T-111/01 e l’11 gennaio 2002 nella causa T-133/01.

    29     Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione ampliata), a titolo di misure di organizzazione del procedimento, ha invitato le parti a rispondere a determinati quesiti ed a produrre determinati documenti.

    30     Con ordinanza del presidente della Prima Sezione ampliata del Tribunale 17 dicembre 2003, le cause T-111/01 e T-133/01 sono state riunite ai fini della fase orale e della decisione, in conformità all’art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale.

    31     A seguito della decisione del Tribunale di avviare la fase orale del procedimento, le parti hanno illustrato le loro difese ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 29 giugno 2004.

    32     La ricorrente nella causa T-111/01 chiede che il Tribunale voglia:

    –       annullare la decisione impugnata;

    –       condannare la Commissione alle spese.

    33     La ricorrente nella causa T-133/01 chiede che il Tribunale voglia:

    –       in via principale, annullare la decisione impugnata nella parte in cui la riguarda;

    –       in subordine, annullare integralmente la decisione impugnata;

    –       condannare la Commissione alle spese.

    34     La Commissione chiede che il Tribunale voglia, nelle cause T-111/01 e T-133/01:

    –       respingere i ricorsi;

    –       condannare le ricorrenti alle spese.

     In diritto

    35     A sostegno delle loro domande di annullamento, le ricorrenti sollevano ognuna cinque motivi, di cui quattro comuni, che il Tribunale ritiene di dover esaminare nell’ordine seguente: in primo luogo, il motivo comune, dedotto dalla violazione dei diritti delle ricorrenti nell’ambito del procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE; in secondo luogo, il motivo dedotto da errori in fatto nella decisione impugnata (causa T-133/01); in terzo luogo, il motivo attinente all’asserito errore relativo alla constatazione dell’uso abusivo degli aiuti autorizzati dalla decisione 13 marzo 1996 (causa T-111/01); in quarto luogo, il motivo comune attinente all’errore compiuto dalla Commissione quanto alla determinazione del beneficiario degli aiuti controversi; in quinto luogo, il motivo comune dedotto dal carattere arbitrario del criterio di ripartizione tra le controllate per la restituzione dell’importo parziale di DEM 22 978 000; infine, in sesto luogo, il motivo comune dedotto dall’asserito errore di valutazione quanto all’imputabilità dell’obbligo di restituzione degli aiuti controversi a causa della cessione delle quote societarie, rispettivamente, della società Saxonia Edelmetalle e della società ZEMAG.

     Sul motivo comune, dedotto dalla violazione dei diritti delle ricorrenti nell’ambito della procedura prevista all’art. 88, n. 2, CE

     Argomenti delle parti

    –       Nella causa T-111/01

    36     La ricorrente nella causa T-111/01 sostiene che le considerazioni che sono all’origine della decisione di avvio della procedura prevista all’art. 88, n. 2, CE non la riguardavano o non erano rivolte ad essa. D’altra parte, il punto 36 della decisione impugnata confermerebbe che il piano di ristrutturazione che la riguarda è stato attuato con successo. Il fatto che, in questo contesto, le autorità tedesche non abbiano fornito le informazioni e i documenti richiesti dalla Commissione non dovrebbe ledere la ricorrente. Da un lato, la ricorrente sottolinea che la Commissione è tenuta, in forza del regolamento n. 659/1999, a procedere in loco alle proprie verifiche. Dall’altro, la ricorrente ricorda che la Commissione reclama la restituzione di aiuti precedentemente approvati. Tale approvazione avrebbe fondato il suo legittimo affidamento nella legittimità degli aiuti. Essa sostiene inoltre di non aver avuto conoscenza del rischio di restituzione degli aiuti controversi per il fatto che non conosceva il contenuto della decisione di approvazione e che non era stata invitata a partecipare all’inchiesta che ha preceduto l’avvio della procedura di cui all’art. 88, n. 2, CE. Inoltre, la ricorrente sottolinea che la controllante Lintra l’ha lasciata nell’ignoranza totale in merito agli importi che dovevano essere considerati come aiuti. Orbene, secondo la ricorrente, se essa avesse avuto conoscenza del rischio di restituzione, avrebbe effettuato le proprie ricerche ed avrebbe concluso un accordo con la controllante Lintra allo scopo di escludere questo rischio.

    37     La Commissione ricorda in primo luogo che, nell’ambito della procedura amministrativa riguardante il diritto in materia di aiuti, soltanto gli Stati membri fruiscono della pienezza dei diritti conferiti alle parti. Con riferimento ai beneficiari potenziali o reali degli aiuti, la Commissione rileva che essa ha soltanto l’obbligo di intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni. Per contro, essa sostiene di non essere in alcun modo tenuta a far sì che gli interessati controllino le informazioni fornite dagli Stati membri. Nella fattispecie, la Commissione ricorda che ha fondato la sua decisione sulle informazioni trasmesse dalla Repubblica federale di Germania, che la ricorrente non ha reputato utile intervenire nel procedimento amministrativo, sebbene gli interessati fossero stati invitati a presentare le loro osservazioni in occasione dell’apertura del medesimo. Ne deriva, secondo la Commissione, che la ricorrente non può attualmente addebitarle di aver adottato la decisione impugnata sulla base di informazioni insufficienti. Al riguardo, la Commissione sottolinea di essersi attenuta alla giurisprudenza della Corte di giustizia nonché alle disposizioni pertinenti del regolamento n. 659/1999.

    38     La Commissione contesta poi l’asserto della ricorrente secondo cui quest’ultima non sarebbe stata informata della decisione 13 marzo 1996. Secondo la Commissione, dato che la ricorrente non contesta di aver ricevuto dallo Stato un sostegno finanziario considerevole, è inconcepibile che essa non abbia notato di aver ricevuto tali aiuti. Ad avviso della Commissione, in base all’obbligo di diligenza che incombe ad ogni operatore economico, la ricorrente avrebbe dovuto accertarsi che gli aiuti controversi beneficiassero della necessaria autorizzazione della Commissione. In tali circostanze, la Commissione ritiene che la ricorrente non possa addurre la propria ignoranza per evitare la restituzione degli aiuti.

    39     Infine, secondo la Commissione, è a torto che la ricorrente considera che essa sarebbe tenuta a restituire gli aiuti soltanto se avesse commesso un «illecito». Infatti, nulla osta a che l’assenza di sufficienti informazioni trasmesse dallo Stato interessato alla Commissione possa risolversi a svantaggio del beneficiario degli aiuti.

    –       Nella causa T-133/01

    40     La ricorrente nella causa T-133/01 sostiene che, prima di adottare la decisione impugnata, la Commissione avrebbe dovuto stabilire e valutare i fatti procedendo ad un’inchiesta più approfondita. Sotto questo profilo, la ricorrente ritiene che la Commissione fosse tenuta ad interpellarla, in particolare dopo che la Commissione aveva ammesso che le autorità tedesche non erano in grado di fornire tutte le informazioni pertinenti. Ad avviso della ricorrente, soltanto la Repubblica federale di Germania sarebbe stata oggetto di diffida, ad esclusione dei terzi interessati, in contrasto con quanto previsto dall’art. 88, n. 2, CE.

    41     In risposta all’affermazione della Commissione secondo cui quest’ultima, in occasione dell’avvio del procedimento amministrativo, avrebbe invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni, la ricorrente, pur ammettendo che il suo commissario liquidatore non ha partecipato al detto procedimento, sostiene che quest’ultimo non era in grado di farlo all’epoca, poiché il procedimento di liquidazione della società ZEMAG non si era ancora iniziato. In ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la ricorrente ritiene di non poter rinunciare a rilevare un’inesattezza contenuta nella decisione impugnata per il fatto di non aver partecipato al procedimento amministrativo. A suo avviso, se si accogliesse una simile conclusione, ciò equivarrebbe a svuotare di significato il diritto di ricorso degli interessati.

    42     La Commissione ricorda che, nella fattispecie, non si può parlare di «procedimento affrettato», in quanto il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE è stato intrapreso il 22 giugno 1999 e si è concluso soltanto ventun mesi più tardi, il 28 marzo 2001, con l’adozione della decisione impugnata. Pertanto, la società ZEMAG avrebbe avuto il tempo necessario per partecipare al detto procedimento. La Commissione ribadisce ugualmente la posizione da essa espressa nel precedente punto 37.

    43     Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui il suo commissario liquidatore non sarebbe stato in grado di presentare le sue osservazioni per il fatto che il procedimento d’insolvenza non era stato ancora aperto, la Commissione ribatte che, con questo, la ricorrente trascura il fatto che il commissario liquidatore non agisce in nome proprio, e che la ricorrente avrebbe potuto formulare osservazioni in occasione dell’avvio del procedimento d’indagine formale.

    44     Infine, la Commissione sottolinea che la ricorrente non può avvalersi di fatti o circostanze di cui aveva conoscenza nel corso del procedimento d’indagine formale, ma che non ha comunicato alla Commissione dopo essere stata invitata a presentare le sue osservazioni. Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la Commissione ritiene che simile soluzione non metta nuovamente in discussione il diritto di ricorso degli interessati, in quanto essi sarebbero sempre legittimati ad invocare un motivo giuridico non sollevato nel corso del procedimento d’indagine o un errore di valutazione della Commissione.

     Giudizio del Tribunale

    45     Con il presente motivo, le ricorrenti contestano sostanzialmente alla Commissione di non aver loro intimato individualmente di presentare osservazioni prima di adottare la decisione impugnata.

    46     Questa censura non può essere accolta.

    47     In primo luogo, occorre ricordare che il procedimento di controllo degli aiuti di Stato è, tenuto conto della sua ratio generale, un procedimento avviato nei confronti dello Stato membro responsabile, alla luce dei suoi obblighi comunitari, della concessione dell’aiuto (sentenza della Corte 10 luglio 1986, causa 234/84, Belgio/Commissione, detta «Meura», Racc. pag. 2263, punto 29, e sentenza del Tribunale 14 gennaio 2004, causa T-109/01, Fleuren Compost/Commissione, Racc. pag. II‑127, punto 42) e non nei confronti del beneficiario o dei beneficiari dell’aiuto (sentenza della Corte 24 settembre 2002, cause riunite C‑74/00 P e C‑75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. pag. I‑7869, punto 83, e sentenza Fleuren Compost/Commissione, cit., punto 44).

    48     Inoltre, in forza di una giurisprudenza consolidata, la nozione di «interessati», ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, si riferisce ad un insieme indeterminato di destinatari. Deriva da questa considerazione che l’art. 88, n. 2, CE non impone un’intimazione rivolta individualmente a ciascun soggetto. Il suo unico scopo è quello di obbligare la Commissione a far sì che tutte le persone potenzialmente interessate siano informate e abbiano la possibilità di far valere il proprio punto di vista. Perciò, la pubblicazione di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delleComunità europee risulta un mezzo adeguato allo scopo di informare tutti gli interessati dell’avvio di un procedimento (sentenza della Corte 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punto 17, e sentenza del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T-371/94 e T-394/94, British Airways e a./Commissione, Racc. pag. II-2405, punto 59). Ne deriva che questa giurisprudenza assegna essenzialmente agli interessati il ruolo di fonti di informazione per la Commissione nel contesto del procedimento amministrativo intrapreso a norma dell’art. 88, n. 2, CE (sentenza del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-266/94, Skibsværftsforeningen e a./Commissione, Racc. pag. II‑1399, punto 256, e sentenza British Airways e a./Commissione, cit., punto 59).

    49     Nella fattispecie, mentre è pacifico che le ricorrenti non hanno partecipato al procedimento d’indagine formale, risulta dal testo della comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee il 21 agosto 1999 (GU C 238, pag. 4) che gli interessati sono stati invitati a presentare le loro osservazioni nel termine di un mese a partire dalla data di pubblicazione della lettera della Commissione del 22 giugno 1999, con la quale quest’ultima ha notificato alla Repubblica federale di Germania la sua decisione di avviare il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE. Con questa comunicazione, che conteneva una sintesi della lettera citata oltre al testo di essa, gli interessati sono stati pertanto informati della decisione della Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale con riferimento agli aiuti versati per la ristrutturazione di otto imprese, tra cui le società Saxonia Edelmetalle e ZEMAG.

    50     Certo, occorre precisare che il semplice fatto di essere informati dell’avvio di un procedimento formale non è sufficiente per poter far valere utilmente le proprie osservazioni. Al riguardo, va constatato che l’art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999, che è parimenti applicabile, in forza dell’art. 16 dello stesso regolamento, agli aiuti utilizzati in modo abusivo, prevede che «la decisione di avvio del procedimento d’indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura (…) ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune». Ne deriva che la decisione di avviare il procedimento d’indagine formale, malgrado il carattere necessariamente provvisorio della valutazione che essa comporta, deve essere tanto precisa da porre gli interessati in grado di partecipare efficacemente al procedimento di indagine formale, in occasione del quale essi avranno la possibilità di far valere i loro argomenti. A questo scopo è sufficiente che gli interessati possano conoscere la linea argomentativa adottata dalla Commissione.

    51     Va tuttavia notato che le ricorrenti non hanno sostenuto che la decisione di avvio del procedimento non fosse tanto motivata da permettere loro di esercitare utilmente il diritto a sottoporre osservazioni.

    52     Anche ammettendo che le ricorrenti abbiano invocato tale argomento, il Tribunale sottolinea che, con la comunicazione citata nel precedente punto 49, la Commissione ha esposto in modo sufficientemente chiaro i suoi dubbi relativi al rispetto delle condizioni fissate dalla decisione 13 marzo 1996 ed ha così permesso alle ricorrenti di esercitare utilmente il loro diritto a presentare osservazioni. Infatti, la Commissione ha ritenuto, in primo luogo, che alcuni elementi chiave dei piani di ristrutturazione, nella forma in cui erano stati approvati, non fossero stati attuati. Essa ha ritenuto, in secondo luogo, che la decisione 13 marzo 1996 non riguardasse più gli aiuti in causa e ha fornito in proposito diversi esempi precisi, tra cui gli aiuti destinati a coprire le perdite delle imprese e al finanziamento degli investimenti dopo il fallimento dei piani di ristrutturazione. La Commissione ha anche indicato che era possibile che aiuti supplementari fossero stati concessi alle imprese del gruppo Lintra per un importo totale superiore a DEM 82 000 000. Essa ha espresso parimenti dubbi quanto alla compatibilità di questi aiuti con il mercato comune, in particolare in ragione del fatto che era possibile che alcuni aiuti fossero stati utilizzati a fini diversi da quello della ristrutturazione delle controllate Lintra, nonché in ragione della mancata integrale attuazione dei piani di ristrutturazione. Inoltre, la Commissione ha espressamente attirato l’attenzione delle autorità tedesche e degli eventuali interessati sul fatto che, all’occorrenza, gli aiuti concessi illegittimamente avrebbero dovuto essere recuperati presso il loro beneficiario.

    53     Considerato che la Commissione, con la comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ha invitato i beneficiari degli aiuti inizialmente autorizzati da una decisione previamente emessa a presentare le loro osservazioni sull’eventuale violazione della decisione in causa, in ragione dell’utilizzazione di tali aiuti in modo contrario alla detta decisione, e che i beneficiari di cui trattasi non si sono avvalsi di tale possibilità, la Commissione non ha violato alcuno dei loro diritti (sentenze Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, citata al precedente punto 47, punto 84, e Fleuren Compost/Commissione, citata al precedente punto 47, punto 47). Peraltro, la Commissione non può essere considerata responsabile dell’asserita omessa comunicazione, da parte dello Stato membro interessato o, come asserisce la ricorrente nella causa T-111/01, da parte della controllante Lintra, dell’avvio del procedimento di indagine formale.

    54     Questa conclusione non può essere rimessa in discussione dall’allegazione della ricorrente nella causa T-133/01, secondo cui il procedimento di liquidazione che la riguardava non era ancora stato intrapreso al momento dell’avvio del procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE. Infatti, come la Commissione ha giustamente fatto valere, risulta chiaramente dall’atto introduttivo del ricorso che il commissario liquidatore agisce soltanto in tale qualità e non in nome proprio. Orbene, come si è esposto nel precedente punto 49, al momento della pubblicazione della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, la società ZEMAG, esplicitamente indicata in questa decisione, beneficiava del tempo sufficiente per rispondere all’invito a presentare osservazioni.

    55     Allo stesso modo, il Tribunale non può accogliere gli argomenti della ricorrente nella causa T-111/01, secondo cui essa non era interessata dalla decisione di avvio del procedimento formale ed ignorava il rischio di restituzione. Infatti, da un lato, poiché la ricorrente è esplicitamente presa in considerazione a più riprese dalla detta decisione e poiché la Commissione esprimeva, quanto meno, alcuni dubbi concernenti la corretta utilizzazione dell’insieme degli aiuti che essa aveva autorizzato per la ristrutturazione delle controllate Lintra nella decisione 13 marzo 1996, la detta decisione riguardava necessariamente la ricorrente nella causa T‑111/01. Il fatto che essa abbia scelto di non presentare osservazioni in seguito all’invito formulato nella comunicazione della Commissione, menzionata nel precedente punto 49, non può essere motivo di censura nei confronti di quest’ultima.

    56     D’altra parte, come si è indicato nel precedente punto 52, la decisione di avvio del procedimento di indagine formale indicava in modo sufficientemente chiaro che, all’occorrenza, gli aiuti da essa presi in considerazione sarebbero stati recuperati presso il loro beneficiario, in conformità all’art. 14 del regolamento n. 659/1999. Pertanto, a partire dalla pubblicazione della decisione di avvio del procedimento formale, la ricorrente nella causa T-111/01 non poteva ignorare il rischio di restituzione degli aiuti in causa. Di conseguenza, essa non poteva neppure fondare un asserito legittimo affidamento sulla compatibilità degli aiuti in causa con il mercato comune, allegazione che è del resto contraddetta dalla ricorrente stessa quando asserisce di non essere stata informata della decisione 13 marzo 1996.

    57     In secondo luogo, occorre ugualmente respingere l’argomento delle ricorrenti secondo cui, a seguito dell’omessa risposta, da parte della Repubblica federale di Germania, alla decisione d’ingiunzione 1º agosto 2000 di fornire determinate informazioni, esse dovevano essere direttamente interrogate dalla Commissione prima che quest’ultima adottasse la decisione impugnata.

    58     In proposito, anche a supporre che la Repubblica federale di Gemania abbia effettivamente omesso di adeguarsi alla citata decisione d’ingiunzione, risulta dall’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999 che, in una circostanza del genere, la Commissione ha il potere di chiudere il procedimento d’indagine formale e di adottare la decisione che constata la compatibilità o l’incompatibilità dell’aiuto con il mercato comune sulla base delle informazioni disponibili. Questa decisione può imporre, alle condizioni previste all’art. 14 del regolamento n. 659/1999, il recupero dell’aiuto già versato presso il suo beneficiario. Ai sensi dell’art. 16 del regolamento n. 659/1999, le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 si applicano con gli opportuni adattamenti in caso di attuazione abusiva di un aiuto. Risulta, conseguentemente, da queste disposizioni che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la Commissione non ha l’obbligo di interrogare gli interessati nell’ipotesi in cui uno Stato membro ometta di ottemperare alla sua ingiunzione di fornire informazioni.

    59     Occorre inoltre osservare che, nella fattispecie, le ricorrenti non sostengono né che esse avrebbero domandato, in forza dell’art. 20, n. 3, del regolamento n. 659/1999, una copia della decisione che ingiungeva alla Repubblica federale di Germania di fornire informazioni, né a fortiori che, malgrado l’invito rivolto dalla Commissione alla Repubblica federale di Germania nella decisione di ingiunzione 1º agosto 2000 di trasmettere la detta decisione a tutti i destinatari potenziali degli aiuti in causa, esse avrebbero comunicato alla Commissione informazioni che quest’ultima non avrebbe preso in considerazione prima dell’adozione della decisione impugnata.

    60     Infine, la ricorrente nella causa T-111/01 addebita alla Commissione di non aver effettuato verifiche in loco, come le disposizioni del regolamento n. 659/1999 le avrebbero imposto.

    61     Tale censura, che non riguarda i diritti di cui gli interessati godono nel corso del procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE, ma la portata delle indagini intraprese dalla Commissione nel corso della valutazione di aiuti di Stato, sarà esaminata in prosieguo, ai punti 98-100, nell’ambito del motivo attinente all’asserito errore relativo alla constatazione dell’utilizzo abusivo degli aiuti autorizzati dalla decisione 13 marzo 1996.

    62     Da quanto sin qui illustrato risulta che il motivo comune attinente alla violazione dei diritti delle ricorrenti nell’ambito del procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE deve essere respinto.

     Sul motivo attinente ad errori in fatto nella decisione impugnata (causa T‑133/01)

     Argomenti delle parti

    63     La ricorrente nella causa T-133/01 addebita alla Commissione di aver adottato la decisione impugnata sul fondamento di quattro dati di fatto erronei. In primo luogo, contrariamente a quanto afferma il punto 39 della decisione impugnata, gli investimenti realizzati dalla società ZEMAG tra il 1994 ed il 1997 non sarebbero stati inferiori a quelli inizialmente previsti. In secondo luogo, la ricorrente avrebbe ricevuto un importo inferiore (DEM 44 977 000) a quello indicato dalla Commissione al punto 40 della decisione impugnata (DEM 65 617 000). In terzo luogo, quanto agli aiuti che costituiscono oggetto dell’ordine di restituzione, essa avrebbe beneficiato non di un prestito per le spese correnti, bensì di aiuti per le spese correnti. Infine, nella replica, la ricorrente contesta le affermazioni della Commissione relative, da un lato, all’inadeguatezza del programma di produzione delle controllate Lintra rispetto alle condizioni del mercato e, dall’altro, alle qualifiche ed attitudini professionali dei dirigenti della controllante Lintra.

    64     La Commissione ritiene che le tre prime allegazioni di errori in fatto non possano essere accolte. Secondo la Commissione, le constatazioni esposte nella decisione impugnata sono fondate sulle informazioni fornite dalle autorità tedesche in risposta alla decisione di ingiunzione 1º agosto 2000. Ad avviso della Commissione, poiché la ricorrente non ha preso parte al procedimento amministrativo, essa ha rinunciato alla facoltà di far valere qualsiasi inesattezza di fatto. La Commissione ricorda ugualmente che, in forza della giurisprudenza della Corte di giustizia e delle disposizioni del regolamento n. 659/1999, la Commissione ha il potere di chiudere il procedimento e di adottare una decisione sulla base degli elementi di cui dispone, qualora uno Stato membro, nonostante l’ingiunzione della Commissione, ometta di fornire le informazioni richieste. Anche se la Commissione avesse compiuto gli errori addotti dalla ricorrente, ciò non influirebbe, a suo avviso, sull’esattezza della decisione impugnata che espone che gli aiuti sono stati utilizzati sostanzialmente in conformità al piano di ristrutturazione approvato. Per quanto riguarda gli aiuti controversi, la loro restituzione sarebbe stata chiesta in ragione non del loro utilizzo illegale da parte delle controllate, bensì del loro incameramento da parte della controllante Lintra, da una parte, e della concessione di prestiti per le spese correnti dopo il manifesto fallimento della prima ristrutturazione, dall’altra.

    65     Per quanto riguarda il quarto errore in fatto invocato dalla ricorrente, la Commissione sostiene che, poiché esso sarebbe stato sollevato per la prima volta in sede di replica e non suffragherebbe alcun argomento giuridico in grado di dimostrare l’illegittimità della decisione impugnata, tale contestazione sarebbe irricevibile. In ogni caso, ad avviso della Commissione, il contenuto delle allegazioni sarebbe infondato, poiché la Commissione avrebbe in particolare verificato la veridicità delle informazioni in causa presso le autorità tedesche.

     Giudizio del Tribunale

    66     La Commissione obietta sostanzialmente che gli argomenti in fatto presentati nel precedente punto 63, sollevati dalla ricorrente nella causa T-133/01, non sono ricevibili, non essendo stati invocati nel contesto del procedimento di valutazione degli aiuti controversi. Inoltre, essa considera che il quarto errore in fatto addotto è irricevibile, poiché esso sarebbe stato sollevato tardivamente, in sede di replica.

    67     Secondo costante giurisprudenza, nell’ambito di un ricorso per annullamento proposto a norma dell’art. 230 CE, la legittimità di un atto comunitario dev’essere valutata in funzione degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato. In particolare, le valutazioni operate dalla Commissione devono essere esaminate alla luce dei soli elementi di cui essa disponeva quando le ha effettuate (sentenza British Airways e a./Commissione, citata nel precedente punto 48, punto 81; sentenze del Tribunale 6 ottobre 1999, causa T-110/97, Kneissl Dachstein/Commissione, Racc. pag. II-2881, punto 47, e causa T-123/97, Salomon/Commissione, Racc. pag. II-2925, punto 48).

    68     Ne deriva che non sono ricevibili gli argomenti in fatto addotti da un ricorrente, che abbia partecipato al procedimento d’indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE, che siano ignoti alla Commissione e che esso non abbia segnalato a quest’ultima nel corso del procedimento di esame. Per contro, nulla impedisce all’interessato di dedurre, avverso la decisione definitiva, un motivo di diritto non sollevato in sede di procedimento amministrativo (v., in questo senso, sentenze Kneissl Dachstein/Commissione, citata nel precedente punto 67, punto 102, e Salomon/Commissione, citata nel precedente punto 67, punto 55).

    69     Questa giurisprudenza non può necessariamente essere estesa a tutti i casi in cui un’impresa non ha partecipato al procedimento d’indagine previsto all’art. 88, n. 2, CE. Senza escludere che questa giurisprudenza non si applichi in alcuni casi del tutto eccezionali, occorre tuttavia constatare che essa trova applicazione nella fattispecie.

    70     Si deve infatti ricordare che la ricorrente non si è avvalsa del suo diritto a partecipare al procedimento d’indagine, sebbene sia pacifico che essa era specificamente presa in considerazione in più punti dalla decisione di avvio del procedimento d’indagine – in particolare nell’intestazione ed ai punti 2.1 e 2.4 di tale decisione – e che la detta decisione sollevava dubbi quanto al corretto utilizzo del complesso degli aiuti destinati alla ristrutturazione delle controllate Lintra rispetto alla decisione 13 marzo 1996. E’ anche pacifico che gli elementi in fatto indicati dalla Commissione ai punti 39 e 40 della decisione impugnata sono basati su informazioni trasmesse dalle autorità tedesche nell’ambito del procedimento d’indagine. Date le circostanze, gli argomenti della ricorrente relativi all’ammontare degli investimenti ed all’importo degli aiuti percepiti costituiscono argomenti in fatto che erano ignoti alla Commissione quando ha adottato la decisione impugnata, che non possono pertanto essere sollevati per la prima volta dinanzi al Tribunale avverso la detta decisione.

    71     Identica conclusione si impone per gli asseriti errori in fatto compiuti dalla Commissione quanto all’inadeguatezza del programma di produzione delle controllate del gruppo Lintra rispetto alle condizioni del mercato, nonché per quanto riguarda le qualifiche e le attitudini professionali dei dirigenti della controllante Lintra menzionate al punto 16 della decisione impugnata, senza che sia necessario esaminare l’obiezione dedotta dalla Commissione e attinente al carattere tardivo di questi argomenti sviluppati nella replica. In ogni caso, occorre constatare che, anche ipotizzando che si tratti di errori in fatto, queste indicazioni d’ordine generale sono assolutamente irrilevanti per quanto concerne la scelta che è stata effettuata dalla Commissione nella decisione impugnata.

    72     Infine, per quanto riguarda la questione di diritto, e non di puro fatto, di stabilire se la società ZEMAG abbia ottenuto, dopo il fallimento del primo piano di ristrutturazione, aiuti per le spese correnti in luogo di un prestito per le medesime, come risulta dalla decisione impugnata, la ricorrente, interrogata in proposito specificamente dal Tribunale, ha semplicemente asserito che tale distinzione atteneva essenzialmente alla diversa denominazione adottata dalla controllante Lintra, ma non è stata in grado di precisare quale conseguenza questa qualificazione potesse avere sulla restituzione degli aiuti controversi. Ne consegue che quest’argomento è inoperante.

    73     Occorre coerentemente respingere il motivo dedotto da errori in fatto contenuti nella decisione impugnata.

     Sul motivo dedotto dall’asserito errore relativo alla constatazione dell’utilizzazione abusiva degli aiuti autorizzati dalla decisione della Commissione 13 marzo 1996 (causa T‑111/01)

     Argomenti delle parti

    74     In primo luogo, la ricorrente nella causa T-111/01 sostiene che gli aiuti che le sono stati versati fino al 1996 sono stati utilizzati in conformità alla decisione 13 marzo 1996, come risulta dai documenti giustificativi trasmessi alle autorità tedesche dalla BvS. Sebbene la decisione impugnata non illustri nei particolari l’importo di DEM 3 195 559 di cui viene chiesta alla ricorrente la restituzione quale quota dell’importo parziale di DEM 22 978 000, il che, secondo la ricorrente, costituirebbe già di per sé un’illegalità, l’analisi particolareggiata dei pagamenti effettuati mostrerebbe che essi erano conformi al piano di ristrutturazione ed erano stati autorizzati dalla decisione 13 marzo 1996.

    75     Così, contrariamente a quanto afferma la Commissione nella decisione impugnata, la ricorrente sostiene che l’importo parziale di DEM 22 978 000 non è stato utilizzato per retribuire alcune prestazioni fornite da dirigenti della controllante Lintra, ma esclusivamente per finanziare talune misure di ristrutturazione. In proposito, la ricorrente sottolinea che il governo tedesco ha rilevato, nella sua comunicazione alla Commissione in data 2 ottobre 2000, che le prestazioni fornite dalla controllante Lintra alle controllate erano destinate ad assicurare la loro ristrutturazione e che senza di esse quest’ultima non sarebbe stata possibile. Del resto, anche qualora gli aiuti fossero stati utilizzati per retribuire prestazioni svolte dalla controllante Lintra, il che non è, la ricorrente ritiene che ciò non costituirebbe un utilizzo abusivo. Infatti, la ricorrente sottolinea che la Commissione conosceva la struttura di gruppo scelta dalle autorità tedesche ed in particolare il fatto che la Lintra era una semplice controllante, le cui prestazioni venivano fatturate alle controllate in applicazione di un criterio di ripartizione interno. Poiché la Commissione avrebbe prestato il suo consenso all’utilizzazione degli aiuti per retribuire le prestazioni della controllante Lintra, queste ultime dovrebbero essere considerate autorizzate dalla decisione 13 marzo 1996.

    76     In secondo luogo, la ricorrente contesta la decisione impugnata per il fatto che si fonda esclusivamente su presunzioni relative all’asserita utilizzazione abusiva degli aiuti, presunzioni che deriverebbero esse stesse da vaghe indicazioni ottenute presso le autorità tedesche. Infatti, secondo la ricorrente, che si riporta al punto 42 della decisione impugnata, la Commissione si basa sulla dichiarazione della Repubblica federale di Germania secondo cui essa non ha potuto escludere che gli aiuti siano stati utilizzati per retribuire alcune prestazioni della controllante Lintra. Orbene, secondo la ricorrente, sarebbe stato necessario dimostrare che simili aiuti siano effettivamente serviti a retribuire le dette prestazioni.

    77     La Commissione ricorda, in primo luogo, che, ai sensi della decisione 13 marzo 1996, l’utilizzo degli aiuti da parte della controllante Lintra non era previsto. Ciò non sarebbe del resto dovuto accadere, poiché la detta società non era un’impresa in difficoltà. Lo stesso varrebbe per l’utilizzo di aiuti da parte delle controllate Lintra per retribuire prestazioni della controllante Lintra. La Commissione sottolinea che, da un lato, poiché l’importo di DEM 22 978 000 è rimasto iscritto nei conti della controllante Lintra senza che le autorità tedesche abbiano potuto fornire informazioni precise quanto alla sua destinazione e poiché, dall’altro, le controllate sono responsabili dell’utilizzo corretto di tale importo, la totalità della somma doveva essere recuperata presso la controllante Lintra e le sue controllate. Il fatto che la Commissione conoscesse la natura di holding della società Lintra non significherebbe che determinate prestazioni fornite dalla detta società potessero essere pagate con aiuti di Stato che erano stati autorizzati per ristrutturare le controllate.

    78     In secondo luogo, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda le attività di gestione prestate dalla controllante Lintra, la ricorrente si sia contraddetta in più occasioni. Essa affermerebbe che le prestazioni fornite dalla controllante Lintra alle sue controllate erano necessarie ai fini della loro ristrutturazione e che esse dovevano pertanto venire considerate come aiuti autorizzati dalla decisione 13 marzo 1996. Orbene, sebbene la ricorrente abbia ottenuto le dette prestazioni a mezzo di sussidi dello Stato, cioè gratuitamente, essa affermerebbe tuttavia di aver retribuito queste prestazioni utilizzando gli aiuti concessi. Ne deriva, secondo la Commissione, che la ricorrente non può seriamente sostenere di aver ottenuto a titolo oneroso gli aiuti di cui le viene chiesto il rimborso. In ogni caso, secondo la Commissione, gli aiuti devono essere recuperati perché non è possibile stabilire con certezza che essi siano stati utilizzati in modo conforme alla decisione 13 marzo 1996. Il motivo del recupero non risiederebbe pertanto nell’astratta struttura di gruppo, ma nel fatto che, ai sensi della decisione 13 marzo 1996, le controllate Lintra erano le beneficiarie degli aiuti.

    79     Infine, per quanto riguarda le presunzioni addotte dalla ricorrente, la Commissione ribatte che essa non si è proprio fondata su simili supposizioni. Infatti, la decisione impugnata avrebbe semplicemente constatato che le autorità tedesche non potevano escludere che le controllate avessero effettivamente utilizzato gli aiuti per pagare le prestazioni della controllante Lintra. La Commissione aggiunge che, qualora gli aiuti fossero stati spesi dalla controllante Lintra, essi avrebbero dovuto essere recuperati presso le controllate che hanno beneficiato delle attività di gestione fornite dalla controllante. Se la ricorrente avesse posseduto prove di non aver ricevuto simili prestazioni a titolo non oneroso, essa avrebbe dovuto trasmetterle alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo, in risposta all’invito fatto dalla Commissione di presentare osservazioni.

     Giudizio del Tribunale

    80     In sostanza, la ricorrente nella causa T-111/01 contesta che l’importo parziale degli aiuti pari a DEM 22 978 000, sulla base del quale è stato calcolato l’importo di DEM 3 195 559 di cui le viene reclamata la restituzione con la decisione impugnata, sia stato utilizzato in modo abusivo. A parer suo, questi aiuti sono stati utilizzati per la sua ristrutturazione, in conformità alla decisione 13 marzo 1996.

    81     Il Tribunale giudica che l’esame del presente motivo deve essere svolto in due tempi. In primo luogo, si tratta di verificare l’esatta portata della decisione 13 marzo 1996. Poi, alla luce di tale analisi, il Tribunale dovrà controllare se la Commissione, nella decisione impugnata, potesse dedurre, ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, l’utilizzo abusivo dell’importo degli aiuti sulla base del quale è stato calcolato l’importo che la ricorrente nella causa T-111/01 deve restituire.

    –       Sulla portata della decisione 13 marzo 1996

    82     Nella decisione 13 marzo 1996 la Commissione, in primo luogo, ha esaminato le situazioni individuali delle otto controllate gestite dalla controllante Lintra, tra cui la ricorrente nella causa T-111/01, dal punto di vista economico, sociale e della presunta redditività alla luce della ristrutturazione pianificata dalle autorità tedesche. Essa ha parimenti osservato che, a seguito di una gara di appalto finalizzata alla ristrutturazione e alla privatizzazione delle imprese, era stata accettata dalle autorità tedesche l’offerta di acquisto fatta per l’insieme delle imprese dalla Emans & Partners GbR, considerata come la migliore offerta, in particolare con riferimento al mantenimento dell’occupazione, al programma d’investimenti, all’impegno personale dell’acquirente, agli obblighi finanziari verso la Treuhandanstalt e alle prospettive per ciascuna impresa. La Treuhandanstalt (in seguito divenuta la BvS) ha ceduto conseguentemente agli acquirenti il 100% delle quote societarie delle imprese detenute dalla controllante Lintra. La Commissione ha poi esposto nei particolari le misure finanziarie progettate dalle autorità tedesche per la ristrutturazione e, alla fine, la privatizzazione delle imprese del gruppo Lintra, tra cui aiuti per un ammontare pari a DEM 970 200 000, ridotti in seguito a DEM 824 200 000. Nella sua analisi della compatibilità degli aiuti, la Commissione ha infine osservato che «malgrado l’apertura della gara d’appalto, non si [era] potuto trovare alcun investitore che [fosse] disposto ad assumersi il rischio economico della ristrutturazione delle imprese in questione senza che venissero stanziati aiuti di Stato» e che «poiché le imprese [erano] state vendute al miglior offerente, gli aiuti di Stato previsti nel contratto di privatizzazione [erano] limitati allo stretto necessario, per dare alle imprese la possibilità di recuperare la loro competitività nel lungo periodo». Essa ha precisato che «le imprese nel loro insieme [operavano] su mercati in espansione nei quali non [esisteva] sovrapproduzione strutturale», e che «l’aiuto finanziario era limitato nel tempo». La Commissione ne ha dedotto che «gli aiuti [rispettavano] le condizioni richieste in materia di ristrutturazione (competitività, proporzionalità, riduzione della produzione)».

    83     In base all’analisi da essa svolta, la Commissione ha concluso, da un lato, che «se si [considerava] l’insieme degli aiuti alla ristrutturazione, [essa] [sarebbe stata] del parere che i detti aiuti [fossero] compatibili con il mercato comune ai sensi dell’art. 92, n. 3, lett. c), del trattato (...), poiché essi si [limitavano] a quanto [era] strettamente necessario e non [conferivano] alle imprese una posizione privilegiata rispetto ai concorrenti». D’altra parte la Commissione ha anche considerato che «per il fatto che le imprese [erano] tutte stabilite in una regione rientrante nel campo di applicazione della normativa derogatoria prevista all’art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato (…), tenuto conto del numero e delle dimensioni delle imprese sovvenzionate, del fatto che la loro gamma di prodotti [era] varia e che non si [potevano] pertanto ottenere effetti di sinergia, nonché dell’importo relativamente limitato degli aiuti, gli aiuti in questione [venivano] dichiarati compatibili con il mercato comune ai sensi dell’art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato».

    84     Risulta dalla lettura della decisione 13 marzo 1996 che beneficiarie degli aiuti autorizzati erano le otto controllate Lintra, inclusa la ricorrente nella causa T‑111/01, la cui situazione in termini economici, sociali e di redditività è stata specificamente descritta alle pagg. 1-5 della decisione, ad esclusione della controllante Lintra, le cui funzioni consistevano nell’assicurare la gestione del gruppo al fine di permettere la ristrutturazione e la privatizzazione delle controllate non appena possibile. Benché le misure finanziarie prese in considerazione dalle autorità tedesche mirassero alla ricapitalizzazione delle società ed al finanziamento delle misure di ristrutturazione, in particolare attraverso la partecipazione della BvS alle perdite, mediante aiuti agli investimenti e mediante la copertura delle esigenze di liquidità delle società, la decisione 13 marzo 1996 non autorizzava l’utilizzazione di certi aiuti da parte della controllante Lintra per finanziare le attività di quest’ultima. Del resto, il fatto che gli aiuti possano essere stati versati dalle autorità tedesche alla controllante Lintra, nell’ambito della gestione del gruppo Lintra, non osta a che si consideri che le controllate di questo gruppo ne traessero vantaggio (v., in questo senso, sentenza della Corte 19 settembre 1985, cause riunite 172/83 e 226/83, Hoogovens Groep/Commissione, Racc. pag. 2831, punto 34) e fossero, in realtà, le beneficiarie degli aiuti autorizzati dalla decisione 13 marzo 1996. Ne deriva che, nella decisione 13 marzo 1996, la Commissione ha esclusivamente autorizzato determinati aiuti in vista della ristrutturazione delle controllate Lintra, inclusa la ricorrente nella causa T-111/01.

    –       Sulla constatazione dell’utilizzo abusivo dell’importo degli aiuti di cui viene chiesta la restituzione alla ricorrente nella causa T-111/01

    85     Occorre in primo luogo sottolineare che, secondo l’art. 88, n. 2, CE, se la Commissione constata che un aiuto è utilizzato in modo abusivo, essa decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

    86     Risulta dal combinato disposto dell’art. 88, n. 2, CE e degli artt. 1, lett. g), e 16 del regolamento n. 659/1999 che, in linea di principio, è onere della Commissione dimostrare che tutti o parte degli aiuti che essa aveva precedentemente autorizzato in virtù di una decisione anteriore sono stati utilizzati in modo abusivo dal beneficiario. Infatti, in mancanza di una prova del genere, si dovrebbe ritenere che i detti aiuti siano autorizzati in forza della sua precedente decisione di approvazione. Tuttavia, il rinvio all’art. 13 effettuato dall’art. 16 del regolamento n. 659/1999 autorizza la Commissione, per il caso in cui uno Stato membro ometta di ottemperare ad un’ingiunzione di fornire informazioni, ad adottare una decisione che chiude il procedimento formale d’indagine in base alle informazioni disponibili. Così, quando uno Stato membro omette di fornire informazioni sufficientemente chiare e precise circa l’utilizzo degli aiuti per i quali la Commissione esprime dubbi, in base alle informazioni di cui dispone, quanto al rispetto della sua previa decisione di approvazione, la Commissione è legittimata a constatare l’utilizzo abusivo degli aiuti in causa.

    87     Inoltre, occorre ricordare che, nella fattispecie, ai sensi del punto 42 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato quanto segue:

    «Eventuali aiuti concessi al gruppo Lintra, non utilizzati per le finalità illustrate nel piano di ristrutturazione approvato, non sono coperti dalla decisione 13 marzo 1996, ai sensi della quale tutti gli aiuti avrebbero dovuto essere direttamente funzionali alla ristrutturazione delle filiali Lintra. L’impiego di aiuti nella [controllante] Lintra (…) non è esplicitamente previsto né dal piano di ristrutturazione né dalla decisione suddetta. La cosa non sarebbe peraltro stata possibile, dato che questa società non era un’impresa in difficoltà. Analogamente, l’utilizzo di aiuti da parte delle filiali per retribuire le prestazioni della holding Lintra non era esplicitamente previst[o] nel piano di ristrutturazione, e neppure nella decisione 13 marzo 1996. Le autorità tedesche hanno confermato che non si poteva escludere che le filiali avessero effettivamente destinato parte degli aiuti al pagamento delle prestazioni di quella società. Per di più, nel rispondere all’ingiunzione di fornire informazioni circa le spese totali della [controllante] Lintra (…) (spese di personale, spese giuridiche, canoni d’affitto per gli uffici, ecc.), le autorità tedesche hanno presentato solo cifre molto sommarie, e non hanno dimostrato in modo preciso quali prestazioni la holding avesse fornito, contro pagamento, a quali filiali e a quale data. Visto che le autorità tedesche non sono state in grado di fornire prove sufficienti al riguardo, la Commissione ritiene che l’importo di 34,978 milioni di DEM, rimasto nelle casse della [controllante] Lintra (…), non era coperto dalla sua decisione del 13 marzo 1996».

    88     Essa ne ha dedotto, al punto 43 della decisione impugnata, quanto segue:

    «La parte degli aiuti concessi rimasta presso la [controllante] Lintra (…), vale a dire 34,978 milioni di DEM, non è stata utilizzata conformemente alle disposizioni del piano di ristrutturazione approvato. Il beneficiario l’ha pertanto impiegat[a] in violazione della decisione 13 marzo 1996, il che costituisce un’utilizzazione abusiva, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 88, paragrafo 2, (…) CE e dell’articolo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 659/1999. (…)».

    89     Per quanto riguarda l’importo parziale di DEM 22 978 000, la Commissione, al punto 44 della decisione impugnata, ha constatato che, quanto al suo utilizzo, le «autorità tedesche non [avevano] fornito prove circostanziate in risposta all’ingiunzione di fornire informazioni». Essa ha anche indicato, al punto 45 della decisione impugnata, che «le autorità tedesche non [avevano] dimostrato che tale importo fosse stato ridistribuito alle filiali» e ha osservato che «sulla scorta delle informazioni fornite dalle autorità tedesche, [era] indubbio che la [controllante] Lintra (…) [avesse] ottenuto l’intero ammontare dell’aiuto». La Commissione ha conseguentemente chiesto che l’intero ammontare delle somme venisse recuperato presso la controllante Lintra e le sue controllate, secondo le modalità descritte al punto 46 della decisione impugnata. Secondo tale punto, la Repubblica federale di Germania è tenuta a chiedere il rimborso di un importo pari a DEM 3 195 559 alla ricorrente nella causa T-111/01.

    90     Alla lettura dei citati punti della decisione impugnata e sulla base degli elementi del fascicolo, è pacifico che l’importo parziale degli aiuti pari a DEM 22 978 000 è rimasto iscritto nei conti della controllante Lintra. È ugualmente pacifico che, nell’ambito delle sue attività di gestione del gruppo Lintra, la controllante Lintra ha effettuato diverse prestazioni per conto delle controllate Lintra. Per contro, nel contesto del presente motivo, la controversia tra le parti verte sul problema, se la Commissione potesse constatare che l’importo di DEM 22 978 000 era stato utilizzato in modo abusivo, nonostante il fatto che essa non fosse stata in grado di determinare l’utilizzo effettivo di questa somma, tenuto conto della mancanza di prove circostanziate presentate dalle autorità tedesche a seguito della decisione d’ingiunzione di fornire informazioni del 1º agosto 2000.

    91     In proposito occorre ricordare che l’esame al quale deve dedicarsi la Commissione implica la presa in considerazione e la valutazione di fatti e di situazioni economiche complesse. Poiché il giudice comunitario non può sostituire la sua valutazione dei fatti e delle complesse circostanze economiche a quella della Commissione, il controllo del Tribunale deve conseguentemente limitarsi alla verifica del rispetto delle norme di procedura e di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti nonché dell’assenza di errori manifesti di valutazione e di sviamento di potere (sentenze della Corte 29 ottobre 1980, causa 138/79, Roquette Frères/Consiglio, Racc. pag. 3333, punto 25; 15 giugno 1993, causa C‑225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punto 25; sentenze del Tribunale 15 luglio 1994, causa T-17/93, Matra Hachette/Commissione, Racc. pag. II‑595, punto 104; 8 giugno 1995, causa T-9/93, Schöller/Commissione, Racc. pag. II‑1611, punto 140; Skibsværftsforeningen e a./Commissione, citata al precedente punto 48, punto 170, nonché 24 ottobre 1997, causa T-243/94, British Steel/Commissione, Racc. pag. II-1887, punto 113).

    92     Nella fattispecie, la constatazione della Commissione secondo cui l’importo di DEM 22 978 000 è stato utilizzato in modo abusivo non è viziata da errore manifesto di valutazione.

    93     Non può essere rimproverato alla Commissione di aver adottato la decisione impugnata, malgrado il fatto che essa non abbia potuto determinare l’utilizzo effettivo dell’importo in causa. Infatti, alla luce del precedente punto 86, benché in linea di principio sia onere della Commissione dimostrare che determinati aiuti che essa aveva precedentemente autorizzato sono stati utilizzati in modo abusivo, spetta nondimeno allo Stato membro fornire tutti gli elementi richiesti dalla Commissione a seguito dell’ingiunzione di fornire informazioni, in mancanza dei quali la Commissione è legittimata ad adottare una decisione di chiusura del procedimento formale d’indagine sulla base delle informazioni disponibili.

    94     Orbene, risulta dai documenti del fascicolo che le autorità tedesche, benché avessero ricevuto dalla Commissione l’ingiunzione di fornire «tutti i dati utili per determinare come siano state ripartite tra le controllate le spese della [controllante Lintra]», «tutti gli elementi riguardanti un’eventuale diversa destinazione alle controllate del saldo rimasto nella disponibilità della controllante [pari a DEM 22 978 000], cioè i dati esatti riguardanti il fatturato ed il totale degli aiuti ottenuti dalle controllate durante la prima fase di ristrutturazione (1994-1996)», nonché «tutti gli elementi necessari a valutare fino a che punto i contributi del gruppo pagati dalle controllate siano stati finanziati per mezzo di aiuti», non hanno fornito le informazioni necessarie. Infatti, nella loro lettera del 2 ottobre 2000, inviata in risposta alla decisione di ingiunzione del 1º agosto 2000, le autorità tedesche si sono limitate a presentare cifre globali quanto alla destinazione dell’importo di DEM 22 978 000, rimasto nella disponibilità della controllante Lintra, a compenso di diverse prestazioni di quest’ultima, senza poter precisare la ripartizione esatta di quest’importo tra le controllate.

    95     Alla luce di ciò, il fatto che l’importo di DEM 22 978 000 si trovasse iscritto nei bilanci della controllante Lintra poteva essere interpretato dalla Commissione soltanto nei due modi seguenti: o la controllante Lintra, alla quale la BvS versava gli aiuti alla ristrutturazione in favore delle controllate, non aveva a sua volta versato l’importo di DEM 22 978 000 a queste ultime, situazione che sarebbe stata in contrasto con la decisione 13 marzo 1996 che autorizzava il versamento degli aiuti alla ristrutturazione in favore delle controllate Lintra; oppure le controllate avevano versato alla controllante Lintra il corrispettivo di prestazioni che, sebbene possano essere state fornite a fini di ristrutturazione delle controllate, non avevano costituito oggetto di alcuna prova precisa da parte delle autorità tedesche quanto alla loro natura, alla loro destinazione e alla data del loro versamento; ciò, di conseguenza, poteva indurre la Commissione a ritenere, come essa ha osservato al punto 45 della decisione impugnata, che l’importo di DEM 22 978 000 non fosse stato ridistribuito alle controllate, situazione che violava parimenti la decisione 13 marzo 1996.

    96     Certo, ai sensi del regolamento n. 659/1999, gli aiuti possono essere considerati utilizzati in modo abusivo soltanto se questo comportamento sia imputabile al loro beneficiario.

    97     Al riguardo, risulta dall’esame congiunto dei punti 43 e 44 della decisione impugnata che la Commissione ha ritenuto che il beneficiario al quale doveva essere imputato l’utilizzo abusivo dell’importo di DEM 22 978 000 fosse il gruppo Lintra nel suo insieme, in quanto beneficiario iniziale degli aiuti approvati mediante la decisione 13 marzo 1996. Orbene, come si è constatato nel precedente punto 84 di questa motivazione, i beneficiari iniziali degli aiuti approvati mediante la decisione 13 marzo 1996 dovevano essere unicamente le controllate Lintra e non tutto il gruppo. Tuttavia, poiché l’importo di DEM 22 978 000 è rimasto iscritto nei bilanci della controllante Lintra, la Commissione, tenuto conto delle informazioni in suo possesso al momento dell’adozione della decisione impugnata, ha potuto giustamente constatare che i detti aiuti non erano stati utilizzati in conformità alla decisione 13 marzo 1996.

    98     Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Commissione non era neppure tenuta a procedere a verifiche in loco, a norma dell’art. 22, n. 1, del regolamento n. 659/1999, prima di poter adottare la decisione impugnata.

    99     Occorre ricordare che, in forza di questa disposizione, «qualora la Commissione nutra forti dubbi sul rispetto, da parte di uno Stato membro, di una decisione di non sollevare obiezioni, di una decisione positiva o di una decisione condizionale per quanto riguarda gli aiuti individuali, detto Stato membro, dopo aver avuto l’opportunità di presentare le proprie osservazioni, deve consentirle di effettuare ispezioni in loco». L’art. 22, n. 1, del regolamento n. 659/1999 deve essere letto alla luce del suo ventesimo ‘considerando’, secondo il quale «le ispezioni in loco rappresentano uno strumento adeguato e utile, in particolare nei casi in cui l’aiuto potrebbe essere stato attuato in modo abusivo».

    100   Orbene, nella fattispecie è sufficiente constatare che, a seguito della risposta delle autorità tedesche del 2 ottobre 2000 alla decisione d’ingiunzione 1º agosto 2000, la Commissione, dinanzi alle due ipotesi esposte nel precedente punto 95, non poteva più nutrire seri dubbi quanto all’inosservanza della sua decisione 13 marzo 1996 con riferimento all’utilizzo dell’importo di DEM 22 978 000. Date le circostanze, essa non era soggetta all’asserito obbligo di effettuare un’ispezione in loco, intesa a verificare il rispetto della decisione 13 marzo 1996.

    101   Per l’insieme delle ragioni che precedono, occorre respingere il motivo dedotto dall’errore relativo alla constatazione dell’utilizzo abusivo degli aiuti autorizzati mediante la decisione della Commissione 13 marzo 1996.

     Sul motivo comune, dedotto dall’errore compiuto dalla Commissione quanto alla determinazione del beneficiario degli aiuti controversi

     Argomenti delle parti

    –       Nella causa T-111/01

    102   La ricorrente nella causa T-111/01 fa osservare che gli aiuti autorizzati mediante la decisione della Commissione 13 marzo 1996 sono stati direttamente versati dalla Repubblica federale di Germania alla controllante Lintra. La ricorrente, come del resto tutte le controllate Lintra, ha quindi ricevuto gli aiuti solo in maniera indiretta. Secondo la ricorrente, tale affermazione sarebbe confermata dalla stessa Commissione. Infatti, nella sua decisione di ingiunzione 1º agosto 2000, indirizzata alle autorità tedesche, la Commissione avrebbe riconosciuto che, in base alle informazioni disponibili, non sarebbe stato possibile considerare che l’importo di DEM 34 978 000 fosse stato versato alle controllate. Ne deriva, secondo la ricorrente, che soltanto la controllante Lintra può essere obbligata a restituire gli aiuti controversi. Del resto, la ricorrente invita il Tribunale ad esaminare se l’azionista unico della Lintra tra il 1994 e il 1997 oltre che la BvS e la stessa Repubblica federale di Germania non dovrebbero essere obbligati a restituire gli aiuti.

    103   La ricorrente contesta ugualmente la responsabilità solidale della controllante Lintra e delle sue controllate, considerata accertata dalla decisione impugnata. Simile responsabilità solidale non avrebbe alcun fondamento giuridico ed equivarrebbe ad ammettere una «responsabilità di gruppo rovesciata», secondo cui una controllata sarebbe responsabile dei debiti della controllante. Orbene, secondo la ricorrente, ciò è sconosciuto sia al diritto tedesco sia, per quanto essa ne sappia, al diritto comunitario. Del resto, simile responsabilità solidale sarebbe stata accolta dalla Commissione soltanto per motivi di semplicità, attinenti allo stato di insolvenza in cui si trova la controllante Lintra.

    104   La Commissione ribatte che la decisione 13 marzo 1996 designava le controllate Lintra come beneficiarie degli aiuti approvati. Ne deriva che, secondo la Commissione, queste controllate sono corresponsabili dell’utilizzo corretto degli aiuti. Non sarebbe pertanto arbitrario da parte della Commissione ordinare che gli aiuti sfruttati in modo abusivo siano anche recuperati presso di esse, se ciò non è possibile presso la controllante Lintra. Al riguardo, la Commissione chiarisce che, nella fattispecie, poiché le autorità tedesche non hanno potuto fornire informazioni affidabili circa la destinazione degli aiuti concessi, la responsabilità solidale di tutte le controllate sembrava indispensabile.

    105   Secondo la Commissione la ricorrente non è dunque vincolata agli obblighi della sua controllante in forza di una «responsabilità di gruppo rovesciata», ma in forza di un proprio obbligo ad essa incombente in quanto beneficiaria degli aiuti. Ad avviso della Commissione, l’unica ragione per cui la decisione impugnata prevede una responsabilità solidale è che la Commissione, conoscendo la struttura di gruppo ed il progetto di canalizzare gli aiuti attraverso la controllante Lintra, non poteva escludere che taluni aiuti si trovassero in parte nei bilanci della controllante Lintra. In ogni caso, la Commissione aggiunge che è scarsamente rilevante che la situazione giuridica descritta nel controricorso sia o no «sconosciuta al diritto tedesco», poiché il diritto comunitario non si valuta con il metro dell’ordinamento giuridico nazionale. Inoltre, la Commissione osserva che l’invito, rivolto dalla ricorrente al Tribunale, di esaminare se la restituzione degli aiuti controversi da parte della Repubblica federale di Germania o da parte della BvS fosse necessaria non avrebbe alcun senso e la questione se l’azionista unico della controllante Lintra dovesse essere obbligato alla restituzione rileva soltanto per il diritto nazionale.

    –       Nella causa T-133/01

    106   La ricorrente nella causa T-133/01 sostiene che la Commissione ha abusato del suo potere di valutazione, esigendo il recupero degli aiuti presso di essa. Infatti, secondo la ricorrente, soltanto la controllante Lintra avrebbe percepito gli aiuti. Del resto, con la decisione 13 marzo 1996 la Commissione avrebbe concesso il suo assenso ad aiuti destinati a misure di ristrutturazione nel contesto della privatizzazione della controllante Lintra. Alla luce di ciò, la ricorrente contesta la responsabilità solidale della controllante Lintra e delle sue controllate, accolta dalla decisione impugnata, per quanto riguarda l’importo parziale di DEM 22 978 000, nonché la sua stessa responsabilità parziale (fino a concorrenza di DEM 4 077 000) per quanto riguarda la restituzione degli aiuti sotto forma di prestiti per le spese correnti. In proposito la ricorrente sostiene che è fuori discussione la restituzione, anche solo parziale, dell’importo di DEM 4 077 000, determinato dalla decisione impugnata, del quale essa non saprebbe, in ogni caso, come sia stato determinato dalla Commissione.

    107   La Commissione rileva in primo luogo che, secondo la decisione 13 marzo 1996, beneficiarie degli aiuti concessi erano le otto controllate Lintra. E’ a questo titolo che esse sarebbero responsabili del buon utilizzo degli aiuti.

    108   Essa ricorda poi che è onere della Commissione, qualora constati che un aiuto di Stato è incompatibile con il mercato comune, di ordinarne la restituzione. Al riguardo la Commissione non disporrebbe di nessuna discrezionalità, come sancito dall’art. 14 del regolamento n. 659/1999. L’obiettivo di ristabilire la situazione precedente, cui mira l’obbligo dello Stato di sopprimere un aiuto, sarebbe raggiunto quando l’aiuto, ivi incluso, all’occorrenza, l’importo supplementare degli interessi moratori, sia stato restituito dal beneficiario.

    109   Con riferimento all’importo parziale di DEM 12 000 000, la Commissione ritiene che tale importo non fosse contemplato dalla decisione 13 marzo 1996 e dovesse pertanto essere restituito. Al riguardo, la Commissione ricorda che gli aiuti autorizzati dalla decisione 13 marzo 1996 erano destinati al gruppo formato dalle controllate, ai fini di una ristrutturazione e di una privatizzazione comuni. Orbene, secondo la Commissione, l’importo di DEM 12 000 000 è stato versato nel corso dei mesi di aprile e giugno 1997, a seguito del fallimento della prima ristrutturazione e in un periodo in cui il gruppo stava quasi per essere rinazionalizzato, in quanto la BvS ne aveva riassunto il controllo. Alla luce di ciò, la Commissione ritiene manifesto che l’importo di DEM 12 000 000 non potesse risultare autorizzato dalla decisione 13 marzo 1996 e che la domanda di restituzione si giustificasse pienamente.

    110   Infine, per quanto riguarda la questione della responsabilità solidale, la Commissione fa presente che tale questione è stata affrontata nella decisione impugnata soltanto perché la Commissione non poteva escludere che una parte degli aiuti potesse trovarsi nei bilanci della controllante Lintra. Al riguardo la Commissione precisa che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, quest’ultima non è responsabile dei debiti della controllante Lintra. Al contrario, è la controllante Lintra che è debitrice in solido dei debiti delle controllate.

     Giudizio del Tribunale

    111   Occorre ricordare preliminarmente che, in conformità al diritto comunitario, qualora constati che taluni aiuti non sono compatibili con il mercato comune, la Commissione può ingiungere allo Stato membro di recuperare detti aiuti presso i beneficiari (sentenze della Corte 12 luglio 1973, causa 70/72, Commissione/Germania, Racc. pag. 813, punto 20; 8 maggio 2003, cause riunite C‑328/99 e C‑399/00, Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione, Racc. pag. I‑4035, punto 65, nonché 29 aprile 2004, causa C-277/00, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑3925, punto 73).

    112   La soppressione di un aiuto illegittimo attraverso il recupero è la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità ed è intesa al ripristino dello status quo ante (sentenza Germania/Commissione, citata nel precedente punto 111, punto 74).

    113   Siffatto obiettivo è raggiunto quando gli aiuti in parola, eventualmente maggiorati degli interessi di mora, siano stati restituiti dal beneficiario o, in altri termini, dalle imprese che ne hanno tratto effettivo vantaggio. Per effetto di tale restituzione, il beneficiario è infatti privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto è ripristinata (v., in questo senso, sentenze della Corte 4 aprile 1995, causa C‑350/93, Commissione/Italia, Racc. pag. I-699, punto 22; 3 luglio 2003, causa C‑457/00, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-6931, punto 55, nonché Germania/Commissione, citata nel precedente punto 111, punto 75).

    114   Ne consegue che il principale obiettivo cui è finalizzato il rimborso di un aiuto di Stato illegittimamente versato è quello di eliminare la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale determinato dall’aiuto illegittimo (sentenza Germania/Commissione, citata nel precedente punto 111, punto 76).

    115   La situazione non muta, in linea di principio, per quanto riguarda la restituzione di aiuti versati dallo Stato che, ai sensi di una decisione adottata dalla Commissione, siano considerati utilizzati in modo abusivo, in forza degli artt. 88, n. 2, CE e 1, lett. g), del regolamento n. 659/1999. Al riguardo, è sufficiente constatare che l’art. 16 del regolamento n. 659/1999 prevede in particolare che l’art. 14 dello stesso regolamento, imponendo il recupero dell’aiuto dichiarato illegittimo presso il suo beneficiario, si applica, con gli opportuni adattamenti, in caso di impiego abusivo di un aiuto. Conseguentemente, un aiuto eseguito in modo abusivo deve, in linea di principio, essere recuperato presso l’impresa che ne ha effettivamente fruito, allo scopo di eliminare la distorsione della concorrenza provocata dal vantaggio concorrenziale determinato dal detto aiuto.

    116   È alla luce di queste considerazioni che occorre esaminare la legittimità dell’ingiunzione di recupero degli aiuti controversi che figura all’art. 3 della decisione impugnata. Al riguardo, il Tribunale valuterà, in primo luogo, la legittimità dell’ingiunzione di restituzione dell’importo parziale degli aiuti, pari a DEM 22 978 000, indirizzata tanto alla società Saxonia Edelmetalle, fino a concorrenza dell’importo di DEM 3 195 559, quanto alla società ZEMAG, fino a concorrenza dell’importo di DEM 2 419 271. In secondo luogo, il Tribunale esaminerà l’ingiunzione di restituzione dell’importo di DEM 12 000 000, indirizzata alla società ZEMAG fino a concorrenza dell’importo di DEM 4 077 000.

    –       Sull’ingiunzione di recupero degli aiuti controversi per quanto riguarda l’importo parziale degli aiuti, pari a DEM 22 978 000, che figura all’art. 3 della decisione impugnata (cause T-111/01 e T-133/01)

    117   Occorre in primo luogo sottolineare che, come si è constatato nell’ambito dell’esame del motivo precedente sollevato dalla ricorrente nella causa T‑111/01, la Commissione non è incorsa in errori manifesti di valutazione concludendo che l’importo parziale degli aiuti, pari a DEM 22 978 000, era stato utilizzato in modo abusivo. Per di più, la ricorrente nella causa T-133/01 non ha seriamente contestato le valutazioni della Commissione relative all’utilizzo abusivo di tale importo per la parte che la concerne.

    118   Occorre poi ricordare che, al punto 44 della decisione impugnata, la Commissione, da un lato, ha constatato quanto segue:

    «Dato che l’aiuto inizialmente concesso al gruppo Lintra doveva formare un tutto e che il gruppo non esiste più, la Commissione non è tenuta a esaminare in quale misura le varie imprese del gruppo abbiano beneficiato dell’aiuto. Di conseguenza, l’obbligo di recupero si applica nei confronti di tutte le imprese che alla data di concessione dell’aiuto facevano parte del gruppo».

    119   Dall’altro, la Commissione ha indicato, al punto 45 della decisione impugnata, quanto segue:

    «Sulla scorta delle informazioni fornite dalle autorità tedesche, è indubbio che la [controllante] Lintra (…) abbia ottenuto l’intero ammontare dell’aiuto. Quanto ai 22,978 milioni di DEM, le autorità tedesche non hanno dimostrato che tale importo fosse stato ridistribuito alle filiali. Di conseguenza, la totalità della somma concessa deve essere recuperata presso la [controllante] Lintra (…) e le sue filiali».

    120   La Commissione ha poi precisato le modalità di recupero dell’importo di DEM 22 978 000 presso le controllate Lintra, in forza di un criterio di ripartizione fondato sull’entità degli aiuti che queste imprese avevano ricevuto e che la decisione impugnata ha dichiarato utilizzati in conformità alla decisione 13 marzo 1996.

    121   Nella decisione impugnata, la Commissione è stata dunque indotta a constatare che, in assenza di informazioni contrarie da parte delle autorità tedesche, l’importo di DEM 22 978 000, rimasto iscritto nei bilanci della controllante Lintra, non era stato redistribuito alle controllate. Nelle sue memorie difensive, come si è posto in risalto nel precedente punto 64, la Commissione ha parimenti ammesso che si era preteso il recupero presso le ricorrenti dell’importo di DEM 22 978 000 non in ragione dell’utilizzo illegale di questi aiuti da parte delle controllate, ma dell’incameramento degli stessi da parte della controllante Lintra.

    122   Alla luce di ciò, è necessario giudicare che la Commissione non poteva imporre alla Repubblica federale di Germania di recuperare presso le ricorrenti gli importi indicati nella seconda tabella che compare all’art. 3 della decisione impugnata poiché, secondo la stessa decisione impugnata e secondo le memorie della Commissione, tali imprese non erano beneficiarie dell’importo di DEM 22 978 000, in quanto esse non avevano effettivamente fruito di tale importo utilizzato in modo abusivo.

    123   Tale valutazione non è rimessa in discussione dall’affermazione fatta al punto 44 della decisione impugnata secondo cui gli aiuti erano stati inizialmente concessi, in forza della decisione 13 marzo 1996, al gruppo Lintra nel suo insieme e che, di conseguenza, non spettava alla Commissione esaminare in quale misura le diverse imprese del gruppo avessero potuto beneficiare del detto aiuto. È infatti sufficiente osservare che, come si è precisato nel precedente punto 84, benché il gruppo Lintra, mediante la controllante Lintra, percepisse gli aiuti versati dalla BvS, il beneficiario iniziale della totalità degli aiuti non era il gruppo Lintra, composto dalle controllate e dalla controllante Lintra, ma dovevano essere esclusivamente le controllate ai fini della loro ristrutturazione e privatizzazione. Occorre del resto osservare che la Commissione, rilevando in particolare al punto 42 della decisione impugnata che il problema dell’utilizzo di aiuti da parte della controllante Lintra sarebbe stato comunque inesistente, poiché non si trattava di un’impresa in difficoltà, ha essa stessa ammesso che non era il gruppo in quanto tale a dover essere il beneficiario iniziale degli aiuti approvati con la decisione 13 marzo 1996. Alla luce di ciò, la premessa su cui si è basata la Commissione per concludere che essa non era tenuta ad esaminare in quale misura le diverse imprese del gruppo avessero beneficiato dell’importo di DEM 22 978 000 è erronea.

    124   Occorre nondimeno precisare che, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, la Commissione non era tenuta a determinare nella decisione impugnata in quale misura ciascuna impresa avesse beneficiato dell’importo di DEM 22 978 000, ma poteva limitarsi ad invitare le autorità tedesche a recuperare questi aiuti presso il loro beneficiario, o i loro beneficiari, cioè presso la o le imprese che ne avevano effettivamente fruito. Sarebbe allora spettato alla Repubblica federale di Germania procedere, in osservanza dei suoi obblighi comunitari, al recupero dell’importo in questione. Nell’ipotesi in cui, nell’eseguire quest’ordine di recupero, lo Stato membro incontri difficoltà impreviste, occorre ricordare che esso può sottoporre questi problemi alla valutazione della Commissione. In tal caso la Commissione e lo Stato membro interessato, in ossequio al dovere di leale collaborazione, enunciato in ispecie all’art. 10 CE, devono collaborare in buona fede per superare le difficoltà, osservando scrupolosamente le disposizioni del Trattato, in particolare quelle relative agli aiuti (v., in particolare, sentenze della Corte 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione, Racc. pag. I-1433, punto 58, e 13 giugno 2002, causa C-382/99, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I‑5163, punto 50).

    125   Per contro, in assenza di informazioni più precise e considerato il fatto che l’importo degli aiuti si trovava iscritto nei bilanci della controllante Lintra, la Commissione, contrariamente a quanto sostenuto nelle sue memorie, non può legittimamente imputare automaticamente l’obbligo di restituzione degli aiuti controversi alle ricorrenti, per il solo motivo che esse erano designate come le beneficiarie iniziali degli aiuti autorizzati mediante la decisione 13 marzo 1996. Tale orientamento ignora infatti la regola secondo cui spetta all’impresa che ha effettivamente fruito degli aiuti utilizzati abusivamente rimborsare il vantaggio di cui ha beneficiato.

    126   Ne consegue che la Commissione ha preteso a torto la restituzione dell’importo di DEM 3 195 559 da parte della società Saxonia Edelmetalle e dell’importo di DEM 2 419 271 da parte della società ZEMAG.

    127   Ne deriva che l’art. 3 della decisione impugnata deve essere annullato là dove dispone che la Repubblica federale di Germania recuperi presso la ricorrente nella causa T-111/01 un importo pari a DEM 3 195 559 e presso la ricorrente nella causa T-133/01 un importo pari a DEM 2 419 271.

    –       Sull’ordine di recupero degli aiuti controversi con riferimento all’importo parziale di DEM 12 000 000 che figura all’art. 3 della decisione impugnata (causa T‑133/01)

    128   Secondo il punto 29 della decisione impugnata:

    «L’importo di 12 milioni di DEM è stato concesso dopo il fallimento della prima ristrutturazione, sotto forma di prestiti di tesoreria alle filiali Lintra per preparare un’ulteriore ristrutturazione. (…) Tali stanziamenti, destinati a pagare fatture in sofferenza, tra aprile e giugno 1997 sono stati assegnati alle filiali per le quali sembrava possibile una seconda ristrutturazione. Dato che l’aiuto è stato concesso dalla BvS dopo che il fallimento di una prima ristrutturazione del gruppo Lintra era diventato palese, per preparare una seconda ristrutturazione, è chiaro che esso non ricade sotto la decisione 13 marzo 1996».

    129   Ai sensi del punto 45 della decisione impugnata, l’importo di DEM 12 000 000 può essere pacificamente «imputato alle filiali che ne hanno beneficiato dopo che fu constatato il fallimento della prima ristrutturazione del gruppo Lintra». A partire dalle informazioni fornite dalla autorità tedesche, la restituzione dell’importo di DEM 12 000 000 è stata imposta alle diverse controllate interessate secondo la tabella che compare allo stesso punto e che è riportata all’art. 3 della decisione impugnata.

    130   Occorre poi osservare che la ricorrente nella causa T-133/01 non contesta il carattere abusivo dell’utilizzo degli aiuti controversi, quale accertato nella decisione impugnata. Del resto, occorre sottolineare che, secondo la lettera inviata alla Commissione dalle autorità tedesche il 10 marzo 2000, all’importo di DEM 12 000 000 non si applicava la decisione della Commissione 13 marzo 1996. Le autorità tedesche non hanno smentito questa posizione nella loro lettera del 2 ottobre 2000 in risposta alla decisione di ingiunzione 1º agosto 2000. Si deve dunque osservare che, all’atto di adottare la decisione impugnata, la Commissione aveva il pieno diritto di ritenere che l’importo di DEM 12 000 000 non fosse né autorizzato dalla decisione 13 marzo 1996, né legittimo, poiché non le era stato formalmente notificato.

    131   Tuttavia, la ricorrente nella causa T-133/01 contesta, da un lato, la constatazione secondo cui essa avrebbe percepito una parte dell’importo di DEM 12 000 000 di cui la Commissione esige la restituzione e si interroga, dall’altro, circa il modo in cui sia stato determinato l’importo di DEM 4 077 000, di cui le è chiesto il rimborso.

    132   Per quanto riguarda la questione se la società ZEMAG abbia effettivamente fruito di una parte dell’importo di DEM 12 000 000, il Tribunale giudica che ciò è certamente avvenuto, viste le informazioni di cui la Commissione disponeva al momento dell’adozione della decisione impugnata.

    133   Al riguardo occorre osservare che, nello loro citata lettera del 10 marzo 2000, le autorità tedesche hanno affermato che l’importo di DEM 12 000 000 era stato versato alle controllate nel corso dei mesi di aprile e di giugno 1997, in quanto era stata presa in considerazione una seconda privatizzazione per queste imprese. Le autorità tedesche prospettavano una «prima ripartizione di questi fondi» tra le controllate interessate, che compariva in allegato alla detta lettera. La società ZEMAG compariva tre volte nella tabella allegata alla lettera del 10 marzo 2000 e, in corrispondenza di ciascuna menzione, venivano indicati determinati importi, per un totale di DEM 4 077 000.

    134   Il 1º agosto 2000 la Commissione ha chiesto alla Repubblica federale di Germania di fornire, in forza dell’art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999, in particolare, «tutti i dati che permettano di determinare come le spese della controllante [Lintra] [fossero] state ripartite tra le controllate». La Commissione ha ugualmente ricordato che, in mancanza della trasmissione di tutti i dati, cifre e documenti pertinenti per valutare la legittimità degli aiuti, essa sarebbe stata costretta ad adottare una decisione sulla base degli elementi in suo possesso.

    135   Le autorità tedesche hanno risposto alla decisione di ingiunzione 1º agosto 2000 con la lettera del 2 ottobre 2000 cui esse hanno allegato la relazione di un revisore dei conti. Secondo le informazioni fornite, DEM 7 910 000 (sull’importo parziale di DEM 12 000 000) dovevano essere imputati alle controllate, corrispondendo all’utilizzo effettivo degli aiuti. Per quanto riguarda la società ZEMAG, la tabella sinottica comunicata dalle autorità tedesche (anch’essa contenuta nella relazione del revisore dei conti) indicava un importo di DEM 107 000 imputabile a quest’impresa. Per il residuo di DEM 4 090 000 (12 000 000 – 7 910 000), le autorità tedesche hanno spiegato che tale importo doveva essere imputato alla sola controllante Lintra in quanto esso, per una certa parte (di ammontare pari a DEM 421 000), era stato destinato ad altre privatizzazioni nel 1998 ed era servito, per l’altra parte (DEM 3 669 000), a finanziare la controllante Lintra per spese di materiale e di personale. Le autorità tedesche hanno anche aggiunto che l’importo imputabile alle controllate era stato notificato alla Commissione con riferimento alla seconda privatizzazione delle imprese interessate.

    136   Risulta dalle citate informazioni, inviate dalle autorità tedesche alla Commissione, che quest’ultima poteva concludere, al momento dell’adozione della decisione impugnata, che la società ZEMAG aveva effettivamente fruito di una parte dell’importo parziale di DEM 12 000 000 considerato utilizzato in modo abusivo.

    137   Tuttavia, quanto all’argomento della ricorrente dedotto, in sostanza, dall’insufficiente motivazione relativa all’importo di DEM 4 077 000, il cui recupero le è stato imposto, il Tribunale giudica che, per le ragioni esposte in prosieguo, tale motivo è fondato.

    138   Si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, per soddisfare gli obblighi imposti dall’art. 253 CE, la motivazione di una decisione dev’essere adeguata alla natura dell’atto in causa e deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui promana l’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice comunitario di esercitare il suo controllo. Benché non si richieda che la motivazione specifichi necessariamente tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, essa deve nondimeno essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (sentenze della Corte 29 febbraio 1996, causa C-56/93, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-723, punto 86; 12 dicembre 2002, causa C-5/01, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-11991, punto 68; sentenze del Tribunale Skibsværftsforeningen e a./Commissione, citata al precedente punto 48, punto 230, nonché 16 dicembre 1999, causa T-158/96, Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. pag. II-3927, punto 167).

    139   Nella fattispecie, l’unica ragione, esposta al punto 45 della decisione impugnata, all’origine dell’obbligo imposto alla Repubblica federale di Germania di recuperare l’importo di DEM 4 077 000 presso la società ZEMAG riposa sulle «informazioni fornite dalle autorità tedesche».

    140   Orbene, alla luce del contesto in cui si inscrive la decisione impugnata, occorre considerare insufficiente tale motivazione.

    141   Come si è notato nel precedente punto 133, va ricordato che, nella loro citata lettera del 10 marzo 2000, le autorità tedesche avevano esplicitamente indicato che le informazioni che esse trasmettevano alla Commissione costituivano soltanto una «prima ripartizione» tra le controllate dell’importo di DEM 12 000 000. Nella loro lettera del 2 ottobre 2000, le autorità tedesche, in risposta alla decisione di ingiunzione 1º agosto 2000 di fornire «tutti i dati che permettano di determinare come le spese della controllante [Lintra] sono state ripartite tra le controllate», hanno presentato taluni calcoli, ricordati nel precedente punto 135, in base ai quali un importo di DEM 107 000 (compreso nell’importo parziale di DEM 12 000 000) doveva essere imputato alla società ZEMAG, imputazione che rappresentava, secondo le autorità tedesche, l’«utilizzo effettivo degli aiuti».

    142   Interrogata dal Tribunale a proposito della ragioni per cui l’importo di DEM 4 077 000 era stato imputato alla società ZEMAG dall’art. 3 della decisione impugnata, la Commissione ha esposto che le informazioni trasmesse dalle autorità tedesche in risposta alla decisione di ingiunzione 1º agosto 2000 non permettevano di comprendere come fosse stato calcolato il saldo di DEM 107 000, costituito da crediti basati su versamenti effettuati dalla controllante Lintra in favore delle controllate e da crediti asseritamente vantati dalle controllate nei confronti della controllante. La cifra ottenuta non è neppure illustrata con maggiori particolari dalle autorità tedesche. La Commissione ha aggiunto che, per contro, è incontestabile che il prestito per spese correnti di DEM 12 000 000 debba essere reclamato nella sua interezza e che è la ripartizione indicata nella citata lettera delle autorità tedesche del 10 marzo 2000 che è servita come giustificazione dell’ordine di restituzione della Commissione, in assenza di indicazioni più precise e più comprensibili.

    143   Risulta da quanto precede che la Commissione ha ordinato la restituzione dell’importo di DEM 4 077 000 presso la società ZEMAG senza aver provato e neanche aver spiegato le ragioni per cui tale importo veniva preteso.

    144   E’ certamente vero che, come indica la Commissione, deve essere raggiunto l’obiettivo di recuperare l’importo di DEM 12 000 000. Tuttavia, occorre precisare che le modalità di ripartizione di questi aiuti presso i loro beneficiari reali non possono essere stabilite trascurando una motivazione sufficiente della decisione impugnata e sulla base di una semplice supposizione.

    145   Al riguardo, benché nel caso di un’ingiunzione adottata dalla Commissione in forza dell’art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999, essa possa, in conformità all’art. 13, n. 1, del detto regolamento, «in caso di mancato rispetto, da parte d’uno Stato membro, dell’ingiunzione di fornire informazioni», adottare una decisione di chiusura del procedimento d’indagine sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non è tuttavia dispensata dal chiarire, in maniera sufficientemente corretta, le ragioni che la inducono a ritenere che i dati forniti dallo Stato membro, in risposta alla decisione di ingiunzione, non possano essere considerati validi nella decisione finale che essa intende adottare. Infatti, una simile situazione non può essere assimilata al caso in cui uno Stato membro ometta di fornire qualsiasi informazione alla Commissione in risposta ad un’ingiunzione adottata in virtù dell’art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999, ipotesi in cui la motivazione si può limitare a ricordare che lo Stato membro ha omesso di rispondere all’ingiunzione. Nella fattispecie la Commissione era dunque tenuta ad indicare nella decisione impugnata le ragioni per le quali essa riteneva che le informazioni fornite dalle autorità tedesche in risposta alla decisione di ingiunzione 1º agosto 2000 non potessero essere prese in considerazione ai fini della determinazione dell’importo degli aiuti che doveva essere restituito dalla società ZEMAG.

    146   Occorre parimenti ricordare che la Repubblica federale di Germania, nella sua lettera del 2 ottobre 2000, citata nel precedente punto 135 della presente motivazione, aveva attirato l’attenzione della Commissione sulla nuova notifica degli aiuti concessi alle controllate interessate nell’ambito della loro seconda ristrutturazione, e quest’osservazione compare del resto nel punto 41 della decisione impugnata. Orbene, la Commissione non poteva ignorare, al momento di adottare la decisione impugnata, di aver deciso di avviare, il 1º febbraio 2001, cioè circa due mesi prima dell’adozione della decisione impugnata, un procedimento formale d’indagine relativo agli aiuti alla ristrutturazione in favore della società ZEMAG, il cui testo è stato ripreso nello specifico invito a presentare osservazioni pubblicato nella Gazzetta ufficiale delleComunità europee (GU C 133, pag. 3), in cui affermava che, riguardo all’importo degli aiuti concessi a questa società a partire dal 1º gennaio 1997, «si ritiene che un aiuto ammontante a 107 000 DEM rientri nella decisione relativa al caso C‑41/99, Lintra Beteiligungsholding GmbH», cioè nell’ambito del procedimento sfociato nell’adozione della decisione impugnata. Alla luce di ciò, era onere della Commissione motivare quantomeno la differenza tra quest’importo imputato alla società ZEMAG e quello individuato nella decisione impugnata.

    147   Ne deriva che la motivazione su cui è basata la decisione impugnata è insufficiente alla luce dell’art. 253 CE per quanto riguarda l’obbligo della Repubblica federale di Germania di recuperare aiuti per un importo pari a DEM 4 077 000 presso la società ZEMAG.

    148   Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre annullare l’art. 3 della decisione impugnata in quanto ingiunge alla Repubblica federale di Germania di recuperare, da un lato, aiuti per un importo pari a DEM 3 195 559 presso la ricorrente nella causa T-111/01, inclusi i relativi interessi, e, dall’altro, aiuti per un importo totale di DEM 6 496 271 presso la ricorrente nella causa T-133/01, inclusi i relativi interessi.

    149   Alla luce di ciò, non occorre pronunciarsi sul motivo comune delle ricorrenti dedotto dal carattere arbitrario della fissazione del criterio di ripartizione tra di esse dell’importo di DEM 22 978 000 che deve essere restituito, in quanto l’ordine di restituzione degli aiuti controversi, calcolato sulla base dell’importo citato, è annullato per quanto le riguarda. Non occorre neppure pronunciarsi sul motivo comune dedotto dall’asserito errore quanto all’imputabilità dell’obbligo di restituzione degli aiuti controversi, a causa della cessione delle quote societarie, rispettivamente, della ricorrente nella causa T-111/01 e della ricorrente nella causa T‑133/01, poiché l’ordine di restituzione degli aiuti controversi nelle due cause è annullato.

     Sulle spese

    150   In conformità all’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti ne hanno fatto domanda, la Commissione, rimasta sostanzialmente soccombente, dev’essere condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario nella causa T‑111/01.

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

    dichiara e statuisce:

    1)      L’art. 3 della decisione della Commissione 28 marzo 2001, 2001/673/CE, relativa all’aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore di EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG (diventata Lintra Beteiligungsholding GmbH, unitamente a Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte GmbH; LandTechnik Schlüter GmbH; ILKA MAFA Kältetechnik GmbH; SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH; SKL Spezialapparatebau GmbH; Magdeburger Eisengießerei GmbH; Saxonia Edelmetalle GmbH e Gothaer Fahrzeugwerk GmbH), è annullato in quanto impone alla Repubblica federale di Germania il recupero di un importo pari a DEM 3 195 559, inclusi i relativi interessi, presso la società Saxonia Edelmetalle GmbH e di un importo totale di aiuti pari a DEM 6 496 271, inclusi i relativi interessi, presso la società Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte (ZEMAG) GmbH.

    2)      Per il resto, il ricorso è respinto.

    3)      La Commissione è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario nella causa T-111/01.

    Vesterdorf

    Jaeger

    Mengozzi

    Martins Ribeiro

     

    Dehousse

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 maggio 2005.

    Il cancelliere

     

           Il presidente

    H. Jung

     

           B. Vesterdorf

    Indice

    Contesto normativo

    Fatti

    Procedimento e conclusioni delle parti

    In diritto

    Sul motivo comune, dedotto dalla violazione dei diritti delle ricorrenti nell’ambito della procedura prevista all’art. 88, n. 2, CE

    Argomenti delle parti

    – Nella causa T-111/01

    – Nella causa T-133/01

    Giudizio del Tribunale

    Sul motivo attinente ad errori in fatto nella decisione impugnata (causa T‑133/01)

    Argomenti delle parti

    Giudizio del Tribunale

    Sul motivo dedotto dall’asserito errore relativo alla constatazione dell’utilizzazione abusiva degli aiuti autorizzati dalla decisione della Commissione 13 marzo 1996 (causa T‑111/01)

    Argomenti delle parti

    Giudizio del Tribunale

    – Sulla portata della decisione 13 marzo 1996

    – Sulla constatazione dell’utilizzo abusivo dell’importo degli aiuti di cui viene chiesta la restituzione alla ricorrente nella causa T-111/01

    Sul motivo comune, dedotto dall’errore compiuto dalla Commissione quanto alla determinazione del beneficiario degli aiuti controversi

    Argomenti delle parti

    – Nella causa T-111/01

    – Nella causa T-133/01

    Giudizio del Tribunale

    – Sull’ingiunzione di recupero degli aiuti controversi per quanto riguarda l’importo parziale degli aiuti, pari a DEM 22 978 000, che figura all’art. 3 della decisione impugnata (cause T-111/01 e T-133/01)

    – Sull’ordine di recupero degli aiuti controversi con riferimento all’importo parziale di DEM 12 000 000 che figura all’art. 3 della decisione impugnata (causa T‑133/01)

    Sulle spese


    * Lingua processuale: il tedesco.

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