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Documento 62003TJ0076
Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 28 October 2004. # Herbert Meister v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM). # Officials - Interests of the service - Statement of reasons - Non-contractual liability. # Case T-76/03.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 28 ottobre 2004.
Herbert Meister contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Dipendenti - Interesse del servizio - Motivazione - Responsabilità extracontrattuale.
Causa T-76/03.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 28 ottobre 2004.
Herbert Meister contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Dipendenti - Interesse del servizio - Motivazione - Responsabilità extracontrattuale.
Causa T-76/03.
Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2004 I-A-00325; II-01477
Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:2004:319
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
28 ottobre 2004
Causa T-76/03
Herbert Meister
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Dipendenti — Riassegnazione di un capo servizio — Interesse del servizio — Equivalenza dei posti — Diritto alla libertà di espressione — Dovere di sollecitudine — Motivazione — Diritto al contraddittorio — Responsabilità extracontrattuale»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto: Ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione dell’UAMI 22 aprile 2002, PERS-AFFECT-02-30, recante nomina del ricorrente, nell’interesse del servizio, unitamente al suo posto, quale consigliere giuridico presso la vicepresidenza responsabile per gli affari giuridici, e, dall’altro, al risarcimento dei danni.
Decisione: L’UAMI è condannato a versare al ricorrente un importo pari a EUR 5 000 a titolo di risarcimento danni per mancanze nel servizio. Per il resto, il ricorso è respinto. L’UAMI sopporterà le proprie spese e un quinto delle spese sostenute dal ricorrente. Il ricorrente sopporterà i quattro quinti delle proprie spese.
Massime
1. Dipendenti — Ricorso — Oggetto — Ingiunzione all’amministrazione — Irricevibilità
(Art. 233 CE;Statuto del personale, art. 91)
2. Dipendenti — Organizzazione dei servizi — Assegnazione del personale — Potere discrezionale dell’amministrazione — Limiti — Interesse del servizio —Rispetto dell’equivalenza dei posti — Sindacato giurisdizionale — Limiti
(Statuto del personale, art. 7, n. 1)
3. Dipendenti — Assegnazione — Riorganizzazione dei servizi — Rispetto dell’equivalenza dei posti
(Statuto del personale, art. 7, n. 1)
4. Dipendenti — Misura di organizzazione interna adottata nell’interesse del servizio e che non pregiudica né la posizione statutaria del dipendente, né il principio della corrispondenza tra il grado e il posto — Obbligo, per l’amministrazione, di ascoltare preventivamente il dipendente e di motivare la propria decisione — Mancanza
(Statuto del personale, art. 25)
5. Dipendenti — Diritti ed obblighi — Libertà di espressione — Esercizio — Limiti — Tutela degli interessi legittimi delle istituzioni — Sindacato giurisdizionale
(Statuto del personale, art. 7, n. 1)
6. Dipendenti — Dovere di sollecitudine incombente all’amministrazione — Portata — Limiti
7. Dipendenti — Responsabilità extracontrattuale dell’amministrazione — Mancanze nel servizio — Comunicazione, da parte di un’amministrazione comunitaria, a tutto il suo personale di una decisione di riassegnazione di un dipendente perfettamente regolare e non disciplinare — Comunicazione che può far pensare all’adozione di un provvedimento di natura disciplinare — Lesione della reputazione del dipendente riassegnato — Danno morale
1. Non spetta al Tribunale, nell’ambito di un ricorso proposto ex art. 91 dello Statuto, rendere dichiarazioni di principio o rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie. Eventualmente, in caso di annullamento di un atto, l’istituzione interessata è tenuta, in forza dell’art. 233 CE, ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell’esecuzione della sentenza.
(v. punto 38)
Riferimento: Tribunale 25 marzo 2003, causa T‑243/02, J/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑99 e II‑523, punto 4); Tribunale 2 marzo 2004, causa T-14/03, Di Marzio/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-43 e II-167, punto 63)
2. Le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei loro servizi in funzione dei compiti loro affidati e nell’assegnazione, al fine di questi ultimi del personale a loro disposizione, a condizione tuttavia, da un lato, che tale assegnazione sia effettuata nell’interesse del servizio e, dall’altro, che essa rispetti l’equivalenza dei posti.
Tenuto conto dell’ampiezza del potere discrezionale delle istituzioni nella valutazione dell’interesse del servizio, il sindacato del Tribunale vertente sull’osservanza della condizione relativa all’interesse del servizio deve limitarsi a verificare se l’autorità che ha il potere di nomina abbia rispettato limiti ragionevoli e che non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in modo manifestamente errato.
Un’istituzione ha il diritto di ritenere, in applicazione dell’ampio potere di cui questa dispone in materia di organizzazione dei propri servizi, che l’interesse del servizio giustifichi un provvedimento di riassegnazione di un dipendente, deciso nell’ambito di un programma di riorganizzazione delle strutture amministrative della detta istituzione. Quando il dipendente interessato si è opposto alla detta riorganizzazione provocando, a tal riguardo, una tensione significativa incolmabile con la sua direzione, l’interesse del servizio giustifica, ancor più, una siffatta misura di riassegnazione del detto dipendente.
(v. punti 61, 64, 75 e 104)
Riferimento: Corte 23 marzo 1988, causa 19/87, Hecq/Commissione (Racc. pag. 1681, punto 6); Corte 7 marzo 1990, cause riunite C‑166/88 e C‑149/88, Hecq/Commissione (Racc. pag. I‑599, punto 11); Tribunale 22 gennaio 1998, causa T‑98/96, Costacurta/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑21 e II‑49, punto 36); Tribunale 12 dicembre 2000, causa T‑223/99, Dejaiffe/UAMI (Racc. PI pagg. I‑A‑277 e II‑1267, punto 53); Tribunale 16 aprile 2002, causa T‑51/01, Fronia/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑43 e II‑187, punto 55); Tribunale 26 novembre 2002, causa T‑103/01, Cwik/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑229 e II‑1137, punto 30)
3. In caso di modifica delle funzioni attribuite a un dipendente, la regola della corrispondenza tra il grado e il posto implica un raffronto non tra le funzioni attuali e quelle anteriori dell’interessato, bensì tra le funzioni attuali e il suo grado gerarchico. Di conseguenza, nulla osta a che una decisione comporti l’assegnazione di nuove funzioni le quali, benché differiscano da quelle precedentemente esercitate e siano considerate, dall’interessato, come causa di una riduzione delle sue attribuzioni, siano non di meno conformi al posto corrispondente al suo grado. Pertanto, una diminuzione effettiva delle attribuzioni di un dipendente viola la regola della corrispondenza tra il grado e il posto solo se le sue funzioni sono, nell’insieme, nettamente al di sotto di quelle corrispondenti al suo grado e posto, tenuto conto della loro natura, della loro importanza e della loro portata.
(v. punto 113)
Riferimento: Tribunale 10 luglio 1992, cause riunite T‑59/91 e T‑79/91, Eppe/Commissione (Racc. pag. II‑2061, punti 49 e 51); Tribunale 28 maggio 1998, cause riunite T‑78/96 e T‑170/96, W/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑239 e II‑745, punto 104 e giurisprudenza ivi citata); Fronia/Commissione (cit., punto 50)
4. Qualora una semplice misura di organizzazione interna, adottata nell’interesse del servizio, non pregiudichi la posizione statutaria del dipendente o il principio della corrispondenza tra il grado e il posto, l’amministrazione non è tenuta né ad ascoltare preventivamente il dipendente interessato, né a motivare la propria decisione.
(v. punti 132 e 178)
Riferimento: Corte 17 maggio 1984, causa 338/82, Albertini e a./Commissione (Racc. pag. 2123, punto 46); Corte 7 marzo 1990, Hecq/Commissione (cit., punto 14); Cwik/Commissione (cit., punto 62)
5. Benché il dipendente o agente delle Comunità europee abbia certamente il diritto di formulare osservazioni critiche in merito ad una ristrutturazione progettata dalla direzione dell’istituzione esercitando, in tal modo, il diritto alla libertà di espressione riconosciutogli dall’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, l’esercizio di un diritto siffatto non è privo di limiti. A tal proposito, l’art. 10, n. 2, della detta Convenzione prevede che l’esercizio della libertà di espressione comporta doveri e responsabilità, di modo che esso può essere soggetto a determinate condizioni o restrizioni. Restrizioni specifiche all’esercizio della libertà di espressione possono trovare la loro giustificazione, in linea di principio, nello scopo legittimo di proteggere i diritti delle istituzioni cui sono affidati compiti di interesse generale, sul corretto adempimento dei quali i cittadini devono poter contare.
Esercitando il suo controllo, il giudice comunitario deve verificare, in considerazione di tutte le circostanze del caso di specie, se un giusto equilibrio sia stato rispettato tra il diritto fondamentale dell’individuo alla libertà di espressione e l’interesse legittimo dell’istituzione di vigilare a che i propri dipendenti e gli agenti operino nel rispetto dei doveri e delle responsabilità connesse ai loro compiti.
Per quanto concerne la ponderazione del diritto alla libertà di espressione dei dipendenti con il diritto delle istituzioni di assegnare, ex art. 7 dello Statuto, il personale a loro disposizione al fine di organizzare i servizi secondo le loro esigenze, è giocoforza constatare che l’interesse del servizio e l’equivalenza dei posti costituiscono manifestamente le condizioni idonee a garantire l’equilibrio tra questi diritti. Infatti, tali condizioni consentono alle istituzioni interessate di disporre del potere discrezionale necessario nell’organizzazione dei propri servizi, avendo il potere di riassegnare i dipendenti a funzioni diverse da quelle esercitate inizialmente, da un lato, garantendo nel contempo ai dipendenti interessati che una siffatta riassegnazione non sia motivata da considerazioni arbitrarie estranee all’interesse del servizio e, dall’altro, non pregiudicando la loro posizione statutaria. Di conseguenza, una volta che la decisione di riassegnazione rispetta l’interesse del servizio e l’equivalenza dei posti, essa non può violare il diritto alla libertà di espressione dell’interessato.
(v. punti 157-162)
Riferimento: Corte 6 marzo 2001, causa C‑274/99 P, Connolly/Commissione (Racc. pagg. I‑1611, punti 43-48)
6. Il dovere di sollecitudine dell’amministrazione riflette l’equilibrio dei diritti ed obblighi reciproci che lo Statuto ha istituito nei rapporti tra l’autorità pubblica e i suoi agenti. Benché, in forza di tale principio, l’autorità competente sia tenuta, quando valuta l’interesse del servizio, a prendere in considerazione l’insieme degli elementi che possono risultare determinanti per la sua decisione, in particolare l’interesse dell’agente coinvolto, la presa in considerazione dell’interesse personale del dipendente non può spingersi fino a proibire all’autorità che ha il potere di nomina di riassegnare un dipendente contro la sua volontà.
(v. punto 192)
Riferimento: Costacurta/Commissione (cit., punto 78); Cwik/Commissione (cit., punto 52)
7. La comunicazione che renda noto, mediante posta elettronica, a tutto il personale di un’amministrazione comunitaria il tenore di una decisione individuale di riassegnazione di un dipendente, che non presenti nessun vizio in grado di incidere sulla sua legalità e non costituisca come tale, una sanzione disciplinare, poiché conforme all’interesse del servizio e rispettosa dell’equivalenza dei posti, integra non di meno gli estremi di una mancanza nel servizio che può motivare un risarcimento qualora il suo autore abbia suscitato, mediante l’uso dell’espressione «relevé de ses fonctions» (sollevato dalle sue funzioni), di evidente connotazione disciplinare, l’errata impressione che la detta decisione costituisse una sanzione di tale natura, poiché il personale, o almeno una parte di esso, è stato decisamente spinto a ritenere che al suo destinatario fosse stata inflitta, con il suo trasferimento presso un altro servizio, una sanzione giustificata da una siffatta motivazione. Una mancanza di tale natura è stata all’origine di un danno morale per l’interessato, dipendente le cui qualità professionali erano apprezzate sia dai suoi superiori sia dai suoi colleghi, dal momento che essa l’ha posto in condizione di dovere continuamente giustificarsi nei confronti dei suoi colleghi, in merito al provvedimento di cui era stato oggetto.
(v. punti 202-210)
Riferimento: Tribunale 6 marzo 2001, causa T‑100/00, Campoli/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A 71 e II‑347, punto 76); Tribunale 12 dicembre 2002, cause riunite T‑338/00 e T‑376/00, Morello/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑301 e II‑1457, punto 150)