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Documento 62001TJ0281

Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 6 luglio 2004.
Hubert Huygens contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Ricorso per risarcimento danni - Ricorso di annullamento - Irricevibilità.
Causa T-281/01.

Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2004 I-A-00203; II-00903

Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:2004:207

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

6 luglio 2004

Causa T-281/01

Hubert Huygens

contro

Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Rapporto informativo — Ritardo nella redazione del rapporto informativo — Termine ragionevole — Ricorso per risarcimento — Danno morale e materiale — Procedura di promozione — Rigetto implicito della promozione del ricorrente — Ricorso di annullamento — Decisione di non promuovere il ricorrente per l’esercizio 2000 — Assenza di motivazione — Decisione di promuovere 54 dipendenti per l’esercizio 2000 — Irricevibilità»

Testo completo in francese II - 0000

Oggetto:      Ricorso avente ad oggetto, da un lato, una domanda di risarcimento del danno subito a causa del ritardo intervenuto nella redazione del rapporto informativo del ricorrente per l’esercizio 1997/1999 e, dall’altro, una domanda di annullamento della decisione implicita di rigetto, da parte della Commissione, della domanda di risarcimento del danno subito a seguito di tale ritardo, della decisione implicita della Commissione recante rifiuto di promuovere il ricorrente al grado B1 per l’esercizio di promozione 2000 nonché della decisione della Commissione di promuovere 54 dipendenti nel grado B1 per l’esercizio di promozione 2000 e, in ogni caso, della decisione del direttore dell’Ufficio per le pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee di promuovere 4 dipendenti nel grado B1 per l’esercizio di promozione 2000.

Decisione:      La Commissione è condannata a versare al ricorrente un importo pari a EUR 500 a titolo di risarcimento del danno morale da esso subito. La decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente nel grado B1 per l’esercizio di promozione 2000, risultante dalla pubblicazione nelle Informazioni amministrative n. 31 del 6 aprile 2000 dell’elenco dei dipendenti promossi in tale grado, è annullata. Il ricorso è respinto per il resto. La Commissione è condannata alle spese.

Massime

1.     Dipendenti — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Domanda di annullamento della decisione di cui alla fase precontenziosa diretta a respingere la domanda di risarcimento danni — Domanda non avente un carattere autonomo rispetto alla domanda di risarcimento danni

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

2.     Dipendenti — Ricorso — Domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto — Termine per la proposizione — Termine ragionevole

(Statuto del personale, art. 90, n. 1)

3.     Dipendenti — Valutazione — Rapporto informativo — Compilazione — Termine — Carattere imperativo dei termini fissati dalla regolamentazione interna di un’istituzione — Tardività — Illecito

(Statuto del personale, art. 43)

4.     Dipendenti — Valutazione — Rapporto informativo — Compilazione — Tardività — Illecito causa di un danno morale

(Statuto del personale, art. 43)

5.     Dipendenti — Promozione — Reclamo di un candidato non promosso — Decisione di rigetto — Totale assenza di motivazione — Regolarizzazione durante il procedimento contenzioso — Inammissibilità — Effetti

(Statuto del personale, artt. 25, n. 2, 45 e 90, n. 2)

6.     Dipendenti — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Termini — Carattere di ordine pubblico — Decadenza — Riapertura — Presupposto — Fatto nuovo

(Art. 236 CE; Statuto del personale, artt. 90 e 91)

1.     La decisione di un’istituzione che respinge una domanda risarcitoria costituisce parte integrante del procedimento amministrativo preliminare alla proposizione del ricorso diretto all’accertamento della responsabilità dinanzi al Tribunale. Conseguentemente, quest’ultimo non può conoscere di tale domanda in modo autonomo rispetto alla domanda di accertamento della responsabilità. Infatti, l’atto in cui è espressa la posizione dell’istituzione durante la fase precontenziosa produce unicamente l’effetto di consentire alla parte che affermi di aver subito un pregiudizio di proporre domanda risarcitoria dinanzi al Tribunale.

(v. punto 38)

Riferimento: Tribunale 18 dicembre 1997, causa T-90/95, Gill/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-471 e II-1231, punto 45); Tribunale 6 marzo 2001, causa T‑77/99, Ojha/Commissione (Racc. PI pagg. I-A 61 e II-293, punto 68); Tribunale 5 dicembre 2002, causa T-209/99, Hoyer/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-243 e II-1211, punto 32)

2.     L’art. 90, n. 1, dello Statuto non precisa il termine entro il quale una domanda deve essere presentata all’autorità che ha il potere di nomina.

Tuttavia, si deve considerare che tale domanda è ricevibile solo se è stata presentata entro un termine ragionevole. Infatti, anche se il fatto che nessun termine è previsto dall’art. 90, n. 1, dello Statuto mira a proteggere il diritto del dipendente consentendogli di rivolgersi all’amministrazione in ogni momento, è pur vero che l’esigenza di certezza del diritto implica che l’esercizio del diritto del funzionario di rivolgersi all’amministrazione con una domanda di risarcimento danni non può essere ritardato indefinitivamente.

La questione se la domanda di risarcimento danni sia stata presentata entro un termine ragionevole si valuta necessariamente in concreto, alla luce delle circostanze di ciascun caso.

(v. punti 42 e 46-48)

3.     L’amministrazione ha il dovere imperioso di curare che i rapporti informativi siano periodicamente compilati alle date volute dallo Statuto e siano redatti in modo regolare, sia per ragioni di buona amministrazione sia per tutelare gli interessi dei dipendenti.

La giurisprudenza che accorda all’amministrazione un termine ragionevole per redigere il rapporto informativo dei dipendenti non può applicarsi quando disposizioni dell’organizzazione interna della detta amministrazione aventi forza vincolante subordinano lo svolgimento del procedimento di valutazione a termini precisi.

Qualsiasi superamento di siffatto termine deve, in mancanza di circostanze particolari che lo giustificano, essere imputato all’amministrazione interessata come un illecito tale da implicare la sua responsabilità.

Per contro, il dipendente non può dolersi del ritardo con cui é stato redatto il suo rapporto informativo se il detto ritardo gli è imputabile, almeno in parte, o allorché egli vi ha contribuito in modo rilevante.

(v. punti 58, 64-67 e 71)

Riferimento: Corte 14 luglio1977, causa 61/76, Geist/Commissione (Racc. pag. 1419, punti 44 e 45); Corte 18 dicembre 1980, cause riunite 156/79 e 51/80, Gratreau/Commissione (Racc. pag. 3943, punto 15); Corte 5 maggio 1983, causa 207/81, Ditterich/Commissione (Racc. pag. 1359, punto 25); Tribunale 13 dicembre 1990, causa T-29/89, Moritz/Commissione (Racc. pag. II-787, punto 22); Tribunale 28 maggio 1997, causa T-56/96, Burban/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-109 e II-331, punti 44, 45 e 48); Tribunale 19 settembre 2000, cause riunite T-101/98 e T-200/98, Stodtmeister/Consiglio (Racc. PI pagg. I-A-177 e II-807, punto 49); Tribunale 12 giugno 2002, causa T‑187/01, Mellone/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-81 e II-389, punto 77); Tribunale 7 maggio 2003, causa T-278/01, den Hamer/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-139 e II-665, punti 88, 90 e 91); Tribunale 7 maggio 2003, causa T-327/01, Lavagnoli/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-143 e II-691, punti 54, 56 e 57); Tribunale 30 settembre 2003, causa T-296/01, Tatti/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-225 e II-1093, punto 58)

4.     Un ritardo sopravvenuto nella compilazione dei rapporti informativi è tale, di per sé, da recare danno al dipendente, poiché un dipendente il cui fascicolo personale è irregolare e incompleto è già moralmente danneggiato, data l’incertezza e l’inquietudine nella quale egli viene a trovarsi per il suo avvenire professionale.

(v. punti 86 e 87)

Riferimento: Geist/Commissione, cit., punto 48; Tribunale 8 novembre 1990, causa T-73/89, Barbi/Commissione (Racc. pag. II-619, punto 41); Tribunale 16 dicembre 1993, causa T-20/89, Moritz/Commissione (Racc. pag. II-1423, punto 46); Burban/Parlamento, cit., punto 72; Stodtmeister/Consiglio, cit., punto 56; Lavagnoli/Commissione, cit., punto 48; Tatti/Commissione, cit., punto 59

5.     L’autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare le decisioni di promozione nei confronti dei dipendenti non promossi, ma è, per contro, tenuta a motivare la decisione con cui respinge il reclamo di un dipendente non promosso, supponendo che la motivazione di tale decisione di rigetto coincida con quella della decisione oggetto del reclamo, di modo che l’esame della motivazione dell’una e dell’altra decisione coincide.

La totale mancanza di motivazione prima della proposizione di un ricorso dinanzi al giudice non può essere sanata da spiegazioni fornite da detta autorità dopo la presentazione del ricorso. In tale fase, siffatte spiegazioni non svolgerebbero più la loro funzione. La presentazione di un ricorso preclude quindi all’autorità che ha il potere di nomina la possibilità di regolarizzare la propria decisione mediante una risposta motivata che respinga il reclamo.

Qualora sia evidente che l’istituzione disponga di un potere discrezionale, il che implica che non si può escludere che una decisione diversa avrebbe dovuto essere adottata, la violazione, da parte di quest’ultima, dell’obbligo di motivazione, che deve essere fornito nel momento dell’adozione dell’atto, pur potendo essere sanata al più tardi prima della proposizione del ricorso, deve comportare l’annullamento della decisione impugnata, senza che il Tribunale esamini gli altri motivi addotti.

(v. punti 106-108, 112 e 115)

Riferimento: Corte 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi/Consiglio (Racc. pag. 1099, punto 13); Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento (Racc. pag. 2861, punto 22); Corte 16 dicembre 1987, causa 111/86, Delauche/Commissione (Racc. pag. 5345, punto 13); Corte 7 febbraio 1990, causa C-343/87, Culin/Commissione (Racc. pag. I-225, punti 13 e 15); Corte 9 dicembre 1993, causa C-115/92 P, Parlamento/Volger (Racc. pag. I-6549, punto 23); Tribunale 12 febbraio 1992, causa T-52/90, Volger/Parlamento (Racc. pag. II-121, punti 36 e 40); Tribunale 3 marzo 1993, causa T-25/92, Vela Palacios/CES (Racc. pag. II-201, punto 25); Tribunale 20 luglio 2001, causa T-351/99, Brumter/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-165 e II-757, punti 33 e 34); Tribunale 20 febbraio 2002, causa T-117/01, Roman Parra/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-27 e II-121, punti 26 e 32); Tribunale 12 dicembre 2002, cause riunite T-338/00 e T-376/00, Morello/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-301 e II-1457, punto 48); Tribunale 18 settembre 2003, causa T-241/02, Callebaut/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑215 e II-1061, punto 42)

6.     I termini di reclamo e di ricorso sono perentori, e né le parti e né il giudice possono disporne, dato che essi sono stati istituiti per garantire la sicurezza e la certezza delle situazioni giuridiche.

La ricevibilità di un ricorso proposto dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’art. 236 CE e dell’art. 91 dello Statuto, è subordinata al regolare svolgimento della fase precontenziosa e al rispetto dei termini ivi previsti.

Solo il sorgere di fatti nuovi e sostanziali può giustificare la presentazione di una domanda di riesame di una decisione precedente che non era stata ancora impugnata entro i termini stabiliti.

L’individuazione successiva, da parte del ricorrente, di un motivo o di un elemento preesistente non può, in via di principio, a meno di compromettere il principio della certezza del diritto, essere equiparata ad un fatto nuovo che possa giustificare la riapertura dei termini di ricorso.

(v. punti 124-127)

Riferimento: Corte 19 febbraio 1981, cause riunite 122/79 e 123/79, Schiavo/Consiglio (Racc. pag. 473, punto 22); Corte 15 maggio 1985, causa 127/84, Esly/Commissione (Racc. pag. 1437, punto 10); Corte 14 giugno 1988, causa 161/87, Muysers e Tülp/Corte dei Conti (Racc. pag. 3037, punto 11); Corte 23 gennaio 1997, causa C-246/95, Coen (Racc. pag. I-403, punto 21); Tribunale 11 maggio 1992, causa T-34/91, Whitehead/Commissione (Racc. pag. II-1723, punto 18); Tribunale 20 luglio 1994, causa T-45/93, Branco/Corte dei Conti (Racc. PI pagg. I-A-197 e II-641, punto 22); Tribunale 21 febbraio 1995, causa T‑506/93, Moat/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-43 e II-147, punto 28); Tribunale 11 luglio 1997, causa T-16/97, Chauvin/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-237 e II-681, punto 37); Tribunale 4 febbraio 2000, causa T‑147/96, Batho/Commissione (non pubblicata nella Racc., punto 46); Tribunale 15 novembre 2001, causa T-142/00, Van Huffel/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A-219 e II-1011, punto 36)

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