Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.
Documento 62001TJ0258
Judgment of the Court of First Instance (Fifth Chamber) of 10 June 2004. # Pierre Eveillard v Commission of the European Communities. # Officials - Disciplinary measures - Relegation in step - Articles 11 and 14 of the Staff Regulations - Contract for the security of the Commission's buildings. # Case T-258/01.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 10 giugno 2004.
Pierre Eveillard contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Regime disciplinare - Retrocessione nello scatto - Artt. 11 e 14 dello Statuto - Contratto di guardianìa degli edifici della Commissione.
Causa T-258/01.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 10 giugno 2004.
Pierre Eveillard contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Regime disciplinare - Retrocessione nello scatto - Artt. 11 e 14 dello Statuto - Contratto di guardianìa degli edifici della Commissione.
Causa T-258/01.
Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2004 I-A-00167; II-00747
Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:2004:177
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
10 giugno 2004
Causa T-258/01
Pierre Eveillard
contro
Commissione delle Comunità europee
«Dipendenti — Regime disciplinare — Retrocessione nello scatto — Artt. 11 e 14 dello Statuto — Contratto di guardianìa degli edifici della Commissione»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto: Ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione della Commissione 25 giugno 2001, che respinge il reclamo del ricorrente 13 marzo 2001 con cui questi contestava la decisione adottata dall’autorità che ha il potere di nomina del 19 dicembre 2000, che gli ha inflitto la sanzione disciplinare della retrocessione di due scatti.
Decisione: La decisione 19 dicembre 2000 che infligge al ricorrente la sanzione della retrocessione di due scatti è annullata. La Commissione sopporterà tutte le spese.
Massime
1. Dipendenti — Ricorso — Ricorso proposto contro la decisione di rigetto del reclamo — Ricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
2. Dipendenti — Diritti e obblighi — Proposta, proveniente da un dipendente di categoria B, di assumere personale addetto a mansioni amministrative nell’ambito di un contratto di guardianìa — Prassi generalizzata, incoraggiata dalla gerarchia e di per sé priva di carattere fraudolento — Violazione degli obblighi statutari — Insussistenza
(Statuto del personale, art. 11)
1. Il ricorso di un dipendente formalmente diretto avverso il rigetto esplicito o implicito del previo reclamo amministrativo proposto ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto produce l’effetto di investire il Tribunale dell’atto recante pregiudizio oggetto del reclamo.
(v. punto 30)
Riferimento: Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento (Racc. pag. 23, punto 8); Tribunale 10 dicembre 1992, causa T‑33/91, Williams/Corte dei conti (Racc. pag. II-2499, punto 23); Tribunale 16 ottobre 1996, causa T‑36/94, Capitanio/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-449 e II‑1279, punto 33)
2. È ingiustificato addebitare a un dipendente della categoria B – il quale, ai sensi dell’art. 5, n. 1, dello Statuto, è chiamato a svolgere funzioni di esecuzione e di inquadramento, ma non di direzione, essendo queste riservate ai dipendenti della categoria A – di aver violato gli obblighi statutari che gli incombono per il semplice fatto di aver proposto l’assunzione di persone per svolgere mansioni amministrative presso i servizi dell’istituzione, nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di guardianìa, mentre tale prassi era stata organizzata dai diversi servizi dell’istituzione, aveva carattere generalizzato, era stata promossa dalla gerarchia dell’istituzione e, ancorché irregolare, non aveva di per sé carattere fraudolento.
(v. punto 47)