Causa T-219/99
British Airways plc
contro
Commissione delle Comunità europee
«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Competenza della Commissione – Discriminazione tra compagnie aeree – Mercato settoriale e geografico pertinente – Connessione tra i mercati settoriali che si asseriscono interessati – Fondamento normativo della decisione contestata – Sussistenza di posizione dominante – Sfruttamento abusivo della posizione dominante – Proporzionalità dell'importo dell'ammenda»
|
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 17 dicembre 2003 |
|
|
|
|
|
|
|
Massime della sentenza
- 1..
- Commissione – Dimissioni volontarie individuali simultanee di tutti i commissari – Inapplicabilità dell'art. 201 CE – Applicazione dell'art. 215 CE – Commissari dimissionari che restano in carica con pieni poteri fino alla loro sostituzione
(Artt. 201 CE e 215 CE)
- 2..
- Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce – Fissazione di priorità da parte della Commissione – Potere di concedere gradi di priorità diversi alle denunce – Principio di non discriminazione – Violazione – Insussistenza
- 3..
- Concorrenza – Posizione dominante – Mercato di cui trattasi – Delimitazione – Criteri – Servizi offerti dalle agenzie di viaggi alle compagnie aeree – Mercato distinto da quelli dei servizi di trasporto aereo
(Art. 82 CE)
- 4..
- Concorrenza – Posizione dominante – Nozione – Posizione detenuta dall'impresa in qualità di acquirente – Inclusione
(Art. 82 CE)
- 5..
- Concorrenza – Posizione dominante – Mercato di cui trattasi – Delimitazione geografica – Criteri
(Art. 82 CE)
- 6..
- Concorrenza – Posizione dominante – Comportamento sul mercato dominato avente effetti su un mercato attiguo – Applicazione dell'art. 82 CE – Presupposto – Connessione tra i due mercati
(Art. 82 CE)
- 7..
- Concorrenza – Trasporti – Regole di concorrenza – Trasporto aereo – Regolamento n. 3975/87 – Ambito di applicazione – Attività direttamente concernenti la prestazione di servizi di trasporto aereo – Servizi offerti dalle agenzie di viaggi alle compagnie aeree – Esclusione
[Regolamenti del Consiglio n. 17, n. 141 e (CEE) n. 3975/87]
- 8..
- Concorrenza – Posizione dominante – Abuso – Nozione – Nozione oggettiva riguardante i comportamenti atti ad influire sulla struttura del mercato e aventi come effetto di ostacolare
la conservazione o lo sviluppo della concorrenza – Obblighi incombenti all'impresa dominante
(Art. 82 CE)
- 9..
- Concorrenza – Posizione dominante – Abuso – Sconti quantitativi – Ammissibilità – Presupposti – Sistema di premi di risultato applicato da una compagnia aerea alle commissioni pagate alle agenzie di viaggi – Abusività del sistema – Criteri di valutazione
(Art. 82 CE)
- 10..
- Concorrenza – Posizione dominante – Abuso – Nozione – Comportamenti aventi l'effetto o l'oggetto di ostacolare la conservazione o lo sviluppo della concorrenza
(Art. 82 CE)
- 11..
- Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Danno per i consumatori – Non pertinenza nel caso di abuso di posizione dominante
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
- 1.
Non può ritenersi che i membri della Commissione abbiano dovuto
abbandonare collettivamente le loro funzioni, ai sensi del secondo comma, ultimo periodo, dell'art. 201 CE, se non nel caso in cui il Parlamento abbia preventivamente
presentato una mozione di censura secondo le modalità definite nella disposizione medesima. In assenza di tale mozione, le
dimissioni volontarie individuali, ancorché simultanee, di tutti i membri della Commissione costituiscono un'ipotesi estranea
alle fattispecie contemplate dall'art. 201 CE e rientrano soltanto nell'ambito dell'art. 215 CE. Infatti, la simultaneità
di tali dimissioni individuali non può rimettere in discussione la volontarietà di ognuna di esse. Ne consegue che, in un caso del genere, i membri dimissionari restano in carica, conservando pieni poteri, fino alla loro
sostituzione, poiché l'art. 215, primo comma, CE definisce unicamente le cause giuridiche della cessazione delle funzioni
dei membri della Commissione, senza peraltro vietare l'esercizio delle loro normali attribuzioni sino al momento in cui le
loro dimissioni volontarie prendono effetto, vale a dire alla data della loro sostituzione effettiva. v. punti 50-51, 53, 55-56
- 2.
Perché si possa fare carico alla Commissione di aver commesso una discriminazione, occorre che essa abbia trattato in modo
diverso situazioni comparabili, causando con ciò un pregiudizio a taluni operatori rispetto ad altri, senza che questo diverso
trattamento sia giustificato dall'esistenza di differenze obiettive di un certo rilievo. In particolare, nell'ambito dei procedimenti di applicazione delle regole di concorrenza, il fatto che altri operatori economici
che si trovassero in una situazione analoga a quella di un operatore sanzionato dalla Commissione e autori delle stesse azioni
non abbiano subìto un procedimento di infrazione non può in nessun caso costituire un motivo per non tener conto dell'infrazione
addebitata all'operatore sanzionato, se questa è stata regolarmente accertata. Inoltre, la Commissione ha il diritto, al fine di vigilare efficacemente sull'applicazione della normativa comunitaria in
materia di concorrenza, di attribuire un diverso grado di priorità alle denunce con cui viene adita, in considerazione del
loro interesse comunitario, valutato alla luce delle circostanze delle singole specie e, segnatamente, degli elementi di fatto
e di diritto dedotti. A tal riguardo, essa ha l'obbligo, in particolare, di valutare in ciascun caso di specie la gravità
delle asserite restrizioni alla concorrenza nonché l'anteriorità della denuncia ad essa presentata. Quando la Commissione si trovi di fronte ad una situazione nella quale numerosi elementi consentono di sospettare che manovre
contrarie al diritto della concorrenza sono state commesse da parte di più grandi imprese operanti nello stesso settore economico,
la Commissione ha la facoltà di concentrare i suoi sforzi su una delle imprese interessate, invitando nel contempo gli operatori
economici che si affermino lesi dall'eventuale comportamento illecito delle altre imprese ad adire le autorità nazionali.
v. punti 65-66, 68-70
- 3.
Ai fini della valutazione della posizione, eventualmente dominante, di un'impresa su un mercato settoriale determinato, le
possibilità di concorrenza vanno valutate nell'ambito del mercato comprendente tutti i prodotti che, in ragione delle loro
caratteristiche, sono particolarmente idonei a soddisfare esigenze costanti e non sono facilmente intercambiabili con altri
prodotti o servizi. Inoltre, dato che la determinazione del mercato pertinente serve a valutare se l'impresa interessata sia
in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva e di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti
dei concorrenti e dei prestatori di servizi, non ci si può, a tale scopo, limitare all'esame delle sole caratteristiche obiettive
dei servizi di cui trattasi, ma bisogna anche prendere in considerazione le condizioni di concorrenza e la struttura della
domanda e dell'offerta sul mercato. Pertanto, può costituire un mercato settoriale distinto da quello del trasporto aereo quello dei servizi che le compagnie
aeree acquistano dalle agenzie di viaggi ai fini della commercializzazione e della distribuzione dei loro biglietti aerei.
Infatti, se è vero che le agenzie di viaggi agiscono per conto delle compagnie aeree, le quali assumono tutti i rischi e vantaggi
connessi al servizio di trasporto stesso e concludono i contratti di trasporto direttamente con i viaggiatori, tali agenzie
costituiscono non di meno intermediari indipendenti che esercitano un'attività di prestazione di servizi autonoma su un mercato
di servizi distinto da quello del trasporto aereo. v. punti 91, 93, 100
- 4.
La posizione dominante contemplata dall'art. 82 CE riguarda una situazione di potere economico detenuto da un'impresa che
dà ad essa il potere di ostacolare il mantenimento di una concorrenza effettiva sul mercato in esame, fornendo alla stessa
la possibilità di comportamenti caratterizzati da un rilevante grado di indipendenza nei confronti dei suoi concorrenti, dei
suoi clienti e, in ultima analisi, dei consumatori. Una posizione del genere può essere detenuta da un'impresa nella sua qualità non soltanto di venditore, ma anche di acquirente,
in quanto l'art. 82 CE trova applicazione tanto alle imprese delle quali venga accertata la posizione dominante nei confronti
dei rispettivi fornitori quanto alle imprese che possano assumere la stessa posizione nei confronti della propria clientela.
v. punti 101, 189
- 5.
Il mercato geografico da prendere in considerazione per accertare l'esistenza di un'eventuale posizione dominante può essere
definito come il territorio nel quale tutti gli operatori economici si trovano in condizioni di concorrenza analoghe o sufficientemente
omogenee, con riferimento per l'appunto ai prodotti o ai servizi considerati, senza necessità che tali condizioni siano perfettamente
omogenee. v. punto 108
- 6.
Un abuso di posizione dominante commesso sul mercato settoriale dominato, ma i cui effetti si facciano sentire su un mercato
distinto in cui l'impresa interessata non detenga una posizione dominante, può ricadere nell'art. 82 CE, a condizione che
tale mercato distinto sia sufficientemente connesso al primo. Un tale nesso può esistere, in particolare, tra, da un lato, il mercato dei servizi forniti dalle agenzie di viaggi alle compagnie
aeree e, dall'altro, il mercato dei servizi di trasporto aereo assicurati da queste stesse compagnie relativamente alle prestazioni
vendute ai viaggiatori tramite le agenzie di viaggi. v. punti 127, 130, 132
- 7.
Il regolamento n. 3975/87, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei,
avente carattere specifico, si applica alle sole attività direttamente concernenti la prestazione di servizi di trasporto
aereo ed esclude quindi l'applicazione del regolamento n. 17 solo per quanto le riguarda. In proposito, accordi conclusi tra una compagnia aerea e le agenzie di viaggi ai fini della prestazione a tale compagnia di
servizi delle dette agenzie e, in particolare, del servizio di distribuzione di titoli di trasporto, non devono essere considerati
direttamente connessi al servizio di trasporto aereo propriamente detto e non rientrano pertanto nell'ambito di applicazione
del regolamento n. 3975/87. v. punti 164-165
- 8.
La nozione di sfruttamento abusivo è una nozione oggettiva, riguardante i comportamenti dell'impresa in posizione dominante
atti ad influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera l'impresa considerata, il grado di
concorrenza è già sminuito, e che hanno come effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia
la concorrenza normale tra prodotti o servizi, fondata sulle prestazioni degli operatori economici, la conservazione del grado
di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo della detta concorrenza. Ne consegue che, sebbene l'accertamento dell'esistenza di una posizione dominante di per sé non implichi alcuna contestazione
a carico dell'impresa considerata, a quest'ultima incombe, indipendentemente dalle cause di tale posizione, la particolare
responsabilità di non compromettere con il suo comportamento lo svolgimento di una concorrenza effettiva e non falsata nel
mercato comune. Del pari, sebbene l'esistenza di una posizione dominante non privi un'impresa che si trovi in questa posizione
del diritto di tutelare i propri interessi commerciali, qualora questi siano insidiati, e la detta impresa abbia la facoltà,
entro limiti ragionevoli, di compiere gli atti che essa ritenga opportuni per la protezione di tali interessi, non è però
ammissibile un comportamento del genere che abbia lo scopo di rafforzare la posizione dominante e di farne abuso. v. punti 241-243
- 9.
I sistemi di sconti aventi per effetto di impedire l'approvvigionamento dei clienti presso i concorrenti sul mercato sono
contrari all'art. 82 CE ove siano applicati da un'impresa in posizione dominante. Pertanto, i sistemi di sconti quantitativi connessi esclusivamente al volume degli acquisti effettuati presso un produttore
dominante, anche se non hanno generalmente l'effetto di impedire ai clienti di rifornirsi presso concorrenti, ma di far beneficiare
legalmente i clienti della riduzione dei costi di produzione, sono in contrasto con lo stesso art. 82 CE se i criteri e le
modalità di concessione dello sconto denotano che il sistema non si fonda su una contropartita economicamente giustificata,
ma tende, così come uno sconto di fedeltà e di obiettivo, ad impedire l'approvvigionamento dei clienti presso produttori concorrenti.
E' quanto avviene nel caso di un sistema di premi di risultato applicato da una compagnia aerea in posizione dominante alle
commissioni versate alle agenzie di viaggi per la vendita dei propri biglietti allorché i premi sono calcolati secondo una
tabella progressiva che può aumentare in modo esponenziale a seconda dell'incremento dei biglietti venduti e sono applicati
alle commissioni relative non soltanto ai biglietti venduti successivamente alla realizzazione di un certo obiettivo di vendita,
bensì a tutti quelli venduti nel corso di un periodo di riferimento. Un sistema di sconti del genere, infatti, non si fonda
su una controprestazione economicamente giustificata e ha l'effetto di restringere tanto la libertà delle agenzie di viaggi
di fornire i loro servizi alle compagnie aeree di loro scelta quanto l'accesso di queste ultime al mercato dei detti servizi
di agenzia. v. punti 245-247, 272, 282
- 10.
Ai fini dell'accertamento di una violazione dell'art. 82 CE non è necessario dimostrare che il comportamento abusivo dell'impresa
in posizione dominante abbia avuto un effetto anticoncorrenziale concreto sui mercati interessati. E' sufficiente, a tal riguardo,
dimostrare che esso tende a restringere la concorrenza o, in altri termini, che è tale da produrre o da poter produrre un
effetto del genere. Di conseguenza, qualora un'impresa in posizione dominante ponga effettivamente in essere una pratica che
produca un effetto preclusivo nei confronti dei propri concorrenti, la circostanza secondo cui il risultato voluto non sia
stato raggiunto non è sufficiente ad escludere la sussistenza di un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 82 CE.
v. punti 293-294, 297
- 11.
Considerato che l'art. 82 CE sanziona già la sola violazione oggettiva della struttura stessa della concorrenza, un'impresa
non può contestare l'importo dell'ammenda inflitta sostenendo che non sarebbe stato dimostrato un danno per i consumatori.
v. punto 311