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Documento 61998TJ0033

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 15 dicembre 1999.
    Petrotub SA e Republica SA contro Consiglio dell'Unione europea.
    Dazi antidumping - Tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati - Accordo europeo con la Romania - Valore normale - Margine di dumping - Pregiudizio - Diritti procedurali degli esportatori.
    Cause riunite T-33/98 e T-34/98.

    Raccolta della Giurisprudenza 1999 II-03837

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:1999:330

    61998A0033

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 15 dicembre 1999. - Petrotub SA e Republica SA contro Consiglio dell'Unione europea. - Dazi antidumping - Tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati - Accordo europeo con la Romania - Valore normale - Margine di dumping - Pregiudizio - Diritti procedurali degli esportatori. - Cause riunite T-33/98 e T-34/98.

    raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-03837


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Romania - Regole procedurali - Obbligo della Commissione di informare il consiglio di associazione dell'apertura del procedimento antidumping - Obbligo di reiterare la notifica prima dell'adozione del regolamento provvisorio - Insussistenza

    [Accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Romania, art. 34, n. 3, lett. b); regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96]

    2 Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Vendite a prezzi inferiori al costo di produzione unitario effettuate per quantitativi consistenti - Criteri di determinazione - Carattere alternativo - Compatibilità delle disposizioni del regolamento antidumping di base con il codice antidumping del GATT

    (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 4, terzo comma; accordo relativo all'applicazione dell'art. VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, «codice antidumping 1994», punto 2.2.1 e nota esplicativa n. 5)

    3 Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Scelta del metodo di calcolo - Potere discrezionale delle istituzioni - Rispetto del principio di proporzionalità - Sindacato giurisdizionale - Limiti

    (Regolamento del Consiglio n. 384/96)

    4 Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione - Interpretazione delle disposizioni del regolamento antidumping di base conforme al codice antidumping del GATT - Limiti - Obbligo delle istituzioni di spiegare le ragioni della scelta di un metodo che rifletta l'effettiva portata del dumping meglio dei metodi simmetrici - Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 11; accordo relativo all'applicazione dell'art. VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, «codice antidumping 1994», punto 2.4.2)

    5 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Regolamenti che istituiscono dazi antidumping

    [Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE)]

    6 Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Valutazione della situazione dell'industria comunitaria da parte delle istituzioni - Sindacato giurisdizionale - Limiti

    7 Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Procedimento antidumping - Diritti della difesa degli esportatori - Diritto di essere informati, tramite l'informazione finale, delle considerazioni relative all'interesse della Comunità - Incompatibilità con una disposizione del regolamento antidumping di base - Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 20, n. 2)

    Massima


    1 Anche se, per conformarsi all'art. 34, n. 3, lett. b), dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Romania, la Comunità deve comunicare al consiglio di associazione istituito da tale accordo tutte le informazioni pertinenti in tempo utile per consentirgli di ricercare una soluzione al caso di dumping accettabile per ambedue le parti, da detto articolo non risulta che la Commissione sia tenuta ad adire il consiglio di associazione una seconda volta prima di adottare un regolamento antidimping provvisorio.

    Nel sistema del regolamento antidumping di base n. 384/96, il quale attribuisce solo al Consiglio la competenza ad adottare misure definitive, è sufficiente che questa comunicazione intervenga al più tardi trenta giorni prima dell'adozione di un regolamento definitivo che istituisce i dazi antidumping.

    2 Ai fini della determinazione del valore normale di un prodotto, l'art. 2, n. 4, terzo comma, del regolamento antidumping di base n. 384/96 deve essere interpretato nel senso che prevede due criteri alternativi per determinare se vendite a prezzi inferiori al costo di produzione unitario devono essere considerate effettuate per quantitivi consistenti. E' sufficiente che uno di tali criteri sia soddisfatto perché tali vendite vengano considerate effettuate per quantitativi consistenti.

    Tale interpretazione, che discende esplicitamente da detta disposizione, non è incompatibile con il punto 2.2.1 del codice antidumping del GATT del 1994, letto in combinato con la sua nota esplicativa n. 5.

    3 La scelta tra differenti metodi di calcolo del valore normale di un prodotto indicati nel regolamento antidumping di base n. 384/96 presuppone la valutazione di situazioni economiche complesse, di modo che il controllo del rispetto del principio di proporzionalità da parte del giudice comunitario deve limitarsi, in quel campo, ad accertare se il metodo scelto sia manifestamente inadeguato in rapporto allo scopo perseguito.

    4 Se è vero che le disposizioni del regolamento antidumping di base n. 384/96 debbono essere interpretate alla luce del codice antidumping del 1994, è altrettanto vero che il regime relativo alla difesa contro le pratiche antidumping è disciplinato unicamente da tale regolamento.

    Così, a proposito del metodo scelto per determinare il margine di dumping, poiché, da un lato, il punto 2.4.2 del codice antidumping del GATT non può essere considerato, in quanto tale, una norma applicabile e, dall'altro, l'art. 2, n. 11, del regolamento antidumping di base non menziona un obbligo specifico di spiegare la ragione per la quale un confronto del valore normale medio ponderato con i singoli prezzi delle esportazioni rifletta l'effettiva portata del dumping meglio dei metodi simmetrici, non si può rimproverare alle istituzioni comunitarie di non aver fornito una simile spiegazione.

    5 La motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE) deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria da cui promana l'atto impugnato, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato per difendere i loro diritti e permettere al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. La portata dell'obbligo di motivazione deve essere valutata con riferimento al contesto e al procedimento nell'ambito dei quali un regolamento impugnato è stato adottato nonché all'insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi.

    Al riguardo, la motivazione di un regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi deve essere valutata tenendo conto in particolare delle informazioni che sono state comunicate agli esportatori dalle istituzioni comunitarie e delle osservazioni presentate da questi in occasione del procedimento amministrativo.

    Inoltre il Consiglio non è tenuto a motivare specificamente il fatto che non siano stati presi in considerazione vari argomenti dedotti dalle parti nel corso del procedimento amministrativo. E' sufficiente che il regolamento contenga una chiara giustificazione dei principali elementi intervenuti nell'analisi della situazione dell'industria comunitaria, dal momento che tale giustificazione è idonea a chiarire le ragioni per le quali il Consiglio non ha tenuto conto degli elementi pertinenti invocati dalle parti nel corso del procedimento amministrativo.

    6 L'analisi della situazione dell'industria comunitaria, nell'ambito di un procedimento antidumping, implica la valutazione, da parte delle istituzioni comunitarie, di situazioni economiche complesse, di modo che il giudice deve limitare il suo controllo alla verifica del rispetto delle norme di procedura, dell'esattezza materiale dei fatti, dell'assenza di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere.

    7 L'art. 20, n. 2, del regolamento antidumping di base n. 384/96, relativo all'informazione delle parti, deve essere interpretato - alla luce dell'economia generale del regolamento di base e dei principi generali del diritto comunitario - nel senso che gli esportatori, che rientrano fra le parti che possono richiedere un'informazione finale, hanno il diritto di essere informati, quanto meno succintamente, delle considerazioni relative all'interesse della Comunità.

    Il diritto di essere sentiti, concretizzato da tale disposizione, costituisce uno dei diritti fondamentali riconosciuti dal diritto comunitario e implica il diritto di essere informati dei principali fatti e considerazioni in base ai quali viene prevista l'istituzione di dazi antidumping definitivi. Ora, tali fatti e considerazioni si riferiscono non solo all'accertamento dell'esistenza di un dumping o di un pregiudizio, ma anche alla valutazione dell'interesse della Comunità.

    Tale interpretazione dell'art. 20 del regolamento di base non è incompatibile con l'art. 21, relativo all'interesse della Comunità. Il fatto che l'art. 21, nn. 3, 4 e 6, conceda alle parti ivi menzionate (vale a dire i denuncianti, gli importatori e le loro associazioni di categoria, nonché le associazioni di categoria degli utilizzatori e dei consumatori) un diritto specifico ad essere sentite circa l'interesse della Comunità non vuol dire che tale disposizione abbia l'effetto di privare altri interessati, in particolare gli esportatori, del diritto di essere sentiti su tale punto nel contesto dell'art. 20, nn. 1 o 2.

    Parti


    Nelle cause riunite T-33/98 e T-34/98,

    Petrotub S.A., società di diritto rumeno, con sede in Roman (Romania),

    e

    Republica S.A., società di diritto rumeno, con sede in Bucarest (Romania),

    rappresentate dall'avv. Alfred L. Merckx, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Duro & Lorang, 4 boulevard Royal,

    ricorrenti,

    contro

    Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor Stephan Marquardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti Hans-Jürgen Rabe, del foro di Amburgo, e Georg M. Berrisch, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

    convenuto,

    sostenuto da

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Nicholas Khan e Viktor Kreuschitz, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    interveniente,

    avente ad oggetto una domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 17 novembre 1997, n. 2320, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca, che abroga il regolamento (CEE) n. 1189/93 e chiude il procedimento nei confronti di tali importazioni originarie della Repubblica di Croazia (GU L 322, pag. 1), nella parte in cui il detto regolamento riguarda le ricorrenti,

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    (Seconda Sezione ampliata),

    composto dai signori A. Potocki, presidente, K. Lenaerts, C.W. Bellamy, J. Azizi e A.W.H. Meij, giudici,

    cancelliere: signora B. Pastor, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 luglio 1999,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Fatti all'origine della controversia

    1 A seguito di una denuncia presentata dal comitato di difesa dell'industria dei tubi senza saldatura in acciaio dell'Unione europea nel mese di luglio 1996, la Commissione, in applicazione del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), modificato con regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 2331 (GU L 317, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento base»), ha pubblicato, il 31 agosto 1996, un avviso di apertura di un procedimento antidumping avente ad oggetto le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca (GU C 253, pag. 26).

    2 Con un avviso pubblicato nello stesso giorno, la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tipi di tubi senza saldatura, in ferro o in acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica di Croazia (GU C 253, pag. 25). Tale inchiesta di riesame intermedio è stata effettuata parallelamente all'inchiesta sopra considerata nella causa qui in esame.

    3 Con lettera 6 settembre 1996 la Commissione ha informato dell'apertura del procedimento il consiglio di associazione istituito dall'Accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro (GU 1994, L 357, pag. 1; in prosieguo: l'«Accordo europeo»).

    4 Le società Petrotub S.A. (in prosieguo: la «Petrotub») e Republica S.A. (in prosieguo: la «Republica»), con sede in Romania, producono ed esportano tipi di tubi senza saldatura.

    5 Il 9 ottobre 1996, entro il termine impartito dalla Commissione, esse hanno rispedito il questionario che quest'ultima aveva loro inviato nell'ambito dell'inchiesta antidumping e hanno presentato una domanda scritta chiedendo di essere sentite e di ottenere un'informazione provvisoria e finale conformemente all'art. 20, nn. 1 e 2, del regolamento base.

    6 Il 12 novembre 1996 le dette società sono state sentite dalla Commissione.

    7 Il 10 ottobre 1996 il procedimento antidumping in considerazione ha costituito materia di discussione nel corso di una riunione del comitato di associazione, assistito, conformemente all'art. 110 dell'Accordo europeo, dal consiglio di associazione.

    8 La Commissione ha effettuato una verifica nei locali della Petrotub, dal 3 al 5 dicembre 1996, e in quello della Republica il 6 e 7 dicembre 1996.

    9 Con lettera 17 marzo 1997, la Petrotub e la Republica hanno chiesto alla Commissione, nel caso in cui essa dovesse ritenere di trovarsi in presenza di un dumping, di sottoporre quanto prima la questione al consiglio d'associazione, al fine di trovare una soluzione accettabile per le due parti, in applicazione dell'art. 34, n. 2, di tale Accordo. Con telefax 19 marzo 1997 la Commissione rispondeva che il procedimento antidumping considerato aveva costituito oggetto di discussione nella riunione del comitato di associazione del 10 ottobre 1996, nel corso della quale sarebbe stato rilevato che, nei confronti della Romania, era stato rispettato l'insieme dei requisiti procedurali. La stessa faceva altresì presente che la domanda delle ricorrenti era irricevibile e che avrebbe dovuto essere stata presentata dalle autorità rumene.

    10 Il 14 aprile 1997 il governo rumeno ha inviato una «nota verbale» alla Commissione chiedendo a questa, nel caso in cui ritenesse di trovarsi in presenza di un dumping, di sottoporre la questione al consiglio di associazione al fine di trovare una soluzione accettabile per ambedue le parti.

    11 Con lettera 22 maggio 1997 la Commissione ha informato il consiglio di associazione della sua decisione di imporre dazi antidumping provvisori. La stessa lo invitava a proporre impegni o a chiedere consultazioni su questioni relative a tale procedimento, entro dieci giorni a partire dalla pubblicazione del regolamento provvisorio, al fine di pervenire ad una soluzione definitiva, accettabile per tutte le parti.

    12 Con regolamento (CE) 29 maggio 1997, n. 981, che impone dazi antidumping provvisori sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro e di acciai non legati, originari della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca (GU L 141, pag. 36; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»), la Commissione ha imposto un dazio antidumping provvisorio del 10,8% sui prodotti considerati classificati ai codici NC 7304 10 10, 7304 10 30, 7304 39 93 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, fabbricati ed esportati dalla Petrotub e dalla Republica.

    13 Il 2 giugno 1997 la Commissione ha informato tali società dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali erano stati istituiti dazi provvisori sulle loro esportazioni verso la Comunità (in prosieguo: l'«informazione provvisoria»).

    14 Il 1_ luglio 1997 la Petrotub e la Republica hanno presentato osservazioni scritte sul dumping (in prosieguo: le «conclusioni provvisorie sul dumping») e sul pregiudizio (in prosieguo: le «conclusioni provvisorie sul pregiudizio»).

    15 Il 9 luglio 1997 le predette società sono state sentite dai servizi della Commissione e hanno presentato nel corso di tale audizione un riassunto scritto dei loro argomenti relativi al dumping e, rispettivamente, al pregiudizio (in prosieguo: il «riassunto degli argomenti relativi al dumping» e il «riassunto de gli argomenti relativi al pregiudizio»).

    16 Il 19 agosto 1997 la Commissione ha informato per iscritto le dette società che aveva l'intenzione di raccomandare l'istituzione sulle loro esportazioni verso la Comunità europea di un dazio antidumping definitivo del 9,8%. In tali informazioni era compreso un allegato 1 contenente le constatazioni finali relative al dumping, un allegato 2 contenente le constatazioni finali relative al pregiudizio e un allegato 3 che enumerava i punti essenziali da includere in un eventuale impegno che poneva fine al dumping (in prosieguo: le «informazioni finali»).

    17 Con lettera 21 agosto 1997 la Commissione ha comunicato le informazioni finali al consiglio di associazione e lo ha informato che esse erano state trasmesse alle autorità rumene.

    18 Nel corso di una riunione, il 4 settembre 1997, la Commissione ha fatto presente alla Petrotub e alla Republica che avrebbero potuto essere accettati impegni aventi ad oggetto l'indice dei prezzi annesso all'allegato II dell'informazione finale e un volume massimo di importazioni in franchigia.

    19 Il 5 settembre 1997 la Petrotub e la Republica hanno presentato osservazioni scritte sulle constatazioni finali relative al dumping e al pregiudizio (in prosieguo: le «osservazioni finali sul dumping» e le «osservazioni finali sul pregiudizio»). Lo stesso giorno le dette società hanno sottoposto alla Commissione una proposta di impegni in materia di prezzi.

    20 Nel corso di una riunione tenutasi il 12 settembre 1997, la Commissione ha fatto presente che la sola forma di impegno accettabile implicava la fissazione di un volume di importazioni in franchigia da dazi soggetto ad una matrice di prezzo. I quantitativi che potevano essere esonerati dai dazi antidumping sarebbero di 9 000 t per quanto riguarda la Petrotub e di 2 000 t per quanto riguarda la Repubblica. Le esportazioni di tali società che eccedevano tali volumi sarebbero state assoggettate ad un dazio antidumping del 9,8%.

    21 A seguito di uno scambio di corrispondenza supplementare con la Commissione, la Petrotub, con lettera 30 settembre 1997, e la Repubblica, con lettera 27 ottobre 1997, hanno offerto gli impegni loro suggeriti nel corso della riunione del 12 settembre 1997.

    22 Il 24 ottobre 1997 la Commissione ha adottato la decisione 97/790/CE, che accetta gli impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping relativi alle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca e abroga la decisione 93/260/CEE (GU L 322, pag. 63).

    23 Con regolamento (CE) del Consiglio 17 novembre 1997, n. 2320, che istituisce dazi antidumping definitivi sull'importazione di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca, che abroga il regolamento (CEE) n. 1189/93 e chiude il procedimento nei confronti di tali importazioni originarie della Repubblica di Croazia (GU L 322, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), il Consiglio ha istituito dazi antidumping del 9,8% nei confronti delle società Petrotub e Republica (art. 1).

    24 L'art. 2 del regolamento impugnato, letto congiuntamente con l'allegato a tale regolamento, esonera dai dazi antidumping imposti dall'art. 1 le importazioni di prodotti fabbricati ed esportati verso la Comunità dalla Petrotub e dalla Republica nel contesto ed entro i termini degli impegni offerti da tali imprese, entro i limiti del volume delle importazioni esenti autorizzate in virtù di impegni accettati dalla Commissione.

    Procedimento

    25 Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 23 febbraio 1998, la Petrotub e la Republica hanno proposto i presenti ricorsi, registrati sotto i nn. T-33/98 e T-34/98.

    26 Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale 3 dicembre 1998, la Commissione è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta. Essa non ha tuttavia presentato osservazioni scritte.

    27 Con ordinanza 31 maggio 1999 il presidente della Seconda Sezione ampliata ha ordinato, dopo aver sentito le parti, la riunione delle cause T-33/98 e T-34/98 ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza, conformemente all'art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale.

    28 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale e, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, ha chiesto alla convenuta di rispondere a taluni quesiti nel corso dell'udienza.

    29 Le difese delle parti e le risposte ai quesiti loro rivolti dal Tribunale sono state sentite nel corso dell'udienza tenutasi il 7 luglio 1999.

    Conclusioni delle parti

    30 Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

    - annullare l'art. 1 del regolamento impugnato nella parte in cui le riguarda;

    - annullare l'art. 2 del regolamento impugnato nella parte in cui le riguarda, in quanto tale articolo impone alle importazioni delle ricorrenti condizioni illegittime per poter beneficiare dell'esenzione dai dazi antidumping;

    - condannare la convenuta alle spese.

    31 La convenuta conclude che il Tribunale voglia: - respingere il ricorso;

    - condannare le convenute alle spese.

    32 Con telefax 6 luglio 1999, confermato nel corso dell'udienza, le ricorrenti hanno rinunciato agli atti relativi alla loro domanda di annullamento dell'art. 2 del regolamento impugnato. Esse hanno tenuto fermi gli altri punti delle loro conclusioni, in particolare quelli sulle spese, ivi comprese quelle relative alla domanda di annullamento dell'art. 2 del regolamento impugnato.

    33 Nel corso dell'udienza il convenuto ha concluso chiedendo la condanna delle ricorrenti a tutte le spese.

    Nel merito

    34 I sei motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento dell'art. 1 del regolamento impugnato, sia dalle due ricorrenti, sia soltanto da una di esse, deducono, rispettivamente, la violazione dell'art. 34 dell'Accordo europeo e la mancanza di motivazione per quanto riguarda l'applicazione nella specie delle norme procedurali enunciate in tale articolo; la violazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento base; la violazione dell'art. 2, n. 4, del regolamento base all'atto della determinazione del valore normale; la violazione dell'art. 2, n. 11, del regolamento base all'atto della determinazione del margine di dumping; la violazione dell'art. 3, nn. 2, e 5-7 del regolamento base all'atto della determinazione dell'esistenza di un pregiudizio, e, infine, la violazione dell'art. 20, n. 2, del regolamento base e del diritto di essere sentito nonché l'insufficienza della motivazione del regolamento impugnato su tale punto.

    I - Sul primo motivo, che deduce la violazione dell'art. 34 dell'Accordo europeo e la mancanza di motivazione

    Esposizione sommaria degli argomenti delle parti

    35 Secondo le ricorrenti, l'art. 34, n. 3, lett. b), dell'Accordo europeo abbina il potere delle istituzioni comunitarie di adottare unilateralmente misure antidumping nei confronti delle società rumene a due condizioni.

    36 In primo luogo, la Commissione sarebbe tenuta ad informare immediatamente il consiglio di associazione dell'apertura del procedimento di antidumping. Le ricorrenti ammettono che nella specie, alla luce del sesto `considerando' del regolamento impugnato, la Commissione ha soddisfatto tale primo obbligo.

    37 In secondo luogo, la Commissione sarebbe tenuta, dopo aver accertato l'esistenza di un dumping nel contesto dell'esame preliminare che sfocia nell'imposizione di dazi provvisori, a sottoporre l'esame del caso al consiglio di associazione al fine di fornirgli l'opportunità di regolare la controversia entro un termine di trenta giorni. E' infatti unicamente in questa fase del procedimento che si manifesterebbe la necessità di trovare una soluzione in seno al consiglio di associazione. Prima, l'esistenza di un dumping costituirebbe una semplice affermazione delle imprese denuncianti, che può essere disattesa dalla Commissione a conclusione della sua inchiesta.

    38 Questa interpretazione troverebbe conferma nel testo dell'art. 34, n. 3, il quale opererebbe, sotto le lett. b) e d), una distinzione tra, da un lato, l'informazione del consiglio di associazione e, dall'altro, la notifica del caso al consiglio di associazione e il previo esame da parte dello stesso (ordinanza del presidente del Tribunale 26 agosto 1996, causa T-75/96 R, Söktas/Commissione, Racc. pag. II-859, punti 23-25). L'art. 34, n. 3, lett. d), dell'Accordo europeo prevederebbe una sola eccezione a tale duplice obbligo della Commissione, qualora circostanze eccezionali necessitino un'azione immediata che renda l'informazione o il previo esame impossibile.

    39 Contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, le disposizioni di procedura dell'art. 34, n. 3, lett. b), dell'Accordo europeo produrrebbero effetti diretti, secondo i criteri definiti dalla Corte nella sentenza 26 ottobre 1982, causa 104/81, Hauptzollamt Mainz/Kupferberg (Racc. pag. 3641, punti 22 e 23).

    40 Nella presente fattispecie, poiché il procedimento è stato aperto il 31 agosto 1996 e i dazi provvisori dovevano essere imposti entro e non oltre nove mesi a partire da tale data, ai sensi dell'art. 7, n. 1, del regolamento base, la Commissione avrebbe dovuto sottoporre il caso al consiglio di associazione entro il 30 aprile 1997 al fine di lasciare alle parti un periodo di trenta giorni per approdare ad una soluzione bilaterale in applicazione dell'art. 34, n. 3, lett. b), dell'Accordo europeo.

    41 Tuttavia, nella specie, nonostante la domanda delle ricorrenti del 17 marzo 1997 e la nota verbale delle autorità rumene del 14 aprile 1997 (punti 9 e 10 supra), la Commissione non avrebbe adito il consiglio di associazione entro i termini prescritti prima di istituire dazi antidumping provvisori. Si sarebbe limitata ad informarlo con lettera 22 maggio 1997 della sua decisione adottata il 21 maggio 1997 di istituire siffatti dazi. Tale omissione comporterebbe l'illegittimità non solo del regolamento provvisorio, ma anche del regolamento impugnato.

    42 Per di più, il regolamento impugnato sarebbe affetto da insufficienza di motivazione, in quanto non porta, in particolare nel sesto `considerando', alcuna giustificazione sulla circostanza che non sia stato adito il consiglio di associazione come previsto dall'art. 34, n. 3, lett. b), dell'Accordo europeo.

    43 Secondo il Consiglio, il motivo che deduce la violazione dell'art. 34 dell'Accordo europeo deve essere respinto. In primo luogo, l'illegittimità del regolamento provvisorio, che, secondo le ricorrenti, deriverebbe dalla violazione dell'art. 34, non implicherebbe l'illegittimità del regolamento impugnato. In secondo luogo, il 22 maggio 1997 il caso sarebbe stato deferito al consiglio di associazione il quale avrebbe così disposto di più di trenta giorni per pervenire ad una soluzione soddisfacente prima dell'adozione del regolamento impugnato. In terzo luogo, l'interpretazione dell'art. 34 dell'Accordo europeo, proposta dalle ricorrenti, sarebbe errata e, in quarto luogo, l'art. 34 dell'Accordo europeo non avrebbe effetti diretti.

    Giudizio del Tribunale

    44 L'Accordo europeo, all'art. 30, autorizza l'adozione ad opera di una delle parti di misure adeguate nei confronti delle pratiche di dumping, conformemente, in particolare, alla propria legislazione, alle condizioni e secondo le procedure previste nell'art. 34, le cui disposizioni che qui rilevano sono così formulate:

    2. «(...) prima di adottare le misure previste [contro le pratiche di dumping], (...) la Comunità o la Romania, fornisce al consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambi le parti.

    (...)

    3. Ai fini dell'applicazione del n. 2, si applicano le seguenti disposizioni:

    (...)

    b) (...) il consiglio di associazione è informato del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice hanno aperto l'indagine. Qualora non si sia posto fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di associazione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate.

    (...)

    d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo (...) la Comunità o la Romania, può applicare immediatamente (...) le misure precauzionali e provvisorie strettamente necessarie per far fronte alla situazione; il consiglio di associazione ne viene subito informato».

    45 Nella specie è pacifico che la Commissione, con lettera 6 settembre 1996, ha informato il consiglio di associazione dell'apertura del procedimento antidumping controverso. In seguito, il caso è stato del resto discusso nel corso della riunione del comitato di associazione istituito ai sensi dell'art. 110 dell'Accordo europeo al fine di assistere il consiglio di associazione che si è tenuto il 10 ottobre 1996 in Bruxelles.

    46 Al contrario di quanto sostenuto dalle ricorrenti, dall'art. 34, n. 3, lett. b), dell'Accordo europeo non emerge che la Commissione era tenuta ad adire il consiglio di associazione una seconda volta prima di adottare il regolamento provvisorio.

    47 Infatti, per conformarsi a tale disposizione, la Comunità deve comunicare a tale organo tutte le informazioni pertinenti in tempo utile per consentirgli di ricercare una soluzione accettabile per ambedue le parti. Nel sistema del regolamento base, il quale attribuisce solo al Consiglio la competenza di adottare misure definitive, è sufficiente che questa comunicazione intervenga al più tardi trenta giorni prima dell'adozione del regolamento definitivo.

    48 A questo proposito dagli atti emerge che la Commissione ha ulteriormente informato il consiglio di associazione, con lettera 22 maggio 1997, della sua decisione di imporre dazi antidumping provvisori. In questa lettera la Commissione gli comunicava i dati sui quali si basava il regolamento provvisorio e lo invitava a proporre impegni o a chiedere pareri su qualsiasi questione avente attinenza con il procedimento antidumping in corso al fine di giungere ad una soluzione definitiva accettabile per tutte le parti. Infine, con lettera 21 agosto 1997, la Commissione ha trasmesso l'informazione finale al consiglio di associazione.

    49 Ciò considerato, siccome il regolamento impugnato, che istituisce dazi antidumping definitivi, è stato adottato solo il 17 novembre 1997, il consiglio di associazione disponeva comunque di un termine ampiamente superiore ai trenta giorni per ricercare una soluzione accettabile per la Comunità e per la Romania dopo la comunicazione di tutte le informazioni all'uopo pertinenti.

    50 Inoltre, contrariamente alla tesi delle ricorrenti, che è, ad ogni modo, priva di fondamento, il regolamento impugnato è su questo punto sufficientemente motivato, in quanto indica, al sesto `considerando', che, oltre alla notifica iniziale del procedimento di cui trattasi, la Commissione ha informato immediatamente il consiglio di associazione dei dati sulla base dei quali è stato adottato il regolamento provvisorio, e che sono state intrattenute con i paesi di esportazione consultazioni per tutto il tempo dell'inchiesta al fine di giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile.

    51 Da quanto sopra consegue che il primo motivo deve comunque essere respinto, senza che si renda necessario il previo esame della questione dell'invocabilità dell'art. 30 del citato Accordo europeo.

    II - Sul secondo e terzo motivo, che deducono la violazione dell'art. 2, nn. 1 e 4, del regolamento base all'atto della determinazione del valore normale e l'insufficienza di motivazione

    52 Le ricorrenti contestano il metodo utilizzato per determinare il valore normale di prodotti simili in applicazione dell'art. 2 del regolamento base. A tal fine ciascuna di esse invoca un motivo distinto, che, nella causa T-33/98, deduce la violazione del n. 4 e, rispettivamente, nella causa T-34/98, la violazione del n. 1 di tale art. 2.

    Sul secondo motivo, che deduce la violazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento base e l'insufficienza di motivazione nella causa T-34/98

    53 Questo motivo, invocato dalla Republica, si articola in due capi. In primo luogo, le istituzioni comunitarie non avrebbero escluso dalla determinazione del valore normale le vendite interne di merci in magazzino, le quali non costituirebbero vendite di prodotti simili. In secondo luogo, non avrebbero neppure escluso le vendite interne sotto forma di accordi di compensazione, che non potrebbero essere considerate come effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

    Sul primo capo, relativo alla presa in considerazione delle vendite interne di merci in magazzino

    - Esposizione sommaria degli argomenti delle parti

    54 La ricorrente ricorda che, ai fini della determinazione del valore normale, sulla base dei prezzi interni, le istituzioni comunitarie erano tenute, ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento base, a verificare che tali prezzi erano stati praticati nel corso di normali operazioni commerciali aventi ad oggetto il prodotto simile. Nella specie, esse avrebbero dovuto omettere di prendere in considerazione le vendite di merci in magazzino, in quanto non si tratterebbe di vendite del prodotto simile, senza che a tal fine fosse necessaria una domanda della ricorrente.

    55 Infatti, le vendite di merci in magazzino della ricorrente si riferirebbero a tipi di tubi «prodotti su ordinazione» (contemplati nel punto 4 del questionario compilato dalla ricorrente), ma che non hanno o non hanno più, al momento della vendita, la qualità richiesta per rispondere allo standard STAS, uno standard rumeno per i tubi senza saldatura. Essi potrebbero consistere in residui di una specifica ordinazione di tubi privi della tolleranza richiesta, le cui pareti hanno uno spessore superiore alla norma prescritta o che presentano difetti sulle superfici interne o esterne. Essi non sarebbero corredati di un certificato di qualità a differenza dei prodotti esportati. Di conseguenza, le vendite di merci in magazzino verrebbero realizzate a prezzi di gran lunga inferiori ai prezzi normali e non potrebbero essere dunque considerate normali operazioni commerciali o vendite di un prodotto simile. Tali vendite avrebbero costituito il 44% del totale delle vendite di tipi di tubi senza saldatura in ferro o in acciai non legati effettuate dalla ricorrente durante il periodo dell'inchiesta.

    56 Tali vendite di merci in magazzino non avrebbero alcun rapporto con le «vendite effettuate di scorte di magazzino» (ugualmente contemplate nel punto 4 del questionario), cioè le vendite di prodotti fabbricati in modo continuativo e venduti mano a mano che si presentano gli acquirenti. Nella specie, la ricorrente ammette di aver indicato nella risposta al questionario che le sue vendite interne venivano effettuate «su ordinazione» e non a valere su merci «di magazzino». Tale questione sarebbe tuttavia inconferente. Infatti, a differenza delle merci «in magazzino» della ricorrente, le merci «di magazzino» contemplate nel questionario risponderebbero alle norme di qualità sulla stessa base dei prodotti venduti «su ordinazione».

    57 La ricorrente riconosce di aver sollevato la questione dell'esclusione delle proprie vendite di merci in magazzino, per la prima volta nel corso dell'audizione tenutasi il 9 luglio 1997, e nella riesposizione della sua argomentazione relativa al dumping, presentata nel corso di tale audizione. Tuttavia, tali osservazioni non sarebbero state avanzate tardivamente, poiché il solo termine legale previsto per la presa in considerazione delle osservazioni è quello fissato all'art. 20, n. 5, del regolamento base.

    58 Inoltre, dopo tale audizione, la ricorrente avrebbe sottoposto alla Commissione, il 14 luglio 1997, un tabulato informatizzato contenente l'elenco delle vendite di merci in magazzino effettuate durante il periodo di inchiesta. Questo documento rileverebbe che la ricorrente ha chiaramente spiegato alla Commissione che le merci in magazzino, corrispondenti ai codici N e Z del tabulato informatizzato, erano, inizialmente, messi in fabbricazione secondo lo standard STAS, ma non rispondevano, da ultimo, a tale standard in ragione di piccoli difetti. Nella lettera 15 luglio 1997 la ricorrente avrebbe fornito spiegazioni complementari su tale tabulato informatizzato e sui codici utilizzati.

    59 Ad ogni modo, le istituzioni comunitarie sarebbero state necessariamente informate del problema delle vendite di merci in magazzino grazie all'inchiesta condotta in loco. Ne costituirebbe attestazione la seguente dichiarazione della Commissione contenuta a pag. 2 dell'informazione provvisoria 2 giugno 1997: «la società ha dichiarato nella sua risposta di aver esportato 2 041 t del prodotto di cui trattasi verso la Comunità. L'inchiesta condotta in loco ha tuttavia rilevato che una certa proporzione di tale totale non poteva essere considerata comparabile ai prodotti venduti sul mercato interno, poiché consisteva in tipi di tubi non corredati di certificati di qualità».

    60 Per l'insieme di tutte queste ragioni, il regolamento impugnato sarebbe affetto da errore manifesto di valutazione e da insufficienza di motivazione in quanto afferma che, in nessuno dei documenti forniti dall'impresa, la Commissione ha potuto distinguere le vendite effettuate con merci di magazzino dalle altre, o le vendite di prodotti muniti di certificati di qualità dalle vendite di prodotti sprovvisti di tali certificati (diciannovesimo `considerando', quinto capoverso).

    61 Il Consiglio sostiene, in primo luogo, che la domanda della ricorrente intesa ad escludere le proprie vendite di merci in magazzino dal calcolo del valore normale è stata presentata tardivamente. In secondo luogo, le osservazioni della ricorrente, secondo le quali le vendite di merci in magazzino dovrebbero essere escluse al calcolo del valore normale, non troverebbero conforto nei fatti.

    - Giudizio del Tribunale

    62 A tenore dell'art. 2, n. 1, primo e secondo comma, del regolamento base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore. Qualora l'esportatore nel paese esportatore non produca né venda il prodotto simile, il valore normale può tuttavia essere stabilito in basi ai prezzi di altri venditori o produttori».

    63 Si deve rilevare che le affermazioni della ricorrente, secondo le quali le proprie merci in magazzino non costituirebbero prodotti simili ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento base, poiché non corrisponderebbero allo standard STAS, ovvero non sarebbero corredate di certificati di qualità, non sono confortate da alcun elemento di prova sufficiente.

    64 In particolare, il solo elemento di prova invocato dalla ricorrente, sia nel corso della fase amministrativa del procedimento che dinanzi al Tribunale, consiste in un tabulato informatizzato che contiene l'elenco delle proprie vendite di merci in magazzino effettuate durante il periodo di inchiesta. Questo documento, che menziona lo standard STAS per un gran numero di merci in magazzino, non consente, sulla base delle spiegazioni fornite dalla ricorrente per la lettura dell'elenco in esso contenuto, di concludere che le merci in magazzino non erano o non erano più corredate di un certificato di qualità o di stabilire se esse corrispondevano o no allo standard STAS al momento della loro vendita.

    65 Ne consegue che la censura relativa alla presa in considerazione delle vendite di merci in magazzino non può essere accolta.

    66 Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Consiglio ha sufficientemente motivato il regolamento impugnato su questo punto, constatando, nel diciannovesimo `considerando' qui sopra enunciato, che la Commissione non era stato posta in grado di differenziare le vendite secondo i prodotti.

    67 Ne consegue che il primo punto del secondo motivo dev'essere respinto.

    Sul secondo punto, relativo alla presa in considerazione delle vendite interne sotto forma di accordi di compensazione

    - Esposizione sommaria degli argomenti dalle parti

    68 Secondo la ricorrente, le vendite interne da lei effettuate utilizzando la compensazione come modalità di pagamento costituirebbero all'incirca il 24% delle vendite interne del prodotto di cui trattasi durante il periodo d'inchiesta. Il sistema di compensazione le sarebbe imposto da grandi clienti, come le imprese di servizio pubblico rumene, e i prezzi, non negoziabili, praticati in questo contesto sarebbero considerevolmente inferiori ai prezzi di mercato normale. Tali vendite avrebbero dovuto pertanto essere state escluse dalla determinazione del valore normale, in applicazione dell'art. 2, n. 1, terzo comma, del regolamento base.

    69 La ricorrente non avrebbe parlato di tali vendite nella sua risposta al questionario, non essendo stata invitata a farlo. Ammette di aver sollevato, per la prima volta, la questione delle vendite a titolo di compensazione nel corso dell'udienza del 9 luglio 1997, nonché nel riassunto degli argomenti relativi al dumping presentati in tale occasione. Inoltre, un documento, intitolato «Total Value of Compensatory Arrangements» («Valore totale degli accordi compensativi»), contenente un elenco di tali accordi, sarebbe stato trasmesso alla Commissione in allegato al riassunto sopra menzionato. Il tenore di tale documento sarebbe stato in seguito precisato dalla ricorrente in un telefax indirizzato alla Commissione il 21 luglio 1997. La domanda di esclusione ai fini del calcolo del valore normale delle vendite effettuate sulla base di accordi di compensazione non sarebbe tuttavia tardiva con riferimento al termine fissato all'art. 20, n. 5, del regolamento base.

    70 Del resto, ai sensi dell'art. 2, n. 1, terzo comma, del regolamento base, è di competenza delle istituzioni comunitarie stabilire, procedendo ad una verifica nel corso dell'inchiesta, se le vendite interne comprendevano accordi di compensazione. Se tale fosse stato il caso, esisterebbe una presunzione secondo la quale le dette vendite non sarebbero state realizzate nel corso di normali operazioni, a meno che le istituzioni comunitarie non dimostrano che sui prezzi applicati non incideva tale relazione.

    71 Limitandosi, nella specie, ad affermare, al diciannovesimo `considerando' del regolamento impugnato, che «nel corso dell'inchiesta è stato accertato che le vendite per compensazione erano state senz'altro effettuate nel corso di normali operazioni commerciali», senza indicare se le istituzioni comunitarie avevano esaminato se i prezzi praticati nel corso di tali vendite risentivano di tali accordi di compensazione, come richiesto dall'art. 2, n. 1, terzo comma, del regolamento base, il regolamento impugnato sarebbe affetto da insufficienza di motivazione.

    72 Il Consiglio, da parte sua, sostiene che la domanda della ricorrente intesa a escludere le vendite effettuate nel contesto di asseriti accordi di compensazione doveva essere respinta, da un lato, perché tardiva e, dall'altro, perché le affermazioni della ricorrente non troverebbero conforto in alcun elemento di prova.

    - Giudizio del Tribunale

    73 A tenore dell'art. 2, n. 1, terzo comma, del regolamento base, «i prezzi praticati tra le parti apparentemente associate oppure vincolate da un accordo di compensazione possono essere considerati come propri di normali operazioni commerciali e possono quindi essere utilizzati per stabilire il valore normale unicamente qualora sia dimostrato che tale rapporto non incide sui prezzi».

    74 E' giocoforza constatare che la ricorrente non produce alcun elemento di prova e non fornisce alcuna indicazione che consenta di supporre che gli accordi di compensazione che essa invoca, menzionati nel documento intitolato «Total Value of Compensatory Arrangements» relativo alle vendite effettuate sulla base di accordi di compensazione durante il periodo d'inchiesta, si siano ripercossi sui prezzi applicati nel contesto di tali operazioni, come richiesto dall'art. 2, n. 1, terzo comma, del regolamento base.

    75 Inoltre, in assenza di qualsiasi indizio contrario fornito dalla ricorrente, il Consiglio ha motivato a sufficienza, nel regolamento impugnato, il suo rifiuto di escludere le vendite effettuate per compensazione dalla determinazione del valore normale, precisando che «era stato dimostrato che le vendite per compensazione erano state senz'altro effettuate nel corso di normali operazioni commerciali».

    76 Ne consegue che il secondo motivo deve essere respinto in tutti e due i suoi punti.

    Sul terzo motivo, che deduce la violazione dell'art. 2, n. 4, del regolamento base e l'insufficienza di motivazione, nella causa T-33/98

    Esposizione sommaria degli argomenti svolti dalle parti

    77 La ricorrente, Petrotub, deduce che le istituzioni comunitarie hanno ecceduto i limiti del loro potere discrezionale nel determinare il valore normale e hanno insufficientemente motivato la loro decisione su tale punto, laddove hanno optato per l'applicazione del criterio del 20% previsto dall'art. 2, n. 4, terzo comma, del regolamento base, al fine di stabilire se le vendite a prezzi inferiori al costo di produzione unitario vengano effettuate «in quantitativi consistenti».

    78 Infatti, il primo criterio definito dal menzionato art. 2, n. 4, terzo comma, consistente nel comparare il prezzo di vendita medio ponderato con il costo unitario medio ponderato, costituirebbe il criterio «normale» che consente di determinare se vendite a prezzi inferiori al costo unitario possano essere considerate effettuate per quantitativi consistenti. Tale criterio sarebbe stato introdotto per trasporre l'art. 2.2.1 dell'accordo relativo all'applicazione dell'art. VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994 (GU L 336, pag. 103; in prosieguo: il «codice antidumping del 1994»), figurante nell'allegato 1 A dell'accordo che istituisce l'organizzazione mondiale per il commercio (OMC) (GU L 336, pag. 3). Il secondo criterio - consistente nel verificare se il volume delle vendite non redditizie rappresenti almeno il 20% delle vendite utilizzate per la determinazione del valore normale -, al quale era prassi fare ricorso prima di tale modifica, potrebbe essere applicato solo «in carenza».

    79 Inoltre, l'applicazione, nella presente specie, di questo secondo criterio del 20% per determinare se vendite non redditizie erano state effettuate sul mercato interno per quantitativi consistenti e potevano quindi essere escluse dalla determinazione del valore normale si sarebbe tradotto nell'esclusione delle transazioni non redditizie in 17 gruppi di prodotti su 24. Il valore normale sarebbe stato pertanto stabilito per i 17 gruppi sulla base delle sole transazioni redditizie e per sette gruppi sulla base di transazioni redditizie come non redditizie. Per contro, l'applicazione del primo criterio, sopra menzionato, avrebbe portato a un risultato più corretto, poiché il valore normale sarebbe stato allora determinato prendendo in considerazione l'insieme delle transazioni sia redditizie che non redditizie in 18 gruppi su 24.

    80 Implicando tale risultato irrazionale, l'applicazione, nella specie, del secondo criterio dell'art. 2, n. 4, violerebbe il principio di proporzionalità sancito dall'art. 3 B del Trattato CE (divenuto art. 5 CE) (v. sentenza del Tribunale 5 giugno 1996, causa T-162/94, NMB Francia e a./Commissione, Racc. pag. II-427, punti 69 e 73).

    81 Inoltre, il regolamento impugnato sarebbe insufficientemente motivato per quanto riguarda la scelta di questo secondo criterio, mentre il ricorrente avrebbe contestato tale scelta a più riprese, durante la fase amministrativa del procedimento.

    82 Il Consiglio esclude l'interpretazione dell'art. 2, n. 4, terzo comma, del regolamento base come suggerita dalla ricorrente.

    Giudizio del Tribunale

    83 Secondo l'art. 2, n. 4, primo comma, del regolamento base, «le vendite del prodotto simile sul mercato interno del paese esportatore, oppure destinate ad un paese terzo, che sono effettuate a prezzi inferiori ai costi di produzione unitari (fissi e variabili), con l'aggiunta delle spese generali, amministrative e di vendita, possono essere considerate come non eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali a causa del prezzo e quindi si può non tenerne conto ai fini della determinazione del valore normale soltanto se tali vendite sono avvenute in un periodo di tempo prolungato, in quantitativi consistenti e a prezzi che non consentono di coprire tutti i costi entro un congruo termine».

    84 Ai sensi dell'art. 2, n. 4, terzo comma, di questo regolamento, «(...) si ritiene che le vendite a prezzi inferiori ai costi unitari siano effettuate in quantitativi consistenti entro tale periodo se viene accertato che la media ponderata dei prezzi di vendita è inferiore alla media ponderata dei costi unitari oppure che il volume delle vendite a prezzi inferiori ai costi unitari è pari ad almeno il 20% del volume delle vendite prese in considerazione per determinare il valore normale».

    85 Ne consegue che l'art. 2, n. 4, terzo comma, del regolamento base prevede due criteri alternativi che consentono di determinare se vendite a prezzi inferiori al costo di produzione unitario devono essere considerate effettuate per quantitativi consistenti. Risulta infatti esplicitamente da tale disposizione, come viene indicato dall'uso della congiunzione «o», che è sufficiente che uno di tali criteri sia soddisfatto perché siffatte vendite vengano considerate effettuate per quantitativi consistenti.

    86 Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, tale interpretazione non è incompatibile con l'art. 2.2.1 del codice antidumping del 1994, letto in combinato con la sua nota esplicativa n. 5, che precisa che «i quantitativi delle vendite effettuate a prezzi inferiori ai costi unitari s'intendono consistenti se le autorità accertano che la media ponderata dei prezzi di vendita delle operazioni in esame ai fini della determinazione del valore normale è inferiore alla media ponderata dei costi unitari, o che il volume delle vendite effettuate a prezzi inferiori ai costi unitari rappresenta almeno il 20% del volume venduto nell'ambito delle operazioni in esame ai fini della determinazione del valore normale».

    87 Ciò considerato, nella specie, le istituzioni comunitarie hanno potuto giustamente applicare il secondo criterio enunciato all'art. 2, n. 4, terzo comma, del regolamento base, consistente nel verificare se il volume delle vendite a prezzi inferiori al costo unitario rappresentava almeno il 20% delle vendite utilizzate nel determinare il valore normale.

    88 Orbene, la ricorrente non contesta che questo criterio sia soddisfatto nei 17 gruppi di prodotti nei quali le vendite non redditizie sono state escluse, da parte della Commissione, dalla determinazione del valore normale, nella misura in cui esse rappresentavano il 20% o più del totale delle vendite.

    89 Per quanto riguarda le affermazioni della ricorrente relative ad un'asserita violazione del principio di proporzionalità, la scelta tra differenti metodi di calcolo indicati in un regolamento base presuppone la valutazione di situazioni economiche complesse, di modo che il controllo del rispetto del principio di proporzionalità da parte del giudice comunitario deve limitarsi, in quel campo, ad accertare se il metodo scelto sia manifestamente inadeguato in rapporto allo scopo perseguito (v. sentenza della Corte 7 maggio 1987, causa 255/84, Nachi Fujikoshi/Consiglio, Racc. pag. 1861, punto 21, e sentenza del Tribunale NMB Francia e a./Commissione, citata, punti 72 e 73).

    90 Orbene, l'art. 2, n. 4, del regolamento base è inteso a definire il valore normale del prodotto di cui trattasi al fine di stabilire l'esistenza di un dumping, basandosi sui prezzi praticati nel corso di operazioni commerciali normali per prodotti simili, nel paese di esportazione, il che implica l'esclusione delle vendite a prezzi inferiori ai costi di produzione unitari, maggiorati delle spese di vendita e dei costi generali, quando essi vengono effettuati per quantitativi consistenti per un periodo esteso.

    91 In tale contesto, la sola circostanza, invocata dalle ricorrenti, che l'applicazione del criterio del 20%, sancito dall'art. 2, n. 4, terzo comma, del regolamento base, ha comportato l'esclusione delle transazioni effettuate a prezzi inferiori al costo unitario in 17 gruppi di prodotti su 24 non è, di per sé, idonea a dimostrare che questo criterio era manifestamente inappropriato rispetto alla finalità perseguita, la quale consiste nel determinare il valore normale escludendo esattamente tutti le vendite non redditizie effettuate per quantitativi consistenti durante un lungo periodo. Essa indica unicamente che, per tali 17 gruppi di prodotti, il 20% almeno delle vendite veniva effettuato durevolmente a prezzi inferiori al costo unitario.

    92 Infine, il regolamento impugnato non può essere considerato affetto da insufficienza di motivazione in quanto precisa, in sostanza, nel terzo capoverso del diciannovesimo `considerando', che la Commissione, in virtù dell'art. 2, n. 4, del regolamento base, ha considerato che le vendite in perdita dovevano essere escluse dal calcolo del valore normale qualora esse costituissero oltre il 20% dell'insieme delle vendite interne, tenuto conto delle disposizioni del regolamento base e della prassi costante delle istituzioni nell'accertamento del valore normale.

    93 Ne consegue che il terzo motivo dev'essere respinto.

    III - Sul quarto motivo, che deduce la violazione dell'art. 2, n. 11, del regolamento base, nella causa T-33/98

    94 La ricorrente, Petrotub, ricorda che l'art. 2, n. 11, del regolamento base così dispone:

    «Salve le disposizioni pertinenti relative all'equo confronto, l'esistenza di margini di dumping nel corso dell'inchiesta è di norma accertata in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione nella Comunità oppure in base al confronto tra i singoli valori normali e i singoli prezzi all'esportazione nella Comunità per ogni operazione. Il valore normale determinato in base alla media ponderata può tuttavia essere confrontato con i prezzi delle singole operazioni di esportazione nella Comunità, se gli andamenti dei prezzi all'esportazione sono sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi e se con i metodi specificati nella prima frase del presente paragrafo non è possibile valutare correttamente il margine di dumping. Il presente paragrafo non osta all'utilizzazione delle tecniche di campionamento in conformità dell'articolo 17».

    95 La Petrotub deduce, in primo luogo, che le istituzioni comunitarie avrebbero omesso di spiegare, come invece vi sarebbero state tenute ai sensi dell'art. 2, n. 11, del regolamento base, perché un confronto del valore normale medio ponderato con i singoli prezzi di tutte le esportazioni rifletterebbe meglio dei metodi normali l'effettiva ampiezza del dumping; in secondo luogo, che esse avrebbero determinato il margine del dumping fondandosi su fattori situati al di fuori del periodo d'inchiesta; e, in terzo luogo, che esse avrebbero omesso di dimostrare l'esistenza di una configurazione dei prezzi all'esportazione che sarebbe differente tra i vari acquirenti o periodi.

    Sull'asserita mancanza di giustificazione del metodo scelto per determinare il margine di dumping

    Esposizione sommaria degli argomenti delle parti

    96 La ricorrente sostiene che, per ricorrere in via eccezionale al metodo di confronto del valore normale medio ponderato con i prezzi di tutte le singole esportazioni verso la Comunità, le istituzioni comunitarie sarebbero tenute in particolare a spiegare, ai sensi dell'art. 2, n. 11, del regolamento base per ciascuna società isolatamente considerata, la ragione per la quale tale metodo riflette l'effettiva portata del dumping meglio dei metodi normali di confronto medio ponderato a media ponderata o transazione per transazione (metodi «simmetrici»), sopra menzionati.

    97 Essa sostiene che l'art. 2, n. 11, sopra citato, che è stato introdotto nel regolamento base al fine di dare attuazione al punto 2.4.2 del codice antidumping del 1994, deve essere interpretato con riferimento a questo punto. Dalla formulazione di tale punto 2.4.2 emergerebbe che il metodo consistente nel confrontare il valore normale medio ponderato con i singoli prezzi delle esportazioni potrebbe essere utilizzato solo se, da un lato, le differenze nella configurazione dei prezzi all'esportazione tra i vari acquirenti, regioni o periodi non possono essere prese in considerazione in maniera adeguata facendo ricorso all'uno o all'altro dei due metodi normali e, dall'altro, se viene fornita una spiegazione circa la ragione per cui tali differenze non possono essere prese in considerazione facendo ricorso ai metodi normali. Nella specie, una siffatta spiegazione mancherebbe nel regolamento impugnato.

    98 Inoltre, le istituzioni comunitarie non avrebbero dimostrato individualmente, per quanto riguarda la ricorrente, che i metodi normali di determinazione del margine di dumping non consentivano di riflettere l'effettiva portata del dumping praticato dalla ricorrente.

    99 Nella fase della replica, la ricorrente sostiene che le istituzioni comunitarie hanno violato anche l'art. 2, n. 11, del regolamento base in quanto si sarebbero limitate a confrontare il primo dei due metodi simmetrici con il terzo metodo consistente nel comparare il valore medio normale ponderato con i singoli prezzi delle esportazioni e avrebbero omesso di confrontare il secondo metodo simmetrico con questo terzo metodo. Ne conseguirebbe che le istituzioni non hanno dimostrato che l'applicazione dei due metodi simmetrici di determinazione del margine di dumping non consentiva di riflettere l'effettiva portata del dumping praticato.

    100 Secondo il Consiglio, gli argomenti della ricorrente, basati sul punto 2.4.2 del codice antidumping del 1994, non sarebbero stati avanzati né in occasione dell'inchiesta né nel ricorso. Essi sarebbero pertanto irricevibili, in virtù dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Tale sarebbe il caso dell'argomentazione secondo cui le istituzioni comunitarie avrebbero dovuto confrontare i singoli valori normali con i singoli prezzi all'esportazione e verificare se tale metodo di confronto consentiva di riflettere l'effettiva portata del dumping praticato. Altrettanto varrebbe della tesi secondo cui sarebbe spettato a tali istituzioni spiegare perché le differenze di configurazione dei prezzi all'esportazione non possono essere prese in considerazione in modo appropriato applicando i due metodi normali.

    101 Ad ogni modo, tali argomenti sarebbero infondati. Dalla prima frase dell'art. 2, n. 11, del regolamento base emergerebbe chiaramente che le istituzioni comunitarie possono scegliere uno dei due metodi normali menzionati. A questo riguardo esse disporrebbero di un potere discrezionale e si avvarrebbero solo molto raramente del metodo consistente nel comparare i singoli valori normali con i singoli prezzi all'esportazione, perché un siffatto metodo sarebbe generalmente considerato irrealizzabile e alquanto arbitrario.

    102 Inoltre, conformemente alla seconda frase dell'art. 2, n. 11, sarebbe sufficiente che le istituzioni comunitarie dimostrassero l'esistenza di differenze nella configurazione dei prezzi all'esportazione e che il metodo normale scelto di preferenza non consentisse di riflettere l'effettiva portata del dumping per poter fare ricorso al terzo metodo. Questa interpretazione concorderebbe perfettamente con il punto 2.4.2 del codice antidumping del 1994.

    103 In effetti, le istituzioni comunitarie non sarebbero tenute a spiegare perché le differenze di configurazione dei prezzi all'esportazione non possono essere prese adeguatamente in considerazione facendo ricorso ad uno dei due primi metodi. Il fatto che questi metodi normali non consentano di riflettere la portata reale del dumping costituirebbe la spiegazione richiesta dal punto 2.4.2 del codice antidumping del 1994.

    Giudizio del Tribunale

    104 Nel suo ricorso la ricorrente censura le istituzioni comunitarie per avere omesso di spiegare, con specifica violazione del punto 2.4.2 del codice antidumping del 1994, perché un confronto del valore normale medio ponderato con i singoli prezzi delle esportazioni rifletta l'effettiva portata del dumping meglio dei metodi simmetrici.

    105 Se è vero, secondo una consolidata giurisprudenza, che le disposizioni del regolamento base debbono essere interpretate alla luce del codice antidumping del 1994 (sentenza della Corte 7 maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima/Consiglio, Racc. pag. I-2069, punti 30-32), resta ciò nondimeno che il regime relativo alla difesa contro le pratiche antidumping è disciplinato unicamente da tale regolamento. L'obbligo, contemplato al punto 2.4.2 del codice antidumping del 1994, di fornire una spiegazione quanto ai motivi per i quali i metodi simmetrici non consentano di riflettere la portata effettiva del dumping non costituisce pertanto, in quanto tale, una norma applicabile. Orbene, è giocoforza constatare che l'art. 2, n. 11, del regolamento base non menziona un obbligo specifico di dare spiegazioni di tale tipo.

    106 Tuttavia, nella misura in cui questo motivo può essere inteso nel senso che la ricorrente denuncia l'insufficienza di motivazione del regolamento impugnato, si deve ricordare che la motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria da cui promana l'atto impugnato, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato per difendere i propri diritti e permettere al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. La portata dell'obbligo di motivazione deve essere valutata con riferimento al contesto e al procedimento nell'ambito dei quali il regolamento impugnato è stato adottato nonché all'insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v., da ultimo, sentenza del Tribunale 12 ottobre 1999, T-48/96, Acme Industry Co. Ltd/Consiglio, Racc. pag. II-3089, punto 141).

    107 Nella specie la motivazione del regolamento impugnato deve essere valutata tenendo conto in particolare delle informazioni che sono state comunicate alla ricorrente e delle sue osservazioni relative al metodo di comparazione applicabile ai fini della determinazione del margine di dumping, in occasione del procedimento amministrativo.

    108 Al punto 28 del regolamento provvisorio, la Commissione ha precisato:

    «Si è confrontata la media ponderata dei valori normali di ciascun gruppo di prodotti con i singoli prezzi all'esportazione corretti conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base. Ciò si è reso necessario per rispecchiare a pieno il livello di dumping attuato e anche perché i prezzi all'esportazione registravano significative variazioni a seconda dei diversi clienti e delle diverse regioni». La Commissione ha tenuto fermo questo punto di vista nell'informazione provvisoria del 2 giugno 1997.

    109 Nelle conclusioni provvisorie della ricorrente relative al dumping, in data 1_ luglio 1997 e in occasione dell'audizione del 9 luglio 1997, la detta ricorrente ha contestato il punto di vista della Commissione, deducendo che questa avrebbe dovuto utilizzare il metodo simmetrico consistente nel comparare il valore normale medio ponderato con la media ponderata dei prezzi di tutte le esportazioni della Petrotub verso la Comunità. Nella lettera 11 luglio 1997 la stessa ha inoltre sostenuto che un confronto del valore normale medio ponderato con la media ponderata dei prezzi di tutte le esportazioni verso la Comunità portava senz'altro a un margine di dumping di gran lunga inferiore a quello ottenuto col metodo utilizzato dalla Commissione.

    110 Successivamente, la Commissione ha precisato, nell'informazione finale 19 agosto 1997, che, per quanto riguarda la Petrotub, la configurazione dei prezzi all'esportazione differiva sensibilmente, a seconda dei periodi (compresi tra i mesi di agosto 1995 e aprile 1996 e, rispettivamente, maggio 1996 e agosto 1996). La stessa faceva presente che per l'insieme delle società rumene, la differenza di margine di dumping ottenuta applicando i metodi della comparazione per media ponderata a media ponderata e media ponderata a singola transazione era tale che si poteva concludere che il primo di tali metodi non consentiva di riflettere l'effettiva portata del dumping.

    111 Nelle sue osservazioni finali sul dumping dell'8 settembre 1997, la ricorrente ha nuovamente sostenuto che il margine di dumping doveva essere determinato applicando il metodo di comparazione per media ponderata a media ponderata.

    112 Al punto 22 del regolamento impugnato il Consiglio ha constatato:

    «Un'impresa ha sostenuto che il calcolo del margine di dumping non avrebbe dovuto essere effettuato sulla base di un confronto tra la media ponderata dei valori normali e il prezzo all'esportazione adeguato di ciascun gruppo corrispondente transazione per transazione, ma piuttosto confrontando medie ponderate e medie ponderate.

    L'obiezione è stata respinta dopo aver riconsiderato la metodologia utilizzata per tutte le imprese rumene ed aver rilevato che:

    - nel caso di un'impresa, non c'era alcuna differenza tra i margini di dumping calcolati con l'uno e l'altro metodo, in quanto tutte le esportazioni erano effettuate a prezzi di dumping;

    - per tre imprese, sono emerse significative variazioni dei prezzi all'esportazione in funzione della destinazione e del periodo in questione.

    In considerazione di quanto sopra, e a norma dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, si è mantenuto, ai fini delle conclusioni definitive, il metodo del confronto della media ponderata del valore normale del periodo con i singoli prezzi all'esportazione adeguati delle transazioni».

    113 Il regolamento impugnato precisa altresì le ragioni per le quali le istituzioni comunitarie hanno deciso di applicare il metodo di confronto del valore normale medio ponderato con i singoli prezzi delle esportazioni.

    114 Ciò considerato, e in assenza di specifica contestazione da parte della ricorrente nel corso della fase amministrativa del procedimento che avrebbe potuto, se del caso, rendere necessaria una motivazione più dettagliata (v. sentenza del Tribunale 28 settembre 1995, causa T-164/94, Ferchimex/Commissione, Racc. pag. II-2681, punti 90 e 118), il regolamento impugnato non può essere considerato affetto da motivazione insufficiente per quanto riguarda l'applicazione da parte delle istituzioni comunitarie dell'art. 2, n. 11, del regolamento base.

    115 Per quanto riguarda la censura della ricorrente secondo la quale le istituzioni comunitarie si sarebbero limitate ad esaminare il primo metodo simmetrico (cioè il metodo di confronto media ponderata con media ponderata) e avrebbero omesso di verificare se il secondo di tali metodi simmetrici contemplati all'art. 2, n. 11, del regolamento base (cioè il metodo che consiste nel confrontare i singoli valori normali con i singoli prezzi all'esportazione) non consentiva di riflettere l'effettiva portata del dumping praticato, il Tribunale rileva che si tratta di un motivo di diritto diverso che non è stato sollevato nella fase della replica. Tale motivo deve pertanto essere dichiarato irricevibile, conformemente all'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.

    116 Infine, da quanto precede emerge che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, i metodi di confronto intesi a determinare l'esistenza di un margine di dumping sono stati applicati singolarmente per ciascuna delle quattro società esportatrici rumene.

    117 Da quanto sopra consegue che il primo punto del quarto motivo non può essere accolto.

    Sull'asserita presa in considerazione di fattori situantisi al di fuori del periodo d'inchiesta

    118 La ricorrente, Petrotub, rileva che, nell'informazione finale, la Commissione ha dichiarato ch'essa prendeva in considerazione i prezzi del prodotto considerato nel corso di un periodo di nove mesi (dal mese di agosto 1995 al mese di aprile 1996). Includendo il mese di agosto 1995 in questo periodo, le istituzioni comunitarie avrebbero violato l'art. 2, n. 11, nella parte in cui dispone che esse possono determinare il margine di dumping solo con riferimento al periodo d'inchiesta, il quale, nella specie, va dal 1_ settembre 1995 al 31 agosto 1996.

    119 Il Consiglio obietta che questo riferimento al mese di agosto 1995 costituisce un semplice errore materiale.

    120 In questo contesto, poiché la ricorrente non ha presentato alcun elemento inteso a dimostrare che il mese di agosto 1995 è stato preso in considerazione nel periodo d'inchiesta considerato e riconosce di non aver fornito alla Commissione alcuna indicazione relativa ai prezzi applicati nel corso del mese di agosto 1995, nessun elemento del fascicolo consente di supporre che le istituzioni comunitarie hanno preso in considerazione i prezzi del prodotto riguardato praticati nel corso di tale mese di agosto 1995, cioè al di fuori del periodo d'inchiesta compreso tra il 1_ settembre 1995 e il 31 agosto 1996, come emerge dal nono `considerando' del regolamento impugnato.

    121 Il secondo punto del quarto motivo deve pertanto essere respinto.

    Sull'asserita mancanza di prova di una configurazione dei prezzi all'esportazione differente tra i vari acquirenti, regioni o periodi

    Esposizione sommaria degli argomenti delle parti

    122 Secondo la Petrotub, le istituzioni comunitarie non hanno dimostrato l'esistenza di una configurazione dei prezzi all'esportazione che sarebbe diversa tra i vari acquirenti, regioni o periodi. Nell'informazione finale la Commissione avrebbe concluso per l'esistenza di una configurazione dei prezzi all'esportazione che differirebbe sensibilmente per i periodi agosto 1995 - aprile 1996 e maggio 1996 - agosto 1996. Essa non avrebbe giustificato la sua scelta di confrontare un periodo di nove mesi con un periodo di quattro mesi.

    123 Inoltre, sui 148 prodotti presi in considerazione dalla Commissione, sarebbe stato possibile determinare se esisteva una configurazione dei prezzi all'esportazione differente durante i periodi contemplati solo per i 40 prodotti venduti nel corso dei due periodi, secondo quanto emerge dall'allegato 2 all'informazione finale. Orbene, tali prodotti avrebbero rappresentato meno del 30% del volume totale delle esportazioni della ricorrente. Inoltre, la maggior parte di tali 40 prodotti non avrebbe presentato differenze di prezzi sensibili da un periodo all'altro. Infine, i prezzi praticati dalla ricorrente rifletterebbero semplicemente le tendenze dominanti del mercato.

    124 Il Consiglio deduce che l'esistenza di una configurazione dei prezzi che presenta differenze a seconda dei periodi è chiaramente dimostrata, dal momento che sui 40 prodotti venduti nel corso dei due periodi considerati, 36 lo sono stati a prezzi più elevati durante il secondo periodo.

    Giudizio del Tribunale

    125 Nella specie, secondo gli elementi versati agli atti, l'esistenza di una configurazione dei prezzi differenti da un periodo all'altro è stata dimostrata dalle istituzioni comunitarie sulla base di un confronto dei prezzi dei 40 prodotti venduti dalla ricorrente durante i due periodi sopra menzionati. In particolare, dall'elenco di tali prezzi figurante nell'allegato 2 dell'informazione finale emerge che, per 36 di tali prodotti, i prezzi erano sensibilmente superiori durante il secondo periodo a quelli praticati durante il primo e che tale differenza raggiunge, per lo più, un'aliquota del 10% e oltre.

    126 A questo proposito non può rimproverarsi alle istituzioni comunitarie di aver comparato i prezzi applicati durante un periodo di nove mesi a quelli applicati durante un periodo di quattro mesi. Nella misura in cui un siffatto confronto è inteso a dimostrare se le imprese esportatrici hanno praticato prezzi pilotati tali da nascondere una pratica di dumping, durante un determinato periodo, qualunque questo sia, le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio margine discrezionale nel definire i periodi da prendere in considerazione che è frutto di una valutazione economica complessa. Nella specie, nessun elemento versato agli atti consente di supporre che la scelta dei periodi di cui trattasi era tale da falsare il confronto dei prezzi in considerazione.

    127 Infine, l'argomento della ricorrente, secondo cui la configurazione dei prezzi rifletterebbe le tendenze del mercato, non era suffragato da alcun elemento di prova. Ad ogni modo, questo argomento è contraddetto dal fatto che l'esistenza di una configurazione dei prezzi differente da un periodo all'altro non è stata dimostrata né per uno degli esportatori rumeni né, come sottolinea il Consiglio, per quanto riguarda le esportazioni originarie della Repubblica slovacca.

    128 Ne consegue che tutti e tre i punti del quarto motivo debbono essere respinti.

    IV - Sul quinto motivo, che deduce la violazione dell'art. 3, nn. 2 e 5-7, del regolamento base

    129 Questo motivo, relativo alla determinazione dell'esistenza di un pregiudizio, si articola su due punti. Il primo dev'essere inteso nel senso che la decisione impugnata violerebbe l'art. 3, nn. 2, 5 e 6, del regolamento base in quanto sarebbe affetta da errori di fatto, da errori manifesti di valutazione e da insufficienza di motivazione per quanto riguarda la situazione dell'industria comunitaria. Nel contesto del secondo punto di tale motivo, le ricorrenti sostengono che le istituzioni comunitarie hanno violato l'art. 3, n. 7, del regolamento base, omettendo di prendere in considerazione l'impatto di fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping.

    Sul primo punto, che deduce la violazione dell'art. 3, nn. 2, 5 e 6, del regolamento base

    Esposizione sommaria degli argomenti delle parti

    130 Le ricorrenti deducono la violazione dell'art. 3, n. 6, del regolamento base, il quale è così formulato:

    «Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati in conformità con il paragrafo 2, che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull'industria comunitaria gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che questa incidenza si manifesta in misura che può essere considerata grave».

    131 Precisano a questo proposito nelle loro repliche che, contrariamente a quanto affermato dal Consiglio a proposito di un'asserita confusione da parte loro tra l'accertamento di un pregiudizio e l'analisi del nesso di causalità, le loro censure contemplano la prima fase della valutazione del pregiudizio effettuata nel regolamento impugnato, cioè l'analisi della situazione dell'industria comunitaria. Nella misura in cui le istituzioni comunitarie avrebbero omesso di dimostrare, fondandosi su una descrizione della situazione di tale industria, come richiesto dall'art. 3, n. 6, del regolamento base, che questa avrebbe subito un pregiudizio, sarebbe stato superfluo che le ricorrenti contestassero specificamente l'analisi relativa al nesso di causalità.

    132 Dopo tale precisazione le ricorrenti evitano, in primo luogo, l'affermazione enunciata nel cinquantaseiesimo `considerando' del regolamento impugnato secondo cui esse non avrebbero contestato i risultati figuranti nel regolamento provvisorio a proposito della situazione dell'industria comunitaria, che sono ripresi dal cinquantasettesimo al sessantunesimo `considerando' del regolamento impugnato.

    133 Con quest'affermazione il Consiglio sarebbe venuto meno al suo obbligo di diligenza e avrebbe violato il principio di buona amministrazione. Inoltre, la decisione impugnata sarebbe affetta da insufficienza di motivazione per quanto riguarda la situazione dell'industria comunitaria. Essa non consente infatti né alle ricorrenti né al Tribunale di valutare se le istituzioni hanno preso in considerazione le osservazioni delle ricorrenti a questo proposito. Un siffatto difetto di motivazione non potrebbe essere sanato nel corso del procedimento.

    134 Le ricorrenti contestano poi le constatazioni operate dalle istituzioni per quanto riguarda la situazione dell'industria comunitaria. Le stesse passano poi ad esaminare le constatazioni sulla capacità, la produzione e il volume delle vendite, come pure sulla redditività.

    135 In primo luogo, le constatazioni delle istituzioni comunitarie per quanto riguarda la capacità, operate nel cinquantasettesimo `considerando' del regolamento impugnato, sarebbero affette da errore di fatto. In particolare, la maggior parte degli undici impianti di produzione (che rappresentano pressappoco un quarto della capacità di produzione totale del prodotto di cui trattasi nella Comunità) che, secondo il cinquantasettesimo `considerando', avrebbero cessato le loro attività tra il 1992 e il periodo d'inchiesta, non solo non sarebbero stati chiusi, ma avrebbero rimodernato i loro impianti di produzione [Dalmine (Arcore), 1992, 95 000 tonnellate; Mannesmann (Mülheim), 1992, 350 000 tonnellate; Tubacex (Amurrio), 1993, 60 000 tonnellate; e Tubos Reunidos (Amurrio), 1994, 50 000 tonnellate], ovvero sarebbero stati rilevati da altri produttori (Seta, Roncadelle, 1992, 100 000 tonnellate), ovvero, infine, avrebbero cessato la loro attività in applicazione di uno dei piani di aiuto alle chiusure [ATM (Bari), 1995, 35 000 tonnellate], stando alle informazioni provenienti dagli stessi produttori europei pubblicate nel «Metal Bulletin» o nell'opera intitolata «Pipe and Tube Mills of the World with Global Technical Data, 1997».

    136 Quand'anche si supponesse che gli elementi sopramenzionati prodotti dalle ricorrenti non possano essere presi in considerazione nella specie, resterebbe ciò nondimeno che le affermazioni delle istituzioni comunitarie relative alle chiusure degli impianti non sono confortate dal alcun elemento di prova, in particolare, per quanto riguarda la questione se i dati in cifre sui quali esse si basano si riferiscano unicamente al prodotto di cui trattasi. Le constatazioni delle istituzioni relative alla capacità produttiva sarebbero di conseguenza palesemente erronee.

    137 In secondo luogo, i dati in cifre riguardanti la produzione dell'industria comunitaria (cinquantasettesimo `considerando' del regolamento impugnato) sarebbero sensibilmente inferiori alle cifre fornite dai produttori della Comunità, cifre presentate dalle ricorrenti nelle conclusioni provvisorie sul pregiudizio (tabulato 5, pag. 9) e basantisi su un documento proveniente dallo «Stahlrohrverband» tedesco del 19 settembre 1996. Inoltre, le cifre menzionate nel medesimo `considerando' si riferirebbero pure alla produzione dell'industria comunitaria nel suo insieme, e non alla sola produzione del prodotto interessato, al contrario delle affermazioni del Consiglio che non sarebbero suffragate da nessun elemento di prova.

    138 Per quanto riguarda il volume delle vendite, che sarebbero passate dalle 781 770 tonnellate nel 1992 alle 775 721 tonnellate nel 1995 e a 722 042 tonnellate nel corso del periodo di inchiesta, stando al cinquantottesimo `considerando' del regolamento impugnato, emergerebbe esplicitamente da tale `considerando' che le cifre così citate si riferiscono solo alle «vendite dei produttori comunitari» e non alle sole vendite del prodotto di cui trattasi. Tali cifre sarebbero «apparentemente contraddette» dalle informazioni contenute in un articolo intitolato «Seamless changes transform the European scene», pubblicato nel «Metal Bulletin» dell'aprile 1996, il quale indica che le sole vendite di tubi senza saldatura della Dalmine superavano nel 1994 le 700 000 tonnellate. La tendenza alla costante diminuzione delle vendite riflessa dalle cifre menzionate nel cinquantottesimo `considerando' sarebbe, inoltre, contraddetta dall'aumento del fatturato, secondo le cifre citate dai produttori comunitari nella versione non confidenziale della denuncia.

    139 Per quanto riguarda, in terzo luogo, la redditività, il regolamento impugnato (sessantesimo `considerando') sarebbe in contraddizione con il regolamento provvisorio (cinquantasettesimo `considerando'), poiché non si baserebbe su alcuna prova certa e sarebbe affetto da un errore manifesto di valutazione. Il regolamento impugnato, che menzionerebbe una semplice riduzione delle perdite basandosi, in particolare, sull'aliquota di redditività negativa dello 0,7% durante il periodo d'inchiesta, non concorderebbe con il regolamento provvisorio che constata che in parte, in ragione di aumenti di prezzi, l'industria comunitaria aveva raggiunto la soglia di redditività durante gli otto primi mesi del 1996, cioè nel corso degli otto ultimi mesi del periodo di inchiesta.

    140 Inoltre, i dati in cifre forniti dai produttori comunitari confermerebbero la redditività delle vendite. Così, tra i maggiori produttori di tubi senza saldatura dell'Unione europea, la Vallourec Industries (Francia) avrebbe nuovamente realizzato nel 1995 degli utili, stando al menzionato articolo pubblicato in «Metal Bulletin» dell'aprile 1996, e altrettanto varrebbe per la Dalmine negli anni 1992, 1994 e 1995, secondo l'articolo intitolato «Dalmine goes private», pubblicato nello stesso numero di tale rivista.

    141 Inoltre, le istituzioni comunitarie avrebbero identificato le perdite finanziarie come una delle forme di pregiudizio subite dall'industria comunitaria (sessantaduesimo `considerando' del regolamento impugnato) senza dimostrare, come richiesto dall'art. 3, n. 6, del regolamento base, che le perdite finanziarie erano state provocate dalle importazioni provenienti da paesi contemplati dall'inchiesta.

    142 Le ricorrenti, infine, contestano la presa in considerazione di un periodo compreso fra il mese di gennaio 1992 e la fine del periodo d'inchiesta per determinare l'esistenza di un pregiudizio (nono `considerando' del regolamento impugnato), mentre il periodo di inchiesta si estende solo dal 1_ settembre 1995 al 31 agosto 1996.

    143 A questo proposito il regolamento impugnato sarebbe affetto da mancanza di motivazione, in quanto le istituzioni comunitarie avrebbero omesso di giustificare, da un lato, la presa in considerazione di un periodo più lungo del periodo d'inchiesta e, d'altro lato, la scelta dell'anno 1992 per l'inizio di tale più lungo periodo (sentenza della Corte 7 maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima/Consiglio, Racc. pag. I-2069, punto 87). Una siffatta giustificazione verrebbe nella specie richiesta in quanto, ad eccezione dell'anno 1995 (durante il quale l'industria dei tubi senza saldatura sarebbe stata caratterizzata da una depressione su scala mondiale), le cifre menzionate nel cinquantesettesimo e sessantesimo `considerando' del regolamento impugnato indicherebbero, per tutti i fattori che qui rilevano, che lo stato dell'industria comunitaria è migliorato nel 1994 e nel 1995 e che ha raggiunto la soglia della redditività nel corso di otto primi mesi del 1996.

    144 Il Consiglio confuta tale tesi, deducendo in particolare che le censure relative alle constatazioni operate nel regolamento impugnato sono infondate.

    Giudizio del Tribunale

    145 Prima di esaminare il primo punto del quinto motivo, si deve innanzi tutto interpretarne la portata. Per quanto le ricorrenti si limitino ad invocare espressamente la violazione dell'art. 3, n. 6, del regolamento base, dalla formulazione delle loro censure contenuta nelle loro memorie emerge che esse contestano la regolarità del regolamento impugnato in quanto sarebbe inficiato da errore di fatto o da un'insufficiente motivazione per quanto riguarda l'analisi della situazione dell'industria comunitaria.

    146 In questo contesto, sostenendo che le istituzioni interessate hanno omesso di accertare, con l'ausilio di tutti gli elementi di prova pertinenti relativi alla situazione dell'industria comunitaria cui fa riferimento l'art. 3, n. 6, del regolamento base, l'esistenza di un pregiudizio subito da tale industria, le ricorrenti hanno menzionato con sufficiente chiarezza i principi giuridici sui quali esse si fondano, senza che sia necessario che nel ricorso siano state esplicitamente invocate le disposizioni contenute nei nn. 2 e 5 di questo stesso articolo, che hanno più specificamente ad oggetto la valutazione della situazione dell'industria comunitaria.

    147 Ciò considerato, il quinto motivo deve essere inteso nel senso che deduce, nel suo primo punto, la violazione dell'art. 3, nn. 2, 5 e 6, del regolamento base.

    148 In primo luogo, il Tribunale a questo proposito rileva che le ricorrenti hanno contestato le constatazioni provvisorie della Commissione relative alla situazione dell'industria comunitaria nelle loro conclusioni provvisorie sul pregiudizio nonché nei riassunti dei loro argomenti relativi al pregiudizio presentati nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione del 9 luglio 1997 e che hanno confermato, nelle osservazioni finali sul pregiudizio, la posizione che avevano sostenuto in maniera circostanziata a questo riguardo nelle conclusioni provvisorie.

    149 Ne consegue che l'affermazione enunciata nel cinquantaseiesimo `considerando' del regolamento impugnato, secondo la quale le constatazioni figuranti nel regolamento provvisorio sulla situazione dell'industria comunitaria non sarebbero state contestate dalle parti, è inesatta, come sostenuto dalle ricorrenti.

    150 Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dalle ricorrenti, tale inesattezza non implica un'insufficiente motivazione del regolamento impugnato, alla luce delle osservazioni che esse avevano presentato nel corso del procedimento amministrativo.

    151 Infatti, la Commissione non è tenuta a motivare specificamente, nel regolamento definitivo, il fatto che non siano stati presi in considerazione vari elementi dedotti dalle parti nel corso del procedimento amministrativo. E' sufficiente che tale regolamento contenga una chiara giustificazione dei principali elementi intervenuti, nella specie, nell'analisi della situazione dell'industria comunitaria, dal momento che tale giustificazione è idonea a chiarire le ragioni per le quali il Consiglio non ha tenuto conto degli elementi pertinenti invocati sotto questo aspetto dalle parti nel corso del procedimento amministrativo (sentenza della Corte 10 marzo 1992, causa C-171/87, Canon/Consiglio, Racc. pag. I-1237, punti 55 e 57, e sentenza del Tribunale 28 settembre 1995, causa T-164/94, Ferchimex/Consiglio, Racc. pag. II-2681, punti 90 e 118).

    152 Nella specie, i `considerando' dal cinquantasettesimo al sessantaduesimo del regolamento impugnato contengono una motivazione sufficiente per quanto riguarda la valutazione dei principali fattori che caratterizzano la situazione dell'industria comunitaria presi in considerazione dalle istituzioni comunitarie. A questo proposito le ricorrenti non invocano alcun argomento né alcun elemento di prova specifico dedotto nel corso della fase amministrativa del procedimento avverso constatazioni effettuate nel regolamento provvisorio, che avrebbero richiesto giustificazioni supplementari nel regolamento impugnato.

    153 Inoltre, nella misura in cui non ha violato, concretamente, i diritti delle ricorrenti, l'affermazione erronea, contenuta nel cinquantaseiesimo `considerando' del regolamento impugnato, secondo la quale queste ultime non avrebbero contestato le constatazioni relative alla situazione dell'industria comunitaria figuranti nel regolamento provvisorio, non può costituire una violazione dell'obbligo di diligenza e di buona amministrazione idonea a implicare l'illegittimità del regolamento impugnato.

    154 In secondo luogo, si deve esaminare, per quanto riguarda la situazione dell'industria comunitaria, la fondatezza delle constatazioni operate nel regolamento impugnato con riferimento agli argomenti delle ricorrenti.

    155 A questo proposito il Tribunale ricorda innanzi tutto che l'analisi di tale situazione implica la valutazione di situazioni economiche complesse, sulla quale il giudice deve limitare il suo controllo alla verifica del rispetto delle norme di procedura, dell'esattezza materiale dei fatti, dell'assenza di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere (sentenza della Corte 10 marzo 1992, causa C-174/87, Ricoh/Consiglio, Racc. pag. I-1335, punto 68).

    156 D'altronde, si debbono respingere, in limine, le affermazioni delle ricorrenti secondo le quali i dati relativi alla capacità, alla produzione e alle vendite menzionati nel regolamento impugnato si riferirebbero all'insieme della produzione dell'industria comunitaria. A questo proposito le ricorrenti non invocano alcun serio argomento che consenta di disattendere l'affermazione del Consiglio secondo cui le cifre sulle quali si fonda la valutazione del pregiudizio si riferirebbero unicamente al prodotto di cui trattasi.

    157 Per quanto riguarda, innanzi tutto, le constatazioni sulla capacità, i dati pubblicati nel «Metal Bulletin» e nell'opera «Pipe and Tube Mills of the World whith Global Technical Data», sui quali le ricorrenti basano la loro argomentazione, non consentono di dimostrare l'inesattezza delle constatazioni relative alla diminuzione della capacità, riprese nel cinquantasettesimo `considerando' del regolamento impugnato. Infatti, le ricorrenti non hanno invocato dinanzi al Tribunale alcun elemento idoneo a mettere in dubbio le affermazioni del Consiglio secondo cui la Dalmine (Arcore) e la SETA (Roncadelle) hanno senz'altro ridotto le loro capacità di 95 000, e rispettivamente, 100 000 tonnellate. Esse non hanno neanche confutato l'affermazione dell'istituzione convenuta secondo la quale la Mannesmann, che possiede ancora un impianto a Mülheim, ha chiuso un secondo impianto della capacità di 350 000 tonnellate in questa località. Per quanto riguarda la chiusura di un impianto dell'ATM a Bari, l'argomento delle ricorrenti, secondo cui questa chiusura non sarebbe dovuta a importazioni oggetto di dumping, non sarebbe, quand'anche fondato, idoneo a inficiare le conclusioni figuranti nel cinquantasettesimo `considerando' del regolamento impugnato, in cui il Consiglio si limita a constatare una diminuzione della capacità dell'industria comunitaria. D'altronde, le ricorrenti non hanno contestato dinanzi al Tribunale gli argomenti del Consiglio secondo cui, da un lato, la capacità della Tubacex (Amurrio), alla quale esse si riferiscono, è riferita a prodotti non riguardati dall'inchiesta e, d'altro lato, la Tubos Reunidos (Amurrio) ha ridotto la sua capacità di 50 000 tonnellate, come sarebbe risultato dal sopralluogo.

    158 Per quanto riguarda la produzione dell'industria comunitaria (cinquantasettesimo `considerando' del regolamento impugnato), gli argomenti invocati dalle ricorrenti non possono essere accolti in quanto si fondano sui dati in cifre forniti dallo Stahlrohrverband tedesco relativi all'intera gamma di tubi e tubi senza saldatura rientranti sotto la voce 7304 della nomenclatura combinata, e non ai soli prodotti riguardati (rientranti in cinque sottovoci tariffarie sulle 37 contenute nella voce 7304).

    159 Per quanto riguarda le cifre relative al volume delle vendite (cinquantottesimo `considerando'), le ricorrenti si limitano a sostenere che esse sarebbero «apparentemente contraddette» dalle informazioni contenute in un articolo di stampa, senza operare distinzioni tra l'intera gamma e i soli prodotti di cui trattasi. Orbene, le cifre relative alle vendite effettuate da un'impresa, nella specie la Dalmine, non consentono di trarre alcuna conclusione per quanto riguarda l'evoluzione della produzione dei prodotti di cui trattasi dell'insieme dell'industria comunitaria, quale definita nel regolamento impugnato. Per quanto riguarda la tesi delle ricorrenti relativa all'aumento della cifra d'affari dei produttori comunitari, non emerge dai documenti versati agli atti che le cifre menzionate nella denuncia, sulle quali si basano le ricorrenti, si riferiscono unicamente ai prodotti riguardati dal regolamento impugnato.

    160 Parimenti, per quanto riguarda la redditività (sessantesimo `considerando' del regolamento impugnato), le ricorrenti deducono talune cifre fornite dai produttori comunitari, senza tener conto della distinzione tra l'intera gamma e i prodotti di cui trattasi. Inoltre, esse non contestano la tesi del Consiglio secondo cui, anche se taluni di loro hanno realizzato degli utili, i produttori comunitari hanno, in media, subito perdite sulle vendite del prodotto simile, come espressamente emerge dal sessantesimo `considerando' del regolamento impugnato. Al contrario delle affermazioni delle ricorrenti, questo regolamento, che fa menzione di una riduzione delle perdite nel corso del periodo di inchiesta grazie, in parte, alle misure antidumping allora in vigore nel settore dei prodotti di cui trattasi, concorda perfettamente con le constatazioni operate dal regolamento provvisorio (cinquantasettesimo `considerando'), secondo cui la soglia di redditività era stata già raggiunta nel corso degli otto ultimi mesi del periodo d'inchiesta. Inoltre, le ricorrenti non contestano che questa evoluzione non sia stata tuttavia sufficiente a generare i livelli di proventi di cui l'industria comunitaria avrebbe avuto bisogno per coprire i costi crescenti di produzione e gli elevati investimenti necessari per procedere alla ristrutturazione, per realizzare un utile ragionevole, per riprendersi dalle perdite degli anni precedenti e assicurarsi una vitalità a lungo termine, come constatato dalle istituzioni comunitarie nel sessantesimo `considerando' del regolamento impugnato.

    161 Infine, per determinare il periodo da prendere in considerazione ai fini dell'accertamento del pregiudizio nell'ambito di un procedimento antidumping, le istituzioni comunitarie godono di un ampio potere discrezionale (sentenza della Corte 7 maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima /Consiglio, Racc. pag. I-2069, punto 86).

    162 Nella specie non è dimostrato che le istituzioni hanno ecceduto ai limiti del loro potere discrezionale prendendo in considerazione il periodo che va dal 1992 alla fine del periodo d'inchiesta ai fini della valutazione del pregiudizio. Infatti, il Consiglio ha esposto in modo convincente che la fissazione dell'inizio del periodo di riferimento nel 1993, anno caratterizzato da una depressione economica mondiale, avrebbe portato a risultati eccessivi e anormali. Inoltre, siccome al presente procedimento è stato dato corso contemporaneamente al procedimento di riesame avente ad oggetto il medesimo prodotto proveniente da altri paesi dell'Europa orientale (punto 2 supra), le istituzioni comunitarie non sono incorse in un errore manifesto di valutazione ritenendo ragionevole prendere in considerazione l'anno 1992, al fine di esaminare, in particolare, il pregiudizio subito alla luce delle misure antidumping esistenti istituite nel 1992 e nel 1993 per le importazioni dei prodotti di cui trattasi provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia e dalla Repubblica di Croazia e di evitare discriminazioni tra i paesi soggetti alla nuova inchiesta e quelli soggetti all'inchiesta nel contesto del riesame (v. il quarantacinquesimo `considerando' del regolamento provvisorio).

    163 Ciò considerato, le ricorrenti non hanno dimostrato che il regolamento impugnato è affetto da errori di fatto, da errori manifesti di valutazione, o da un'insufficienza di motivazione per quanto riguarda la valutazione della situazione dell'industria comunitaria.

    164 Nel consegue che il primo punto del quinto motivo deve essere respinto.

    Sul secondo punto, che deduce la violazione dell'art. 3, n. 7, del regolamento base

    Esposizione sommaria degli argomenti delle parti

    165 Le ricorrenti deducono che le istituzioni comunitarie erano tenute, in applicazione dell'art. 3, n. 7, del regolamento base, a verificare se fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che la Commissione conosceva o avrebbe dovuto ragionevolmente conoscere, potessero aver contribuito al pregiudizio constatato, e se tali fattori fossero tali da rompere il nesso causale tra le importazioni del prodotto di cui trattasi provenienti dai paesi soggetti all'inchiesta e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria (sentenza del Tribunale 14 luglio 1995, causa T-166/94, Koyo Seiko/Consiglio, Racc. pag. II-2129, punti 79, 81 e 82).

    166 Orbene, le istituzioni comunitarie non avrebbero correttamente esaminato l'impatto del volume o dei prezzi delle importazioni del prodotto considerato provenienti da altri paesi terzi. A questo proposito il sessantaquattresimo `considerando' del regolamento impugnato conterrebbe errori di fatto ed errori manifesti di valutazione. Inoltre, non consentirebbe alle ricorrenti di verificare se la Commissione ha seguito la procedura appropriata ai fini della determinazione del pregiudizio. Il regolamento impugnato sarebbe pertanto su questo punto insufficientemente motivato.

    167 Infatti, il sessantaquattresimo `considerando' si riferirebbe unicamente alle importazioni provenienti dall'Argentina e non consentirebbe di determinare quali altre importazioni provenienti da paesi terzi siano state effettivamente esaminate dalle istituzioni comunitarie. Inoltre, contrariamente alle affermazioni della convenuta, il tabulato 1 annesso all'allegato 2 dell'informazione finale conterrebbe soltanto una cifra globale per le importazioni provenienti da paesi terzi e non indicherebbe, pertanto, che le istituzioni comunitarie hanno esaminato le importazioni provenienti da paesi terzi diversi dall'Argentina. Orbene, tenuto conto dei fatti rilevati nella denuncia iniziale, la Commissione conosceva e avrebbe dovuto analizzare quanto meno l'impatto sull'industria comunitaria delle importazioni provenienti dall'Ucraina, dal Giappone e dall'Africa del Sud. Per di più, le ricorrenti avrebbero attirato l'attenzione della Commissione, nel corso della fase amministrativa, sulla necessità di valutare gli effetti delle importazioni provenienti da altri paesi terzi, in particolare dall'Ucraina, nella sua conclusione provvisoria e nelle sue osservazioni finali sul pregiudizio.

    168 Inoltre, rilevando che, mentre la loro quota di mercato era pressoché raddoppiata dal 1992 alla fine del periodo d'inchiesta, le importazioni provenienti da paesi terzi non soggetti all'inchiesta avevano avuto un effetto trascurabile sulla situazione dell'industria comunitaria, poiché sarebbero state effettuate a prezzi nettamente superiori a quelli praticati per le importazioni oggetto di dumping, le istituzioni avrebbero applicato un criterio inadeguato. Esse avrebbero dovuto, in applicazione dell'art. 3, n. 7, del regolamento base, accertare se il pregiudizio avrebbe potuto derivare, in tutto o in parte, dalle differenze tra i prezzi praticati per i prodotti considerati da parte dei produttori comunitari e i prezzi dei prodotti originari di altri paesi.

    169 A questo proposito, le cifre fornite dall'Eurostat in merito alle importazioni nella Comunità di tubi senza saldatura dal 1992 al 1995 dimostrerebbero che i prezzi medi delle importazioni provenienti dall'Ucraina e dall'Argentina erano considerevolmente inferiori non solo ai prezzi medi applicati dai produttori comunitari, ma anche ai prezzi medi delle importazioni provenienti da paesi terzi soggetti all'inchiesta nel corso del medesimo periodo. Le contrarie affermazioni della convenuta su questo punto non troverebbero conforto.

    170 Del resto, le istituzioni comunitarie non avrebbero dimostrato sulla base di elementi di prova inconfutabili che la diminuzione dell'occupazione (sessantaduesimo `considerando' del regolamento impugnato) era stata causata dalle importazioni provenienti dai paesi riguardati dall'inchiesta, con esclusione di altri fattori, come l'automatizzazione del processo di produzione. Orbene, quest'automatizzazione avrebbe implicato la soppressione di 23 000 posti di lavoro nell'industria siderurgica dal 1992, stando a quanto affermato nell'articolo intitolato «A strictly private business», pubblicato in «Metal Bulletin» nel dicembre 1996.

    171 Inoltre, la Commissione avrebbe omesso di prendere in considerazione, tra gli altri fattori contemplati dall'art. 3, n. 7, del regolamento base, la diminuzione delle esportazioni della Comunità che emergerebbe, in particolare, dai dati menzionati nella denuncia.

    172 Il Consiglio ritiene che il regolamento impugnato è conforme all'art. 3, n. 7, del regolamento base.

    Giudizio del Tribunale

    173 Ai sensi dell'art. 3, n. 7, del regolamento base, «oltre alle importazioni oggetto di dumping, vengono esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all'industria comunitaria per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping a norma del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a questo proposito comprendono, tra l'altro, il volume e i prezzi delle importazioni non vendute a prezzi di dumping, la contrazione della domanda oppure le variazioni dell'andamento dei consumi, le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e comunitari, la concorrenza tra gli stessi, nonché gli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell'industria comunitaria in materia di esportazioni e di produttività».

    174 Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura che deduce l'assenza di esame, da parte delle istituzioni comunitarie, degli effetti sulla situazione dell'industria comunitaria delle importazioni provenienti dall'Africa del Sud, dal Giappone e dall'Ucraina, il Tribunale rileva in primo luogo che dal regolamento impugnato (sessantaquattresimo `considerando') emerge che le istituzioni comunitarie non hanno limitato il loro esame alle importazioni provenienti dall'Argentina citate a titolo di esempio, ma hanno preso in considerazione l'insieme delle importazioni provenienti dai paesi terzi non coperti dalle due inchieste. A questo proposito le importazioni dei prodotti considerati provenienti dai paesi terzi non coperti dalle inchieste, il cui volume (45 875 tonnellate nel 1992, ad esempio) è menzionato nella tabella 1 annessa all'allegato 2 dell'informazione finale, non si limitano, contrariamente alle affermazioni delle ricorrenti, alle importazioni provenienti dall'Argentina, come emerge dalle cifre fornite dalle ricorrenti (le quali indicano, ad esempio, che 7 415 tonnellate dei prodotti riguardati provenienti dall'Argentina sono stati importati nella Comunità nel 1992). Inoltre, le istituzioni comunitarie hanno preso in considerazione l'insieme delle importazioni provenienti dai paesi terzi non coperti dalle inchieste, come dimostrato dal sessantaquattresimo `considerando' del regolamento impugnato, il quale recita che la quota di mercato rappresentata dalle importazioni provenienti da paesi terzi non coperti dalle inchieste era passata dal 4,3% nel 1992 al 7,7% nel corso del periodo d'inchiesta.

    175 Inoltre, le ricorrenti non hanno dedotto alcun elemento concreto che consenta di supporre che le istituzioni comunitarie abbiano commesso un errore di fatto o un errore manifesto di valutazione ritenendo che, malgrado tale aumento delle loro quote di mercato dal 1992 al 1996, le importazioni provenienti da paesi terzi non soggetti alle due inchieste avessero prodotto un effetto trascurabile sulla situazione dell'industria comunitaria, per il motivo che, da un lato, esse erano state effettuate a prezzi nettamente superiori a quelli delle importazioni oggetto di dumping e, dall'altro, che nulla stava a indicare che tali importazioni abbiano fatto oggetto di pratiche di dumping. In particolare, le cifre fornite dall'Eurostat, invocate dalle ricorrenti, si riferiscono ai prezzi medi annui delle importazioni provenienti dall'Argentina, dall'Africa del Sud, dal Giappone e dall'Ucraina, dal 1992 al 1995. Infatti, queste cifre non consentono di stabilire un confronto sufficientemente dettagliato tra i prezzi delle importazioni provenienti da tali paesi terzi e quelli applicati dai produttori comunitari o dagli esportatori nei paesi soggetti all'inchiesta.

    176 Ciò considerato, le ricorrenti non hanno dimostrato che le istituzioni comunitarie hanno commesso un errore manifesto di valutazione laddove hanno considerato che le importazioni provenienti da paesi terzi non coperti dalle inchieste non consentivano di rompere il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

    177 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'incidenza di ristrutturazioni e di automatizzazione del processo di produzione sulla soppressione del 35% circa dei posti di lavoro nell'industria comunitaria, pari ad una perdita di circa 2 800 posti dal 1992 fino alla fine del periodo d'inchiesta (sessantunesimo e sessantaduesimo `considerando' del regolamento impugnato), è giocoforza constatare che gli elementi invocati dalle ricorrenti - in particolare l'articolo di stampa pubblicato in «Metal Bulletin» del dicembre 1996, che riguarda l'industria siderurgica nel suo insieme -, non sono sufficienti a dimostrare che le istituzioni comunitarie hanno commesso un errore manifesto di valutazione nel constatare, nel sessantaseiesimo `considerando' del regolamento impugnato, che le importazioni oggetto di dumping, isolatamente considerate, hanno ampiamente contribuito a tale considerevole perdita di posti di lavoro.

    178 Per quanto riguarda, in terzo luogo, l'impatto della riduzione delle esportazioni della Comunità sull'industria comunitaria, si deve constatare che, ad ogni modo, le affermazioni delle ricorrenti non trovano conforto in alcun dato e in alcun argomento concreto, e devono pertanto essere respinte.

    179 Per l'insieme di tutte queste ragioni, non può muoversi nei confronti delle istituzioni comunitarie la censura di avere omesso di esaminare altri fattori noti che hanno provocato un pregiudizio all'industria comunitaria e di verificare se questi fattori erano idonei a rompere il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Inoltre, dalle considerazioni che precedono emerge che il regolamento impugnato è sufficientemente motivato su questo punto.

    180 Ciò considerato, il secondo punto del quinto motivo, relativo alla violazione dell'art. 3, n. 7, del regolamento base, è infondato.

    181 Entrambi i punti del quinto motivo debbono pertanto essere respinti.

    V - Sul sesto motivo, che deduce la violazione dell'art. 20, n. 2, del regolamento base e del diritto di essere sentiti, nonché l'insufficienza di motivazione

    Esposizione sommaria degli argomenti delle parti

    182 Le ricorrenti ricordano che, ai sensi dell'art. 20, n. 2, del regolamento base, «le parti di cui al paragrafo 1 [tra le quali gli esportatori] possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l'istituzione di misure definitive».

    183 Questa disposizione imporrebbe alla Commissione d'informare gli esportatori circa le conclusioni per quanto riguarda non solo l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio, ma anche l'interesse della Comunità. Infatti, dagli artt. 7, n. 1, e 9, n. 4, del regolamento base emerge che l'interesse della Comunità dipende da tali fatti e considerazioni essenziali sulla cui base è prevista l'istituzione di un dazio definitivo, il che il Consiglio non contesterebbe.

    184 Nella specie le istituzioni comunitarie avrebbero violato una formalità sostanziale prevista dal citato art. 20, n. 2, omettendo di dare un'informazione finale sulle considerazioni relative all'interesse comunitario, mentre le ricorrenti avevano chiesto una siffatta informazione ai sensi di tale disposizione con lettera 9 ottobre 1996.

    185 Inoltre, con quest'omissione, le stesse avrebbero violato il diritto delle ricorrenti di essere sentite, il quale comprenderebbe il diritto di essere informate di tutti gli elementi idonei a incidere sfavorevolmente sulla loro posizione e utili alla tutela dei loro interessi nonché il loro diritto di presentare osservazioni in merito alla posizione delle istituzioni comunitarie (sentenza della Corte 27 giugno 1991, causa C-49/88, Al-Jubail Fertilizer/Consiglio, Racc. pag. I-3187, punti 15 e 16).

    186 Del resto, nella presente fattispecie, le istituzioni comunitarie avrebbero omesso di prendere in considerazione le osservazioni presentate dalle ricorrenti a proposito dell'interesse della Comunità nel corso del procedimento amministrativo. Ne sarebbe attestazione l'affermazione contenuta nel settantatresimo `considerando' del regolamento impugnato, secondo il quale, «dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni sulle conclusioni provvisorie della Commissione in merito alla questione dell'interesse della Comunità».

    187 Dal momento che le istituzioni comunitarie si sarebbero astenute dal rispondere alle obiezioni delle ricorrenti considerate nel punto precedente, il regolamento impugnato sarebbe insufficientemente motivato per quanto riguarda la determinazione dell'interesse della Comunità.

    188 Infine, nel corso dell'udienza, le ricorrenti hanno respinto l'argomento del Consiglio secondo il quale esse sarebbero state in grado di difendere utilmente i loro interessi. Dal punto 73 del regolamento impugnato emerge che, dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, la Commissione ha ripreso la sua inchiesta. Essa avrebbe adottato la sua decisione finale relativa all'interesse della Comunità sulla base delle informazioni supplementari così ottenute nelle risposte a questionari indirizzati a imprese utilizzatrici del prodotto di cui trattasi.

    189 Il Consiglio disattende l'argomentazione delle ricorrenti. In primo luogo, la mancanza di menzione dell'interesse della Comunità, nell'informazione finale, non costituirebbe una violazione dell'art. 20, n. 2, del regolamento base e del diritto di essere sentiti.

    190 Infatti, gli esportatori non potrebbero avvalersi di un'informazione sull'interesse della Comunità ai sensi dell'art. 20, n. 2, del regolamento base. Per quanto riguarda la determinazione dell'interesse della Comunità, il diritto all'informazione sarebbe disciplinato dalle disposizioni speciali di cui all'art. 21, n. 6, del regolamento base, il quale determinerebbe con precisione i beneficiari (tra i quali non rientrano gli esportatori) e le modalità di tale diritto per quanto riguarda le conclusioni relative all'interesse della Comunità, e si sostituirebbe a questo riguardo alle disposizioni generali contenute nell'art. 20, n. 2, relative all'informazione delle parti.

    191 L'interpretazione secondo cui l'art. 21, n. 6, contempla specificamente l'informazione sulle conclusioni relative all'interesse della Comunità sarebbe confermata dal trentesimo `considerando' del regolamento base e dal fatto che questo articolo contempla altresì taluni beneficiari del diritto di essere informati ai sensi dell'art. 20, n. 2, del regolamento base.

    192 Inoltre, la citata sentenza Al-Jubail Fertilizer/Consiglio confermerebbe che le conclusioni sull'interesse della Comunità non devono essere comunicate agli esportatori, perché esse non rientrano tra le affermazioni avanzate nei loro confronti, e dalle quali devono essere in grado di difendersi.

    193 In particolare, gli interessi degli esportatori non rientrerebbero, per definizione, nella valutazione dell'interesse della Comunità. L'esigenza di una siffatta valutazione non sarebbe richiesta dall'art. VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e del codice antidumping del 1994. Essa sarebbe stata inserita nel regolamento base al fine di conciliare gli interessi dei diversi operatori economici della Comunità, assicurando la presa in considerazione degli interessi non soltanto nell'industria all'origine della denuncia, ma altresì degli altri operatori (importatori, utenti, consumatori), che devono pertanto essere in grado di difendere utilmente la loro posizione.

    194 Ad ogni modo, nella presente fattispecie, il regolamento provvisorio (dal sessantottesimo al settantasettesimo `considerando') avrebbe già affrontato la questione dell'interesse della Comunità. Nessuna delle osservazioni a tal proposito presentate dalle ricorrenti avrebbe avuto ad oggetto una specifica conclusione enunciata dal sessantottesimo al settantasettesimo `considerando' di tale regolamento.

    195 Nel corso dell'udienza il Consiglio ha disatteso, in quanto avrebbe dovuto essere invocato al più tardi nel corso della replica, l'argomento delle ricorrenti relativo al proseguimento dell'inchiesta presso imprese utilizzatrici dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, quale emerge dal punto 73 del regolamento impugnato.

    196 Infine, il Consiglio contesta che il regolamento impugnato (settantatreesimo `considerando') sia sufficientemente motivato.

    Giudizio del Tribunale

    197 L'art. 20 del regolamento base dispone:

    «Divulgazione di informazioni

    1. I denunzianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative e i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Le domande di informazioni devono essere presentate per iscritto immediatamente dopo l'istituzione delle misure provvisorie e le informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto.

    2. Le parti di cui al paragrafo 1 possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l'istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un'inchiesta o di un procedimento senza l'istituzione di misure definitive, in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da quelli utilizzati per le misure provvisorie.

    3. Le domande di informazioni a norma del paragrafo 2 devono essere inviate alla Commissione per iscritto e, qualora sia stato istituito un dazio provvisorio, debbono pervenire, entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione dell'istituzione del dazio (...)

    4. Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. La trasmissione (...) avviene il più rapidamente possibile e di norma entro un mese prima della decisione definitiva o della presentazione di qualsiasi proposta di atto definitivo, a norma dell'articolo 9, da parte della Commissione (...)».

    198 L'art. 21 del regolamento base dispone:

    «Interesse della Comunità

    1. Per decidere se sia necessario intervenire nell'interesse della Comunità vengono valutati i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria comunitaria, degli utenti e dei consumatori. Una decisione a norma del presente articolo può essere presa unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni in conformità del paragrafo 2. Per valutare l'interesse della Comunità viene presa in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. Le misure stabilite in base al dumping e al pregiudizio accertati possono non essere applicate se le autorità, alla luce delle informazioni presentate, concludono che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse della Comunità.

    2. Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse della Comunità, i denunzianti, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura dell'inchiesta antidumping. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti citate nel presente articolo, le quali possono esprimersi in merito.

    3. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono chiedere un'audizione. Le domande vengono accettate se sono presentate entro i termini di cui al paragrafo 2 e se precisano i motivi, in termini di interesse della Comunità, per i quali le parti dovrebbero essere sentite.

    4. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione degli eventuali dazi provvisori istituiti (...).

    (...)

    6. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono chiedere di essere informate sui fatti e sulle considerazioni in base ai quali saranno probabilmente prese le decisioni definitive (...)».

    199 Al fine di accertare se, in applicazione dell'art. 20, n. 2, del regolamento base, le istituzioni comunitarie sono, in linea di principio, tenute a fornire agli esportatori un'informazione finale sui fatti e considerazioni relativi all'interesse della Comunità, mentre questi ultimi non sono contemplati dall'art. 21 del regolamento base, occorre interpretare tali disposizioni alla luce dell'economia generale del regolamento base e dei principi generali del diritto comunitario.

    200 Nel sistema istituito a mezzo del regolamento base, l'art. 20 prevede l'informazione delle parti direttamente riguardate dal risultato del procedimento (denuncianti, importatori ed esportatori) nonché le loro associazioni di categoria e dei rappresentanti del paese esportatore, affinché siano messi in grado di difendere utilmente i loro interessi. Tali informazioni devono essere fornite in due fasi del procedimento, e cioè subito dopo l'istituzione di misure provvisorie (art. 20, n. 1), e successivamente, prima dell'istituzione delle misure definitive o la chiusura di un'inchiesta o di un procedimento senza istituzione di misure definitive (art. 20, n. 2).

    201 L'art. 20 del regolamento base, nonché altre disposizioni del regolamento, come l'art. 5, n. 10, e l'art. 6, nn. 5, 6 e 7, rispondono alla necessità, contemplata nel tredicesimo `considerando' del regolamento, di accordare alle parti interessate «ampie possibilità di presentare tutti gli elementi di prova pertinenti e di difendere i loro interessi». Esso materializza in tal modo il diritto delle parti interessate, in particolare, degli esportatori, di essere sentite, il quale costituisce uno dei diritti fondamentali riconosciuti dal diritto comunitario e che implica il diritto di essere informati dei principali fatti e considerazioni sulla cui base viene previsto di raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi (sentenza Al-Jubail Fertilizer/Consiglio, citata, punto 15, e sentenza del Tribunale 19 novembre 1998, causa T-147/97, Champion Stationery e a./Consiglio, Racc. pag. II-4137, punto 55).

    202 Orbene, nell'economia del regolamento base, i fatti e le considerazioni essenziali sulla base dei quali viene prevista l'istituzione di dazi antidumping definitivi si riferiscono non solo all'accertamento dell'esistenza di un dumping o di un pregiudizio, ma anche alla valutazione dell'interesse della Comunità, come emerge dall'art. 9, n. 4, di tale regolamento. Questa disposizione prevede, infatti, che un dazio antidumping viene imposto dal Consiglio «quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un intervento a norma dell'articolo 21 (...)» (v. altresì, per quanto riguarda le misure provvisorie, l'art. 7, n. 1, del regolamento base).

    203 Ciò considerato, gli esportatori hanno il diritto di essere informati, quanto meno succintamente, delle considerazioni relative all'interesse della Comunità, ai sensi dell'art. 20, n. 2, del regolamento base.

    204 Contrariamente alle affermazioni del Consiglio, tale interpretazione dell'art. 20 non è incompatibile con l'art. 21, relativo all'interesse della Comunità, il quale persegue una diversa finalità. L'art. 21 istituisce, infatti, secondo la formulazione che ricorre nel trentesimo `considerando' del regolamento base, «un sistema amministrativo» destinato a consentire all'industria comunitaria, agli utilizzatori e ai consumatori di far conoscere il loro punto di vista affinché le istituzioni comunitarie possano stabilire, valutando tutti gli interessi in gioco globalmente considerati, se è interesse della Comunità che vengano adottate delle misure e a fissare i diritti all'informazione di tali parti. E' in questo contesto che esso prevede, nei punti 3 e 4, il diritto di essere sentiti e, nel punto 6, un'informazione specifica a favore di talune parti (cioè i denuncianti, gli importatori e le loro associazioni di categoria, nonché le associazioni di categoria degli utilizzatori e dei consumatori) i cui interessi meritano di essere presi particolarmente in considerazione all'atto della valutazione dell'interesse della Comunità. Tuttavia, il fatto che l'art. 21, nn. 3, 4 e 6, concede alle parti ivi menzionate un diritto specifico di essere sentite circa l'interesse della Comunità, non vuol dire che tale disposizione abbia l'effetto di privare altri interessati, e in particolare gli esportatori, del diritto di essere sentiti su tale punto nel contesto dell'art. 20, nn. 1 o 2.

    205 E' pacifico che le informazioni finali comunicate il 19 agosto 1997 alle ricorrenti non si riferivano all'interesse della Comunità.

    206 Tuttavia, il carattere incompleto dell'informazione finale, la quale è intesa a consentire alle parti interessate di far valere utilmente la loro posizione nel corso del procedimento amministrativo, implica l'illegittimità di un regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi solo se, in ragione di tale omissione, tali parti non sono state in grado di difendere utilmente i loro interessi (sentenza Champion Stationery e a./Consiglio, citata, punti 55, 73 e 81-84).

    207 Tale sarebbe in particolare il caso qualora l'omissione verta su fatti o considerazioni diversi da quelli utilizzati per i provvedimenti provvisori cui deve essere riservata una particolare attenzione nell'informazione finale, ai sensi dell'art. 20, n. 2, del regolamento base.

    208 Nella presente fattispecie le ricorrenti non contestano che il regolamento impugnato riprende e conferma i fatti e le considerazioni relative all'interesse della Comunità che già erano stati accolti nel regolamento provvisorio. E' infatti pacifico che la Commissione ha esposto i fatti e le considerazioni opportuni per la valutazione dell'interesse della Comunità nei punti 68-77 del regolamento provvisorio, e che questo regolamento, accompagnato da un'informazione provvisoria, è stato comunicato alle ricorrenti il 2 giugno 1997. Successivamente, le ricorrenti hanno fatto valere il loro punto di vista su tali fatti e considerazioni nelle loro rispettive conclusioni sul pregiudizio, del 1_ luglio 1997. In tali osservazioni le ricorrenti invocavano in maniera generale i rapporti commerciali privilegiati della Comunità con la Romania, il rischio dell'insufficienza di approvvigionamento della Comunità per quanto riguarda il prodotto di cui trattasi, nonché il rischio di costituzione di un oligopolio per una parte dei prodotti riguardati. Inoltre, la Petrotub menzionava investimenti considerevoli prossimi ad essere effettuati da imprese comunitarie in imprese rumene soggette all'inchiesta, come la ricorrente.

    209 Le ricorrenti hanno del resto reiterato i loro punti di vista nelle loro osservazioni finali sul pregiudizio del 5 settembre 1997, precisando che le informazioni finali «non contengono rilievi sull'interesse comunitario».

    210 Orbene, le ricorrenti non hanno identificato alcun nuovo elemento riguardante l'interesse comunitario, che sarebbe stato accolto nel regolamento impugnato senza essere stato in sostanza previamente menzionato nel regolamento provvisorio. Del resto, un confronto tra i `considerando' settantaquattresimo-settantottesimo del regolamento provvisorio, e sessantottesimo-settantasettesimo del regolamento impugnato, conferma che quest'ultimo non contiene nuovi elementi determinanti rispetto a quelli considerati nel regolamento provvisorio.

    211 Se è vero, come sostenuto dalle ricorrenti, che la Commissione ha mandato avanti la sua inchiesta dopo aver adottato il regolamento provvisorio, in particolare al fine di concludere la sua analisi circa l'eventuale effetto delle misure antidumping sulle industrie utilizzatrici (settantatreesimo `considerando' del regolamento impugnato), tale circostanza non si è risolta nella presa in considerazione di elementi diversi da quelli che erano menzionati nel regolamento provvisorio. Essa, al contrario, ha portato le istituzioni comunitarie a confermare, nel settantatreesimo `considerando' del regolamento impugnato, le conclusioni enunciate nel settantaseiesimo `considerando' del regolamento provvisorio circa la prevista limitata efficacia dell'istituzione di misure antidumping sugli utilizzatori industriali a valle.

    212 Da quanto precede consegue che le ricorrenti non sono riuscite a dimostrare che la natura incompleta delle informazioni finali sull'interesse comunitario aveva loro impedito di esercitare utilmente i loro diritti di difesa nel corso del procedimento amministrativo.

    213 Per quanto riguarda l'asserito difetto di motivazione, il Tribunale ritiene che la constatazione del Consiglio di cui al settantatreesimo `considerando' del regolamento impugnato, secondo cui, dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, «nessuna delle parti interessate» ha presentato osservazioni sulla questione dell'interesse comunitario, contempla in particolare gli importatori/commercianti e le industrie utilizzatrici identificate nel settantesimo e settantunesimo `considerando' del regolamento provvisorio. Tuttavia, anche supponendo che si tratti di un'inesatta descrizione dello sviluppo del procedimento amministrativo, in quanto le ricorrenti hanno senz'altro presentato le loro osservazioni in merito alla questione dell'interesse comunitario, tale inesattezza non dà luogo ad un'insufficienza di motivazione come voluto dalle ricorrenti.

    214 Infatti, i `considerando' settantaquattresimo-settantottesimo del regolamento impugnato contengono un'analisi circostanziata dell'incidenza delle misure antidumping di cui trattasi sull'industria comunitaria, sugli importatori/commercianti e sugli utilizzatori industriali. Questa motivazione consente alle ricorrenti di conoscere il punto di vista delle istituzioni comunitarie circa l'interesse della Comunità, e al Tribunale di esercitare il suo controllo giurisdizionale.

    215 Dall'insieme di quanto precede consegue che il sesto motivo dev'essere respinto.

    216 Di conseguenza, l'intero ricorso dev'essere respinto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    217 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. L'art. 87, n. 4, di questo stesso regolamento prevede che le istituzioni intervenute nella causa sopportino le proprie spese. L'art. 87, n. 5, di tale regolamento dispone che la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, se l'altra parte ne fa domanda.

    218 Poiché le ricorrenti hanno rinunciato agli atti della loro domanda diretta a sentire dichiarare nullo l'art. 2 del regolamento impugnato e poiché sono rimaste soccombenti nei motivi dedotti a sostegno della loro domanda di annullamento dell'art. 1 di questo stesso regolamento, le stesse vanno condannate alle spese sostenute dal Consiglio, conformemente alla domanda di tale istituzione.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE

    (Seconda Sezione ampliata)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) Le ricorrenti sono condannate alle spese.

    3) La Commissione sopporterà le proprie spese.

    In alto