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Documento 61994TJ0115

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 22 gennaio 1997.
    Opel Austria GmbH contro Consiglio dell'Unione europea.
    Revoca di concessioni tariffarie - Accordo sullo spazio economico europeo - Obbligo di diritto internazionale pubblico di non privare un trattato del suo oggetto e del suo scopo prima della sua entrata in vigore - Principio della tutela del legittimo affidamento - Principio della certezza del diritto - Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
    Causa T-115/94.

    Raccolta della Giurisprudenza 1997 II-00039

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:1997:3

    61994A0115

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 22 gennaio 1997. - Opel Austria GmbH contro Consiglio dell'Unione europea. - Revoca di concessioni tariffarie - Accordo sullo spazio economico europeo - Obbligo di diritto internazionale pubblico di non privare un trattato del suo oggetto e del suo scopo prima della sua entrata in vigore - Principio della tutela del legittimo affidamento - Principio della certezza del diritto - Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. - Causa T-115/94.

    raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-00039


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 Ricorso di annullamento - Atto impugnato - Valutazione della legittimità - Criteri

    (Trattato CE, art. 173)

    2 Diritto internazionale pubblico - Principi - Buona fede - Diritto comunitario - Tutela del legittimo affidamento - Adozione di un atto comunitario contrario ad un accordo internazionale non ancora entrato in vigore, ma il cui strumento di approvazione è stato depositato dalla Comunità

    3 Accordi internazionali - Accordi della Comunità - Effetto diretto - Presupposti - Art. 10 dell'accordo che crea lo Spazio economico europeo

    (Trattato CE, art. 228; accordo SEE, art. 10)

    4 Accordi internazionali - Accordo che crea lo Spazio economico europeo - Interpretazione conforme alla precedente giurisprudenza della Corte e del Tribunale - Presupposti - Interpretazione dell'art. 10

    (Trattato CE, artt. 12, 13, 16 e 17; accordo SEE, artt. 6 e 10)

    5 Libera circolazione delle merci - Dazi doganali - Tasse di effetto equivalente - Nozione

    (Trattato CE, artt. 9 e 12; accordo SEE, art. 10)

    6 Diritto comunitario - Principi - Certezza del diritto - Normativa comunitaria - Esigenze di chiarezza e prevedibilità

    7 Diritto comunitario - Principi - Certezza del diritto - Normativa comunitaria - Esigenze di chiarezza e prevedibilità - Coesistenza di due regole di diritto contraddittorie

    8 Diritto comunitario - Principi - Certezza del diritto - Normativa comunitaria - Esigenze di chiarezza e prevedibilità - Atti delle istituzioni - Pubblicazione - Data

    Massima


    9 Nell'ambito del ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato, la legittimità dell'atto impugnato deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l'atto è stato adottato e non al momento della sua entrata in vigore.

    10 Il principio di buona fede, codificato dall'art. 18 della convenzione di Vienna I, è un principio del diritto internazionale consuetudinario la cui esistenza è stata riconosciuta dalla Corte internazionale di giustizia, e che quindi è vincolante per la Comunità. Tale principio è il corollario, nel diritto internazionale pubblico, del principio di tutela del legittimo affidamento, che fa parte dell'ordinamento giuridico comunitario e cui possono appellarsi tutti gli operatori economici nei quali un'istituzione abbia ingenerato speranze fondate.

    In una situazione in cui la Comunità ha depositato il suo strumento di approvazione di un accordo internazionale e dove è nota la data di entrata in vigore dell'accordo stesso, gli operatori economici possono valersi del principio di tutela del legittimo affidamento per opporsi all'adozione da parte delle istituzioni, nel periodo precedente all'entrata in vigore di siffatto accordo internazionale, di qualsiasi atto contrario alle disposizioni di quest'ultimo che, dopo l'entrata in vigore dell'accordo, abbiano effetto diretto nei loro confronti.

    11 Gli accordi conclusi alle condizioni previste dall'art. 228 del Trattato CE sono vincolanti per le istituzioni e gli Stati membri, formano, dal momento della loro entrata in vigore, parte integrante dell'ordinamento comunitario e possono avere effetto diretto se le loro disposizioni sono incondizionate e sufficientemente precise.

    L'art. 10 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che vieta, fra le parti contraenti, i dazi doganali all'importazione ed all'esportazione nonché qualsiasi tassa di effetto equivalente e precisa che, fatte salve le modalità previste al protocollo 5 dell'accordo, questo divieto si applica ai dazi doganali di natura fiscale, detta una regola incondizionata e precisa accompagnata da una sola eccezione, essa stessa incondizionata e precisa, e ha dunque effetto diretto.

    12 L'art. 6 dell'accordo che crea lo Spazio economico europeo va interpretato nel senso che, laddove una disposizione dell'accordo sia identica nella sostanza alle corrispondenti regole dei Trattati CE e CECA e degli atti adottati in forza di questi due trattati, essa va interpretata in conformità della pertinente giurisprudenza della Corte e del Tribunale precedente alla firma dell'accordo.

    Ciò vale per l'art. 10 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che è identico nella sostanza agli artt. 12, 13, 16 e 17 del Trattato CE.

    13 Un onere pecuniario, sia pur minimo, imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, e che colpisce le merci nazionali o estere in ragione del fatto che esse varcano la frontiera, se non è un dazio doganale propriamente detto, costituisce una tassa di effetto equivalente ai sensi degli artt. 9 e 12 del Trattato, nonché dell'art. 10 dell'accordo che crea lo Spazio economico europeo, anche se non sia riscosso a profitto dello Stato, non abbia alcun effetto discriminatorio o protezionistico ed il prodotto colpito non sia in concorrenza con un prodotto nazionale.

    14 Il principio della certezza del diritto esige che la normativa comunitaria sia certa e la sua applicazione prevedibile per coloro che vi sono sottoposti e che ogni atto comunitario che produca effetti giuridici sia chiaro, preciso e portato a conoscenza dell'interessato, in modo tale che questi possegga la certezza del momento a decorrere dal quale l'atto stesso esiste ed è produttivo di effetti giuridici. Questa necessità s'impone con rigore particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie, al fine di consentire agli interessati di riconoscere con esattezza l'estensione degli obblighi ch'essa impone.

    15 Un regolamento che crea una situazione in cui coesistono due regole di diritto contraddittorie quanto ai dazi applicati all'importazione di determinati prodotti nella Comunità non può essere definito come normativa comunitaria certa, la cui applicazione possa essere prevedibile da coloro che vi sono soggetti, e, conseguentemente, viola il principio della certezza del diritto.

    16 Se esiste la presunzione che la data di pubblicazione di un atto comunitario è effettivamente quella indicata su ciascun numero della Gazzetta ufficiale, in caso di prova contraria si deve tener conto della data di pubblicazione.

    Il Consiglio, retrodatando il numero della Gazzetta ufficiale in cui è stato pubblicato un atto comunitario, viola il principio della certezza del diritto poiché, così procedendo, non pone l'interessato in grado di conoscere con certezza il momento a decorrere dal quale l'atto stesso esiste ed è produttivo di effetti giuridici.

    Parti


    Nella causa T-115/94,

    Opel Austria GmbH, ex General Motors Austria GmbH, società di diritto austriaco, con sede in Vienna (Austria), con gli avv.ti Dirk Vandermeersch, del foro di Bruxelles, e Till Müller-Ibold, del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

    ricorrente,

    sostenuta da

    Repubblica d'Austria, rappresentata in un primo tempo dalla signora Irene Janisch, Kommissärin presso il ministero federale dell'Economia, e successivamente dalla signora Beatrix Matousek-Horak, Rätin presso lo stesso ministero, in qualità di agenti, assistita dall'avv. Christian Kremer, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata della Repubblica d'Austria, 3, rue des Bains,

    interveniente,

    contro

    Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor Bjarne Hoff-Nielsen, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti Hans-Jürgen Rabe e Georg M. Berrisch, dei fori di Amburgo e Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore generale della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

    convenuto,

    sostenuto da

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori John Forman, consigliere giuridico, Eric White e Theofanis Christoforou, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    interveniente,

    avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 3697, relativo alla revoca di concessioni tariffarie ai sensi dell'art. 23, n. 2, e dell'art. 27, n. 3, lett. a), dell'accordo di libero scambio tra la Comunità e la Repubblica d'Austria (General Motors Austria) (GU L 343, pag. 1),

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    (Quarta Sezione),

    composto dal signor K. Lenaerts, presidente, dalla signora P. Lindh e dal signor J.D. Cooke, giudici,

    cancelliere: H. Jung

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 19 settembre 1996,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Contesto normativo e fatti all'origine del litigio

    1 Il presente ricorso è diretto all'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 3697, relativo alla revoca di concessioni tariffarie ai sensi dell'art. 23, n. 2, e dell'art. 27, n. 3, lett. a), dell'accordo di libero scambio tra la Comunità e la Repubblica d'Austria (General Motors Austria) (GU L 343, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento litigioso»). Tale regolamento è stato adottato sulla base dell'art. 113 del Trattato CE e delle disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2837, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria (GU L 300, pag. 94; in prosieguo: il «regolamento n. 2837/72»), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 5 marzo 1990, n. 638 (GU L 74, pag. 1).

    2 L'art. 1 del regolamento litigioso dispone:

    «E' ripristinato un dazio del 4,9% nei confronti dei cambi di velocità F15 per automobili prodotti dalla General Motors Austria, del codice ex NC 8708 40 10 (codice addizionale Taric 8996; altri: codice addizionale Taric 8997) originari dell'Austria ai sensi del protocollo n. 3 dell'accordo.

    Il dazio del 4,9% si applica per un periodo equivalente al periodo medio dell'ammortamento fiscale o per un periodo più breve qualora il Consiglio, su proposta della Commissione, constati che gli aiuti in questione non hanno più effetti di distorsione della concorrenza e del commercio».

    3 La ricorrente, la Opel Austria GmbH, ex General Motors Austria GmbH, società di diritto austriaco, è una società controllata al 100% dalla General Motors Corporation, Detroit, società di diritto americano. Essa è il solo produttore di cambi di velocità F15, che esporta nella Comunità dal 1993.

    4 Tra il 1989 ed il 1990, il gruppo General Motors, cui appartiene la ricorrente, ha constatato la necessità di creare capacità di produzione di teste cilindri ed alberi a camme, nonché di cambi di velocità manuali, destinati ad essere utilizzati in nuovi motori, al fine di soddisfare il fabbisogno dei suoi centri di produzione in Europa.

    5 Nel corso del procedimento di valutazione del sito industriale, allorché sono stati presi in considerazione gli impianti industriali della General Motors in Giappone, Brasile, Ungheria ed Austria, nonché un sito in Cecoslovacchia, le autorità austriache hanno fatto sapere che esse si prefiggevano di concedere un aiuto di Stato alla ricorrente se l'investimento avesse soddisfatto talune condizioni poste dal diritto austriaco.

    6 Nel marzo 1991 la Repubblica austriaca e la ricorrente hanno comunicato alla Commissione l'intenzione del governo austriaco di accordare un aiuto alla ricorrente a favore di investimenti destinati ad estendere la produzione di cambi di velocità, alberi a camme e teste cilindri nella fabbrica della ricorrente ad Aspern (Vienna).

    7 Il 19 marzo 1991 si è tenuta una riunione informale alla Commissione tra rappresentanti del governo austriaco e della ricorrente, e funzionari della Direzione generale Concorrenza (DG IV) della Commissione. Nel corso di tale riunione è stato presentato il progetto di investimento della ricorrente e l'aiuto che la Repubblica austriaca si prefiggeva di accordarle. I funzionari della DG IV hanno posto in un secondo tempo un certo numero di quesiti al governo austriaco e alla ricorrente. Il governo austriaco ha risposto a tali quesiti con telex 20 marzo 1991 e la ricorrente con telex 21 marzo 1991.

    8 A metà aprile 1991 vi sono stati scambi di conversazioni telefoniche tra la DG IV ed il governo austriaco, nonché tra la DG IV e la ricorrente.

    9 Il governo austriaco ha segnalato alla ricorrente il 26 aprile 1991 che l'aiuto non si sarebbe fatto attendere e ch'esso lo riteneva compatibile con gli artt. 23 e 27 dell'accordo di libero scambio tra la Comunità e l'Austria (in prosieguo: l'«ALS»), concluso a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2836, che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria e che ne stabilisce le disposizioni d'applicazione (GU L 300, pag. 1). Esso ha autorizzato la ricorrente ad intraprendere il suo investimento, benché gli accordi sull'aiuto non fossero stati formalmente conclusi col governo.

    10 Alla riunione del 22 luglio 1991 tra il vicepresidente della Commissione, Sir Leon Brittan, e rappresentanti di un partito politico austriaco, riunione concernente l'adesione della Repubblica austriaca all'Unione europea, Sir Leon Brittan avrebbe, secondo il Consiglio, menzionato incidentalmente l'aiuto accordato alla ricorrente, durante uno scambio di vedute con l'ambasciatore d'Austria a Bruxelles.

    11 I lavori di terrazzamento per la costruzione dei nuovi impianti della ricorrente a Aspern (Vienna) si sono iniziati il 27 luglio 1991.

    12 La Commissione ha adottato il suo parere sulla domanda di adesione della Repubblica austriaca [SEC (91) 1590 def.] il 1_ agosto 1991. In tale parere, pubblicato nel Bollettino delle Comunità europee - Supplemento n. 4/92, la Commissione ha ricordato che, quanto agli aiuti di Stato, sebbene negli ultimi anni si sia registrata una riduzione del volume degli aiuti austriaci, l'applicazione delle discipline comunitarie dovrebbe tradursi in una significativa evoluzione del sistema in vigore in Austria. In particolare essa ha indicato al riguardo: «Gli aiuti recentemente concessi all'industria automobilistica dimostrano che, sebbene non esista un regime di aiuti settoriali a favore di questa industria, la mobilitazione di strumenti come la legge sulle garanzie finanziarie (General Motors) (...) (rende) imperativo un attento controllo dell'impatto settoriale degli aiuti austriaci».

    13 Il 21 luglio 1992, la ricorrente ha concluso un accordo con la Finanzierungsgarantiegesellschaft che accordava un aiuto del 10% sino alla concorrenza di un massimale di 450 milioni di ÖS per un investimento totale che poteva arrivare fino ad un massimo idoneo ad essere sovvenzionato di 4,5 miliardi di ÖS. Il 1_ dicembre 1992 la ricorrente ha concluso un accordo analogo con la municipalità di Vienna, grazie a cui si è vista concedere un aiuto supplementare del 5% sino a concorrenza di un massimale di 225 milioni di ÖS.

    14 Durante il mese di ottobre 1992, la Commissione ha indicato verbalmente alle autorità austriache che il progetto General Motors rischiava di creare un problema di cui avrebbe desiderato discutere.

    15 Il 21 dicembre 1992, il direttore generale della direzione generale relazioni esterne (DG I) della Commissione ha inviato una lettera all'ambasciatore d'Austria a Bruxelles, informando quest'ultimo che, secondo i competenti servizi della Commissione, l'investimento della General Motors ad Aspern non era conforme alle disposizioni dell'ALS e chiedendogli, prima che la Commissione adisse formalmente il comitato misto dell'ALS, di invitare le autorità austriache a prendere posizione al riguardo.

    16 La Commissione ha sottoposto il caso al comitato misto dell'ALS alla riunione di quest'ultimo in data 25 febbraio 1993. In tale riunione essa ha trasmesso al governo austriaco questionari datati 17 e 24 febbraio 1993, nonché una nota d'informazione datata 17 febbraio 1993 che riassumeva la sua posizione sul progetto della General Motors ad Aspern.

    17 Riunioni tecniche tra la Commissione e la Repubblica austriaca si sono svolte successivamente il 16 marzo ed il 15 aprile 1993. Alla seconda riunione cui, su invito del governo austriaco, hanno partecipato rappresentanti della ricorrente, questi ultimi hanno trasmesso alla Commissione un promemoria sulla compatibilità con l'ALS dell'aiuto concesso dalla Repubblica d'Austria.

    18 Ad una nuova riunione tra la Commissione e la Repubblica d'Austria, il 21 giugno 1993, il governo austriaco ha trasmesso alla Commissione un promemoria della ricorrente sull'intensità dell'aiuto.

    19 Il 29 giugno 1993 la Commissione ha riassunto la sua posizione in una nota interna. Tala nota è stata comunicata alla ricorrente il 29 novembre 1993.

    20 Un terzo promemoria della ricorrente, che espone le considerazioni politiche in merito all'aiuto, è stato trasmesso alla Commissione il 15 luglio 1993.

    21 Il 22 luglio 1993 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento litigioso.

    22 Una riunione tra funzionari della Commissione e rappresentanti della Repubblica d'Austria e della ricorrente, i quali ultimi erano stati invitati dalla Repubblica d'Austria, ha avuto luogo il 22 novembre 1993. In questa riunione i funzionari della Commissione hanno confermato che, secondo loro, l'aiuto non era giustificato né a titolo dell'ALS né a titolo della normativa comunitaria. Tuttavia, secondo la ricorrente, essi hanno chiesto se una parte dell'aiuto era stato accordato ai fini della protezione dell'ambiente, della ricerca e dello sviluppo o della formazione.

    23 Con decisione del Consiglio e della Commissione 13 dicembre 1993, 94/1/CECA, CE, relativa alla conclusione dell'accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica (GU 1994, L 1, pag. 1; in prosieguo: la «decisione 94/1»), e del Consiglio e della Commissione della stessa data, 94/2/CECA, CE, relativa alla conclusione del protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia (GU 1994, L 1, pag. 571; in prosieguo: la «decisione 94/2»), il Consiglio e la Commissione hanno approvato, a nome della Comunità europea e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l'«accordo SEE» o l'«accordo») ed il protocollo che adegua l'accordo SEE (in prosieguo: il «protocollo di adeguamento»). Il medesimo giorno, le Comunità, come ultime parti contraenti, hanno depositato i loro strumenti di approvazione (v. l'informazione sulla data di entrata in vigore dell'accordo sullo Spazio economico europeo e del protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, GU 1994, L 1, pag. 606).

    24 Con lettera 14 dicembre 1993, la ricorrente ha trasmesso alla Commissione un promemoria sulla compatibilità dell'aiuto con la normativa interna della Comunità in materia di aiuti di Stato relativi alla protezione dell'ambiente, alla ricerca e allo sviluppo e alla formazione. Il 15 dicembre 1993 la Commissione ha preparato una nota d'informazione contenente commenti al promemoria anzidetto. Tale nota è stata comunicata alla ricorrente con lettera 1_ febbraio 1994.

    25 Il 20 dicembre 1993 il Consiglio ha adottato il regolamento litigioso.

    26 L'accordo SEE è entrato in vigore il 1_ gennaio 1994.

    Procedimento

    27 Con atto introduttivo registrato presso la cancelleria del Tribunale il 21 marzo 1994, la ricorrente ha presentato il presente ricorso.

    28 Il presidente del Tribunale ha assegnato la causa alla Seconda Sezione. Il 7 luglio 1994 il Tribunale ha deciso di rinviare la causa dinanzi ad una sezione composta di tre giudici. Con decisione 23 gennaio 1995 la causa è stata assegnata alla Quarta Sezione.

    29 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 agosto 1994, la Commissione ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della parte convenuta. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 agosto 1994, la Repubblica d'Austria ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente. Le domande di intervento della Commissione e della Repubblica d'Austria sono state ammesse rispettivamente con ordinanze del presidente della Seconda Sezione 7 e 20 ottobre 1994.

    30 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere a istruttoria. Tuttavia, il Tribunale ha posto taluni quesiti per iscritto al Consiglio e all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (in prosieguo: l'«Ufficio delle pubblicazioni»). Questi ultimi hanno risposto con lettere registrate in cancelleria rispettivamente il 20 agosto e 26 luglio 1996.

    31 La fase orale si è svolta il 19 settembre 1996. I rappresentanti delle parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti orali del Tribunale.

    Conclusioni delle parti

    32 La Opel Austria GmbH, ricorrente, conclude che il Tribunale voglia:

    - annullare il regolamento litigioso nella sua totalità;

    - in subordine, annullarlo nella misura in cui esso si applica alla ricorrente o nella misura in cui i dazi superano l'1,23%;

    - condannare il Consiglio alle spese.

    33 La Repubblica d'Austria, interveniente, conclude che il Tribunale voglia:

    - accogliere le conclusioni della ricorrente;

    - condannare il Consiglio a sopportare le spese sostenute dalla Repubblica d'Austria, in conformità dell'art. 87, n. 4 secondo comma, del regolamento di procedura, o, in subordine, condannare il Consiglio a sopportare le spese sostenute dalla Repubblica d'Austria prima che questa divenisse uno Stato membro, o che si riferiscono a tale periodo.

    34 Il Consiglio, convenuto, conclude che il Tribunale voglia:

    - respingere il ricorso; - condannare la ricorrente alle spese.

    35 La Commissione, interveniente, conclude che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

    Nel merito

    36 La ricorrente invoca dieci motivi a sostegno delle sue conclusioni di annullamento, relativi sostanzialmente a:

    - violazione degli artt. 10, 26 e 62 dell'accordo SEE;

    - violazione dell'accordo provvisorio volto a preparare l'entrata in vigore regolare dell'accordo SEE e dell'obbligo di diritto internazionale pubblico di non privare un trattato del suo oggetto e del suo scopo prima della sua entrata in vigore;

    - sviamento di potere, in quanto il Consiglio ha applicato le procedure dell'ALS per revocare concessioni tariffarie accordate in forza dell'accordo SEE;

    - violazione dell'art. VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio (in prosieguo: il «GATT») e dell'accordo relativo all'interpretazione ed all'applicazione degli artt. VI, XVI, e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio [concluso a Ginevra il 12 aprile 1979, IBDD - Supplemento n. 26 (1980), pag. 63];

    - violazione delle procedure di consultazione e regolamento delle controversie dell'ALS, nonché applicazione in malafede dell'ALS;

    - violazione degli artt. 23 e 27 dell'ALS;

    - violazione del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea, (GU L 209, pag. 1), nonché del regolamento n. 2837/72;

    - violazione dei diritti fondamentali della ricorrente;

    - compatibilità dell'aiuto con gli artt. 92 e 93 del Trattato CE;

    - insufficienza di motivazione del regolamento litigioso o errori manifesti di valutazione.

    37 Poiché il primo motivo e la seconda parte del secondo motivo sono connessi, conviene esaminarli insieme.

    Sul primo motivo e la seconda parte del secondo motivo riuniti, relativi alla violazione degli artt. 10, 26 e 62 dell'accordo SEE, nonché dell'obbligo di diritto internazionale pubblico di non privare un trattato del suo oggetto e del suo scopo prima dell'entrata in vigore

    38 Tali motivi riuniti constano di più parti. Secondo la prima parte, il Consiglio avrebbe retrodatato deliberatamente il numero della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in cui è stato pubblicato il regolamento litigioso. La seconda, la terza e la quarta parte attengono alla violazione, rispettivamente, degli artt. 10, 26 e 62 dell'accordo SEE. La quinta attiene alla violazione dell'obbligo di diritto internazionale pubblico di non privare il trattato del suo oggetto e del suo scopo prima dell'entrata in vigore.

    Argomenti delle parti

    39 In via generale, la ricorrente e la Repubblica d'Austria sostengono che il regolamento è entrato in vigore dopo la data di entrata in vigore dell'accordo SEE (v. punti 41 e 42 in prosieguo) e che pertanto esso dev'essere compatibile con tale accordo. La ricorrente sostiene che il regolamento in parola, essendo incompatibile con l'accordo SEE, va dichiarato nullo ab initio.

    40 Il Consiglio e la Commissione affermano che la data decisiva per valutare la validità del regolamento litigioso è la data della sua adozione. Dato che il regolamento è stato adottato prima dell'entrata in vigore dell'accordo SEE, quest'ultimo non sarebbe applicabile al caso di specie.

    - Sull'asserita retrodatazione del numero della Gazzetta ufficiale in cui è stato pubblicato il regolamento litigioso

    41 La ricorrente rileva che il regolamento litigioso precisa all'art. 2 che esso entra in vigore «il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee». Riferendosi alle sentenze della Corte 31 marzo 1977, causa 88/76, Société pour l'exportation des sucres/Commissione (Racc. pag. 709, punti 14 e seguenti), e 25 gennaio 1979, causa 98/78, Racke (Racc. pag. 69, punto 15), essa fa osservare che si presume che la Gazzetta ufficiale sia stata pubblicata alla data figurante sul numero, ma che le parti possono provare che essa è stata pubblicata a una data successiva.

    42 Benché il numero della Gazzetta ufficiale su cui è stato pubblicato il regolamento litigioso (GU L 343) porti la data 31 dicembre 1993, di fatto esso sarebbe stato pubblicato l'11 o il 12 gennaio 1994. A sostegno di tale affermazione, la ricorrente invoca una lettera dell'Ufficio delle pubblicazioni e le constatazioni formali di un ufficiale giudiziario lussemburghese. Il regolamento sarebbe entrato in vigore, quindi, al più presto l'11 gennaio 1994.

    43 La ricorrente ammette che, sino ad oggi, la Corte ha ritenuto che gli errori relativi alla data di pubblicazione stampata sulla Gazzetta ufficiale non inficiassero l'atto ivi pubblicato (v. sentenze Société pour l'exportation des sucres/Commissione, già citata, punti 14 e seguenti, e Racke, già citata, punto 15). Tuttavia, a suo avviso, tali sentenze riguardano errori di un solo giorno lavorativo, commessi dall'Ufficio delle pubblicazioni. Viceversa, nella presente causa, poiché il Consiglio ha retrodatato deliberatamente il numero della Gazzetta ufficiale che pubblica il regolamento controverso, il Tribunale deve annullarlo per questo solo motivo. Infatti il modo di procedere del Consiglio, il quale cerca di creare l'impressione che il regolamento fosse entrato in vigore prima dell'accordo SEE, è contrario al principio di una corretta amministrazione ed attenta anche alla fiducia riposta dal pubblico nell'autenticità della Gazzetta ufficiale. Un siffatto modo di procedere è, secondo la ricorrente, particolarmente inadeguato poiché il contesto normativo esistente al 31 dicembre 1993 era completamente diverso da quello in essere l'11 gennaio 1994. Il Consiglio ha trasmesso la versione originale del regolamento litigioso all'Ufficio delle pubblicazioni nel gennaio 1994, ma impartendogli tuttavia l'istruzione di pubblicarlo in una Gazzetta ufficiale dell'edizione 1993.

    44 La ricorrente afferma inoltre che la spiegazione data dal Consiglio, secondo cui il ritardo era dovuto ad un sovraccarico di lavoro di fine d'anno, non è idonea ad esonerare l'Ufficio delle pubblicazioni dal suo obbligo di indicare correttamente la data della pubblicazione effettiva sulla Gazzetta ufficiale. Per di più il modo di agire del Consiglio non è né abituale né necessario. Altri tre atti adottati nel dicembre 1993 sono stati pubblicati, quanto ad essi, sulla Gazzetta ufficiale nel 1994. Il Consiglio ha cercato quindi deliberatamente di pubblicare il regolamento litigioso in una Gazzetta ufficiale del 1993.

    45 La Repubblica d'Austria ritiene che, indipendentemente dalla questione se la Gazzetta ufficiale sia stata retrodatata deliberatamente o meno, il rispetto delle condizioni di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale è un requisito di forma sostanziale. Essa aggiunge che la data di entrata in vigore del regolamento litigioso svolge un ruolo nell'esame della sua legittimità, poiché l'accordo SEE vieta l'istituzione di nuovi dazi doganali dopo la sua entrata in vigore.

    46 Il Consiglio conferma che il regolamento litigioso è stato pubblicato l'11 gennaio 1994, nel numero della Gazzetta ufficiale che reca la data 31 dicembre 1993 e che tale regolamento è quindi entrato in vigore l'11 gennaio 1994. Tuttavia, ciò non rende nullo il regolamento. Secondo la giurisprudenza della Corte (sentenze Société pour l'exportation des sucres/Commissione, già citata, punti 14 e seguenti, e Racke, già citata, punto 15), un errore concernente la data di pubblicazione figurante sulla Gazzetta ufficiale non rende nullo un atto comunitario. Il fatto di retrodatare accidentalmente o deliberatamente un numero della Gazzetta ufficiale potrebbe comportare la nullità di un atto comunitario, soltanto laddove la data di entrata in vigore dell'atto fosse rilevante ai fini della legittimità di tale atto, il che non si verifica nel caso di specie.

    47 Il Consiglio contesta di avere retrodatato deliberatamente la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La messa a disposizione tardiva della GU L 343 si spiega col fatto che alla fine di ogni anno civile occorre pubblicare una grande quantità di atti adottati dalle istituzioni comunitarie al termine del mese di dicembre. Inoltre il Consiglio non ha mai sostenuto che il regolamento litigioso sia entrato in vigore prima della data reale della sua pubblicazione.

    - Sull'asserita violazione dell'art. 10 dell'accordo SEE

    48 La ricorrente sostiene che, prevedendo che «è ripristinato un dazio del 4,9%», il regolamento litigioso è contrario, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo SEE, all'art. 10 di quest'ultimo.

    49 Risulta dalla giurisprudenza della Corte che le disposizioni di un accordo come l'accordo SEE formano parte integrante dell'ordinamento comunitario (v. sentenza della Corte 30 aprile 1974, causa 181/73, Haegeman, Racc. pag. 449, punti 3-5). L'art. 10 dell'accordo, che vieta i dazi su importazioni nonché qualsiasi tassa di effetto equivalente fra le parti contraenti, corrisponde agli artt. 12, 13, 16 e 17 del Trattato CE. Secondo la ricorrente esso è nella sostanza identico al diritto comunitario interno e va quindi interpretato, in conformità dell'art. 6 dell'accordo SEE, alla luce della giurisprudenza della Corte concernente le disposizioni del Trattato CE che sono identiche nella sostanza.

    50 A questo riguardo, l'art. 12 del Trattato CE è la disposizione corrispondente all'art. 10 dell'accordo SEE quanto ai dazi all'importazione. Orbene, trattandosi dell'art. 12 del Trattato CE, la Corte ha dichiarato che «i dazi doganali sono vietati a prescindere da qualsiasi considerazione circa lo scopo in vista del quale sono stati istituiti, come pure circa la destinazione dei proventi che ne derivano» (sentenza della Corte 1_ luglio 1969, cause riunite 2/69 e 3/69, Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders, Racc. pag. 211, punto 13; v. anche sentenza della Corte 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend en Loos, Racc. pag. 1). La Corte ha indicato che tale disposizione costituisce una norma fondamentale nel complesso delle regole dirette ad instaurare la libera circolazione delle merci. Tale libertà costituisce non soltanto uno degli scopi centrali del Trattato CE, ma anche uno degli obiettivi principali dell'accordo SEE. Nel contesto comunitario, secondo la Corte, qualsiasi eccezione a tale regola essenziale dev'essere espressamente prevista nel Trattato e va interpretata restrittivamente (v. sentenze della Corte 13 novembre 1964, cause riunite 90/63 e 91/63, Commissione/Lussemburgo e Belgio, Racc. pag. 1199, e 20 aprile 1978, cause riunite 80/77 e 81/77, Commissionnaires réunis, Racc. pag. 927).

    51 La ricorrente conclude che, in conformità dell'art. 6 dell'accordo SEE, l'art. 10 va interpretato nel senso che «i dazi doganali sono vietati a prescindere da qualsiasi considerazione circa lo scopo in vista del quale sono stati istituiti», vale a dire nel senso ch'esso detta un divieto generale ed assoluto.

    52 L'accordo SEE vieta il mantenimento di dazi doganali e, a fortiori, l'istituzione di tali dazi. Orbene, ad avviso della ricorrente, con l'adozione del regolamento litigioso la Comunità ha istituito un nuovo dazio doganale, che prende effetto dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE.

    53 Circa le differenze tra il Trattato CE e l'accordo SEE fatte valere dal Consiglio per dimostrare che l'art. 10 dell'accordo SEE va interpretato in modo diverso dall'art. 12 del Trattato CE, la ricorrente fa osservare che le stesse erano note agli autori dell'accordo SEE, i quali ciononostante hanno adottato l'art. 6 dell'accordo.

    54 L'importanza di un'interpretazione uniforme delle regole dell'accordo SEE e delle disposizioni comunitarie è messa in luce nell'accordo medesimo, in particolare all'art. 1, nonché nel quarto e quindicesimo comma del preambolo.

    55 Quanto all'argomento del Consiglio secondo cui la CE è un'unione doganale e lo Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE») una zona di libero scambio, la ricorrente sottolinea che tale differenza non influisce affatto sull'esonero dai dazi doganali per i prodotti originari delle parti contraenti.

    56 Parimenti, rispondendo all'argomento del Consiglio secondo cui alle clausole di salvaguardia previste nell'accordo SEE non corrisponde alcuna disposizione equivalente nel Trattato CE, la ricorrente fa notare che tali clausole sussistevano in diritto comunitario nel corso del periodo transitorio e che, nella sentenza Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders, la Corte ha dichiarato illegittimi proprio i dazi doganali riscossi durante tale periodo. La Corte ha stabilito quindi un divieto incondizionato malgrado il diritto degli Stati membri di ricorrere in determinate circostanze a misure di salvaguardia.

    57 Trattandosi dell'argomento della Commissione diretto a far valere che l'art. 10 dell'accordo SEE e le disposizioni corrispondenti del Trattato CE non sono nella sostanza identici, la ricorrente fa osservare che, se è vero che l'accordo SEE prevede alcune rare eccezioni all'abolizione di tutti i dazi, tuttavia ogni eccezione è definita rigorosamente e, inoltre, accompagnata da una clausola espressa la quale vieta che l'eccezione medesima sia estesa oltre quanto esplicitamente prevede il suo tenore letterale. In tale ottica, essa rileva che l'art. 10, seconda frase, dell'accordo SEE dispone che sono vietati i dazi doganali di natura fiscale, fatti salvi quelli menzionati al protocollo 5, e che, in base all'art. 26, sono vietati i dazi compensativi ed altre misure di politica commerciale, salvo quelli consentiti a norma del protocollo 13. Possono essere riscossi del pari i dazi adottati in forza dell'art. 64 dell'accordo, in quanto tale articolo costituisce un'eccezione all'art. 10 dell'accordo.

    58 La ricorrente ritiene non pertinente, nel caso di specie, l'argomento della Commissione secondo cui l'ALS resta il solo diritto applicabile, poiché l'accordo SEE non è destinato a rimediare agli effetti distorsivi della concorrenza e degli scambi provocati da aiuti in essere del tipo di quello controverso nella fattispecie. A suo avviso, infatti, il divieto dei dazi doganali è disciplinato dall'accordo SEE, si applichino o meno all'aiuto le regole dell'accordo in materia di aiuti di Stato.

    59 La ricorrente rigetta anche l'argomento del Consiglio secondo cui il dazio ripristinato dal regolamento litigioso è un dazio sui generis. Essa fa notare che l'accordo SEE contiene un divieto generale dei dazi doganali con un numero molto ristretto di eccezioni rigorosamente definite. Non può sussistere quindi alcun altra eccezione, non scritta e non specificata, a siffatta regola quanto a dazi sui generis, poiché, secondo i principi di interpretazione generalmente riconosciuti, le eccezioni alle regole generali devono basarsi su disposizioni legali espresse che a loro volta vanno interpretate restrittivamente. Aggiunge la ricorrente che, anche se si dovesse distinguere il dazio istituito dal regolamento litigioso rispetto agli altri dazi doganali in quanto lo stesso costituisce la revoca di un vantaggio accordato in forza dell'ALS, ciò non modificherebbe la sua natura. I dazi doganali permangono dazi doganali, qualunque sia la ragione per cui il Consiglio li ponga in essere.

    60 Infine, secondo la ricorrente, l'accordo SEE prevale a norma dell'art. 120 sull'ALS, poiché l'accordo SEE riguarda un aspetto generale e per l'aspetto in questione nel presente caso i due accordi si riferiscono alla «stessa materia». E' evidente che l'accordo SEE prende in considerazione l'abolizione tra le parti dei dazi doganali sui prodotti industriali, le limitazioni nella concessione di aiuti di Stato e le condizioni preliminari all'adozione di misure di salvaguardia. Inoltre gli obiettivi dell'accordo SEE sono più vasti di quelli dell'ALS.

    61 La Repubblica d'Austria fa valere che, in conformità dell'art. 6 dell'accordo SEE, l'art. 10 di tale accordo va interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte relativa alle corrispondenti disposizioni del Trattato CE. Quanto alle differenze tra il Trattato CE e l'accordo SEE, essa rileva che, malgrado tali differenze, la Corte dell'Associazione europea di libero scambio (in prosieguo: la «Corte AELS»), nella sua sentenza 16 dicembre 1994, causa E-1/94, Restamark (Report of the EFTA Court, 1_ gennaio 1994 - 30 giugno 1995, pag. 15, punti 32-34, 46, 56, 63 e 64) ha implicitamente dichiarato che gli articoli dell'accordo SEE che siano nella sostanza identici vanno interpretati conformemente alla giurisprudenza applicabile dei giudici comunitari. La Repubblica d'Austria sostiene inoltre che l'accordo SEE e l'ALS prevedono entrambi l'esonero dai dazi sui prodotti industriali, ivi compreso il prodotto in questione nel caso di specie e che, a norma dell'art. 120 dell'accordo SEE, l'ALS ha cessato pertanto di essere applicabile dal 1_ gennaio 1994.

    62 Il Consiglio sostiene che il regolamento litigioso è compatibile con l'art. 10 dell'accordo SEE. Esso fa valere in proposito che, anche se, in conformità dell'art. 6 dell'accordo SEE, l'art. 10 va interpretato in via di principio alla luce della giurisprudenza della Corte relativa alle corrispondenti disposizioni del Trattato CE e segnatamente dell'art. 12 di quest'ultimo, il detto art. 10 non può interpretarsi nel senso che «i dazi doganali sono vietati a prescindere da qualsiasi considerazione circa lo scopo in vista del quale sono stati istituiti» (sentenza Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders, già citata, punto 13). Secondo il Consiglio, vi sono differenze rilevanti tra il Trattato CE e l'accordo SEE (v. parere della Corte 14 dicembre 1991, relativo all'accordo SEE, parere 1/91, Racc. pag. I-6079, punti 13-22), differenze che impongono una diversa interpretazione dell'art. 10 del detto accordo. Così, secondo il Consiglio, l'accordo SEE non è diretto ad istituire un mercato unico senza frontiere interne e le sue disposizioni relative alla libera circolazione delle merci si applicano soltanto ai prodotti originari delle parti contraenti. Quanto al Trattato CE, esso costituisce una carta costituzionale ed istituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere, mentre le disposizioni del Trattato CE in cui si disciplinano la libera circolazione e la concorrenza non sono fini a se stesse, ma sono strumenti rivolti a realizzare l'obiettivo di un'integrazione economica destinata a culminare nell'istituzione di un mercato interno e di un'unione economica e monetaria, con l'obiettivo ulteriore di contribuire ad un progresso concreto dell'Unione europea.

    63 Peraltro, secondo il Consiglio, diversamente dal Trattato CE che, alla fine del periodo transitorio, non permette agli Stati membri di adottare misure di salvaguardia, l'accordo SEE contiene all'art. 64 disposizioni che permettono alle parti di adottare misure atte a porre rimedio alle distorsioni di concorrenza derivanti dalla concessione di aiuti di Stato ad opera di una parte contraente o di monopoli di Stato e, all'art. 26, in collegamento col protocollo 13, disposizioni che autorizzano l'applicazione di dazi compensativi laddove l'acquis comunitario non sia completamente integrato nell'accordo. Diversamente da quelle dell'accordo SEE, le clausole di salvaguardia del Trattato CE invocate dalla ricorrente non consentono l'adozione di misure autonome, ma prevedono l'adozione di misure da parte del Consiglio o della Commissione, o da parte di uno Stato membro dopo autorizzazione specifica della Commissione.

    64 Replicando all'argomento della ricorrente secondo cui il fatto che la CE è un'unione doganale e il SEE una zona di libero scambio non ha alcuna influenza sull'esonero dai dazi doganali per i prodotti originari delle parti contraenti, il Consiglio sottolinea che, nella Comunità, non esiste più controllo alle frontiere dei prodotti originari degli Stati membri o dei prodotti dei paesi terzi che siano stati immessi in libera pratica. Nel SEE, viceversa, anche i prodotti originari delle parti contraenti sono sempre oggetto di controlli alle frontiere, da parte sia della Comunità, sia delle altre parti contraenti.

    65 Il Consiglio conclude che le parti contraenti possono, entro certi limiti, imporre e/o mantenere dazi, in quanto misure di salvaguardia destinate a porre rimedio a talune distorsioni di concorrenza aventi un'incidenza sugli scambi tra le medesime.

    66 Esso aggiunge che il dazio istituito dal regolamento litigioso non è un dazio normale, bensì una misura di salvaguardia, adottata in conformità delle disposizioni dell'ALS. In quanto dazio sui generis, esso non rientra nell'art. 10 dell'accordo SEE, anche se si interpretasse tale articolo nella maniera indicata dalla ricorrente. In primo luogo, il regolamento litigioso non impone un dazio, ma revoca una concessione tariffaria ripristinando un dazio. In secondo luogo, tale dazio non produce effetti di carattere generale poiché si applica soltanto ad un tipo particolare di cambi di velocità, prodotto da un fabbricante particolare in un paese particolare. In terzo luogo, tale dazio è stato ripristinato con uno scopo preciso, cioè quello di porre rimedio alle distorsioni provocate dall'aiuto concesso dalla Repubblica d'Austria, distorsioni che non sono venute meno quando l'accordo SEE è entrato in vigore. In quarto luogo, il dazio è stato ripristinato per un periodo preciso e limitato.

    67 Infine, quanto all'art. 120 dell'accordo SEE, a parere del Consiglio i dazi doganali tra la Comunità e la Repubblica d'Austria sono stati aboliti dall'art. 3 dell'ALS. L'accordo SEE ha mantenuto semplicemente tali concessioni tariffarie già accordate a titolo dell'ALS, ma non ha previsto in quanto tale concessioni tariffarie. Quindi le disposizioni tariffarie non hanno cessato di essere applicabili e, in conformità dell'art. 120 dell'accordo SEE, i dazi doganali legittimamente introdotti a titolo dell'ALS hanno potuto in tal modo essere mantenuti dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE, che fossero conformi o meno all'art. 10 di tale accordo. La situazione è nettamente diversa da quella esistente all'epoca dell'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea. Allora, infatti, il regolamento ha cessato di essere applicabile, poiché anche l'ALS stesso aveva cessato di esserlo.

    68 La Commissione fa valere che l'art. 10 dell'accordo SEE e le disposizioni equivalenti del Trattato CE non sono identiche nella sostanza e che pertanto non è applicabile l'art. 6 dell'accordo. Emerge dall'art. 10 che i dazi doganali di natura fiscale non sono considerati rientrare d'ufficio nella nozione di dazi doganali all'importazione ed all'esportazione e tasse di effetto equivalente. La situazione è identica per i dazi doganali con carattere di salvaguardia, perché nemmeno essi rientrano nella politica generale in materia di dazi doganali, ma perseguono il loro proprio scopo. Se l'art. 10 dovesse essere interpretato come auspica la ricorrente, sarebbe impossibile applicare l'art. 64 dell'accordo. Per di più, in tale caso, l'art. 26 dell'accordo non sarebbe necessario. Poiché l'accordo SEE non è destinato a porre rimedio agli effetti distorsivi della concorrenza e degli scambi provocati da aiuti in essere del tipo di quello controverso nel caso di specie, l'ALS resta l'unico diritto applicabile. La Commissione sottolinea che l'art. 120 dell'accordo SEE prevede che tale accordo prevale sull'ALS unicamente nella misura in cui esso disciplini la stessa materia. Esso permette quindi di continuare ad applicare talune disposizioni dell'ALS, come quelle applicate dalla Comunità nel caso di specie.

    - Sull'asserita violazione dell'art. 26 dell'accordo SEE

    69 La ricorrente fa valere che la misura introdotta costituisce un dazio compensativo ed invoca a sostegno di tale affermazione, in particolare, la definizione dell'art. VI, n. 3, ultima frase, del GATT, secondo cui un dazio compensativo è «un dazio speciale riscosso allo scopo di neutralizzare qualsiasi premio o sovvenzione accordata, direttamente o indirettamente, alla fabbricazione, alla produzione, o all'esportazione di un prodotto». Conseguentemente, il regolamento litigioso viola anche l'art. 26 dell'accordo SEE che, confermando in modo specifico il principio generale di cui all'art. 10 dell'accordo, vieta i dazi compensativi tra le parti contraenti, fatta salva una disposizione contraria dell'accordo.

    70 Secondo la ricorrente, risulta dalle disposizioni del protocollo 13 dell'accordo sulla non applicazione di misure antidumping e compensative, che, perché vi fosse nel caso di specie eccezione al divieto posto dall'art. 26, occorrerebbe che l'acquis comunitario relativo al commercio dei pezzi di ricambio dell'industria automobilistica non fosse completamente integrato nell'accordo, il che non si verifica nella fattispecie. Tutte le regole sugli aiuti di Stato applicabili al settore automobilistico sono menzionate espressamente nell'allegato XV all'accordo SEE. Quanto ai prodotti fabbricati dalla ricorrente, essi sono di origine austriaca e fanno capo ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci [v. art. 8, nn. 2 e 3, lett. a) dell'accordo SEE].

    71 La Repubblica d'Austria sostiene che il regolamento litigioso è contrario all'art. 26 dell'accordo SEE. Ciò che importa non è il nome dato dal Consiglio al dazio in questione, ma l'obiettivo realmente perseguito da quest'ultimo e l'effetto che lo stesso comporta, cioè, nel caso di specie, quello di un dazio compensativo.

    72 Il Consiglio fa valere che il regolamento litigioso non impone un dazio compensativo, ma revoca, ex artt. 23 e 27, n. 3, lett. a), dell'ALS, una concessione tariffaria già accordata alla Repubblica d'Austria in conformità di tale accordo. Ciò non costituisce quindi una violazione dell'art. 26 dell'accordo SEE.

    73 La Commissione afferma che il regolamento litigioso non istituisce dazi compensativi, ma costituisce una misura di salvaguardia sui generis consistente nella revoca di una concessione tariffaria a norma dell'art. 113 del Trattato CE, misura espressamente prevista dall'ALS in caso di controversia non risolta circa regole sugli aiuti di Stato contenute in tale accordo.

    - Sull'asserita violazione dell'art. 62 dell'accordo SEE

    74 La ricorrente fa valere che l'art. 62 dell'accordo SEE indica chiaramente che la competenza della Comunità in materia di aiuti di Stato è limitata agli aiuti accordati dai suoi Stati membri. Essa ritiene pertanto che, il 1_ gennaio 1994, la Comunità abbia perso la sua competenza quanto agli aiuti concessi nei paesi dell'AELS. L'entrata in vigore del regolamento litigioso dopo tale data sarebbe quindi incompatibile con l'art. 62 dell'accordo SEE. Il Consiglio, avanzando l'argomento secondo cui esso ha potuto adottare il regolamento litigioso, in quanto misura di salvaguardia, sulla base dell'art. 64 dell'accordo SEE, ammette, secondo la ricorrente, di non aver osservato la procedura prevista da tale articolo.

    75 Il Consiglio fa osservare innanzi tutto che il regolamento litigioso non è stato adottato a norma dell'accordo SEE, bensì a norma dell'ALS. In secondo luogo, esso non ha dichiarato l'aiuto nullo o incompatibile col funzionamento dell'accordo SEE, il che potrebbe essere effettuato soltanto dall'autorità di vigilanza dell'AELS. Nel contesto dell'accordo SEE, la misura di salvaguardia adottata dal Consiglio è stata di tipo compatibile con l'art. 64 di quest'ultimo.

    - Sull'asserita violazione dell'obbligo di diritto internazionale pubblico di non privare un trattato del suo oggetto e del suo scopo prima della sua entrata in vigore

    76 La ricorrente ricorda che l'art. 18 della convenzione di Vienna 23 maggio 1969, sul diritto dei trattati (Recueil des traités des Nations unies, vol. 788, pag. 354; in prosieguo: la «convenzione di Vienna I»), nonché l'art. 18 della convenzione di Vienna 21 marzo 1986, sul diritto dei trattati tra Stati ed organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali (Documents de l'Assemblée générale des Nations unies A/Conf. 129/15, 20 marzo 1986, in prosieguo: la «convenzione di Vienna II»), vietano ad ogni Stato membro o organizzazione internazionale di eludere il carattere coercitivo degli accordi internazionali con atti adottati giusto prima dell'entrata in vigore di un accordo che siano incompatibili con principi fondamentali di tale accordo. Essa segnala che tali disposizioni prevedono più specialmente che, durante il periodo compreso tra la firma di un accordo internazionale e la sua entrata in vigore, uno Stato «deve astenersi da atti che priverebbero (tale accordo) del suo oggetto e del suo scopo».

    77 Secondo la ricorrente, è generalmente ammesso che la convenzione di Vienna I codifica talune norme di diritto internazionale consuetudinario per tutti cogenti e che quindi la Comunità è vincolata a tali regole codificate dalla convenzione. Ciò è confermato dalla circostanza che la Corte ha più volte invocato disposizioni della convenzione nella sua interpretazione di accordi internazionali conclusi dalla Comunità, ivi compreso l'ALS (v., segnatamente, il citato parere 1/91, punto 14, e sentenza della Corte 1_ luglio 1993, causa C-312/91, Metalsa, Racc. pag. I-3751, punto 12).

    78 Inoltre l'art. 18 della convenzione di Vienna I e l'art. 18 della convenzione di Vienna II costituiscono espressione del principio generale della tutela del legittimo affidamento nel diritto internazionale pubblico, principio in virtù del quale un soggetto di diritto internazionale pubblico può essere vincolato, a determinate condizioni, dal legittimo affidamento originato dai suoi atti in capo ad altri soggetti di diritto internazionale.

    79 La ricorrente ricusa l'argomento del Consiglio secondo cui l'art. 18 della convenzione di Vienna I non può conferire ai singoli diritti che essi potrebbero invocare dinanzi al Tribunale. In primo luogo, l'argomento fondato sulla mancanza di effetto diretto è privo di pertinenza nei procedimenti introdotti ex art. 173 del Trattato CE. Gli accordi internazionali fanno parte integrante dell'ordinamento comunitario e spetta alle istituzioni comunitarie, ivi compresi la Corte ed il Tribunale, garantirne il rispetto. Il fatto che taluni accordi internazionali non siano direttamente applicabili non pregiudica in alcun modo l'obbligo, per la Comunità, di garantire il loro rispetto (v. sentenze della Corte 10 luglio 1984, causa 126/83, STS/Commissione, Racc. pag. 2769, 22 giugno 1989, causa 70/87, Fediol/Commissione, Racc. pag. 1781, punto 20, 7 maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima/Consiglio, Racc. pag. I-2069, punto 31, nonché le conclusioni dell'avvocato generale Lenz per la pronuncia di tale sentenza, paragrafo 53, e le conclusioni dell'avvocato generale Gulmann, per la pronuncia della sentenza 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-4973, paragrafi 135 e 137). In secondo luogo, l'art. 18 della convenzione di Vienna I contiene un divieto unico e incondizionato di atti che sono incompatibili con l'oggetto e lo scopo di un accordo internazionale.

    80 Ne risulta che, tra la data della firma e la data dell'entrata in vigore dell'accordo SEE, la Comunità era tenuta, secondo la ricorrente, a non adottare misure idonee a compromettere la realizzazione dell'oggetto e dello scopo dell'accordo. Tale obbligo avrebbe dovuto giuocare un ruolo ancora più importante dopo la ratifica dell'accordo da parte di tutte le parti contraenti.

    81 La ricorrente fa osservare in proposito che il processo di ratifica ha avuto termine il 13 dicembre 1993, allorché il Consiglio e la Commissione hanno adottato insieme la decisione 94/1 e copie certificate conformi degli strumenti di ratifica, nonché la notifica dell'informazione secondo cui l'accordo sarebbe entrato in vigore il 1_ gennaio 1994, sono state trasmesse alle parti contraenti. Al momento dell'adozione del regolamento litigioso, cioè il 20 dicembre 1993, il Consiglio era dunque ben consapevole del fatto che l'accordo SEE sarebbe entrato in vigore qualche giorno più tardi. Poiché uno degli obiettivi più rilevanti dell'accordo SEE era l'abolizione dei dazi doganali tra le parti contraenti, la Comunità ha messo in pericolo, con l'adozione del regolamento litigioso dopo la fine del periodo di ratifica, la realizzazione dell'oggetto e dello scopo dell'accordo SEE.

    82 La Repubblica d'Austria afferma che, adottando il regolamento litigioso prima dell'entrata in vigore dell'accordo SEE, ma dopo che quest'ultimo era stato ratificato da tutte le parti contraenti, il Consiglio ha violato i diritti della Repubblica d'Austria nonché quelli dei suoi cittadini. Il Consiglio ha agito in violazione di un principio generale di diritto comune agli Stati membri, cioè l'obbligo di reciproca buona fede tra le parti contraenti prima dell'entrata in vigore di un accordo, principio di diritto internazionale pubblico riconosciuto dall'art. 18 della convenzione di Vienna I.

    83 Inoltre, invocando i diritti italiano, tedesco, belga, spagnolo e britannico, la Repubblica d'Austria fa valere che esiste del pari un principio generale di diritto comune ai sistemi giuridici degli Stati membri, secondo cui una parte ad un contratto comportante determinati obblighi deve agire in buona fede per preservare gli interessi delle altre parti o dei suoi beneficiari nel corso del periodo durante il quale è sospesa l'esecuzione del contratto. Il detto principio è il corollario del principio della tutela del legittimo affidamento. Il Tribunale deve quindi erigerlo in principio generale di diritto comunitario. Orbene, anche tale principio è stato violato in seguito all'adozione del regolamento litigioso. La Repubblica d'Austria ritiene che la ricorrente, beneficiaria dell'accordo SEE, deve poter invocare siffatto principio.

    84 Il Consiglio non contesta l'affermazione della ricorrente secondo cui l'art. 18 della convenzione di Vienna I e l'art. 18 della Convenzione di Vienna II codificano le regole del diritto internazionale consuetudinario, che sono vincolanti per la Comunità.

    85 Esso sostiene nondimeno che, in primo luogo, non ha violato tali regole, poiché il regolamento litigioso è del tutto compatibile con l'accordo SEE. Non sussistono pertanto né atto che privi l'accordo del suo oggetto e del suo scopo, né violazione del legittimo affidamento della Repubblica d'Austria.

    86 In secondo luogo, esso afferma che le regole invocate dalla ricorrente appartengono al diritto dei trattati, settore del diritto internazionale che riguarda soltanto i diritti degli Stati sovrani e delle organizzazioni internazionali, nonché i loro reciproci rapporti. Regole siffatte non attribuiscono ai singoli, secondo il Consiglio, diritti che gli stessi possano invocare dinanzi al Tribunale. Inoltre la disposizione in questione manca di sufficiente precisione per essere direttamente applicabile, il che vale ancor di più per la tutela del legittimo affidamento.

    Giudizio del Tribunale

    87 Nell'ambito del ricorso per annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato, la legittimità dell'atto impugnato deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l'atto è stato adottato (v. sentenze della Corte 7 febbraio 1979, cause riunite 15/76 e 16/76, Francia/Commissione, Racc. pag. 321, punto 7, e del Tribunale 22 ottobre 1996, cause riunite T-79/95 e T-80/95, SNCF e British Railways/Commissione, Racc. pag. II-1491, punto 48).

    88 Va pertanto respinto l'argomento della ricorrente secondo cui la legittimità del regolamento litigioso deve essere valutata al momento della sua entrata in vigore.

    89 La ricorrente afferma peraltro che l'accordo SEE faceva parte degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui è stato adottato il regolamento litigioso, vale a dire il 20 dicembre 1993, e che, adottando lo stesso alcuni giorni prima dell'entrata in vigore dell'accordo SEE, il Consiglio ha violato il principio di diritto internazionale pubblico detto «principio di buona fede», secondo cui le parti firmatarie di un accordo internazionale non possono adottare, in attesa dell'entrata in vigore di quest'ultimo, atti che priverebbero l'accordo medesimo del suo oggetto e del suo scopo.

    90 In proposito va rilevato innanzi tutto che il principio di buona fede è una regola del diritto internazionale consuetudinario la cui esistenza è stata riconosciuta dalla Corte internazionale di giustizia (v. sentenza 25 maggio 1926, Intérêts allemands en Haute-Silésie polanaise, CPJI, serie A, n. 7, pagg. 30 e 39) e che quindi esso è vincolante per la Comunità.

    91 Tale principio è stato codificato dall'art. 18 della convenzione di Vienna I, che così recita:

    «Uno Stato deve astenersi da atti che priverebbero il trattato del suo oggetto e del suo scopo:

    a) quando esso ha firmato il trattato o ha scambiato gli strumenti costitutivi del Trattato con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, finché esso non abbia manifestato la sua intenzione di non divenire parte al Trattato; o

    b) quando esso ha manifestato il suo accordo ad essere vincolato dal Trattato, nel periodo che precede l'entrata in vigore del Trattato e a condizione che quest'ultima non sia indebitamente ritardata».

    92 Nel caso di specie il regolamento litigioso è stato adottato dal Consiglio il 20 dicembre 1993, cioè sette giorni dopo che le Comunità, quali ultime parti contraenti, avevano approvato l'accordo SEE e depositato i loro strumenti di approvazione (v. più sopra punto 23). Alla luce di quanto precede, la data di entrata in vigore dell'accordo SEE era nota alle Comunità a far tempo dal 13 dicembre 1993. Risulta infatti dall'art. 129, n. 3, dell'accordo SEE, come sostituito dall'art. 6 del protocollo di adeguamento, nonché dagli artt. 1, n. 1, e 22, n. 3, di quest'ultimo che tale accordo doveva entrare in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultima notifica di approvazione o di ratifica.

    93 Va osservato in secondo luogo che il principio di buona fede è il corollario, nel diritto internazionale pubblico, del principio di tutela del legittimo affidamento, che, secondo la giurisprudenza, fa parte dell'ordinamento giuridico comunitario (v. sentenza della Corte 3 maggio 1978, causa 112/77, Töpfer/Commissione, Racc. pag. 1019, punto 19). Possono appellarsi al principio di tutela del legittimo affidamento tutti gli operatori economici nei quali un'istituzione abbia ingenerato speranze fondate (v., segnatamente, sentenza del Tribunale 13 luglio 1995, cause riunite T-466/93, T-469/93, T-473/93, T-474/93 e T-477/93, O'Dwyer e a./Consiglio, Racc. pag. II-2071, punto 48).

    94 In una situazione in cui le Comunità hanno depositato i loro strumenti di approvazione di un accordo internazionale e dove è nota la data di entrata in vigore dell'accordo stesso, gli operatori economici possono valersi del principio di tutela del legittimo affidamento per opporsi all'adozione da parte delle istituzioni, nel periodo precedente all'entrata in vigore di siffatto accordo internazionale, di qualsiasi atto contrario alle disposizioni di quest'ultimo che, dopo l'entrata in vigore dell'accordo, abbiano effetto diretto nei loro confronti.

    95 Pertanto la ricorrente ha la facoltà di esigere il controllo della legittimità del regolamento litigioso rispetto alle disposizioni dell'accordo SEE che, dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo, hanno effetto diretto.

    96 Tuttavia, prima di prendere in considerazione i diversi argomenti sollevati dalla ricorrente su tale punto, occorre in primo luogo verificare, da una parte, se ed in quale misura le disposizioni dell'accordo SEE si sostituiscano alle disposizioni dell'ALS e, dall'altra, se l'accordo SEE sia applicabile ai prodotti in questione nella presente causa.

    97 Va osservato che l'ALS, il quale era applicabile al momento dei fatti e sul cui fondamento è stato adottato il regolamento litigioso, non era stato denunciato né sospeso al momento dell'entrata in vigore dell'accordo SEE. Tuttavia risulta dall'art. 120 dell'accordo SEE che le disposizioni di quest'ultimo prevalgono sulle disposizioni dell'ALS, «nella misura in cui l'aspetto in questione è disciplinato» dall'accordo SEE. Orbene, le disposizioni dell'accordo SEE in discussione nella presente causa disciplinano la stessa materia dei pertinenti articoli dell'ALS. L'art. 10 dell'accordo SEE disciplina la stessa materia degli artt. 3-6 dell'ALS, cioè i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente. L'art. 61 dell'accordo SEE, relativo agli aiuti di Stato, è più specifico e ha una portata altrettanto ampia di quella dell'art. 23, n. 1, lett. iii), dell'ALS; esso è quasi identico all'art. 92 del Trattato CE. Inoltre le disposizioni particolari applicabili agli aiuti di Stato all'interno della Comunità sono riprese all'allegato XV dell'accordo SEE. Circa le procedure previste all'art. 27, nn. 2 e 3, lett. a), dell'ALS, va ricordato che, in conformità dell'art. 108 dell'accordo SEE, gli Stati dell'AELS istituiscono l'autorità di vigilanza AELS e la Corte AELS. Queste due istituzioni sono dotate, segnatamente nei settori della concorrenza e degli aiuti di Stato, di competenze e procedure analoghe a quelle esistenti nella Comunità nei medesimi settori. La suddivisione delle competenze e la cooperazione tra l'autorità di vigilanza AELS e la Commissione nel settore degli aiuti di Stato sono disciplinate dall'art. 62 dell'accordo SEE. Ne consegue che, dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE, tali disposizioni dell'accordo prevalgono su quelle pertinenti dell'ALS.

    98 In un contesto siffatto, senza pronunciarsi sulla compatibilità con l'ALS o con l'accordo SEE dell'aiuto concesso della Repubblica d'Austria, il Tribunale nota che il Consiglio ha completato la procedura prevista dalle disposizioni dell'ALS relative agli aiuti di Stato prima di adottare il regolamento litigioso. Tuttavia, come risulta dal punto precedente, a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo SEE, le disposizioni di tale accordo relative agli aiuti di Stato prevalgono sulle corrispondenti disposizioni dell'ALS. Al riguardo l'accordo SEE contiene regole e procedure sue proprie che permettono alle parti contraenti di escludere aiuti di Stato incompatibili col funzionamento dell'accordo.

    99 Trattandosi della questione se l'accordo sia applicabile ai prodotti di cui al regolamento litigioso, è pacifico che tali prodotti sono originari delle parti contraenti all'accordo SEE e rientrano nei capitoli 25-97 del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci. Pertanto, a norma dell'art. 8, nn. 2 e 3, lett. a), l'accordo SEE è applicabile a tali prodotti a partire dalla sua entrata in vigore.

    100 In secondo luogo va esaminato quindi se, dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE, l'art. 10 di quest'ultimo può avere effetto diretto.

    101 Emerge dall'art. 228, n. 7, del Trattato CE che gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità in conformità del Trattato sono vincolanti per le istituzioni e gli Stati membri. Secondo la costante giurisprudenza, le disposizioni di un accordo siffatto formano, dal momento della sua entrata in vigore, parte integrante dell'ordinamento comunitario (v. citata sentenza Haegeman, punto 5). E' del pari giurisprudenza consolidata che le disposizioni di un accordo del genere possono avere effetto diretto se sono incondizionate e sufficientemente precise (v., ad esempio, sentenze della Corte 5 febbraio 1976, causa 87/75, Bresciani, Racc. pag. 129, punto 25, e 26 ottobre 1982, causa 104/81, Kupferberg, Racc. pag. 3641, punto 23).

    102 Il Tribunale rileva in proposito che non emerge da alcun elemento del fascicolo che l'accordo SEE, concluso dalla Comunità sulla base dell'art. 238 del Trattato CE, non sia stato concluso conformemente al Trattato. Pertanto, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, il 1_ gennaio 1994, le disposizioni del medesimo formano parte integrante dell'ordinamento comunitario. Va pure ricordato che l'art. 10 dell'accordo SEE dispone, nella prima frase, che sono vietati fra le parti contraenti i dazi doganali all'importazione ed all'esportazione, nonché qualsiasi tassa di effetto equivalente. Nella seconda frase lo stesso articolo precisa che, fatte salve le modalità previste al protocollo 5 dell'accordo, questo divieto si applica anche ai dazi doganali di natura fiscale. Va constatato che l'art. 10 detta quindi una regola incondizionata e precisa accompagnata da una sola eccezione, essa stessa incondizionata e precisa. Ne consegue che, dall'entrata in vigore dell'accordo SEE, tale articolo ha effetto diretto.

    103 In terzo luogo, occorre verificare se il regolamento litigioso, nel prevedere il ripristino di un dazio del 4,9%, viola l'art. 10 dell'accordo SEE.

    104 L'art. 6 dell'accordo SEE dispone:

    «Fatti salvi futuri sviluppi legislativi, le disposizioni del presente accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma del presente accordo».

    105 Il Consiglio fa valere che, nonostante tale disposizione, l'art. 10 dell'accordo SEE non va interpretato allo stesso modo delle corrispondenti disposizioni del Trattato CE, giacché sussisterebbero importanti differenze fra il Trattato CE e l'accordo SEE (v. punto 62 più sopra).

    106 Tale argomento non può essere accolto. Risulta infatti dalla giurisprudenza che, al fine di stabilire se l'interpretazione di una norma del Trattato CE possa essere estesa ad una norma identica di un accordo come l'accordo SEE, occorre analizzare quest'ultima alla luce sia dell'oggetto e della finalità dell'accordo medesimo, sia del suo contesto (v. sentenze della Corte 9 febbraio 1982, causa 270/80, Polydor, Racc. pag. 329, punto 8, e 16 luglio 1992, causa C-163/90, Legros e a., Racc. pag. I-4625, punto 23). Orbene, a tenore dell'art. 1, n. 1, l'accordo SEE persegue l'obiettivo di promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche fra le parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell'intento di instaurare uno Spazio economico europeo omogeneo. A tale scopo le parti contraenti hanno deciso di eliminare gli ostacoli pressoché per la totalità dei loro scambi, in conformità delle disposizioni del GATT relative all'istituzione di zone di libero scambio.

    107 In tale contesto, l'accordo SEE implica un'integrazione avanzata, i cui obiettivi vanno oltre quelli di un semplice accordo di libero scambio. Così, risulta all'art. 1, n. 2, che il SEE comporta, in particolare, la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nonché l'istituzione di un sistema atto a garantire che la concorrenza non sia falsata e che le sue regole siano rispettate nella stessa misura. Le regole applicabili nelle relazioni tra le parti contraenti nei settori coperti dall'accordo sono nella sostanza quelle delle corrispondenti disposizioni dei trattati CE e CECA e degli atti adottati in forza di tali trattati. Lo scopo dell'accordo SEE è del pari quello di estendere al SEE il diritto comunitario da far intervenire nei settori coperti dall'accordo, a mano a mano che tale diritto sia creato, si sviluppi o si modifichi e un procedimento decisionale sia previsto a tal fine. L'accordo prevede anche che gli Stati dell'AELS istituiscono un'autorità di vigilanza, l'autorità di vigilanza AELS, che dispone di poteri equivalenti e di funzioni simili a quelli esercitati dalla Commissione, nonché una Corte di giustizia, la Corte AELS. L'art. 109 dell'accordo SEE precisa che l'autorità di vigilanza AELS, da una parte, e la Commissione, agente in conformità del Trattato CE, del Trattato CECA e dell'accordo, dall'altra, vigilano sull'adempimento degli obblighi discendenti dall'accordo SEE. Risulta dall'art. 108, n. 2, dell'accordo SEE, nonché dall'accordo tra gli Stati dell'AELS 2 maggio 1992, relativo all'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una corte di giustizia (GU 1994, L 344, pag. 1; in prosieguo: l'«accordo AELS di vigilanza»), che la Corte AELS ha competenze simili a quelle della Corte e del Tribunale.

    108 Così, grazie all'istituzione di un'autorità di vigilanza AELS e di una Corte AELS, con poteri e competenze simili a quelli della Commissione e della Corte, si è creato un sistema a due pilastri, in cui l'autorità di vigilanza AELS e la Corte AELS vigilano sull'applicazione dell'accordo da parte degli Stati AELS, mentre la Commissione, la Corte e il Tribunale vigilano sulla sua applicazione da parte della Comunità. Tale sistema è rafforzato da una gran quantità di elementi volti ad assicurarne l'omogeneità. Fra tali elementi figurano, accanto all'analogia dei termini delle diverse disposizioni dell'accordo e dei Trattati CE e CECA, il quarto e il quindicesimo `considerando' del preambolo e l'art. 6 dell'accordo SEE, nonché, segnatamente, l'art. 3 dell'accordo AELS di vigilanza. In particolare, secondo il quarto `considerando' del preambolo, l'obiettivo delle parti contraenti è «di creare uno Spazio economico europeo dinamico ed omogeneo, basato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza, dotato di strumenti di attuazione adeguati, anche a livello giuridico, e realizzato su basi di uguaglianza e reciprocità e di un complesso equilibrato di vantaggi, diritti ed obblighi per le parti contraenti». Il quindicesimo `considerando' del preambolo, aggiunto dalle parti contraenti dopo che la Corte, nel parere 1/91, già citato, aveva constatato che il sistema giurisdizionale di cui alla prima versione dell'accordo, prevedendo una Corte SEE, era incompatibile col Trattato CEE, precisa ulteriormente «che, nel pieno rispetto dell'indipendenza delle corti, le parti contraenti si prefiggono di raggiungere e mantenere un'interpretazione ed applicazione uniformi del presente accordo e delle disposizioni della normativa comunitaria che sono integrate, nella sostanza, nel presente accordo, nonché di giungere a trattare su basi di parità i singoli cittadini e gli operatori economici per quanto riguarda le quattro libertà e le condizioni di concorrenza». Come ha ricordato il Tribunale al punto 104, più sopra, l'art. 6 dell'accordo SEE prevede che le disposizioni dell'accordo, identiche nella sostanza alle regole comunitarie, sono interpretate in conformità della giurisprudenza della Corte e del Tribunale precedente alla firma dell'accordo. Infine, risulta dall'art. 3, n. 2, dell'accordo AELS di vigilanza che l'autorità di vigilanza AELS e la Corte AELS, nell'interpretazione ed applicazione dell'accordo SEE, devono considerare i principi contemplati dalle pertinenti sentenze della Corte e del Tribunale posteriori alla firma dell'accordo SEE (v. sentenze della Corte AELS, Restamark, già citata, punti 24, 33 e 34, e 21 marzo 1995, Scottish Salmon Growers Association/Autorité de surveillance AELE, E-2/94, Report of the EFTA Court, 1_ gennaio 1994 - 30 giugno 1995, pag. 59, punti 11 e 13).

    109 Contrariamente a quanto afferma il Consiglio, l'importanza dell'obiettivo, perseguito dalle parti contraenti, di creare uno spazio economico e sociale dinamico ed uniforme ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione dell'accordo non è stata infirmata dalla Corte col suo parere 1/91, già citato. Quando la Corte ha dichiarato che l'obiettivo dell'uniformità nell'interpretazione ed applicazione del diritto nel SEE confliggeva con le divergenze esistenti tra le finalità ed il contesto dell'accordo, da un lato, e quelli del diritto comunitario, dall'altro, tale constatazione è stata effettuata nell'ambito dell'esame del sistema giurisdizionale prospettato dall'accordo SEE al fine di accertare se quest'ultimo fosse tale da rimettere in questione l'autonomia dell'ordinamento giuridico comunitario nel perseguimento degli obiettivi ad essa propri e non invece nell'ambito dell'esame di un caso specifico ove si debba stabilire se una disposizione dell'accordo SEE, identica nella sostanza a una disposizione di diritto comunitario, vada interpretata in conformità della giurisprudenza della Corte e del Tribunale.

    110 Discende da tali constatazioni che l'art. 6 dell'accordo SEE va interpretato nel senso che, laddove una disposizione dell'accordo SEE sia identica nella sostanza alle corrispondenti regole dei Trattati CE e CECA e degli atti adottati in forza di questi due trattati, essa va interpretata in conformità della pertinente giurisprudenza della Corte e del Tribunale precedente alla firma dell'accordo SEE.

    111 Il Tribunale constata poi che l'art. 10 dell'accordo SEE è identico nella sostanza agli artt. 12, 13, 16 e 17 del Trattato CE che, a partire dalla fine del periodo transitorio, vietano i dazi doganali all'importazione ed all'esportazione nonché qualsiasi tassa di effetto equivalente tra gli Stati membri. Pertanto, a norma dell'art. 6 dell'accordo SEE, l'art. 10 va interpretato in conformità della pertinente giurisprudenza della Corte e del Tribunale precedente alla data della firma dell'accordo.

    112 Conviene al riguardo, in primo luogo, respingere l'argomento della Commissione diretto a far valere che, risultando dall'art. 10 dell'accordo SEE che i dazi doganali di natura fiscale non sono considerati rientrare d'ufficio nella nozione di dazi doganali all'importazione e all'esportazione e tasse di effetto equivalente, tale articolo e le corrispondenti disposizioni del Trattato CE non sono identici nella sostanza. E' sufficiente ricordare, infatti, che il Trattato CE contiene una disposizione equivalente, cioè l'art. 17, il quale precisa che i divieti di cui all'art. 9 vanno applicati anche se i dazi doganali hanno carattere fiscale e mira ad evitare che venga eluso il divieto di dazi doganali all'importazione ed all'esportazione nonché di qualsiasi tassa di effetto equivalente (v. sentenza Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders, già citata, punti 8 e 9).

    113 In secondo luogo, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, l'interpretazione dell'art. 10 dell'accordo SEE proposta dalla ricorrente non rende impossibile l'applicazione dell'art. 64 del medesimo accordo. Infatti, nel settore degli aiuti di Stato, quest'ultima disposizione autorizza, a determinate condizioni, l'autorità competente della parte contraente interessata da una distorsione di concorrenza ad adottare misure atte a porre rimedio agli effetti che ne derivano. Pertanto l'art. 64, costituendo un'eccezione alle altre disposizioni dell'accordo SEE, può essere applicato nonostante le altre disposizioni dell'accordo. Occorre però, prima di adottare determinate misure, che sia stata condotta a termine la procedura di cui all'art. 64 dell'accordo SEE e che siano soddisfatte le condizioni ivi previste.

    114 In terzo luogo, le varie clausole di salvaguardia dell'accordo SEE che consentono alle parti contraenti di derogare alle disposizioni di quest'ultimo possono essere utilizzate soltanto in circostanze determinate e, come regola generale, dopo un esame contraddittorio in seno al comitato misto del SEE. Tali clausole, al di fuori delle situazioni specifiche che la loro applicazione può determinare, non hanno alcun impatto sull'obiettivo perseguito dall'art. 10 nell'ambito dell'accordo SEE né, conseguentemente, sull'interpretazione che va data di tale articolo. Tale conclusione è corroborata, segnatamente, dal fatto che, sino all'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea, l'art. 115 del Trattato CEE autorizzava gli Stati membri, in caso d'urgenza, durante il periodo transitorio, ad adottare direttamente le misure necessarie e, come a giusto titolo ha fatto osservare la ricorrente, nella citata sentenza Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders la Corte ha dichiarato illegittimi proprio gli oneri pecuniari riscossi nel corso del periodo transitorio.

    PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO: 694A0115.1

    115 In quarto luogo, va del pari respinto l'argomento della Commissione diretto a far valere che l'art. 26 dell'accordo SEE non sarebbe necessario se l'art. 10 dovesse essere interpretato conformemente alla giurisprudenza della Corte. Infatti l'art. 26 dell'accordo SEE prevede che nelle reciproche relazioni le parti contraenti non applicano misure antidumping, dazi compensativi e misure contro pratiche commerciali illecite ascrivibili a paesi terzi, salvo disposizione contraria nell'accordo SEE. Il protocollo 13 dell'accordo, primo comma, dispone che l'applicazione dell'art. 26 dell'accordo è limitata ai settori contemplati dalle disposizioni di detto accordo per i quali l'acquis comunitario è completamente integrato nell'accordo stesso. Risulta dal secondo comma dello stesso protocollo che l'art. 26 non è applicabile in situazioni ove una parte contraente introduce misure dirette ai paesi terzi e destinate ad evitare l'elusione delle misure antidumping, dei dazi compensativi o delle misure contro pratiche commerciali illecite ascrivibili a paesi terzi.

    116 L'art. 26, in combinato disposto col protocollo 13 dell'accordo, va interpretato pertanto nel senso che esso disciplina situazioni in cui misure antidumping, dazi compensativi o misure contro pratiche commerciali illecite ascrivibili a paesi terzi possono essere introdotti dalle parti contraenti nei loro reciproci rapporti, malgrado le altre disposizioni dell'accordo SEE. Inoltre l'art. 26 non tratta soltanto delle misure adottate sotto forma di dazio, ma anche di qualsiasi altra misura, in qualunque forma, ivi compresi gli impegni sottoscritti ad opera di decisioni della Commissione in materia di dumping. Di conseguenza l'art. 26 dell'accordo SEE ha la sua propria ragion d'essere, indipendentemente da quella dell'art. 10 dell'accordo SEE.

    117 Dopo tutto, il regolamento litigioso non è stato adottato al fine di evitare l'elusione delle misure antidumping, dei dazi compensativi o delle misure contro pratiche commerciali illecite ascrivibili a paesi terzi. Peraltro, il settore degli aiuti di Stato rientra negli artt. 61-64 dell'accordo SEE. Inoltre l'acquis comunitario in tale settore, segnatamente la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica (89/C 123/03, GU C 123, del 18 maggio 1989, pag. 3), è stato integrato nell'accordo. Pertanto, senza che occorra pronunciarsi sulla questione se le misure istituite vadano considerate alla stregua dei dazi compensativi, siffatte misure non possono essere autorizzate nemmeno sulla base dell'art. 26 dell'accordo SEE.

    118 Va notato ad abundantiam che, quanto agli accordi di libero scambio con i paesi dell'AELS, che hanno una portata molto più ridotta dell'accordo SEE, la Corte, nella citata sentenza Legros e a. (punto 26), relativa all'art. 6 dell'accordo tra la Comunità ed il Regno di Svezia [regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2838, che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia (GU L 300, pag. 96)], in materia di tasse di effetto equivalente, ha dichiarato che, in relazione all'obiettivo dell'eliminazione degli ostacoli agli scambi, la soppressione dei dazi doganali all'importazione è di importanza fondamentale. Lo stesso vale per il divieto di tasse di effetto equivalente, le quali, secondo la giurisprudenza della Corte, sono strettamente correlate con i dazi doganali stricto sensu (v., in particolare, sentenze Sociaal Fonds Diamantarbeiders, già citata, punti 12 e 13, e 12 febbraio 1992, causa C-260/90, Leplat, Racc. pag. I-643, punto 15). La Corte ne ha inferito che l'accordo di libero scambio verrebbe pertanto ad essere privato di gran parte della sua efficacia qualora la nozione di tassa di effetto equivalente, di cui all'art. 6, dovesse essere interpretata più restrittivamente della corrispondente nozione contenuta nel Trattato CEE.

    119 Tenuto conto del complesso degli elementi che precedono, va esaminato quindi se il regolamento litigioso, dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE, sia contrario all'art. 10 di quest'ultimo, interpretato, a norma dell'art. 6, in conformità della pertinente giurisprudenza della Corte e del Tribunale precedente alla data della firma dell'accordo SEE.

    120 Va respinto in proposito l'argomento del Consiglio secondo cui la misura introdotta dal regolamento litigioso non costituisce un dazio, ma una misura di salvaguardia sui generis che, in quanto tale, non rientra nell'art. 10 dell'accordo SEE. In effetti, lo stesso titolo del regolamento litigioso parla di «revoca di concessioni tariffarie». Inoltre l'art. 1 dispone che «è ripristinato un dazio del 4,9% nei confronti dei cambi di velocità F15 per automobili prodotti dalla General Motors Austria» ed il ventitreesimo `considerando' menziona «l'introduzione di dazi di livello corrispondente al livello dei dazi doganali che sarebbero stati applicati se [l'ALS] non fosse entrato in vigore». Infine, all'udienza, il rappresentante del Consiglio, rispondendo ad un quesito del Tribunale, ha ammesso che è poco rilevante la denominazione di una misura, dal momento che identico sia il suo effetto, che la si definisca dazio antidumping, dazio compensativo, revoca di concessioni tariffarie, introduzione di dazio o misura di salvaguardia sui generis.

    121 Va poi ricordato che, secondo la costante giurisprudenza, «un onere pecuniario, sia pur minimo, imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, e che colpisce le merci nazionali o estere in ragione del fatto che esse varcano la frontiera, se non è un dazio doganale propriamente detto, costituisce una tassa di effetto equivalente ai sensi degli artt. 9 e 12 del Trattato, anche se non sia riscosso a profitto dello Stato, non abbia alcun effetto discriminatorio o protezionistico e il prodotto colpito non sia in concorrenza con un prodotto nazionale» (sentenza 1_ luglio 1969, Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders, citata, punto 18).

    122 Orbene, la misura introdotta dal regolamento litigioso costituisce un onere pecuniario, unilateralmente imposto dalla Comunità, che colpisce i cambi di velocità F15 in ragione del fatto che essi varcano la frontiera. Pertanto, senza che occorra provare se tale misura vada considerata come un dazio doganale all'importazione propriamente detto, va dichiarato che essa costituisce, quanto meno, una tassa di effetto equivalente ai sensi dell'art. 10 dell'accordo SEE. Ne deriva che, a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo SEE, il regolamento litigioso era divenuto contrario a tale articolo.

    123 Deriva da quanto precede che, adottando il regolamento litigioso nel periodo precedente all'entrata in vigore dell'accordo SEE, dopo che le Comunità avevano depositato i loro strumenti di approvazione, il Consiglio ha violato il legittimo affidamento della ricorrente.

    124 Emerge inoltre dalla giurisprudenza che la normativa comunitaria deve essere certa e la sua applicazione prevedibile per coloro che vi sono sottoposti. Il principio della certezza del diritto esige che ogni atto dell'amministrazione che produca effetti giuridici sia chiaro, preciso e portato a conoscenza dell'interessato in modo tale che questi possegga la certezza del momento a decorrere dal quale l'atto stesso esiste ed è produttivo di effetti giuridici. Questa necessità di certezza del diritto s'impone con rigore particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie, al fine di consentire agli interessati di riconoscere con esattezza l'estensione degli obblighi ch'essa impone (v. sentenze della Corte 9 luglio 1981, causa 169/80, Gondrand Frères e Garancini, Racc. pag. 1931, punto 17, 22 febbraio 1984, causa 70/83, Kloppenburg, Racc. pag. 1075, punto 11, e 15 dicembre 1987, causa 325/85, Irlanda/Commissione, Racc. pag. 5041, punto 18, e del Tribunale cause riunite T-18/89 e T-24/89, Tagaras/Corte di giustizia, Racc. pag. II-53, punto 40).

    125 Orbene il Consiglio, adottando il regolamento litigioso 20 dicembre 1993, a un momento in cui esso sapeva con certezza che l'accordo SEE sarebbe entrato in vigore il 1_ gennaio 1994, ha creato consapevolmente una situazione in cui, a partire dal gennaio 1994, coesistono due regole di diritto contraddittorie, cioè, da un lato, il regolamento litigioso, direttamente applicabile negli ordinamenti giuridici nazionali, che ripristina un dazio del 4,9% nei confronti dei cambi di velocità F15 prodotti dalla ricorrente e, dall'altro lato, l'art. 10 dell'accordo SEE, che ha effetto diretto e vieta i dazi doganali all'importazione e qualsiasi tassa di effetto equivalente. Il regolamento litigioso non può essere definito quindi come normativa comunitaria certa né l'applicazione del medesimo può essere ritenuta prevedibile da coloro che vi sono soggetti. Ne discende che il Consiglio ha violato ugualmente il principio della certezza del diritto.

    126 Benché si debba considerare che le due precedenti violazioni di principi generali di diritto siano di per sé stesse sufficientemente gravi per determinare l'annullamento del regolamento litigioso, occorre stabilire in via complementare se, come afferma la ricorrente, il Consiglio abbia retrodatato deliberatamente il numero della Gazzetta ufficiale ove è stato pubblicato il detto regolamento.

    127 Il numero della Gazzetta ufficiale in cui è stato pubblicato il regolamento litigioso porta la data del 31 dicembre 1993. Secondo l'art. 2, esso entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Tuttavia risulta dalle risposte scritte dell'Ufficio delle pubblicazioni ai quesiti del Tribunale che la Gazzetta ufficiale del 31 dicembre 1993 è stata resa disponibile per il pubblico, presso la sede dell'Ufficio delle pubblicazioni e in tutte le lingue ufficiali della Comunità, soltanto l'11 gennaio 1994 alle 16.45. Ora, secondo la giurisprudenza, se esiste la presunzione che la data di pubblicazione è effettivamente quella indicata su ciascun numero della Gazzetta ufficiale, in caso di prova contraria si deve tener conto della data di pubblicazione effettiva (v. sentenza Racke, citata, punto 15). Ne deriva che la data di pubblicazione effettiva del numero della Gazzetta ufficiale in questione nel caso di specie è l'11 gennaio 1994 e che il regolamento è entrato in vigore solo a quest'ultima data.

    128 Risulta peraltro dagli atti del fascicolo, dai documenti prodotti dal Consiglio su domanda del Tribunale nonché dalle risposte scritte del Consiglio e dell'Ufficio delle pubblicazioni ai quesiti del Tribunale, che il Consiglio ha inviato il regolamento litigioso all'Ufficio delle pubblicazioni il 3 o il 4 gennaio 1994, che nella nota di accompagnamento esso ha dato istruzione all'Ufficio delle pubblicazioni di pubblicare il regolamento nell'edizione 1993 della Gazzetta ufficiale, che tale istruzione è stata confermata dal Consiglio in occasione di una conversazione telefonica con l'Ufficio delle pubblicazioni e che quest'ultimo ha ricevuto il regolamento completo con telex 6 gennaio 1994.

    129 All'udienza, in risposta ai quesiti del Tribunale, il Consiglio ha chiarito che esso non ha mai sostenuto che il regolamento litigioso dovesse entrare in vigore prima della sua pubblicazione. All'epoca l'amministrazione del Consiglio, pur essendo a conoscenza della giurisprudenza relativa alla data di pubblicazione effettiva della Gazzetta ufficiale (v. più sopra, punto 127), seguiva la prassi di dare istruzione all'Ufficio delle pubblicazioni di pubblicare gli atti adottati un determinato anno nell'edizione della Gazzetta ufficiale del medesimo anno. Tuttavia tale prassi è stata da allora modificata.

    130 Ciononostante, senza pronunciarsi sulla legittimità di tale prassi che va definita quanto meno problematica, il Tribunale osserva che, contrariamente a quest'ultima, parecchi atti adottati dal Consiglio nel dicembre 1993 sono stati pubblicati nell'edizione 1994 della Gazzetta ufficiale. Trattasi segnatamente delle decisioni 94/1 e 94/2, adottate il 13 dicembre 1993, ma pubblicate nella GU 1994, L 1, datata 3 gennaio 1994, nonché del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1993, n. 5/94, relativo alla sospensione delle misure antidumping nei confronti dei paesi AELS, pubblicato nella GU 1994, L 3, datata 5 gennaio 1994.

    131 Da quanto precede deriva che il Consiglio ha retrodatato deliberatamente il numero della Gazzetta ufficiale in cui è stato pubblicato il regolamento litigioso.

    132 Così procedendo, esso ha violato di nuovo il principio della certezza del diritto, che, secondo la giurisprudenza richiamata al punto 124 più sopra, esige che ogni atto delle istituzioni produttivo di effetti giuridici sia non soltanto chiaro e preciso, ma anche portato a conoscenza dell'interessato in modo tale che questi possegga la certezza del momento a decorrere dal quale l'atto stesso esiste ed è produttivo di effetti giuridici.

    133 Il comportamento dell'amministrazione del Consiglio va considerato particolarmente grave, poiché è contrario alle istruzioni formali impartite dal Consiglio stesso all'Ufficio delle pubblicazioni «onde garantire che la data di pubblicazione indicata su ciascun numero della Gazzetta ufficiale corrisponda al giorno in cui detto numero è effettivamente disponibile per il pubblico in tutte le lingue presso detto Ufficio» (v. sentenza Racke, citata, punto 15). Inoltre, come a giusto titolo ha fatto notare la ricorrente, il contesto normativo esistente al 31 dicembre 1993 era diverso da quello in essere al 1_ gennaio 1994, data di entrata in vigore dell'accordo SEE.

    134 Risulta da tutto quanto precede che il primo motivo e la seconda parte del secondo motivo, riuniti, sono fondati.

    135 Data tale conclusione, il regolamento litigioso va annullato senza che occorra statuire sugli altri argomenti e motivi sollevati dalla ricorrente.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    136 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è fatta domanda. Poiché il Consiglio è soccombente nelle sue conclusioni e la ricorrente ne ha fatto domanda, esso va condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute della ricorrente.

    137 L'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura prevede che le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. La Commissione sopporterà dunque le proprie spese.

    138 La Repubblica d'Austria è stata ammessa ad intervenire, non a norma dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto (CE) della Corte, ma in conformità dell'impegno della Comunità, contenuto nella dichiarazione «relativa ai diritti degli Stati AELS dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee», allegata all'accordo SEE e diretta a creare possibilità di intervento a norma dell'art. 37 dello Statuto della Corte per gli Stati AELS e l'autorità di vigilanza AELS dinanzi alla Corte di giustizia «per rafforzare l'omogeneità giuridica all'interno del SEE» (v. ordinanza del Tribunale 20 ottobre 1994, causa T-115/94, Opel Austria/Consiglio, non pubblicata nella Raccolta). Tale dichiarazione va interpretata nel senso che la Comunità si è impegnata a creare per gli Stati AELS e l'autorità di vigilanza AELS le stesse possibilità di intervento di cui dispongono gli Stati membri e le istituzioni comunitarie. Ne risulta che essi devono avere gli stessi diritti e gli stessi obblighi. Orbene, l'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura prevede che gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Alla luce di quanto precede, la Repubblica d'Austria sopporterà le proprie spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE

    (Quarta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 3697, relativo alla revoca di concessioni tariffarie ai sensi dell'art. 23, n. 2, e dell'art. 27, n. 3, lett. a), dell'accordo di libero scambio tra la Comunità e la Repubblica d'Austria (General Motors Austria), è annullato.

    2) Il Consiglio sopporterà le proprie spese, nonché quelle della ricorrente.

    3) La Commissione e la Repubblica d'Austria sopporteranno ciascuna le proprie spese.

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