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Documento 61996TO0117
Order of the Court of First Instance (Third Chamber) of 19 February 1997. # Intertronic F. Cornelis GmbH v Commission of the European Communities. # Complaint - Request to Commission to initiate proceedings for failure to fulfil obligations - Action for failure to act - Inadmissibility. # Case T-117/96.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 19 febbraio 1997.
Intertronic F. Cornelis GmbH contro Commissione delle Comunità europee.
Denuncia - Domanda di avvio di un procedimento per inadempimento - Ricorso per carenza - Irricevibilità.
Causa T-117/96.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 19 febbraio 1997.
Intertronic F. Cornelis GmbH contro Commissione delle Comunità europee.
Denuncia - Domanda di avvio di un procedimento per inadempimento - Ricorso per carenza - Irricevibilità.
Causa T-117/96.
Raccolta della Giurisprudenza 1997 II-00141
Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:1997:16
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 19 febbraio 1997. - Intertronic F. Cornelis GmbH contro Commissione delle Comunità europee. - Denuncia - Domanda di avvio di un procedimento per inadempimento - Ricorso per carenza - Irricevibilità. - Causa T-117/96.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-00141
1 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Esame delle denunce - Nozione di denuncia ai sensi del regolamento n. 17 - Valutazione in funzione dell'oggetto della denuncia - Denuncia diretta a far constatare un inadempimento da parte di uno Stato membro degli obblighi a esso incombenti in forza del Trattato - Inammissibilità
[Trattato CE, art. 169; regolamento (CEE) n. 17, art. 3]
2 Ricorso per carenza - Persone fisiche o giuridiche - Omissioni impugnabili con ricorso - Inerzia nell'avviare un procedimento per inadempimento - Irricevibilità
(Trattato CE, artt. 169 e 175, terzo comma)
3 La natura di una denuncia inoltrata alla Commissione dev'essere valutata in riferimento al suo oggetto e non sul solo fondamento di criteri formali. Un riferimento, senza altre precisazioni, all'art. 3 del regolamento n. 17 in una lettera inviata alla Commissione non può conferire a tale lettera il carattere di denuncia ai sensi di questa disposizione, qualora da essa risulti che il suo oggetto è l'accertamento di un inadempimento da parte di uno Stato membro degli obblighi derivanti dal Trattato.
Non può permettersi ad un denunciante di eludere le norme effettivamente applicabili cercando di sottrarre all'art. 169 del Trattato un procedimento disciplinato da questa disposizione per sottometterlo artificialmente alle norme contenute nel regolamento n. 17, che garantiscono al denunciante una posizione processuale migliore di quella che gli offre l'art. 169 del Trattato.
4 E' irricevibile il ricorso per carenza proposto da una persona fisica o giuridica che miri a far accertare che, non avviando nei confronti di uno Stato membro un procedimento per la dichiarazione di inadempimento, la Commissione ha omesso di statuire trasgredendo il Trattato.
Le persone fisiche o giuridiche, infatti, possono avvalersi dell'art. 175, terzo comma, del Trattato soltanto al fine di far dichiarare l'astensione dall'emanare, in violazione del Trattato, atti dei quali sono le potenziali destinatarie. Orbene, nell'ambito del procedimento per inadempimento disciplinato dall'art. 169 del Trattato, i soli atti che la Commissione può essere indotta ad adottare sono rivolti agli Stati membri.
D'altronde, risulta dalla struttura dell'art. 169 del Trattato che la Commissione non è tenuta a instaurare un procedimento ai sensi di questa norma, ma che in proposito essa dispone invece di un potere discrezionale che esclude il diritto dei singoli di esigere dalla stessa istituzione di decidere in un senso determinato.