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Documento 61989TJ0135

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 3 aprile 1990.
    Fred Pfloeschner contro Commissione delle Comunità europee.
    Ricevibilità - Dipendente - Computo provvisorio dei diritti a pensione - Atto che arreca pregiudizio.
    Causa T-135/89.

    Raccolta della Giurisprudenza 1990 II-00153

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:1990:26

    61989A0135

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 3 APRILE 1990. - FRED PFLOESCHNER CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - RICEVIBILITA - CONTEGGIO PROVVISORIO DEI DIRITTI A PENSIONE - ATTO ARRECANTE PREGIUDIZIO. - CAUSA T-135/89.

    raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00153


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1 . Dipendenti - Ricorso - Atto che arreca pregiudizio - Nozione - Computo provvisorio dei diritti a pensione - Esclusione

    ( Statuto del personale, artt . 90 e 91 )

    2 . Dipendenti - Ricorso - Domanda ai sensi dell' art . 90, n . 1, dello Statuto - Nozione

    ( Statuto del personale, art . 90, n . 1 )

    Massima


    1 . La nozione di atto che arreca pregiudizio riguarda ogni atto capace di influire direttamente su una situazione giuridica determinata .

    Non costituisce atto-decisione come tale impugnabile il calcolo provvisorio delle spettanze di pensione di un dipendente, fornito dall' amministrazione con riserva di liquidazione definitiva al momento in cui sarà collocato in pensione .

    2 . Una domanda presentata da un dipendente per telefono e manifestamente diretta ad ottenere semplici informazioni in materia di spettanze di pensione non può essere considerata alla stregua di una domanda formale intesa ad ottenere una decisione dell' amministrazione ai sensi dell' art . 90, n . 1, dello Statuto .

    Parti


    Nella causa T-135/89,

    Fred Pfloeschner, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con l' avv . G . Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . A . Schmitt, 62, avenue Guillaume,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . J . Griesmar, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della nota del capo del servizio specializzato "pensioni" con cui è stato trasmesso al ricorrente il "calcolo provvisorio delle spettanze di pensione" che gli sarebbero corrisposte con decorrenza 1° settembre 1990, nella parte in cui il coefficiente correttore applicabile alla pensione del ricorrente verrebbe fissato a 100 se l' interessato si stabilisse in Svizzera dopo il collocamento a riposo,

    IL TRIBUNALE ( Terza Sezione ),

    composto dai sigg .: A . Saggio, presidente di Sezione, C . Yeraris e K . Lenaerts, giudici,

    cancelliere : H . Jung

    viste le memorie scritte dalle parti e in seguito alla trattazione orale del 21 febbraio 1990,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Gli antefatti e il procedimento

    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 18 settembre 1989, il sig . Pfloeschner ha proposto un ricorso diretto all' annullamento della nota 16 gennaio 1989 del capo del servizio specializzato "pensioni", con cui gli è stato trasmesso il calcolo provvisorio delle spettanze di pensione che gli sarebbero corrisposte con decorrenza 1° settembre 1990, nella parte in cui il coefficiente correttore applicabile alla pensione del ricorrente verrebbe fissato a 100 se l' interessato si stabilisse in Svizzera dopo il collocamento a riposo .

    2 Con memoria pervenuta nella cancelleria della Corte il 27 ottobre 1989, la Commissione ha sollevato un' eccezione di irricevibilità ai sensi dell' art . 91, § 1, del regolamento di procedura della Corte, che si applica mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale, chiedendo che si statuisca su tale eccezione senza impegnare l' esame del merito e che il ricorrente sia condannato alle spese del procedimento .

    3 Gli antefatti della controversia sono i seguenti . Nel 1958 il ricorrente, cittadino svizzero, veniva nominato dipendente della Commissione, in deroga al requisito della cittadinanza ( art . 28, lett . a ), dello Statuto del personale ). L' 11 febbraio 1988 il capo del servizio specializzato "pensioni" della Commissione, sig . Caston, trasmetteva al sig . Pfloeschner, su richiesta verbale di quest' ultimo, il calcolo provvisorio delle sue spettanze di pensione al 1° settembre 1990, all' età di 62 anni e un mese e in base all' aliquota massima . Da tale calcolo risultava una pensione netta di ammontare pari a circa 263.000 FB, ottenuta in base al coefficiente correttore 145,4 allora in vigore tanto per le pensioni i cui titolari erano residenti in Svizzera quanto per le retribuzioni dei dipendenti con sede di servizio in quel paese . Orbene, il suddetto coefficiente correttore subiva una sostanziale riduzione, per quel che riguarda le pensioni, ad opera del regolamento ( CECA, CEE, Euratom ) del Consiglio 18 luglio 1988, n . 2175, che fissa i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi ( in prosieguo : "regolamento n . 2175/88 "), il quale, nell' art . 3, stabilisce che "il coefficiente correttore applicabile alla pensione il cui titolare fissa la propria residenza in un paese terzo è pari a 100" ( G.U . L 191, pag . 1 ).

    4 Il ricorrente proponeva quindi, già il 13 settembre 1988, un reclamo ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello Statuto del personale avverso il citato regolamento - o meglio contro "la riduzione dell' ammontare netto della futura pensione derivante dall' abolizione del coefficiente correttore per i titolari di pensione che stabiliscano la loro residenza in un paese terzo" - deducendo l' illegittimità del suddetto regolamento per violazione dei principi di legittimo affidamento e di parità di trattamento ( reclamo n . 190/88 ). Il 22 marzo 1988 la Commissione respingeva detto reclamo rilevando, in primo luogo, la circostanza che al momento dell' assunzione del ricorrente il coefficiente correttore applicabile alle pensioni versate agli ex dipendenti residenti in un paese terzo era pari a 100, in secondo luogo, la natura statutaria del vincolo giuridico tra dipendente e amministrazione e, infine, il fatto che il regolamento controverso era informato al criterio della residenza e non a quello della cittadinanza . Nella stessa decisione essa richiamava inoltre l' attenzione del ricorrente sull' irricevibilità di qualsiasi ricorso giurisdizionale proposto da un dipendente contro un regolamento in materia statutaria .

    5 Il ricorrente, per altro verso, chiedeva una rettifica del calcolo delle sue spettanze di pensione, liquidate al 1° settembre 1990, in seguito all' entrata in vigore della nuova disciplina . In risposta, il sig . Caston gli trasmetteva, con lettera 16 gennaio 1989, il "calcolo provvisorio delle sue spettanze di pensione ... salvo liquidazione definitiva delle ( sue ) spettanze al momento del ( suo ) collocamento a riposo ". Tale nuovo calcolo veniva effettuato dall' amministrazione in base al regolamento n . 2175/88, ossia applicando un coefficiente correttore ridotto a 100 . Da esso risultava un importo netto di pensione di 182.000 FB, pari a una variazione in peius per il ricorrente di oltre 81.000 FB al mese . Il ricorrente, pertanto, proponeva, il 24 febbraio 1989, un nuovo reclamo contro "la liquidazione della sua pensione futura risultante dalla lettera ... ( sopra citata )" ( reclamo n . 91/89 ), facendo rilevare che il suddetto nuovo calcolo era stato effettuato sulla base del predetto regolamento, di cui egli contestava la legittimità per i motivi già esposti nel reclamo n . 190/88 .

    6 Il 18 settembre 1989, in seguito alla decisione implicita di rigetto di questo secondo reclamo, derivante dal silenzio rifiuto opposto dalla Commissione nel termine prescritto dall' art . 90, n . 2, dello Statuto, il sig . Pfloeschner adiva la Corte di giustizia con il presente ricorso per l' annullamento della "decisione della Commissione 16 gennaio 1989 che stabilisce il calcolo delle spettanze di pensione del ricorrente, nella parte in cui viene fissato a 100 il coefficiente correttore applicabile alla sua pensione qualora egli si stabilisca in Svizzera dopo il collocamento a riposo ". Oltre ai mezzi esposti nel reclamo ( violazione dei principi di legittimo affidamento e di parità di trattamento ), il ricorrente deduce l' incompetenza del Consiglio ad adottare il citato regolamento n . 2175/75 e la violazione del principio di estoppel e del principio di buona gestione e sana amministrazione .

    7 Di conseguenza, la Commissione ha eccepito l' improcedibilità del ricorso nel suo insieme . L' istituzione convenuta ha inoltre eccepito l' irricevibilità dei tre mezzi nuovi sopra menzionati, in quanto non corrispondenti a nessuna censura dedotta nel reclamo .

    8 Con ordinanza 15 novembre 1989, la Corte, ai sensi dell' art . 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, ha rinviato la causa al Tribunale . Il ricorrente ha depositato osservazioni tendenti al rigetto delle eccezioni di irricevibilità . Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ( Terza Sezione ) ha deciso, conformemente all' art . 91, § 3, del regolamento di procedura, di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria .

    Sulla ricevibilità

    9 La Commissione deduce l' irricevibilità dell' intero ricorso, basandosi sulla natura dell' atto impugnato . All' uopo, essa si richiama, in particolare, alla sentenza 10 dicembre 1969, in cui la Corte ha dichiarato irricevibile un ricorso per l' annullamento di una "tabella illustrativa" delle eventuali spettanze di pensione del ricorrente ( causa 32/68, Grasselli/Commissione, Racc . pag . 505 ) e fa rilevare che la lettera impugnata si limita a fornire informazioni amministrative circa l' intenzione dell' amministrazione di liquidare, in base a determinate modalità e al tempo debito, le spettanze del ricorrente in caso di collocamento a riposo : tale lettera non avrebbe quindi natura di "decisione" intesa a produrre effetti giuridici . Di conseguenza, la nota del caposervizio, non costituendo, secondo l' istituzione convenuta, atto arrecante pregiudizio, non può formare oggetto di impugnazione . In particolare, soggiunge la Commissione, il ricorrente non può avvalersi della sentenza 1° febbraio 1979, in cui la Corte ha riconosciuto che un dipendente in servizio ha un "interesse legittimo certo e attuale" a sottoporre a sindacato giurisdizionale i presupposti della futura liquidazione della sua pensione ( causa 17/78, Deshormes/Commissione, Racc . pag . 189, punti 9-13 della motivazione ). L' istituzione convenuta precisa al riguardo che, diversamente dalla situazione di fatto su cui verteva la causa Deshormes, l' atto impugnato col presente ricorso non ha natura di decisione : infatti, esso non costituirebbe né una decisione adottata d' ufficio né una decisione esplicita di rigetto di una domanda ai sensi dell' art . 90, n . 1, ma sarebbe stato comunicato al ricorrente semplicemente in base a una richiesta di ragguagli . A sostegno di tale tesi, la Commissione fa rilevare che comunque l' art . 40 dell' allegato VIII dello Statuto non consente l' adozione di una decisione di liquidazione anticipata delle spettanze di pensione di un dipendente non ancora collocato a riposo .

    10 Il ricorrente sostiene al contrario che la lettera recante firma del capo del servizio specializzato, sig . Caston, gli arreca pregiudizio : promanando da "autorità sciente e competente", essa non costituirebbe un "semplice 'ragguaglio' " come nella sentenza 10 dicembre 1969 ( Grasselli, precitata ), ma rivestirebbe "carattere di decisione individuale" nei suoi confronti, proprio perchè da essa risulta che il coefficiente correttore applicabile alla pensione che gli verrà versata, se egli andrà in pensione il 1° settembre 1990, sarà ridotto a 100 in conseguenza dell' applicazione del citato regolamento n . 2175/87 . Ragionando infatti per analogia con le buste paga - di cui si ammette l' attitudine lesiva, ove da esse risulti una indebita variazione -, il Pfloeschner osserva che la lettera controversa, nel privarlo in tal modo di un adeguamento che egli aveva maturato anteriormente, in base a un primo calcolo provvisorio effettuato un anno prima dallo stesso caposervizio, "contiene gli elementi di una decisione individuale arrecante pregiudizio", a differenza dell' atto impugnato nella causa Grasselli, nella quale peraltro il dipendente disponeva di una facoltà di scelta circa il regime di liquidazione delle sue spettanze . Il ricorrente muove inoltre dall' asserita natura di decisione della lettera controversa per sostenere che la citata giurisprudenza "Deshormes" può applicarsi al suo caso indipendentemente dalla previa presentazione di una domanda ai sensi dell' art . 90, n . 1, dello Statuto . Ne consegue secondo il ricorrente, che non è necessario che l' amministrazione abbia respinto una siffatta domanda affinché un dipendente possa impugnare l' importo delle spettanze di pensione che verranno liquidate in un prossimo futuro . Il Pfloeschner non di meno sostiene che nella fattispecie la richiesta verbale di "rettifica del calcolo delle sue spettanze di pensione, liquidate al 1° settembre 1990, in seguito all' entrata in vigore della nuova disciplina", da lui rivolta al sig . Caston, deve considerarsi domanda ai sensi di detta disposizione .

    11 Deve rilevarsi, preliminarmente, che a norma dell' art . 91, n . 1, dello Statuto del personale, la Corte di giustizia è competente a dirimere ogni controversia tra le Comunità e una delle persone indicate nello stesso Statuto circa la legittimità di un atto che arrechi pregiudizio a detta persona . Secondo una giurisprudenza costante, la nozione di atto arrecante pregiudizio riguarda ogni atto capace di influire direttamente su una situazione giuridica determinata ( sentenze 1° luglio 1964, causa 26/63, Pistoj/Commissione, Racc . pag . 669; 1° luglio 1964, causa 78/63, Huber/Commissione, Racc . pag . 715; 6 febbraio 1973, causa 56/72, Goeth-Van der Schueren/Commissione, Racc . pag . 181, punti 8-10 della motivazione; e 11 luglio 1974, cause riunite 177/73 e 5/74, Reinarz/Commissione, Racc . pag . 819 ). Occorre pertanto esaminare i caratteri sostanziali dell' atto impugnato per accertarne la natura giuridica .

    12 La lettera che il capo del servizio specializzato "pensioni" della direzione generale Personale e Amministrazione della Commissione ha inviato al ricorrente il 16 gennaio 1989 contiene numerosi elementi che inducono a considerarla atto non avente natura di decisione . Nel primo paragrafo di questa lettera si precisa chiaramente che essa è diretta a trasmettere al dipendente un "calcolo provvisorio delle spettanze di pensione che gli sarebbero corrisposte con decorrenza 1° settembre 1990 ". Data la presenza dell' aggettivo "provvisorio", riferito al calcolo, ossia allo stesso contenuto integrale della lettera, è evidente che l' amministrazione ha voluto mettere in chiaro già nella parte iniziale della lettera che non trattavasi di una presa di posizione definitiva, ma di una semplice informazione circa l' importo futuro della pensione . Tale interpretazione è confermata nell' esame del secondo paragrafo della lettera, in cui viene precisato che il calcolo fornito "è stato effettuato in base alle disposizioni statutarie attualmente in vigore e salvo liquidazione definitiva ( delle spettanze del ricorrente ) al momento del ( suo ) collocamento a riposo ". Risulta dunque del tutto manifesto che l' ufficio di cui trattasi ha avuto cura di evidenziare inequivocabilmente che la comunicazione data al ricorrente non poteva in nessun caso interpretarsi come una presa di posizione dell' amministrazione, ossia come decisione, in quanto tale impugnabile in sede amministrativa e contenziosa .

    13 Deve inoltre rilevarsi che la lettera in esame risulta palesemente formulata secondo uno schema tipo determinato, in modo da non suscitare nel destinatario l' idea che potesse trattarsi di una presa di posizione vera e propria . Che si tratti di uno schema tipo è confermato dal fatto che la lettera 16 gennaio 1989 ( allegato 6 del ricorso ) è redatta esattamente negli stessi termini della lettera inviata al ricorrente in data 11 novembre 1988 ( allegato 3 del ricorso ): le due lettere hanno la stessa struttura e usano esattamente la stessa terminologia .

    14 Conseguentemente, emerge dall' esame della lettera considerata che essa contiene unicamente informazioni amministrative . Orbene, deve richiamarsi, al riguardo, la costante giurisprudenza della Corte secondo cui gli atti puramente informativi o i conteggi forniti a titolo informativo non possono determinare i diritti spettanti ai ricorrenti in base ad una determinata situazione giuridica ( sentenze 10 dicembre 1969, Grasselli, citata, punto 5 della motivazione; 28 maggio 1970, cause riunite 19, 20, 25 e 30/69, Richez-Parise e altri/Commissione, Racc . pag . 325, punto 19 della motivazione; 9 luglio 1970, causa 23/69, Fiehn/Commissione, Racc . pag . 547, punto 11 della motivazione; e 1° febbraio 1979, Deshormes, citata, punti 23 e 24 della motivazione ).

    15 In applicazione di tali principi, deve conseguentemente considerarsi che la lettera 16 gennaio 1989 non ha natura di atto arrecante pregiudizio e quindi non può costituire oggetto di impugnazione .

    16 A sostegno del ricorso il ricorrente fa valere inoltre che la lettera di cui si tratta va in ogni caso considerata come una decisione adottata dalla Commissione in seguito alla sua richiesta di "rettifica del calcolo delle sue spettanze di pensione liquidate al 1° settembre 1990, in seguito all' entrata in vigore della nuova disciplina ". Il ricorrente precisa di aver rivolto una simile richiesta telefonicamente al capo della divisione "pensioni ". Tale assunto non può condividersi . Sembra infatti dubbio che una richiesta fatta telefonicamente e manifestamente diretta a ottenere mere informazioni - oltretutto in una materia in cui le richieste di informazioni sono assai frequenti - possa qualificarsi domanda formale intesa a suscitare una decisione della Commissione ai sensi dell' art . 90, n . 1, dello Statuto : tanto il mezzo utilizzato ( il telefono ) quanto la materia su cui verteva la richiesta potevano senz' altro indurre la Commissione a ritenere che il dipendente desiderasse ottenere informazioni e non una decisione .

    17 E' opportuno sottolineare al riguardo, che l' art . 90, n . 1, testé citato, prevede il procedimento precontenzioso allo scopo di suscitare una presa di posizione avente natura di decisione da parte dell' amministrazione . Tale procedimento è stato previsto non solo nell' interesse dell' amministrazione - che indubbiamente deve essere posta in grado di individuare il contenuto della domanda del dipendente e di darvi eventualmente seguito, evitando così il protrarsi della fase precontenziosa e la fase giudiziale -, ma anche nell' interesse del dipendente, che deve poter desumere dal contenuto dell' atto dell' amministrazione se si tratta di una decisione o di una semplice informazione .

    18 Dall' insieme delle considerazioni sopra svolte discende che l' atto impugnato non può considerarsi atto arrecante pregiudizio .

    19 Conseguentemente, non è necessario l' esame degli altri motivi di irricevibilità del ricorso dedotti dalla Commissione .

    20 Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile .

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    21 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda . Tuttavia, a norma dell' art . 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restanto a carico di queste ultime .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE ( Terza Sezione )

    dichiara e statuisce :

    1 ) Il ricorso è irricevibile .

    2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 3 aprile 1990 .

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