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Documento 62008FJ0016
Judgment of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of 10 September 2009. # Joachim Behmer v European Parliament. # Public service - Officials. # Case F-16/08.
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 10 settembre 2009.
Joachim Behmer contro Parlamento europeo.
Pubblico impiego - Dipendenti.
Causa F-16/08.
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 10 settembre 2009.
Joachim Behmer contro Parlamento europeo.
Pubblico impiego - Dipendenti.
Causa F-16/08.
Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2009 I-A-1-00303; II-A-1-01637
Identificatore ECLI: ECLI:EU:F:2009:107
SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione)
10 settembre 2009
Causa F‑16/08
Joachim Behmer
contro
Parlamento europeo
«Funzione pubblica – Funzionari – Procedura di attribuzione dei punti di merito al Parlamento europeo – Violazione dell’obbligo di motivazione – Motivazione apportata in corso di causa»
Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Behmer chiede l’annullamento della decisione del Parlamento del 4 giugno 2007, recante attribuzione di due punti di merito per l’esercizio 2004 e della decisione del 26 giugno 2007 recante attribuzione di due punti di merito per l’esercizio 2006.
Decisione: Non vi è luogo a statuire sul ricorso nella parte in cui è diretto contro la decisione del Parlamento del 4 giugno 2007, recante attribuzione al ricorrente di due punti di merito per l’esercizio 2004. La decisione del Parlamento del 26 giugno 2007, recante attribuzione al ricorrente di due punti di merito per l’esercizio 2006 è annullata. Il Parlamento è condannato a sopportare le proprie spese e la metà di quelle sostenute dal ricorrente. Il ricorrente è condannato a sopportare la metà delle proprie spese.
Massime
Funzionari – Promozione – Reclamo di un candidato diretto contro una decisione di attribuzione dei punti di merito
(Statuto dei funzionari, artt. 25, secondo comma, 43 e 90, n. 2)
Viola l’obbligo di motivazione incombente all’amministrazione una decisione dell’autorità che ha il potere di nomina recante attribuzione di punti di merito la cui motivazione viene apportata solo al momento del rigetto esplicito del reclamo presentato dal destinatario, che interviene dopo la scadenza del termine di quattro mesi di cui all’art. 90, n. 2, dello Statuto e posteriormante alla presentazione, da parte dell’interessato, di un ricorso contro la decisione implicita di rigetto.
Questa conclusione non può essere rimessa in discussione da un’argomentazione secondo la quale non sarebbe stato necessario motivare la decisione di attribuzione di punti, in quanto quest’ultima sarebbe intervenuta in un contesto noto al destinatario, il quale avrebbe così avuto a disposizione un principio di motivazione. Infatti, la cadenza annuale dell’esercizio di attribuzione dei punti di merito presuppone che l’amministrazione adotti ogni anno una nuova decisione di attribuzione dei punti di merito, che dev’essere unicamente fondata sulle prestazioni del funzionario interessato durante il periodo di riferimento. Per giunta, la circostanza secondo la quale il contenuto del reclamo presentato dall’interessato proverebbe che quest’ultimo comprendeva il sistema di valutazione non significa che egli sia potuto venire a conoscenza dei motivi che hanno condotto all’adozione della decisione di attribuzione di punti.
Una siffatta carenza di motivazione non è neppure rimessa in questione da una giurisprudenza secondo la quale, relativamente ad un problema di tardività nella comunicazione della motivazione di una decisione per il resto ben fondata, non si deve annullare la decisione dato che, in caso di annullamento, l’amministrazione adotterebbe necessariamente una nuova decisione la cui motivazione sarebbe identica e il ricorrente non potrebbe quindi trarne alcun beneficio. Infatti, finché un ricorrente contesta la fondatezza di una decisione dell’amministrazione, non si può escludere che, a seguito della scomparsa retroattiva della detta decisione a causa del suo annullamento, e nel successivo riesame, non venga adottata nei suoi confronti una decisione diversa.
(v. punti 25 e 29-34)
Riferimento:
Corte: 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento (Racc. pag. 2861, punto 22); 7 febbraio 1990, causa C‑343/87, Culin/Commissione (Racc. pag. I‑225, punto 15); 23 settembre 2004, causa C‑150/03 P, Hectors/Parlamento (Racc. pag. I‑8691, punto 50)
Tribunale di primo grado: 12 febbraio 1992, causa T‑52/90, Volger/Parlamento (Racc. pag. II‑121, punti 40 e 41); 26 gennaio 2000, causa T‑86/98, Gouloussis/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑5 e II‑23); 20 febbraio 2002, causa T‑117/01, Roman Parra/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑27 e II‑121, punto 32); 6 luglio 2004, causa T‑281/01, Huygens/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑203 e II‑903, punto 109), e 15 settembre 2005, causa T‑132/03, Casini/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑253 e II‑1169, punto 31 e giurisprudenza ivi citata)
Tribunale della funzione pubblica: 8 ottobre 2008, causa F‑81/07, Barbin/Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 28)