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Documento 62024CJ0042
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 6 February 2025.#Emporiki Serron AE – Emporias kai Diathesis Agrotikon Proionton v Ypourgos Anaptyxis kai Ependyseon and Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon.#Request for a preliminary ruling from the Symvoulio tis Epikrateias.#Reference for a preliminary ruling – Protection of the European Union’s financial interests – Regulation (EC, Euratom) No 2988/95 – Irregularities – Article 3 – Limitation period – Duration and starting point of that period – National legislation providing for a five-year limitation period as from the time the irregularity is discovered.#Case C-42/24.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 febbraio 2025.
Emporiki Serron AE – Emporias kai Diathesis Agrotikon Proionton contro Ypourgos Anaptyxis kai Ependyseon e Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias.
Rinvio pregiudiziale – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Irregolarità – Articolo 3 – Termine di prescrizione – Durata e dies a quo di tale termine – Normativa nazionale che prevede un termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla constatazione dell’irregolarità.
Causa C-42/24.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 febbraio 2025.
Emporiki Serron AE – Emporias kai Diathesis Agrotikon Proionton contro Ypourgos Anaptyxis kai Ependyseon e Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias.
Rinvio pregiudiziale – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Irregolarità – Articolo 3 – Termine di prescrizione – Durata e dies a quo di tale termine – Normativa nazionale che prevede un termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla constatazione dell’irregolarità.
Causa C-42/24.
Raccolta della giurisprudenza - generale
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2025:56
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
6 febbraio 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Irregolarità – Articolo 3 – Termine di prescrizione – Durata e dies a quo di tale termine – Normativa nazionale che prevede un termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla constatazione dell’irregolarità»
Nella causa C‑42/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia), con decisione del 29 dicembre 2023, pervenuta in cancelleria il 22 gennaio 2024, nel procedimento
Emporiki Serron AE – Emporias kai Diathesis Agrotikon Proionton
contro
Ypourgos Anaptyxis kai Ependyseon,
Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da A. Kumin, presidente di sezione, I. Ziemele e S. Gervasoni (relatore), giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per l’Ypourgos Anaptyxis kai Ependyseon e l’Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, da E. Leftheriotou e A. Vasilopoulou, in qualità di agenti; |
– |
per il governo ellenico, da E. Leftheriotou e A. Vasilopoulou, in qualità di agenti; |
– |
per la Commissione europea, da T. Adamopoulos, M. Konstantinidis e C. Valero, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità [europee] (GU 1995, L 312, pag. 1), e del principio di certezza del diritto. |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la società Emporiki Serron AE – Emporias kai Diathesis Agrotikon Proionton (in prosieguo: la «società Emporiki Serron»), e, dall’altro, l’Ypourgos Anaptyxis kai Ependyseon (Ministro dello Sviluppo e degli Investimenti, Grecia) e l’Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon (Ministro dello Sviluppo rurale e dei Prodotti alimentari, Grecia), in merito al recupero di un aiuto finanziario percepito da tale società per l’acquisto e la sgranatura di cotone non sgranato. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 |
Il terzo considerando del regolamento n. 2988/95 così recita: «(...) Occorre (...) combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari [dell’Unione europea]». |
4 |
Ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento: «1. Ai fini della tutela degli interessi finanziari [dell’Unione] è adottata una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto [dell’Unione]. 2. Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto [dell’Unione] derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale [dell’Unione] o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto [dell’Unione], ovvero una spesa indebita». |
5 |
L’articolo 3 di detto regolamento è così formulato: «1. Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall’esecuzione dell’irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni. Per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l’irregolarità. Per i programmi pluriennali, il termine di prescrizione vale comunque fino alla chiusura definitiva del programma. La prescrizione delle azioni giudiziarie è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell’autorità competente, portato a conoscenza della persona interessata, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità. Il termine di prescrizione decorre nuovamente dal momento di ciascuna interruzione. Tuttavia, la prescrizione è acquisita al più tardi il giorno in cui sia giunto a scadenza un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che l’autorità competente abbia irrogato una sanzione, fatti salvi i casi in cui la procedura amministrativa sia stata sospesa a norma dell’articolo 6, paragrafo 1. 2. Il termine di esecuzione della decisione che irroga sanzioni amministrative è di tre anni. Esso decorre dal giorno in cui la decisione diventa definitiva. I casi di interruzione e di sospensione sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni di diritto nazionale. 3. Gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare un termine più lungo di quello previsto rispettivamente al paragrafo 1 e al paragrafo 2». |
Diritto ellenico
6 |
L’articolo 102 della Nómos 2362/1995 peri Dimosiou Logistikou, eleghou ton dapanon tou kratous kai alles diatakseis (legge n. 2362/1995, in materia di finanze dello Stato, controllo di spese dello Stato e recante altre disposizioni) (FEK Α’ 247/27.11.1995), intitolato «Recupero delle somme indebitamente versate», dispone quanto segue: «I finanziamenti, gli aiuti o le sovvenzioni versati a persone fisiche o giuridiche e a organismi nell’ambito delle politiche [dell’Unione], con fondi nazionali o dell’Unione (…), sono recuperati dallo Stato qualora gli organi competenti accertino che sono stati versati indebitamente o illegittimamente. Anche le somme versate fino alla data di entrata in vigore della presente legge rientrano nell’ambito di applicazione di tali disposizioni. Le somme recuperate a tale titolo sono considerate entrate del bilancio dello Stato e sono recuperate conformemente alle disposizioni del codice di riscossione delle entrate pubbliche, quale in vigore. Le disposizioni vigenti in materia di adozione di misure amministrative, coercitive e giudiziarie per il recupero delle entrate dello Stato si applicano anche in questo caso». |
7 |
L’articolo 103 di tale legge, intitolato «Prescrizione dei crediti pubblici», prevede quanto segue: «Il recupero delle somme di cui all’articolo precedente è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni decorrente dalla data di accertamento della riscossione indebita o illegittima, salvo che le disposizioni del diritto [dell’Unione] non prevedano diversamente. Gli importi addebitati sono soggetti a un termine di prescrizione di vent’anni, salvo che le disposizioni del diritto [dell’Unione] non prevedano diversamente. Le disposizioni in materia di sospensione, interruzione ed effetti della prescrizione previste dalla presente legge, che si applicano ai crediti dello Stato, si applicano mutatis mutandis ai crediti di cui al presente articolo, salvo che le disposizioni del diritto [dell’Unione] non prevedano diversamente». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
8 |
Nel corso del 2001 la società Emporiki Serron ha beneficiato di aiuti finanziari del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) per l’acquisto e la sgranatura di semi di cotone per il periodo 2000-2001. Essa ha cessato la sua attività ed è stata posta in liquidazione nel mese di giugno 2001. |
9 |
Un controllo presso la sede della società Emporiki Serron si è svolto il 4 e il 5 luglio 2006, nonché dal 31 ottobre al 2 novembre 2006. Tale controllo ha messo in evidenza che nessuna vendita era stata registrata da quest’ultima per 3618 balle di cotone sgranato, corrispondenti a più di 750000 chilogrammi di cotone sgranato. |
10 |
Il 14 luglio 2009 il Ministro dello Sviluppo rurale e dei Prodotti alimentari ha adottato una decisione di recupero dell’aiuto versato alla società Emporiki Serron per un importo pari a EUR 322568,90, maggiorato degli interessi, corrispondenti alle 3618 balle di cotone sgranato summenzionate. |
11 |
Adito da tale società con un ricorso avverso detta decisione, il Trimeles Dioikitiko Protodikeio Athinon (Tribunale amministrativo in sezione di tre giudici di Atene, Grecia) l’ha annullata con la motivazione che il termine di prescrizione di quattro anni previsto all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 non era stato rispettato. Tale giudice ha infatti ritenuto che l’articolo 103 della legge n. 2362/1995, nella parte in cui considerava come dies a quo del termine di prescrizione la data in cui l’irregolarità era stata constatata e non, come previsto dall’articolo 3 del regolamento n. 2988/95, la data in cui essa era stata commessa, fosse contrario a quest’ultimo articolo. Esso ha quindi escluso l’applicazione dell’articolo 103 della legge n. 2362/1995. |
12 |
Adito in appello dallo Stato ellenico, il Trimeles Dioikitiko Efeteio Athinon (Corte amministrativa d’appello in sezione di tre giudici di Atene, Grecia) ha annullato la sentenza di primo grado. Tale giudice ha infatti ritenuto che l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 consentisse di adottare una disposizione quale l’articolo 103 della legge n. 2362/1995. Esso ha considerato che, in applicazione di quest’ultimo articolo, il termine di prescrizione era iniziato a decorrere il 29 novembre 2006, data in cui il controllore del Ministero dello Sviluppo rurale e dei Prodotti alimentari aveva redatto la sua relazione. Esso ne ha dedotto che, alla data della decisione di recupero dell’aiuto, vale a dire il 14 luglio 2009, il termine di prescrizione di cinque anni applicabile in forza del diritto nazionale non era scaduto. Pertanto, essa ha ritenuto che l’aiuto finanziario fosse stato indebitamente versato. |
13 |
La società Emporiki Serron ha proposto ricorso dinanzi al Symvoulio Tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia), giudice del rinvio, avverso la sentenza pronunciata dal Dioikitiko Efeteio (Corte amministrativa d’appello), facendo valere che l’Elegktiko Synedrio (Corte dei conti, Grecia) avrebbe accolto una soluzione contraria a quella adottata in tale sentenza in una causa in cui veniva contestata la legittimità di un atto di rettifica finanziaria. |
14 |
Il giudice del rinvio precisa che, successivamente, l’Elegktiko Synedrio (Corte dei conti) ha dichiarato, in seduta plenaria, che l’articolo 103 della legge n. 2362/1995 era conforme all’articolo 3 del regolamento n. 2988/95 nonché ai principi di proporzionalità e di certezza del diritto, in quanto la durata complessiva intercorrente tra la data di esecuzione di un’irregolarità e la chiusura del procedimento amministrativo di recupero in relazione a quest’ultima è ragionevole e tale durata non supera il termine di prescrizione assoluto previsto all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, di tale regolamento. |
15 |
Il giudice del rinvio precisa che l’irregolarità di cui trattasi nella controversia di cui è investito si è verificata al più tardi il 20 o il 30 giugno 2001 cosicché, al momento del primo controllo, effettuato nel luglio 2006, il termine di prescrizione quadriennale previsto all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95, se applicabile, era già scaduto. |
16 |
In tale contesto, il Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
17 |
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2988/95, letto alla luce del principio di certezza del diritto, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che fissa un termine di prescrizione di cinque anni, decorrente dalla data in cui le autorità nazionali hanno constatato un’irregolarità alla luce delle disposizioni di tale regolamento. |
18 |
In via preliminare occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, il termine di prescrizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 è applicabile sia alle irregolarità che comportano l’irrogazione di una sanzione amministrativa, ai sensi dell’articolo 5 di tale regolamento, sia ad irregolarità, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che costituiscono oggetto di una misura amministrativa volta alla revoca del vantaggio indebitamente ottenuto, conformemente all’articolo 4 di detto regolamento (sentenza del 2 marzo 2017, Glencore Céréales,C‑584/15, EU:C:2017:160, punto 26 e giurisprudenza ivi citata). |
19 |
Secondo giurisprudenza costante della Corte, per determinare la portata di disposizioni del diritto dell’Unione, nella fattispecie l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2988/95, letto alla luce del principio di certezza del diritto, occorre tener conto al contempo del loro tenore letterale, del loro contesto e delle loro finalità (sentenza del 6 ottobre 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export, C‑59/14, EU:C:2015:660, punto 22 e giurisprudenza ivi citata). |
20 |
Per quanto riguarda i termini utilizzati in tale articolo 3, occorre rilevare che esso prevede, al suo paragrafo 1, primo e secondo comma, un termine di prescrizione delle azioni giudiziarie di una durata di quattro anni a decorrere dalla commissione dell’irregolarità o, in caso di irregolarità permanente o ripetuta, a decorrere dal giorno in cui tale irregolarità è cessata, precisando al contempo che le normative settoriali possono prevedere un termine di prescrizione inferiore, che non può essere minore di tre anni. |
21 |
Peraltro, occorre ricordare che l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95 definisce la nozione di «irregolarità» nel senso che essa designa qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un’azione o da un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un danno al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci da questa gestiti. |
22 |
L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 dispone a sua volta che «[g]li Stati membri mantengono la possibilità di applicare un termine più lungo di quello previsto rispettivamente al paragrafo 1 e al paragrafo 2» di tale articolo 3. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che un siffatto termine può risultare dall’applicazione di disposizioni nazionali già in vigore anteriormente a detto regolamento o di disposizioni nazionali nuove, successive a quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2017, Glencore Céréales,C‑584/15, EU:C:2017:160, punto 65 e giurisprudenza ivi citata). |
23 |
In forza di tale articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri godono di un ampio potere discrezionale quanto alla durata dei termini di prescrizione più lunghi che essi intendono, se del caso, applicare, fatto salvo il rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione, di cui fa parte il principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2017, Glencore Céréales,C‑584/15, EU:C:2017:160, punti 64 e 72 nonché giurisprudenza ivi citata). |
24 |
Il rispetto di tale principio implica, in concreto, che l’applicazione di un termine di prescrizione nazionale più lungo, sulla base dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, non ecceda manifestamente quanto necessario per conseguire l’obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2017, Glencore Céréales,C‑584/15, EU:C:2017:160, punto 74 e giurisprudenza ivi citata). |
25 |
Pertanto la Corte ha già ammesso, per motivi validi anche per la presente causa, che un termine di prescrizione di cinque anni, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non eccede manifestamente quanto necessario per consentire alle autorità nazionali di perseguire le irregolarità che arrecano pregiudizio al bilancio dell’Unione, poiché tale termine è maggiore di solo un anno rispetto a quello previsto all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95, dal che essa ha dedotto che un siffatto termine è conforme al principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2017, Glencore Céréales,C‑584/15, EU:C:2017:160, punto 74). |
26 |
La Corte non si è invece pronunciata, ad oggi, sulla questione se l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 autorizzi gli Stati membri a derogare al dies a quo del termine di prescrizione previsto all’articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, del medesimo regolamento, prevedendo che tale termine decorra dalla data in cui le autorità nazionali constatano l’esistenza di una violazione delle disposizioni di detto regolamento. |
27 |
Al riguardo, dalla formulazione stessa dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2988/95, ricordati ai punti 20 e 22 della presente sentenza, risulta che, emanando tale disposizione, il legislatore dell’Unione ha soltanto inteso consentire agli Stati membri di prolungare la durata del termine di prescrizione rispetto a quella prevista all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95, ad esclusione di qualsiasi modifica del dies a quo di tale termine. |
28 |
Tale interpretazione, fondata sul tenore letterale delle disposizioni di cui trattasi, è adeguata al contesto in cui tali disposizioni si inseriscono nonché agli obiettivi da esse perseguiti. |
29 |
In proposito occorre rammentare che, conformemente all’articolo 1 del regolamento n. 2988/95 e come emerge dal terzo considerando di tale regolamento, quest’ultimo introduce «una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto [dell’Unione]», al fine di «combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari [dell’Unione]» (sentenza del 2 marzo 2017, Glencore Céréales,C‑584/15, EU:C:2017:160, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). |
30 |
In tale contesto, la Corte ha già dichiarato che incombe alle autorità nazionali un obbligo generale di diligenza nella verifica della regolarità dei pagamenti che esse effettuano e che gravano sul bilancio dell’Unione, il quale implica che esse adottino prontamente le misure destinate a rimediare alle eventuali irregolarità (v., per analogia, sentenza dell’11 giugno 2015, Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, punto 67). |
31 |
Orbene, il fatto di riconoscere che il termine di prescrizione previsto all’articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, del regolamento n. 2988/95 decorra soltanto dal momento in cui l’amministrazione ha constatato tali irregolarità potrebbe incoraggiare una certa inerzia delle autorità nazionali nel perseguire tali irregolarità, esponendo al tempo stesso gli operatori, da un lato, ad un lungo periodo di incertezza del diritto e, dall’altro, al rischio di non essere più in grado di fornire la prova della regolarità delle operazioni di cui trattasi (v., per analogia, sentenza dell’11 giugno 2015, Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, punto 68 e giurisprudenza ivi citata). |
32 |
Più fondamentalmente, occorre ricordare che il principio di certezza del diritto osta, in linea di principio, a che le autorità pubbliche possano avvalersi indefinitamente dei loro poteri per porre rimedio ad una situazione illegale [v., in tal senso, sentenza del 27 gennaio 2022, Commissione/Spagna (Obbligo di informazione in materia fiscale),C‑788/19, EU:C:2022:55, punto 39 e giurisprudenza ivi citata]. Orbene, fissare il dies a quo del termine di prescrizione alla data in cui le autorità nazionali constatano un’irregolarità sarebbe contrario all’obiettivo perseguito dall’istituzione di un meccanismo di prescrizione delle infrazioni al regolamento n. 2988/95. Infatti, una scelta del genere consentirebbe a tali autorità di agire senza limiti di tempo alla luce della data in cui l’irregolarità è stata commessa o di quella in cui essa è cessata, il che comporterebbe il rischio, in pratica, di vanificare la prescrizione. |
33 |
La circostanza che il diritto dell’Unione, e più precisamente l’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 2988/95, comprima peraltro l’azione delle autorità nazionali entro un termine di prescrizione assoluto, pari al doppio del termine di prescrizione previsto all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento, non può consentire agli Stati membri di sottrarsi al rispetto di quest’ultimo termine di prescrizione adottando un dies a quo che equivarrebbe a svuotarlo di qualsiasi portata. |
34 |
Ne consegue che l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, letto alla luce del principio di certezza del diritto, osta a che gli Stati membri deroghino al dies a quo del termine di prescrizione previsto all’articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, di tale regolamento, posto che tale dies a quo rimane in tutti i casi fissato, in forza di queste ultime disposizioni, alla data in cui è stata commessa l’irregolarità o, in caso di irregolarità ripetuta o continuata, alla data in cui quest’ultima è cessata. Il giorno in cui le autorità nazionali vengono a conoscenza o constatano un’irregolarità non incide, di conseguenza, sull’inizio del decorso di tale termine di prescrizione (v., per analogia, sentenza dell’11 giugno 2015, Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, punto 67). |
35 |
Spetterà al giudice del rinvio, tenuto conto della redazione delle disposizioni nazionali di cui trattasi nel procedimento principale, stabilire se il rispetto dell’obbligo menzionato al punto precedente possa essere garantito nell’ambito di un’interpretazione conforme del diritto interno al diritto dell’Unione o, in mancanza di una siffatta possibilità, se esso implichi di disapplicare in tutto o in parte tali disposizioni. |
36 |
In proposito occorre ricordare che l’obbligo d’interpretazione conforme include quello, per i giudici nazionali, ivi compresi i giudici di ultima istanza, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione. Di conseguenza, un giudice nazionale non può validamente ritenere di trovarsi nell’impossibilità d’interpretare una disposizione nazionale conformemente al diritto dell’Unione per il solo fatto che tale disposizione sia stata interpretata da altri giudici in senso incompatibile con tale diritto, o applicata in una siffatta maniera da parte delle autorità nazionali competenti (sentenza del 7 aprile 2022, Avio Lucos,C‑116/20, EU:C:2022:273, punto 97 e giurisprudenza ivi citata). |
37 |
Da quanto precede risulta che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2988/95, letto alla luce del principio di certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che fissa un termine di prescrizione più lungo di quello previsto in detto articolo 3, paragrafo 1, fatto salvo il rispetto del principio di proporzionalità. Tali disposizioni ostano, per contro, a una normativa nazionale che prevede che tale termine di prescrizione decorra dalla data in cui le autorità nazionali hanno constatato un’irregolarità alla luce delle disposizioni di tale regolamento. |
Sulla seconda questione
38 |
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 2988/95 debba essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro si sia avvalso della facoltà offerta dall’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento di prevedere un termine di prescrizione più lungo di quello previsto all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, il termine di prescrizione assoluto fissato dal suddetto articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, deve essere calcolato con riferimento a tale termine di prescrizione più lungo o a quello previsto all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento. |
39 |
L’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 2988/95 istituisce un limite assoluto che si applica alla prescrizione delle azioni giudiziarie volte a sanzionare un’irregolarità; tale prescrizione matura al più tardi il giorno in cui sia giunto a scadenza un termine pari al doppio di quello previsto in detto articolo 3, paragrafo 1, primo comma, senza che l’autorità competente abbia irrogato una sanzione, salvo che il procedimento sia stato sospeso a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento (sentenza dell’11 giugno 2015, Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, punto 63). |
40 |
Tale termine di prescrizione assoluto contribuisce a rafforzare la certezza del diritto degli operatori economici impedendo che la prescrizione delle azioni giudiziarie relative a un’irregolarità possa essere procrastinata all’infinito mediante ripetuti atti di interruzione (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2015, Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, punto 64). |
41 |
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che, se un termine di prescrizione nazionale più lungo si applica in forza dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, il termine di prescrizione assoluto previsto all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, di tale regolamento scade, in ogni caso, il giorno in cui sia giunto a scadenza un termine pari al doppio di tale termine di prescrizione più lungo (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2017, Glencore Céréales,C‑584/15, EU:C:2017:160, punto 71). |
42 |
Da quanto precede risulta che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro si sia avvalso della facoltà offerta dall’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento di prevedere un termine di prescrizione più lungo del termine di prescrizione quadriennale previsto all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, il termine di prescrizione assoluto fissato dal suddetto articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, deve essere calcolato facendo riferimento a tale termine di prescrizione più lungo. |
Sulla terza questione
43 |
Tenuto conto delle soluzioni fornite alla prima e alla seconda questione, non occorre risolvere la terza. |
Sulle spese
44 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il greco.