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Documento 62021CJ0555

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 febbraio 2023.
UniCredit Bank Austria AG contro Verein für Konsumenteninformation.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof.
Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2014/17/UE – Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali – Articolo 25, paragrafo 1 – Rimborso anticipato – Diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto – Articolo 4, punto 13 – Nozione di “costo totale del credito per il consumatore” – Costi che non dipendono dalla durata del contratto.
Causa C-555/21.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2023:78

 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

9 febbraio 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2014/17/UE – Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali – Articolo 25, paragrafo 1 – Rimborso anticipato – Diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto – Articolo 4, punto 13 – Nozione di “costo totale del credito per il consumatore” – Costi che non dipendono dalla durata del contratto»

Nella causa C‑555/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 19 agosto 2021, pervenuta in cancelleria il 9 settembre 2021, nel procedimento

UniCredit Bank Austria AG

contro

Verein für Konsumenteninformation,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, M. Safjan (relatore), N. Piçarra, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: S. Beer, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 luglio 2022,

considerate le osservazioni presentate:

per la UniCredit Bank Austria AG, da M. Kellner e F. Liebel, Rechtsanwälte;

per il Verein für Konsumenteninformation, da A.-M. Kosesnik-Wehrle e S. Langer, Rechtsanwälte;

per il governo tedesco, da J. Möller e M. Hellmann, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Rocchitta, avvocato dello Stato;

per la Commissione europea, da G. Goddin, B.-R. Killmann e H. Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 settembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 60, pag. 34).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la UniCredit Bank Austria AG (in prosieguo: la «UCBA») e il Verein für Konsumenteninformation (in prosieguo: il «VKI»), relativamente all’utilizzo, da parte della UCBA, di una clausola standard, contenuta nei suoi contratti di credito immobiliare, che prevede che, in caso di rimborso anticipato del credito da parte del consumatore, le spese di gestione indipendenti dalla durata del credito non gli vengano rimborsate.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2008/48/CE

3

L’articolo 3 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66), intitolato «Definizioni», dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(...)

g)

“costo totale del credito per il consumatore”: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

(...)».

4

L’articolo 16 della direttiva 2008/48, intitolato «Rimborso anticipato», al paragrafo 1 così dispone:

«Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto».

Direttiva 2014/17

5

I considerando 15, 19, 20, 22 e 50 della direttiva 2014/17 sono così formulati:

«(15)

L’obiettivo della presente direttiva è garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili. (...)

(...)

(19)

Per ragioni di certezza del diritto, il quadro giuridico dell’Unione in materia di contratti di credito relativi a beni immobili residenziali dovrebbe essere coerente con gli altri atti dell’Unione [europea] e complementare ad essi, in particolare nei settori della protezione dei consumatori e della vigilanza prudenziale. (...)

(20)

Per garantire ai consumatori del settore creditizio un quadro coerente e per ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i creditori e gli intermediari del credito, la struttura della presente direttiva dovrebbe seguire, ove possibile, quella della direttiva [2008/48] (…)

(...)

(22)

Allo stesso tempo, è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, che giustificano un approccio differenziato. (...)

(...)

(50)

Il costo totale del credito per il consumatore dovrebbe comprendere tutti i costi legati al contratto di credito che il consumatore deve pagare e che sono noti al creditore. Dovrebbe pertanto includere interessi, commissioni, imposte, compensi per gli intermediari del credito, costi della valutazione dei beni immobili a fini ipotecari e tutte le altre spese, escluse le spese notarili, richieste per ottenere il credito, per esempio un’assicurazione sulla vita, oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali previste, per esempio un’assicurazione contro gli incendi. (...) Il costo totale del credito per il consumatore dovrebbe escludere i costi che il consumatore sostiene in relazione all’acquisto dell’immobile o del terreno, ad esempio le tasse associate e le spese notarili o i costi di registrazione catastale (...)».

6

L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», dispone quanto segue:

«La presente direttiva definisce un quadro comune per alcuni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti contratti concernenti i crediti ai consumatori garantiti da un’ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali, compreso l’obbligo di effettuare una valutazione del merito creditizio prima di concedere un credito, come base per lo sviluppo di standard efficaci per la stipula in relazione a beni immobili residenziali negli Stati membri, e per alcuni requisiti prudenziali e di vigilanza, anche per quanto riguarda lo stabilimento e la vigilanza di intermediari del credito, rappresentanti designati e enti non creditizi».

7

L’articolo 4 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», così prevede:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(...)

13.

“costo totale del credito per il consumatore”: il costo totale del credito per il consumatore quale definito all’articolo 3, lettera g), della direttiva [2008/48], inclusi i costi della valutazione dei beni se tale valutazione è necessaria per ottenere il credito ma esclusi i costi di registrazione fondiaria per il trasferimento della proprietà del bene immobile. Sono escluse eventuali penali pagabili dal consumatore per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito;

(...)».

8

L’articolo 14 della medesima direttiva, intitolato «Informazioni precontrattuali», ai paragrafi 1 e 2 dispone quanto segue:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito o il rappresentante designato forniscano al consumatore le informazioni personalizzate necessarie a confrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull’opportunità di concludere un contratto di credito:

a)

senza indebito ritardo, dopo che il consumatore ha fornito le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità con l’articolo 20; e

b)

in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un’offerta.

2.   Le informazioni personalizzate di cui al paragrafo 1, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante il [prospetto informativo europeo standardizzato (PIES)] di cui all’allegato II».

9

L’articolo 25 della direttiva 2014/17, intitolato «Estinzione anticipata», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto».

10

L’articolo 41 di tale direttiva, intitolato «Natura vincolante della presente direttiva», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri assicurano che:

(...)

b)

le disposizioni adottate per il recepimento della presente direttiva non possano essere eluse in un modo che possa determinare la perdita della protezione concessa ai consumatori dalla presente direttiva attraverso particolari formulazioni dei contratti, in particolare includendo contratti di credito che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l’applicazione di tali disposizioni».

Diritto austriaco

11

L’articolo 20 del Bundesgesetz über Hypothekar- und Immobilienkreditverträge und sonstige Kreditierungen zu Gunsten von Verbrauchern (legge federale in materia di contratti di credito ipotecario e immobiliare e altri crediti al consumo), del 26 novembre 2015 (BGBl. I, 135/2015), nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2020 (BGBl. I, 93/2017), intitolato «Estinzione anticipata», al paragrafo 1 prevedeva quanto segue:

«Il mutuatario ha diritto, in qualsiasi momento, di rimborsare parzialmente o integralmente l’importo del credito prima della scadenza del periodo stabilito. Il rimborso anticipato dell’intero importo del credito, maggiorato degli interessi, è considerato come risoluzione del contratto di credito. In caso di rimborso anticipato del credito, gli interessi dovuti dal mutuatario sono ridotti in funzione della riduzione del debito residuo ed eventualmente in funzione della conseguente riduzione della durata del contratto. I costi dipendenti dalla durata del contratto sono ridotti proporzionalmente».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

12

Il VKI, un’associazione per la tutela degli interessi dei consumatori, ha proposto un ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali civili austriaci affinché venisse ingiunto alla UCBA, ente creditizio, di cessare l’utilizzo – in sede di conclusione di contratti vertenti su crediti garantiti da ipoteche rientranti nella direttiva 2014/17 – di una clausola contrattuale standard. Tale clausola prevede che, in caso di rimborso anticipato del credito da parte del consumatore, gli interessi nonché i costi dipendenti dalla durata del credito vengano ridotti proporzionalmente, mentre invece «le spese di gestione indipendenti dalla durata del credito non vengono rimborsate, neppure proporzionalmente».

13

Il VKI ritiene che una simile clausola sia incompatibile con l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, che sancisce il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito. Esso si riferisce, al riguardo, alla sentenza dell’11 settembre 2019, Lexitor (C‑383/18, EU:C:2019:702), in cui la Corte avrebbe dichiarato che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 – che prevede un siffatto diritto in materia di contratti di credito ai consumatori – deve essere interpretato nel senso che tale diritto include tutte i costi posti a carico del consumatore.

14

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso del VKI, per il motivo che la direttiva 2014/17 stabilisce un sistema differente da quello della direttiva 2008/48. Queste due direttive presenterebbero differenze in particolare quanto alla nozione di «costo totale del credito per il consumatore», oggetto di riduzione in caso di rimborso anticipato.

15

Il giudice d’appello ha riformato tale sentenza ritenendo che, a causa delle loro formulazioni quasi identiche, l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 e l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 debbano essere interpretati nella medesima maniera. Alla luce della sentenza dell’11 settembre 2019, Lexitor (C‑383/18, EU:C:2019:702), non sarebbe possibile dedurre dalla direttiva 2014/17 che i costi indipendenti dalla durata del contratto di credito non debbano essere rimborsati proporzionalmente.

16

Investito di un ricorso per cassazione (Revision) da parte della UCBA, il giudice del rinvio, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), giudica che la posizione del giudice d’appello non risulta convincente con la dovuta evidenza.

17

Secondo il giudice del rinvio, vero è che si potrebbe ritenere che, in considerazione della formulazione quasi identica delle due disposizioni nonché dell’obiettivo comune alle due direttive di assicurare una tutela elevata del consumatore, l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 debba essere interpretato nel medesimo senso dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48.

18

Tuttavia, i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un’ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall’ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all’autenticazione delle firme ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell’ipoteca.

19

Inoltre, per quanto riguardo le spese indipendenti dalla durata del contratto nell’ambito della direttiva 2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese come costi che dipendono da tale durata. Al riguardo, gli organi giurisdizionali austriaci potrebbero controllare, se del caso mediante riqualificazione, se taluni costi posti a carico del consumatore corrispondano a un compenso per l’uso temporaneo dei capitali o se essi mirino a indennizzare una prestazione del creditore indipendente dalla durata del contratto.

20

In tale contesto, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva [2014/17] debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede, in caso di esercizio del diritto del mutuatario di rimborsare parzialmente o integralmente l’importo del credito prima della scadenza del periodo stabilito, che gli interessi dovuti dallo stesso mutuatario e i costi dipendenti dalla durata del contratto siano ridotti proporzionalmente, mentre una simile disposizione non è prevista per i costi che non dipendono da tale durata».

Sulla questione pregiudiziale

21

Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi che dipendono dalla durata del credito.

22

Conformemente a tale disposizione, gli Stati membri devono assicurare che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.

23

Per quanto riguarda, in primo luogo, le spese che possono essere comprese nel «costo totale del credito al consumatore», il legislatore dell’Unione ha accolto una definizione ampia di tale nozione.

24

Infatti, dall’articolo 4, punto 13, della direttiva 2014/17, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48, emerge che la nozione di «costo totale del credito per il consumatore», ai sensi della prima di tali diposizioni, include tutti i costi che il consumatore deve pagare a titolo del contratto di credito, di cui è a conoscenza il creditore. Tale disposizione esclude espressamente – come confermato dal considerando 50 della direttiva 2014/14 – soltanto le spese notarili, i costi di registrazione fondiaria per il trasferimento della proprietà del bene immobile, come i costi di registrazione catastale e le tasse associate, nonché le eventuali penali pagabili dal consumatore per l’inosservanza degli obblighi stabiliti nel contratto di credito.

25

Spetta pertanto al giudice del rinvio verificare se i tipi di costi dallo stesso indicati, richiamati al punto 18 della presente sentenza, rientrino nei costi che il consumatore è tenuto a pagare sulla base del contratto di credito in questione nella controversia di cui al procedimento principale e che sono noti al creditore, segnatamente a titolo delle ipotesi espressamente previste all’articolo 4, punto 13, della direttiva 2014/17 e all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48, e se esse rientrino, eventualmente, nelle eccezioni sintetizzate al punto precedente, in particolare nelle spese notarili.

26

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la portata della nozione di «riduzione del costo totale del credito al consumatore», di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, la Corte ha già constatato, ai punti 24 e 25 della sentenza dell’11 settembre 2019 (Lexitor, C‑383/18, EU:C:2019:702), in relazione all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, che né il riferimento alla «restante durata del contratto», di cui a tale disposizione, né un’analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche di quest’ultima permettono di determinare la portata esatta della riduzione prevista da detta disposizione. La Corte ne ha dedotto, al punto 26 di tale sentenza, che tale diposizione doveva essere interpretata, conformemente alla sua giurisprudenza constante, alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.

27

L’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 è formulato in termini quasi identici a quelli dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, sicché occorre ritenere che la sua formulazione non consenta di determinare, da sola, la portata esatta dalla riduzione di cui a tale disposizione. Si deve quindi interpretare quest’ultima alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.

28

A tal riguardo, dai considerando 19 e 20 della direttiva 2014/17 emerge che, per ragioni di certezza del diritto, la direttiva in parola dovrebbe essere coerente con gli altri atti adottati nel settore della protezione dei consumatori, nonché complementare ad essi. Nondimeno, dal considerando 22 di tale direttiva si evince anche che è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato.

29

Inoltre, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 1 della direttiva 2014/17, letto alla luce del suo considerando 15, quest’ultima definisce un quadro comune per alcuni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti contratti riguardanti i crediti ai consumatori garantiti da un’ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali al fine di assicurare a questi ultimi un elevato livello di protezione (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2020, Association française des usagers de banques, C‑778/18, EU:C:2020:831, punto 34).

30

Orbene, occorre constatare, come sottolineato dall’avvocato generale, in sostanza, al paragrafo 69 delle sue conclusioni, che il diritto alla riduzione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato.

31

Stanti tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.

32

Vero è che, nel contesto della direttiva 2008/48, la Corte ha dichiarato che l’effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un certo margine di profitto. Inoltre, limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2019, Lexitor, C‑383/18, EU:C:2019:702, punti 3132)

33

A tal fine la Corte ha evidenziato che, nell’ambito di detta direttiva, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2019, Lexitor, C‑383/18, EU:C:2019:702, punto 33).

34

Al riguardo, occorre tuttavia ricordare che, conformemente all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/17, il creditore o, se del caso, l’intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all’allegato II a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno.

35

Orbene, una siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto.

36

Di conseguenza, il rischio di comportamento abusivo del creditore, evocato nella giurisprudenza citata ai punti 32 e 33 della presente sentenza, non può giustificare l’inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17.

37

A tal proposito, occorre nondimeno ricordare che, al fine di garantire la tutela di cui beneficiano i consumatori ai sensi della direttiva 2014/17, l’articolo 41, lettera b), di quest’ultima impone agli Stati membri di assicurare che le disposizioni adottate per il recepimento di tale direttiva non possano essere eluse in un modo che possa determinare la perdita della protezione concessa ai consumatori da detta direttiva, mediante particolari formulazioni dei contratti.

38

Al fine di garantire detta tutela, spetta agli organi giurisdizionali nazionali assicurare che i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto di credito, sono posti a carico del consumatore non costituiscano oggettivamente una remunerazione del creditore per l’uso temporaneo del capitale oggetto di tale contratto o per prestazioni che, al momento del rimborso anticipato, dovrebbero ancora essere fornite al consumatore. Il creditore è, al riguardo, tenuto a provare il carattere ricorrente o meno dei costi in questione.

39

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.

Sulle spese

40

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

L’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010,

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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