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Documento 62022CO0629

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 26 aprile 2023.
A.L. contro Migrationsverket.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica di immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 6, paragrafo 2 – Decisione di rimpatrio accompagnata da un divieto d’ingresso di durata triennale – Cittadino di un paese terzo titolare di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro – Rifiuto da parte dell’autorità di polizia nazionale di consentire a detto cittadino di recarsi nel territorio di tale altro Stato membro prima di adottare la decisione di rimpatrio nei suoi confronti.
Causa C-629/22.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2023:365

 ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

26 aprile 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica di immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 6, paragrafo 2 – Decisione di rimpatrio accompagnata da un divieto d’ingresso di durata triennale – Cittadino di un paese terzo titolare di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro – Rifiuto da parte dell’autorità di polizia nazionale di consentire a detto cittadino di recarsi nel territorio di tale altro Stato membro prima di adottare la decisione di rimpatrio nei suoi confronti»

Nella causa C‑629/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (Tribunale amministrativo di Göteborg, competente in materia di immigrazione, Svezia), con decisione del 27 settembre 2022, pervenuta in cancelleria il 7 ottobre 2022, nel procedimento

A.L.

contro

Migrationsverket,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da M. Safjan (relatore), presidente di sezione, N. Piçarra e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione adottata, sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra A.L., cittadino di un paese terzo il cui soggiorno in Svezia è irregolare, e il Migrationsverket (Ufficio immigrazione, Svezia) in merito alla decisione di quest’ultimo di respingere il ricorso amministrativo proposto da A.L. avverso la decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti dall’autorità di polizia svedese e avverso il divieto d’ingresso in Svezia che accompagnava tale decisione.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

L’articolo 1 della direttiva 2008/115, intitolato «Oggetto», così dispone:

«La presente direttiva stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell’uomo».

4

L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», stabilisce, al paragrafo 2, quanto segue:

«Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi:

a)

sottoposti a respingimento alla frontiera conformemente all’articolo 13 del [regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2006, L 105, pag. 1)] ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell’attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un’autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro;

b)

sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione».

5

L’articolo 4 della suddetta direttiva, intitolato «Disposizioni più favorevoli», enuncia quanto segue:

«1.   La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli vigenti in forza di:

a)

accordi bilaterali o multilaterali tra la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi;

b)

accordi bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.

2.   La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli ai cittadini di paesi terzi previste dall’acquis comunitario in materia di immigrazione e di asilo.

3.   La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alle persone cui si applica, purché compatibili con le norme in essa stabilite.

4.   Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri:

a)

provvedono affinché siano loro riservati un trattamento e un livello di protezione non meno favorevoli di quanto disposto all’articolo 8, paragrafi 4 e 5 (limitazione dell’uso di misure coercitive), all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a) (rinvio dell’allontanamento), all’articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e d) (prestazioni sanitarie d’urgenza e considerazione delle esigenze delle persone vulnerabili) e agli articoli 16 e 17 (condizioni di trattenimento) e

b)

rispettano il principio di non-refoulement».

6

Ai sensi dell’articolo 6 della medesima direttiva, intitolato «Decisione di rimpatrio»:

«1.   Gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2.   Un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare e che è in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati da un altro Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di quest’ultimo. In caso di mancata osservanza di questa prescrizione da parte del cittadino di un paese terzo interessato ovvero qualora motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale impongano la sua immediata partenza, si applica il paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri possono astenersi dall’emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare qualora il cittadino in questione sia ripreso da un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali vigenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva. In tal caso lo Stato membro che riprende il cittadino in questione applica il paragrafo 1.

4.   In qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. In tali casi non è emessa la decisione di rimpatrio. Qualora sia già stata emessa, la decisione di rimpatrio è revocata o sospesa per il periodo di validità del titolo di soggiorno o di un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare.

5.   Qualora un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di un’altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, lo Stato membro in questione valuta l’opportunità di astenersi dall’emettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura, fatto salvo il paragrafo 6.

6.   La presente direttiva non osta a che gli Stati membri decidano di porre fine al soggiorno regolare e dispongano contestualmente il rimpatrio e/o l’allontanamento e/o il divieto d’ingresso in un’unica decisione o atto amministrativo o giudiziario in conformità della legislazione nazionale, fatte salve le garanzie procedurali previste dal capo III e da altre pertinenti disposizioni del diritto comunitario e nazionale».

7

L’articolo 11 della direttiva 2008/115, intitolato «Divieto d’ingresso», è così formulato:

«1.   Le decisioni di rimpatrio sono corredate di un divieto d’ingresso:

a)

qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, oppure

b)

qualora non sia stato ottemperato all’obbligo di rimpatrio.

In altri casi le decisioni di rimpatrio possono essere corredate di un divieto d’ingresso.

2.   La durata del divieto d’ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.

(...)».

Diritto svedese

8

L’articolo 6 a del capo 8 dell’Utlänningslag (2005:716) [legge (2005:716) relativa agli stranieri] così dispone:

«Nel caso in cui l’allontanamento ai sensi degli articoli 2, 3 o 6 [del presente capo] riguardi uno straniero titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità o di un’altra forma di permesso che conferisce un diritto di soggiorno in un altro Stato membro dell’[Unione europea], l’autorità competente chiede allo straniero di recarsi volontariamente nell’altro Stato membro dell’[Unione] entro un termine ragionevole. L’autorità competente può decidere sull’allontanamento solo se lo straniero non ha adempiuto a tale richiesta.

Il primo comma non si applica se:

(...)

5.

è probabile che lo straniero non adempia alla richiesta.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9

Il 23 marzo 2022 A.L., cittadino di un paese terzo, è stato sottoposto a un controllo stradale in Svezia. In occasione di tale controllo, l’autorità di polizia svedese ha constatato che A.L. non disponeva né di un’autorizzazione di soggiorno né di un permesso di lavoro in Svezia. Tuttavia, questi ha potuto presentare un permesso di soggiorno croato valido fino al 25 giugno 2022 e ha sostenuto di lavorare per un’agenzia croata che aveva appaltato i suoi servizi a un’impresa svedese.

10

Lo stesso giorno, tale autorità di polizia ha adottato una decisione che ordinava ad A.L. di lasciare il territorio svedese. Detta decisione era accompagnata da un divieto d’ingresso in Svezia della durata di tre anni. Dalla decisione di rinvio risulta che la suddetta autorità di polizia non ha chiesto ad A.L. di recarsi in Croazia volontariamente, in quanto era probabile, a suo avviso, che quest’ultimo non adempiesse a siffatta richiesta.

11

A.L. è partito per Zagabria (Croazia) il 1o aprile 2022.

12

A.L. ha presentato un ricorso amministrativo contro la decisione di cui al punto 10 della presente ordinanza dinanzi all’Ufficio immigrazione. Avendo quest’ultimo respinto tale ricorso, A.L. ha proposto un ricorso giurisdizionale avverso detta decisione di rigetto dinanzi al Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (Tribunale amministrativo di Göteborg, competente in materia di immigrazione, Svezia), giudice del rinvio.

13

Tale giudice si chiede se l’articolo 6 a del capo 8 della legge (2005:716) relativa agli stranieri, che attua l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 nell’ordinamento giuridico svedese, sia compatibile con la direttiva in parola.

14

È vero che detto articolo 6 a, primo comma, disporrebbe, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della suddetta direttiva, che l’autorità nazionale competente è tenuta a consentire a un cittadino di un paese terzo titolare di un diritto di soggiorno in uno Stato membro di recarsi volontariamente nel territorio di quest’ultimo, prima di decidere sul suo eventuale rimpatrio. Tuttavia, detto articolo 6 a, secondo comma, punto 5, prevedrebbe un’eccezione che non sarebbe prevista all’articolo 6, paragrafo 2, della medesima direttiva, in quanto, qualora sia probabile che tale cittadino di un paese terzo non si rechi in tale Stato membro, è possibile adottare una decisione di rimpatrio nei suoi confronti senza che tale autorità gli abbia previamente consentito di recarsi in detto Stato membro.

15

In tali circostanze, il Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (Tribunale amministrativo di Göteborg, competente in materia di immigrazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Come debba essere interpretato l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [2008/115]. Se esso comporti che al cittadino di un paese terzo debba essere ingiunto di rientrare senza indugio dallo Stato membro in cui soggiorna illegalmente verso lo Stato membro in cui ha un permesso di soggiorno valido, salvo che la partenza immediata del cittadino di un paese terzo sia richiesta per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale.

2)

Se la direttiva [2008/115] o altre disposizioni del diritto dell’Unione forniscano indicazioni sulle conseguenze della mancata adozione da parte di un’autorità nazionale della necessaria ingiunzione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [2008/115]. Se l’eventuale violazione dell’obbligo di adottare la necessaria ingiunzione renda nullo l’ordine di allontanamento e l’ordine di divieto di reingresso.

3)

Qualora l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [2008/115] imponga tale ingiunzione e tale conseguenza, se esso sia sufficientemente chiaro e preciso da avere effetto diretto.

4)

Se una normativa nazionale, come il capitolo 8, § 6 a, della legge [(2005:716)] sugli stranieri svedese, che stabilisce ulteriori deroghe all’obbligo di adottare un’ingiunzione di rimpatrio, sia compatibile con il diritto dell’Unione».

Sulle questioni pregiudiziali

16

Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a siffatta questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

17

Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa.

Sulla prima e sulla quarta questione

18

Con le sue questioni prima e quarta, che occorre esaminare congiuntamente e in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 debba essere interpretato nel senso che le autorità competenti di uno Stato membro sono tenute a consentire a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di tale Stato membro è irregolare e in possesso di un titolo di soggiorno valido o di un’altra autorizzazione che conferisca un diritto di soggiorno rilasciati da un altro Stato membro di recarsi in quest’ultimo prima di adottare, se del caso, una decisione di rimpatrio nei suoi confronti, anche qualora tali autorità ritengano probabile che detto cittadino non adempierà alla richiesta di recarsi in tale altro Stato membro.

19

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in uno Stato membro è irregolare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiorno rilasciata da un altro Stato membro devono recarsi immediatamente nel territorio di quest’ultimo. In caso di mancata osservanza di questa prescrizione da parte del cittadino di un paese terzo interessato ovvero qualora motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale impongano la sua immediata partenza, si applica il paragrafo 1 di tale articolo 6. Quest’ultima disposizione prevede che gli Stati membri adottino una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare.

20

Da tale articolo 6, paragrafo 2, risulta che dev’essere consentito a un cittadino di un paese terzo, il quale soggiorna in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro pur godendo di un titolo di soggiorno valido o di un’altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno rilasciata da un altro Stato membro, di recarsi in quest’ultimo Stato anziché adottare direttamente nei suoi confronti una decisione di rimpatrio, salvo che ciò non sia imposto da ragioni relative all’ordine pubblico o alla sicurezza nazionale [v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2021, M e a. (Trasferimento verso uno Stato membro), C‑673/19, EU:C:2021:127, punto 35 e giurisprudenza citata].

21

Ciò posto, la disposizione in esame non può essere interpretata nel senso che introduce una deroga all’ambito di applicazione della direttiva 2008/115, che si aggiungerebbe a quelle previste all’articolo 2, paragrafo 2, della medesima, e che consentirebbe agli Stati membri di sottrarre alle norme e alle procedure comuni di rimpatrio i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare qualora essi rifiutino di ritornare immediatamente nel territorio dello Stato membro che riconosce loro un diritto di soggiorno [sentenza del 24 febbraio 2021, M e a. (Trasferimento verso uno Stato membro), C‑673/19, EU:C:2021:127, punto 36].

22

Al contrario, nell’ipotesi in cui detti cittadini rifiutino di ritornare immediatamente in tale territorio, gli Stati membri nel cui territorio tali cittadini soggiornano irregolarmente sono, in linea di principio, tenuti ad adottare, in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con il paragrafo 1 del medesimo, una decisione di rimpatrio che ingiunga ai suddetti cittadini di lasciare il territorio dell’Unione [sentenza del 24 febbraio 2021, M e a. (Trasferimento verso uno Stato membro), C‑673/19, EU:C:2021:127, punto 37 e giurisprudenza citata].

23

Inoltre, come si apprende tanto dal suo titolo quanto dalla formulazione del suo articolo 1, la direttiva 2008/115 stabilisce le «norme e procedure comuni» che devono essere applicate da ogni Stato membro al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare. Discende dalla locuzione summenzionata, come pure dall’economia generale della succitata direttiva, che gli Stati membri possono derogare a tali norme e procedure solo alle condizioni previste dalla direttiva medesima, segnatamente quelle fissate al suo articolo 4 (sentenza del 28 aprile 2011, El Dridi, C‑61/11 PPU, EU:C:2011:268, punto 32).

24

Detto articolo 4, al suo paragrafo 3, riconosce agli Stati membri la facoltà di introdurre o di mantenere disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare rispetto a quelle stabilite dalla direttiva 2008/115, purché compatibili con quest’ultima. Tuttavia, detta direttiva non permette invece agli Stati membri di applicare norme più severe nell’ambito che essa disciplina (sentenza del 28 aprile 2011, El Dridi, C‑61/11 PPU, EU:C:2011:268, punto 33).

25

A tal riguardo, la Corte ha altresì rilevato che la direttiva 2008/115 stabilisce con precisione la procedura che ogni Stato membro è tenuto ad applicare al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio sia irregolare e fissa la successione delle diverse fasi di tale procedura (sentenza del 28 aprile 2011, El Dridi, C‑61/11 PPU, EU:C:2011:268, punto 34).

26

Alla luce di tali considerazioni, si deve constatare che un’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 secondo la quale detta disposizione consentirebbe alle autorità competenti degli Stati membri di adottare una decisione di rimpatrio qualora sia «probabile» che il cittadino interessato di un paese terzo non adempierà alla richiesta di recarsi immediatamente nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato un titolo di soggiorno valido o un’altra autorizzazione che conferisca un diritto di soggiorno equivarrebbe a introdurre una deroga non prevista all’articolo 6, paragrafo 2, e priverebbe quindi tale disposizione del suo effetto utile.

27

Per questi motivi, occorre rispondere alla prima e alla quarta questione che l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che le autorità competenti di uno Stato membro sono tenute a consentire a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio dello Stato membro in parola è irregolare e in possesso di un titolo di soggiorno valido o di un’altra autorizzazione che conferisca un diritto di soggiorno rilasciati da un altro Stato membro di recarsi in quest’ultimo prima di adottare, se del caso, una decisione di rimpatrio nei suoi confronti, anche qualora tali autorità ritengano probabile che detto cittadino non adempierà alla richiesta di recarsi in tale altro Stato membro.

Sulla terza questione

28

Con la sua terza questione, che occorre esaminare in secondo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 debba essere interpretato nel senso che esso richiede che gli Stati membri consentano ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare di recarsi nello Stato membro che ha loro rilasciato un titolo di soggiorno valido o un’altra autorizzazione che conferisce un diritto di soggiorno prima di adottare, se del caso, una decisione di rimpatrio nei loro confronti, sia dotato di un effetto diretto e possa quindi essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali.

29

Da una costante giurisprudenza della Corte risulta che, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, le persone possono invocarle dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato membro interessato, quando quest’ultimo ha omesso di recepire la direttiva nell’ordinamento nazionale entro i termini oppure quando l’ha recepita in modo scorretto [sentenza del 1o agosto 2022, TL (Mancanza di interprete e di traduzione), C‑242/22 PPU, EU:C:2022:611, punto 49 e giurisprudenza citata].

30

A tal riguardo, la Corte ha precisato che una disposizione del diritto dell’Unione è, da un lato, incondizionata quando sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione né subordinato, per quanto concerne la sua osservanza o i suoi effetti, all’emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dell’Unione o degli Stati membri e, dall’altro, sufficientemente precisa per poter essere invocata da un soggetto di diritto ed applicata dal giudice allorché sancisce un obbligo in termini inequivocabili [sentenza del 1o agosto 2022, TL (Mancanza di interprete e di traduzione), C‑242/22 PPU, EU:C:2022:611, punto 50 e giurisprudenza citata].

31

La Corte ha dichiarato inoltre che, anche qualora una direttiva lasci agli Stati membri un certo margine di discrezionalità per l’adozione delle modalità della sua attuazione, una disposizione di tale direttiva può essere considerata di carattere incondizionato e preciso una volta che essa pone a carico degli Stati membri, in termini inequivocabili, un’obbligazione di risultato precisa e assolutamente incondizionata quanto all’applicazione della norma da essa enunciata [sentenza del 1o agosto 2022, TL (Mancanza di un interprete e di una traduzione), C‑242/22 PPU, EU:C:2022:611, punto 51 e giurisprudenza citata].

32

Nel caso di specie, come indicato al punto 25 della presente ordinanza, la direttiva 2008/115 stabilisce con precisione la procedura che ciascuno Stato membro deve applicare al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e fissa la successione delle diverse fasi di tale procedura.

33

A tal riguardo, dalla formulazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 risulta che solo qualora il cittadino interessato di un paese terzo non osservi la prescrizione di recarsi immediatamente nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato un titolo di soggiorno valido o un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare o qualora la sua immediata partenza sia richiesta per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, lo Stato membro, nel cui territorio tale cittadino si trova in una situazione di soggiorno irregolare, adotta una decisione di rimpatrio, conformemente al paragrafo 1 di tale articolo 6.

34

Occorre rilevare, da un lato, che l’obbligo, per gli Stati membri, di consentire ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare di recarsi nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno valido o un’altra autorizzazione che conferisca un diritto di soggiorno presenta un carattere incondizionato, in quanto l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 non subordina tale obbligo all’adozione di un atto dell’Unione né consente agli Stati membri di condizionare o restringere la portata di detto obbligo.

35

Dall’altro lato, sebbene la direttiva 2008/115 lasci agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nell’adottare le modalità pratiche volte ad attuare la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva in parola, tale disposizione pone a loro carico, in termini inequivocabili, l’obbligo di consentire ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare di recarsi nello Stato membro che ha rilasciato loro un titolo di soggiorno valido o un’altra autorizzazione che conferisce un diritto di soggiorno prima che sia adottata nei loro confronti una decisione di rimpatrio.

36

Alla luce di tali motivi, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che, nell’esigere che gli Stati membri consentano ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare di recarsi nello Stato membro che ha loro rilasciato un titolo di soggiorno valido o un’altra autorizzazione che conferisce un diritto di soggiorno prima di adottare, se del caso, una decisione di rimpatrio nei loro confronti, esso è dotato di effetto diretto e può quindi essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali.

Sulla seconda questione

37

Con la sua seconda questione, che occorre esaminare per ultima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 debba essere interpretato nel senso che, qualora, in contrasto con tale disposizione, uno Stato membro non consenta a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare di recarsi immediatamente nello Stato membro che gli ha rilasciato un titolo di soggiorno valido o un’altra autorizzazione che conferisce un diritto di soggiorno prima di adottare una decisione di rimpatrio nei suoi confronti, tale decisione di rimpatrio e il divieto d’ingresso che la accompagna sono nulli.

38

In forza del principio del primato del diritto dell’Unione, nel caso in cui gli sia impossibile procedere a un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione, ogni giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi, nell’ambito delle proprie competenze, ha, in quanto organo di uno Stato membro, l’obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria a una disposizione di tale diritto che abbia effetto diretto nella controversia di cui è investito, come, nel caso di specie, l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2022, Landkreis Gifhorn, C‑519/20, EU:C:2022:178, punto 101 e giurisprudenza citata).

39

Ne consegue che, salvo poter interpretare una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale conformemente al diritto dell’Unione, ogni giudice nazionale, adito nell’ambito della sua competenza, deve rifiutarsi di applicare tale normativa nella controversia di cui è investito (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2022, Landkreis Gifhorn, C‑519/20, EU:C:2022:178, punto 102).

40

A tal titolo, il giudice nazionale deve tener conto, segnatamente, del fatto che ciò implica, ove necessario, l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari per agevolare la piena efficacia del diritto dell’Unione (sentenza del 16 dicembre 2010, Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe, C‑239/09, EU:C:2010:778, punto 53 e giurisprudenza citata).

41

Infatti, in forza del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli Stati membri sono tenuti a eliminare le conseguenze illegittime di una siffatta violazione del diritto dell’Unione [sentenza del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele), C‑24/19, EU:C:2020:503, punto 83]. Ne consegue che le autorità nazionali competenti, compresi i giudici nazionali chiamati a decidere su un ricorso contro un atto di diritto interno adottato in violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, sono tenute a prendere, nell’esercizio delle proprie competenze, tutti i provvedimenti necessari per rimediare alla mancata osservanza, da parte di un’autorità nazionale, degli obblighi derivanti da quest’ultima disposizione. Ciò può comportare, ad esempio, in forza del diritto nazionale, la nullità di una decisione di rimpatrio e, pertanto, anche di una decisione che la accompagna, come un divieto d’ingresso ai sensi dell’articolo 11 della direttiva in parola.

42

Alla luce di tali motivi, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che, qualora, in contrasto con tale disposizione, uno Stato membro non consenta a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare di recarsi immediatamente nello Stato membro che gli ha rilasciato un titolo di soggiorno valido o un’altra autorizzazione che conferisce un diritto di soggiorno prima di adottare una decisione di rimpatrio, le autorità nazionali competenti, compresi i giudici nazionali investiti di un ricorso contro tale decisione di rimpatrio e il divieto d’ingresso che l’accompagna, sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie per rimediare alla mancata osservanza, da parte di un’autorità nazionale, degli obblighi derivanti da detta disposizione.

Sulle spese

43

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,

deve essere interpretato nel senso che:

le autorità competenti di uno Stato membro sono tenute a consentire a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di tale Stato membro è irregolare e in possesso di un titolo di soggiorno valido o di un’altra autorizzazione che conferisca un diritto di soggiorno rilasciati da un altro Stato membro di recarsi in quest’ultimo prima di adottare, se del caso, una decisione di rimpatrio nei suoi confronti, anche qualora tali autorità ritengano probabile che detto cittadino non adempierà alla richiesta di recarsi in tale altro Stato membro.

 

2)

L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115

deve essere interpretato nel senso che:

esigendo che gli Stati membri consentano ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare di recarsi nello Stato membro che ha loro rilasciato un titolo di soggiorno valido o un’altra autorizzazione che conferisce un diritto di soggiorno prima di adottare, se del caso, una decisione di rimpatrio nei loro confronti, esso è dotato di effetto diretto e può quindi essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali.

 

3)

L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115

deve essere interpretato nel senso che:

qualora, in contrasto con tale disposizione, uno Stato membro non consenta a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare di recarsi immediatamente nello Stato membro che gli ha rilasciato un titolo di soggiorno valido o un’altra autorizzazione che conferisce un diritto di soggiorno prima di adottare una decisione di rimpatrio, le autorità nazionali competenti, compresi i giudici nazionali investiti di un ricorso avverso tale decisione di rimpatrio e il divieto d’ingresso che la accompagna, sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie per rimediare alla mancata osservanza, da parte di un’autorità nazionale, degli obblighi derivanti da detta disposizione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo svedese.

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