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Documento 62021CC0829

    Conclusioni dell’avvocato generale J. Richard de la Tour, presentate il 23 marzo 2023.
    TE e RU contro Stadt Frankfurt am Main e EF contro Stadt Offenbach am Main.
    Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hessischer Verwaltungsgerichtshof e Verwaltungsgericht Darmstadt.
    Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, articolo 14, paragrafo 1, articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 22 – Diritto dei cittadini di paesi terzi allo status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro – Rilascio da parte del primo Stato membro di un “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” a durata illimitata – Cittadino di un paese terzo assente dal territorio del primo Stato membro per un periodo superiore a sei anni – Perdita conseguente del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo – Domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno rilasciato dal secondo Stato membro ai sensi delle disposizioni del capo III della direttiva 2003/109/CE – Rigetto della domanda da parte del secondo Stato membro a causa della perdita di tale diritto – Condizioni.
    Cause riunite C-829/21 e C-129/22.

    Raccolta della giurisprudenza - generale - Sezione "Informazioni sulle decisioni non pubblicate"

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2023:244

     CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    JEAN RICHARD DE LA TOUR

    presentate il 23 marzo 2023 ( 1 )

    Cause riunite C‑829/21 e C‑129/22

    TE,

    RU, legalmente rappresentata da TE

    contro

    Stadt Frankfurt am Main (C‑829/21)

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa dell’Assia, Germania)]

    e

    EF

    contro

    Stadt Offenbach am Main (C‑129/22)

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt (Tribunale amministrativo di Darmstadt, Germania)]

    «Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Direttiva 2003/109/CE – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Articolo 9, paragrafo 4 – Revoca o perdita dello status – Articolo 14 – Acquisizione da parte di un soggiornante di lungo periodo del diritto di soggiornare nel territorio di uno Stato membro diverso da quello che gli ha conferito il suo status di soggiornante di lungo periodo – Rinnovo del titolo di soggiorno in tale Stato membro – Condizioni»

    I. Introduzione

    1.

    Le presenti domande di pronuncia pregiudiziale riguardano l’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 4, e dell’articolo 14 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ( 2 ), come modificata dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011 ( 3 ).

    2.

    Tali domande sono state proposte nell’ambito di controversie che contrappongono, nella causa C‑829/21, TE, cittadina ghanese, e RU, figlia di quest’ultima, nata in Germania, alla Stadt Frankfurt am Main (città di Francoforte sul Meno, Germania) e, nella causa C‑129/22, EF, cittadina pakistana, alla Stadt Offenbach am Main (città di Offenbach sul Meno, Germania).

    3.

    Tali controversie riguardano, nella causa C‑829/21, il rifiuto da parte dell’Ufficio stranieri competente di rinnovare il permesso di soggiorno di TE e di rilasciare un permesso di soggiorno a RU, sua figlia minorenne, e, nella causa C‑129/22, il rifiuto da parte dell’Ufficio stranieri competente di rinnovare il permesso di soggiorno di EF, per il motivo che TE, da un lato, ed EF, dall’altro, avrebbero perso il loro status di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo conferito in Italia, a causa della loro assenza dal territorio di tale Stato membro per un periodo superiore a sei anni.

    4.

    Su richiesta della Corte, le presenti conclusioni si concentreranno sulla seconda questione pregiudiziale sollevata nella causa C‑829/21 ( 4 ). Con tale questione si chiede alla Corte di precisare la data rilevante da considerare, nell’ambito di un procedimento di rinnovo di un titolo di soggiorno in uno Stato membro diverso da quello che ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo, ai fini della valutazione dell’esistenza di tale status.

    5.

    Nelle presenti conclusioni, al termine della mia analisi, proporrò alla Corte di dichiarare che, nell’ambito di un procedimento di rinnovo di un titolo di soggiorno in uno Stato membro diverso da quello che ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo a un cittadino di un paese terzo, la data rilevante da considerare per valutare l’esistenza di tale status è quella della presentazione della domanda di rinnovo e della prova documentale, e non una data nel corso della fase amministrativa dell’esame di tale domanda o dell’eventuale fase giurisdizionale di impugnazione della decisione di diniego del rinnovo.

    II. Contesto normativo

    A.   Diritto dell’Unione

    6.

    Il considerando 21 della direttiva 2003/109 recita come segue:

    «Lo Stato membro in cui il residente di lungo periodo intende esercitare il diritto di soggiorno dovrebbe poter verificare che questi soddisfa le condizioni necessarie per poter dimorare nel suo territorio. (...)».

    7.

    L’articolo 2, lettere b), c) e d), di tale direttiva contiene, ai fini della stessa, le seguenti definizioni:

    «b)

    “soggiornante di lungo periodo”, il cittadino di paese terzo titolare dello status di soggiornante di lungo periodo di cui agli articoli da 4 a 7;

    c)

    “primo Stato membro”, lo Stato membro che ha conferito per primo lo status di soggiornante di lungo periodo al cittadino di paese terzo;

    d)

    “secondo Stato membro”, qualsiasi Stato membro, diverso da quello che per primo ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo al cittadino di paese terzo, nel cui territorio il soggiornante di lungo periodo esercita il diritto di soggiorno».

    8.

    L’articolo 8 di detta direttiva, intitolato «Permessi di soggiorno [UE] per soggiornanti di lungo periodo», così prevede ai suoi paragrafi 1 e 2:

    «1.   Lo status di soggiornante di lungo periodo è permanente, fatto salvo l’articolo 9.

    2.   Gli Stati membri rilasciano al soggiornante di lungo periodo un permesso di soggiorno [UE] per soggiornanti di lungo periodo. Questo è valido per almeno cinque anni e, previa domanda, ove richiesta, automaticamente rinnovabile alla scadenza».

    9.

    L’articolo 9 della direttiva 2003/109, intitolato «Revoca o perdita dello status», così dispone ai suoi paragrafi 4 e 5:

    «4.   Il soggiornante di lungo periodo che abbia soggiornato in un altro Stato membro ai sensi del Capo III non ha più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo acquisito nel primo Stato membro se quest’ultimo è conferito in un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 23.

    In ogni caso dopo sei anni di assenza dal territorio dello Stato membro che ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo, l’interessato non ha più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nel suddetto Stato membro.

    In deroga al secondo comma lo Stato membro interessato può stabilire che per motivi particolari il soggiornante di lungo periodo mantenga il suo status nello Stato membro interessato in caso di assenze per un periodo superiore a sei anni.

    5.   Per quanto riguarda i casi di cui (…) al paragrafo 4, gli Stati membri che hanno conferito lo status stabiliscono una procedura semplificata per poter ottenere nuovamente lo status di soggiornante di lungo periodo.

    (...)».

    10.

    Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva:

    «Il soggiornante di lungo periodo acquisisce il diritto di soggiornare, per un periodo superiore a tre mesi, nel territorio di qualsiasi Stato membro diverso da quello che gli ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente capo».

    11.

    L’articolo 15 di detta direttiva, intitolato «Condizioni prescritte per il soggiorno in un secondo Stato membro», così dispone:

    «1.   Quanto prima e comunque entro tre mesi dall’ingresso nel territorio del secondo Stato membro, il soggiornante di lungo periodo presenta domanda di permesso di soggiorno alle autorità competenti di questo Stato.

    (...)

    4.   La domanda è corredata da prova documentale, da determinarsi in base alla legislazione nazionale, che certifichi che le persone interessate soddisfano le pertinenti condizioni nonché dal loro permesso di soggiornante di lungo periodo e da un valido documento di viaggio o sua copia autenticata.

    (...)».

    12.

    L’articolo 19 della direttiva 2003/109, intitolato «Esame della domanda e rilascio di un titolo di soggiorno», prevede quanto segue al suo paragrafo 2:

    «Se ricorrono le condizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il secondo Stato membro rilascia al soggiornante di lungo periodo un titolo di soggiorno rinnovabile (…). Questo [titolo] di soggiorno è rinnovabile alla scadenza se ne viene fatta domanda. Il secondo Stato membro notifica la sua decisione al primo Stato membro».

    13.

    L’articolo 22 di tale direttiva, intitolato «Revoca del titolo di soggiorno e obbligo di riammissione», così dispone al suo paragrafo 1, lettera b):

    «Finché il cittadino di un paese terzo non abbia ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo, il secondo Stato membro può decidere di rifiutare di rinnovare o decidere di revocare il titolo di soggiorno e obbligare l’interessato e i suoi familiari, conformemente alle procedure previste dalla legislatura nazionale, comprese quelle di allontanamento, a lasciare il territorio nei casi seguenti:

    (...)

    b)

    quando cessano di sussistere le condizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16».

    B.   Diritto tedesco

    14.

    L’articolo 38a del Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (legge in materia di soggiorno, lavoro e integrazione degli stranieri nel territorio federale) ( 5 ), del 25 febbraio 2008, nella sua versione applicabile ai procedimenti principali, intitolato «Titolo di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo in altri Stati membri dell’Unione europea», prevede quanto segue al suo paragrafo 1:

    «Un permesso di soggiorno è rilasciato a uno straniero titolare dello status di soggiornante di lungo periodo in un altro Stato membro dell’Unione europea se egli intende soggiornare per più di 90 giorni nel territorio federale (...)».

    15.

    L’articolo 51, paragrafo 9, primo comma, punto 4, di tale legge stabilisce che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo scade solo se lo straniero soggiorna al di fuori del territorio federale per un periodo di sei anni.

    16.

    L’articolo 52, paragrafo 6, di detta legge prevede che il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 38a della stessa legge debba essere revocato, in linea di principio, se lo straniero perde il suo status di soggiornante di lungo periodo in un altro Stato membro dell’Unione.

    III. Fatti dei procedimenti principali e questioni pregiudiziali

    A.   Causa C‑829/21

    17.

    TE, cittadina ghanese, è entrata nel territorio tedesco dall’Italia il 3 settembre 2013.

    18.

    Essa è in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato in Italia con le diciture [durata] «illimitata» e «Soggiornante di Lungo Periodo – [UE]».

    19.

    Ai sensi dell’articolo 38a dell’AufenthG, il 5 dicembre 2013 l’allora competente Ufficio stranieri della città di Offenbach (Germania) le ha conferito un permesso di soggiorno valido per la durata di un anno.

    20.

    Il 5 agosto 2014 TE ha dato alla luce RU, affetta da una patologia cardiaca molto grave che richiedeva operazioni ed esami di controllo, il che ha reso a TE impossibile continuare la sua attività lavorativa. A fronte di tale situazione, TE ha dovuto ricorrere a indennità sociali per sopperire alle necessità della sua famiglia.

    21.

    Con decisioni del 30 gennaio 2015, l’Ufficio stranieri della città di Offenbach ha respinto le domande di TE e di RU, presentate il 12 novembre 2014, dirette a ottenere rispettivamente il rinnovo e il rilascio di un permesso di soggiorno, adducendo a motivazione la mancanza di garanzia dei loro mezzi di sostentamento ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, punto 1, dell’AufenthG. TE e RU sono state invitate a lasciare il territorio tedesco e minacciate di allontanamento verso l’Italia o il Ghana.

    22.

    L’azione di adempimento promossa da queste ultime avverso tali decisioni è stata respinta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno, Germania) con sentenza del 20 novembre 2015.

    23.

    In seguito, TE e RU hanno chiesto allo Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa dell’Assia, Germania) di dichiarare ammissibile l’appello proposto avverso tale sentenza.

    24.

    Con decisione dell’11 marzo 2016, tale giudice ha ritenuto l’appello ammissibile, ravvisando seri dubbi quanto alla fondatezza della decisione di primo grado in considerazione della rilevanza delle cure mediche di cui RU aveva bisogno, circostanza che, secondo tale giudice, poteva costituire un’eccezione alla regola generale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, punto 1, dell’AufenthG.

    25.

    A partire dal 1o novembre 2017 il procedimento dinanzi al giudice del rinvio è stato sospeso.

    26.

    Il 7 settembre 2020 la città di Francoforte sul Meno ha riavviato tale procedimento. Attualmente essa sostiene che non è più possibile rilasciare a TE un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 38a dell’AufenthG. Infatti, quest’ultima non avrebbe più soggiornato in Italia da oltre sei anni e quindi non sarebbe più titolare dello status di soggiornante UE di lungo periodo. Inoltre, non sarebbe nemmeno possibile rilasciare a TE un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 9a dell’AufenthG, poiché TE e RU vivono in un appartamento finanziato dai servizi sociali, il che non configurerebbe un «alloggio adeguato» ai sensi di tale disposizione.

    27.

    In tali circostanze, lo Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa dell’Assia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1.

    Se l’articolo 38a, paragrafo 1, dell’[AufenthG], che ai sensi del diritto nazionale deve essere interpretato nel senso che, anche al momento del rinnovo del permesso di soggiorno, nell’ipotesi di reinsediamento, il soggiornante di lungo periodo deve essere titolare dello status di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro, sia conforme alle disposizioni degli articoli 14 e seguenti della direttiva [2003/109], che si limitano a prevedere che un soggiornante di lungo periodo ha il diritto di soggiornare per più di tre mesi nel territorio di qualsiasi Stato membro diverso da quello che gli ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo, purché siano soddisfatte le altre condizioni di cui al Capo III di tale direttiva.

    2.

    Se, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della direttiva 2003/109, l’Ufficio stranieri, nel decidere su una domanda di rinnovo ai sensi dell’articolo 38a, paragrafo 1, dell’AufenthG, ove siano soddisfatte le altre condizioni per un rinnovo temporaneo e lo straniero disponga, in particolare, di risorse stabili e regolari, possa dichiarare, con conseguente perdita del diritto, che lo straniero nel frattempo, vale a dire dopo il reinsediamento nel secondo Stato membro, ha perso lo status giuridico di cui disponeva nel primo Stato membro, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, di tale direttiva. Se la data rilevante ai fini della decisione sia quella dell’ultima decisione amministrativa o dell’ultima decisione giurisdizionale.

    3)

    In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione:

    Se gravi sul soggiornante di lungo periodo l’onere di allegazione dei fatti al fine di stabilire se il suo diritto di soggiorno in qualità di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro non sia scaduto.

    In caso di risposta negativa, se un giudice o un’autorità nazionale abbia il diritto di verificare se il permesso di soggiorno concesso al soggiornante di lungo periodo per una durata illimitata sia scaduto o se ciò sarebbe contrario al principio di diritto dell’Unione del reciproco riconoscimento delle decisioni amministrative.

    4)

    Se a una cittadina di uno Stato terzo entrata in Germania dall’Italia con un permesso di soggiorno concesso per una durata illimitata a soggiornanti di lungo periodo, che dispone di risorse stabili e regolari, possa essere contestata la mancata produzione di prove relativamente ad un adeguato alloggio, anche se la Repubblica federale di Germania non si è avvalsa dell’autorizzazione di cui all’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109 e l’assegnazione di un alloggio sociale è stata necessaria per il solo motivo che finché tale cittadina di uno Stato terzo non dispone di un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 38a dell’AufenthG, essa non percepisce assegni familiari».

    B.   Causa C‑129/22

    28.

    EF, cittadino pakistano, è entrato nel territorio tedesco dall’Italia il 1o aprile 2014.

    29.

    Egli è in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato in Italia con le diciture [durata] «illimitata» e «Soggiornante di Lungo Periodo – [UE]».

    30.

    Ai sensi dell’articolo 38a dell’AufenthG, il 10 luglio 2014 l’allora competente Ufficio stranieri del Landkreis Offenbach (distretto di Offenbach, Germania) gli ha conferito un permesso di soggiorno valido per la durata di un anno.

    31.

    Tale permesso di soggiorno è stato poi rinnovato a più riprese dalla città di Offenbach am Main, attualmente competente, da ultimo il 28 maggio 2019 con validità fino al 13 luglio 2021.

    32.

    La domanda di rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 38a dell’AufenthG, presentata da EF il 17 marzo 2021, è stata respinta con decisione della città di Offenbach am Main il 27 aprile 2021, sostanzialmente per il motivo che egli aveva perso lo status di soggiornante di lungo periodo perché non aveva soggiornato in Italia da oltre sei anni.

    33.

    Il 6 maggio 2021 EF ha presentato ricorso avverso tale decisione dinanzi al Verwaltungsgericht Darmstadt (Tribunale amministrativo di Darmstadt, Germania), diretto, in particolare, ad obbligare la città di Offenbach am Main a rinnovare il suo permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 38a dell’AufenthG.

    34.

    La città di Offenbach am Main mantiene la posizione esposta nella sua decisione del 27 aprile 2021, ovvero che EF ha perso lo status di soggiornante di lungo periodo perché non ha soggiornato in Italia da oltre sei anni.

    35.

    In tali circostanze, il Verwaltungsgericht Darmstadt (Tribunale amministrativo di Darmstadt) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se un cittadino di un paese terzo che ha ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva [2003/109] da un primo Stato membro (nella fattispecie, la Repubblica italiana) possa chiedere al secondo Stato membro (nella fattispecie, la Repubblica federale di Germania) il rinnovo di un titolo di soggiorno che gli è stato rilasciato in attuazione degli articoli 14 e seguenti della direttiva [2003/109], senza dover dimostrare il mantenimento dello status di soggiornante di lungo periodo.

    In caso di risposta negativa:

    2)

    Se si debba ritenere che lo status di soggiornante di lungo periodo sia mantenuto nel secondo Stato membro per la sola ragione che il cittadino del paese terzo è titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo concesso dal primo Stato membro per una durata illimitata, anche se non ha soggiornato per sei anni nel territorio dello Stato membro che gli ha concesso tale status.

    In caso di risposta negativa:

    3)

    Se, nell’ambito del rinnovo del titolo di soggiorno, il secondo Stato membro sia legittimato a verificare la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva [2003/109] e, all’occorrenza, a negare il rinnovo, o se il primo Stato membro sia competente a constatare la perdita successiva di tale status.

    In caso di risposta affermativa:

    (4)

    Se, in tale ipotesi, l’esame del motivo di perdita dello status di soggiornante di lungo periodo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva [2003/109], richieda una trasposizione nel diritto nazionale che specifichi le condizioni che determinano la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro, o se sia sufficiente che il diritto nazionale preveda, senza alcun riferimento concreto a [tale] direttiva, che il secondo Stato membro possa negare il permesso di soggiorno “se lo straniero perde il suo status di soggiornante di lungo periodo in un altro Stato membro dell’Unione”».

    36.

    La Commissione europea ha presentato osservazioni scritte in entrambe le cause.

    37.

    Con decisione del presidente della Corte dell’8 novembre 2022, tali cause sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della decisione della Corte.

    IV. Analisi

    38.

    Con la sua seconda questione pregiudiziale nella causa C‑829/21, su cui la Corte ha chiesto di focalizzare le presenti conclusioni, il giudice nazionale chiede, in sostanza, quale debba essere la data rilevante da considerare per valutare l’esistenza dello status di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro ai fini del rinnovo del titolo di soggiorno nel secondo Stato membro.

    39.

    Più precisamente, tale giudice intende sapere se, nell’ambito di un ricorso giurisdizionale diretto contro il diniego di rinnovo del titolo di soggiorno in uno Stato membro diverso da quello che ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo a un cittadino di un paese terzo, la data rilevante da considerare sia quella della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno o quella dell’ultima decisione amministrativa o giurisdizionale relativa a tale domanda.

    40.

    In via preliminare, osservo che dal meccanismo istituito dalla direttiva 2003/109 emerge che proprio perché un primo Stato membro ha conferito a un cittadino di un paese terzo lo status di soggiornante di lungo periodo ai sensi dell’articolo 4 di tale direttiva, l’interessato potrà acquisire il diritto di soggiornare nel territorio di un secondo Stato membro.

    41.

    Infatti, l’articolo 14 della direttiva prevede che il possesso dello status di soggiornante di lungo periodo da parte dell’interessato in un primo Stato membro è una condizione per acquisire il diritto di soggiornare nel territorio di altri Stati membri ed è necessario per ottenere un titolo di soggiorno in un secondo Stato membro. Il diritto di soggiorno conferito nel secondo Stato membro deriva quindi dallo status di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro.

    42.

    Inoltre, dalla lettura combinata degli articoli 9 e 14, nonché dall’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/109 risulta che, finché il cittadino di un paese terzo non abbia ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo o lo abbia perso o gli sia stato revocato, il secondo Stato membro può rifiutare di rinnovare il titolo di soggiorno e obbligare l’interessato a lasciare il proprio territorio.

    43.

    Pertanto, non vi è dubbio che lo status di soggiornante di lungo periodo debba esistere alla data della domanda di rinnovo di un titolo di soggiorno nel secondo Stato membro.

    44.

    Quindi, nella causa C‑129/22 non si pone la questione della data rilevante da considerare per valutare l’esistenza dello status di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro. Infatti, EF è entrato in Germania il 1o aprile 2014. Il periodo di sei anni previsto dall’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109 sembra essere scaduto il 1o aprile 2020. Orbene, l’ultima domanda di rinnovo del permesso di soggiorno di EF in Germania è datata 17 marzo 2021. Pertanto, EF non poteva ottenere il rinnovo del suo titolo di soggiorno in Germania. Tuttavia, spetta alle autorità competenti verificare presso le autorità del primo Stato membro se tale status si sia mantenuto, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, ultimo comma, di tale direttiva.

    45.

    Nella causa C‑829/21, il giudice del rinvio desidera, in particolare, chiarimenti sulla questione della data da considerare, nell’ambito di un ricorso giurisdizionale diretto contro il diniego di rinnovo del titolo di soggiorno nel secondo Stato membro, per valutare l’esistenza dello status di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro.

    46.

    A tale proposito, mi pare che tre diverse date possano essere considerate rilevanti ai fini della valutazione dell’esistenza di tale status. Queste potrebbero essere la data della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno nel secondo Stato membro o la data in cui l’amministrazione si pronuncia su tale domanda oppure la data in cui il giudice decide sul ricorso diretto contro il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno.

    47.

    Per quanto riguarda la seconda e la terza opzione, sono dell’avviso che la possibilità di rinnovare il titolo di soggiorno di un soggiornante di lungo periodo nel secondo Stato membro non dovrebbe dipendere dalla rapidità o dalla durata del trattamento e dell’esame della domanda da parte delle autorità competenti di tale Stato membro.

    48.

    Il diritto di soggiorno di cui il soggiornante di lungo periodo chiede di beneficiare – ammettendo che la domanda di rinnovo del titolo di soggiorno sia stata effettivamente presentata quando l’interessato godeva dello status di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro – non può dipendere dall’aleatorietà delle date in cui vengono emesse le decisioni, né dal decorso del tempo, come nel caso della causa C‑829/21.

    49.

    Infatti, solo a seguito di una sospensione del procedimento di quasi tre anni (dal 1o novembre 2017 al 7 settembre 2020), la resistente nel procedimento principale ha fatto valere che TE non aveva più soggiornato in Italia da oltre sei anni e che il suo status di soggiornante di lungo periodo era già scaduto in tale Stato membro.

    50.

    Pertanto, mi sembra che far dipendere il diritto di soggiorno nel secondo Stato membro dalla data dell’ultima decisione amministrativa o giurisdizionale e, di conseguenza, dalla maggiore o minore rapidità con cui la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno è trattata dall’autorità competente metterebbe in discussione l’effetto utile della direttiva 2003/109.

    51.

    Tale approccio sarebbe contrario non solo all’obiettivo di tale direttiva, che mira a ravvicinare i diritti dei cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo a quelli di cui beneficiano i cittadini dell’Unione ( 6 ), ma anche ai principi di parità di trattamento e di certezza del diritto.

    52.

    Per quanto riguarda più specificamente un procedimento giurisdizionale avverso il diniego dell’amministrazione di rinnovare il titolo di soggiorno del cittadino di un paese terzo, sarebbe contrario all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e al diritto a un ricorso effettivo se la presentazione del ricorso previsto dall’articolo 20 della direttiva 2003/109 potesse condurre a una situazione in cui il cittadino di un paese terzo soggiornante di lungo periodo possa perdere il suo diritto di soggiorno nel secondo Stato membro a causa del decorso del tempo inerente a tale tipo di controversia e che sembra sfuggire al controllo del richiedente ( 7 ).

    53.

    Inoltre, nell’ambito di un tale procedimento giurisdizionale, la legittimità dell’atto in questione deve essere valutata sulla base degli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data di adozione di tale atto. Orbene, per valutare se il cittadino di un paese terzo abbia lo status di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro, l’amministrazione competente deve fare riferimento al momento in cui sono state presentate la domanda di rinnovo del titolo di soggiorno e la prova documentale, conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2003/109/CE.

    54.

    Pertanto, la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro che intervenga durante il procedimento amministrativo o durante il procedimento giurisdizionale a seguito di un diniego del rinnovo non può essere opposta al cittadino di un paese terzo nell’ambito di un procedimento giurisdizionale a motivo del tempo intercorso tra la data della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno nel secondo Stato membro e la data della pronuncia del giudice sulla legittimità della decisione dell’amministrazione di respingere tale domanda.

    55.

    Tuttavia, la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo durante il procedimento amministrativo o durante il procedimento giurisdizionale non è priva di conseguenze. Infatti, nulla impedisce in seguito all’amministrazione, dopo aver verificato che lo status di soggiornante di lungo periodo non è stato prorogato nel primo Stato membro ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, ultimo comma, della direttiva 2003/109, di constatare che al cittadino di un paese terzo sia stato revocato il suo status di soggiornante di lungo periodo o che egli lo abbia perso ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, di tale direttiva, e di rifiutare di rinnovare o di revocare il suo titolo di soggiorno in applicazione dell’articolo 22 di detta direttiva.

    56.

    Tuttavia, tale diniego del rinnovo o tale revoca deve essere oggetto di una nuova decisione dell’autorità competente, a cui potrà seguire una nuova impugnazione, e non possono quindi intervenire nel contesto del procedimento iniziale.

    57.

    Alla luce di tali elementi, propongo alla Corte di dichiarare che l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 14 della direttiva 2003/109 devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un procedimento di rinnovo di un titolo di soggiorno in uno Stato membro diverso da quello che ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo a un cittadino di un paese terzo, la data rilevante da considerare per valutare l’esistenza di tale status è quella della presentazione della domanda di rinnovo e della prova documentale, e non una data nel corso della fase amministrativa dell’esame di tale domanda o dell’eventuale fase giurisdizionale di impugnazione della decisione di diniego del rinnovo.

    V. Conclusione

    58.

    Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione pregiudiziale sottoposta dallo Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa dell’Assia, Germania) nella causa C‑829/21 come segue:

    L’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 14 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, come modificata dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011,

    devono essere interpretati nel senso che:

    nell’ambito di un procedimento di rinnovo di un titolo di soggiorno in uno Stato membro diverso da quello che ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo a un cittadino di un paese terzo, la data rilevante da considerare per valutare l’esistenza di tale status è quella della presentazione della domanda di rinnovo e della prova documentale, e non una data nel corso della fase amministrativa dell’esame di tale domanda o dell’eventuale fase giurisdizionale di impugnazione della decisione di diniego del rinnovo.


    ( 1 ) Lingua originale: il francese.

    ( 2 ) GU 2004, L 16, pag. 44.

    ( 3 ) GU 2011, L 132, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 2003/109».

    ( 4 ) Nella causa C‑129/22, il Verwaltungsgericht Darmstadt (Tribunale amministrativo di Darmstadt, Germania) non pone esplicitamente tale questione, ma rinvia alla decisione di rinvio nella causa C‑829/21.

    ( 5 ) BGBl. 2008 I, pag. 162; in prosieguo: l’«AufenthG».

    ( 6 ) V. considerando 2 della direttiva 2003/109.

    ( 7 ) V., per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Hogan nella causa Bundesrepublik Deutschland (Familiare) (C‑768/19, EU:C:2021:247, paragrafo 69).

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