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Documento 62020CJ0619

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 settembre 2022.
International Management Group (IMG) contro Commissione europea.
Impugnazione – Cooperazione allo sviluppo – Esecuzione del bilancio dell’Unione in gestione indiretta da parte di un’organizzazione internazionale – Decisione di non affidare più compiti di esecuzione del bilancio a un’entità per via di dubbi sulla sua qualità di organizzazione internazionale – Ricorso di annullamento – Esecuzione di una sentenza di annullamento – Autorità di cosa giudicata – Obblighi e poteri dell’autore dell’atto annullato – Atto preparatorio – Ricevibilità – Domanda di risarcimento – Norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli – Regolamenti finanziari dell’Unione – Obbligo di diligenza – Esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di tale obbligo – Esame concreto caso per caso – Danno morale – Risarcimento adeguato e sufficiente mediante l’annullamento dell’atto illegittimo – Danno materiale – Controversia non ancora matura per la decisione – Rinvio della causa al Tribunale.
Cause riunite C-619/20 P e C-620/20 P.

Raccolta della giurisprudenza - generale - Sezione "Informazioni sulle decisioni non pubblicate"

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2022:722

 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

22 settembre 2022 ( *1 )

Indice

 

I. Contesto normativo

 

A. Regolamenti finanziari del 2002

 

1. Regolamento finanziario del 2002

 

2. Regolamento finanziario di esecuzione del 2002

 

B. Regolamenti finanziari del 2012

 

1. Regolamento finanziario del 2012

 

2. Regolamento finanziario delegato del 2012

 

C. Regolamenti finanziari del 2018

 

II. Fatti

 

A. La ricorrente

 

B. Contesto amministrativo

 

1. Decisione del 7 novembre 2013

 

2. Decisione del 16 dicembre 2014

 

3. Decisione dell’8 maggio 2015

 

C. Contesto giudiziario

 

1. Sentenza T‑29/15

 

2. Sentenza T‑381/15

 

3. Sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P

 

4. Ordinanza C‑183/17 P‑INT

 

D. Cause di primo grado

 

1. Causa T‑381/15 RENV

 

2. Causa T‑645/19

 

III. Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

 

A. Conclusioni delle parti

 

B. Procedimento dinanzi alla Corte

 

IV. Sulle impugnazioni

 

A. Sull’oggetto delle controversie e sull’interesse ad agire

 

1. Argomenti delle parti

 

2. Giudizio della Corte

 

B. Sull’impugnazione C‑619/20 P

 

1. Sul primo motivo

 

a) Argomenti delle parti

 

b) Giudizio della Corte

 

2. Sul secondo motivo

 

a) Argomenti delle parti

 

b) Giudizio della Corte

 

C. Sull’impugnazione nella causa C‑620/20 P

 

1. Sul primo motivo

 

a) Argomenti delle parti

 

b) Giudizio della Corte

 

1) Sulla prima censura, relativa alla violazione del principio dell’autorità di cosa giudicata

 

2) Sulle censure seconda e quarta, vertenti sull’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata dei regolamenti finanziari del 2002 e del 2012

 

3) Sulla terza censura, vertente sull’esistenza di una violazione dell’obbligo di diligenza

 

2. Sul secondo motivo

 

a) Argomenti delle parti

 

b) Giudizio della Corte

 

V. Sul ricorso nella causa T‑381/15 RENV

 

A. Sull’evocazione

 

B. Sull’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata dell’obbligo di diligenza incombente nella fattispecie alla Commissione

 

C. Sui danni lamentati e sul nesso causale con la violazione constatata

 

VI. Sulle spese

«Impugnazione – Cooperazione allo sviluppo – Esecuzione del bilancio dell’Unione in gestione indiretta da parte di un’organizzazione internazionale – Decisione di non affidare più compiti di esecuzione del bilancio a un’entità per via di dubbi sulla sua qualità di organizzazione internazionale – Ricorso di annullamento – Esecuzione di una sentenza di annullamento – Autorità di cosa giudicata – Obblighi e poteri dell’autore dell’atto annullato – Atto preparatorio – Ricevibilità – Domanda di risarcimento – Norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli – Regolamenti finanziari dell’Unione – Obbligo di diligenza – Esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di tale obbligo – Esame concreto caso per caso – Danno morale – Risarcimento adeguato e sufficiente mediante l’annullamento dell’atto illegittimo – Danno materiale – Controversia non ancora matura per la decisione – Rinvio della causa al Tribunale»

Nelle cause riunite C‑619/20 P e C‑620/20 P,

aventi ad oggetto due impugnazioni, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 19 novembre 2020,

International Management Group (IMG), con sede a Bruxelles (Belgio), rappresentata da J.‑Y. de Cara e L. Levi, avocats,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da J. Baquero Cruz e J. Norris, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, J. Passer (relatore), F. Biltgen, N. Wahl e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez‑Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa C‑619/20 P senza conclusioni,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale nella causa C‑620/20 P, presentate all’udienza del 3 marzo 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione nella causa C‑619/20 P, l’International Management Group (in prosieguo: l’«IMG»), chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 9 settembre 2020, IMG/Commissione (T‑645/19, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2020:388), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della lettera della Commissione europea del 18 luglio 2019 che la invitava a produrre taluni documenti nell’ambito dell’esecuzione della sentenza del 31 gennaio 2019, International Management Group/Commissione (C‑183/17 P e C‑184/17 P; in prosieguo: la «sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P», EU:C:2019:78), e, dall’altro, a ottenere il risarcimento dei danni causati da tale lettera nonché dalle decisioni annullate da tale sentenza.

2

Con la sua impugnazione nella causa C‑620/20 P, l’IMG chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale del 9 settembre 2020, IMG/Commissione (T‑381/15 RENV; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2020:406), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto a ottenere il risarcimento dei danni causati dalla decisione della Commissione, contenuta nella sua lettera dell’8 maggio 2015, di non concludere con essa nuovi accordi di delega in gestione indiretta «fino a quando non vi sia una certezza assoluta [del suo] status di organizzazione internazionale».

I. Contesto normativo

A. Regolamenti finanziari del 2002

1.   Regolamento finanziario del 2002

3

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 248, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006 (GU 2006, L 390, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento finanziario del 2002»), è stato abrogato, a decorrere dal 1o gennaio 2013, dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento n. 1605/2002 (GU 2012, L 298, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento finanziario del 2012»). Tuttavia, l’articolo 212, lettera a), del regolamento finanziario del 2012 ha previsto, in particolare, che gli articoli 53 e 53 quinquies del regolamento finanziario del 2002 continuassero ad applicarsi a tutti gli impegni assunti fino al 31 dicembre 2013.

4

L’articolo 53 del regolamento finanziario del 2002 prevedeva quanto segue:

«La Commissione esegue il bilancio in conformità delle disposizioni degli articoli da 53 bis a 53 quinquies secondo i metodi seguenti:

a)

in modo centralizzato;

b)

con una gestione concorrente o decentrata; o

c)

in gestione congiunta con organizzazioni internazionali».

5

L’articolo 53 quinquies di tale regolamento stabiliva in particolare quanto segue:

«1.   Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione congiunta, alcune funzioni d’esecuzione sono delegate ad organizzazioni internazionali (...)

(...)

2.   Nelle convenzioni individuali concluse con le organizzazioni internazionali per la concessione del finanziamento devono figurare disposizioni particolareggiate per l’esecuzione delle funzioni affidate a tali organizzazioni internazionali.

(...)».

2.   Regolamento finanziario di esecuzione del 2002

6

Il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento n. 1605/2002 (GU 2002, L 357, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007 (GU 2007, L 111, pag. 13) (in prosieguo: il «regolamento finanziario di esecuzione del 2002» e, insieme al regolamento finanziario del 2002, i «regolamenti finanziari del 2002»), è stato abrogato, a decorrere dal 1o gennaio 2013, dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento n. 966/2012 (GU 2012, L 362, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento finanziario delegato del 2012» e, insieme al regolamento finanziario del 2012, i «regolamenti finanziari del 2012»).

7

L’articolo 43 del regolamento finanziario di esecuzione del 2002, intitolato «Gestione congiunta», conteneva in particolare un paragrafo 2, ai sensi del quale:

«Le organizzazioni internazionali di cui all’articolo 53 quinquies del regolamento [finanziario del 2002] sono le seguenti:

a)

le organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi intergovernativi e le agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni;

(...)».

B. Regolamenti finanziari del 2012

1.   Regolamento finanziario del 2012

8

Il regolamento finanziario del 2012 è entrato in vigore il 27 ottobre 2012, conformemente al primo comma del suo articolo 214. Esso si applicava a decorrere dal 1o gennaio 2013 in forza del secondo comma di tale articolo, fatte salve le date di applicazione specifiche previste al medesimo comma per talune disposizioni dello stesso regolamento.

9

Tra tali disposizioni figurava l’articolo 58 di tale regolamento, intitolato «Metodi d’esecuzione del bilancio», che conteneva un paragrafo 1 formulato come segue, il quale era applicabile solo agli impegni assunti a partire dal 1o gennaio 2014:

«La Commissione esegue il bilancio secondo i metodi seguenti:

a)

direttamente (“gestione diretta”), a opera dei suoi servizi (...)

b)

nell’ambito della gestione concorrente con gli Stati membri (“gestione concorrente”); oppure

c)

indirettamente (“gestione indiretta”), (...) affidando compiti d’esecuzione del bilancio:

(...)

ii)

a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie;

(...)».

10

Gli articoli da 84 a 86 del suddetto regolamento si applicavano, dal canto loro, a decorrere dal 1o gennaio 2013.

11

A norma dell’articolo 84 del medesimo regolamento, intitolato «Decisioni di finanziamento»:

«1.   Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell’emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.

2.   Con l’eccezione degli stanziamenti che possono essere eseguiti senza un atto di base (...), l’impegno della spesa è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

3.   La decisione di finanziamento di cui al paragrafo 2 specifica l’obiettivo perseguito, i risultati attesi, il metodo d’esecuzione e il suo importo complessivo. Essa contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un’indicazione dell’importo stanziato per le singole azioni, nonché un calendario d’esecuzione indicativo.

In caso di gestione indiretta, la decisione di finanziamento specifica altresì l’entità o la persona delegate a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), i criteri utilizzati per la sua scelta e i compiti affidati a detta entità o persona.

(...)».

12

L’articolo 85 del regolamento finanziario del 2012, intitolato «Tipi di impegni», al paragrafo 1, commi primo e secondo, così recitava:

«Un impegno di bilancio consiste nell’operazione con la quale sono riservati gli stanziamenti necessari all’esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di impegni giuridici.

Un impegno giuridico è l’atto con il quale l’ordinatore crea o constata un’obbligazione dalla quale deriva un onere».

13

L’articolo 86 di tale regolamento, intitolato «Disposizioni relative agli impegni», al paragrafo 1 prevedeva quanto segue:

«Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio, l’ordinatore responsabile procede previamente a un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi (...)».

2.   Regolamento finanziario delegato del 2012

14

L’articolo 43 del regolamento finanziario delegato del 2012, intitolato «Disposizioni specifiche per la gestione indiretta con le organizzazioni internazionali (...)», al paragrafo 1 così recitava:

«Le organizzazioni internazionali di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento [finanziario del 2012] sono le seguenti:

a)

le organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi intergovernativi e le agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni;

(...)».

C. Regolamenti finanziari del 2018

15

Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario del 2018»), è entrato in vigore il 2 agosto 2018 ed è applicabile a decorrere da tale data, fatte salve le date di applicazione specifiche previste per talune disposizioni dello stesso.

16

L’articolo 62 di tale regolamento, intitolato «Metodi di esecuzione del bilancio», al paragrafo 1, primo comma, prevede quanto segue:

«La Commissione esegue il bilancio secondo uno dei metodi seguenti:

a)

direttamente (“gestione diretta”) (...);

b)

in regime di gestione concorrente con gli Stati membri (“gestione concorrente”) (...);

c)

indirettamente (“gestione indiretta”) come stabilito agli articoli da 125 a 149 e da 154 a 159, se l’atto di base lo prevede o nei casi di cui all’articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a d), affidando compiti di esecuzione del bilancio:

(...)

ii)

a organizzazioni internazionali o loro agenzie, ai sensi dell’articolo 156;

(...)».

17

L’articolo 156 del medesimo regolamento, intitolato «Gestione indiretta con le organizzazioni internazionali», è formulato come segue:

«1.   Conformemente all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), la Commissione può eseguire il bilancio indirettamente con organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi internazionali (“organizzazioni internazionali”) e con agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni. Tali accordi sono trasmessi alla Commissione nell’ambito della valutazione svolta da quest’ultima a norma dell’articolo 154, paragrafo 3.

(...)

4.   Quando le organizzazioni internazionali eseguono fondi in regime di gestione indiretta, si applicano gli accordi di verifica con esse conclusi».

II. Fatti

A. La ricorrente

18

Come consta dal punto 1 della sentenza impugnata, l’IMG, secondo il suo Statuto, è stata istituita il 25 novembre 1994 come organizzazione internazionale denominata «International Management Group – Infrastructure for Bosnia and Herzegovina» (Gruppo internazionale di gestione – Infrastruttura per la Bosnia‑Erzegovina) e avente sede a Belgrado (Serbia), con l’obiettivo di consentire agli Stati partecipanti alla ricostruzione della Bosnia‑Erzegovina di disporre di un’entità dedicata a tale fine. Da allora, l’IMG ha progressivamente ampliato il proprio campo di attività e ha concluso, il 13 giugno 2012, un accordo di sede con il Regno del Belgio.

B. Contesto amministrativo

19

Il contesto amministrativo delle controversie in esame, quale precedentemente esposto ai punti da 17 a 28 della sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P, è in sostanza il seguente.

1.   Decisione del 7 novembre 2013

20

Il 7 novembre 2013 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2013) 7682 final relativa al programma di azione annuale per il 2013 a favore del Myanmar/della Birmania con finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea (in prosieguo: la «decisione del 7 novembre 2013»), sulla base dell’articolo 84 del regolamento finanziario del 2012.

21

L’articolo 1 di tale decisione disponeva l’approvazione del programma di azione annuale per il 2013 a favore del Myanmar/della Birmania, quale precisato agli allegati 1 e 2 della stessa.

22

L’articolo 3 della decisione in questione prevedeva che i compiti di esecuzione del bilancio in gestione congiunta potessero essere affidati alle entità di cui agli allegati 1 e 2 della stessa, previa conclusione di un accordo di delega.

23

L’allegato 2 della medesima decisione descriveva la seconda azione che costituiva il programma di azione annuale per il 2013 a favore del Myanmar/della Birmania. Le sezioni 5 e 8 di tale allegato precisavano, in sostanza, che tale azione consisteva in un programma di sviluppo commerciale i cui costi, stimati in EUR 10 milioni, sarebbero stati finanziati dall’Unione europea e la cui attuazione sarebbe stata garantita mediante gestione congiunta con l’IMG. Il punto 8.3.1 dello stesso allegato presentava l’IMG come un’organizzazione internazionale già stabilita in Myanmar/Birmania e coinvolta nell’attuazione di progetti finanziati dall’Unione in tale Stato.

2.   Decisione del 16 dicembre 2014

24

Il 17 febbraio 2014 l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha informato la Commissione di aver avviato un’indagine sullo status dell’IMG.

25

Il 24 febbraio 2014 il Segretario generale della Commissione ha trasmesso tale informazione al direttore generale della cooperazione internazionale e dello sviluppo di tale istituzione, attirando la sua attenzione sulla possibilità di adottare misure cautelari sulla base dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013, L 248, pag. 1).

26

Il 26 febbraio 2014 tale direttore generale ha adottato misure cautelari, sulla base della disposizione succitata, giustificandole con il fatto che l’analisi iniziale dell’OLAF aveva fatto emergere dubbi sullo status dell’IMG. Tali misure cautelari consistevano, in sostanza, nel vietare temporaneamente, da un lato, la conclusione di qualsiasi nuovo accordo di delega con l’IMG nell’ambito della gestione indiretta del bilancio dell’Unione sulla base del regolamento finanziario del 2012 e, dall’altro, l’estensione di qualsiasi accordo di delega già concluso con l’IMG nell’ambito della gestione congiunta del bilancio dell’Unione sulla base del regolamento finanziario del 2002.

27

Il 25 aprile 2014 il direttore generale della cooperazione internazionale e dello sviluppo della Commissione ha inviato una lettera all’IMG (in prosieguo: la «lettera del 25 aprile 2014»), informandola di tre nuovi elementi nel fascicolo amministrativo della Commissione relativi, in primo luogo, al fatto che cinque Stati membri dell’Unione che l’IMG presentava come suoi membri non si consideravano tali; in secondo luogo, al fatto che il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) aveva dichiarato che l’IMG non era un’agenzia specializzata dell’ONU; e, in terzo luogo, al fatto che sussistevano dubbi sui poteri delle persone che avevano rappresentato alcuni Stati presenti al momento della firma dell’atto costitutivo dell’IMG. Lo stesso direttore generale ha altresì riferito che, in considerazione dei dubbi che tali elementi hanno suscitato sullo status dell’IMG, aveva incaricato i propri servizi di sospendere temporaneamente, rispetto a quest’ultima, il ricorso alle procedure istituite dai regolamenti finanziari del 2002 e del 2012 per consentire alla Commissione di affidare l’esecuzione di compiti di esecuzione del bilancio a organizzazioni internazionali nell’ambito della gestione indiretta o congiunta del bilancio dell’Unione.

28

Il 15 dicembre 2014 la Commissione ha ricevuto la relazione redatta dall’OLAF al termine della sua indagine (in prosieguo: la «relazione dell’OLAF»), accompagnata da una serie di raccomandazioni. In tale relazione l’OLAF ha accertato, in sostanza, che l’IMG non costituiva un’organizzazione internazionale, nell’accezione di cui ai regolamenti finanziari del 2002 e del 2012, e ha raccomandato alla Commissione di imporre sanzioni all’IMG e di procedere al recupero delle somme che erano state versate a quest’ultima in tale qualità.

29

Il 16 dicembre 2014 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2014) 9787 final sulla base dell’articolo 84 del regolamento finanziario del 2012 (in prosieguo: la «decisione del 16 dicembre 2014»). Ai sensi dell’articolo 1 di tale decisione, l’allegato 2 della decisione del 7 novembre 2013 era sostituito da un nuovo allegato, le cui sezioni 1 e 4.3 prevedevano, in sostanza, che l’attuazione del programma di sviluppo commerciale previsto da quest’ultima decisione sarebbe stata assicurata in gestione indiretta da un’entità diversa dall’IMG.

3.   Decisione dell’8 maggio 2015

30

Il 16 gennaio 2015 il servizio giuridico della Commissione ha emesso una nota dal titolo «Analisi giuridica della [relazione dell’OLAF] nell’indagine (...) relativa all’[IMG]».

31

L’8 maggio 2015 la Commissione ha inviato all’IMG una lettera per informarla del seguito che intendeva dare alla relazione dell’OLAF. Essa riferiva in particolare che, pur astenendosi dal dare seguito alla maggior parte delle raccomandazioni contenute in tale relazione, che non aveva comunicato all’IMG, aveva in particolare deciso che, «fino a quando non vi [fosse stata] una certezza assoluta [del suo] status di organizzazione internazionale», i suoi servizi non avrebbero più concluso con quest’ultima nuovi accordi di delega in forza delle disposizioni che consentivano di affidare compiti di esecuzione del bilancio a organizzazioni internazionali, nell’ambito della gestione indiretta del bilancio dell’Unione (in prosieguo: la «decisione dell’8 maggio 2015»).

C. Contesto giudiziario

1.   Sentenza T‑29/15

32

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2015 l’IMG ha presentato un ricorso diretto all’annullamento della decisione del 16 dicembre 2014.

33

La Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità avverso tale ricorso, vertente sulla non impugnabilità della decisione del 16 dicembre 2014, in considerazione, da un lato, della mancanza di effetti giuridici vincolanti della medesima e, dall’altro, del suo carattere meramente confermativo della lettera del 25 aprile 2014, con cui l’IMG era stata informata dell’esistenza delle misure cautelari del 26 febbraio 2014.

34

Con ordinanza del 30 giugno 2015 il Tribunale ha riunito tale eccezione al merito.

35

Con sentenza del 2 febbraio 2017, International Management Group/Commissione (T‑29/15, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza T‑29/15», EU:T:2017:56), il Tribunale ha respinto il ricorso dell’IMG. Ai punti da 28 a 78 di tale sentenza esso ha ritenuto che l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione fosse infondata in quanto la decisione del 16 dicembre 2014, da un lato, aveva prodotto effetti giuridici vincolanti, là dove aveva definitivamente privato l’IMG della possibilità di concludere l’accordo di delega cui essa si riferiva, e, dall’altro, non aveva carattere meramente confermativo della lettera del 25 aprile 2014. Tuttavia, ai punti da 79 a 169 e 174 della stessa sentenza, il Tribunale ha respinto i sette motivi di ricorso dedotti dall’IMG e, di conseguenza, ha respinto il ricorso in quanto infondato.

2.   Sentenza T‑381/15

36

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 luglio 2015 l’IMG ha presentato un ricorso diretto all’annullamento della decisione dell’8 maggio 2015 e a ottenere il risarcimento dei danni da essa causati.

37

La Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità avverso tale ricorso, vertente sulla non impugnabilità della decisione dell’8 maggio 2015 in considerazione, in particolare, della sua mancanza di effetti giuridici vincolanti.

38

Con ordinanza del 29 gennaio 2016 il Tribunale ha riunito tale eccezione al merito.

39

Con sentenza del 2 febbraio 2017, IMG/Commissione (T‑381/15, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza T‑381/15», EU:T:2017:57), il Tribunale ha constatato che non vi era più luogo a statuire su una parte del ricorso dell’IMG e ha respinto quest’ultimo quanto al resto.

40

Ai punti da 41 a 53 e 75 di tale sentenza, il Tribunale ha ritenuto, anzitutto, che la decisione dell’8 maggio 2015 avesse prodotto effetti giuridici vincolanti in quanto aveva privato l’IMG della possibilità di essere investita di nuovi compiti di esecuzione del bilancio secondo il metodo della gestione indiretta da parte di un’organizzazione internazionale previsto all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 2012, sicché il ricorso di annullamento dell’IMG era ricevibile. Ai punti da 76 a 160 della stessa sentenza il Tribunale ha poi respinto gli otto motivi di ricorso dedotti dall’IMG e, di conseguenza, ha respinto il ricorso in quanto infondato. A tale riguardo, il Tribunale ha segnatamente dichiarato, in sostanza, che, pur non essendo motivata in modo molto preciso e dettagliato, la decisione dell’8 maggio 2015 doveva essere intesa ed esaminata alla luce dei tre elementi di fatto e di diritto elencati al punto 27 della presente sentenza, che la Commissione aveva portato a conoscenza dell’IMG per giustificare i suoi dubbi in merito alla qualità di organizzazione internazionale di tale entità. Infine, ai punti da 170 a 173 della medesima sentenza, il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento dell’IMG in quanto infondata.

3.   Sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P

41

Con due impugnazioni proposte l’11 aprile 2017 l’IMG ha chiesto alla Corte di annullare le sentenze T‑29/15 e T‑381/15 e di statuire definitivamente sulle controversie annullando le decisioni del 16 dicembre 2014 e dell’8 maggio 2015 e condannando l’Unione a risarcire i danni causati dalla seconda di tali decisioni.

42

Pur chiedendo il rigetto integrale di queste due impugnazioni, la Commissione ha proposto parallelamente due impugnazioni incidentali, con le quali ha chiesto alla Corte, in sostanza, di annullare le sentenze T‑29/15 e T‑381/15 nella parte in cui esse avevano respinto le sue eccezioni di irricevibilità e di statuire definitivamente sulle controversie respingendo i ricorsi in quanto irricevibili.

43

Con la sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P la Corte ha, in primo luogo, respinto le due impugnazioni incidentali della Commissione, con la motivazione che il Tribunale non era incorso in nessuno degli errori di diritto dedotti da tale istituzione nel considerare ricevibili i due ricorsi dell’IMG in quanto riguardavano atti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi dell’IMG, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica.

44

La Corte ha infatti constatato, ai punti da 55 a 60 della sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P, che la decisione del 16 dicembre 2014 costituiva una decisione di finanziamento adottata sulla base dell’articolo 84 del regolamento finanziario del 2012 e avente ad oggetto la modifica di una decisione precedente, al fine di affidare a un’entità terza un compito di esecuzione del bilancio precedentemente affidato all’IMG. Essa ha altresì rilevato che tale decisione di finanziamento aveva avuto l’effetto di revocare la qualità giuridica dell’IMG di entità incaricata di tale compito di esecuzione del bilancio e, di conseguenza, di privare l’interessata di qualsiasi possibilità di concludere successivamente, con l’Unione, un accordo di delega relativo allo stesso, concretizzando un impegno giuridico ai sensi degli articoli 85 e 86 di tale regolamento.

45

Inoltre, la Corte ha constatato, ai punti da 61 a 63 della sentenza summenzionata, che la decisione dell’8 maggio 2015 vietava la conclusione di qualsiasi altro accordo di delega nell’ambito della gestione indiretta del bilancio dell’Unione con l’IMG «fino a quando non vi [fosse] una certezza assoluta [del suo] status di organizzazione internazionale», che essa privava, così facendo, l’interessata di qualsiasi possibilità effettiva di essere investita di compiti di esecuzione del bilancio in tale qualità e che dalla giurisprudenza risultava che tale effetto doveva essere considerato un effetto giuridico vincolante di detta decisione, come giustamente rilevato dal Tribunale.

46

In secondo luogo, la Corte ha accolto, ai punti da 84 a 97 della medesima sentenza, i motivi delle due impugnazioni con cui l’IMG censurava il Tribunale per aver dichiarato che la Commissione non era incorsa in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione nel giustificare le decisioni del 16 dicembre 2014 e dell’8 maggio 2015 con l’esistenza di dubbi relativi alla sua qualità di organizzazione internazionale nell’accezione di cui ai regolamenti finanziari del 2002 e del 2012.

47

A questo proposito, la Corte ha dichiarato che il Tribunale era incorso in un errore di diritto limitandosi ad affermare che gli argomenti e gli elementi di prova presentati dall’IMG non mettevano in discussione i dubbi della Commissione sulla sua qualità di organizzazione internazionale, anziché esaminare la legittimità delle decisioni del 16 dicembre 2014 e dell’8 maggio 2015 alla luce della nozione di «organizzazione internazionale» nell’accezione di cui ai regolamenti finanziari del 2002 e del 2012, i quali rinviano, al riguardo, alle «organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi intergovernativi».

48

Ciò premesso, la Corte ha rilevato, in particolare, che nessuno dei tre elementi elencati al punto 27 della presente sentenza poteva legittimamente far sorgere dubbi in merito alla qualità di organizzazione internazionale dell’IMG, in quanto essi vertevano soltanto sulla qualità di cinque Stati presentati da quest’ultima come facenti parte o aventi fatto parte dei suoi membri nonché sui poteri delle persone che avevano rappresentato tali Stati al momento della firma del suo atto costitutivo, e non già su tutti gli Stati membri dell’IMG o sulla qualità propria di quest’ultima.

49

In terzo e ultimo luogo, la Corte ha statuito, ai punti da 98 a 106 della sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P, sotto un primo profilo, che l’accertamento degli errori di diritto in cui era incorso il Tribunale comportava l’annullamento integrale delle sentenze T‑29/15 e T‑381/15; sotto un secondo profilo, che lo stato degli atti consentiva di statuire sulle due controversie nella parte in cui l’IMG chiedeva l’annullamento delle decisioni del 16 dicembre 2014 e dell’8 maggio 2015; sotto un terzo profilo, che queste due decisioni erano viziate da illegittimità allo stesso titolo delle sentenze T‑29/15 e T‑381/15, sicché anch’esse dovevano essere integralmente annullate; e, sotto un quarto profilo, che lo stato degli atti non consentiva invece di statuire sulla domanda di risarcimento dei danni causati all’IMG dalla decisione dell’8 maggio 2015 e che tale domanda doveva quindi essere rinviata dinanzi al Tribunale.

4.   Ordinanza C‑183/17 P‑INT

50

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 10 gennaio 2020 l’IMG ha chiesto alla Corte di interpretare i punti da 1 a 3 del dispositivo della sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P, unitamente ai punti da 91 a 105 della motivazione di tale sentenza, nel senso che la Commissione non era legittimata a mantenere dubbi sul suo status di organizzazione internazionale nell’accezione di cui ai regolamenti finanziari dell’Unione.

51

Con ordinanza del 9 giugno 2020, International Management Group/Commissione (C‑183/17 P‑INT; in prosieguo: l’«ordinanza C‑183/17 P‑INT», EU:C:2020:507), la Corte ha respinto tale domanda di interpretazione in quanto manifestamente irricevibile poiché verteva su un punto non risolto dalla sentenza succitata. In particolare, ai punti 22 e 23 di tale ordinanza, la Corte ha dichiarato, in sostanza, che, sebbene essa avesse constatato l’erroneità dei dubbi espressi dalla Commissione in merito alla qualità di organizzazione internazionale dell’IMG sulla base di una serie di elementi inidonei a dare fondamento a simili dubbi, essa non si era tuttavia in alcun caso pronunciata sulla questione se, sulla base di un’analisi non viziata da errori di diritto e tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, dovesse ritenersi o al contrario escludersi che l’interessata possedesse una qualità del genere.

D. Cause di primo grado

1.   Causa T‑381/15 RENV

52

In seguito alla pronuncia della sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P, il Tribunale ha invitato le parti a presentare osservazioni scritte, prima di rivolgere alle medesime alcuni quesiti cui rispondere per iscritto, ai quali esse hanno risposto entro i termini impartiti a tal fine. Esso le ha altresì sentite nel corso di un’udienza di discussione tenutasi il 12 marzo 2020.

53

Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento di cui al punto 49 della presente sentenza.

54

In primo luogo, ai punti da 49 a 68 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giudicato, in sostanza, che tale domanda, quale precisata dall’IMG nelle sue osservazioni scritte facenti seguito al rinvio parziale della causa da parte della Corte, era irricevibile nella parte in cui mirava a ottenere il risarcimento di una serie di danni che si aggiungevano a quelli figuranti nell’atto introduttivo del giudizio o che avevano cambiato natura rispetto a questi ultimi. In particolare, tale giudice ha respinto in quanto irricevibili i capi delle conclusioni della domanda in questione con i quali l’IMG intendeva ottenere il risarcimento in forma specifica, mediante ingiunzioni di fare e dichiarazioni pubbliche corredate di interessi di mora, di diversi danni materiali che essa affermava di aver subìto per effetto della decisione dell’8 maggio 2015. Inoltre, lo stesso giudice ha respinto in quanto irricevibile un capo delle conclusioni con cui l’IMG chiedeva il risarcimento di un danno morale quantificato in EUR 10 milioni, e non più in un euro simbolico come chiesto in tale atto introduttivo.

55

La domanda di risarcimento è stata invece dichiarata ricevibile nella parte in cui riguardava taluni danni materiali e il danno morale di cui l’IMG aveva chiesto la riparazione nel suddetto atto introduttivo.

56

In secondo luogo, ai punti da 75 a 93 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, che, pur essendo viziata da illegittimità per le ragioni addotte dalla Corte nella sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P, la decisione dell’8 maggio 2015 non avesse violato alcuna norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli.

57

A tale riguardo, esso ha respinto in quanto infondato, ai punti da 76 a 88 di tale sentenza, l’argomento dell’IMG secondo cui occorreva ritenere che le disposizioni dei regolamenti finanziari del 2002 e del 2012 in violazione delle quali tale decisione era stata adottata dovessero essere interpretate, alla luce di determinate norme di diritto internazionale pubblico relative alla nozione di «organizzazione internazionale» contenuta in tali disposizioni, come preordinate a conferire alle entità alle quali la Commissione abbia riconosciuto la qualità di organizzazione internazionale, nell’accezione di cui alle disposizioni in questione, il diritto di rimanere riconosciute come tali.

58

Analogamente, ai punti da 89 a 93 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto in quanto infondato l’argomento dell’IMG secondo cui l’illegittimità della decisione dell’8 maggio 2015, quale constatata dalla Corte nella sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P, doveva essere qualificata come violazione di una norma giuridica derivante dal principio di buona amministrazione e preordinata a conferire diritti ai singoli, ossia l’obbligo in forza del quale la Commissione era tenuta a esaminare con accuratezza e imparzialità la sua situazione e la sua eventuale qualità di organizzazione internazionale alla luce delle disposizioni pertinenti dei regolamenti finanziari del 2002 e del 2012.

59

Per giungere a tale conclusione, il Tribunale si è basato su tre serie di considerazioni. Anzitutto, esso ha rilevato che dalla sua costante giurisprudenza risultava che il principio di buona amministrazione, adesso sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), non attribuisce, di per sé, diritti ai singoli, salvo quando costituisce espressione di diritti specifici, come quello, per un singolo, di vedere le proprie questioni trattate dall’amministrazione dell’Unione in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole. Esso ha poi ricordato che dalle valutazioni giuridiche effettuate nella sentenza impugnata emergeva che la qualità di organizzazione internazionale dell’IMG, nell’accezione di cui ai regolamenti finanziari del 2002 e del 2012, poteva essere legittimamente rimessa in discussione dalla Commissione, cosicché non si poteva validamente censurare tale istituzione per il fatto di non concludere nuovi accordi di delega in gestione indiretta con tale entità. Infine, il Tribunale ha dichiarato che, al di fuori di tale argomento, l’IMG non dimostrava sotto quale profilo l’illegittimità che aveva portato la Corte ad annullare la decisione dell’8 maggio 2015 costituisse una violazione dell’obbligo, incombente alla Commissione, di esaminare la sua situazione con imparzialità, alla luce di tutte le informazioni utili.

60

In terzo e ultimo luogo, ai punti da 94 a 97 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito, in sostanza, che la violazione dei regolamenti finanziari del 2002 e del 2012 dedotta dall’IMG non risultava essere, in ogni caso, sufficientemente qualificata, non avendo l’interessata dimostrato che la Commissione non disponesse di alcun margine di discrezionalità per attuare tali regolamenti.

61

Sulla base delle ragioni suesposte, il Tribunale ha giudicato, ai punti da 98 a 101 della sentenza impugnata, che la domanda di risarcimento dell’IMG doveva essere integralmente respinta.

2.   Causa T‑645/19

62

Parallelamente allo svolgimento del procedimento nella causa T‑381/15 RENV, tra la Commissione e l’IMG ha avuto luogo uno scambio di corrispondenza relativamente all’esecuzione della sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P. Da tale corrispondenza emerge che la Commissione riteneva inizialmente che l’annullamento delle decisioni del 16 dicembre 2014 e dell’8 maggio 2015 fosse fondato sul difetto di motivazione di tali decisioni, mentre l’IMG riteneva che il loro annullamento nel merito comportasse l’obbligo per la Commissione di riconoscerle lo status di organizzazione internazionale, nell’accezione di cui ai regolamenti finanziari del 2002 e del 2012.

63

Nell’ambito di tale scambio di corrispondenza, il 18 luglio 2019 la Commissione ha inviato all’IMG una lettera di cui il punto 31 dell’ordinanza impugnata, non contestato dinanzi alla Corte, forniva la seguente descrizione:

«Con lettera del 18 luglio 2019 (...) la Commissione ha anzitutto sostenuto che, nella sentenza [C‑183/17 P e C‑184/17 P], la Corte non aveva concluso [che l’IMG] fosse un’organizzazione internazionale, cosicché l’esecuzione di detta sentenza non richiedeva “il riconoscimento automatico dell’IMG in quanto organizzazione internazionale, bensì la rivalutazione del suo status giuridico alla luce delle informazioni disponibili e delle norme finanziarie applicabili”. La Commissione ha poi nuovamente chiesto [all’IMG] di produrre i documenti menzionati nella [sua] lettera del 6 maggio 2019 (...), precisando che, in caso di rifiuto [dell’IMG], essa si sarebbe rivolta direttamente agli Stati che quest’ultima considera suoi membri (...). Infine, la Commissione ha ribadito che la valutazione dello status di organizzazione internazionale [dell’IMG] era una questione preliminare all’esecuzione della sentenza [C‑183/17 P e C‑184/17 P] anche nella parte in cui quest’ultima aveva annullato la decisione del 16 dicembre 2014».

64

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 settembre 2019 l’IMG ha presentato un ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della lettera del 18 luglio 2019, argomentando che la Commissione non era legittimata né a effettuare una nuova valutazione del suo status di organizzazione internazionale né a rivolgersi ai suoi membri per ottenere elementi di informazione al riguardo. Dall’altro lato, l’IMG ha chiesto il risarcimento, in primo luogo, del danno morale che tale lettera le avrebbe arrecato; in secondo luogo, di diversi danni materiali che, pur essendo originati dalla decisione dell’8 maggio 2015, sarebbero stati perpetuati dalla lettera in questione; e, in terzo luogo, dei danni che essa avrebbe subìto per effetto della decisione del 16 dicembre 2014, ma solo in quanto essi sarebbero parimenti perpetuati dalla stessa lettera.

65

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale ha respinto il suddetto ricorso. Per quanto riguarda il capo delle conclusioni diretto all’annullamento della lettera del 18 luglio 2019, esso ha ritenuto, ai punti da 45 a 76 di tale ordinanza, che tale capo delle conclusioni fosse irricevibile, con la motivazione, in sostanza, che tale lettera costituiva un provvedimento preparatorio della decisione che la Commissione era tenuta ad adottare per dare esecuzione alla sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P.

66

Per quanto riguarda il capo delle conclusioni diretto al risarcimento dei danni causati dalla lettera del 18 luglio 2019, il Tribunale ha ritenuto che esso fosse manifestamente irricevibile per tre ragioni vertenti, la prima, sullo stretto nesso esistente tra il danno morale lamentato dall’IMG e il capo delle conclusioni diretto all’annullamento di detta lettera, a sua volta irricevibile (punti 80 e 81 dell’ordinanza impugnata); la seconda, sull’esistenza di una situazione di litispendenza attinente ai rapporti che univano taluni dei danni materiali lamentati dall’IMG con quelli oggetto della causa T‑381/15 RENV (punti da 82 a 85 di tale ordinanza); e, il terzo, sulla mancanza di chiarezza e di precisione delle memorie dell’IMG in relazione agli altri danni materiali di cui si chiedeva il risarcimento (punti da 86 a 93 della stessa ordinanza).

III. Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

A. Conclusioni delle parti

67

Con la sua impugnazione nella causa C‑619/20 P l’IMG chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata;

rinviare la causa T‑645/19 dinanzi al Tribunale, e

condannare la Commissione alle spese sostenute sia in primo grado sia in sede di impugnazione.

68

Con la sua impugnazione nella causa C‑620/20 P l’IMG chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

statuire definitivamente sulla controversia condannando l’Unione al risarcimento dei danni causati dalla decisione dell’8 maggio 2015, e

condannare la Commissione alle spese sostenute sia in primo grado sia in sede di impugnazione.

69

In ciascuna di tali cause la Commissione chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare l’IMG alle spese.

B. Procedimento dinanzi alla Corte

70

Il 16 giugno 2021, ossia successivamente alla chiusura della fase scritta del procedimento in ciascuna delle due cause in esame, la Commissione ha informato la Corte di aver trasmesso all’IMG, con lettera dell’8 giugno 2021 (in prosieguo: la «lettera dell’8 giugno 2021»), la valutazione definitiva dello status di quest’ultima, alla quale aveva proceduto allo scopo di dare esecuzione alla sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P. La Commissione ha precisato che da tale valutazione, contenuta in un documento intitolato «Valutazione finale dello status giuridico dell’[IMG] ai fini della sua ammissibilità alla gestione indiretta», risultava che l’IMG non poteva essere qualificata come organizzazione internazionale, nell’accezione di cui ai regolamenti finanziari del 2002, del 2012 e del 2018, e che, di conseguenza, ad essa non potevano essere affidati compiti di esecuzione del bilancio in tale qualità. La Commissione ha altresì riferito, in sostanza, che detta valutazione doveva essere considerata applicabile retroattivamente, dalle decisioni del 16 dicembre 2014 e dell’8 maggio 2015, sicché essa aveva o poteva avere l’effetto, per quanto riguarda rispettivamente la causa C‑619/20 P e la causa C‑620/20 P, di rendere la controversia priva di oggetto o di privare l’IMG del suo interesse ad agire.

71

In risposta a un quesito della Corte, la Commissione ha affermato che, menzionando tale informazione, essa intendeva dedurre, in ciascuna di tali cause, un motivo nuovo, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile alle impugnazioni conformemente all’articolo 190, paragrafo 1, di tale regolamento.

72

A norma dell’articolo 127, paragrafo 2, di detto regolamento, è stato impartito un termine all’IMG affinché prendesse posizione su tali argomenti della Commissione, cosa che essa ha fatto tempestivamente.

IV. Sulle impugnazioni

73

Tenuto conto della connessione esistente tra le due cause in esame, è opportuno, sentiti il giudice relatore, l’avvocato generale e le parti, riunirle ai fini della sentenza, conformemente all’articolo 54 del regolamento di procedura.

A. Sull’oggetto delle controversie e sull’interesse ad agire

1.   Argomenti delle parti

74

A sostegno dell’argomentazione illustrata ai punti 70 e 71 della presente sentenza, la Commissione ha prodotto la lettera dell’8 giugno 2021, alla quale è allegato il documento intitolato «Valutazione finale dello status giuridico dell’[IMG] ai fini della sua ammissibilità alla gestione diretta», menzionato al punto 70 della presente sentenza.

75

Da tale documento emerge, in primo luogo, che le disposizioni dei regolamenti finanziari del 2002 e del 2012 cui si fa riferimento nella sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P sono state sostituite, nel corso del procedimento sfociato in tale sentenza, da nuove disposizioni contenute nel regolamento finanziario del 2018, di cui occorre, secondo la Commissione, tener conto al fine di procedere alla nuova valutazione della situazione e della qualità giuridica dell’IMG richiesta dall’esecuzione di detta sentenza.

76

In secondo luogo, in tale documento la Commissione esprime il parere secondo cui le disposizioni del regolamento finanziario del 2018 che prevedono la possibilità di affidare compiti di esecuzione del bilancio a organizzazioni internazionali istituite mediante «accordi internazionali» devono essere interpretate, da un lato, nel senso che esse hanno lo stesso significato del riferimento alle organizzazioni internazionali create mediante «accordi intergovernativi» che figurava nei regolamenti finanziari del 2002 e del 2012, e, dall’altro, che queste due espressioni rinviano, in modo identico, a trattati formalmente conclusi da più Stati, a loro volta rappresentati da persone validamente autorizzate a esprimere il loro consenso.

77

In terzo luogo, in tale documento la Commissione afferma che, allo scopo di dare esecuzione alla sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P, essa ha interrogato ciascuno degli Stati presentati dall’IMG come facenti parte o aventi fatto parte dei suoi membri sulla questione, da un lato, se tale entità costituisse un’organizzazione internazionale di cui essi erano o erano stati membri e, dall’altro, se essi potessero produrre l’accordo internazionale che ha istituito una tale organizzazione internazionale nonché qualsiasi altro documento pertinente al riguardo.

78

In quarto luogo, nello stesso documento la Commissione afferma in sostanza che dalle risposte che le sono state fornite da tali Stati risulta che nessuno di essi riconosce di aver concluso, secondo le forme richieste, un accordo internazionale che istituisce l’IMG quale organizzazione internazionale di cui esso sia membro. Da tali risposte emergerebbe infatti che, in realtà, i diversi Stati che hanno accertatamente firmato l’atto costitutivo o lo Statuto dell’IMG, o partecipato alla riunione nel corso della quale essa è stata istituita, oppure fatto parte del suo comitato direttivo o fornito finanziamenti alla medesima, hanno istituito tale entità nel 1994 mediante un documento di natura politica e giuridicamente non vincolante, quale veicolo internazionale apposito e temporaneo destinato a coordinare il finanziamento della ricostruzione delle infrastrutture della Bosnia‑Erzegovina.

79

In quinto luogo, nel medesimo documento la Commissione conclude che, alla luce di tali elementi, delle diverse osservazioni presentatele in merito dall’IMG e della valutazione che essa ne ha fatto, non è dimostrato che tale entità sia stata istituita, quale organizzazione di diritto internazionale pubblico, mediante un accordo concluso da almeno due Stati validamente rappresentati a tal fine, ancorché essa esista da oltre vent’anni e abbia significativamente esteso il proprio campo di attività dalla sua istituzione. Di conseguenza, detta entità non potrebbe essere investita di compiti di esecuzione del bilancio in forza delle disposizioni dei regolamenti finanziari del 2002, del 2012 e del 2018 che consentono di affidare compiti del genere a organizzazioni internazionali.

80

L’IMG sostiene che l’argomentazione della Commissione è infondata.

2.   Giudizio della Corte

81

Come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte, ogni persona fisica o giuridica che presenti un’impugnazione deve, al pari di quando presenta un ricorso di annullamento, avere un interesse ad agire, la cui esistenza deve essere valutata alla luce dell’oggetto di tale impugnazione o di tale ricorso, da un lato, e alla relativa data di presentazione, dall’altro. L’inosservanza di tale presupposto essenziale costituisce un’eccezione di irricevibilità di ordine pubblico che può, in qualsiasi momento, essere rilevata d’ufficio dal giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 3 settembre 2009, Moser Baer India/Consiglio, C‑535/06 P, EU:C:2009:498, punto 24, e del 21 gennaio 2021, Germania/Esso Raffinage, C‑471/18 P, EU:C:2021:48, punto 101 e giurisprudenza ivi citata).

82

Inoltre, tale interesse ad agire, così come l’oggetto stesso della controversia, deve perdurare fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale. Di conseguenza, il venir meno di tale interesse o di tale oggetto nel corso del giudizio può indurre il giudice dell’Unione a constatare, eventualmente d’ufficio, che non vi è più luogo a statuire (v., in tal senso, sentenze del 19 ottobre 1995, Rendo e a./Commissione, C‑19/93 P, EU:C:1995:339, punto 13; del 3 settembre 2009, Moser Baer India/Consiglio, C‑535/06 P, EU:C:2009:498, punto 24, e del 4 settembre 2018, ClientEarth/Commissione, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, punto 43).

83

Infine, tanto l’esistenza quanto la persistenza dell’interesse ad agire presuppongono che il ricorso o l’impugnazione possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla persona fisica o giuridica che l’ha proposto (v., in tal senso, sentenze del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punti da 61 a 64, e del 4 settembre 2018, ClientEarth/Commissione, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, punto 43). In ogni caso, tale questione deve essere valutata in modo concreto (v., in tal senso, sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punto 65).

84

Nel caso di specie, in primo luogo, è pacifico che, alla data in cui le impugnazioni in esame sono state proposte, esse avevano un oggetto e che l’IMG dimostrava di vantare un interesse ad agire. La Commissione sostiene che tale oggetto e tale interesse sono però venuti meno nel corso dei presenti giudizi, per effetto della sua decisione, contenuta nella lettera dell’8 giugno 2021, di non qualificare l’IMG come organizzazione internazionale, nell’accezione di cui ai regolamenti finanziari del 2002, del 2012 e del 2018, alla luce della valutazione definitiva dello status di quest’ultima da essa effettuata ai fini dell’esecuzione della sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P.

85

In secondo luogo, tale decisione costituisce il punto finale di un processo di valutazione il cui punto di partenza è la lettera del 18 luglio 2019, menzionata al punto 63 della presente sentenza e di cui l’IMG chiede l’annullamento. Inoltre, detta decisione si basa, come risulta dagli argomenti della Commissione riassunti ai punti da 76 a 78 di tale sentenza, su un insieme di elementi che sono stati raccolti da tale istituzione nell’ambito del processo di valutazione in questione. Infine, il ricorso nella causa T‑645/19, proposto dall’IMG avverso tale lettera, e l’impugnazione nella causa C‑619/20 P, da essa proposta a seguito del rigetto di tale ricorso con l’ordinanza impugnata, hanno segnatamente ad oggetto la contestazione della possibilità stessa per la Commissione di avviare un simile processo di valutazione, come risulta dal punto 64 di detta sentenza.

86

Orbene, tali circostanze, considerate nel loro insieme, escludono di ritenere che sia venuto meno l’oggetto di tale impugnazione o che l’IMG abbia perso il proprio interesse ad agire per via del fatto che la stessa impugnazione non potrebbe più, con il suo esito, procurarle un beneficio. Infatti, qualora risultasse, al termine dell’esame che la Corte è chiamata a effettuare, che l’impugnazione è fondata e che l’ordinanza impugnata deve essere annullata, tale annullamento comporterebbe la scomparsa della lettera del 18 luglio 2019 dall’ordinamento giuridico e potrebbe, tenuto conto dei legami esistenti tra tale lettera e quella dell’8 giugno 2021, avere conseguenze sulla legittimità di quest’ultima, che le due parti segnalano essere contestata dall’IMG nell’ambito di un ricorso registrato presso la cancelleria del Tribunale con il numero di ruolo T‑509/21 e che era ancora pendente dinanzi a tale giudice alla data di presentazione delle impugnazioni in esame.

87

In terzo e ultimo luogo, la lettera dell’8 giugno 2021, come presentata dalla Commissione, non risulta idonea a incidere in alcun modo sull’oggetto dell’impugnazione nella causa C‑620/20 P o sull’interesse dell’IMG ad agire in tale ambito.

88

Infatti, tale impugnazione e il ricorso nella causa T‑381/15 RENV che l’ha preceduta hanno ad oggetto il risarcimento dei danni di ordine morale e materiale che l’IMG ritiene di aver subìto per effetto della decisione dell’8 maggio 2015, con la quale la Commissione l’aveva informata, come indicato al punto 31 della presente sentenza, della sua decisione di non concludere più con essa nuovi accordi di delega in forza delle disposizioni dei regolamenti finanziari del 2002 e del 2012 che consentono di affidare compiti di esecuzione del bilancio a organizzazioni internazionali, tenuto conto dell’esistenza di dubbi relativi alla sua qualità di organizzazione internazionale nell’accezione di cui a tali disposizioni.

89

Orbene, dal momento che, come risulta dai punti da 46 a 49 e 51 della presente sentenza, la Corte ha constatato l’illegittimità di tale decisione nella sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P, in considerazione dell’infondatezza, in diritto e in fatto, del ragionamento che ha indotto la Commissione a nutrire simili dubbi, e che la motivazione alla base di tale constatazione ha, conformemente alla giurisprudenza costante (sentenze del 14 settembre 1999, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, punto 54, e del 19 aprile 2012, Artegodan/Commissione, C‑221/10 P, EU:C:2012:216, punto 87), autorità di cosa giudicata in quanto costituisce il sostegno necessario del dispositivo di tale sentenza di annullamento, sulla questione se tale decisione illegittima abbia potuto causare danni di ordine morale o materiale di cui l’IMG ha interesse a chiedere il risarcimento non può incidere la circostanza che la Commissione sia giunta, in una decisione adottata sei anni più tardi e fondata su una diversa valutazione giuridica e fattuale, alla conclusione che l’IMG non può essere considerata un’organizzazione internazionale. Invero, nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni, l’illegittimità di un atto o di un comportamento che può far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione deve essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione di detto atto o di detto comportamento (sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punto 39).

90

Da quanto precede risulta che l’argomentazione della Commissione relativa al venir meno dell’oggetto delle impugnazioni in esame o dell’interesse ad agire dell’IMG è infondata.

B. Sull’impugnazione C‑619/20 P

91

A sostegno delle sue conclusioni, l’IMG deduce due motivi di impugnazione vertenti su errori di diritto che inficerebbero, rispettivamente, il rigetto in quanto irricevibile della sua domanda di annullamento della lettera del 18 luglio 2019 (punti da 43 a 76 dell’ordinanza impugnata) e il rigetto in quanto manifestamente irricevibile della sua domanda di risarcimento dei danni che le sarebbero stati causati da tale lettera (punti da 77 a 93 della medesima ordinanza).

1.   Sul primo motivo

a)   Argomenti delle parti

92

L’IMG sostiene che il ragionamento al termine del quale il Tribunale ha giudicato che la lettera del 18 luglio 2019 non costituiva un atto impugnabile con un ricorso di annullamento è viziato da vari errori di diritto.

93

Tale lettera conterrebbe infatti una decisione definitiva della Commissione di dare esecuzione alla sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P procedendo a una nuova valutazione della qualità dell’IMG in considerazione delle disposizioni dei regolamenti finanziari del 2002 e del 2012, alla luce di elementi aggiuntivi che devono essere forniti dall’interessata o, in mancanza, dagli Stati presentati da quest’ultima come facenti parte o aventi fatto parte dei suoi membri. A una simile decisione esplicita si aggiungerebbe, implicitamente ma necessariamente, una decisione di non dare esecuzione a tale sentenza reintegrando l’IMG nella situazione di organizzazione internazionale riconosciuta, in particolare, dalla Commissione, in cui si trovava prima dell’adozione dei due atti annullati dalla Corte.

94

Orbene, non riconoscendo l’impugnabilità di tali decisioni, il Tribunale sarebbe, anzitutto, incorso in un errore di diritto consistente nel rifiuto di censurare la violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 266, primo comma, TFUE, il quale obbliga le istituzioni dell’Unione, in caso di annullamento di un atto di cui esse sono autrici, a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza che dispone tale annullamento comporta. Più specificamente, i punti da 53 a 59, da 61 a 66, da 68 a 70 e da 73 a 76 dell’ordinanza impugnata violerebbero l’autorità di cosa giudicata della sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P, la cui motivazione decisiva (punti da 92 a 96 e 104) farebbe emergere che la Commissione era tenuta a reintegrare l’IMG nella precedente situazione di organizzazione internazionale riconosciuta, nell’accezione di cui ai regolamenti finanziari del 2002 e del 2012, in cui si sarebbe trovata.

95

Non tenendo poi conto del fatto che tale riconoscimento doveva rimanere acquisito all’IMG, salvo che i suoi membri modificassero il suo status o ponessero fine alla sua esistenza, il Tribunale avrebbe violato diverse norme di diritto internazionale pubblico relative alla nozione di «organizzazione internazionale» cui si riferiscono tali regolamenti, la cui osservanza si imponeva, tenuto conto del loro primato sul diritto derivato dell’Unione, sia a tale giudice sia alla Commissione nell’ambito dell’esecuzione della sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P.

96

Infine, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato i principi elaborati dalla costante giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di «atto impugnabile», non qualificando come tale la lettera del 18 luglio 2019, nonostante i termini di quest’ultima, del contesto in cui essa è intervenuta e degli effetti giuridici delle decisioni esplicita e implicita nella stessa contenute.

97

La Commissione sostiene che il motivo di impugnazione è infondato.

b)   Giudizio della Corte

98

Un ricorso di annullamento può essere proposto, sulla base dell’articolo 263, primo comma, TFUE, contro tutte le disposizioni o misure adottate dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione, a prescindere dalla loro forma, volte a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi di una persona fisica o giuridica, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultima (sentenza del 31 gennaio 2019, International Management Group/Commissione, C‑183/17 P e C‑184/17 P, EU:C:2019:78, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

99

Per accertare, in un dato caso, se l’atto impugnato sia volto a produrre effetti giuridici vincolanti, occorre, in primo luogo e come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte, riferirsi alla sostanza di detto atto e valutarne gli effetti in funzione di criteri obiettivi, come il contenuto dell’atto in questione, tenendo conto eventualmente del contesto in cui esso è stato adottato nonché dei poteri dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo dell’Unione da cui esso promana. Tali poteri devono a loro volta essere intesi non in astratto, bensì come elementi idonei a chiarire l’analisi concreta del contenuto dell’atto di cui trattasi, la quale riveste un carattere centrale e indispensabile (sentenza del 21 gennaio 2021, Germania/Esso Raffinage, C‑471/18 P, EU:C:2021:48, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

100

In secondo luogo, dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che, qualora, come nel caso di specie, l’atto impugnato sia stato adottato a seguito dell’annullamento di un atto anteriore, occorre tener conto delle specificità giuridiche proprie di una situazione del genere.

101

A tale riguardo, dall’articolo 266 TFUE risulta che l’istituzione, l’organo o l’organismo da cui emana l’atto annullato ha l’obbligo di prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza che ha disposto l’annullamento di tale atto comporta e, per conformarsi a tale sentenza e dare ad essa piena esecuzione, di rispettare non solo il suo dispositivo, ma anche la motivazione che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato in tale dispositivo (sentenza del 14 giugno 2016, Commissione/McBride e a., C‑361/14 P, EU:C:2016:434, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

102

Tuttavia, atteso che l’articolo 266 TFUE non specifica la natura dei provvedimenti che l’autore dell’atto annullato deve prendere per conformarsi a tale obbligo, spetta a questi individuare tali provvedimenti (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2016, Commissione/McBride e a., C‑361/14 P, EU:C:2016:434, punti 5253), disponendo al contempo, nella scelta degli stessi, di un ampio potere discrezionale, purché si conformi al dispositivo della sentenza che ha annullato tale atto e alla motivazione che ne costituisce il sostegno necessario (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2018, Deichmann, C‑256/16, EU:C:2018:187, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).

103

In terzo e ultimo luogo, secondo costante giurisprudenza, in presenza di atti la cui elaborazione si effettua in più fasi procedurali, costituisce, in linea di principio, un atto impugnabile con un ricorso di annullamento solo il provvedimento che fissa in modo definitivo la posizione dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo dell’Unione competente, al termine della procedura, ad esclusione dei provvedimenti intermedi destinati a preparare tale provvedimento definitivo, in particolare esprimendo un punto di vista provvisorio (sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punti 1020, e del 3 giugno 2021, Ungheria/Parlamento, C‑650/18, EU:C:2021:426, punti 4344).

104

Un ricorso di annullamento diretto contro un provvedimento che esprime un punto di vista provvisorio potrebbe infatti costringere il giudice dell’Unione a valutare questioni sulle quali l’istituzione, l’organo o l’organismo competente non ha ancora avuto modo di pronunciarsi, il che sarebbe incompatibile con il sistema di ripartizione delle competenze e di mezzi di ricorso previsto dal Trattato FUE (v., in tal senso, sentenze del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e Germania/Commissione, C‑463/10 P e C‑475/10 P, EU:C:2011:656, punto 51, e del 15 marzo 2017, Stichting Woonlinie e a./Commissione, C‑414/15 P, EU:C:2017:215, punto 45).

105

Inoltre, purché gli eventuali vizi di un provvedimento intermedio possano essere dedotti nell’ambito del ricorso di annullamento che può essere proposto contro il provvedimento finale alla cui elaborazione il primo provvedimento concorre, tale ricorso consente di garantire una tutela giurisdizionale sufficiente alle persone interessate (v., in tal senso, sentenze del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e Germania/Commissione, C‑463/10 P e C‑475/10 P, EU:C:2011:656, punti 5354, e del 6 ottobre 2021, Poggiolini/Parlamento, C‑408/20 P, EU:C:2021:806, punto 43).

106

Nel caso di specie, il Tribunale è giunto alla conclusione che, in considerazione del suo contenuto, quale ricordato al punto 63 della presente sentenza, la lettera del 18 luglio 2019 non era un atto impugnabile con un ricorso di annullamento in quanto costituiva un provvedimento preparatorio.

107

Più precisamente, tale giudice ha ritenuto, anzitutto, ai punti 51 e 52 dell’ordinanza impugnata, che tale lettera dovesse essere analizzata nel senso che esprimeva la posizione della Commissione secondo cui tale istituzione reputava necessario ottenere elementi destinati a consentirle di valutare la qualità di organizzazione internazionale dell’IMG, nell’accezione di cui alle disposizioni applicabili, e di fissare la sua posizione definitiva al riguardo al fine di conformarsi al suo obbligo di dare esecuzione alla sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P.

108

Il Tribunale ha poi giudicato, in sostanza, ai punti 54, da 59 a 69 e da 71 a 75 dell’ordinanza impugnata, che, tenuto conto del contesto in cui detta lettera era intervenuta, del dispositivo e della motivazione della sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P nonché del potere discrezionale di cui disponeva la Commissione per conformarsi al proprio obbligo di dare esecuzione a tale sentenza, questa aveva la facoltà, o addirittura l’obbligo, di effettuare una nuova valutazione della qualità di organizzazione internazionale dell’IMG alla luce delle disposizioni applicabili e di cercare di ottenere, a tal fine, gli elementi che le sembravano necessari per consentirle di fissare la propria posizione definiva in merito.

109

Infine, il Tribunale ha da ciò dedotto, al punto 76 dell’ordinanza impugnata, che la lettera del 18 luglio 2019 costituiva un provvedimento preparatorio della decisione che la Commissione era tenuta ad adottare per dare esecuzione alla sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P.

110

A tale riguardo, occorre rilevare, per quanto riguarda, in primo luogo, gli argomenti dell’IMG riassunti al punto 94 della presente sentenza, che, tenuto conto dei principi giurisprudenziali richiamati ai punti da 100 a 102 di tale sentenza, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel determinare, nel modo riassunto al punto 108 di detta sentenza, le conseguenze giuridiche che occorreva trarre, nell’ambito dell’analisi dell’impugnabilità della lettera del 18 luglio 2019, anzitutto, dall’esistenza della sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P, poi, dal potere discrezionale di cui disponeva la Commissione per conformarsi al proprio obbligo di prendere i provvedimenti necessari all’esecuzione della stessa e, infine, dall’autorità di cosa giudicata che copre, come ricordato al punto 89 della presente sentenza, sia il dispositivo di tale sentenza di annullamento sia la motivazione che ne costituisce il sostegno necessario.

111

In particolare, come giustamente rilevato da tale giudice, dai punti da 57 a 59, 61 e da 88 a 90 della sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P risulta chiaramente, da un lato, che la Commissione ha l’obbligo di assicurarsi che le entità cui essa ha affidato o intende affidare compiti di esecuzione del bilancio, in forza delle disposizioni dei regolamenti finanziari del 2002 e del 2012 relative alla gestione indiretta del bilancio dell’Unione da parte di organizzazioni internazionali, possiedano una simile qualità ai sensi di tali disposizioni. Dall’altro lato, tale istituzione, in caso di dubbi al riguardo, ha l’obbligo di dissipare tali dubbi e di raccogliere tutti gli elementi necessari per giustificare la propria decisione tanto in diritto quanto in fatto, tenuto conto delle conseguenze giuridiche di tale decisione sull’entità interessata.

112

Inoltre, dai punti da 92 a 97 e 104 della sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P, il cui contenuto è stato ricordato ai punti 22 e 23 dell’ordinanza C‑183/17 P‑INT, risulta chiaramente che, nel caso di specie, le decisioni che sono state annullate dalla Corte non erano giustificate né in diritto né in fatto.

113

Tenuto conto di tali valutazioni e di tali constatazioni, che costituiscono il sostegno del dispositivo di tale sentenza, la Commissione non era tenuta a reintegrare l’IMG nella precedente situazione di organizzazione internazionale riconosciuta nella quale quest’ultima sostiene di essersi trovata, ma poteva conformarsi al proprio obbligo di dare esecuzione alla sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P adottando provvedimenti procedurali intesi a consentirle di porre rimedio all’irregolarità constatata dalla Corte e, potenzialmente, di adottare un nuovo atto, destinato a sostituire le decisioni annullate da quest’ultima, dopo aver ottenuto gli elementi che essa reputava necessari per dare fondamento giuridico e fattuale a questo nuovo atto.

114

Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli argomenti dell’IMG riassunti al punto 96 della presente sentenza, occorre rilevare che, tenuto conto delle conseguenze giuridiche che esso aveva validamente tratto dalla sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P, il Tribunale non è incorso in alcun errore di qualificazione giuridica dei fatti nel concludere, al punto 76 dell’ordinanza impugnata, che la lettera del 18 luglio 2019 doveva essere considerata, alla luce del suo contenuto, un provvedimento preparatorio che esprimeva una posizione provvisoria della Commissione in merito alla qualità di organizzazione internazionale dell’IMG, nell’accezione di cui alle disposizioni applicabili.

115

Infatti, dal momento che l’istituzione competente intendeva procedere a una valutazione di tale qualità, un simile provvedimento poteva essere validamente qualificato come provvedimento preparatorio alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati ai punti 103 e 104 della presente sentenza.

116

Per quanto riguarda, in terzo luogo, gli argomenti dell’IMG riassunti al punto 95 della presente sentenza, occorre constatare che essi vertono sulle conseguenze da trarre, ad avviso della medesima, da talune norme di diritto internazionale pubblico relative alla nozione di «organizzazione internazionale» nell’ambito della valutazione della sua eventuale qualità di organizzazione internazionale nell’accezione di cui alle disposizioni applicabili, quindi su una questione che la Commissione, nella lettera del 18 luglio 2019, aveva affermato di voler valutare preliminarmente a qualsiasi presa di posizione definitiva. Orbene, tenuto conto della giurisprudenza ricordata ai punti 104 e 105 di tale sentenza, argomenti del genere, quand’anche fondati, non possono portare a riconoscere l’impugnabilità di tale lettera.

117

Per tutte le ragioni che precedono, il motivo di impugnazione in esame è infondato e deve, di conseguenza, essere respinto.

2.   Sul secondo motivo

a)   Argomenti delle parti

118

L’IMG sostiene, anzitutto, che, poiché il capo delle conclusioni diretto all’annullamento della lettera del 18 luglio 2019 era ricevibile, anche il capo delle conclusioni diretto al risarcimento del danno morale arrecato da tale lettera lo era, contrariamente a quanto giudicato dal Tribunale ai punti 80 e 81 dell’ordinanza impugnata.

119

Essa ritiene poi che neppure il capo delle conclusioni diretto al risarcimento dei danni materiali causati dalla decisione dell’8 maggio 2015 potesse essere respinto in quanto irricevibile per litispendenza con la causa T‑381/15 RENV, come erroneamente dichiarato dal Tribunale ai punti da 82 a 85 di tale ordinanza. Infatti, pur originando da tale decisione, i danni in questione erano specificamente ed esclusivamente contemplati in quanto perpetuati da tale lettera.

120

Infine, e allo stesso modo, il capo delle conclusioni diretto al risarcimento dei danni materiali originati dalla decisione del 16 dicembre 2014 riguardava specificamente ed esclusivamente tali danni in quanto perpetuati dalla lettera del 18 luglio 2019, cosicché il Tribunale sarebbe altresì incorso in un errore di diritto respingendolo in quanto irricevibile ai punti da 86 a 93 di detta ordinanza.

121

La Commissione ritiene che tale motivo di impugnazione sia in parte infondato e inoperante quanto al resto.

b)   Giudizio della Corte

122

A tale riguardo, per quanto concerne, in primo luogo, l’argomento dell’IMG relativo alla valutazione formulata dal Tribunale ai punti 80 e 81 dell’ordinanza impugnata, è sufficiente constatare che, mentre l’IMG si limita ad affermare, in sostanza, che tale valutazione dovrebbe essere considerata viziata da un errore di diritto qualora risultasse che il capo delle conclusioni diretto all’annullamento della lettera del 18 luglio 2019 è stato erroneamente respinto in quanto irricevibile, dal punto 117 della presente sentenza risulta che il Tribunale era legittimato a respingere tale capo delle conclusioni in quanto irricevibile.

123

Per quanto concerne, in secondo luogo, il capo delle conclusioni diretto al risarcimento dei danni materiali che, pur originando dalla decisione dell’8 maggio 2015, sarebbero stati perpetuati dalla lettera del 18 luglio 2019, occorre osservare che, come il Tribunale ha giustamente ricordato al punto 82 dell’ordinanza impugnata, dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che un ricorso di annullamento o per risarcimento danni presentato successivamente a un altro ricorso che contrappone le stesse parti, diretto ai medesimi fini e fondato sui medesimi motivi o censure, deve essere respinto in quanto irricevibile per litispendenza (ordinanza del 1o aprile 1987, Ainsworth e a./Commissione, 159/84, 267/84, 12/85 e 264/85, EU:C:1987:172, punti 34, e sentenza del 5 aprile 2017, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio, C‑376/15 P e C‑377/15 P, EU:C:2017:269, punto 29).

124

Orbene, il Tribunale ha correttamente applicato tale giurisprudenza nel caso di specie, ai punti da 83 a 85 dell’ordinanza impugnata, in quanto la domanda di risarcimento danni dell’IMG era stata presentata successivamente a quella oggetto della causa T‑381/15 RENV, contrapponeva l’IMG alla medesima parte, aveva la stessa finalità risarcitoria e verteva su danni materiali che, pur essendo perpetuati dalla lettera del 18 luglio 2019, originavano, secondo l’interessata stessa, dalla decisione oggetto di tale precedente causa.

125

In terzo e ultimo luogo, per quanto concerne l’analogo argomento dell’IMG vertente sul suo capo delle conclusioni diretto al risarcimento dei danni che, pur essendo stati causati dalla decisione del 16 dicembre 2014, sarebbero stati perpetuati dalla lettera del 18 luglio 2019, è sufficiente rilevare che esso è inoperante. Infatti, per respingere tale capo delle conclusioni in quanto irricevibile, il Tribunale si è basato, ai punti da 91 a 93 dell’ordinanza impugnata, non già su considerazioni di merito o di procedura legate alla natura o all’origine dei danni lamentati, bensì sull’inosservanza dei requisiti di forma applicabili agli atti introduttivi di cui all’articolo 76, lettera d), del suo regolamento di procedura, ritenendo, in sostanza, che l’argomentazione diretta a sostenere detto capo delle conclusioni fosse troppo lapidaria e imprecisa per consentirgli di statuire.

126

Pertanto, atteso che il motivo di impugnazione in esame non è più fondato del primo, il ricorso deve essere respinto.

C. Sull’impugnazione nella causa C‑620/20 P

127

A sostegno delle sue conclusioni, l’IMG deduce due motivi di impugnazione vertenti su errori di diritto che inficerebbero, rispettivamente, il rigetto in quanto infondato di una parte dei capi delle sue conclusioni risarcitorie (punti da 69 a 100 della sentenza impugnata) e in quanto irricevibile quanto al resto di tali capi delle conclusioni (punti da 40 a 68 di tale sentenza).

1.   Sul primo motivo

a)   Argomenti delle parti

128

Per quanto riguarda i capi delle conclusioni risarcitorie che sono stati respinti nel merito nella sentenza impugnata, l’IMG sostiene, in primo luogo, che, non avendo tratto le conseguenze dall’annullamento della decisione dell’8 maggio 2015 da parte della sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P, il Tribunale ha violato il principio dell’autorità di cosa giudicata, quale sancito all’articolo 61, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo il quale, in caso di rinvio di una causa a tale giudice, esso è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto. Infatti, sebbene la Corte avesse ravvisato il carattere ingiustificato dei dubbi della Commissione relativamente allo status di organizzazione internazionale dell’IMG, il Tribunale avrebbe rifiutato di riconoscere, ai punti da 82 a 86 della sentenza impugnata, che la Commissione non era più legittimata a sollevare dubbi al riguardo.

129

In secondo luogo, l’IMG sostiene che il Tribunale è incorso in una serie di errori di diritto, ai punti da 86 a 88 della sentenza impugnata, rifiutando di riconoscere che l’illegittimità constatata dalla Corte dovesse essere qualificata, alla luce delle disposizioni pertinenti dei regolamenti finanziari del 2002 e del 2012 nonché delle norme di diritto internazionale pubblico di cui è necessario tener conto per comprendere la nozione di «organizzazione internazionale» cui tali disposizioni si riferiscono, come violazione di una norma giuridica preordinata a conferire diritti alle entità alle quali l’Unione ha affidato compiti di esecuzione del bilancio.

130

A tale riguardo, l’IMG afferma, anzitutto, che, una volta che un’entità è stata riconosciuta come organizzazione internazionale, ad essa non può più negarsi un tale status per via del carattere definitivo e dell’opponibilità di tale riconoscimento derivante dal diritto internazionale pubblico, fintantoché gli Stati che ne sono membri non abbiano essi stessi deciso di modificarne lo status o di porre fine alla sua esistenza. Di conseguenza, una simile entità disporrebbe, in forza di tale diritto e per tutta la sua esistenza, del diritto di continuare a essere riconosciuta come tale.

131

Inoltre, il fatto di rimettere in discussione lo status di organizzazione internazionale così riconosciuto a una determinata entità non potrebbe essere giustificato dal carattere specifico o autonomo della nozione di «organizzazione internazionale» nell’accezione di cui ai regolamenti finanziari del 2002 e del 2012, dal momento che questi ultimi dovrebbero essere interpretati in conformità delle pertinenti norme del diritto internazionale pubblico, tenuto conto del rango superiore di tali norme nella gerarchia delle fonti.

132

Infine, l’IMG afferma, in sostanza, che il Tribunale, prendendo in considerazione tutti gli elementi di diritto e di fatto rilevanti nel caso di specie, avrebbe dovuto essere indotto a concludere che il suo status di organizzazione internazionale non dava luogo ad alcun dubbio giustificato.

133

In terzo luogo, l’IMG censura il Tribunale per essere incorso in un errore di diritto, ai punti da 89 a 93 della sentenza impugnata, rifiutando di constatare l’esistenza di una violazione del diritto a una buona amministrazione tale da far sorgere la responsabilità dell’Unione, tenuto conto dell’illegittimità che era stata rilevata dalla Corte nella sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P. Infatti, stanti il carattere ingiustificato dei dubbi che hanno indotto la Commissione a congelare le sue relazioni convenzionali con l’IMG, nella decisione dell’8 maggio 2015, nonché l’errore di diritto e l’errore manifesto di valutazione che vizierebbero tale decisione, sarebbe chiaro che tale illegittimità costituisce una violazione del diritto a una buona amministrazione, quale sancito all’articolo 41 della Carta, e più precisamente dell’obbligo gravante su tale istituzione, in forza di quest’ultimo, di far prova di diligenza nell’esame della sua situazione, conformemente alla giurisprudenza della Corte derivante dalla sentenza del 21 novembre 1991, Technische Universität München (C‑269/90, EU:C:1991:438, punto 14).

134

In quarto luogo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel concludere, ai punti 96 e 97 della sentenza impugnata, che la violazione dei regolamenti finanziari del 2002 e del 2012 dedotta dall’IMG non era, in ogni caso, sufficientemente qualificata.

135

In risposta, la Commissione ritiene, in primo luogo, che la censura secondo cui il Tribunale avrebbe violato l’articolo 61, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea sia irricevibile, inoperante e infondata. Essa verterebbe infatti su valutazioni del Tribunale relative all’assenza di violazione di norme giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli, che non potrebbero essere rimesse in discussione nell’ambito di un’impugnazione. Inoltre, tale giudice avrebbe concluso, in ogni caso, che una simile violazione, quand’anche dimostrata, non era sufficientemente qualificata. Infine, sia dalla sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P sia dall’ordinanza C‑183/17 P‑INT risulterebbe che la Commissione non era tenuta a riconoscere all’IMG lo status di organizzazione internazionale nell’accezione di cui ai regolamenti finanziari del 2002 e del 2012.

136

In secondo luogo, la censura secondo cui l’illegittimità constatata dalla Corte avrebbe dovuto essere qualificata come violazione di una norma giuridica preordinata a conferire diritti alle organizzazioni internazionali alle quali la Commissione ha affidato compiti di esecuzione del bilancio, tenuto conto di talune norme di diritto internazionale pubblico relative alla nozione di «organizzazione internazionale» cui fanno riferimento le disposizioni dei regolamenti finanziari del 2002 e del 2012, sarebbe altrettanto inoperante e infondata.

137

Infatti, la questione da risolvere nel caso di specie sarebbe quella di stabilire non già se la Commissione possa effettuare una nuova valutazione dello status dell’IMG, bensì se le disposizioni dei regolamenti finanziari del 2002 e del 2012 sulla base delle quali tale istituzione ha espresso dubbi a tale proposito costituiscano norme giuridiche preordinate a conferire diritti a entità che si trovano nella situazione dell’IMG. Orbene, le valutazioni del Tribunale al riguardo sarebbero esenti da qualsiasi errore di diritto.

138

In terzo luogo, la censura relativa alla violazione del diritto a una buona amministrazione potrebbe costituire un motivo nuovo e quindi irricevibile, non essendo stata dedotta in maniera sufficientemente percettibile e sviluppata nelle memorie in primo grado. Ad ogni modo, essa non sarebbe fondata. Infatti, l’IMG non cercherebbe neppure di dimostrare che, al di là dell’illegittimità constatata dalla Corte, la Commissione abbia dato prova di una mancanza di diligenza, come avrebbe constatato il Tribunale al punto 92 della sentenza impugnata. Inoltre, al punto 91 di tale sentenza, il Tribunale avrebbe correttamente dedotto dalla sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P che non si poteva censurare la Commissione per il congelamento delle sue relazioni convenzionali con l’IMG, dal momento che lo status di quest’ultima era oggetto di dubbi.

139

In quarto luogo, l’IMG non dimostrerebbe che il Tribunale abbia errato nell’escludere l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata dei regolamenti finanziari del 2002 e del 2012.

b)   Giudizio della Corte

140

Come risulta dall’esposizione degli argomenti delle parti che precede, il motivo di impugnazione in esame si articola in quattro censure distinte.

1) Sulla prima censura, relativa alla violazione del principio dell’autorità di cosa giudicata

141

Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura riassunta al punto 128 della presente sentenza, occorre ricordare che, dopo aver annullato integralmente le sentenze T‑29/15 e T‑381/15 e statuito su una parte dei ricorsi all’origine di tali sentenze, la Corte ha effettivamente dichiarato, al punto 104 della sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P, che i tre elementi sui quali si era basata la Commissione nelle decisioni del 16 dicembre 2014 e dell’8 maggio 2015, quali analizzati ai punti da 92 a 96 di quest’ultima sentenza, non erano tali da mettere in discussione la qualità di organizzazione internazionale dell’IMG, nell’accezione di cui ai regolamenti finanziari del 2002 e del 2012.

142

Tuttavia, tale asserzione non può essere letta prescindendo dalla motivazione della sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P, di cui essa costituisce il seguito logico e di cui la Corte ha ricordato il senso e la portata nell’ordinanza C‑183/17 P‑INT, nei termini esposti al punto 51 della presente sentenza. Orbene, da tale motivazione risulta chiaramente che alla Commissione non era vietato effettuare successivamente una nuova valutazione della qualità di organizzazione internazionale dell’IMG, tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti.

143

Pertanto, il Tribunale non è incorso, ai punti da 82 a 86 della sentenza impugnata, in alcun errore di diritto alla luce dell’articolo 61, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

2) Sulle censure seconda e quarta, vertenti sull’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata dei regolamenti finanziari del 2002 e del 2012

144

Per quanto riguarda, in secondo luogo, le censure riassunte ai punti da 129 a 132 e 134 della presente sentenza, secondo le quali il Tribunale sarebbe incorso in errori di diritto, ai punti da 86 a 88 e da 96 a 97 della sentenza impugnata, rifiutando di riconoscere che l’illegittimità constatata dalla Corte nella sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P potesse essere qualificata come violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, laddove le disposizioni dei regolamenti finanziari del 2002 e del 2012 rispetto alle quali è stata constatata tale illegittimità qualificata dovevano essere considerate come aventi un oggetto del genere, tenuto conto delle norme di diritto internazionale pubblico rilevanti nel caso di specie, occorre rilevare quanto segue.

145

Sotto un primo profilo, dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che, affinché possa essere fatta valere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione in un determinato caso, è necessario, tra le altre condizioni, che il soggetto che chiede il risarcimento del danno o dei danni che ritiene di aver subìto a causa di un comportamento o di un atto dell’Unione dimostri l’esistenza di una violazione di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli (sentenze del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, punti 4142, e del 4 aprile 2017, Mediatore europeo/Staelen, C‑337/15 P, EU:C:2017:256, punto 31).

146

Inoltre, tale violazione deve essere sufficientemente qualificata, requisito che dipende a sua volta dal potere discrezionale di cui dispone l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione che avrebbe violato tale norma e dalla questione se essi abbiano violato in modo grave e manifesto i limiti imposti a tale potere, tenuto conto, in particolare, del grado di chiarezza e di precisione di detta norma, delle difficoltà di interpretazione o di applicazione che possono derivarne e della complessità della situazione da disciplinare (v., in tal senso, sentenze del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, punti 40, 4344, e del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, punto 30).

147

Sotto un secondo profilo, nel caso di specie, dai termini e dall’impianto sistematico delle disposizioni rilevanti dei regolamenti finanziari del 2002 e del 2012, lette alla luce degli obiettivi perseguiti da tali regolamenti, risulta chiaramente che tali disposizioni non possono essere considerate, di per sé, preordinate a conferire diritti alle entità nei confronti delle quali esse possono essere attuate.

148

Infatti, l’articolo 53, lettera c), e l’articolo 53 quinquies del regolamento finanziario del 2002 nonché l’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario del 2012 attribuiscono alla Commissione la responsabilità di eseguire il bilancio dell’Unione, prevedendo al contempo vari metodi di esecuzione di tale bilancio, dei quali uno, denominato «gestione congiunta con organizzazioni internazionali» nel primo di tali regolamenti e «gestione indiretta» nel secondo, consente a tale istituzione di «affidare compiti di esecuzione del bilancio» a simili organizzazioni, facoltà nell’ambito della quale essa gode di un ampio potere discrezionale.

149

Inoltre, l’articolo 53 quinquies del regolamento finanziario del 2002 dispone espressamente, ai paragrafi 1 e 2, che solo quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione congiunta, e quindi nell’ipotesi in cui essa abbia deciso di avvalersi della sua facoltà di attuare tale metodo di esecuzione del bilancio, alcune funzioni sono affidate a un’organizzazione internazionale, nel qual caso nella convenzione individuale conclusa con tale organizzazione devono figurare disposizioni particolareggiate al riguardo. Allo stesso modo, l’articolo 84, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento finanziario del 2012 precisa che, nel caso in cui la Commissione abbia deciso di eseguire il bilancio dell’Unione ricorrendo al metodo della gestione indiretta, la decisione di finanziamento deve specificare, in particolare, l’entità o la persona delegate, i criteri utilizzati per la sua scelta e i compiti alla stessa affidati. Un dispositivo analogo, sotto tale aspetto, è adesso previsto all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 156, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 2018.

150

Infine, queste diverse disposizioni devono essere intese, come giustamente ricordato dal Tribunale ai punti 79 e 80 della sentenza impugnata e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle conclusioni, alla luce del principio di sana gestione finanziaria di cui all’articolo 310, paragrafo 5, e all’articolo 317, primo comma, TFUE.

151

Tenuto conto del ruolo e della responsabilità che tali disposizioni del diritto primario dell’Unione e i regolamenti finanziari attribuiscono alla Commissione in relazione all’esecuzione del bilancio dell’Unione, tale istituzione ha, infatti, l’onere di vigilare sul rispetto di detto principio. Ne consegue che, nel caso in cui la Commissione scelga di attuare un metodo di esecuzione del bilancio implicante il ricorso a un terzo, essa è in ogni caso tenuta a vigilare, al momento di tale attuazione e durante l’esecuzione dei compiti di bilancio di cui trattasi, sul rispetto delle condizioni applicabili, in particolare di quelle che disciplinano la concessione dei fondi corrispondenti e il loro successivo utilizzo (v., in tal senso, sentenze del 28 febbraio 2019, Alfamicro/Commissione, C‑14/18 P, EU:C:2019:159, punti 6566, e del 16 luglio 2020, ADR Center/Commissione, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, punti 100101).

152

Di conseguenza, si deve ritenere che le disposizioni di cui trattasi siano volte a istituire una facoltà, in capo alla Commissione, di affidare, in forza di un ampio potere discrezionale e nel rispetto di un insieme di condizioni di ordine giuridico, amministrativo, tecnico e finanziario nonché del principio di sana gestione finanziaria, compiti di esecuzione del bilancio a organizzazioni internazionali, e non già di conferire a queste ultime diritti come quelli di essere investite di simili compiti o di conservarli.

153

Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda l’argomento dell’IMG secondo cui la violazione di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli derivava dall’obbligo, incombente al giudice dell’Unione, di tener conto, nell’ambito della sua analisi delle disposizioni richiamate ai punti 148 e 149 della presente sentenza, di diverse norme di diritto internazionale pubblico relative al riconoscimento delle organizzazioni internazionali nonché all’opponibilità di quest’ultimo, occorre, da un lato, ricordare che, nel caso in cui la Commissione abbia affidato compiti di esecuzione del bilancio a una determinata entità, in qualità di organizzazione internazionale, una simile attribuzione è sempre idonea a essere successivamente riesaminata nel rispetto degli opportuni requisiti formali e procedurali, se tale decisione di riesame è giustificata in fatto e in diritto, come emerge dal punto 111 di tale sentenza.

154

Dall’altro lato, si deve rilevare che, indipendentemente da qualsiasi analisi del loro eventuale contenuto e dalla possibilità, per un’entità come l’IMG, di avvalersene in giudizio, le norme alle quali quest’ultima si riferisce non potevano in alcun caso essere prese in considerazione al fine di statuire sul presente ricorso per risarcimento danni basato sull’illegittimità della decisione dell’8 maggio 2015, quale constatata dalla Corte nella sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P.

155

Infatti, anzitutto, la decisione dell’8 maggio 2015 è fondata proprio, come risulta in particolare dai punti 31 e 46 della presente sentenza, sull’esistenza di dubbi relativi alla qualità di organizzazione internazionale di IMG, nell’accezione di cui ai regolamenti finanziari del 2002 e del 2012, e non su una valutazione definitiva, in un senso o nell’altro, di tale qualità.

156

Inoltre, pur avendo annullato tali decisioni a causa del loro carattere non giustificato in fatto e in diritto, nella sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P, la Corte non ha in alcun caso risolto la questione, estranea alle controversie che le erano sottoposte, se, sulla base di un’analisi non viziata da errori di diritto e comprensiva di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, si dovesse ritenere o al contrario escludere che l’IMG possedesse una simile qualità, come risulta dai punti 51 e 142 della presente sentenza.

157

Infine, tale questione può adesso essere risolta dal Tribunale nell’ambito del ricorso di annullamento di cui è investito avverso la decisione dell’8 giugno 2021, con la quale la Commissione si è pronunciata in via definitiva al riguardo.

158

Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 57 delle conclusioni, l’IMG non può fondarsi, al fine di far accertare l’esistenza di una violazione di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, su norme che, per essere prese in considerazione, presuppongono necessariamente che sia previamente risolta, nel senso da essa propugnato, una questione che è al contempo estranea alle controversie di cui l’impugnazione in esame costituisce il prolungamento in considerazione dell’illegittimità constatata dalla Corte nella sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P, e che può porsi nell’ambito del ricorso di annullamento che l’interessata ha parallelamente proposto dinanzi al Tribunale e che era ancora pendente dinanzi al Tribunale alla data di presentazione di tale impugnazione.

159

Alla luce di tutti questi elementi, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto giudicando, ai punti da 86 a 88 della sentenza impugnata, che l’illegittimità constatata dalla Corte nella sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P non poteva essere qualificata come violazione di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, con riferimento alle disposizioni dei regolamenti finanziari del 2002 e del 2012 alla luce delle quali tale illegittimità è stata constatata. Non occorre quindi esaminare gli argomenti dell’IMG secondo cui tale giudice sarebbe parimenti incorso in un errore di diritto nel rilevare, ad abundantiam, ai punti 96 e 97 della sentenza impugnata, che tale violazione non era, in ogni caso, sufficientemente qualificata.

3) Sulla terza censura, vertente sull’esistenza di una violazione dell’obbligo di diligenza

160

Per quanto concerne, in terzo e ultimo luogo, la censura riassunta al punto 133 della presente sentenza, vertente su errori di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso ai punti da 90 a 93 della sentenza impugnata, rifiutando di riconoscere l’esistenza, nel caso di specie, di una violazione dell’obbligo che la Commissione aveva di far prova di diligenza nell’esame della situazione di IMG, occorre rilevare quanto segue.

161

Quanto alla ricevibilità, se è pur vero che risulta che la principale censura dedotta dall’IMG contro la Commissione nell’ambito della sua domanda di risarcimento verte sull’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata dei regolamenti finanziari del 2002 e del 2012, è tuttavia altrettanto chiaro che l’IMG ha altresì contestato alla Commissione di aver allo stesso tempo violato, in maniera qualificata, altri principi e altre norme giuridiche, tra cui quelli relativi alla certezza del diritto, alla tutela del legittimo affidamento, al diritto di essere ascoltato e al diritto a una buona amministrazione, quali sanciti all’articolo 41 della Carta.

162

In particolare, l’IMG ha fatto specificamente riferimento, nelle sue memorie di primo grado, a talune sentenze del giudice dell’Unione con le quali esso ha precisato la portata dell’obbligo di diligenza gravante sull’amministrazione dell’Unione in forza di tale articolo della Carta, ossia le sentenze della Corte del 21 novembre 1991, Technische Universität München (C‑269/90, EU:C:1991:438, punto 14), e del 16 dicembre 2008, Masdar (UK)/Commissione (C‑47/07 P, EU:C:2008:726, punto 92), nonché la sentenza del Tribunale del 29 aprile 2015, Staelen/Mediatore (T‑217/11, EU:T:2015:238, punto 88). Inoltre, essa ha ripetutamente sostenuto, tanto nel procedimento iniziale quanto nel procedimento che ha fatto seguito al rinvio parziale della causa al Tribunale, che i dubbi menzionati dalla Commissione nella decisione dell’8 maggio 2015 erano basati su un’analisi manifestamente errata e incompleta della nozione di «organizzazione internazionale» contenuta nei regolamenti finanziari del 2002 e del 2012, della sua situazione alla luce di tale nozione nonché dei numerosi elementi di fatto, segnatamente di ordine documentale, che dovevano essere presi in considerazione per qualificare giuridicamente tale situazione. Le censure vertenti sulla violazione di detti regolamenti e dell’obbligo di diligenza erano quindi, nel caso di specie, intrinsecamente connesse, il che giustificava un loro possibile trattamento congiunto (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2022, SGL Carbon e a./Commissione, C‑65/21 P e da C‑73/21 P a C‑75/21 P, EU:C:2022:470, punto 35).

163

Del resto, la Commissione ha effettivamente colto la portata della censura in esame sostenendo, nel suo controricorso iniziale e nelle sue osservazioni successive al rinvio parziale della causa dinanzi al Tribunale, che, quand’anche che la decisione dell’8 maggio 2015 fosse illegittima, tale illegittimità non rientrava tra quelle «che, in circostanze analoghe, non sarebbero state commesse da un’amministrazione normalmente prudente e diligente», essendo stata la sua azione, al contrario, «normalmente prudente e diligente».

164

Quanto al merito, si deve ricordare, in primo luogo, che l’illegittimità della decisione dell’8 maggio 2015, che costituisce l’atto dell’Unione in base al quale la responsabilità extracontrattuale di quest’ultima viene fatta valere nel caso di specie, è già stata constatata dalla Corte ai punti da 92 a 96 e 104 della sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P, che hanno autorità di cosa giudicata, come ricordato al punto 89 della presente sentenza.

165

A tale riguardo, come sottolineato ai punti 22 e 23 dell’ordinanza C‑183/17 P‑INT e ricordato ai punti 46 e 49 della presente sentenza, la Corte ha dichiarato che la Commissione aveva viziato la decisione dell’8 maggio 2015 ritenendo che esistessero dubbi quanto alla qualità di organizzazione internazionale dell’IMG, nell’accezione di cui ai regolamenti finanziari del 2002 e del 2012, sulla base di un ragionamento viziato da un errore di diritto e da un errore manifesto di valutazione, in quanto i tre elementi che sono stati presi in considerazione da tale istituzione non erano idonei a giustificare tali dubbi.

166

Inoltre, dai punti in questione della sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P nonché dai punti da 85 a 87 della medesima sentenza, alla luce della quale essi devono essere letti, emerge che tale valutazione della Commissione non si basa, nell’ambito della decisione dell’8 maggio 2015 stessa o di altri documenti portati a conoscenza dell’IMG da tale istituzione e facenti parte del fascicolo del procedimento giurisdizionale di primo grado, su nessuna analisi né della rilevanza dei tre elementi in questione alla luce della qualificazione come «organizzazione internazionale», nell’accezione di cui ai regolamenti finanziari del 2002 e del 2012, né della portata di tale stessa nozione.

167

Infine, da ciò risulta che l’IMG ha presentato un insieme di elementi per dimostrare la propria qualità di organizzazione internazionale, che la Commissione ha omesso di valutare.

168

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se l’obbligo di diligenza costituisca una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, la cui violazione può far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione in un determinato caso, se è dimostrato che essa è sufficientemente qualificata, occorre rilevare, anzitutto, che tale obbligo, che è insito nel diritto a una buona amministrazione sancito all’articolo 41 della Carta e che si applica in maniera generale all’azione dell’amministrazione dell’Unione nei suoi rapporti con il pubblico, impone che essa agisca con accuratezza e prudenza (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2022, SGL Carbon e a./Commissione, C‑65/21 P e da C‑73/21 P a C‑75/21 P, EU:C:2022:470, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

169

Risulta poi dalla giurisprudenza della Corte che un tale obbligo di diligenza costituisce una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, la cui violazione può, in determinate circostanze, far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione [v., in tal senso, sentenze del27 marzo 1990, Grifoni/Commissione, C‑308/87, EU:C:1990:134, punti 6, 714; del 16 dicembre 2008, Masdar (UK)/Commissione, C‑47/07 P, EU:C:2008:726, punto 91, e del 4 aprile 2017, Mediatore/Staelen, C‑337/15 P, EU:C:2017:256, punti 3841], ossia se è dimostrato, in un determinato caso, che tale violazione è sufficientemente qualificata, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 146 della presente sentenza.

170

Infine, il rispetto del suddetto obbligo riveste un’importanza fondamentale nel caso in cui l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione il cui comportamento o atto è in questione in un determinato caso disponga di un ampio potere discrezionale (sentenza del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, punto 14), come quello di cui godeva la Commissione nel caso di specie, come risulta dai punti da 148 a 152 della presente sentenza. Ne consegue, in particolare, che, quando una parte deduce un errore manifesto di valutazione che sarebbe stato commesso da tale istituzione, tale organo o tale organismo, il giudice dell’Unione deve valutare se questi ultimi abbiano esaminato, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie. Soltanto così, infatti, si può verificare la sussistenza degli elementi di fatto e di diritto da cui dipende l’esercizio del potere in questione (sentenze del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, punto 14, e del 16 giugno 2022, SGL Carbon e a./Commissione, C‑65/21 P e da C‑73/21 P a C‑75/21 P, EU:C:2022:470, punto 31).

171

Pertanto, tenuto conto della natura di tale obbligo, che è intrinsecamente connesso all’ambito in cui agisce l’amministrazione dell’Unione in un determinato caso, il rilievo dell’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del medesimo può risultare soltanto da un esame caso per caso dell’insieme degli elementi di fatto e di diritto rilevanti, che prenda in considerazione il settore, le condizioni e il contesto in cui detto obbligo grava sull’istituzione, sull’organo o sull’organismo interessato, nonché le circostanze concrete che consentono di accertarne l’inosservanza (v., in tal senso, sentenza del 4 aprile 2017, Mediatore/Staelen, C‑337/15 P, EU:C:2017:256, punti 4041).

172

Per quanto riguarda, in terzo luogo, la questione se l’esistenza di una violazione, se del caso sufficientemente qualificata, di tale obbligo fosse dimostrata nel caso di specie, occorre constatare che il ragionamento con cui il Tribunale ha dichiarato, ai punti da 91 a 97 della sentenza impugnata, che così non era è errato in diritto.

173

Infatti, per pronunciarsi sugli argomenti dell’IMG, il Tribunale ha giudicato, da un lato, che l’esistenza di una simile violazione doveva essere esclusa in quanto «non si può censurare la Commissione per il fatto di non concludere nuovi accordi di delega in gestione indiretta con un’entità, quando lo status di organizzazione internazionale di quest’ultima può essere rimesso in discussione a seguito di elementi in tal senso portati a conoscenza di tale istituzione». Orbene, una simile motivazione era irrilevante, in quanto era stato definitivamente constatato, nella sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P, che la decisione dell’8 maggio 2015 era illegittima nella parte in cui metteva in discussione la qualità di organizzazione internazionale dell’IMG al termine di un’analisi che era viziata da un errore di diritto e da un errore manifesto di valutazione dei pochi elementi sui quali essa si era basata e in quanto era in relazione a tale precedente decisione e a tale specifica illegittimità, e non già in relazione al potere generale della Commissione di mettere in discussione la qualità dell’IMG sulla base di altri elementi che potevano essere portati a sua conoscenza in futuro, che si doveva accertare l’eventuale esistenza di una violazione idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

174

Dall’altro lato, il Tribunale ha dichiarato che l’IMG non precisava in che modo l’errore di diritto e l’errore manifesto di valutazione che avevano indotto la Corte ad annullare la decisione dell’8 maggio 2015 costituissero una violazione dell’obbligo di diligenza incombente alla Commissione. Orbene, l’argomentazione dell’IMG identificava, in modo chiaro, preciso e concreto, l’esistenza di una violazione del genere, la quale riguardava l’adozione, da parte di tale istituzione, di una decisione che aveva messo in discussione la sua qualità di organizzazione internazionale, nell’accezione di cui ai regolamenti finanziari del 2002 e del 2012, sulla base di elementi frammentari il cui esame da parte della Corte aveva indotto quest’ultima a constatare che essi erano inidonei a giustificare tali dubbi, da un punto di vista sia fattuale sia giuridico, e che ne era stato tenuto conto dalla Commissione in un modo che era viziato sia da un errore di diritto sia da un errore manifesto di valutazione.

175

Il Tribunale è quindi incorso in un errore di diritto non riconoscendo l’esistenza di una violazione dell’obbligo di diligenza che gravava nella fattispecie sulla Commissione. Non avendo esso preso posizione, per altro verso, sulla questione se tale violazione fosse sufficientemente qualificata ai sensi della giurisprudenza della Corte, tale errore di diritto comporta l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto, al punto 100 della sentenza impugnata, la domanda di risarcimento dell’IMG in quanto infondata.

2.   Sul secondo motivo

a)   Argomenti delle parti

176

Per quanto riguarda i capi delle conclusioni risarcitorie respinti dal Tribunale in quanto irricevibili, l’IMG sostiene, in primo luogo, che tale giudice è venuto meno al suo obbligo di motivazione ed è incorso in una serie di errori di diritto, ai punti da 49 a 59 e 68 della sentenza impugnata, respingendo in quanto tali le sue domande dirette a che fosse ingiunto alla Commissione di risarcire in forma specifica, mediante obblighi di fare, una parte dei danni derivanti dalla decisione dell’8 maggio 2015. Infatti, una persona che intenda ottenere il risarcimento dei danni che le sono stati causati da un atto o da un comportamento imputabile all’Unione sarebbe legittimata a chiedere che tale risarcimento avvenga in forma specifica nei casi che vi si prestano, come nella fattispecie. L’IMG si sarebbe poi limitata, nelle sue osservazioni scritte che seguivano il rinvio parziale della causa al Tribunale, a precisare in tal senso, al fine di aggiornarla, la domanda di risarcimento già contenuta nell’atto introduttivo del giudizio. Infine, il Tribunale non avrebbe esposto, nella sentenza impugnata, alcuna valida ragione per non soddisfare tale domanda.

177

In secondo luogo, il Tribunale sarebbe altresì venuto meno al suo obbligo di motivazione e sarebbe incorso in una serie di errori di diritto, ai punti 60 e 68 della sentenza impugnata, giudicando che alcuni dei danni materiali dedotti dall’IMG fossero nuovi e respingendo in quanto irricevibili, per tale ragione, i corrispondenti capi delle conclusioni. Tali capi delle conclusioni costituirebbero infatti solo la ripresa, in una forma validamente adeguata e sviluppata, di capi delle conclusioni che figuravano già nell’atto introduttivo del giudizio.

178

In terzo luogo, il Tribunale sarebbe altresì venuto meno al suo obbligo di motivazione e sarebbe incorso in un errore di diritto respingendo in quanto irricevibile, ai punti 63 e 68 della sentenza impugnata, la sua domanda di risarcimento di un danno morale attinente a un pregiudizio alla sua reputazione e quantificato in EUR 10 milioni, con la motivazione che tale domanda aveva cambiato natura rispetto alla domanda di risarcimento per un importo di un euro simbolico che era stata presentata nell’atto introduttivo del giudizio. Infatti, da un lato, quest’ultimo avrebbe contenuto un’indicazione secondo cui tale quantificazione simbolica era formulata con riserva di integrazione, cosa che l’IMG avrebbe fatto in maniera motivata e dettagliata nelle osservazioni presentate dopo il rinvio parziale della causa da parte della Corte. Dall’altro lato, il Tribunale disporrebbe di una competenza estesa al merito nelle controversie di carattere pecuniario, che gli impedirebbe di dichiarare l’irricevibilità di una domanda come quella presentatagli nel caso di specie.

179

La Commissione contesta la fondatezza di tutti gli argomenti suesposti.

b)   Giudizio della Corte

180

Occorre senz’altro rilevare che la domanda di risarcimento sulla quale il Tribunale era al contempo competente a pronunciarsi e tenuto a farlo nella causa T‑381/15 RENV era quella che era stata ad esso rinviata dalla Corte nella sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P, ad esclusione di qualsiasi altra domanda.

181

Orbene, come risulta dal punto 4 del dispositivo di tale sentenza e dai punti 1, 33, 39, 100 e 105 della medesima, che costituiscono il sostegno necessario di tale dispositivo, la domanda di risarcimento così rinviata dalla Corte al Tribunale corrispondeva a quella presentata dall’IMG nel suo atto introduttivo del giudizio nella causa T‑381/15, la quale aveva ad oggetto esclusivo il risarcimento, da un lato, di un danno di ordine materiale che l’IMG aveva stimato in EUR 28 milioni e, dall’altro, di un danno di ordine morale attinente a un pregiudizio alla reputazione dell’interessata, che si chiedeva di risarcire nella misura di un euro simbolico, come il Tribunale ha ricordato ai punti 22, 46 e 48 della sentenza impugnata, che non sono rimessi in discussione dinanzi alla Corte.

182

Tuttavia, come risulta dalle constatazioni correttamente effettuate dal Tribunale ai punti da 40 a 42, 46, 48, 53, 54, 60 e 63 della sentenza impugnata, la domanda di risarcimento sulla quale l’IMG l’ha invitato a pronunciarsi nelle osservazioni da essa presentategli dopo il rinvio parziale della causa è stata estesa, in modo manifesto e considerevole, al di là del suo oggetto iniziale, in quanto vi si sono aggiunti un insieme di capi di conclusioni diretti, in primo luogo, alla pronuncia di un’ampia serie di ingiunzioni di fare, in secondo luogo, al risarcimento di danni materiali nuovi o diversi rispetto all’unico che era stato inizialmente lamentato e, in terzo luogo, al risarcimento di un danno di ordine morale adesso quantificato non più in un euro simbolico, ma in EUR 10 milioni.

183

Orbene, non si può ammettere che, a seguito del rinvio totale o parziale di una controversia al Tribunale da parte della Corte, la parte ricorrente modifichi, con conclusioni o domande nuove, l’oggetto di tale controversia, quale inizialmente presentato al primo giudice, essendo tale oggetto, come risulta dalla giurisprudenza costante, delimitato dalle sole conclusioni o domande presentate nell’atto introduttivo del giudizio (sentenze del 25 settembre 1979, Commissione/Francia, 232/78, EU:C:1979:215, punto 3, e del 7 novembre 2019, Rose Vision/Commissione, C‑346/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:939, punti 4346), quali eventualmente adeguate o precisate, nel rispetto delle condizioni o dei requisiti applicabili, nel corso del procedimento giurisdizionale di primo grado.

184

Nel caso di specie, l’IMG non era dunque legittimata a modificare la domanda risarcitoria da essa presentata al Tribunale nella causa T‑381/15 e sulla quale tale giudice era chiamato a pronunciarsi nuovamente a seguito del rinvio parziale effettuato dalla sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P, come giustamente dichiarato da detto giudice al punto 49 della sentenza impugnata.

185

Pertanto, il Tribunale ha non soltanto adeguatamente motivato in diritto ma anche legittimamente giustificato la propria decisione di respingere in quanto irricevibili, al punto 68 della sentenza impugnata, i capi delle conclusioni che gli erano stati presentati in violazione di tale prescrizione.

186

Di conseguenza, il motivo di impugnazione in esame deve essere respinto in quanto infondato, senza che sia necessario pronunciarsi sugli argomenti con cui l’IMG contesta la motivazione ad abundantiam della sentenza impugnata relativa alla possibilità, per una parte ricorrente, di presentare, nell’ambito di una domanda risarcitoria, capi di conclusioni diretti alla pronuncia di ingiunzioni di fare.

V. Sul ricorso nella causa T‑381/15 RENV

A. Sull’evocazione

187

Qualora lo stato degli atti lo consenta, in tutto o in parte, la Corte, in forza dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, può statuire definitivamente, a seconda dei casi, sulla controversia o sulla parte di essa matura per la decisione, rinviando, all’uopo, quella che non lo è dinanzi al Tribunale (v., in tal senso, sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P, punto 103, e sentenza del 28 ottobre 2021, Vialto Consulting/Commissione, C‑650/19 P, EU:C:2021:879, punto 139).

188

Nel caso di specie, in quanto alcuni degli aspetti della domanda di risarcimento di cui al punto 181 della presente sentenza sono stati oggetto di discussione in contraddittorio dinanzi al Tribunale e l’esame di tali aspetti non richiede l’adozione di nessuna ulteriore misura di organizzazione del procedimento o di istruzione del fascicolo, la Corte ritiene che, poiché lo stato degli atti lo consente, occorra statuire su di essi definitivamente [v., per analogia, sentenze dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 130, e del 2 dicembre 2021, Commissione e GMB Glasmanufaktur Brandenburg/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings, C‑884/19 P e C‑888/19 P, EU:C:2021:973, punto 104], nei limiti di seguito illustrati.

B. Sull’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata dell’obbligo di diligenza incombente nella fattispecie alla Commissione

189

In primo luogo, lo stato degli atti consente di statuire sulla controversia per quanto riguarda la questione se la violazione dell’obbligo di diligenza incombente alla Commissione nei confronti dell’IMG al momento in cui tale istituzione ha adottato la decisione dell’8 maggio 2015, quale constatata ai punti da 173 a 175 della presente sentenza, sia sufficientemente qualificata o no, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 146 di tale sentenza, per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

190

A tale riguardo, va rilevato, anzitutto, che, come giustamente sostenuto dalla Commissione, la nozione di «organizzazione internazionale» cui fanno riferimento i regolamenti finanziari del 2002 e del 2012 è una nozione generale la cui interpretazione, ai fini di tali regolamenti, può comportare difficoltà in assenza, in particolare, di giurisprudenza al riguardo.

191

Inoltre, tale istituzione ha altresì ragione nel sottolineare che anche l’applicazione di tale nozione poteva, nel caso di specie, rivelarsi complessa e comportare difficoltà di qualificazione giuridica dei fatti, tenuto conto della situazione specifica dell’IMG, quale riassunta al punto 18 della presente sentenza.

192

Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, sebbene tali difficoltà di interpretazione e di applicazione possano essere idonee a spiegare il comportamento di un’istituzione, di un organo o di un organismo qualora risulti che essi abbiano agito come un’amministrazione normalmente prudente e diligente avrebbe fatto in circostanze analoghe (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punto 43), esse non possono invece consentire di qualificare come scusabile una mancanza di diligenza manifesta nell’ambito di un esame come quello che la Commissione era chiamata a svolgere in riferimento alla situazione dell’IMG (v., in tal senso, sentenza del 4 aprile 2017, Mediatore europeo/Staelen, C‑337/15 P, EU:C:2017:256, punto 41 e giurisprudenza ivi citata), in particolare qualora tale mancanza di diligenza consista nell’omettere di istruire le questioni che sono al centro di tale esame o nel trarre da quest’ultimo conclusioni chiaramente inadeguate, carenti, irragionevoli o non comprovate (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 4 aprile 2017, Mediatore europeo/Staelen, C‑337/15 P, EU:C:2017:256, punti da 104 a 106, 109, 112, 114117).

193

Infatti, nel caso di specie, le possibili difficoltà di interpretazione e di applicazione menzionate ai punti 190 e 191 della presente sentenza non sono idonee a spiegare l’adozione di una decisione così manifestamente priva di giustificazione giuridica e fattuale come la decisione dell’8 maggio 2015, in relazione alla quale è stato definitivamente constatato, con la sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P, che essa non conteneva alcuna analisi giuridica della nozione di «organizzazione internazionale» nell’accezione di cui ai regolamenti finanziari del 2002 e del 2012, da un lato, e che gli elementi addotti a suo sostegno erano inidonei a mettere in discussione la qualità di organizzazione internazionale dell’IMG, dall’altro.

194

Ne consegue che l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata dell’obbligo di diligenza incombente nella fattispecie alla Commissione è dimostrata.

C. Sui danni lamentati e sul nesso causale con la violazione constatata

195

Per quanto riguarda, in secondo luogo, le condizioni alle quali è subordinata la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione in un determinato caso, diverse da quella constatata al punto precedente, occorre ricordare che esse attengono, come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte, da un lato, all’effettività del danno o dei danni lamentati e, dall’altro, alla sussistenza di un nesso causale tra il comportamento dell’Unione controverso, da una parte, e tale/i danno/i, dall’altra (sentenza del 28 ottobre 2021, Vialto Consulting/Commissione, C‑650/19 P, EU:C:2021:879, punto 138 e giurisprudenza ivi citata).

196

Nel caso di specie, l’IMG chiede il risarcimento dei danni di ordine morale e materiale che le sarebbero stati arrecati dalla decisione dell’8 maggio 2015. Come risulta dai punti 55 e 185 della presente sentenza, tali domande risarcitorie sono state giustamente dichiarate parzialmente irricevibili dal Tribunale. Permangono quindi controverse, in questa fase del procedimento giurisdizionale, solo le domande vertenti, da un lato, sul danno morale attinente al pregiudizio alla reputazione dell’IMG, per un importo di un euro simbolico, e, dall’altro, sul danno materiale consistente, in sostanza, in un’eventuale perdita di opportunità, per l’interessata, di ottenere nuovi accordi di delega da parte della Commissione in quanto organizzazione internazionale incaricata di compiti di esecuzione del bilancio nell’ambito di una gestione indiretta del bilancio dell’Unione e di percepire a tale titolo, quale «dotazione per le spese indirette», una somma corrispondente a una percentuale forfettaria delle spese amministrative generali che possono essere considerate costi effettivi ammissibili a un finanziamento da parte dell’Unione.

197

A tale riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che da una giurisprudenza consolidata della Corte risulta che un danno di ordine immateriale o morale può, in talune situazioni, essere considerato riparato in maniera adeguata e sufficiente attraverso l’annullamento dell’atto illegittimo che lo ha causato (sentenze del 9 luglio 1987, Hochbaum e Rawes/Commissione, 44/85, 77/85, 294/85 e 295/85, EU:C:1987:348, punto 22; del 28 febbraio 2008, Neirinck/Commissione, C‑17/07 P, EU:C:2008:134, punto 98; del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punto 72, e del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, punto 49).

198

Nel caso di specie, è indubbiamente dimostrato che la violazione sufficientemente qualificata, da parte della Commissione, dell’obbligo di diligenza ad essa incombente ha arrecato all’IMG un danno morale sotto forma di pregiudizio alla reputazione di quest’ultima, in quanto ha portato tale istituzione ad adottare una decisione che esprimeva dubbi relativi alla qualità di organizzazione internazionale di tale entità sulla base di elementi inidonei a giustificare simili dubbi in fatto e in diritto. In particolare, l’IMG ha prodotto in tempo utile, dinanzi al Tribunale, un certo numero di elementi di prova documentali che attestano sufficientemente la risonanza che tale decisione ha avuto negli ambienti istituzionali e professionali interessati a livello europeo e nazionale.

199

Tuttavia, la Corte ha constatato l’illegittimità della summenzionata decisione e l’ha annullata nella sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P. Inoltre, i termini chiari in cui è formulata tale constatazione sono idonei a garantire, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 197 della presente sentenza, la riparazione adeguata e sufficiente del danno morale subìto dall’IMG, tenuto conto del contesto in cui essi intervengono.

200

Pertanto, le conclusioni risarcitorie dell’IMG devono essere respinte in quanto infondate nella parte in cui vertono sul danno morale derivante dall’illegittimità della decisione dell’8 maggio 2015.

201

In secondo luogo, lo stato degli atti non consente invece di statuire sulla controversia nella parte in cui essa verte sul danno materiale di cui l’IMG è legittimata a chiedere il risarcimento.

202

Infatti, sebbene la domanda di risarcimento dell’IMG sia stata oggetto, nel suo insieme, di un contraddittorio scritto e orale dinanzi al Tribunale, tale giudice non ha analizzato la fondatezza delle pretese dell’interessata relative a tale danno materiale. Inoltre, dall’esame degli atti del fascicolo del procedimento giurisdizionale di primo grado emerge che la Corte non dispone, allo stato attuale, di tutti gli elementi di fatto che sarebbero necessari per consentirle di procedere, con un grado di certezza sufficiente, alle complesse valutazioni fattuali che tale analisi implica, tenuto conto, in particolare, della circostanza, ricordata sia nella sentenza C‑183/17 P e C‑184/17 P sia al punto 45 della presente sentenza, che detto danno materiale potrebbe consistere solo in un’eventuale perdita di opportunità, per l’IMG, di essere investita di compiti di esecuzione del bilancio in qualità di organizzazione internazionale.

203

Di conseguenza, occorre rinviare la causa al Tribunale affinché esso statuisca sull’esistenza e, se del caso, sull’entità del danno materiale lamentato nonché, nell’ipotesi in cui fosse adeguatamente dimostrato in diritto, sull’esistenza di un nesso causale tra quest’ultimo e la violazione sufficientemente qualificata dell’obbligo di diligenza che incombeva nel caso di specie alla Commissione, quale definitivamente constatata dalla Corte nella presente sentenza.

VI. Sulle spese

204

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

205

Nel caso di specie, l’IMG, rimasta soccombente nella causa C‑619/20 P, deve essere condannata alle spese in tale causa, conformemente alla domanda della Commissione.

206

Per quanto riguarda invece le cause C‑620/20 P e T‑381/15 RENV, occorre ricordare che, sebbene l’IMG e la Commissione siano entrambe rimaste soccombenti in taluni capi delle loro conclusioni, la domanda di risarcimento dell’IMG deve essere in parte rinviata al Tribunale. Di conseguenza, occorre riservare le spese in queste due cause, conformemente all’articolo 137 di detto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Le cause C‑619/20 P e C‑620/20 P sono riunite ai fini della sentenza.

 

2)

L’impugnazione nella causa C‑619/20 P è respinta.

 

3)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 settembre 2020, IMG/Commissione (T‑381/15 RENV, EU:T:2020:406), è annullata nella parte in cui ha respinto in quanto infondata la domanda di risarcimento dell’International Management Group (IMG) relativa al danno che le sarebbe stato arrecato dalla decisione della Commissione europea di non concludere più con essa nuovi accordi di delega in gestione indiretta, contenuta nella lettera di tale istituzione dell’8 maggio 2015.

 

4)

L’impugnazione nella causa C‑620/20 P è respinta quanto al resto.

 

5)

Il ricorso nella causa T‑381/15 RENV è respinto nella parte in cui verte sulla domanda di risarcimento del danno morale che la decisione menzionata al punto 3 del presente dispositivo ha arrecato all’International Management Group (IMG).

 

6)

La causa T‑381/15 RENV è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché esso statuisca sulla domanda menzionata al punto 3 del presente dispositivo, in quanto essa verte sul danno materiale lamentato dall’International Management Group (IMG).

 

7)

L’International Management Group (IMG) è condannata alle spese nella causa C‑619/20 P.

 

8)

Le spese sono riservate nelle cause C‑620/20 P e T‑381/15 RENV.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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