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Documento 62020CJ0652

    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 giugno 2022.
    HW e a. contro Allianz Elementar Versicherungs AG.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti.
    Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza in materia di assicurazioni – Articolo 11, paragrafo 1, lettera b) – Azione proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario – Possibilità che l’assicuratore sia convenuto davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore – Determinazione della competenza internazionale e territoriale di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro – Articolo 13, paragrafo 2 – Azione diretta proposta dalla parte lesa contro l’assicuratore – Assicuratore domiciliato in uno Stato membro e avente una sede d’attività in un altro Stato membro convenuto davanti all’autorità giurisdizionale nella cui circoscrizione si trova tale sede d’attività.
    Causa C-652/20.

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2022:514

     SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

    30 giugno 2022 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza in materia di assicurazioni – Articolo 11, paragrafo 1, lettera b) – Azione proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario – Possibilità che l’assicuratore sia convenuto davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore – Determinazione della competenza internazionale e territoriale di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro – Articolo 13, paragrafo 2 – Azione diretta proposta dalla parte lesa contro l’assicuratore – Assicuratore domiciliato in uno Stato membro e avente una sede d’attività in un altro Stato membro convenuto davanti all’autorità giurisdizionale nella cui circoscrizione si trova tale sede d’attività»

    Nella causa C‑652/20,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest, Romania), con decisione del 28 settembre 2020, pervenuta in cancelleria il 2 dicembre 2020, nel procedimento

    HW,

    ZF,

    MZ

    contro

    Allianz Elementar Versicherungs AG,

    LA CORTE (Ottava Sezione),

    composta da N. Jääskinen (relatore), presidente di sezione, M. Safjan e M. Gavalec, giudici,

    avvocato generale: J. Richard de la Tour

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per il governo rumeno, da E. Gane e L. Liţu, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da A. Biolan e S. Noë, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra HW, ZF e MZ, tre persone fisiche domiciliate in Romania, e l’Allianz Elementar Versicherungs AG, una società stabilita in Austria ma rappresentata dal suo corrispondente rumeno, relativamente a un ricorso per risarcimento proposto dalle persone summenzionate, le quali sostengono di essere le beneficiarie di un contratto di assicurazione concluso tra tale società e il responsabile dell’incidente che ha causato il decesso di un loro familiare.

    Contesto normativo

    3

    I considerando 15, 16, 18 e 34 del regolamento n. 1215/2012 così recitano:

    «(15)

    È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

    (16)

    Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. (...)

    (...)

    (18)

    Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.

    (...)

    (34)

    È opportuno garantire la continuità tra la convenzione [del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32)], il regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1),] e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni della [suddetta] convenzione (…) e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea».

    4

    Il capo II del regolamento n. 1215/2012, intitolato «Competenza», contiene una sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», in cui sono contenuti gli articoli da 4 a 6 di tale regolamento.

    5

    L’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento così dispone:

    «A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

    6

    L’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede quanto segue:

    «Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

    7

    L’articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012, contenuto nella sezione 2, intitolata «Competenze speciali», di tale capo II, così recita:

    «Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

    (...)

    5)

    qualora si tratti di controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui essa è situata;

    (...)».

    8

    La sezione 3, intitolata «Competenza in materia di assicurazioni», di detto capo II, contiene gli articoli da 10 a 16 del regolamento n. 1215/2012.

    9

    L’articolo 10 di tale regolamento prevede quanto segue:

    «In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, fatti salvi l’articolo 6 e l’articolo 7, punto 5».

    10

    L’articolo 11 di detto regolamento è così formulato:

    «1.   L’assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto:

    a)

    davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato;

    b)

    in un altro Stato membro, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario; o

    (...)

    2.   Qualora l’assicuratore non sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, egli è considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest’ultimo Stato».

    11

    Ai sensi dell’articolo 13 del medesimo regolamento:

    «1.   In materia di assicurazione della responsabilità civile, l’assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta l’azione esercitata dalla parte lesa contro l’assicurato, qualora la legge di tale autorità giurisdizionale lo consenta.

    2.   Le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 sono applicabili all’azione diretta proposta dalla parte lesa contro l’assicuratore, sempre che tale azione sia possibile.

    (...)».

    Procedimento principale e questione pregiudiziale

    12

    Il 22 dicembre 2017 il conducente e il passeggero di un veicolo sono deceduti in un incidente stradale causato, almeno in parte, per colpa del conducente. Il veicolo di cui trattasi era immatricolato in Austria ed era assicurato presso l’Allianz Elementar Versicherung, la cui sede sociale si trova in tale Stato membro.

    13

    Il 17 febbraio 2020, al fine di ottenere il risarcimento del danno morale da loro subìto, tre membri della famiglia allargata del passeggero deceduto, tutti domiciliati in Romania, hanno citato in giudizio la Allianz Elementar Versicherung, rappresentata dal suo corrispondente rumeno Allianz-Țiriac Asigurări SA, dinanzi al Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest, Romania), nella cui circoscrizione è situata la sede sociale di tale corrispondente.

    14

    In applicazione di disposizioni del Codul de procedură civilă (codice di procedura civile), il giudice del rinvio ha verificato d’ufficio la propria competenza internazionale e territoriale.

    15

    Alla luce della sentenza del 13 dicembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen (C‑463/06, EU:C:2007:792, punto 31), che, secondo il giudice del rinvio, riguarda disposizioni equivalenti del regolamento n. 44/2001, tale giudice considera pertinente, ai fini di detta verifica, la norma sulla competenza prevista all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, alla quale rinvia l’articolo 13, paragrafo 2, di quest’ultimo in caso di azione diretta proposta dalla persona lesa contro l’assicuratore.

    16

    A tal riguardo, il giudice del rinvio sottolinea che la convenuta nel procedimento principale è un assicuratore con sede in un altro Stato membro che è stato citato in Romania non già davanti a un giudice nella cui circoscrizione si trovano i rispettivi domicili dei ricorrenti nel procedimento principale, che sostengono di essere i beneficiari della polizza assicurativa di cui trattasi, bensì davanti al giudice nella cui circoscrizione si trova la sede del corrispondente rumeno di tale assicuratore.

    17

    A seguito di tali constatazioni, esso nutre dubbi quanto alla questione se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 determini unicamente la competenza internazionale delle autorità giurisdizionali degli Stati membri oppure tanto quest’ultima quanto la loro competenza nazionale, più precisamente territoriale. Esso menziona argomenti divergenti, di ordine letterale, contestuale e teleologico, che deporrebbero a favore dell’una o dell’altra di tali tesi.

    18

    In tali circostanze, il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se le disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [n. 1215/2012] debbano essere interpretate nel senso che esse riguardano soltanto la competenza internazionale degli Stati membri [dell’Unione europea] oppure nel senso che stabiliscono anche la competenza nazionale (territoriale) delle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il beneficiario della polizza assicurativa».

    Sulla questione pregiudiziale

    19

    Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, quando tale disposizione è applicabile, essa determina sia la competenza internazionale sia la competenza territoriale dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro nella cui circoscrizione è domiciliato l’attore.

    20

    Preliminarmente, occorre ricordare che, nei limiti in cui, conformemente al considerando 34 del regolamento n. 1215/2012, tale regolamento abroga e sostituisce il regolamento n. 44/2001, il quale, a sua volta, ha sostituito la convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), l’interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di questi ultimi strumenti giuridici vale anche per il regolamento n. 1215/2012 quando tali disposizioni possono essere qualificate come «equivalenti» (sentenza del 20 maggio 2021, CNP, C‑913/19, EU:C:2021:399, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

    21

    Orbene, la Corte ha già dichiarato che una siffatta equivalenza sussiste tra l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001 e l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, dato che la formulazione di suddetta prima disposizione è stata essenzialmente ripresa in tale seconda disposizione (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2018, Hofsoe, C‑106/17, EU:C:2018:50, punto 36).

    22

    Per quanto riguarda la corrispondente disposizione della Convenzione di Bruxelles, la Corte ha rilevato che, al fine di rafforzare la tutela della persona economicamente più debole, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001 è stato formulato in modo da consentire, espressamente, all’assicurato o al beneficiario di un contratto di assicurazione di convenire l’assicuratore davanti al giudice del luogo del proprio domicilio, mentre l’articolo 8, primo comma, punto 2, di tale convenzione prevedeva solo la competenza in capo al giudice del luogo del domicilio del contraente dell’assicurazione, senza stabilire se l’assicuratore potesse o meno essere convenuto davanti al giudice del domicilio dell’assicurato o del beneficiario (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2005, Société financière et industrielle du Peloux, C‑112/03, EU:C:2005:280, punto 41). L’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001, divenuto l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, ha esteso quindi, rispetto a detta convenzione, l’elenco delle persone che possono citare l’assicuratore dinanzi a un giudice (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2020, Balta, C‑803/18, EU:C:2020:123, punto 35).

    23

    Nonostante la diversità testuale esistente, sotto tale profilo, tra l’articolo 8, primo comma, punto 2, della Convenzione di Bruxelles, da un lato, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001, nonché l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, dall’altro, resta il fatto che tali disposizioni possono essere qualificate come equivalenti, in quanto consentono che l’assicuratore domiciliato nel territorio, rispettivamente, di uno Stato contraente o di uno Stato membro sia convenuto davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore, quando l’azione è proposta dal contraente dell’assicurazione per quanto riguarda detta convenzione, oppure dall’assicurato o dal beneficiario di un contratto di assicurazione per quanto riguarda detti regolamenti, purché l’attore interessato sia domiciliato, rispettivamente, in un altro Stato contraente o in un altro Stato membro.

    24

    Pertanto, l’interpretazione fornita dalla Corte per quanto riguarda l’articolo 8, primo comma, punto 2, della Convenzione di Bruxelles e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001 si applica anche all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012.

    25

    Peraltro, prima di rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio, occorre fare alcune precisazioni, tenuto conto delle circostanze del procedimento principale.

    26

    Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, qualora l’azione sia proposta contro un assicuratore domiciliato in uno Stato membro dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o dal beneficiario di un contratto di assicurazione, l’assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto in un altro Stato membro, e più specificamente davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore.

    27

    Nel caso di specie, da un lato, dalla decisione di rinvio risulta che l’azione di cui al procedimento principale è stata proposta contro una società di assicurazione domiciliata in Austria «rappresentata dal suo corrispondente in Romania», secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio. A tal riguardo, occorre ricordare che gli accertamenti relativi ai fatti del procedimento principale e alle disposizioni di diritto nazionale che promanano da tale giudice non possono essere messi in discussione, conformemente alla costante giurisprudenza relativa alla separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte nell’ambito della procedura di cui all’articolo 267 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2021, Wilo Salmson France, C‑80/20, EU:C:2021:870, punto 47, e del 21 dicembre 2021, Trapeza Peiraios, C‑243/20, EU:C:2021:1045, punto 26).

    28

    Tuttavia, al fine di fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi utili alla soluzione della controversia di cui è investito, occorre richiamare la sua attenzione, in detto contesto, sulle disposizioni del regolamento n. 1215/2012 che sanciscono norme speciali sulla competenza in caso di controversie relative all’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, e più in particolare sull’articolo 7, punto 5, di detto regolamento, il cui articolo 10 del medesimo riserva l’applicazione in materia assicurativa. Dalla decisione di rinvio non si può desumere se il ricorso proposto dai ricorrenti nel procedimento principale possa costituire una siffatta contestazione, ma spetterà, in ogni caso, a tale giudice stabilirlo e, se del caso, verificare la propria competenza anche alla luce di dette disposizioni, tenendo conto dei criteri definiti dalla giurisprudenza della Corte nel settore in parola (v., segnatamente, sentenza del 20 maggio 2021, CNP, C‑913/19, EU:C:2021:399, punti 5152).

    29

    D’altro lato, nelle sue osservazioni scritte, la Commissione europea ha sottolineato che, sebbene il giudice del rinvio abbia indicato che i ricorrenti nel procedimento principale sono «beneficiari» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, la controversia di cui al procedimento principale riguarda piuttosto un ricorso diretto proposto da parti lese, e non da beneficiari, contro l’assicuratore, cosicché tale disposizione sarebbe applicabile al caso di specie solo tramite l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento in parola.

    30

    A tal riguardo, occorre rilevare che, certamente, il giudice del rinvio ha qualificato come «beneficiari della polizza assicurativa» di cui trattasi i ricorrenti nel procedimento principale, che sono membri della famiglia allargata del passeggero deceduto nell’incidente causato dal conducente del veicolo assicurato. Tuttavia, per suffragare l’applicabilità dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 nel procedimento principale, suddetto giudice ha fatto riferimento alla sentenza del 13 dicembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen (C‑463/06, EU:C:2007:792, punto 31), secondo la quale «il rinvio effettuato nell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento medesimo deve essere interpretato nel senso che la persona lesa può proporre un’azione diretta contro l’assicuratore dinanzi al giudice del luogo dello Stato membro in cui è domiciliata, qualora una siffatta azione diretta sia consentita e l’assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro». Orbene, le disposizioni così individuate nella sentenza in parola sono equivalenti, rispettivamente, all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 e all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2018, Hofsoe, C‑106/17, EU:C:2018:50, punto 36).

    31

    In siffatte circostanze, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 sembra essere effettivamente applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, in conseguenza del rinvio a tale disposizione operato dall’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento.

    32

    Pertanto, spetterà al giudice del rinvio verificare, prima di poter eventualmente applicare al procedimento principale l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, se le norme procedurali del diritto rumeno consentano ai potenziali aventi diritto a un risarcimento di promuovere un’azione diretta contro l’assicuratore, la quale, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento, comporta l’applicabilità degli articoli da 10 a 12 di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2018, Hofsoe, C‑106/17, EU:C:2018:50, punto 35). La Corte ha precisato che il rinvio operato da detto articolo 13, paragrafo 2, ha lo scopo di aggiungere al novero degli attori, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), i soggetti che hanno subìto un danno, senza che la cerchia di tali soggetti sia limitata a quelli che l’abbiano subìto direttamente (v. in tal senso, sentenza del 20 maggio 2021, CNP, C‑913/19, EU:C:2021:399, punto 38).

    33

    Fatte queste precisazioni preliminari, occorre ricordare che, in conformità ad una giurisprudenza costante, per interpretare una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. Anche la genesi storica di una disposizione di diritto dell’Unione può rivelare elementi pertinenti per la sua interpretazione (sentenza del 2 settembre 2021, CRCAM, C‑337/20, EU:C:2021:671, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

    34

    In primo luogo, per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, occorre sottolineare che la domanda del Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) è incentrata sulla parte finale di tale disposizione.

    35

    Orbene, occorre constatare che la versione in lingua rumena del summenzionato articolo 11, paragrafo 1, lettera b), così come le versioni in lingua inglese e finlandese, differisce in tale punto, in particolare, dalle versioni in lingua spagnola, danese, tedesca, francese, italiana, neerlandese, polacca, portoghese e svedese. Mentre nella prima serie di tali versioni, la parte finale della disposizione in parola fa riferimento alle «autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato l’attore», nella seconda serie di dette versioni, essa fa riferimento all’«autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore». Risulta quindi che l’impiego del plurale per il termine «autorità giurisdizionale», quale figura nella questione sollevata dal giudice del rinvio, non è stato accolto in diverse versioni linguistiche della disposizione interpretata.

    36

    Conformemente a una giurisprudenza costante, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Infatti, la necessità che un atto dell’Unione sia applicato e, quindi, interpretato in modo uniforme esclude che esso sia considerato isolatamente in una delle sue versioni, ma impone che esso sia interpretato in funzione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa di cui fa parte (sentenza del 10 dicembre 2020, Personal Exchange International, C‑774/19, EU:C:2020:1015, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

    37

    Al riguardo, come rilevato sia dal giudice del rinvio sia dal governo rumeno e dalla Commissione nelle loro osservazioni scritte, è particolarmente illuminante il confronto tra la formulazione della lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 11 del regolamento n. 1215/2012, oggetto della questione sollevata dal giudice del rinvio, e la formulazione della lettera a) del medesimo paragrafo 1. Infatti, il criterio di competenza adottato dal legislatore dell’Unione a tale lettera b) si riferisce, specificamente, al «luogo in cui è domiciliato l’attore», mentre il criterio di cui alla lettera a) di detto paragrafo 1 si riferisce in modo globale allo «Stato in cui [l’assicuratore] è domiciliato».

    38

    Siffatta differenza di formulazione depone a favore dell’interpretazione secondo la quale l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 è volto a designare direttamente una determinata autorità giurisdizionale all’interno di uno Stato membro, senza operare un rinvio alle norme sulla ripartizione della competenza territoriale in vigore in quest’ultimo, e quindi a determinare non soltanto la competenza internazionale, ma anche la competenza territoriale di detta autorità giurisdizionale, nei casi rientranti nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

    39

    Come affermato dal giudice del rinvio e dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, l’interpretazione accolta al punto precedente della presente sentenza è corroborata dall’analogia con sentenze in cui la Corte ha interpretato diverse disposizioni dell’articolo 7 del regolamento n. 1215/2012, la cui formulazione tende parimenti a designare un «luogo» preciso all’interno di uno Stato membro, nel senso che dette disposizioni determinano sia la competenza internazionale sia la competenza territoriale. Tali sentenze riguardano, in particolare, il punto 1, lettera b), primo trattino, del summenzionato articolo 7, equivalente al punto 1, lettera b), primo trattino, dell’articolo 5 del regolamento n. 44/2001 (v., in tal senso, sentenza del 3 maggio 2007, Color Drack, C‑386/05, EU:C:2007:262, punto 30), il punto 1, lettera b), secondo trattino, di detto articolo 7 (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2017, Kareda, C‑249/16, EU:C:2017:472, punto 46), nonché il punto 2 del medesimo articolo 7 (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Volvo e a., C‑30/20, EU:C:2021:604, punti 3343).

    40

    L’analogia così stabilita con le suddette sentenze è altresì corroborata dalla relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 27 settembre 1968, elaborata dal sig. P. Jenard (GU 1979, C 59, pag. 1). Infatti, ai sensi della pagina 31 di tale relazione, l’articolo 8, primo comma, punto 1, della Convenzione di Bruxelles «si limita ad enunciare una competenza generale, prevedendo la competenza “dei giudici dello Stato di domicilio dell’assicuratore”», di modo che «i[n] ogni Stato, poi, per determinare il giudice competente si farà applicazione della legislazione interna», mentre il punto 2 del medesimo articolo 8, primo comma, ha lo scopo di prevedere che «[s]e l’assicuratore è (...) citato fuori dello Stato in cui ha il domicilio, l’azione deve essere proposta davanti ad un giudice espressamente determinato, secondo il sistema già adottato dall’articolo 5 [di detta Convenzione]».

    41

    Dato che, da un lato, le norme sulla competenza in materia di assicurazioni enunciate all’articolo 8, primo comma, punti 1 e 2, della Convenzione di Bruxelles sono sostanzialmente equivalenti a quelle previste all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 1215/2012 e, dall’altro, le norme sulla competenza in materia contrattuale e di illeciti enunciate all’articolo 5, punti 1 e 3, di tale Convenzione sono sostanzialmente equivalenti a quelle previste all’articolo 7, punti 1 e 2, di del regolamento in parola, la relazione menzionata al punto precedente della presente sentenza, in particolare il ravvicinamento effettuato alla fine della citazione di cui al medesimo punto, consente di avvalorare l’interpretazione secondo cui l’uso del termine «luogo» all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento comporta che tale disposizione designa un’autorità giurisdizionale espressamente determinata, e dunque fissa direttamente la competenza territoriale, alla stregua di quanto statuito dalla Corte in relazione a formule analoghe che figurano all’articolo 7, punti 1 e 2, del medesimo regolamento.

    42

    Dagli elementi che precedono risulta che un’interpretazione letterale dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 consente già di per sé di concludere che tale disposizione determina sia la competenza internazionale sia la competenza territoriale dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro nella cui circoscrizione è domiciliato l’attore.

    43

    In secondo luogo, questa interpretazione è corroborata dall’analisi del contesto in cui si colloca detta disposizione. Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, in linea di principio, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro. Parimenti, il considerando 15 del regolamento in parola sottolinea che le norme sulla competenza previste da quest’ultimo si basano sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto, che deve valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati.

    44

    L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 prevede che, in deroga a tale principio, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possano essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro in virtù delle norme enunciate alle sezioni da 2 a 7 del capo II di detto regolamento.

    45

    Per quanto riguarda, più in particolare, la sezione 3 del capo II di tale regolamento, nella quale figura l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), è pacifico che essa istituisce un sistema autonomo di ripartizione delle competenze giurisdizionali in materia di assicurazioni, come risulta, in particolare, dall’intestazione di tale sezione e dall’articolo 10 di detto regolamento [v., in tal senso, sentenze del 21 ottobre 2021, T.B. e D. (Competenza in materia di assicurazioni), C‑393/20, non pubblicata, EU:C:2021:871, punto 29, nonché del 9 dicembre 2021, BT (Coinvolgimento della persona assicurata), C‑708/20, EU:C:2021:986, punto 26].

    46

    Poiché la competenza del foro del domicilio dell’attore, prevista all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, costituisce una regola che deroga al principio della competenza del foro del domicilio del convenuto, essa deve essere interpretata in maniera restrittiva, il che non consente un’interpretazione che vada oltre alle ipotesi previste in modo esplicito da tale regolamento [v., per analogia, sentenze del 20 maggio 2021, CNP, C‑913/19, EU:C:2021:399, punto 49, nonché del 21 ottobre 2021, T.B. e D. (Competenza in materia di assicurazioni), C‑393/20, non pubblicata, EU:C:2021:871, punto 42].

    47

    Un’interpretazione restrittiva della disposizione in parola si impone a maggior ragione in quanto, come sottolineato dalla Corte riguardo alla disposizione equivalente contenuta nell’articolo 8, primo comma, punto 2, della Convenzione di Bruxelles, gli autori di tale convenzione hanno manifestato di non essere favorevoli alla competenza delle autorità giurisdizionali del domicilio dell’attore al di fuori dei casi da essa espressamente previsti (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2000, Group Josi, C‑412/98, EU:C:2000:399, punti da 69 a 72).

    48

    Di conseguenza, non si può ritenere che, designando l’«autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore», l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 attribuisca la competenza a tutte le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato l’attore.

    49

    In terzo e ultimo luogo, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni pertinenti nel caso di specie, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, dal considerando 18 del regolamento n. 1215/2012 risulta che l’azione in materia di assicurazioni è caratterizzata da un certo squilibrio tra le parti, che le disposizioni della sezione 3 del capo II di tale regolamento mirano a correggere facendo sì che la parte più debole benefici di norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali [sentenza del 9 dicembre 2021, BT (Coinvolgimento della persona assicurata), C‑708/20, UE:C:2021:986, punto 32 e giurisprudenza ivi citata].

    50

    In particolare, la norma speciale sulla competenza prevista all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, come tutte quelle contenute nella sezione 3 del capo II del medesimo regolamento, è volta a garantire che la parte più debole che intenda agire in giudizio contro la parte più forte possa farlo davanti a un giudice di uno Stato membro facilmente accessibile [v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2020, Balta, C‑803/18, EU:C:2020:123, punto 28, nonché del 21 ottobre 2021, T.B. e D. (Competenza in materia di assicurazioni), C‑393/20, non pubblicata, EU:C:2021:871, punto 46].

    51

    Più specificamente, è già stato dichiarato che gli eredi della vittima di un incidente stradale, come i ricorrenti nel procedimento principale, devono poter beneficiare del forum actoris autorizzato dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento [v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2021, T.B. e D. (Competenza in materia di assicurazioni), C‑393/20, non pubblicata, EU:C:2021:871, punti 3031, nonché giurisprudenza ivi citata].

    52

    Per contro, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento non può essere inteso nel senso che, come prospettato dal giudice del rinvio, gli attori interessati abbiano la facoltà di adire non solo l’autorità giurisdizionale nella cui circoscrizione è situato il loro domicilio, ma qualunque altra autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui sono domiciliati. Tale disposizione non ha affatto lo scopo di consentire la pratica del «forum shopping», che, peraltro, non sarebbe conforme agli altri obiettivi previsti dal regolamento n. 1215/2012.

    53

    Infatti, come rilevato dal governo rumeno nelle sue osservazioni scritte, la finalità di tutela di detto articolo 11, paragrafo 1, lettera b), è già raggiunta offrendo a qualsiasi attore di cui a tale disposizione, vale a dire il contraente dell’assicurazione, l’assicurato o un beneficiario del contratto di assicurazione, la facoltà di optare tra le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova il domicilio dell’assicuratore convenuto e l’autorità giurisdizionale nella cui circoscrizione si trova il proprio domicilio.

    54

    Inoltre, conformemente al considerando 16 del regolamento n. 1215/2012, le disposizioni di tale regolamento devono essere interpretate tenendo conto dell’obiettivo consistente nell’agevolare la buona amministrazione della giustizia [sentenza del 9 dicembre 2021, BT (Coinvolgimento della persona assicurata), C‑708/20, UE:C:2021:986, punto 35]. Da tale considerando 16 risulta altresì che il principio del foro del domicilio del convenuto è stato completato dal legislatore dell’Unione, a titolo derogatorio, attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto esistente tra l’autorità giurisdizionale e la controversia. Detto considerando precisa che l’esistenza di un siffatto collegamento tende a garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. La ricerca di un alto grado di prevedibilità della competenza, in particolare per il convenuto, è parimenti menzionata quale obiettivo al considerando 15 del medesimo regolamento.

    55

    In tale contesto, occorre rilevare che il fatto di interpretare l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 nel senso che esso designa direttamente, senza rinviare alle norme interne degli Stati membri, un’autorità giurisdizionale determinata, ossia quella nella cui circoscrizione è situato il domicilio dell’attore, garantisce non solo che l’unica autorità giurisdizionale così competente presenti un collegamento particolarmente stretto con la controversia di cui trattasi, ma anche che tale giudice sia al contempo facilmente identificabile dall’attore e ragionevolmente prevedibile per il convenuto.

    56

    Per completezza, occorre precisare che, per contro, la delimitazione dell’ambito di competenza territoriale nel quale si trova il luogo in cui l’attore ha il proprio domicilio, ai sensi di tale articolo 11, paragrafo 1, lettera b), rientra, in linea di principio, nella competenza organizzativa dello Stato membro cui detta autorità giurisdizionale appartiene (v., per analogia, sentenza del 15 luglio 2021, Volvo e a., C‑30/20, EU:C:2021:604, punto 34).

    57

    Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, quando tale disposizione è applicabile, essa determina sia la competenza internazionale sia la competenza territoriale dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro nella cui circoscrizione è domiciliato l’attore.

    Sulle spese

    58

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, quando tale disposizione è applicabile, essa determina sia la competenza internazionale sia la competenza territoriale dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro nella cui circoscrizione è domiciliato l’attore.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.

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