Scegli le funzioni sperimentali da provare

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Documento 62020CC0569

Conclusioni dell’avvocato generale J. Richard de la Tour, presentate il 13 gennaio 2022.
IR contro Spetsializirana prokuratura.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 8 – Diritto di presenziare al processo – Informazione sul processo – Impossibilità di rintracciare l’imputato nonostante i ragionevoli sforzi profusi dalle autorità competenti – Possibilità di un processo e di una condanna in contumacia – Articolo 9 – Diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale che consenta di riesaminare il merito della causa.
Causa C-569/20.

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2022:26

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 13 gennaio 2022 ( 1 )

Causa C‑569/20

IR

Procedimento penale

con l’intervento di

Spetsializirana prokuratura

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale specializzato per i procedimenti penali, Bulgaria)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Diritto di presenziare al processo – Articoli 8 e 9 – Requisiti in caso di condanna in contumacia – Diritto a un nuovo processo – Fuga dell’imputato – Normativa nazionale che esclude la riapertura del procedimento penale qualora la persona condannata in contumacia si sia data alla fuga dopo aver preso conoscenza delle accuse a suo carico durante la fase istruttoria del procedimento»

I. Introduzione

1.

Un individuo che è stato condannato al termine di un processo nel quale non è comparso personalmente a causa della sua latitanza può beneficiare del diritto a un nuovo processo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, e dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ( 2 )?

2.

È questo, in sostanza, l’oggetto delle questioni pregiudiziali sollevate dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale specializzato per i procedimenti penali, Bulgaria).

3.

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale nel quale è stato deciso di giudicare IR in sua assenza. Sebbene tale individuo sia stato informato delle accuse formulate nei suoi confronti durante la fase delle indagini preliminari, egli si è dato alla fuga, ragion per cui non è stato informato né dell’atto d’imputazione definitivo, né della data e del luogo del processo a suo carico, né delle conseguenze della mancata comparizione.

4.

Di conseguenza, il giudice del rinvio si interroga sulla portata dei requisiti stabiliti dal legislatore dell’Unione nell’ambito della direttiva 2016/343 al fine di garantire i diritti della difesa di detto individuo. In particolare, esso intende determinare se sarà possibile eseguire la decisione emessa al termine del processo celebrato in sua assenza ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva o se, al contrario, sarà necessario prevedere un nuovo processo, a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, e dell’articolo 9 di detta direttiva.

5.

Nelle presenti conclusioni, spiegherò che, sebbene l’informazione fornita all’imputato riguardo al processo a suo carico costituisca un requisito essenziale stabilito dalla direttiva 2016/343 ai fini del rispetto dei diritti della difesa, il legislatore dell’Unione consente tuttavia agli Stati membri di esaminare in quale misura tale requisito sia stato soddisfatto in concreto. Esso invita questi ultimi a prestare particolare attenzione ai comportamenti adottati tanto dalle autorità nazionali competenti per comunicare tale informazione, quanto dall’imputato per ricevere quest’ultima.

6.

Ciò premesso, esporrò le ragioni per le quali l’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2016/343, che consente agli Stati membri di eseguire una decisione emessa al termine di un processo a cui l’imputato non è comparso, comprende una situazione in cui il giudice nazionale accerti, alla luce di tutte le circostanze concrete che caratterizzano la situazione di cui trattasi, che, nonostante la diligenza e gli sforzi di cui hanno dato prova le autorità nazionali competenti per informare l’imputato del processo a suo carico e delle conseguenze della mancata comparizione, quest’ultimo non ha adempiuto, deliberatamente e intenzionalmente, agli obblighi che gli sono imposti per ricevere tali informazioni, al fine di sottrarsi all’azione della giustizia. Preciserò che, nel caso in cui il giudice nazionale effettui tali accertamenti, l’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, e l’articolo 9 della direttiva 2016/343 non ostano ad una normativa nazionale in base alla quale non è concesso un nuovo processo qualora l’imputato si sia dato alla fuga dopo essere stato informato delle accuse a suo carico durante la fase delle indagini preliminari, ma prima di essere informato dell’atto di imputazione definitivo.

II. Contesto normativo

A.   Direttiva 2016/343

7.

La direttiva 2016/343 stabilisce, a termini del suo articolo 1, norme minime comuni concernenti, da un lato, alcuni aspetti della presunzione di innocenza e, dall’altro, il diritto di presenziare al processo.

8.

I suoi considerando 37 e 38 così recitano:

«(37)

Dovrebbe (...) essere possibile celebrare un processo che possa concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza in assenza dell’indagato o imputato qualora quest’ultimo sia stato informato del processo e abbia conferito mandato a un difensore, nominato da lui o dallo Stato, per rappresentarlo in giudizio e che abbia rappresentato l’indagato o imputato.

(38)

Nell’esaminare se il modo in cui sono state fornite le informazioni sia sufficiente per assicurare che l’interessato sia a conoscenza del processo, si dovrebbe, se del caso, prestare particolare attenzione anche alla diligenza delle autorità pubbliche nell’informare l’interessato e alla diligenza di cui ha dato prova [l]’interessato al fine di ricevere le informazioni a lui destinate».

9.

L’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Diritto di presenziare al processo», ai paragrafi da 1 a 4 prevede quanto segue:

«1.   Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo.

2.   Gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che:

a)

l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure

b)

l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato.

3.   Una decisione adottata a norma del paragrafo 2 può essere eseguita nei confronti dell’indagato o imputato.

4.   Qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell’indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo perché l’indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli Stati membri possono consentire comunque l’adozione di una decisione e l’esecuzione della stessa. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell’articolo 9».

10.

L’articolo 9 di detta direttiva, intitolato «Diritto a un nuovo processo», così dispone:

«Gli Stati membri assicurano che, laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, questi abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria. In tale contesto, gli Stati membri assicurano che tali indagati o imputati abbiano il diritto di presenziare, di partecipare in modo efficace, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale e di esercitare i diritti della difesa».

B.   Diritto bulgaro

11.

L’articolo 55, paragrafo 1, del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: il «NPK») così recita:

«L’imputato ha i seguenti diritti: (...) partecipare al procedimento penale (...)».

12.

L’articolo 94, paragrafi 1 e 3, del NPK dispone quanto segue:

«(1)   La partecipazione di un rappresentante al processo penale è obbligatoria quando:

(...)

8.

la causa è esaminata in assenza dell’imputato;

(...)

(3)   Quando l’intervento di un rappresentante è obbligatorio, l’autorità competente nomina un avvocato come rappresentante».

13.

L’articolo 247b, paragrafo 1, del NPK è così formulato:

«Per ordine del giudice relatore, all’imputato viene consegnata una copia dell’atto di imputazione. La notifica dell’atto di imputazione informa l’imputato della data fissata per l’udienza preliminare e delle questioni di cui all’articolo 248, paragrafo 1, del suo diritto di comparire con un difensore di sua scelta e della possibilità di farsi assegnare un difensore d’ufficio nei casi previsti dall’articolo 94, paragrafo 1, nonché del fatto che la causa può essere esaminata e decisa in sua assenza, conformemente all’articolo 269».

14.

L’articolo 269 del NPK prevede quanto segue:

«(1)   La presenza dell’imputato al processo è obbligatoria quando quest’ultimo è accusato di un reato grave.

(...)

(3)   La causa può essere esaminata in assenza dell’imputato, qualora ciò non impedisca di accertare la verità oggettiva, se:

1.

quest’ultimo non si trovi all’indirizzo da lui indicato o abbia cambiato indirizzo senza informarne l’autorità competente;

2.

il suo luogo di residenza in Bulgaria non sia conosciuto e non sia stato individuato a seguito di una ricerca approfondita;

(...)

4.

[quest’ultimo] si trovi fuori dal territorio bulgaro, e

a)

il suo luogo di residenza sia sconosciuto;

(...)».

15.

L’articolo 423, paragrafi da 1 a 3, del NPK così dispone:

«(1)   Entro sei mesi dalla conoscenza della condanna penale definitiva o dalla sua trasmissione effettiva alla Repubblica di Bulgaria da parte di un altro paese, la persona condannata in contumacia può chiedere la riapertura del processo penale facendo valere la sua assenza nel corso del procedimento penale. La richiesta è accolta, salvo che, da un lato, la persona condannata si sia data alla fuga dopo la comunicazione delle imputazioni nel procedimento preliminare, con la conseguenza che la procedura di cui all’articolo 247b, paragrafo 1, non può essere esperita o che, dall’altro, dopo l’espletamento di tale procedura, la persona condannata non sia comparsa all’udienza senza un valido motivo.

(2)   La richiesta non sospende l’esecuzione della condanna penale, a meno che il giudice non disponga diversamente.

(3)   La procedura di riapertura del processo penale si estingue se la persona condannata in contumacia non compare all’udienza senza un valido motivo».

16.

L’articolo 425 del NPK, al paragrafo 1, punto 1, così recita:

«Se ritiene che la richiesta di riapertura sia fondata, il giudice può:

1.   annullare la condanna (...) e rinviare la causa per un nuovo esame indicando in quale fase deve iniziare il nuovo esame della causa».

III. Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17.

La Spetsializirana prokuratura (pubblico ministero specializzato, Bulgaria) ha avviato un procedimento penale nei confronti di IR a causa della sua presunta partecipazione ad un’organizzazione criminale finalizzata alla commissione di reati fiscali, punibili con pene detentive.

18.

L’atto di imputazione è stato notificato personalmente a IR. A seguito di tale notifica, IR ha indicato l’indirizzo al quale avrebbe potuto essere contattato. Tuttavia, egli non è stato trovato a tale indirizzo né quando è stata avviata la fase giurisdizionale del procedimento penale né in occasione dei tentativi dello Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale specializzato per i procedimenti penali) di convocarlo all’udienza. Inoltre, l’avvocato che egli aveva incaricato ha rinunciato a difenderlo. Il giudice del rinvio ha nominato un avvocato d’ufficio, il quale, tuttavia, non è entrato in contatto con IR.

19.

A causa di un’irregolarità dell’atto di imputazione, quest’ultimo è stato dichiarato nullo e, di conseguenza, il procedimento giudiziario avviato nei confronti di IR è stato chiuso ( 3 ).

20.

In seguito, è stato redatto un nuovo atto di imputazione e il procedimento è stato riaperto. Tuttavia, anche in tale occasione, IR è stato ricercato, anche attraverso i membri della sua famiglia, i suoi ex datori di lavoro e gli operatori di telefonia mobile, ma non è stato possibile rintracciarlo. Sembra quindi che, nel nuovo procedimento giudiziario, a causa della latitanza di IR, le autorità nazionali competenti non abbiano potuto notificare il nuovo atto di imputazione emesso nei suoi confronti, nonostante le attività da esse svolte a tal fine.

21.

Il giudice del rinvio ritiene che la causa debba essere decisa in assenza di IR, questione che sarebbe stata discussa nella prima udienza della causa. Esso afferma tuttavia che, qualora IR fosse condannato in contumacia, la decisione di condanna dovrebbe indicare le garanzie procedurali di cui quest’ultimo dispone a seguito del processo e, in particolare, i mezzi di ricorso a sua disposizione, e ciò al fine di garantire il rispetto della direttiva 2016/343.

22.

Orbene, per quanto riguarda sia la regolarità del processo in contumacia sia i mezzi di ricorso, sussisterebbe un equivoco quanto alle garanzie procedurali di cui l’interessato deve beneficiare in una situazione come quella di cui trattasi, nella quale egli, dopo aver ricevuto la comunicazione del primo atto di imputazione e prima dell’avvio della fase giurisdizionale del procedimento penale, si è dato alla fuga. Il giudice del rinvio afferma, inoltre, che non si può escludere che IR venga trovato e arrestato nel territorio di un altro Stato membro e consegnato alle autorità bulgare in forza di un mandato d’arresto europeo. Le questioni relative all’ambito di applicazione della direttiva 2016/343 dovrebbero pertanto essere esaminate tenendo conto dell’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( 4 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( 5 ).

23.

In tali circostanze, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale specializzato per i procedimenti penali) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con i considerando da 36 a 39 della direttiva [2016/343], e l’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con i considerando da 7 a 10 della decisione quadro [2002/584], debbano essere interpretati nel senso che includono la circostanza nella quale l’imputato, informato dell’accusa formulata nei suoi confronti nella sua versione originaria, successivamente non può oggettivamente essere informato del procedimento giudiziario a causa della sua fuga e viene difeso da un avvocato, nominato d’ufficio, con il quale non intrattiene alcun tipo di contatto.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione:

se sia compatibile con l’articolo 9, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, frase 2, della direttiva [2016/343] e con l’articolo 4 bis, paragrafo 3, in combinato disposto con il paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro [2002/584], una normativa nazionale (articolo 423, paragrafi 1 e 5, del NPK) secondo la quale contro le misure adottate in contumacia nel corso delle indagini e contro una condanna contumaciale non è prevista alcuna tutela giuridica nel caso in cui l’imputato, dopo essere stato informato dell’accusa originaria, si renda irreperibile e quindi non possa essere informato né sulle date e sul luogo del processo né sulle conseguenze della sua mancata comparizione.

3)

In caso di risposta negativa alla seconda questione:

se l’articolo 9 della direttiva [2016/343], in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, abbia una efficacia diretta».

24.

Solo la Commissione europea ha presentato osservazioni scritte e ha risposto ai quesiti a risposta scritta posti dalla Corte.

IV. Analisi

A.   Sulla ricevibilità

25.

L’esame del rinvio pregiudiziale rende necessaria un’osservazione preliminare relativa alla ricevibilità della prima e della seconda questione pregiudiziale.

26.

Ciascuna di tali due questioni è composta da due parti. La prima parte concerne l’interpretazione delle disposizioni pertinenti della direttiva 2016/343, mentre la seconda parte riguarda l’interpretazione delle disposizioni della decisione quadro 2002/584. Orbene, al pari della Commissione, ritengo che l’interpretazione delle disposizioni di tale decisione quadro – e, in particolare, del suo articolo 4 bis – non sia rilevante ai fini della risoluzione della controversia principale. Infatti, alla luce del contesto di fatto definito nella domanda di pronuncia pregiudiziale, constato che il procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio e nel quale quest’ultimo è chiamato a pronunciarsi non riguarda, né in via principale né in via incidentale, la questione della validità o dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. L’interpretazione, richiesta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale specializzato per i procedimenti penali) delle disposizioni di cui all’articolo 4 bis di detta decisione quadro riguarda in realtà una questione di natura ipotetica, in quanto detta autorità giurisdizionale osserva che non si può escludere che IR venga trovato e arrestato nel territorio di un altro Stato membro e consegnato alle autorità bulgare in forza di un mandato d’arresto europeo.

27.

Ciò premesso, propongo, ai sensi della giurisprudenza della Corte, di dichiarare irricevibili la prima e la seconda questione pregiudiziale nella parte in cui vertono sull’interpretazione della decisione quadro 2002/584 ( 6 ).

B.   Nel merito

28.

Il presente rinvio pregiudiziale invita, in sostanza, la Corte a determinare in quale misura una persona condannata al termine di un processo a cui non è comparsa possa beneficiare, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2016/343, di un nuovo processo qualora tale persona, dopo aver ricevuto la notifica di un atto di imputazione successivamente annullato, si sia data alla fuga, cosicché non è stata informata né dell’atto di imputazione definitivo, né dello svolgimento del suo processo, né delle conseguenze della mancata comparizione, da una parte, ed è stata rappresentata da un avvocato nominato dallo Stato, con il quale essa non intrattiene alcun tipo di contatto, dall’altra.

29.

Il giudice del rinvio rivolge le sue questioni alla Corte, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 423, paragrafo 1, del NPK. Invero, tale articolo enuncia il principio secondo il quale è accolta la domanda di riapertura del procedimento penale qualora quest’ultima sia presentata da una persona condannata in contumacia entro sei mesi dalla conoscenza da parte sua della decisione di condanna ( 7 ). Tuttavia, detto articolo prevede eccezioni a tale principio ( 8 ). Infatti, la domanda di riapertura del procedimento penale può essere respinta qualora la persona condannata si sia data alla fuga dopo la comunicazione delle imputazioni durante le indagini, ma prima che le sia stato notificato l’atto di imputazione definitivo. Ne consegue, secondo il giudice del rinvio, che non è concesso un nuovo processo nella situazione in cui l’imputato non sia stato quindi informato né dello svolgimento dell’udienza preliminare, né della possibilità di farsi rappresentare da un avvocato, né delle conseguenze della mancata comparizione.

30.

Poiché nessuna disposizione della direttiva 2016/343 fornisce una chiara indicazione quanto al regime giuridico applicabile ad una persona latitante e quanto ai diritti riconosciuti a tale persona al termine di un processo a cui essa non è comparsa, il giudice del rinvio invita la Corte a stabilire se una simile normativa sia conforme a tale direttiva.

31.

A tal fine, esso chiede alla Corte di precisare se una persona che si trova nella situazione di IR debba essere considerata soggetta al regime giuridico previsto all’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2016/343, in forza del quale è possibile eseguire la decisione emessa al termine di un processo a cui tale persona non è comparsa (prima questione), o piuttosto a quello previsto all’articolo 8, paragrafo 4, e all’articolo 9 di tale direttiva, in forza del quale detta persona dovrebbe beneficiare di un nuovo processo (seconda questione).

32.

Dato che tali due gruppi di norme sono correlati, propongo alla Corte di esaminare congiuntamente la prima e la seconda questione pregiudiziale.

33.

Inizierò la mia analisi esaminando il testo degli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343, prima di concentrare l’esame, da una parte, sugli obiettivi che il legislatore dell’Unione intende perseguire nell’ambito di detta direttiva e, dall’altra, sulla giurisprudenza elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in merito al rispetto dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( 9 ).

1. Analisi testuale dell’articolo 8, paragrafi 2 e 4, nonché dell’articolo 9 della direttiva 2016/343

34.

Dopo aver affermato il principio secondo cui gli imputati hanno il diritto di presenziare al proprio processo, il legislatore dell’Unione autorizza gli Stati membri a prevedere procedimenti che consentano di giudicare le persone in loro assenza. Infatti, ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2016/343, gli Stati membri possono prevedere che un processo si svolga in assenza dell’imputato e che la decisione emessa al termine di tale processo venga eseguita. Tali disposizioni si basano sul presupposto che l’imputato sia stato informato della data e del luogo del proprio processo, cosicché può ritenersi che egli abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente a presenziare a quest’ultimo.

35.

Invero, come mi accingo a dimostrare, dagli articoli 8 e 9 di detta direttiva risulta che le persone condannate in un processo nel corso del quale non sono comparse si dividono in due categorie. Da una parte, quella delle persone di cui si ha la certezza che hanno conosciuto o avrebbero potuto conoscere la data e il luogo del loro processo e, dall’altra, quella delle altre persone. Le persone facenti parte della seconda categoria hanno diritto a un nuovo processo, mentre a quelle facenti parte della prima categoria tale diritto non spetta. Il legislatore dell’Unione pone due condizioni affinché si possa rifiutare l’organizzazione di un nuovo processo ( 10 ).

36.

La prima condizione, prevista all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2016/343, riguarda le informazioni fornite all’imputato. Quest’ultimo deve essere stato informato, in un tempo adeguato, del suo processo e delle conseguenze della mancata comparizione. In altri termini, egli deve aver avuto conoscenza del fatto che, se non compare al processo, nei suoi confronti potrà essere emessa una decisione di colpevolezza o di innocenza.

37.

La seconda condizione, prevista all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva, è relativa alla rappresentanza dell’imputato da parte di un difensore. Essa riguarda il caso in cui l’imputato, informato del processo, abbia deliberatamente scelto di essere rappresentato da un difensore anziché comparire personalmente al processo ( 11 ). Ciò, in linea di principio, è in grado di dimostrare che egli ha rinunciato a presenziare al proprio processo, pur garantendo il suo diritto di difendersi. La Corte europea dei diritti dell’uomo ritiene che il diritto di ogni imputato ad essere effettivamente difeso da un avvocato, se necessario nominato d’ufficio, figuri tra gli elementi fondamentali del processo equo. Un imputato non perde il beneficio di tale diritto per il solo fatto di non essere comparso al dibattimento. È quindi d’importanza fondamentale per l’equità del sistema penale che la mancata comparizione dell’imputato al processo a suo carico non venga sanzionata in deroga al diritto all’assistenza di un difensore e che l’imputato sia adeguatamente difeso sia in primo grado che in appello ( 12 ).

38.

Osservo, in primo luogo, che, affinché ciascuna di tali condizioni sia soddisfatta, è necessario che l’imputato sia stato informato dello svolgimento del suo processo. Il rispetto di tale obbligo è quindi essenziale ai fini dell’esecuzione di una decisione di condanna emessa al termine di un processo al quale l’imputato non è comparso.

39.

Osservo, in secondo luogo, che il mancato rispetto di tale obbligo di informazione comporta l’applicazione delle norme di cui all’articolo 8, paragrafo 4, e all’articolo 9 della direttiva 2016/343, poiché le autorità nazionali competenti sono allora tenute a garantire che l’imputato benefici di un nuovo processo. Come dimostra il testo di tali articoli ( 13 ), le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 2 e 3, nonché quelle di cui all’articolo 8, paragrafo 4, e all’articolo 9 di tale direttiva sono correlate in modo da formare un insieme coerente, nell’ambito del quale l’informazione dell’imputato costituisce il «punto di svolta» nell’uno o nell’altro regime.

40.

La portata del diritto a un nuovo processo è quindi definita all’articolo 9 di detta direttiva.

41.

Per quanto riguarda la forma del nuovo processo, il legislatore dell’Unione lascia agli Stati membri il compito di determinare il sistema di mezzi di ricorso e di procedimenti che consentono di garantire il rispetto dei diritti della difesa delle persone condannate in contumacia. Ciò è perfettamente coerente alla luce del carattere minimo delle norme stabilite dalla direttiva 2016/343 ( 14 ), la quale non costituisce uno strumento completo ed esaustivo avente lo scopo di stabilire la totalità dei requisiti per l’adozione di una decisione giudiziaria ( 15 ). La scelta di tali modalità rientra nell’autonomia procedurale degli Stati membri ed è effettuata in funzione delle particolarità dell’ordinamento giuridico di questi ultimi.

42.

Per quanto riguarda la portata di tale nuovo processo, invece, il legislatore dell’Unione impone agli Stati membri obblighi precisi e inequivocabili. Infatti, esso esige che questi ultimi istituiscano un procedimento che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso un esame delle nuove prove, e che consenta, inoltre, di condurre alla riforma della decisione originaria. Esso impone, inoltre, agli Stati membri di assicurare che, nell’ambito di tale nuovo mezzo di ricorso giurisdizionale, l’imputato abbia il diritto di presenziare e di partecipare in modo efficace al processo che ne deriva, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale, e possa esercitare i diritti della difesa.

43.

Il legislatore dell’Unione recepisce qui i requisiti essenziali del nuovo processo elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che espongo ai paragrafi 66 e 67 delle presenti conclusioni ( 16 ).

44.

Al termine di questo esame del testo della direttiva 2016/343, constato che una situazione nella quale l’imputato non sia stato informato né del suo processo né delle conseguenze della mancata comparizione non rientra quindi, a priori, nell’ambito di applicazione dalle disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, ma in quello delle disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della stessa.

45.

Persiste tuttavia una «zona grigia» che riguarda la situazione delle persone che non sono state informate del loro processo per un motivo a loro imputabile. La questione a cui occorre rispondere adesso è, in particolare, se tale interpretazione sia applicabile in una situazione in cui l’imputato non abbia potuto essere informato né del suo processo né delle conseguenze della mancata comparizione, a causa della sua latitanza.

46.

In altri termini, occorre stabilire se il legislatore dell’Unione abbia voluto fare del rispetto dell’obbligo di informazione un requisito assoluto, indipendente dal comportamento dell’imputato e, in particolare, dai motivi per i quali quest’ultimo non abbia potuto essere rintracciato, nonostante gli sforzi profusi dalle autorità nazionali competenti. Il legislatore dell’Unione esige che gli Stati membri prevedano un nuovo processo ogniqualvolta l’imputato sia latitante?

47.

Per i motivi che mi accingo ad esporre, non sono convinto che sia così.

48.

In primo luogo, dal considerando 36 della direttiva 2016/343 risulta che l’obbligo imposto alle autorità nazionali competenti di informare l’imputato del processo implica che egli sia citato personalmente o sia informato ufficialmente e in tempo utile, con altri mezzi, della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale da consentirgli di venire a conoscenza di quest’ultimo. Il legislatore dell’Unione recepisce qui anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale si può ritenere che un imputato abbia rinunciato implicitamente, con il suo comportamento, al diritto di partecipare al suo processo soltanto se si dimostri che egli poteva ragionevolmente prevedere le conseguenze del suo comportamento a tale riguardo ( 17 ). I giudici nazionali devono quindi esercitare la dovuta diligenza facendo citare l’imputato nella debita forma ( 18 ), il che implica che egli sia informato dello svolgimento di un’udienza in modo tale che egli non solo conosca la data, l’ora e il luogo dell’udienza, ma disponga anche di un tempo sufficiente per preparare la sua difesa e per presentarsi dinanzi al giudice ( 19 ).

49.

Dal considerando 38 della direttiva 2016/343 si evince, tuttavia, che il modo in cui sono state fornite le informazioni – e, in particolare, la loro sufficienza – può formare oggetto di un controllo. Infatti, il legislatore dell’Unione rileva che, «[n]ell’esaminare se il modo in cui sono state fornite le informazioni sia sufficiente per assicurare che l’interessato sia a conoscenza del processo, si dovrebbe, se del caso, prestare particolare attenzione anche alla diligenza delle autorità pubbliche nell’informare l’interessato e alla diligenza di cui ha dato prova [l]’interessato al fine di ricevere le informazioni a lui destinate».

50.

Ne deduco che gli Stati membri possono quindi esaminare caso per caso il modo e le circostanze in cui le informazioni sono state comunicate all’imputato. L’uso delle espressioni «se del caso» e «anche» tende, a mio avviso, a dimostrare che gli Stati membri possono prendere in considerazione fattori diversi da quelli relativi alla natura, alla forma o al contenuto dell’atto con il quale le informazioni sono state comunicate. Richiedendo che questi ultimi prestino «particolare attenzione» alla diligenza di cui hanno dato prova tanto le autorità nazionali quanto l’imputato, rispettivamente, per comunicare o per ricevere le informazioni, il legislatore dell’Unione pone l’accento, a mio avviso, sui comportamenti adottati da ciascuna delle parti del procedimento penale.

51.

È nell’ambito di tale esame che gli Stati membri possono, a mio parere, tenere conto della fuga dell’imputato. Tale nozione, pur essendo menzionata nel considerando 39 della direttiva 2016/343, non è definita nell’ambito di quest’ultima. Tuttavia, dal senso comune risulta che la «fuga» consiste, anzitutto, in un comportamento e, in particolare, quello mediante il quale una persona sfugge, scappa o tenta di sottrarsi a ciò che è penoso, gravoso o pericoloso ( 20 ).

52.

Ritengo, pertanto, che sia necessario distinguere due ipotesi nell’ambito delle persone in fuga.

53.

La prima ipotesi è quella in cui, nonostante tutta la diligenza e tutti gli sforzi profusi dalle autorità nazionali per informare l’imputato della data e del luogo del suo processo nonché delle conseguenze della mancata comparizione, quest’ultimo non abbia ricevuto tali informazioni in quanto non ha adempiuto, deliberatamente e intenzionalmente, agli obblighi che gli sono imposti affinché sia informato dello svolgimento del suo processo, e ciò allo scopo di sottrarsi all’azione della giustizia. In tale ipotesi, in cui le autorità nazionali abbiano compiuto tutte le attività necessarie per informare l’imputato e quest’ultimo, con il suo comportamento, si opponga alla comunicazione di tali informazioni, ritengo che gli Stati membri dovrebbero poter procedere all’esecuzione della decisione di condanna conformemente al testo dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2016/343 e rifiutare di organizzare un nuovo processo.

54.

La seconda ipotesi è quella in cui l’imputato non sia stato informato della data e del luogo del suo processo per ragioni che sono, invece, molto diverse, indipendenti dalla sua volontà o legate all’esistenza di motivi legittimi, quali la sua emarginazione o la sua vulnerabilità. In tale ipotesi, in cui l’inosservanza dell’obbligo di informazione non dipenda dalla violazione deliberata e intenzionale, da parte dell’imputato, degli obblighi che gli sono imposti, gli Stati membri dovrebbero garantire che quest’ultimo benefici del diritto a un nuovo processo, conformemente ai principi enunciati all’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, e all’articolo 9 della direttiva 2016/343.

55.

La distinzione che propongo di operare nell’ambito delle persone in fuga richiede che il giudice nazionale effettui un esame completo di tutte le circostanze del caso.

56.

Esso deve quindi verificare che le autorità nazionali abbiano esercitato una diligenza sufficiente nei loro sforzi per informare l’imputato, per assicurare la sua presenza dinanzi all’organo giudicante e per rintracciarlo, tenendo conto al contempo, in tale contesto, della natura e della portata degli obblighi che sono stati imposti all’imputato affinché riceva le informazioni relative allo svolgimento del suo processo. Se del caso, il giudice nazionale deve essere in grado di dimostrare in modo inequivocabile, sulla base di fatti precisi e oggettivi specifici del caso di specie, che l’imputato era a conoscenza della natura e della causa delle accuse formulate a suo carico e che egli non ha adempiuto, deliberatamente e intenzionalmente, agli obblighi che gli erano imposti affinché fosse informato dello svolgimento del suo processo, ad esempio, comunicando un indirizzo errato o non rendendo noto, nonostante istruzioni in tal senso, il suo cambiamento di indirizzo.

57.

L’interpretazione che suggerisco del testo dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 non è tale, a mio avviso, da pregiudicare gli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione ( 21 ).

2. Analisi teleologica della direttiva 2016/343

58.

Ricordo che la direttiva 2016/343 mira a stabilire norme minime comuni relative al diritto di presenziare al processo al fine di rafforzare il riconoscimento e la fiducia reciproci degli Stati membri nei rispettivi sistemi di giustizia penale ( 22 ). Ricordo inoltre, conformemente alla giurisprudenza della Corte, che tale direttiva non costituisce uno strumento completo ed esaustivo avente lo scopo di stabilire tutti i requisiti per l’adozione di una decisione giudiziaria ( 23 ). Pertanto, sebbene il legislatore dell’Unione imponga agli Stati membri di prevedere un nuovo processo allo scopo di garantire il rispetto dei diritti della difesa delle persone condannate in contumacia, ciò non implica necessariamente che, al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti da detta direttiva, a queste ultime spetti il diritto di beneficiare di un nuovo processo in tutti i casi.

59.

Come la Corte ha dichiarato nell’ordinanza del 14 gennaio 2021, UC e TD (Vizi di forma dell’atto di imputazione) ( 24 ), spetta quindi al giudice nazionale «assicurare un giusto equilibrio tra, da un lato, il rispetto dei diritti della difesa e, dall’altro, la necessità di garantire l’efficacia dell’azione penale nonché quella di garantire che il procedimento si svolga entro un termine ragionevole» ( 25 ). Orbene, una concezione così rigorosa del diritto a un equo processo – che imponga sistematicamente la possibilità di avviare un nuovo processo, anche nel caso in cui le autorità nazionali competenti si trovino di fatto nell’impossibilità di informare l’imputato dello svolgimento del suo processo a causa della sua fuga, in quanto egli non adempie, deliberatamente e intenzionalmente, agli obblighi impostigli affinché riceva tale informazione – rischierebbe di alimentare gli abusi di diritto e di procedura da parte di alcuni imputati che sperano di poter far valere il superamento del termine ragionevole o la prescrizione dell’azione penale, con conseguenti ritardi nell’amministrazione della giustizia e scoraggiamento delle vittime, le quali devono talvolta sopportare il costo morale e finanziario di diverse udienze e perfino un diniego di giustizia.

60.

Le norme stabilite all’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, e all’articolo 9 della direttiva 2016/343 devono quindi consentire di garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, l’efficacia dell’azione penale e la buona amministrazione della giustizia, consentendo agli Stati membri di eseguire una decisione nei confronti di una persona che, in flagrante violazione degli obblighi che le incombono, ha messo le autorità nazionali competenti nell’impossibilità di informarla del suo processo, in modo da sottrarsi all’azione della giustizia, nonché, dall’altro, il diritto a un nuovo processo, il quale deve essere destinato a garantire i diritti della difesa di colui che non ha voluto né rinunciare a comparire e a difendersi né sottrarsi alla giustizia.

61.

L’interpretazione che raccomando è, infine, in linea con la giurisprudenza elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in merito al rispetto dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.

3. Analisi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo

62.

Nella sentenza del 13 febbraio 2020, Spetsializirana prokuratura (Udienza in assenza dell’imputato) ( 26 ), la Corte ha ricordato le ragioni per le quali occorre tenere conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa al rispetto del diritto di presenziare al processo nell’ambito dell’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2016/343 ( 27 ). Infatti, il legislatore dell’Unione ha chiaramente affermato, ai considerando 11, 13, 33, 45, 47 e 48 di tale direttiva, la sua volontà di rafforzare e garantire l’effettiva applicazione del diritto a un equo processo nei procedimenti penali integrando, nel diritto dell’Unione, la giurisprudenza elaborata da tale Corte in merito al rispetto dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.

63.

Per quanto riguarda tale articolo, la Corte europea dei diritti dell’uomo dichiara che la fuga di una persona è sufficientemente dimostrata quando quest’ultima sia al corrente dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico, della natura e della causa dell’accusa e non intenda partecipare al processo o desideri sottrarsi all’azione penale ( 28 ).

64.

In tale contesto, detta Corte sviluppa il proprio ragionamento in due tempi.

65.

In un primo tempo, la Corte europea dei diritti dell’uomo determina se sia stato dimostrato, sulla base di fatti oggettivi e pertinenti, che l’imputato ha rinunciato al suo diritto di comparire e difendersi o ha inteso sottrarsi alla giustizia. A questo proposito, tale Corte richiede che i giudici nazionali esercitino la dovuta diligenza notificando personalmente all’imputato le accuse a suo carico e facendolo citare nella debita forma ( 29 ). Secondo detta Corte, in assenza della ricezione di una notifica ufficiale, taluni fatti e accertamenti sufficienti possono consentire di dimostrare inequivocabilmente che l’imputato è al corrente dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico, della natura e della causa dell’accusa e non intende partecipare al processo o desidera sottrarsi all’azione penale ( 30 ). È in tale contesto che essa esamina se le autorità nazionali competenti abbiano esercitato una diligenza sufficiente nei loro sforzi per rintracciare l’imputato e per informarlo del procedimento penale ( 31 ), in particolare effettuando ricerche adeguate ( 32 ). Nella sentenza dell’11 ottobre 2012, Abdelali c. Francia ( 33 ), la medesima Corte ha quindi ricordato che la mera assenza del ricorrente dal suo luogo di residenza abituale o dal domicilio dei suoi genitori non era sufficiente per ritenere che il ricorrente fosse a conoscenza dell’azione penale nonché del processo a suo carico e che egli fosse «in fuga».

66.

Qualora tali accertamenti non siano sufficienti, la Corte europea dei diritti dell’uomo esamina, in un secondo tempo, in quale misura l’imputato abbia potuto beneficiare, con certezza, della possibilità di comparire a un nuovo processo ( 34 ). A suo avviso, l’obbligo di garantire all’imputato il diritto di presenziare all’udienza – durante il primo procedimento a suo carico o durante un nuovo processo – è uno degli elementi essenziali dell’articolo 6 della CEDU. In mancanza, il procedimento penale sarebbe considerato «manifestamente contrario alle disposizioni dell’articolo 6 [della CEDU]» o costituirebbe un «manifesto diniego di giustizia» ( 35 ).

67.

La Corte europea dei diritti dell’uomo esige quindi che l’imputato abbia la possibilità di ottenere una nuova valutazione della fondatezza delle accuse formulate a suo carico, sia in fatto che in diritto, da parte di un giudice «dotato di piena competenza» e che giudichi in sua presenza ( 36 ), offrendogli tutte le garanzie di un processo equo previste dall’articolo 6 della CEDU. Essa concede tuttavia agli Stati contraenti «un’ampia libertà nella scelta dei mezzi idonei a consentire ai loro sistemi giudiziari di soddisfare i requisiti [di cui a tale articolo]», a condizione che «i mezzi offerti dal diritto interno si rivelino efficaci qualora l’imputato non abbia né rinunciato a comparire e a difendersi né inteso sottrarsi alla giustizia» ( 37 ).

68.

I principi in tal modo enunciati sono stati applicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza del 26 gennaio 2017, Lena Atanasova c. Bulgaria ( 38 ). Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, detta Corte era chiamata a pronunciarsi sulla questione se il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) avesse violato l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU respingendo, sulla base dell’articolo 423, paragrafo 1, del NPK – oggetto del presente rinvio pregiudiziale –, una domanda di riapertura del procedimento penale presentata dalla ricorrente, latitante, con la motivazione che quest’ultima aveva tentato di sottrarsi alla giustizia e si era quindi messa da sé nell’impossibilità di partecipare al suo processo a causa del suo comportamento scorretto ( 39 ).

69.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che tale rigetto non costituisse una simile violazione, dato che l’imputata aveva consapevolmente e validamente rinunciato, in modo implicito, al proprio diritto di comparire personalmente dinanzi ai giudici, sancito dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. Tale Corte ha preliminarmente constatato che la ricorrente era stata debitamente informata dell’esistenza di un procedimento penale nei suoi confronti nonché delle accuse formulate a suo carico, che ella aveva ammesso i fatti e si era dichiarata pronta a fornire spiegazioni dettagliate e a negoziare i termini della sua condanna. Detta Corte ha inoltre constatato che non era stato possibile consegnare alla ricorrente la citazione a comparire a causa del suo cambiamento di domicilio, che ella aveva omesso di comunicare alle autorità competenti. La medesima Corte ha ritenuto, inoltre, che le autorità nazionali avessero compiuto le attività ragionevolmente necessarie per assicurare la presenza dell’imputata al processo. In tale causa, le autorità, dapprima, avevano cercato di convocare l’imputata all’indirizzo da lei comunicato; in seguito, l’avevano cercata ai suoi indirizzi conosciuti o negli istituti penitenziari e, infine, si erano anche assicurate che non avesse lasciato il territorio nazionale ( 40 ).

70.

A una diversa conclusione, invece, la Corte europea dei diritti dell’uomo è giunta nella sentenza del 23 maggio 2006, Kounov c. Bulgaria ( 41 ). In tale sentenza, detta Corte ha infatti accertato una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU per il fatto che al ricorrente, il quale era stato condannato in contumacia, era stato negato il diritto alla riapertura del procedimento penale senza che le autorità avessero dimostrato che egli aveva rinunciato, in modo inequivocabile, al suo diritto a comparire. In detta sentenza, la medesima Corte ha constatato che l’imputato era stato ascoltato sui fatti incriminati, ma non era stato informato personalmente dell’imputazione a suo carico. Essa ha ritenuto che, in assenza di notifica al ricorrente delle accuse formulate a suo carico, negli elementi presentati dinanzi ad essa non vi fosse nulla in grado di dimostrare che egli fosse a conoscenza dell’avvio del procedimento penale, del suo rinvio a giudizio o della data del suo processo. Essa ha considerato che, essendo stato interrogato sui fatti dalla polizia, il ricorrente poteva soltanto supporre che sarebbe stato avviato un procedimento penale, ma non poteva affatto avere una conoscenza precisa delle accuse che sarebbero state formulate ( 42 ).

71.

Constato, quindi, che anche la Corte europea dei diritti dell’uomo cerca di assicurare un equilibrio tra il rispetto dei diritti della difesa della persona che non è comparsa al suo processo e la necessità di garantire l’efficacia dell’azione penale nelle situazioni in cui tale persona ha manifestato inequivocabilmente la propria volontà di sottrarvisi.

72.

Alla luce di tutte queste considerazioni, propongo alla Corte di dichiarare che l’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2016/343 comprende una situazione in cui il giudice nazionale accerti, alla luce di tutte le circostanze concrete che caratterizzano la situazione di cui trattasi, che, nonostante la diligenza e gli sforzi di cui hanno dato prova le autorità nazionali competenti per informare l’imputato del processo a suo carico e delle conseguenze della mancata comparizione, quest’ultimo non ha adempiuto, deliberatamente e intenzionalmente, agli obblighi che gli sono imposti per ricevere tali informazioni, al fine di sottrarsi all’azione della giustizia.

73.

Nell’ambito di tale esame, è compito del giudice nazionale determinare la natura e la portata degli obblighi che incombono all’imputato affinché egli sia tenuto informato e, se del caso, dimostrare in modo inequivocabile, sulla base di fatti precisi e oggettivi, che quest’ultimo era a conoscenza della natura nonché della causa delle accuse formulate a suo carico e si è dato deliberatamente e intenzionalmente alla fuga.

74.

L’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, e l’articolo 9 della direttiva 2016/343 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale in base alla quale non è concesso un nuovo processo qualora l’imputato si sia dato alla fuga dopo essere stato informato delle accuse a suo carico durante la fase delle indagini preliminari, ma prima di essere informato dell’atto di imputazione definitivo, a condizione che il giudice nazionale effettui gli accertamenti di cui sopra.

75.

Tenuto conto della risposta che propongo di fornire alla prima e alla seconda questione pregiudiziale, esaminate congiuntamente, non ritengo necessario rispondere alla terza questione pregiudiziale.

V. Conclusione

76.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali poste dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale specializzato per i procedimenti penali, Bulgaria) nel modo seguente:

1)

L’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che esso comprende una situazione in cui il giudice nazionale accerti, alla luce di tutte le circostanze concrete che caratterizzano la situazione di cui trattasi, che, nonostante la diligenza e gli sforzi di cui hanno dato prova le autorità nazionali competenti per informare l’imputato del processo a suo carico e delle conseguenze della mancata comparizione, quest’ultimo non ha adempiuto, deliberatamente e intenzionalmente, agli obblighi che gli sono imposti per ricevere tali informazioni, al fine di sottrarsi all’azione della giustizia.

2)

Nell’ambito di tale esame, è compito del giudice nazionale determinare la natura e la portata degli obblighi che incombono all’imputato affinché egli sia tenuto informato e, se del caso, dimostrare in modo inequivocabile, sulla base di fatti precisi e oggettivi, che quest’ultimo era a conoscenza della natura nonché della causa delle accuse formulate a suo carico e si è dato deliberatamente e intenzionalmente alla fuga.

3)

L’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, e l’articolo 9 della direttiva 2016/343 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale in base alla quale non è concesso un nuovo processo qualora l’imputato si sia dato alla fuga dopo essere stato informato delle accuse a suo carico durante la fase delle indagini preliminari, ma prima di essere informato dell’atto di imputazione definitivo, a condizione che il giudice nazionale effettui gli accertamenti di cui sopra.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) GU 2016, L 65, pag. 1.

( 3 ) Conformemente alla giurisprudenza del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria), l’atto viziato deve essere sostituito da un nuovo atto, con la precisazione che il giudice non può porre rimedio esso stesso alle violazioni di forme sostanziali commesse dal pubblico ministero, ma deve, a tal fine, rinviare la causa a quest’ultimo.

( 4 ) GU 2002, L 190, pag. 1.

( 5 ) GU 2009, L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584».

( 6 ) V., in particolare, sentenze del 29 gennaio 2013, Radu (C‑396/11, EU:C:2013:39, punto 22 e giurisprudenza ivi citata), e del 28 ottobre 2021, Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo (C‑319/19, EU:C:2021:883, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

( 7 ) Ai sensi dell’articolo 425, paragrafo 1, punto 1, del NPK, la riapertura del procedimento penale può portare all’annullamento della decisione di condanna e al rinvio della causa affinché possa essere riesaminata nel merito nella fase in cui il giudice indica che il nuovo esame della causa deve iniziare.

( 8 ) La domanda può essere respinta in due tipi di situazioni. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale rientra nella prima ipotesi. La seconda ipotesi è quella in cui la persona condannata ha ricevuto la notifica dell’atto di imputazione definitivo e, senza un valido motivo, non è comparsa all’udienza.

( 9 ) Firmata a Roma il 4 novembre 1950; in prosieguo: la «CEDU».

( 10 ) V., inoltre, considerando 35 di detta direttiva.

( 11 ) V., inoltre, considerando 37 della direttiva 2016/343.

( 12 ) V., a tale riguardo, sentenze della Corte EDU, 13 febbraio 2001, Krombach c. Francia (CE:ECHR:2001:0213JUD002973196, § 89), e 1o marzo 2006, Sejdovic c. Italia (CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 91).

( 13 ) Le disposizioni relative al diritto a un nuovo processo sono applicabili soltanto nel caso in cui «non sia possibile soddisfare le condizioni di cui [all’articolo 8,] paragrafo 2[,] perché l’indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi» (articolo 8, paragrafo 4) o «non siano (...) soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2» (articolo 9).

( 14 ) V. articolo 1 nonché considerando da 2 a 4 e 9 di tale direttiva.

( 15 ) V. sentenza del 19 settembre 2018, Milev (C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732, punti da 45 a 47).

( 16 ) La Corte europea dei diritti dell’uomo ritiene inoltre che la CEDU conceda agli Stati contraenti un’ampia libertà nella scelta dei mezzi idonei a consentire ai loro sistemi giudiziari di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 6 di tale Convenzione, a condizione, tuttavia, che i mezzi offerti dal diritto interno si rivelino efficaci qualora l’imputato non abbia né rinunciato a comparire e a difendersi né inteso sottrarsi alla giustizia. V., per un esempio, Corte EDU, 14 giugno 2001, Medenica c. Svizzera (CE:ECHR:2001:0614JUD002049192, § 55).

( 17 ) V., in particolare, sentenze della Corte EDU, 1o marzo 2006, Sejdovic c. Italia (CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, §§ 87 e 89); 24 aprile 2012, Haralampiev c. Bulgaria (CE:ECHR:2012:0424JUD002964803, § 33), e 22 maggio 2012, Idalov c. Russia (CE:ECHR:2012:0522JUD000582603, § 173).

( 18 ) V., per un esempio, sentenze della Corte EDU, 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia (CE:ECHR:1985:0212JUD000902480, § 32), e 12 giugno 2018, M.T.B. c. Turchia (CE:ECHR:2018:0612JUD004708106, §§ da 49 a 53).

( 19 ) V., per un esempio, sentenza della Corte EDU, 28 agosto 2018, Vyacheslav Korchagin c. Russia (CE:ECHR:2018:0828JUD001230716, § 65).

( 20 ) V. dizionario dell’Académie française e dizionario Larousse.

( 21 ) V. sentenza del 13 febbraio 2020, Spetsializirana prokuratura (Udienza in assenza dell’imputato) (C‑688/18, EU:C:2020:94, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

( 22 ) V. articolo 1 nonché considerando da 2 a 4, 9 e 10 della direttiva 2016/343.

( 23 ) V., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2018, Milev (C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732, punti da 45 a 47).

( 24 ) C‑769/19, non pubblicata, EU:C:2021:28.

( 25 ) Punto 45 e giurisprudenza ivi citata di tale ordinanza.

( 26 ) C‑688/18, EU:C:2020:94.

( 27 ) V. punti 34 e 35 di tale sentenza.

( 28 ) V. sentenza della Corte EDU, 1o marzo 2006, Sejdovic c. Italia (CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, §§ da 98 a 101).

( 29 ) V. nota 18 delle presenti conclusioni. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, una simile rinuncia non può essere dedotta né da una conoscenza vaga e non ufficiale [v., in particolare, Corte EDU, 23 maggio 2006, Kounov c. Italia (CE:ECHR:2006:0523JUD002437902, § 47)], né da una semplice presunzione, né dalla mera qualità di persona in fuga [v. Corte EDU, 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia (CE:ECHR:1985:0212JUD000902480, § 28)].

( 30 ) V. sentenze della Corte EDU, 1o marzo 2006, Sejdovic c. Italia (CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, §§ da 98 a 101); 23 maggio 2006, Kounov c. Bulgaria (CE:ECHR:2006:0523JUD002437902, § 48); 26 gennaio 2017, Lena Atanasova c. Bulgaria (CE:ECHR:2017:0126JUD005200907, § 52), e 2 febbraio 2017, Ait Abbou c. Francia (CE:ECHR:2017:0202JUD004492113, §§ da 62 a 65).

( 31 ) Nella sentenza 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia (CE:ECHR:1985:0212JUD000902480, § 28), la Corte europea dei diritti dell’uomo rileva che la situazione osservata «mal si concilia con la diligenza che gli Stati contraenti devono esercitare per assicurare l’effettivo godimento dei diritti garantiti dall’articolo 6 [della CEDU]». Nella sentenza 12 giugno 2018, M.T.B. c. Turchia (CE:ECHR:2018:0612JUD004708106, §§ da 51 a 54), tale Corte ha dichiarato che il giudice di merito non aveva esercitato tutta la dovuta diligenza nei suoi sforzi per rintracciare il ricorrente, limitandosi ad effettuare la notifica della decisione conformemente alle disposizioni di diritto interno. Secondo detta Corte, tale notifica non è sufficiente, di per sé, ad esonerare lo Stato dagli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 6 della CEDU.

( 32 ) V. sentenza della Corte EDU, 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia (CE:ECHR:1985:0212JUD000902480, § 28).

( 33 ) CE:ECHR:2012:1011JUD004335307, § 54.

( 34 ) V. sentenze della Corte EDU, 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia (CE:ECHR:1985:0212JUD000902480, § 29), e 1o marzo 2006, Sejdovic c. Italia (CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 101 in fine).

( 35 ) V. sentenze della Corte EDU, 1o marzo 2006, Sejdovic c. Italia (CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 84), e 12 giugno 2018, M.T.B. c. Turchia (CE:ECHR:2018:0612JUD004708106, § 61).

( 36 ) V. sentenza della Corte EDU, 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia (CE:ECHR:1985:0212JUD000902480, §§ 31 e 32).

( 37 ) V. sentenza della Corte EDU, 14 giugno 2001, Medenica c. Svizzera (CE:ECHR:2001:0614JUD002049192, § 55). V., inoltre, sentenze della Corte EDU, 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia (CE:ECHR:1985:0212JUD000902480, § 30), e 1o marzo 2006, Sejdovic c. Italia (CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 82).

( 38 ) CE:ECHR:2017:0126JUD005200907.

( 39 ) V. §§ 27 e 28 di tale sentenza.

( 40 ) V. §§ 52 e 53 di detta sentenza.

( 41 ) CE:ECHR:2006:0523JUD002437902, §§ 32, 49, 53 e 54. V., inoltre, sentenza di principio, 1o marzo 2006, Sejdovic c. Italia (CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 100), nella quale la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che simili circostanze non fossero dimostrate in mancanza di elementi oggettivi diversi da quello tratto dall’assenza dell’imputato dal suo luogo di residenza abituale, mentre le autorità nazionali partivano dal presupposto che il ricorrente fosse coinvolto nella commissione del crimine di cui era accusato o ne fosse il responsabile. Tale Corte ha adottato il medesimo orientamento nella sua sentenza 28 settembre 2006, Hu c. Italia (CE:ECHR:2006:0928JUD000594104, §§ da 53 a 56).

( 42 ) Nella sentenza del 1o marzo 2006, Sejdovic c. Italia (CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, §°85), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha tuttavia dichiarato che la riapertura del termine per impugnare la condanna in contumacia, con la facoltà, per l’imputato, di essere presente all’udienza di secondo grado e di chiedere la produzione di nuove prove, equivaleva alla possibilità di una nuova decisione sulla fondatezza dell’accusa sia in fatto che in diritto, cosa che consentiva di concludere che, nel complesso, il procedimento era stato equo.

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