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Documento 62020CJ0205

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell' 8 marzo 2022.
NE contro Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark.
Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Distacco di lavoratori – Direttiva 2014/67/UE – Articolo 20 – Sanzioni – Proporzionalità – Effetto diretto – Principio del primato del diritto dell’Unione.
Causa C-205/20.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2022:168

 SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

8 marzo 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Distacco di lavoratori – Direttiva 2014/67/UE – Articolo 20 – Sanzioni – Proporzionalità – Effetto diretto – Principio del primato del diritto dell’Unione»

Nella causa C‑205/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Tribunale amministrativo regionale della Stiria, Austria), con decisione del 27 aprile 2020, pervenuta in cancelleria l’8 maggio 2020, nel procedimento

NE

contro

Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld,

con l’intervento di:

Finanzpolizei Team 91,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente, A. Prechal, E. Regan, S. Rodin, I. Jarukaitis, N. Jääskinen e I. Ziemele, presidenti di sezione, J.-C. Bonichot, T. von Danwitz, M. Safjan, N. Piçarra, L.S. Rossi, A. Kumin e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e C. Leeb, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e J. Pavliš, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e L. Malferrari, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 settembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 20 della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (GU 2014, L 159, pag. 11).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra NE e la Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (autorità amministrativa distrettuale di Hartberg-Fürstenfeld, Austria) in merito alla sanzione pecuniaria inflittagli da quest’ultima per diverse violazioni di disposizioni austriache in materia di diritto del lavoro.

Contesto normativo

Direttiva 2014/67

3

L’articolo 20 della direttiva 2014/67 così dispone:

«Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’osservanza. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 18 giugno 2016 e le comunicano sollecitamente le eventuali modifiche ad esse successivamente apportate».

Diritto austriaco

4

L’articolo 52, paragrafi 1 e 2, del Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (legge sul procedimento contenzioso amministrativo, BGBl. I, 33/2013), nella versione applicabile al procedimento principale, è così formulato:

«1.   In tutte le sentenze emesse dal giudice amministrativo con cui è confermato un provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio, il giudice dispone il versamento, a carico del soggetto colpito dalla sanzione, di un contributo alle spese del procedimento.

2.   Nei ricorsi amministrativi, detto importo è pari al 20% della sanzione comminata e non può essere in ogni caso inferiore a EUR 10; nel caso di pene detentive, ai fini del calcolo delle spese, un giorno di pena detentiva corrisponde a EUR 100. (...)».

5

L’articolo 26, paragrafo 1, del Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (legge sulla lotta contro il dumping salariale e sociale, BGBl. I, 44/2016), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«LSD-BG»), dispone quanto segue:

«Chiunque, in qualità di datore di lavoro o di impresa di somministrazione di manodopera ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1:

1.

omette, ritarda o effettua in modo incompleto la dichiarazione, comprese le modifiche successive dei dati (dichiarazione di variazione) in violazione dell’articolo 19, o

(...)

3.

non tiene a disposizione i documenti necessari in violazione dell’articolo 21, paragrafi 1 o 2, o non li mette immediatamente a disposizione delle autorità tributarie (...) in formato elettronico,

commette un illecito amministrativo ed è punito, per ciascun lavoratore interessato, con una sanzione pecuniaria inflitta dall’autorità amministrativa distrettuale di importo compreso tra EUR 1000 e EUR 10000 e, in caso di recidiva, tra EUR 2000 e EUR 20000».

6

L’articolo 27, paragrafo 1, dell’LSD-BG così dispone:

«Chiunque non trasmette i documenti necessari in violazione dell’articolo 12, paragrafo 1, punto 3, commette un illecito amministrativo ed è punito, per ciascun lavoratore interessato, con una sanzione pecuniaria inflitta dall’autorità amministrativa distrettuale di importo compreso tra EUR 500 e EUR 5000 e, in caso di recidiva, tra EUR 1000 e EUR 10000 (...)».

7

L’articolo 28 dell’LSD-BG è così formulato:

«Chiunque, in qualità di

1.

datore di lavoro, non tiene a disposizione la documentazione salariale in violazione dell’articolo 22, paragrafi 1 o 1 bis, (...)

(...)

commette un illecito amministrativo e, per ogni lavoratore interessato, è punito dall’autorità amministrativa distrettuale con una sanzione pecuniaria compresa tra EUR 1000 ed EUR 10000, oppure, in caso di recidiva, tra EUR 2000 ed EUR 20000; ove siano interessati più di tre lavoratori, la sanzione pecuniaria è compresa, per ciascun lavoratore, tra EUR 2000 ed EUR 20000, in caso di recidiva, tra EUR 4000 ed EUR 50000».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8

La CONVOI s. r. o., società con sede in Slovacchia, ha distaccato taluni lavoratori dipendenti presso la Niedec Global Appliance Austria GmbH, con sede a Fürstenfeld (Austria).

9

In base ad accertamenti effettuati in occasione di un controllo svolto il 24 gennaio 2018, l’autorità amministrativa distrettuale di Hartberg-Fürstenfeld, con decisione del 14 giugno 2018 ha irrogato una sanzione pecuniaria di importo pari a EUR 54000 a NE, nella sua qualità di rappresentante della CONVOI, in ragione dell’inosservanza di vari obblighi previsti dall’LSD-BG relativi, segnatamente, alla dichiarazione di distacco presso l’autorità nazionale competente nonché alla conservazione della documentazione salariale.

10

NE ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, il Landesverwaltungsgericht Steiermark (Tribunale amministrativo regionale della Stiria, Austria).

11

Con decisione del 9 ottobre 2018, tale giudice ha sottoposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sulla conformità al diritto dell’Unione e, segnatamente, al principio di proporzionalità, di sanzioni quali quelle previste dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.

12

Nella sua ordinanza del 19 dicembre 2019, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C‑645/18, non pubblicata, EU:C:2019:1108), la Corte ha dichiarato che l’articolo 20 della direttiva 2014/67 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che prevede, in caso di inosservanza di obblighi in materia di diritto del lavoro relativi alla dichiarazione di lavoratori e alla conservazione di documentazione salariale, l’irrogazione di sanzioni pecuniarie di importo elevato:

che non possono essere inferiori a un importo predefinito;

che sono irrogate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato e senza un massimale, e

alle quali si aggiunge un contributo alle spese del procedimento pari al 20% del loro importo in caso di rigetto del ricorso proposto avverso la decisione che le irroga.

13

Il giudice del rinvio rileva che, a seguito di tale ordinanza, il legislatore nazionale non ha modificato la normativa di cui trattasi nel procedimento principale e, tenuto conto segnatamente delle considerazioni esposte nella sentenza del 4 ottobre 2018, Link Logistik N&N (C‑384/17, EU:C:2018:810), nonché dell’esistenza di divergenze tra i giudici austriaci circa la modalità in cui dev’essere applicata la giurisprudenza della Corte in materia, esso si chiede se ed, eventualmente, in che limiti tale normativa possa essere disapplicata.

14

Esso ritiene, in particolare, che le conseguenze che dovrebbe trarre da detta ordinanza potrebbero indurlo o a disapplicare gli elementi di detta normativa che ostano all’imposizione di sanzioni proporzionate, o ad astenersi dall’applicare, nella sua interezza, il regime sanzionatorio previsto dalla normativa stessa.

15

In tale contesto, il Landesverwaltungsgericht Steiermark (Tribunale amministrativo regionale della Stiria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il requisito di proporzionalità delle sanzioni di cui all’articolo 20 della direttiva [2014/67] e oggetto di interpretazione da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea nelle ordinanze [del 19 dicembre 2019] Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C‑645/18, [non pubblicata], EU:C:2019:1108)[, e del 19 dicembre 2019,] Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C‑140/19, C‑141/19, C‑492/19, C‑493/19 e C‑494/19, [non pubblicata], EU:[C:]2019:1103) costituisca una disposizione della direttiva direttamente applicabile.

2)

Nell’ipotesi di risposta negativa alla prima questione:

Se l’interpretazione del diritto degli Stati membri conforme al diritto dell’Unione consenta e richieda che i giudici e le autorità amministrative degli Stati membri integrino, in assenza di intervento legislativo a livello nazionale, le disposizioni penali nazionali applicabili nella specie sulla base dei criteri di proporzionalità sanciti dalle ordinanze della Corte di giustizia dell’Unione europea [del 19 dicembre 2019] Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C‑645/18, [non pubblicata], EU:C:2019:1108)[, e del 19 dicembre 2019,] Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C‑140/19, C‑141/19, C‑492/19, C‑493/19 e C‑494/19, [non pubblicata], EU:[C:]2019:1103)».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

16

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 20 della direttiva 2014/67, laddove esige che le sanzioni da esso previste siano proporzionate, abbia effetto diretto e possa quindi essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di uno Stato membro che l’abbia recepito in modo non corretto.

17

Da una costante giurisprudenza della Corte risulta che, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, vuoi qualora esso abbia omesso di trasporre la direttiva in diritto nazionale entro i termini, vuoi qualora l’abbia recepita in modo non corretto (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

18

La Corte ha precisato che una disposizione del diritto dell’Unione è, da un lato, incondizionata se sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione, né subordinato, per quanto riguarda la sua osservanza o i suoi effetti, all’emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dell’Unione o degli Stati membri e, dall’altro, sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo ed applicata dal giudice allorché sancisce un obbligo in termini non equivoci (sentenza del 14 gennaio 2021, RTS infra e Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel, C‑387/19, EU:C:2021:13, punto 46, nonché giurisprudenza ivi citata).

19

La Corte ha inoltre dichiarato che, anche se una direttiva lascia agli Stati membri un certo margine di discrezionalità per l’adozione delle modalità della sua attuazione, una disposizione di tale direttiva può essere considerata di carattere incondizionato e preciso se addossa agli Stati membri, in termini non equivoci, un’obbligazione di risultato precisa e assolutamente incondizionata quanto all’applicazione della regola da essa enunciata (sentenza del 14 gennaio 2021, RTS infra e Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel, C‑387/19, EU:C:2021:13, punto 47, nonché giurisprudenza ivi citata).

20

Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio ritiene, alla luce dell’ordinanza del 19 dicembre 2019, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C‑645/18, non pubblicata, EU:C:2019:1108), che, adottando la normativa nazionale applicabile al procedimento principale, il legislatore austriaco non abbia correttamente trasposto il requisito di proporzionalità delle sanzioni sancito dall’articolo 20 della direttiva 2014/67.

21

Tale disposizione prevede che gli Stati membri stabiliscano le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva stessa e precisa che le sanzioni così previste devono essere, in particolare, proporzionate.

22

Occorre rilevare, anzitutto, che il requisito di proporzionalità delle sanzioni previsto da detta disposizione è di carattere incondizionato.

23

Infatti, per un verso, il tenore letterale dell’articolo 20 della direttiva 2014/67 sancisce tale requisito in termini assoluti.

24

Per altro verso, il divieto di adottare sanzioni sproporzionate, che è la conseguenza di detto requisito, non richiede l’emanazione di alcun atto delle istituzioni dell’Unione e tale disposizione non attribuisce affatto agli Stati membri la facoltà di condizionare o di restringere la portata di tale divieto (v., per analogia, sentenza del 15 aprile 2008, Impact, C‑268/06, EU:C:2008:223, punto 62).

25

Il fatto che l’articolo 20 di tale direttiva debba essere oggetto di trasposizione non è tale da mettere in discussione il carattere incondizionato del requisito di proporzionalità delle sanzioni previsto dall’articolo stesso.

26

È inoltre giocoforza aggiungere, al riguardo, che un’interpretazione secondo cui la necessità di trasposizione del requisito di proporzionalità delle sanzioni sancito all’articolo 20 della citata direttiva sarebbe tale da privarlo del suo carattere incondizionato equivarrebbe ad impedire ai singoli interessati di invocare, se del caso, il divieto di adottare sanzioni sproporzionate imposto da tale requisito. Orbene, sarebbe incompatibile con il carattere vincolante che l’articolo 288 TFUE riconosce alla direttiva di escludere, in linea di principio, che un siffatto divieto possa essere invocato dalle persone interessate (v., in tal senso, sentenza del 26 giugno 2019, Craeynest e a., C‑723/17, EU:C:2019:533, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

27

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se l’articolo 20 della direttiva 2014/67 presenti un carattere sufficientemente preciso, laddove prevede il requisito di proporzionalità delle sanzioni, occorre constatare che, se è vero che tale disposizione concede agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nel definire il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della citata direttiva, un siffatto margine di discrezionalità trova i propri limiti nel divieto, enunciato in termini generali e inequivocabili da detta disposizione, di prevedere sanzioni sproporzionate.

28

Pertanto, un siffatto requisito di proporzionalità delle sanzioni dev’essere, in ogni caso, attuato dagli Stati membri in forza dell’articolo 20 della citata direttiva e la circostanza che essi dispongano, in tale contesto, di un margine di discrezionalità non esclude, di per sé, che possa esercitarsi un controllo giurisdizionale al fine di verificare se lo Stato membro interessato abbia ecceduto i limiti fissati a tale margine di discrezionalità allorché ha trasposto tale disposizione (v., per analogia, sentenze del 24 ottobre 1996, Kraaijeveld e a., C‑72/95, EU:C:1996:404, punto 59, nonché del 26 giugno 2019, Craeynest e a., C‑723/17, EU:C:2019:533, punto 45).

29

Da tali considerazioni risulta che, contrariamente a quanto stabilito al punto 56 della sentenza del 4 ottobre 2018, Link Logistik N&N (C‑384/17, EU:C:2018:810), il requisito di proporzionalità delle sanzioni previsto dall’articolo 20 della medesima direttiva è incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere invocato da un singolo e applicato dalle autorità amministrative nonché dai giudici nazionali.

30

In particolare, qualora uno Stato membro oltrepassi il suo potere discrezionale adottando una normativa nazionale che prevede sanzioni sproporzionate in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva 2014/67, l’interessato deve poter invocare direttamente il requisito di proporzionalità delle sanzioni enunciato all’articolo 20 della direttiva stessa contro una normativa siffatta (v., per analogia, sentenze del 28 giugno 2007, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust e The Association of Investment Trust Companies, C‑363/05, EU:C:2007:391, punto 61, nonché del 28 novembre 2013, MDDP, C‑319/12, EU:C:2013:778, punto 51).

31

Del resto, occorre rammentare che il rispetto del principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, si impone agli Stati membri nell’attuazione di tale diritto, anche in assenza di armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore delle sanzioni applicabili [v., in tal senso, sentenze del 26 aprile 2017, Farkas, C‑564/15, EU:C:2017:302, punto 59, e del 27 gennaio 2022, Commissione/Spagna (Obbligo di informazione in materia fiscale), C‑788/19, EU:C:2022:55, punto 48]. Qualora, nell’ambito di una siffatta attuazione, gli Stati membri adottino sanzioni aventi carattere più specificamente penale, essi sono tenuti ad osservare l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), a norma del quale le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato. Orbene, detto principio di proporzionalità, che l’articolo 20 della direttiva 2014/67 si limita a richiamare, presenta carattere imperativo.

32

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 20 della direttiva 2014/67, laddove esige che le sanzioni da esso previste siano proporzionate, è dotato di effetto diretto e può quindi essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di uno Stato membro che l’abbia recepito in modo non corretto.

Sulla seconda questione

33

In limine occorre rilevare che, benché la seconda questione sia formalmente sollevata in caso di risposta negativa alla prima questione, dalla decisione di rinvio si evince che, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede in generale se, nell’ipotesi in cui gli sia impossibile procedere ad un’interpretazione della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale in senso conforme al requisito di proporzionalità delle sanzioni di cui all’articolo 20 della direttiva 2014/67, esso sia tenuto a disapplicare tale normativa nella sua interezza o se gli sia possibile integrarla in modo tale da imporre sanzioni proporzionate.

34

Si deve quindi considerare che, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se il principio del primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso impone alle autorità nazionali l’obbligo di disapplicare, nella sua interezza, una normativa nazionale contraria al requisito di proporzionalità delle sanzioni, sancito all’articolo 20 della direttiva 2014/67, o se implichi che dette autorità nazionali escludano l’applicazione di una normativa siffatta nei soli limiti necessari a consentire l’irrogazione di sanzioni proporzionate.

35

In proposito occorre ricordare che, al fine di garantire l’effettività dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione, il principio del primato impone, in particolare, ai giudici nazionali di interpretare, per quanto possibile, il loro diritto interno in modo conforme al diritto dell’Unione (sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 57).

36

L’obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale, tuttavia, è soggetto ad alcuni limiti e non può, in particolare, servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).

37

Occorre altresì ricordare che il principio del primato impone al giudice nazionale che è incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto dell’Unione, l’obbligo, ove non possa procedere a un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione, di garantire la piena efficacia delle prescrizioni di tale diritto nell’ambito della controversia di cui è investito, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, contraria a una disposizione del diritto dell’Unione che abbia effetto diretto, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in tal senso, sentenze del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 5861, nonché del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 252).

38

Come risulta dall’esame della prima questione, il requisito di proporzionalità delle sanzioni previsto all’articolo 20 della direttiva 2014/67 soddisfa le condizioni richieste per produrre un effetto diretto.

39

Pertanto, nell’ipotesi in cui tale requisito sia invocato da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale nei confronti di uno Stato membro che l’abbia recepito in modo non corretto, spetta a tale giudice garantirne la piena efficacia e, ove non possa procedere a un’interpretazione della normativa nazionale conforme a tale requisito, disapplicare, di propria iniziativa, le disposizioni nazionali che appaiono incompatibili con quest’ultimo.

40

Nel caso di specie, dai punti da 32 a 41 dell’ordinanza del 19 dicembre 2019, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C‑645/18, non pubblicata, EU:C:2019:1108), risulta che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, pur essendo idonea a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti, eccede i limiti di quanto necessario per la realizzazione di tali obiettivi in ragione della combinazione delle sue diverse caratteristiche, in particolare il cumulo senza limite massimo di ammende che non possono essere inferiori a un importo predefinito.

41

Occorre tuttavia ricordare che, considerate isolatamente, siffatte caratteristiche non violano necessariamente detto requisito. Così, al punto 35 della citata ordinanza la Corte ha dichiarato che una normativa che prevede sanzioni pecuniarie il cui importo varia in funzione del numero di lavoratori interessati dalla violazione di determinati obblighi in materia di diritto del lavoro non risulta, di per sé, sproporzionata.

42

Al fine di garantire la piena efficacia del requisito di proporzionalità delle sanzioni sancito all’articolo 20 della direttiva 2014/67, spetta pertanto al giudice nazionale investito di un ricorso contro una sanzione adottata sulla base del regime nazionale applicabile in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione di tale direttiva, disapplicare la parte della normativa nazionale da cui deriva il carattere sproporzionato delle sanzioni, in modo da giungere all’irrogazione di sanzioni proporzionate, che permangano, nel contempo, effettive e dissuasive.

43

Infatti, e come rammentato al punto 40 della presente sentenza, sebbene la Corte abbia dichiarato che talune modalità di fissazione dell’importo delle ammende dell’LSD-BG non erano compatibili con l’articolo 20 della direttiva 2014/67, essa non ha tuttavia messo in discussione il principio, previsto da questa stessa disposizione, secondo cui le violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione di tale direttiva dovevano essere sanzionate, sottolineando, al punto 32 dell’ordinanza del 19 dicembre 2019, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C‑645/18, non pubblicata, EU:C:2019:1108), che la normativa nazionale in questione era idonea al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla direttiva citata.

44

Pertanto, in un contesto siffatto, affinché sia garantita la piena applicazione del requisito di proporzionalità delle sanzioni previsto all’articolo 20 della direttiva stessa, è sufficiente disapplicare le disposizioni nazionali nei soli limiti in cui esse ostano all’irrogazione di sanzioni proporzionate, al fine di garantire che le sanzioni irrogate all’interessato siano conformi a tale requisito.

45

Si deve inoltre precisare, alla luce delle preoccupazioni espresse dai governi ceco e polacco, che una siffatta interpretazione non è messa in discussione dai principi della certezza del diritto, della legalità dei reati e delle pene nonché della parità di trattamento.

46

In primo luogo, per quanto riguarda il principio della certezza del diritto, esso esige, segnatamente, che la normativa sia chiara e precisa, affinché i singoli possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 161 e giurisprudenza ivi citata).

47

Il principio di legalità dei reati e delle pene, sancito all’articolo 49, paragrafo 1, della Carta e che, secondo la giurisprudenza della Corte, costituisce una particolare espressione del principio generale della certezza del diritto, implica, in particolare, che la legge definisca chiaramente i reati e le pene che li puniscono (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 162 e giurisprudenza ivi citata).

48

Inoltre, se il principio di irretroattività della legge penale, che è inerente al principio di legalità dei reati e delle pene, osta in particolare a che un giudice possa, nel corso di un procedimento penale, aggravare il regime di responsabilità penale di coloro che sono oggetto di un procedimento siffatto (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 57 e giurisprudenza ivi citata), esso non osta, per contro, all’applicazione a questi ultimi di pene più lievi.

49

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il regime sanzionatorio nazionale di cui trattasi nel procedimento principale definisce, in materia di diritto del lavoro, taluni illeciti relativi all’inosservanza di obblighi connessi alla dichiarazione di lavoratori e alla conservazione della documentazione salariale e prevede sanzioni per tali illeciti.

50

In un simile contesto, il rispetto del requisito di proporzionalità enunciato all’articolo 20 della direttiva 2014/67 ha il solo effetto di indurre tale giudice ad attenuare la severità delle sanzioni che possono essere irrogate.

51

Orbene, il fatto che, in un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale, la sanzione inflitta sarà meno elevata rispetto alla sanzione prevista dalla normativa nazionale applicabile, a causa di una parziale disapplicazione di quest’ultima sulla base di detto requisito, non può essere considerato in contrasto con i principi della certezza del diritto, della legalità dei reati e delle pene nonché dell’irretroattività della legge penale.

52

In ogni caso, sebbene, al fine di garantire il rispetto del requisito di proporzionalità delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in forza della direttiva 2014/67, un’autorità nazionale possa essere indotta, nell’irrogare una siffatta sanzione, a disapplicare taluni elementi della normativa nazionale relativa a dette sanzioni, resta il fatto che la sanzione così adottata rimarrà tale in applicazione della normativa citata.

53

Pertanto, anche a voler supporre che la circostanza che un’autorità nazionale debba disapplicare una parte della medesima normativa nazionale sia tale da generare una certa ambiguità quanto alle norme giuridiche applicabili a detti illeciti, tale circostanza non lede i principi della certezza del diritto e della legalità dei reati e delle pene.

54

In secondo luogo, come emerge da una costante giurisprudenza della Corte, l’uguaglianza davanti alla legge, sancita dall’articolo 20 della Carta, è un principio generale del diritto dell’Unione il quale esige che situazioni comparabili non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate allo stesso modo, a meno che una differenziazione non sia obiettivamente giustificata [sentenza del 2 settembre 2021, État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica), C‑930/19, EU:C:2021:657, punto 57 e giurisprudenza ivi citata].

55

Il requisito relativo alla comparabilità delle situazioni, al fine di determinare l’esistenza di una violazione del principio di parità di trattamento, deve essere valutato alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano [sentenza del 2 settembre 2021, État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica), C‑930/19, EU:C:2021:657, punto 58 e giurisprudenza ivi citata].

56

Orbene, poiché il requisito di proporzionalità previsto all’articolo 20 della direttiva 2014/67 implica una limitazione delle sanzioni, che deve essere rispettata da tutte le autorità nazionali incaricate di applicare tale requisito nell’ambito delle loro competenze, consentendo nel contempo a dette autorità di irrogare sanzioni diverse in funzione della gravità dell’illecito sulla base della normativa nazionale applicabile, non può ritenersi che un siffatto requisito violi il principio della parità di trattamento.

57

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone alle autorità nazionali l’obbligo di disapplicare una normativa nazionale, parte della quale è contraria al requisito di proporzionalità delle sanzioni previsto all’articolo 20 della direttiva 2014/67, nei soli limiti necessari per consentire l’irrogazione di sanzioni proporzionate.

Sulle spese

58

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 20 della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»), laddove esige che le sanzioni da esso previste siano proporzionate, è dotato di effetto diretto e può quindi essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di uno Stato membro che l’abbia recepito in modo non corretto.

 

2)

Il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone alle autorità nazionali l’obbligo di disapplicare una normativa nazionale, parte della quale è contraria al requisito di proporzionalità delle sanzioni previsto all’articolo 20 della direttiva 2014/67, nei soli limiti necessari per consentire l’irrogazione di sanzioni proporzionate.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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