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Documento 62021CO0550
Order of the Court (Tenth Chamber) of 21 February 2022.#Leonardo SpA v Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio.#Request for a preliminary ruling from the Commissione tributaria provinciale di Roma.#Reference for a preliminary ruling – Article 53(2) and Article 94 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Common system of value added tax – Lack of sufficient information – Manifest inadmissibility.#Case C-550/21.
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 febbraio 2022.
Leonardo SpA contro Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Mancanza di sufficienti precisazioni – Irricevibilità manifesta.
Causa C-550/21.
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 febbraio 2022.
Leonardo SpA contro Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Mancanza di sufficienti precisazioni – Irricevibilità manifesta.
Causa C-550/21.
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2022:139
ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
21 febbraio 2022 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Mancanza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta»
Nella causa C‑550/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia), con ordinanza del 21 luglio 2021, pervenuta in cancelleria il 6 settembre 2021, nel procedimento
Leonardo SpA
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, D. Gratsias e Z. Csehi (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione del diritto dell’Unione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Leonardo SpA e l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio (in prosieguo: l’«amministrazione tributaria»), in merito al pagamento degli interessi di mora connessi al rimborso di un’eccedenza di IVA afferente all’anno 2014.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 L’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte dispone quanto segue:
«Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:
a) un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;
b) il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;
c) l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».
Diritto italiano
4 Il decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (Supplemento ordinario alla GURI n. 292, dell’11 novembre 1972) (in prosieguo: il «decreto n. 633/1972») prevede, all’articolo 38 bis, paragrafo 1, alcune norme applicabili alle domande di rimborso dell’eccedenza di IVA.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
5 Il 29 settembre 2015, il predecessore della Leonardo ha presentato, nell’ambito della procedura di liquidazione IVA del gruppo cui appartiene, una dichiarazione IVA per l’anno 2014, con la quale ha chiesto il rimborso di un’eccedenza di IVA.
6 Con avviso dell’8 febbraio 2019, l’amministrazione tributaria ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IVA per l’intero importo dell’eccedenza dichiarata, insieme agli interessi di mora.
7 Il 6 maggio 2019, la Leonardo ha presentato ricorso contro tale avviso alla Commissione tributaria provinciale di Roma, ricorso diretto a contestare l’importo degli interessi di mora che le erano stati accordati. Nell’ambito di detto ricorso, la stessa ha fatto valere, tra l’altro, una violazione del diritto dell’Unione e ha chiesto che la Corte fosse investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
8 In tale contesto, la Commissione tributaria provinciale di Roma ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il diritto dell’Unione europea osta ad una normativa nazionale, come quella contenuta nell’articolo 38 bis, comma 1, del [decreto n. 633/1972], ai sensi della quale, quando l’Amministrazione tributaria avvia una procedura di verifica fiscale, la data del rimborso dell’eccedenza di imposta sul valore aggiunto può essere differita sino alla conclusione della verifica e può essere negato il versamento degli interessi di mora, anche allorché la durata della procedura di verifica fiscale è eccessiva e non è interamente imputabile alla condotta del soggetto passivo.
2) Se il diritto dell’Unione europea osta ad una normativa nazionale, come quella contenuta nell’articolo 38 bis, comma 1, del [decreto n. 633/1972], ai sensi della quale, quando l’Amministrazione tributaria avvia una procedura di verifica fiscale, la data del rimborso dell’eccedenza di imposta sul valore aggiunto può essere differita sino alla conclusione della verifica e può essere negato il versamento degli interessi di mora, quando per errore il soggetto passivo non abbia prodotto qualche documento tra gli innumerevoli documenti richiesti dall’Amministrazione tributaria.
3) Se il diritto dell’Unione europea osta ad una normativa nazionale, come quella contenuta nell’articolo 38 bis, comma 1, del [decreto n. 633/1972], ai sensi della quale è prevista la sospensione del decorso degli interessi per un periodo di novanta giorni dalla presentazione della dichiarazione contenente la richiesta di rimborso, sia contraria al diritto dell’Unione europea.
4) Se il diritto dell’Unione europea osta ad una normativa nazionale, come quella contenuta nell’articolo 38 bis, comma 1, del [decreto n. 633/1972], ai sensi della quale, quando l’Amministrazione tributaria chiede di prestare delle garanzie per eseguire un rimborso IVA riconosciuto come spettante – al termine di una lunga attività istruttoria configurabile come una vera e propria verifica fiscale – può sospendere il decorso degli interessi, laddove tali garanzie siano presentate dopo il quindicesimo giorno dalla richiesta.
5) Se il diritto dell’Unione europea osta ad una normativa nazionale, ai sensi della quale, quando l’Amministrazione tributaria deve ricalcolare gli interessi su un rimborso IVA riconosciuto come spettante – al termine di una lunga attività istruttoria configurabile come una vera e propria verifica fiscale – il contribuente per ottenere tale ricalcolo deve prima provvedere alla restituzione degli importi già ricevuti dall’Amministrazione finanziaria a titolo di rimborso della maggiore imposta sul valore aggiunto e degli interessi connessi».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
9 A norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
10 Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa.
11 A questo scopo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere (sentenza del 19 dicembre 2013, Fish Legal e Shirley, C‑279/12, EU:C:2013:853, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
12 Dato che la decisione di rinvio costituisce il fondamento del procedimento attivato dinanzi alla Corte, è pertanto indispensabile che il giudice nazionale chiarisca, in tale decisione, il contesto di fatto e di diritto nel quale si inserisce la controversia principale e fornisca un minimo di spiegazioni sulle ragioni della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione, nonché sul nesso a suo avviso intercorrente tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito [sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani), C‑658/18, EU:C:2020:572, punto 68 e giurisprudenza ivi citata]. Tale obbligo vale particolarmente in determinati settori caratterizzati da situazioni di fatto e di diritto complesse, come quello dell’IVA (v., per analogia, ordinanza del 25 aprile 2018, Secretaria Regional de Saúde dos Açores, C‑102/17, EU:C:2018:294, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
13 Tali requisiti cumulativi relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale sono esplicitamente enunciati all’articolo 94 del regolamento di procedura e sono richiamati, tra l’altro, nelle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1), il cui punto 15 riproduce, in ciascuno dei suoi tre trattini, i requisiti enunciati, rispettivamente, all’articolo 94, lettere da a) a c), del regolamento di procedura. Inoltre, secondo il punto 16 di tali raccomandazioni, «il giudice del rinvio deve fornire i riferimenti precisi delle disposizioni nazionali applicabili ai fatti della controversia principale e indicare con precisione le disposizioni del diritto dell’Unione di cui è richiesta l’interpretazione o di cui è messa in discussione la validità».
14 Occorre altresì ricordare che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio permettono alla Corte non soltanto di fornire risposte utili, ma anche di offrire ai governi degli Stati membri nonché agli altri interessati la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte garantire che tale possibilità sia salvaguardata, considerato che, in forza di detta disposizione, sono notificate agli interessati solo le decisioni di rinvio, accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale di ciascuno Stato membro, ad esclusione del fascicolo nazionale eventualmente trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio (sentenza del 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, punto 85).
15 Nel caso di specie, l’ordinanza di rinvio manifestamente non soddisfa i requisiti ricordati ai punti da 12 a 14 della presente ordinanza.
16 In primo luogo, per quanto riguarda il requisito di cui all’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura, si deve rilevare che il giudice del rinvio espone molto sommariamente l’oggetto della controversia, limitandosi a fornire una descrizione generale dei fatti. Così, tale giudice non espone con sufficiente chiarezza e precisione tutti i fatti pertinenti, né i dati fattuali su cui si basano le sue questioni.
17 In secondo luogo, per quanto riguarda il requisito di cui all’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura, occorre rilevare che il giudice nazionale si limita a fare riferimento a una sola disposizione di diritto nazionale, ossia l’articolo 38 bis, comma 1, del decreto n. 633/1972, senza fornire il contenuto di tale disposizione, contrariamente a quanto richiesto da detto articolo 94, lettera b). Detto giudice non indica nemmeno i riferimenti e i titoli precisi, e non indica gli elementi necessari alla comprensione dell’intera normativa nazionale pertinente che può trovare applicazione nel procedimento principale (v., per analogia, ordinanza del 30 giugno 2020, Airbnb Ireland e Airbnb Payments UK, C‑723/19, non pubblicata, EU:C:2020:509, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
18 In terzo luogo, per quanto riguarda il requisito di cui all’articolo 94, lettera c), il giudice nazionale non specifica le disposizioni del diritto dell’Unione sulla cui interpretazione nutre dubbi. Lo stesso si limita a interrogare la Corte, in termini generali, in merito alla conformità dell’articolo 38 bis, paragrafo 1, con il «diritto dell’Unione», senza fare riferimento ad alcuna disposizione o ad alcun principio specifico di quest’ultimo.
19 Orbene, tale mancata individuazione, con un minimo di precisione, delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui viene chiesta l’interpretazione osta non solo all’illustrazione, da parte del giudice del rinvio, dei motivi che l’hanno indotto a sollevare le questioni pregiudiziali, ma anche alla determinazione di un collegamento tra tali disposizioni e le disposizioni nazionali applicabili alla controversia principale, le quali, come rilevato al punto 17 della presente ordinanza, non sono neppure oggetto di precisi riferimenti (v., per analogia, ordinanza del 30 giugno 2020, Airbnb Ireland e Airbnb Payments UK, C‑723/19, non pubblicata, EU:C:2020:509, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
20 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve ritenere, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale sia manifestamente irricevibile.
21 Ciò premesso, il giudice del rinvio conserva la facoltà di sottoporre alla Corte una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale contenente tutti gli elementi che consentano alla Corte di fornire risposte utili alle questioni sottoposte.
Sulle spese
22 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) così provvede:
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia), con ordinanza del 21 luglio 2021, è manifestamente irricevibile.
Lussemburgo, 21 febbraio 2022
Il cancelliere |
Il presidente della Decima Sezione |
A. Calot Escobar |
I. Jarukaitis |
* Lingua processuale: l’italiano.