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Documento 62020CJ0408

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 2021.
Danilo Poggiolini contro Parlamento europeo.
Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Modifica dei diritti pensionistici – Atto lesivo – Posizione provvisoria – Effetti giuridici autonomi.
Causa C-408/20 P.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2021:806

 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

6 ottobre 2021 ( *1 )

«Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Modifica dei diritti pensionistici – Atto lesivo – Posizione provvisoria – Effetti giuridici autonomi»

Nella causa C‑408/20 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 1o settembre 2020,

Danilo Poggiolini, residente in Roma (Italia), rappresentato da F. Sorrentino, A. Sandulli e B. Cimino, avvocati,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Parlamento europeo, rappresentato da S. Alves e S. Seyr, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, L. Bay Larsen (relatore), C. Toader, M. Safjan e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 luglio 2021,

ha pronunciato la seguente sentenza

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, il sig. Danilo Poggiolini chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 3 luglio 2020, Falqui e Poggiolini/Parlamento (T‑347/19 e T‑348/19, non pubblicata, EU:T:2020:303; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), mediante la quale tale giudice ha respinto in quanto manifestamente irricevibile il suo ricorso inteso all’annullamento della nota dell’11 aprile 2019 redatta dal capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo e riguardante l’adeguamento dell’importo delle pensioni di cui detto ricorrente beneficia a seguito dell’entrata in vigore, il 1o gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia) (in prosieguo: la «nota controversa»).

Fatti all’origine della controversia

2

Il sig. Poggiolini è un ex membro del Parlamento europeo, eletto in Italia. Egli beneficia, a tale titolo, di una pensione di cessata attività.

3

Il 12 luglio 2018, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha deciso di ricalcolare, secondo il sistema contributivo, l’importo delle pensioni degli ex membri di tale camera relative agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011 (in prosieguo: la «deliberazione n. 14/2018»).

4

Con l’aggiunta di una nota sul cedolino di pensione del ricorrente del mese di gennaio 2019, il Parlamento ha informato quest’ultimo del fatto che l’importo della sua pensione avrebbe potuto essere rideterminato, in esecuzione della deliberazione n. 14/2018, e che tale ricalcolo avrebbe potuto eventualmente comportare un recupero delle somme indebitamente versate.

5

Con una nota non datata del capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale delle Finanze del Parlamento, allegata al cedolino di pensione del ricorrente del mese di febbraio 2019, il Parlamento ha informato il predetto, anzitutto, del fatto che il servizio giuridico di tale istituzione aveva confermato l’applicabilità automatica della deliberazione n. 14/2018 alla sua situazione. Tale nota precisava poi che, non appena ricevute dalla Camera dei deputati (Italia) le informazioni necessarie, il Parlamento avrebbe provveduto a comunicare al ricorrente la nuova liquidazione dei suoi diritti pensionistici e a recuperare l’eventuale eccedenza sulle successive dodici mensilità. Infine, detta nota informava il ricorrente del fatto che la liquidazione definitiva dei suoi diritti pensionistici sarebbe stata effettuata con un atto formale contro il quale sarebbe stato possibile proporre un reclamo o un ricorso di annullamento a norma dell’articolo 263 TFUE.

6

Successivamente, mediante la nota controversa, il suddetto capo unità ha comunicato al ricorrente che l’ammontare della sua pensione sarebbe stato adattato a concorrenza della riduzione dell’importo delle analoghe pensioni erogate in Italia agli ex deputati nazionali in applicazione della deliberazione n. 14/2018. Tale nota precisava altresì che l’importo della pensione del ricorrente sarebbe stato adattato a partire dal mese di aprile 2019 in applicazione del progetto di fissazione dei nuovi diritti pensionistici trasmesso in allegato alla nota stessa. Inoltre, la medesima nota concedeva al ricorrente un termine di 30 giorni, a decorrere dalla ricezione della nota stessa, per far valere le proprie osservazioni. In caso di mancata presentazione di osservazioni siffatte entro il termine assegnato, la nota controversa sarebbe stata considerata come produttiva di effetti definitivi che avrebbero comportato, segnatamente, la ripetizione degli importi indebitamente percepiti per i mesi da gennaio a marzo 2019.

7

Mediante un messaggio di posta elettronica in data 22 maggio 2019, il ricorrente ha trasmesso le proprie osservazioni al servizio competente del Parlamento. Con un messaggio di posta elettronica in pari data, il Parlamento ha accusato ricezione di tali osservazioni e ha comunicato al ricorrente che gli sarebbe stata data una risposta dopo aver esaminato i suoi argomenti.

8

Successivamente alla presentazione del ricorso dinanzi al Tribunale, con una comunicazione in data 8 luglio 2019, il capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale delle Finanze del Parlamento ha risposto alle osservazioni trasmesse dal ricorrente, facendo presente che queste ultime non contenevano elementi tali da giustificare una revisione della posizione del Parlamento, quale espressa nella nota controversa, e che, di conseguenza, i diritti pensionistici e il piano di recupero dell’indebito, come ricalcolati e comunicati in allegato alla nota suddetta, erano divenuti definitivi alla data di notifica della comunicazione di cui sopra.

Ricorso dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

9

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 giugno 2019, il ricorrente ha proposto un ricorso inteso all’annullamento della nota controversa.

10

In data 29 agosto 2019, il Parlamento ha, con atto separato, eccepito l’irricevibilità di tale ricorso.

11

Il 6 settembre 2019, il ricorrente ha depositato una memoria di adattamento del proprio atto introduttivo.

12

Il 20 gennaio 2020, il Tribunale ha deciso di riunire l’esame del ricorso di annullamento proposto dal sig. Poggiolini, registrato con il numero di ruolo T‑348/19, con quello del ricorso, registrato con il numero di ruolo T‑347/19, proposto da un altro ricorrente, anch’egli ex membro del Parlamento.

13

Mediante l’ordinanza impugnata, adottata in applicazione dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo ha respinto i due ricorsi summenzionati in quanto manifestamente irricevibili.

14

Il Tribunale ha anzitutto giudicato, al punto 53 dell’ordinanza impugnata, che la nota controversa non costituiva un atto arrecante pregiudizio e, pertanto, non poteva costituire l’oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Di conseguenza, esso ha, al punto 59 dell’ordinanza impugnata, respinto in quanto manifestamente irricevibile il primo capo delle conclusioni formulate dal ricorrente, inteso all’annullamento della nota suddetta.

15

Al fine di giustificare tale valutazione, esso ha, in primo luogo, precisato, ai punti da 47 a 49 dell’ordinanza impugnata, che il fatto che il nuovo metodo di calcolo delle pensioni fosse applicabile dal mese di aprile 2019 non era sufficiente per dimostrare che il Parlamento avesse assunto una posizione definitiva a questo riguardo. Da un lato, la nota controversa si presentava esplicitamente come un progetto. Dall’altro, essa precisava che sarebbe divenuta definitiva soltanto in assenza di osservazioni formulate dal suo destinatario entro un termine di 30 giorni dal ricevimento della nota stessa. Orbene, il ricorrente aveva presentato osservazioni siffatte entro tale termine.

16

Il Tribunale ha, in secondo luogo, considerato, ai punti 52 e 56 dell’ordinanza impugnata, che la comunicazione del Parlamento dell’8 luglio 2019 costituiva la presa di posizione definitiva di tale istituzione nei confronti del ricorrente e non poteva essere considerata come un atto puramente confermativo della nota controversa.

17

Esso ha, in terzo luogo, statuito, al punto 57 dell’ordinanza impugnata, che l’irricevibilità del ricorso proposto contro la nota controversa non era idonea a pregiudicare il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto, da un lato, l’invocazione di tale diritto non potrebbe portare a disattendere le condizioni di ricevibilità dei ricorsi espressamente previste dal Trattato FUE e, dall’altro, il ricorrente era legittimato a proporre un ricorso di annullamento contro la comunicazione dell’8 luglio 2019.

18

In quarto luogo, il Tribunale ha respinto, al punto 58 dell’ordinanza impugnata, l’argomentazione del ricorrente secondo cui il Parlamento poteva sottrarsi al controllo del Tribunale astenendosi dal rispondere alle osservazioni presentate in merito alla nota controversa, evidenziando come, nel caso di specie, il Parlamento avesse risposto alle osservazioni presentate. Inoltre, il Tribunale ha precisato che, in ogni caso, anche se il Parlamento si fosse illegittimamente astenuto dall’agire su tale punto, le persone interessate disponevano pur sempre della facoltà di proporre un ricorso per carenza per costringere detta istituzione a precisare definitivamente la propria posizione.

19

Poi, ai punti 62 e 63 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto il secondo capo delle conclusioni formulate dal ricorrente, inteso all’annullamento della decisione contenuta nella comunicazione dell’8 luglio 2019. A questo proposito, esso ha considerato che la memoria di adattamento depositata dal ricorrente era manifestamente irricevibile in quanto una parte può adattare le conclusioni e i motivi dedotti con il suo ricorso iniziale soltanto qualora tale ricorso fosse esso stesso ricevibile alla data in cui è stato presentato.

20

Infine, al punto 67 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto il terzo capo delle conclusioni formulate dal ricorrente, inteso ad ottenere la condanna del Parlamento al pagamento delle somme da esso indebitamente trattenute, a motivo del fatto che tale capo delle conclusioni era manifestamente irricevibile.

Conclusioni delle parti

21

Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata;

di conseguenza, annullare la nota controversa e la nota trasmessa con la comunicazione dell’8 luglio 2019;

in mancanza, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

condannare il Parlamento alle spese dei due gradi di giudizio.

22

Il Parlamento chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione e

condannare il ricorrente alle spese relative al giudizio di impugnazione.

Sull’impugnazione

Argomentazione delle parti

23

Il ricorrente deduce tre motivi a sostegno della sua impugnazione, attinenti ad errori di diritto commessi dal Tribunale riguardo alla valutazione, rispettivamente, del carattere tardivo dell’eccezione di irricevibilità sollevata dinanzi ad esso dal Parlamento, dell’impugnabilità della nota controversa e della ricevibilità della domanda di annullamento formulata nella memoria di adattamento.

24

Tenuto conto dell’argomentazione che il ricorrente sviluppa a sostegno dei suoi motivi, deve ritenersi che egli domandi l’annullamento dell’ordinanza impugnata nella misura in cui, mediante quest’ultima, il Tribunale ha respinto le sue conclusioni miranti all’annullamento della nota controversa nonché della decisione contenuta nella comunicazione dell’8 luglio 2019.

25

Mediante il suo secondo motivo di impugnazione, che occorre esaminare per primo, il ricorrente fa valere che la nota controversa costituisce un atto impugnabile e che il Tribunale ha violato l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva dichiarando irricevibile il ricorso di annullamento proposto contro la nota suddetta.

26

Al riguardo, il ricorrente sostiene che tale nota non è un semplice atto preparatorio, in quanto essa ha prodotto effetti giuridici immediati determinando, sin dal mese di aprile 2019, la riduzione dell’importo della pensione che gli viene versata.

27

Inoltre, il ricorrente sostiene che la presentazione di osservazioni era indicata in termini di semplice facoltà e che, in caso di mancato esercizio di quest’ultima, una volta trascorso il termine di 30 giorni indicato nella nota controversa, la riduzione dell’importo della pensione avrebbe continuato ad applicarsi senza necessità di un ulteriore intervento da parte dell’amministrazione. Il ricorrente fa valere che, nel caso di specie, alla data di presentazione del suo ricorso, egli non aveva ricevuto alcuna risposta alle sue osservazioni e che è stato costretto ad agire per evitare di incorrere in decadenze.

28

Per giunta, l’approccio adottato dal Tribunale avrebbe pregiudicato il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Da un lato, esso priverebbe il ricorrente di tutela di fronte ad un provvedimento che inciderebbe direttamente sulla sua situazione. Dall’altro, detto approccio permetterebbe al Parlamento di eludere ogni controllo giurisdizionale sul proprio operato semplicemente astenendosi dal rispondere alle osservazioni presentate dagli interessati.

29

Il Parlamento sostiene, in primo luogo, che la riduzione dell’importo della pensione del ricorrente rivestiva carattere provvisorio e che tale riduzione avrebbe potuto essere rivista alla luce delle osservazioni presentate da quest’ultimo. Tale carattere provvisorio risulterebbe chiaramente dal tenore letterale della nota controversa e dalla facoltà che avrebbe avuto il ricorrente di presentare osservazioni prima che detta nota divenisse definitiva, facoltà di cui il ricorrente avrebbe per l’appunto fatto uso. La posizione definitiva del Parlamento sarebbe stata adottata soltanto successivamente.

30

In secondo luogo, la tutela giurisdizionale del ricorrente sarebbe stata garantita dalla possibilità di presentare un ricorso contro la decisione finale, espressa nella comunicazione dell’8 luglio 2019, il cui esame avrebbe permesso, eventualmente, di annullare la nota controversa e, di conseguenza, di rimediare agli effetti di quest’ultima. A questo proposito, il rischio che il Parlamento si astenga dal rispondere alle osservazioni potrebbe essere escluso per la ragione indicata al punto 58 dell’ordinanza impugnata.

Giudizio della Corte

31

Come rilevato dal Tribunale al punto 45 dell’ordinanza impugnata, risulta da una consolidata giurisprudenza della Corte che si considerano come «atti impugnabili», ai sensi dell’articolo 263 TFUE, tutti i provvedimenti adottati dalle istituzioni, quale che sia la loro forma, che mirano a produrre effetti giuridici obbligatori (sentenze del 20 febbraio 2018, Belgio/Commissione, C‑16/16 P, EU:C:2018:79, punto 31, e del 9 luglio 2020, Repubblica ceca/Commissione, C‑575/18 P, EU:C:2020:530, punto 46 nonché la giurisprudenza ivi citata).

32

Per stabilire se l’atto impugnato produca simili effetti, occorre riferirsi alla sostanza dell’atto e valutare tali effetti alla luce di criteri oggettivi, come il contenuto dell’atto stesso, tenendo conto, eventualmente, del contesto dell’adozione di quest’ultimo nonché dei poteri dell’istituzione che ne è l’autrice (sentenze del 20 febbraio 2018, Belgio/Commissione, C‑16/16 P, EU:C:2018:79, punto 32, e del 9 luglio 2020, Repubblica ceca/Commissione, C‑575/18 P, EU:C:2020:530, punto 47 nonché la giurisprudenza ivi citata).

33

Occorre altresì ricordare che, come sottolineato in sostanza dal Tribunale al punto 46 dell’ordinanza impugnata, eventuali atti intermedi il cui obiettivo sia di preparare, nell’ambito di un procedimento comprendente più fasi, la decisione finale non costituiscono, in linea di principio, atti impugnabili con un ricorso di annullamento (v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2021, Ungheria/Parlamento, C‑650/18, EU:C:2021:426, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata).

34

Simili atti intermedi sono anzitutto atti che esprimono una valutazione provvisoria dell’istituzione interessata (sentenza del 3 giugno 2021, Ungheria/Parlamento, C‑650/18, EU:C:2021:426, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).

35

Orbene, il Tribunale ha constatato, ai punti da 47 a 51 dell’ordinanza impugnata, che la nota controversa non fissava la posizione definitiva del Parlamento, dato che la posizione adottata in questa nota poteva essere modificata per tener conto degli elementi contenuti nelle osservazioni del ricorrente.

36

A questo proposito, l’argomento addotto dal ricorrente, secondo cui la nota controversa era priva di carattere provvisorio per il fatto che gli effetti di quest’ultima erano destinati a diventare definitivi nel caso in cui non fossero state presentate osservazioni entro il termine impartito da tale nota, non può trovare accoglimento.

37

Infatti, come constatato dal Tribunale al punto 49 dell’ordinanza impugnata, il ricorrente ha depositato osservazioni prima della scadenza del termine suddetto, impedendo così che gli effetti della nota controversa acquisissero carattere definitivo.

38

Tuttavia, la constatazione che un provvedimento di un’istituzione costituisce un atto intermedio che non esprime la posizione finale dell’istituzione stessa non può essere sufficiente per dimostrare, in modo sistematico, che tale atto non costituisce un «atto impugnabile» ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

39

Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che un atto intermedio produttivo di effetti giuridici autonomi è impugnabile con un ricorso di annullamento qualora non sia possibile porre rimedio all’illegittimità che lo inficia nel quadro di un ricorso avverso la decisione finale di cui esso costituisce una fase di elaborazione (sentenza del 3 giugno 2021, Ungheria/Parlamento, C‑650/18, EU:C:2021:426, punto 46 e la giurisprudenza ivi citata).

40

Pertanto, qualora la contestazione della legittimità di un atto intermedio nell’ambito di un ricorso siffatto non sia idonea a garantire una tutela giurisdizionale effettiva al ricorrente contro gli effetti di tale atto, quest’ultimo deve poter essere oggetto di un ricorso di annullamento, sulla base dell’articolo 263 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 9 ottobre 2001, Italia/Commissione, C‑400/99, EU:C:2001:528, punto 63; del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e Germania/Commissione, C‑463/10 P e C‑475/10 P, EU:C:2011:656, punto 56, nonché del 3 giugno 2021, Ungheria/Parlamento, C‑650/18, EU:C:2021:426, punto 48).

41

Nel caso di specie, occorre sottolineare che, come constatato dal Tribunale al punto 47 dell’ordinanza impugnata, e come sostenuto dal ricorrente nella sua impugnazione, la nota controversa determinava una riduzione immediata dell’importo della pensione del ricorrente, a partire dal mese di aprile 2019, tenendo presente che l’applicazione di tale riduzione non era sospesa in attesa dell’esito del procedimento svolto dal Parlamento.

42

Ne consegue che la nota controversa produceva, in quanto tale, effetti giuridici autonomi sulla situazione patrimoniale del ricorrente.

43

Effetti di questo tipo non possono essere equiparati agli effetti procedurali degli atti che esprimono una posizione provvisoria della Commissione europea, oppure agli effetti di simili atti che siano stati riconosciuti come non pregiudizievoli per gli interessi dei soggetti riguardati, atti che la Corte ha giudicato inidonei a determinare la ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto contro di essi (v., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punti 1718).

44

Il fatto, evidenziato dal Tribunale al punto 50 dell’ordinanza impugnata, che dalla nota controversa risulti che il Parlamento avrebbe proceduto al recupero di somme percepite per i mesi da gennaio a marzo 2019 soltanto in assenza di osservazioni depositate dal ricorrente entro un termine di 30 giorni successivi al ricevimento di questa nota non è idoneo a rimettere in discussione il carattere immediato degli effetti giuridici prodotti dalla nota stessa.

45

Inoltre, sebbene la nota controversa prevedesse che il Parlamento dovesse adottare una posizione finale dopo il ricevimento delle osservazioni formulate dal ricorrente, è pacifico che per l’adozione di una posizione siffatta non era fissato alcun termine.

46

Gli effetti giuridici autonomi della nota controversa potevano, di conseguenza, perdurare per un periodo potenzialmente lungo il cui termine non è a priori definito.

47

Date tali circostanze, poiché la riduzione duratura dell’importo di una pensione è suscettibile di avere conseguenze potenzialmente irreversibili sulla situazione della persona interessata, il ricorrente doveva disporre della facoltà di proporre un ricorso effettivo contro la nota controversa e di opporsi così alla riduzione della sua pensione (v., per analogia, sentenze del 30 giugno 1992, Italia/Commissione, C‑47/91, EU:C:1992:284, punto 28, e del 9 ottobre 2001, Italia/Commissione, C‑400/99, EU:C:2001:528, punto 63).

48

Ne discende che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale al punto 57 dell’ordinanza impugnata, la presentazione di un ricorso di annullamento avverso la decisione finale che il Parlamento doveva adottare dopo il ricevimento delle osservazioni del ricorrente non era idonea a garantire a quest’ultimo una tutela giurisdizionale effettiva.

49

La facoltà che la persona interessata avrebbe, in assenza di una risposta del Parlamento alle osservazioni da essa presentate, di proporre un ricorso per carenza contro tale istituzione, alla quale il Tribunale ha fatto riferimento al punto 58 dell’ordinanza impugnata, non è neanch’essa idonea a garantire alla persona suddetta una tutela giurisdizionale effettiva.

50

Certo, il Parlamento è tenuto a rispondere a tali osservazioni entro un termine ragionevole (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2013, Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punto 28) e la persona interessata dispone, di conseguenza, del diritto di proporre un ricorso per carenza qualora detta istituzione non si conformi a tale obbligo.

51

Inoltre, la Corte ha già statuito che la possibilità di proporre un siffatto ricorso per carenza poteva essere sufficiente per escludere il perpetuarsi di uno stato di inerzia della Commissione a seguito dell’adozione di un provvedimento intermedio adottato da tale istituzione (v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 1997, Guérin automobiles/Commissione, C‑282/95 P, EU:C:1997:159, punto 38).

52

Tuttavia, queste considerazioni non possono essere determinanti nella fattispecie, in quanto, da un lato, un ricorso per carenza proposto contro il Parlamento non sarebbe idoneo a rimettere in discussione gli effetti giuridici autonomi della nota controversa e, dall’altro, i termini necessari per permettere l’esame di un siffatto ricorso e poi, eventualmente, di un ricorso di annullamento sarebbero eccessivi in un contesto in cui tale nota determina immediatamente una riduzione dell’importo della pensione versata a una persona fisica.

53

In tale contesto, la circostanza, rilevata dal Tribunale al punto 58 dell’ordinanza impugnata, che il Parlamento avesse, nel caso di specie, risposto alle osservazioni del ricorrente non ha, comunque, alcuna incidenza sulla valutazione della ricevibilità del ricorso di annullamento proposto contro la nota controversa, in quanto tale risposta è intervenuta dopo la presentazione di detto ricorso.

54

Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo, al punto 53 dell’ordinanza impugnata, che la natura provvisoria della nota controversa permetteva di considerare che quest’ultima non costituiva un atto arrecante pregiudizio e, pertanto, che essa non poteva costituire l’oggetto di un ricorso di annullamento sulla base dell’articolo 263 TFUE.

55

Occorre, di conseguenza, accogliere il secondo motivo di impugnazione e annullare l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha respinto il primo capo delle conclusioni presentato dal ricorrente nella causa T‑348/19, inteso all’annullamento della nota controversa.

56

Ne consegue altresì che l’ordinanza impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha respinto il secondo capo delle conclusioni presentato dal ricorrente nella causa T‑348/19, inteso all’annullamento della decisione contenuta nella comunicazione dell’8 luglio 2019, in quanto il rigetto di tale capo delle conclusioni è fondato esclusivamente sull’irricevibilità del primo capo delle conclusioni formulate dal ricorrente, inteso all’annullamento della nota controversa.

57

Alla luce di tali circostanze, non è necessario esaminare il primo e il terzo motivo di impugnazione, in quanto questi non sono, in ogni caso, idonei a determinare un più ampio annullamento dell’ordinanza impugnata.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

58

A norma dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, quando annulla la decisione del Tribunale, può statuire essa stessa definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

59

In primo luogo, poiché il Parlamento ha unicamente sostenuto, mediante la sua eccezione di irricevibilità sollevata dinanzi al Tribunale, che il ricorso di annullamento proposto dal ricorrente era irricevibile in quanto la nota controversa costituiva un atto preparatorio, occorre, per le ragioni indicate ai punti da 38 a 54 della presente sentenza, respingere tale eccezione di irricevibilità.

60

In secondo luogo, dato che le valutazioni del Tribunale hanno riguardato esclusivamente la ricevibilità dei ricorsi e che detto giudice ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal ricorrente in quanto manifestamente irricevibile senza avviare la fase orale del procedimento, la Corte non dispone degli elementi necessari per statuire definitivamente su tale ricorso.

61

Di conseguenza, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca sulle conclusioni formulate dal ricorrente intese all’annullamento della nota controversa e della decisione contenuta nella comunicazione dell’8 luglio 2019.

Sulle spese

62

Dato che la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale, occorre riservare la decisione sulle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 3 luglio 2020, Falqui e Poggiolini/Parlamento (T‑347/19 e T‑348/19, non pubblicata, EU:T:2020:303), è annullata nella parte in cui ha respinto le conclusioni presentate nella causa T‑348/19 intese all’annullamento della nota dell’11 aprile 2019 redatta dal capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo e riguardanti l’adeguamento dell’importo delle pensioni di cui il ricorrente beneficia a seguito dell’entrata in vigore, in data 1o gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia) e della decisione del Parlamento europeo contenuta nella comunicazione dell’8 luglio 2019.

 

2)

L’eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento europeo dinanzi al Tribunale dell’Unione europea nella causa T‑348/19 è respinta.

 

3)

La causa T‑348/19 è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché esso statuisca sulle conclusioni presentate nella causa T‑348/19 intese all’annullamento della nota e della decisione suddette.

 

4)

La decisione sulle spese è riservata.

 

Bonichot

Bay Larsen

Toader

Safjan

Jääskinen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 ottobre 2021.

Il cancelliere

A. Calot Escobar

Il presidente della Prima Sezione

J.-C. Bonichot


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

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