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Documento 62020CJ0285

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 settembre 2021.
K contro Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv).
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 65, paragrafi 2 e 5 – Ambito di applicazione – Lavoratore in disoccupazione completa – Prestazioni di disoccupazione – Lavoratore che risiede ed esercita un’attività subordinata nello Stato membro competente – Trasferimento della sua residenza in un altro Stato membro – Persona che non esercita effettivamente un’attività subordinata nello Stato membro competente prima di essere in disoccupazione completa – Persona in congedo per malattia e che percepisce, a tale titolo, prestazioni di malattia versate dallo Stato membro competente – Esercizio di un’attività subordinata – Situazioni giuridiche analoghe.
Causa C-285/20.

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2021:785

 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

30 settembre 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 65, paragrafi 2 e 5 – Ambito di applicazione – Lavoratore in disoccupazione completa – Prestazioni di disoccupazione – Lavoratore che risiede ed esercita un’attività subordinata nello Stato membro competente – Trasferimento della sua residenza in un altro Stato membro – Persona che non esercita effettivamente un’attività subordinata nello Stato membro competente prima di essere in disoccupazione completa – Persona in congedo per malattia e che percepisce, a tale titolo, prestazioni di malattia versate dallo Stato membro competente – Esercizio di un’attività subordinata – Situazioni giuridiche analoghe»

Nella causa C‑285/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Centrale Raad van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, Paesi Bassi), con decisione del 25 giugno 2020, pervenuta in cancelleria il 29 giugno 2020, nel procedimento

K

contro

Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv),

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Wahl, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore) e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv), da M. Mollee, in qualità di agente;

per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e C.S. Schillemans, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e J. Pavliš, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da D. Martin e F. van Schaik, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifiche: GU 2004, L 200, pag. 1; GU 2007, L 204, pag. 30 e GU 2018, L 2, p. 15), come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (GU 2012, L 149, pag. 4) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra K e il Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) (consiglio di amministrazione dell’Istituto di gestione delle assicurazioni per i lavoratori subordinati, Paesi Bassi) (in prosieguo: l’«Istituto di gestione delle assicurazioni per i lavoratori subordinati») in merito al rifiuto di quest’ultimo di erogargli prestazioni di disoccupazione al termine di un periodo di assenza dal lavoro in uno Stato membro diverso dal Regno dei Paesi Bassi, durante il quale egli percepiva prestazioni di malattia da questo altro Stato membro.

Contesto normativo

3

I considerando 4 e 45 del regolamento n. 883/2004 così recitano:

«(4)

È necessario rispettare le caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale ed elaborare unicamente un sistema di coordinamento.

(...)

(45)

Poiché lo scopo dell’azione proposta, vale a dire le misure di coordinamento atte a garantire l’effettivo esercizio del diritto di libera circolazione delle persone, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo».

4

L’articolo 1 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

“attività subordinata”, qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell’applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l’attività in questione o in cui esiste detta situazione;

(...)

f)

“lavoratore frontaliero”, qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana;

(...)

j)

“residenza”, il luogo in cui una persona risiede abitualmente;

(...)

q)

“istituzione competente”:

i)

l’istituzione alla quale l’interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni;

ii)

l’istituzione nei cui confronti l’interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli, il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nello Stato membro nel quale si trova tale istituzione;

iii)

l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro in questione;

(...)

s)

“Stato membro competente”, lo Stato membro in cui si trova l’istituzione competente;

(...)».

5

L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Ambito d’applicazione “ratione personae”», al suo paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti».

6

Il titolo II di detto regolamento, rubricato «Determinazione della legislazione applicabile», comprende gli articoli da 11 a 16 di quest’ultimo.

7

L’articolo 11 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Norme generali», al suo paragrafo 2, enuncia quanto segue:

«Ai fini dell’applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un’attività subordinata o di un’attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata».

8

Il titolo III di tale regolamento, intitolato «Disposizioni specifiche riguardanti le varie categorie di prestazioni», stabilisce, al capitolo 6, che comprende gli articoli da 61 a 65 bis del regolamento medesimo, le norme relative alle prestazioni di disoccupazione.

9

L’articolo 65 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente», ai suoi paragrafi 2 e 5 così dispone:

«2.   La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l’articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.

Il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto.

(...)

5.   

a)

Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza.

b)

Tuttavia, un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero al quale sono state erogate prestazioni a carico dell’istituzione competente dell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto beneficia in primo luogo, al ritorno nello Stato membro di residenza, delle prestazioni ai sensi dell’articolo 64 e l’erogazione delle prestazioni a norma della lettera a) è sospesa per il periodo durante il quale egli beneficia di prestazioni in base all’ultima legislazione alla quale era soggetto».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10

Il ricorrente nel procedimento principale ha lasciato la Turchia per stabilirsi nei Paesi Bassi nel 1979 e vi ha lavorato per diversi datori di lavoro fino al 2015.

11

A partire dal 2005, il ricorrente nel procedimento principale ha risieduto con la sua famiglia in Germania.

12

Il 1o maggio 2015 è stato assunto da un datore di lavoro in Germania.

13

Il 24 agosto 2015 il ricorrente nel procedimento principale è stato posto in congedo per malattia e, a partire da tale data, non ha più esercitato in maniera effettiva la sua attività.

14

In un primo tempo, egli ha continuato a percepire la sua retribuzione prima di beneficiare, a partire dal 14 ottobre 2015, di una prestazione di malattia in Germania.

15

Il 2 febbraio 2016 il ricorrente nel procedimento principale si è trasferito presso il fratello nei Paesi Bassi e ha chiesto la propria cancellazione dal registro anagrafico in Germania.

16

Il 15 febbraio 2016 il suo datore di lavoro in Germania ha risolto il suo contratto di lavoro.

17

Il 16 febbraio 2016 il ricorrente nel procedimento principale ha subito un’operazione in un ospedale in Germania, dove è rimasto sino al 19 febbraio 2016.

18

Il 4 marzo 2016 il ricorrente nel procedimento principale si è iscritto nel registro anagrafico nei Paesi Bassi, all’indirizzo di suo fratello.

19

Il 15 marzo 2016 la risoluzione del contratto di lavoro tra il ricorrente nel procedimento principale e il suo datore di lavoro in Germania è divenuta efficace.

20

Il 4 aprile 2016 l’ente tedesco competente ha ritenuto che il ricorrente nel procedimento principale fosse nuovamente idoneo a svolgere un lavoro adatto al suo stato di salute e, pertanto, ha cessato di versargli una prestazione di malattia.

21

Il 22 aprile 2016 il ricorrente nel procedimento principale ha presentato all’Istituto di gestione delle assicurazioni per i lavoratori dipendenti una domanda di prestazione di disoccupazione, con effetto dal 4 aprile 2016.

22

Con decisione del 7 luglio 2016 l’Istituto di gestione delle assicurazioni per i lavoratori subordinati si è dichiarato incompetente a pronunciarsi sul diritto del ricorrente nel procedimento principale alle prestazioni di disoccupazione.

23

Il ricorrente nel procedimento principale ha presentato un reclamo avverso tale decisione, che è stato respinto con decisione dell’Istituto di gestione delle assicurazioni per i lavoratori subordinati del 14 settembre 2016. Quest’ultimo ha ribadito la propria posizione secondo cui esso non è legittimato a pronunciarsi sulla domanda di prestazione di disoccupazione dell’interessato. A suo avviso, lo Stato membro competente al riguardo è la Repubblica federale di Germania, quale ultimo Stato di occupazione, dato che, fino al 24 agosto 2015, il ricorrente nel procedimento principale svolgeva effettivamente un’attività lavorativa in Germania e non era un lavoratore frontaliero.

24

Il ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al rechtbank Overijssel (Tribunale di Overijssel, Paesi Bassi), che l’ha respinto in quanto infondato. Tale giudice ha considerato che l’Istituto di gestione delle assicurazioni per i lavoratori subordinati aveva giustamente dichiarato che il ricorrente nel procedimento principale non era un lavoratore frontaliero e non aveva diritto a una prestazione di disoccupazione nei Paesi Bassi sulla base dell’articolo 65 del regolamento n. 883/2004.

25

Il giudice del rinvio, investito di un ricorso avverso la sentenza del rechtbank Overijssel (Tribunale di Overijssel), rileva che le parti sono in disaccordo sulla questione di stabilire se il ricorrente nel procedimento principale possa pretendere una prestazione di disoccupazione nei Paesi Bassi in forza dell’articolo 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 883/2004.

26

Esso sottolinea, a tal riguardo, che il ricorrente nel procedimento principale risiedeva e lavorava in Germania e che, a partire dal 14 ottobre 2015, egli era assente dal lavoro e percepiva prestazioni di malattia in Germania, fino al 4 aprile 2016, data a partire dalla quale si è trovato in disoccupazione completa. Orbene, poiché il ricorrente nel procedimento principale ha trasferito la sua residenza nei Paesi Bassi il 2 febbraio 2016, a partire da tale data egli risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, ai sensi dell’articolo 1, lettere q) e s), del regolamento n. 883/2004, ossia in Germania.

27

Secondo il giudice del rinvio, la controversia principale solleva la questione di stabilire se l’articolo 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 883/2004 si applichi a una situazione in cui, prima di essere in disoccupazione completa, l’interessato non esercitava effettivamente un’attività subordinata nello Stato membro competente, ma era in congedo per malattia e percepiva, a tale titolo, una prestazione di malattia versata da detto Stato membro.

28

Il giudice del rinvio ritiene che una situazione del genere debba essere considerata una situazione giuridica analoga all’esercizio di un’attività subordinata e che occorra pertanto rispondere a tale questione in senso affermativo. Esso rileva, al riguardo, che l’articolo 11 del regolamento n. 883/2004, che fa parte del titolo II di tale regolamento, equipara il beneficio di una prestazione di malattia all’esercizio di un’attività subordinata e ritiene che occorra applicare tale equiparazione ai fini dell’articolo 65, paragrafi 2 e 5, di detto regolamento. Essa motiva il suo ragionamento con il fatto che un’interpretazione logica e coerente della nozione di «esercizio di un’attività subordinata» impone di interpretare tale nozione allo stesso modo nelle disposizioni dei diversi titoli del medesimo regolamento.

29

Inoltre, il giudice del rinvio sostiene che la giurisprudenza stabilita dalla Corte nell’ambito dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), ii), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), che ha preceduto l’articolo 65 del regolamento n. 883/2004 (sentenze del 27 gennaio 1994, Maitland Toosey, C‑287/92, EU:C:1994:27, punto 13, e del 29 giugno 1995, van Gestel, C‑454/93, EU:C:1995:205, punti 13, 2024), è rilevante nella presente causa.

30

Esso ricorda che, secondo tale giurisprudenza, l’unico elemento rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), ii), del regolamento n. 1408/71 è la circostanza che la persona interessata risieda in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione era soggetta durante la sua ultima occupazione. Peraltro, la Corte avrebbe riconosciuto che tale disposizione si applica a una persona il cui rapporto di lavoro è mantenuto in forza di un congedo e che non esercita quindi la sua attività in modo effettivo (sentenza del 22 settembre 1988, Bergemann, 236/87, EU:C:1988:443). Il giudice del rinvio ne deduce che l’articolo 65 del regolamento n. 883/2004 riguarda non solo l’esercizio effettivo dell’ultima attività subordinata, ma anche una situazione in cui l’interessato non eserciti effettivamente un’attività. Tale giudice ritiene, inoltre, che i motivi per i quali l’interessato ha trasferito la propria residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente non siano pertinenti.

31

Il giudice del rinvio sostiene che tale interpretazione non può essere rimessa in discussione dal fatto che la Corte ha dichiarato che l’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), ii), del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato restrittivamente al fine, in particolare, di prevenire gli abusi (sentenza del 17 febbraio 1977, Di Paolo, 76/76, EU:C:1977:32, punto 13). Essa sarebbe inoltre conforme all’obiettivo perseguito da tale disposizione, che è quello di garantire al lavoratore migrante il beneficio delle prestazioni di disoccupazione alle condizioni più favorevoli (sentenze del 22 settembre 1988, Bergemann, 236/87, EU:C:1988:443, punti 1820, nonché del29 giugno 1995, van Gestel, C‑454/93, EU:C:1995:205, punto 20). Infatti, il legame con lo Stato membro di residenza offrirebbe in linea di principio alla persona interessata le migliori possibilità di reinserirvisi professionalmente.

32

Ritenendo che la causa di cui è investito sollevi questioni che non possono essere risolte senza ragionevoli dubbi, il Centrale Raad van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento (...) n. 883/2004, debba essere interpretato nel senso che una persona in disoccupazione completa, che, mentre percepisce dallo Stato membro competente una prestazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2 [di tale regolamento] e/o prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha trasferito la sua residenza in un altro Stato membro, ha diritto ad una prestazione di disoccupazione secondo la legislazione dello Stato membro di residenza.

2)

Se al riguardo sia rilevante per quali motivi, ad esempio ragioni familiari, detta persona disoccupata abbia trasferito la sua residenza in uno Stato membro diverso da quello competente».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

33

Anzitutto, occorre ricordare che l’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004 prevede che la persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza.

34

L’articolo 65, paragrafo 5, lettera a), di detto regolamento precisa che il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, di tale articolo riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza.

35

Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la prima questione deve essere intesa come diretta, in sostanza, a stabilire se l’articolo 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che esso si applica a una situazione in cui, prima di essere in disoccupazione completa, la persona interessata risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e non esercitava effettivamente un’attività subordinata, ma era in congedo per malattia e percepiva, a tale titolo, prestazioni di malattia erogate dallo Stato membro competente.

36

Ne consegue che, per fornire al giudice del rinvio una risposta utile, occorre determinare se i termini «nel corso della sua ultima attività subordinata», di cui all’articolo 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 883/2004, riguardino esclusivamente l’esercizio effettivo, da parte della persona interessata, di un’attività subordinata nello Stato membro competente o si riferiscano anche a una situazione in cui tale persona non esercita effettivamente un’attività subordinata, ma percepisce prestazioni di malattia erogate da tale Stato membro.

37

A tal riguardo, occorre constatare che, contrariamente a quanto sostengono il giudice del rinvio e i governi ceco e polacco, l’articolo 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 883/2004, che figura nel titolo III di tale regolamento, non può essere interpretato alla luce dell’articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento, poiché dal tenore letterale di quest’ultima disposizione, citata al punto 7 della presente sentenza, risulta espressamente che essa si applica ai fini del titolo II del medesimo regolamento.

38

I termini «nel corso della sua ultima attività subordinata», di cui all’articolo 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 883/2004, devono invece essere interpretati alla luce dell’articolo 1, lettera a), di tale regolamento. Infatti, questa disposizione definisce, ai fini di detto regolamento, la nozione di «attività subordinata» come un’«attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell’applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l’attività in questione o in cui esiste detta situazione».

39

Ne consegue che una situazione in cui la persona interessata non esercita effettivamente un’attività subordinata nello Stato membro competente, ma è in congedo per malattia e percepisce, a tale titolo, prestazioni di malattia versate da tale Stato membro, può essere considerata una situazione giuridica analoga a quella in cui si trova una persona che esercita un’attività subordinata e, pertanto, rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 883/2004, se, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro competente, il godimento di simili prestazioni è equiparato all’esercizio di un’attività subordinata.

40

Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che esso si applica a una situazione in cui, prima di essere in disoccupazione completa, la persona interessata risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e non esercitava effettivamente un’attività subordinata, ma era in congedo per malattia e percepiva, a tale titolo, prestazioni di malattia erogate dallo Stato membro competente, a condizione tuttavia che, secondo il diritto nazionale dello Stato membro competente, il godimento di simili prestazioni sia equiparato a un’attività subordinata.

Sulla seconda questione

41

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che i motivi, segnatamente di ordine familiare, per i quali la persona interessata ha trasferito la propria residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente siano rilevanti ai fini dell’applicazione di tale disposizione.

42

Occorre rilevare che dal tenore letterale di detta disposizione, come riportato ai punti 33 e 34 della presente sentenza, non risulta che i motivi del trasferimento della residenza dell’interessato abbiano una qualche importanza al riguardo. Si deve ricordare, infatti, che, ai sensi dei considerando 4 e 45 del regolamento n. 883/2004, lo scopo di quest’ultimo è coordinare i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, onde garantire l’esercizio effettivo della libera circolazione delle persone. Tale regolamento ha modernizzato e semplificato le norme contenute nel regolamento n. 1408/71, mantenendo lo stesso obiettivo di quest’ultimo (sentenza del 21 marzo 2018, Klein Schiphorst, C‑551/16, EU:C:2018:200, punto 31).

43

Orbene, da una giurisprudenza costante stabilita nell’ambito dell’articolo 71 del regolamento n. 1408/71 – la quale, alla luce di quanto precede, può essere trasposta nel contesto dell’articolo 65 del regolamento n. 883/2004, dal momento che tale disposizione ha sostituito il suddetto articolo 71 – risulta che quest’ultimo mira a creare per le persone disoccupate residenti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente le condizioni più favorevoli per la ricerca di una nuova occupazione (sentenze del 22 settembre 1988, Bergemann, 236/87, EU:C:1988:443, punto 18; dell’8 luglio 1992, Knoch, C‑102/91, EU:C:1992:303, punto 14, e del 29 giugno 1995, van Gestel, C‑454/93, EU:C:1995:205, punto 20).

44

Se, dunque, l’articolo 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 883/2004 dovesse essere interpretato nel senso che esso si applica solo alle persone che hanno trasferito la loro residenza per determinati motivi, quali ragioni familiari, ciò avrebbe l’effetto di limitare l’ambito di applicazione di tale disposizione e, quindi, di rendere più difficile per le persone interessate la ricerca di un’occupazione nello Stato membro di residenza, dove si presume che esse beneficino delle condizioni più favorevoli alla ricerca di un nuovo impiego, tanto più che un tale trasferimento è generalmente giustificato da diversi motivi. Una siffatta interpretazione sarebbe, pertanto, contraria all’obiettivo perseguito da detta disposizione.

45

Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che i motivi, segnatamente di ordine familiare, per i quali la persona interessata ha trasferito la propria residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, non devono essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione di tale disposizione.

Sulle spese

46

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, deve essere interpretato nel senso che si applica a una situazione in cui, prima di essere in disoccupazione completa, la persona interessata risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e non esercitava effettivamente un’attività subordinata, ma era in congedo per malattia e percepiva, a tale titolo, prestazioni di malattia erogate dallo Stato membro competente, a condizione tuttavia che, secondo il diritto nazionale dello Stato membro competente, il godimento di simili prestazioni sia equiparato a un’attività subordinata.

 

2)

L’articolo 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 465/2012, deve essere interpretato nel senso che i motivi, segnatamente di ordine familiare, per i quali la persona interessata ha trasferito la propria residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, non devono essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione di tale disposizione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

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