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Documento 62019CJ0647

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 settembre 2021.
Ja zum Nürburgring eV contro Commissione europea.
Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti a favore del complesso del Nürburgring (Germania) – Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili con il mercato interno – Vendita degli attivi dei beneficiari degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili – Procedura di gara d’appalto aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata – Decisione che dichiara che il rimborso degli aiuti incompatibili non riguarda il nuovo proprietario del complesso del Nürburgring e che quest’ultimo non ha beneficiato di un nuovo aiuto per l’acquisizione di tale complesso – Ricevibilità – Qualità di interessato – Persona individualmente interessata – Violazione dei diritti procedurali degli interessati – Difficoltà che richiedono l’avvio di un procedimento d’indagine formale Motivazione Snaturamento delle prove.
Causa C-647/19 P.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2021:666

 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

2 settembre 2021 ( *1 )

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti a favore del complesso del Nürburgring (Germania) – Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili con il mercato interno – Vendita degli attivi dei beneficiari degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili – Procedura di gara d’appalto aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata – Decisione che dichiara che il rimborso degli aiuti incompatibili non riguarda il nuovo proprietario del complesso del Nürburgring e che quest’ultimo non ha beneficiato di un nuovo aiuto per l’acquisizione di tale complesso – Ricevibilità – Qualità di interessato – Persona individualmente interessata – Violazione dei diritti procedurali degli interessati – Difficoltà che richiedono l’avvio di un procedimento d’indagine formale – Motivazione – Snaturamento delle prove»

Nella causa C‑647/19 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 30 agosto 2019,

Ja zum Nürburgring eV, con sede in Nürburg (Germania), rappresentata da D. Frey e M. Rudolph, Rechtsanwälte,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn, B. Stromsky e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras (relatore), presidente di sezione, N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 aprile 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Ja zum Nürburgring eV chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 giugno 2019, Ja zum Nürburgring/Commissione (T‑373/15; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2019:432), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione (UE) 2016/151 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring (GU 2016, L 34, pag. 1; in prosieguo: la «decisione finale»).

Contesto normativo

2

Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013 (GU 2013, L 204, pag. 15) (in prosieguo: il «regolamento n. 659/1999»), abrogato dal regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9), è applicabile ai fatti della presente causa.

3

L’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999 definisce, ai fini di tale regolamento, la nozione di «interessati» nel senso che essa comprende «qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali».

4

L’articolo 4 di tale regolamento, intitolato «Esame preliminare della notifica e decisioni della Commissione», dispone ai paragrafi da 2 a 4:

«2.   La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione.

3.   La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo [107], paragrafo 1, [TFUE], la dichiara compatibile con il mercato comune (in seguito denominata “decisione di non sollevare obiezioni”). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del trattato.

4.   La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo [108], paragrafo 2, [TFUE] (in seguito denominata “decisione di avviare il procedimento d’indagine formale”)».

5

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento:

«La decisione di avvio del procedimento d’indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune. La decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine».

6

L’articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 659/1999, prevede che l’esame di presunti aiuti illegali dà luogo a una decisione a norma dell’articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4 del regolamento stesso.

Fatti e decisioni controverse

7

I fatti della controversia figurano ai punti da 1 a 16 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue.

8

Il complesso del Nürburgring (in prosieguo: il «Nürburgring»), situato nel Land della Renania-Palatinato (Germania), comprende un circuito per gare automobilistiche (in prosieguo: il «circuito del Nürburgring»), un parco divertimenti, alberghi e ristoranti.

9

Tra il 2002 e il 2012, le imprese pubbliche proprietarie del Nürburgring (in prosieguo: i «venditori») hanno beneficiato di aiuti, principalmente da parte del Land Renania-Palatinato. Nel corso del 2011, la ricorrente, un’associazione tedesca di sport automobilistico, ha presentato alla Commissione una prima denuncia relativa a tali aiuti. Suddetti aiuti sono stati oggetto di un procedimento d’indagine formale, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, avviato dalla Commissione nel corso del 2012. Lo stesso anno, l’Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler (Tribunale circoscrizionale di Bad Neuenahr-Ahrweiler, Germania) ha dichiarato l’insolvenza dei venditori ed è stato deciso di procedere alla vendita dei loro attivi. Una procedura di gara d’appalto (in prosieguo: la «procedura di gara d’appalto») è stata avviata e si è conclusa con la vendita di tali attivi alla Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH (in prosieguo: la «Capricorn»).

10

Nel corso del 2013, la ricorrente ha presentato una seconda denuncia alla Commissione, con la motivazione che la procedura di gara d’appalto non sarebbe aperta, trasparente, non discriminatoria ed incondizionata. Secondo la ricorrente, l’acquirente prescelto riceverebbe così nuovi aiuti e garantirebbe la continuità delle attività economiche dei venditori, e pertanto l’ordine di recupero degli aiuti percepiti dai venditori doveva estendersi a esso.

11

All’articolo 2 della decisione finale, la Commissione ha constatato l’illegalità e l’incompatibilità con il mercato interno di talune misure di sostegno a favore dei venditori (in prosieguo: gli «aiuti ai venditori»). All’articolo 3, paragrafo 2, di tale decisione, essa ha dichiarato che la Capricorn e le sue controllate non rispondevano di un eventuale recupero degli aiuti ai venditori (in prosieguo: la «prima decisione controversa»).

12

All’articolo 1, ultimo trattino, di detta decisione, la Commissione ha stabilito che la vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn non costituiva un aiuto di Stato (in prosieguo: la «seconda decisione controversa»). La Commissione ha ritenuto, a tal riguardo, che la procedura di gara d’appalto fosse stata condotta in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, che tale procedura avesse portato a un prezzo di vendita conforme al mercato, e che non vi fosse continuità economica tra i venditori e l’acquirente.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

13

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 luglio 2015, la ricorrente ha presentato un ricorso diretto all’annullamento della prima e della seconda decisione controversa.

14

Il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile, nella parte in cui chiedeva l’annullamento della prima decisione controversa, poiché la ricorrente non aveva dimostrato che detta decisione la riguardasse individualmente. Per i motivi esposti ai punti da 48 a 69 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, in primo luogo, che la ricorrente non aveva sufficientemente dimostrato che tale decisione aveva leso in modo sostanziale una posizione concorrenziale che essa avrebbe detenuto sui mercati rilevanti; in secondo luogo, che essa non poteva avvalersi, in quanto associazione professionale, di una legittimazione a titolo di uno dei suoi membri e, in terzo luogo, che essa non aveva dimostrato di aver occupato, nell’ambito del procedimento d’indagine formale precedente l’adozione della prima decisione controversa, una posizione di negoziatrice, chiaramente circoscritta e strettamente collegata all’oggetto stesso di tale decisione.

15

Riguardo alla domanda di annullamento della seconda decisione controversa, il Tribunale ha constatato, al punto 83 della sentenza impugnata, l’accordo delle parti sul fatto che tale decisione fosse una decisione adottata al termine della fase di esame preliminare degli aiuti, istituita dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e non di un procedimento d’indagine formale.

16

Al punto 88 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esposto che non si poteva escludere che la ricorrente, tenuto conto del suo scopo, che mira proprio al ripristino e alla promozione di un circuito di gara automobilistica al Nürburgring, e del fatto che essa abbia partecipato alla prima fase della procedura di gara d’appalto per la vendita degli attivi del Nürburgring e raccolto, in tale contesto, un gran numero di informazioni relative a tali attivi, fosse in grado di presentare alla Commissione, nell’ambito del procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, osservazioni che quest’ultima avrebbe potuto integrare nella sua valutazione del carattere aperto, trasparente, non discriminatorio e incondizionato della procedura di gara d’appalto e della questione se gli attivi del Nürburgring fossero stati ceduti, in tale contesto, al prezzo di mercato. Esso ha quindi dichiarato, al punto 89 della sentenza impugnata, che alla ricorrente doveva essere riconosciuta la qualità di interessato per quanto riguarda la seconda decisione controversa e ha, pertanto, rilevato, al punto 93 della sentenza impugnata, che, per quanto riguardava la seconda decisione controversa, la ricorrente era legittimata ad agire per salvaguardare i diritti procedurali che essa traeva dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

17

Al punto 129 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato che, al fine di potersi pronunciare sul merito del ricorso, nella parte in cui esso era diretto all’annullamento della seconda decisione controversa e, in particolare, sul quinto e sull’ottavo motivo, vertenti su una violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, e dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999 e dei diritti procedurali della ricorrente, occorreva esaminare se i motivi dal primo al quarto consentissero di dimostrare che, al termine della fase di esame preliminare, la Commissione si trovasse di fronte a difficoltà che richiedevano l’avvio di un procedimento di indagine formale.

18

In seguito a tale esame, il Tribunale ha constatato, al punto 176 della sentenza impugnata, che il quinto e l’ottavo motivo, esaminati alla luce degli argomenti addotti dalla ricorrente nei motivi dal primo al quarto, non consentivano di dimostrare che, al termine della fase di esame preliminare, la Commissione si trovasse di fronte a difficoltà che richiedevano l’avvio di un procedimento di indagine formale e dovevano pertanto essere respinti.

19

Il Tribunale ha anche esaminato e respinto, rispettivamente ai punti da 182 a 190 e da 193 a 197, il sesto e il nono motivo, vertenti sulla violazione da parte della Commissione, rispettivamente, dell’obbligo di motivazione e del diritto a una buona amministrazione.

20

Di conseguenza, al punto 198 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto, in parte, irricevibile e, in parte, infondato.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

21

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare la prima e la seconda decisione controversa;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

condannare la Commissione alle spese relative ai due gradi di giudizio.

22

La Commissione chiede che la Corte voglia:

annullare i punti da 73 a 94 della sentenza impugnata, secondo i quali il Tribunale ha dichiarato ricevibile il ricorso diretto contro la seconda decisione controversa;

respingere detto ricorso in quanto irricevibile;

respingere l’impugnazione e

condannare la ricorrente alle spese del giudizio.

Sull’impugnazione

23

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce cinque motivi, vertenti, il primo, su un errore di diritto là dove il Tribunale ha dichiarato che la decisione controversa non la riguardava individualmente, in quanto concorrente del beneficiario degli aiuti di cui trattasi; il secondo, su un errore di diritto in quanto il Tribunale ha giudicato che la prima decisione controversa non la riguardava individualmente, poiché associazione professionale; il terzo, su un errore di diritto là dove il Tribunale ha affermato che essa non era legittimata ad agire contro la seconda decisione controversa; il quarto, su un’insufficiente motivazione della sentenza impugnata, su uno snaturamento dei fatti e degli elementi di prova e su un errore di diritto nell’esame dei motivi di ricorso contro il rifiuto implicito della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale, e il quinto, su un errore di diritto commesso dal Tribunale nella valutazione dell’adeguatezza della motivazione della seconda decisione controversa.

24

Il primo e il secondo motivo riguardano il rigetto, da parte del Tribunale, della domanda di annullamento della prima decisione controversa, mentre i motivi dal terzo al quinto riguardano il rigetto della domanda di annullamento della seconda decisione controversa.

Sui motivi relativi alla domanda di annullamento della prima decisione controversa

Sul primo motivo

25

Il primo motivo riguarda il punto 56 della sentenza impugnata, che enuncia quanto segue:

«Peraltro, nei limiti in cui la ricorrente sostiene che la sua posizione nel mercato è stata sostanzialmente lesa a causa degli investimenti passati da essa realizzati sul circuito del Nürburgring, si deve osservare che il semplice fatto che essa abbia investito, a qualsiasi titolo, nel Nürburgring, non è sufficiente a constatare che essa sia stata presente, in quanto operatore economico, nei mercati rilevanti, circostanza che del resto essa non invoca, né, a fortiori, che la sua posizione sui detti mercati, in quanto operatore economico, sia stata sostanzialmente lesa dagli aiuti ai venditori che, a suo avviso, avrebbero reso inutili tali investimenti. In ogni caso, la ricorrente non spiega come la prima decisione [controversa], ai sensi della quale l’acquirente degli attivi del Nürburgring non era tenuto a rimborsare gli aiuti ai venditori, avrebbe pregiudicato l’utilità degli investimenti che essa avrebbe realizzato nel Nürburgring».

– Argomenti delle parti

26

Con la prima parte del primo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver risposto in modo giuridicamente adeguato al suo argomento relativo alla lesione sostanziale arrecata alla sua posizione nel mercato, il che, secondo la ricorrente, costituisce una violazione dell’obbligo di motivazione, del suo diritto a essere ascoltata e del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

27

La ricorrente sostiene, in particolare, che il Tribunale, affermando, al punto 56, seconda frase, della sentenza impugnata, che essa non aveva spiegato in che modo la prima decisione controversa avrebbe leso l’utilità degli investimenti da essa realizzati nel Nürburgring, ha ignorato il suo argomento, esposto al punto 32 della sua replica dinanzi al Tribunale, secondo cui, in sostanza, tali investimenti sarebbero stati vanificati e deviati dal loro scopo, che era quello di promuovere l’uso del circuito tradizionale del Nürburgring e di garantire agli organizzatori di eventi sportivi l’accesso a quest’ultimo a condizioni al servizio dell’interesse generale, per finanziare, attraverso un sussidio incrociato, strutture alberghiere e ricreative, estranee allo sport automobilistico, costruite con l’aiuto dei venditori. La ricorrente ha aggiunto che la vendita degli elementi di attivo del Nürburgring alla Capricorn ha perpetuato, come conseguenza illegale diretta, la lesione alla sua posizione nel mercato che era derivata dall’aiuto illegittimo.

28

Essa ritiene, tenuto conto dello stretto legame tra i suoi investimenti sul circuito del Nürburgring e la sua gestione di esso in condizioni al servizio dell’interesse generale, di essere talmente legata alla gestione di tale circuito da aver acquisito una posizione nel mercato rilevante per la gestione di circuiti di corsa automobilistici. Essa ricorda, a tal riguardo, che, dinanzi al Tribunale, aveva attirato l’attenzione sul fatto che il circuito del Nürburgring rappresentasse un monopolio naturale. Orbene, il Tribunale avrebbe ignorato il fatto che può esservi solo una concorrenza potenziale per la gestione di un monopolio naturale. Pertanto, gli investimenti realizzati dalla ricorrente sarebbero il modo più diretto per acquisire una posizione nel mercato. Per gli stessi motivi, l’affermazione, nella prima frase del punto 56 della sentenza impugnata, secondo cui la ricorrente non aveva sostenuto che la sua posizione nel mercato fosse stata lesa in modo sostanziale dagli aiuti ai venditori, sarebbe anch’essa inesatta.

29

Con la seconda parte del primo motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale si è basato su un’interpretazione erronea dell’articolo 263, quarto comma, TFUE per considerare, al punto 56 della sentenza impugnata, che un investimento realizzato a qualsiasi titolo non è sufficiente per constatare che l’investitore è presente, in quanto operatore economico, nel mercato al quale gli investimenti hanno beneficiato.

30

La Commissione afferma che il primo motivo è inoperante e, comunque, infondato.

– Giudizio della Corte

31

Ai fini dell’esame congiunto delle due parti del primo motivo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro particolari o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li identifica analogamente a quanto avverrebbe con il destinatario di una tale decisione (sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, EU:C:1963:17, pag. 220, del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 93, e del 15 luglio 2021, Deutsche Lufthansa/Commissione, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, punto 33).

32

Se, come nel caso di specie, un ricorrente mette in discussione la fondatezza di una decisione di valutazione dell’aiuto adottata in esito al procedimento d’indagine formale, il semplice fatto che esso possa essere considerato come interessato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, non può essere sufficiente per ammettere la ricevibilità del ricorso. Esso deve quindi provare di avere uno status particolare ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto precedente. Ciò si verifica in particolare nel caso in cui la posizione del ricorrente sul mercato sia lesa in modo sostanziale dall’aiuto oggetto della decisione in questione (sentenze del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 97, e del 15 luglio 2021, Deutsche Lufthansa/Commissione, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, punto 37).

33

Come ricordato dal Tribunale stesso al punto 48 della sentenza impugnata, sono state segnatamente riconosciute come individualmente interessate da una decisione della Commissione che chiude il procedimento di indagine formale, oltre all’impresa beneficiaria, le imprese concorrenti di quest’ultima che hanno svolto un ruolo attivo nell’ambito di detto procedimento, purché la loro posizione nel mercato fosse notevolmente lesa dalla misura di aiuto oggetto della decisione impugnata (sentenze del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 98, e del 15 luglio 2021, Deutsche Lufthansa/Commissione, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, punto 38).

34

Orbene, la semplice realizzazione di investimenti su un determinato elemento di infrastruttura non significa che l’investitore di cui trattasi sia attivo su un qualsiasi mercato collegato alla gestione di tale infrastruttura. Ciò vale a maggior ragione quando siffatti investimenti mirano a promuovere la gestione di detta infrastruttura da parte di diversi operatori in condizioni al servizio dell’interesse generale, come avveniva, secondo le affermazioni della ricorrente, per gli investimenti che essa sostiene di aver realizzato sul circuito del Nürburgring.

35

Ne consegue che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel dichiarare, in sostanza, al punto 56 della sentenza impugnata, che l’argomento della ricorrente relativo agli investimenti che essa avrebbe realizzato sul circuito del Nürburgring non era sufficiente a dimostrare che la prima decisione controversa la riguardava individualmente, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 31 della presente sentenza. Pertanto, la seconda parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

36

Per quanto riguarda la prima parte del primo motivo, vertente, in sostanza, sulla violazione dell’obbligo di motivazione da parte del Tribunale, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’obbligo per il Tribunale di motivare le proprie decisioni, ai sensi dell’articolo 36 e dell’articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, non impone al Tribunale stesso di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (sentenza del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punto 96 e giurisprudenza citata).

37

Orbene, risulta, quantomeno implicitamente, ma chiaramente, dal punto 56 della sentenza impugnata, che il Tribunale ha considerato che l’argomento della ricorrente, vertente sugli investimenti che essa avrebbe realizzato sul circuito del Nürburgring, non era sufficiente a dimostrare né che essa era presente nel mercato rilevante né, ancor meno, che la sua posizione concorrenziale in tale mercato era stata sostanzialmente lesa dalla misura oggetto della prima decisione controversa.

38

Pertanto, la prima parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata, al pari di tale motivo nella sua interezza.

Sul secondo motivo

39

Il secondo motivo si riferisce al punto 69 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha rilevato che, alla luce delle rigorose condizioni stabilite nella sentenza del 13 dicembre 2005, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (C‑78/03 P, EU:C:2005:761, punti da 53 a 59), occorreva considerare che la ricorrente non aveva dimostrato di aver occupato, nell’ambito del procedimento di indagine formale che aveva preceduto l’adozione della prima decisione controversa, una posizione di negoziatrice, chiaramente circoscritta e strettamente collegata allo scopo stesso di suddetta decisione, tale da dimostrare che essa ne era individualmente interessata.

– Argomenti delle parti

40

La ricorrente fa valere che il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione e ha snaturato i fatti e gli elementi di prova sottoposti alla sua valutazione. Essa ritiene di aver dimostrato, dinanzi al Tribunale, di aver svolto, nel procedimento amministrativo sfociato nell’adozione della prima decisione controversa, un ruolo attivo e unico riguardante la gestione del circuito del Nürburgring per uno scopo di interesse generale. La sua posizione di negoziatrice, chiaramente circoscritta e intimamente collegata allo scopo di tale decisione, sarebbe paragonabile a quella del Landbouwschap (organismo di diritto pubblico istituito per garantire nel settore agricolo la tutela degli interessi comuni degli operatori nel rispetto dell’interesse generale, Paesi Bassi) nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 2 febbraio 1988, Kwekerij van der Kooy e a./Commissione (67/85, 68/85 e 70/85, EU:C:1988:38, punti da 20 a 24), e del Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 24 marzo 1993, CIRFS e a./Commissione (C‑313/90, EU:C:1993:111, punti 2930).

41

Infatti, la ricorrente avrebbe negoziato con la Commissione gli aiuti oggetto della prima decisione controversa, al fine di garantire per i suoi membri in modo conforme al diritto in materia di aiuti e per uno scopo di interesse generale, la gestione di tale circuito e di assicurarsi che i suoi investimenti continuassero a contribuire a tale obiettivo. Tali circostanze fattuali caratterizzerebbero la ricorrente rispetto a qualsiasi altra persona, in modo da conferirle la legittimazione ad agire contro la prima decisione controversa.

42

Pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto escludere la legittimazione ad agire della ricorrente senza spiegare perché, alla luce dei motivi, delle prove e degli argomenti dettagliati dedotti da quest’ultima, le condizioni necessarie per riconoscerle una siffatta legittimazione non fossero soddisfatte. Il riferimento del Tribunale, al punto 69 della sentenza impugnata, alle «rigorose condizioni poste nella sentenza del 13 dicembre 2005, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (C‑78/03 P, EU:C:2005:761, punti da 53 a 59)», non consentirebbe di comprendere quali siano le condizioni che il Tribunale ha esaminato. Il Tribunale avrebbe di conseguenza inficiato la sua sentenza con un difetto o un’insufficienza di motivazione, il che costituisce anche una violazione del diritto di essere ascoltato e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Inoltre, nel dichiarare che la ricorrente «non [aveva] dimostrato» di aver occupato, nell’ambito del procedimento di indagine formale che ha preceduto l’adozione della prima decisione controversa, una posizione di negoziatrice, senza tuttavia spiegare quali prove prodotte dalla ricorrente abbia esaminato, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di fatto e di prova.

43

La Commissione ritiene che il secondo motivo sia infondato e che debba essere respinto.

– Giudizio della Corte

44

Dal punto 58 della sentenza impugnata risulta che, dinanzi al Tribunale, la ricorrente aveva, in particolare, sostenuto che essa conduceva trattative per difendere gli interessi dello sport automobilistico tedesco, in particolare per quanto riguardava il ripristino e la promozione di un circuito di gara automobilistica al Nürburgring, e che aveva partecipato al procedimento amministrativo che aveva preceduto l’adozione della prima decisione controversa depositando una denuncia e comunicando osservazioni scritte ed elementi di prova.

45

Ai punti 66 e 67 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sintetizzato le considerazioni che hanno portato la Corte a dichiarare ricevibili i ricorsi nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 2 febbraio 1988, Kwekerij van der Kooy e a./Commissione (67/85, 68/85 e 70/85, EU:C:1988:38), e del 24 marzo 1993, CIRFS e a./Commissione (C‑313/90, EU:C:1993:111). Inoltre, al punto 68 di tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato, riferendosi alla propria giurisprudenza e a quella della Corte, che il fatto che un’associazione di categoria abbia presentato la denuncia all’origine del procedimento d’indagine formale, o abbia presentato osservazioni nel corso di quest’ultimo, non era sufficiente per riconoscere a tale associazione uno status particolare di negoziatore.

46

Infine, al punto 69 della sentenza impugnata, il Tribunale ha evocato le «rigorose condizioni poste nella sentenza del 13 dicembre 2005, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (C‑78/03 P, EU:C:2005:761, punti da 53 a 59)» – in cui la Corte aveva essa stessa ricordato le circostanze particolari delle cause che avevano dato luogo alle sentenze del 2 febbraio 1988, Kwekerij van der Kooy e a./Commissione (67/85, 68/85 e 70/85, EU:C:1988:38), e del 24 marzo 1993, CIRFS e a./Commissione (C‑313/90, EU:C:1993:111) – e ha spiegato come tali circostanze differissero dalla situazione di un semplice interessato che ha partecipato attivamente alla procedura che ha portato all’adozione di una decisione relativa a un aiuto di Stato.

47

Tali richiami giurisprudenziali consentono di comprendere perché l’argomento della ricorrente, sintetizzato al punto 58 della sentenza impugnata, non fosse sufficiente a conferirle la qualità di negoziatrice, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti da 66 a 69 della sentenza impugnata.

48

Pertanto, la motivazione esposta dal Tribunale ai punti da 65 a 69 della sentenza impugnata, benché relativamente succinta, è sufficiente per consentire alla ricorrente di comprendere i motivi del rigetto della sua argomentazione dedotta a sostegno della ricevibilità della sua domanda di annullamento della prima decisione controversa, fondata sulla giurisprudenza derivante dalle sentenze del 2 febbraio 1988, Kwekerij van der Kooy e a./Commissione (67/85, 68/85 e 70/85, EU:C:1988:38), e del 24 marzo 1993, CIRFS e a./Commissione (C‑313/90, EU:C:1993:111).

49

Quanto all’affermazione di un asserito snaturamento, da parte del Tribunale, degli elementi di fatto e di prova, essa deve essere respinta in quanto irricevibile, poiché la ricorrente non ha individuato né gli elementi precisi che il Tribunale avrebbe snaturato né in che modo quest’ultimo li avrebbe snaturati (v., in tal senso, ordinanza del 1o febbraio 2017, Vidmar e a./Commissione, C‑240/16 P, EU:C:2017:89, punti 2627).

50

Dalle precedenti considerazioni deriva che il secondo motivo deve essere respinto in quanto, in parte, irricevibile e, in parte, infondato.

51

Poiché il primo e il secondo motivo devono essere respinti, occorre respingere l’impugnazione nella parte in cui è diretta all’annullamento della sentenza impugnata nei limiti in cui, con quest’ultima, il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della prima decisione controversa.

Sui motivi relativi alla domanda di annullamento della seconda decisione controversa

Sulla ricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale

52

Senza proporre un’impugnazione incidentale, la Commissione chiede alla Corte di esaminare la ricevibilità del ricorso, nella parte in cui esso era diretto all’annullamento della seconda decisione controversa, dato che, a suo avviso, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione della nozione di «interessato», ai sensi dell’articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE e dell’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999 e ha erroneamente considerato che la ricorrente poteva vantare tale qualità.

53

A tal riguardo, va ricordato che la Corte, investita di un’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, è tenuta a pronunciarsi, se necessario d’ufficio, sul motivo di ordine pubblico vertente sulla violazione delle condizioni di ricevibilità di un ricorso d’annullamento proposto da un privato ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Bayerische Motoren Werke e Freistaat Sachsen/Commissione, C‑654/17 P, EU:C:2019:634, punto 44 e giurisprudenza citata).

54

Dai punti da 84 a 89 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che la ricorrente era legittimata a chiedere l’annullamento della seconda decisione controversa in quanto interessata, al fine di garantire la tutela dei diritti procedurali che essa trae dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999.

55

In primo luogo, la Commissione fa valere che il Tribunale ha effettuato una lettura parziale della giurisprudenza della Corte in materia e non ha tenuto conto del fatto che la qualità di interessato presuppone l’esistenza di un rapporto di concorrenza.

56

Questo argomento deve tuttavia essere respinto. Infatti, la nozione di «interessato» è definita all’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999 come riferita a «qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali». Tale disposizione riprende la definizione della nozione di «interessati», ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, quale risulta dalla giurisprudenza della Corte (sentenza del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 41 e giurisprudenza citata).

57

Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 30 delle sue conclusioni, sebbene un’impresa concorrente del beneficiario di una misura di aiuto presenti incontestabilmente la qualità di «interessato», ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, un organismo che non è concorrente del beneficiario dell’aiuto in questione può anche vedersi riconoscere tale qualità, purché abbia dimostrato che i suoi interessi potrebbero essere lesi dalla concessione di tale aiuto. Secondo la giurisprudenza della Corte, ciò richiede che egli dimostri che il suddetto aiuto rischi di avere concrete ripercussioni sulla sua situazione (v., in tal senso, sentenze del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 65, e del 27 ottobre 2011, Austria/Scheucher-Fleisch e a., C‑47/10 P, EU:C:2011:698, punto 132).

58

Pertanto, deve essere respinto l’argomento della Commissione secondo cui dalle sentenze del 9 luglio 2009, 3F/Commissione (C‑319/07 P, EU:C:2009:435), del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex (C‑83/09 P, EU:C:2011:341), e del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873), discende che la qualità di interessato presuppone un rapporto di concorrenza.

59

Infatti, come risulta dal punto 104 della sentenza del 9 luglio 2009, 3F/Commissione (C‑319/07 P, EU:C:2009:435), la Corte ha riconosciuto a un sindacato di operai la qualità di interessato basandosi sul potenziale pregiudizio arrecato agli interessi di quest’ultimo, e a quelli dei suoi membri, dalle misure oggetto di tale causa, in occasione delle trattative collettive.

60

Quanto alla sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex (C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 64), la Corte non ha basato la sua analisi su un rapporto di concorrenza tra il beneficiario dell’aiuto e l’impresa ricorrente in tale causa, ma si è basata sul fatto che quest’ultima impresa necessitasse per il suo processo di produzione la stessa materia prima di tale beneficiario.

61

Infine, la sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 43), invocata dalla Commissione, è priva di pertinenza. Infatti, il punto 43 di tale sentenza non concerneva la qualità di interessato di una persona o di un’impresa, bensì l’eventuale pregiudizio diretto, con riferimento a una decisione della Commissione che aveva lasciato impregiudicati gli effetti delle misure nazionali in questione che istituivano un regime di aiuti, alla situazione giuridica di un denunciante che affermava che tali misure lo ponevano in una situazione concorrenziale di svantaggio.

62

In secondo luogo, la Commissione fa valere che il riconoscimento da parte del Tribunale della qualità di interessato della ricorrente si basa, come risulta dal punto 88 della sentenza impugnata, sul fatto che quest’ultima dispone potenzialmente di informazioni pertinenti. Orbene, il semplice fatto che una persona disponga di informazioni che potrebbero essere pertinenti nell’ambito di un procedimento d’indagine formale di una misura al fine di determinare se essa costituisca un aiuto di Stato illegittimo non sarebbe sufficiente a riconoscerle una siffatta qualità.

63

È vero che, al punto 86 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fatto riferimento alla qualità, presentata dalla ricorrente, di «associazione il cui scopo, non lucrativo, è il ripristino e la promozione di un circuito di gara al Nürburgring e la promozione degli interessi collettivi dei suoi membri, alcuni dei quali organizzano manifestazioni sportive su detto circuito», e al fatto che gli interessi della ricorrente «possono essere stati concretamente lesi dalla concessione dell’aiuto che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere accertato nella seconda decisione [controversa], per il fatto che la procedura di gara d’appalto non sarebbe stata aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata e non avrebbe portato alla vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn al prezzo di mercato».

64

Tuttavia, dal punto 88 di tale sentenza risulta che, al fine di riconoscere alla ricorrente la qualità di «interessato», ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999, il Tribunale si è basato, in definitiva, sul fatto che non si poteva «escludere che la ricorrente, tenuto conto del suo scopo, che mira proprio al ripristino e alla promozione di un circuito di gara al Nürburgring, e del fatto che essa abbia partecipato alla prima fase della procedura di gara d’appalto per la vendita degli attivi del Nürburgring e raccolto, in tale contesto, un gran numero di informazioni relative a tali attivi, fosse in grado di presentare alla Commissione, nell’ambito del procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, osservazioni che quest’ultima potrebbe integrare nella sua valutazione del carattere aperto, trasparente, non discriminatorio e incondizionato della procedura di gara d’appalto e della questione se gli attivi del Nürburgring siano stati ceduti, in tale contesto, al prezzo di mercato».

65

Orbene, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 33 e 34 delle sue conclusioni, il fatto che una persona disponga di informazioni che potrebbero essere pertinenti nell’ambito di un procedimento d’indagine formale di un aiuto non significa che gli interessi di una siffatta persona possano essere lesi dalla concessione di tale aiuto e che quest’ultimo rischi di incidere concretamente sulla sua situazione, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 57 della presente sentenza. Pertanto, la mera detenzione di informazioni pertinenti non è sufficiente per qualificare tale persona come interessato.

66

Risulta tuttavia dal fascicolo di primo grado, trasmesso alla Corte ai sensi dell’articolo 167, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, che, dinanzi al Tribunale, la ricorrente aveva, in particolare, fatto valere di essere un’associazione che difende gli interessi dell’insieme dello sport automobilistico tedesco in relazione al circuito del Nürburgring, che il suo obiettivo principale è quello di garantire la gestione di tale circuito in condizioni economiche incentrate sull’interesse generale che garantisce l’accesso a quest’ultimo anche agli sportivi amatori e che la Capricorn persegue un concetto di massimizzazione del profitto che è incompatibile con gli obiettivi della ricorrente.

67

Alla luce di tali argomenti, non contestati dalla Commissione, si deve ammettere che l’asserita concessione di un aiuto alla Capricorn in relazione all’acquisizione del Nürburgring potrebbe incidere sugli interessi della ricorrente e dei suoi membri, cosicché quest’ultima deve essere qualificata come «interessato», ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999.

68

Pertanto, si deve ritenere che la domanda di annullamento della seconda decisione controversa sia ricevibile.

Sul terzo motivo

69

Con il suo terzo motivo, la ricorrente contesta il punto 83 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha considerato che essa stessa o qualsiasi altro dei suoi membri non potevano, per le stesse ragioni indicate riguardo alla prima decisione controversa, essere considerati individualmente interessati dalla seconda decisione controversa.

70

Tale motivo riguarda una parte della motivazione della sentenza impugnata che non costituisce il necessario fondamento del suo dispositivo. Infatti, come risulta dal punto 93 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giudicato che la ricorrente era legittimata a chiedere l’annullamento della seconda decisione controversa e, come risulta dal punto 68 della presente sentenza, non occorre rimettere in discussione tale conclusione.

71

Di conseguenza, si deve respingere il terzo motivo in quanto inoperante.

Sul quarto motivo

72

Il quarto motivo si suddivide in cinque parti. Occorre esaminare, in un primo tempo, la seconda, la quarta e la quinta parte di tale motivo.

– Argomenti delle parti

73

Con la seconda parte del quarto motivo, la ricorrente fa valere che, ai punti da 152 a 156 della sentenza impugnata, il Tribunale ha travisato una lettera della Deutsche Bank AG del 10 marzo 2014, che era a sostegno dell’offerta della Capricorn, considerando che non risultava che la Commissione avesse dovuto nutrire dubbi quanto al carattere vincolante di tale lettera. La ricorrente ricorda che, dinanzi al Tribunale, essa aveva richiamato l’attenzione sul fatto che detta lettera contenesse, nell’ultima pagina, un’«osservazione importante», da cui risultava che i termini e le condizioni ivi figuranti non erano intesi per creare obblighi giuridicamente vincolanti. Altri passaggi della stessa osservazione confermerebbero tale valutazione. Secondo la ricorrente, se il Tribunale non avesse travisato la lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014, avrebbe dovuto constatare che quest’ultima non si considerava vincolata da detta lettera.

74

Nell’ambito della quarta parte del quarto motivo, la ricorrente fa valere che l’affermazione del Tribunale, al punto 166 della sentenza impugnata, secondo cui i fatti successivi all’11 marzo 2014 non erano pertinenti ai fini dell’esame della questione se un aiuto fosse stato eventualmente concesso alla Capricorn nell’ambito della procedura di gara d’appalto, è inficiata da un errore di diritto e da uno snaturamento delle prove da parte del Tribunale ed è, inoltre, viziata da un’insufficienza di motivazione.

75

Secondo la ricorrente, la Commissione disponeva, al momento dell’adozione della seconda decisione controversa, di informazioni e di indizi dettagliati attestanti che la Capricorn aveva beneficiato di un vantaggio ingiustificato, nell’ambito di una procedura di gara d’appalto non trasparente e discriminatoria, che ha comportato che gli attivi del Nürburgring le fossero aggiudicati, nonostante la sua mancanza di solvibilità. Tali informazioni avrebbero dovuto indurre la Commissione ad avviare il procedimento d’indagine formale e ciò, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale al punto 167 della sentenza impugnata, anche in assenza di una nuova denuncia presentata dalla ricorrente.

76

Infine, la quinta parte del quarto motivo di impugnazione riguarda i punti da 173 a 176 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha respinto gli argomenti della ricorrente riassunti ai punti 170 e 171 di tale sentenza. Secondo la ricorrente, il Tribunale si è limitato a sintetizzare i suoi argomenti al punto 170 della sentenza impugnata, senza esaminarli né fornire una motivazione per il rigetto degli stessi. Lo stesso varrebbe per l’argomentazione relativa al contratto di locazione avente ad oggetto gli attivi del Nürburgring, menzionato al punto 171 della sentenza impugnata. Il Tribunale si sarebbe limitato ad indicare che il canone di locazione è stato pagato a una società indipendente dai venditori e che il prezzo di vendita degli attivi del Nürburgring è stato ridotto dell’importo dei canoni, che dovevano essere imputati a tale prezzo fino al giorno in cui non si fosse perfezionata la vendita. Il Tribunale avrebbe semplicemente dichiarato, senza fornire spiegazioni, che la Commissione non avrebbe dovuto nutrire dubbi riguardo all’esistenza di un vantaggio ingiustificato, il che costituisce uno snaturamento degli elementi di prova dedotti dalla ricorrente e indica un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 107 e dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

77

La Commissione ritiene, in via principale, che la seconda parte del quarto motivo sia inoperante. A suo avviso, anche supponendo che, al punto 153 di tale sentenza, il Tribunale abbia snaturato i fatti, le constatazioni di cui ai punti 152, 154 e 155 della sentenza impugnata, non contestate dalla ricorrente, sono sufficienti a suffragare le considerazioni del Tribunale relative al fatto che non risultava che la Commissione avesse dovuto nutrire dubbi quanto al carattere vincolante della lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014.

78

In ogni caso, la seconda parte del quarto motivo sarebbe infondata. La lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014 utilizzerebbe ripetutamente il termine «impegno». In realtà, la ricorrente contesterebbe soltanto l’interpretazione di tale termine da parte del Tribunale, nel contesto di altre dichiarazioni contenute nella stessa lettera. Orbene, ciò rientrerebbe nella valutazione insindacabile dei fatti da parte del Tribunale, la quale comprenderebbe anche l’interpretazione di contratti conclusi in forza del diritto nazionale.

79

Riguardo alla quarta parte del quarto motivo, la Commissione ritiene che essa presupponga una lettura erronea dei punti da 165 a 169 della sentenza impugnata. In tali punti, il Tribunale avrebbe fornito una risposta negativa alla questione se l’affermazione della ricorrente, riassunta al punto 163 di tale sentenza, secondo la quale il 13 agosto 2014 la Capricorn sarebbe stata sostituita da un subacquirente nell’ambito di un procedimento non trasparente di rivendita degli attivi del Nürburgring, avesse dovuto essere esaminata nella seconda decisione controversa. Secondo la Commissione, tale risposta è corretta, nei limiti in cui circostanze successive alla vendita degli attivi del Nürburgring non sono pertinenti ai fini della valutazione della questione se il curatore giudiziario del Nürburgring abbia, in occasione di tale vendita, agito come investitore operante in un’economia di mercato. Orbene, un siffatto investitore non avrebbe potuto prendere in considerazione fatti, come quelli dedotti dalla ricorrente, che si sono verificati solo dopo la conclusione della vendita. Se anche la Commissione avesse disposto, al momento dell’adozione della seconda decisione controversa, delle informazioni invocate dalla ricorrente nella sua argomentazione, esse sarebbero state prive di pertinenza ai fini dell’applicazione del principio del venditore operante in un’economia di mercato al contratto di vendita dell’11 marzo 2014, concluso tra il curatore giudiziario del Nürburgring e la Capricorn.

80

Infine, in risposta alla quinta parte del quarto motivo, la Commissione sostiene che l’argomentazione della ricorrente, riassunta ai punti 170 e 171 della sentenza impugnata, non rimetteva in discussione il rispetto del criterio del venditore operante in un’economia di mercato. In particolare, gli argomenti riassunti al punto 170 di tale sentenza riguarderebbero eventi successivi alla conclusione di detto contratto di vendita. Lo stesso varrebbe per la conclusione di un contratto di locazione, menzionata al punto 171 di detta sentenza. Ai punti 173 e 174 della medesima sentenza, il Tribunale avrebbe fornito una motivazione concisa ma chiara per giustificare il rigetto di tali argomenti. Sarebbe stato logico per il Tribunale rinviare ai punti da 138 a 158 della sentenza impugnata, dal momento che il Tribunale vi ha esposto che il prezzo di vendita degli attivi del Nürburgring è stato determinato nell’ambito di una procedura di gara d’appalto aperta e trasparente e che non sussisteva alcun dubbio in ordine al finanziamento dell’offerta prescelta. Quanto all’argomento della ricorrente relativo allo snaturamento degli elementi di prova, sarebbe impossibile comprendere quale sia la base di tale affermazione, tanto più che la ricorrente stessa riconoscerebbe che il Tribunale ha correttamente riassunto la sua argomentazione ai punti 170 e 171 della sentenza impugnata.

– Giudizio della Corte

81

Occorre precisare, in via preliminare, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la seconda parte del quarto motivo riguarda non solo il punto 153 della sentenza impugnata, ma anche i punti 152 e da 154 a 156 di tale sentenza. Pertanto, essa non può essere respinta in quanto inoperante.

82

Ai fini dell’esame di tale parte, occorre ricordare che, come risulta dal punto 151 della sentenza impugnata, era stato precisato agli investitori interessati dall’acquisizione degli attivi del Nürburgring che essi sarebbero stati selezionati specialmente alla luce della probabilità di conclusione della transazione. Uno dei fattori da prendere in considerazione al riguardo era la messa in sicurezza del finanziamento della loro offerta, attestata da una conferma del finanziamento emessa dai loro partner finanziari.

83

Dai punti 50, 273 e 278 della decisione finale risulta che la Commissione ha ritenuto che il finanziamento dell’offerta della Capricorn fosse assicurato, poiché quest’ultima aveva prodotto la lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014, che aveva carattere vincolante.

84

Ai punti da 152 a 155 della sentenza impugnata, il Tribunale ha verificato se l’esame effettuato dalla Commissione, che riflette le analisi delle autorità tedesche, fosse tale da escludere la presenza di dubbi sul carattere vincolante di tale lettera, e, al punto 156 della stessa sentenza, è giunto alla conclusione che era effettivamente così.

85

Occorre pertanto esaminare se, come fa valere la ricorrente, nell’ambito di tale esame, il Tribunale abbia snaturato il contenuto di detta lettera.

86

Va ricordato, al riguardo, che uno snaturamento degli elementi di prova sussiste quando, senza che sia necessario assumere nuovi elementi di prova, la valutazione degli elementi di prova disponibili risulta, in modo evidente, erronea (sentenze del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio, C‑229/05 P, EU:C:2007:32, punto 37, e del 18 luglio 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commissione, C‑326/05 P, EU:C:2007:443, punto 60).

87

Nel caso di specie, dalla lettura della lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014, quale prodotta dalla Commissione dinanzi al Tribunale e presente nel fascicolo di primo grado, risulta che quest’ultima contiene, alla prima pagina, un’indicazione chiara secondo la quale l’«impegno» contenuto in tale lettera è soggetto alle condizioni esposte, in particolare, nella «lista delle condizioni» allegata a detta lettera quale allegato A.

88

Orbene, come fa valere giustamente la ricorrente, tale allegato contiene, alla fine, un’«osservazione importante», la quale indica, in particolare, che «tale lista delle condizioni serve unicamente a scopi di discussione e non è intesa a creare obblighi giuridicamente vincolanti tra noi (...) Non accettiamo quindi alcuna responsabilità per qualsiasi perdita diretta, consecutiva o di altra natura derivante dal fatto di essersi basati su questa [stessa] lettera».

89

Da tali indicazioni emerge in modo manifesto che la lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014 non creava alcun obbligo di finanziamento vincolante a carico della banca che l’ha emessa e a favore della Capricorn.

90

Tale conclusione è, del resto, confermata dall’indicazione che appare al paragrafo 9 della pagina 5 di tale lettera, intitolata «Diritto applicabile e competenza», la quale si riferisce ad «ogni eventuale obbligazione extracontrattuale» derivante da detta lettera, senza evocare obbligazioni contrattuali, proprio perché questa stessa lettera non era intesa a creare siffatti obblighi.

91

A tal riguardo, è irrilevante che, come osservato dal Tribunale ai punti 152 e 153 della sentenza impugnata, la stessa lettera indichi che la Deutsche Bank è «disposta a concedere» alla Capricorn un prestito di EUR 45 milioni e che essa faccia riferimento, a più riprese, all’«impegno» assunto dalla Deutsche Bank nei confronti della Capricorn, poiché risulta chiaramente dalle indicazioni ricordate al punto 88 della presente sentenza che tale «impegno» non creava obblighi di finanziamento giuridicamente vincolanti, né lo facevano le precedenti lettere della Deutsche Bank menzionate dal Tribunale al punto 154 della sentenza impugnata. Il fatto che la mancanza di carattere vincolante della lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014 sia stata evocata in termini diversi da quelli delle ultime lettere non rimette in discussione tale conclusione.

92

Ne consegue che, come fatto valere dalla ricorrente con la seconda parte del quarto motivo, il Tribunale ha snaturato il contenuto della lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014 e che, pertanto, tale parte è fondata.

93

Nell’ambito della quarta parte del quarto motivo, la ricorrente contesta al Tribunale, in sostanza, di aver commesso un errore di diritto quando ha respinto, al punto 166 della sentenza impugnata, i suoi argomenti riassunti ai punti 162 e 163 di tale sentenza.

94

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 108 delle sue conclusioni, dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha fatto valere, in sostanza, che, dopo la conclusione, l’11 marzo 2014, della vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn, quest’ultima e i venditori avevano concluso un accordo di garanzia per il pagamento delle rate del prezzo di vendita, il quale prevedeva la possibilità, in caso di continuato mancato pagamento della seconda rata del prezzo di vendita, di dover rivendere tali attivi, ciò che poi è effettivamente avvenuto.

95

Al punto 166 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che l’aiuto che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere constatato dalla Commissione nella seconda decisione controversa, sarebbe stato concesso alla Capricorn l’11 marzo 2014, data della vendita di detti attivi a un prezzo asseritamente inferiore al prezzo di mercato. Il Tribunale ne ha dedotto che i fatti successivi a tale data non erano pertinenti ai fini dell’esame della questione se un aiuto fosse stato eventualmente concesso alla Capricorn nell’ambito della procedura di gara d’appalto. Esso ha aggiunto, al punto 167 della sentenza impugnata, che, se la ricorrente avesse voluto che la Commissione esaminasse anche l’esistenza di un aiuto nuovo, risultante dall’asserita prosecuzione del processo di vendita, essa avrebbe dovuto depositare una nuova denuncia a tale proposito.

96

A tal riguardo, è vero che, se si fosse dovuto ritenere che alla Capricorn fosse stato concesso un aiuto corrispondente alla differenza tra il prezzo di mercato degli attivi del Nürburgring e il loro prezzo di acquisizione da parte della Capricorn, nell’ambito di una procedura di gara d’appalto che non soddisfaceva i requisiti di apertura, di trasparenza, di incondizionalità e di carattere non discriminatorio, un siffatto aiuto sarebbe stato necessariamente concesso l’11 marzo 2014, data di aggiudicazione di tali attivi alla Capricorn e della firma del contratto di cui trattasi.

97

Tuttavia, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 166 della sentenza impugnata, ciò non significa che fatti successivi a tale data fossero per definizione privi di qualsiasi rilevanza ai fini dell’esame della questione se un siffatto aiuto fosse stato effettivamente concesso.

98

Occorre, infatti, ricordare che la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato deve essere valutata alla luce delle informazioni di cui la Commissione poteva disporre quando l’ha adottata (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Commissione/Frucona Košice, C‑300/16 P, EU:C:2017:706, punto 70 e giurisprudenza citata). Come rilevato dall’avvocato generale, in sostanza, ai paragrafi 102 e 103 delle sue conclusioni, la fase preliminare del procedimento di esame in materia di aiuti di Stato prende fine al momento dell’adozione, da parte della Commissione, di una delle decisioni previste all’articolo 4 del regolamento n. 659/1999, cosicché non si può escludere che possano emergere elementi di analisi nuovi successivamente alla fine della procedura di gara d’appalto, ma prima dell’adozione della relativa decisione della Commissione.

99

In particolare, come risulta dai punti 82 e 83 della presente sentenza, il fatto che il finanziamento dell’offerta della Capricorn fosse garantito era quantomeno uno dei fattori che avevano giustificato l’aggiudicazione degli attivi del Nürburgring a quest’ultima.

100

Orbene, i fatti addotti dalla ricorrente, come riassunti al punto 94 della presente sentenza, benché posteriori all’aggiudicazione degli attivi del Nürburgring alla Capricorn, qualora fossero accertati, potrebbero mettere in dubbio la fondatezza della conclusione dei responsabili della procedura di gara d’appalto, secondo la quale il finanziamento dell’offerta della Capricorn era garantito e, pertanto, sul carattere trasparente e non discriminatorio di tale procedura, fermo restando che, come risulta dal punto 157 della sentenza impugnata, è stata esclusa un’offerta per mancanza di prova del finanziamento.

101

Infatti, sorge la questione del perché, se la Capricorn disponeva di un finanziamento assicurato della sua offerta, essa abbia dovuto rinegoziare il pagamento del prezzo di vendita a rate e, in definitiva, non abbia potuto pagare la seconda rata, circostanza che ha condotto alla rivendita degli attivi del Nürburgring.

102

Ne consegue che, escludendo la pertinenza dei fatti asseriti dalla ricorrente e riassunti al punto 94 della presente sentenza per il solo motivo che essi erano successivi alla vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. Pertanto, la quarta parte del quarto motivo è fondata.

103

Infine, con la quinta parte del quarto motivo, la ricorrente fa valere, in sostanza, che il rigetto, da parte del Tribunale, ai punti da 173 a 176 della sentenza impugnata, dei suoi argomenti sintetizzati ai punti 170 e 171 di tale sentenza è viziato da un difetto o da un’insufficienza di motivazione.

104

Occorre rilevare, al riguardo, che, al punto 170 della sentenza impugnata, il Tribunale ha riassunto quattro argomenti dedotti dalla ricorrente nell’ambito della terza parte del terzo motivo del suo ricorso. Secondo il Tribunale, tali argomenti tendevano a dimostrare che sia il prezzo di acquisto degli attivi del Nürburgring da parte della Capricorn sia le modalità di pagamento di tale prezzo contenevano elementi di aiuto, dato che, in primo luogo, EUR 6 milioni derivanti dal risultato lordo di gestione ottenuti dal gestore del Nürburgring dovevano essere imputati al prezzo di vendita, sebbene tale gestore avesse indicato, durante il 2013, che le sue aspettative di profitto sugli attivi del Nürburgring fossero nulle, in secondo luogo, il pagamento della seconda rata del prezzo di vendita era stato rinviato, in terzo luogo, la penale di EUR 25 milioni prevista nel contratto di acquisto in caso di mancato pagamento non era stata recuperata e, in quarto luogo, a un subacquirente erano stati ceduti gli attivi del Nürburgring nell’ambito di una procedura non trasparente.

105

Al punto 171 di tale sentenza, il Tribunale ha riassunto un argomento aggiuntivo dedotto dalla ricorrente nello stesso contesto, secondo il quale il contratto con cui gli attivi del Nürburgring sono stati ceduti in locazione alla Capricorn per un periodo a decorrere dal 1o gennaio 2015, al fine di strutturare una situazione transitoria corrispondente all’eventuale realizzazione della condizione cui era subordinata la vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn, vale a dire l’adozione, da parte della Commissione, di una decisione che escludesse qualsiasi rischio che l’acquirente di detti attivi potesse essere tenuto a rimborsare gli aiuti ai venditori, non era stato esso stesso oggetto di una procedura di gara d’appalto aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata, con la conseguenza che i canoni di tale locazione non corrispondevano a un prezzo di mercato e contenevano nuovi elementi di aiuto. Era stato convenuto tra i venditori e la Capricorn che i canoni di tale locazione fino al giorno in cui la vendita si fosse perfezionata sarebbero stati imputati al prezzo di vendita degli attivi del Nürburgring.

106

In risposta a tali argomenti, il Tribunale si è limitato a rilevare, al punto 173 della sentenza impugnata, che «[p]er le ragioni esposte ai punti da 138 a 158 [di tale sentenza], non si può ritenere che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi riguardo al carattere trasparente e non discriminatorio della procedura di gara d’appalto». Esso ha aggiunto, al punto 174 di detta sentenza, che risultava altresì da queste stesse ragioni che «l’esame effettuato dalla Commissione che ha condotto all’adozione della seconda decisione [controversa] era tale da escludere la presenza di dubbi circa l’esistenza di un vantaggio conferito all’acquirente nell’ambito del contratto di locazione vertente sugli attivi del Nürburgring o delle altre modalità di pagamento del prezzo di vendita di detti attivi».

107

Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 115 delle sue conclusioni, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza citata al punto 36 della presente sentenza, una siffatta motivazione non risponde, neanche implicitamente, agli argomenti della ricorrente riassunti ai punti 170 e 171 della sentenza impugnata e non consente di comprendere il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il proprio controllo giurisdizionale.

108

Infatti, i motivi esposti ai punti da 138 a 158 della sentenza impugnata, ai quali il Tribunale ha rinviato al punto 173 di tale sentenza, riguardano, da una parte, il carattere non trasparente e discriminatorio della procedura di gara d’appalto alla luce, in particolare, della mancanza di trasparenza dei dati finanziari, della mancanza di trasparenza e del carattere discriminatorio dei criteri di valutazione e della loro applicazione nonché del proseguimento del processo di vendita dopo la cessione degli attivi del Nürburgring alla Capricorn e, dall’altra, la questione del finanziamento dell’offerta di quest’ultima. Essi quindi non consentono di comprendere perché gli argomenti della ricorrente riassunti ai punti 170 e 171 di detta sentenza siano stati respinti.

109

Pertanto, si deve concludere che la sentenza impugnata è viziata da un difetto di motivazione per quanto riguarda il rigetto da parte del Tribunale di tali argomenti. Ne consegue che la quinta parte del quarto motivo è fondata.

110

In tali circostanze, senza che sia necessario esaminare la prima e la terza parte del quarto motivo, e nemmeno il quinto motivo, si deve accogliere l’impugnazione e annullare la sentenza impugnata nella parte in cui, con quest’ultima, il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della seconda decisione controversa.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

111

Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.

112

Nel caso di specie, tenuto conto in particolare della circostanza che il ricorso di annullamento introdotto dalla ricorrente nella causa T‑373/15 è fondato su motivi che sono stati oggetto di discussione in contraddittorio dinanzi al Tribunale e il cui esame non richiede l’adozione di alcuna ulteriore misura di organizzazione del procedimento o di istruzione del fascicolo, la Corte ritiene che lo stato degli atti consenta di statuire sul ricorso stesso e che occorra statuire definitivamente su quest’ultimo (v., per analogia, sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 130), nei limiti della controversia che rimane pendente dinanzi ad essa, vale a dire la domanda di annullamento della seconda decisione controversa (v., in tal senso, sentenza del 1o luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punto 134).

113

Occorre ricordare che la seconda decisione controversa è una decisione di non sollevare obiezioni fondata sull’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999, la cui legittimità dipende dall’esistenza di dubbi in merito alla compatibilità dell’aiuto con il mercato comune.

114

Dal momento che siffatti dubbi devono dar luogo all’avvio di un procedimento formale di esame al quale possono partecipare gli interessati di cui all’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999, deve ritenersi che tale decisione riguardi direttamente ed individualmente ogni interessato ai sensi di quest’ultima disposizione. In effetti, i beneficiari delle garanzie procedurali previste all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 possono ottenerne il rispetto solo se hanno la possibilità di contestare la decisione di non sollevare obiezioni dinanzi al giudice dell’Unione (sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 47 e giurisprudenza citata).

115

A tal riguardo, occorre rilevare che non spetta certamente al giudice dell’Unione interpretare il ricorso di un ricorrente che mette in dubbio esclusivamente la fondatezza di una decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale come in realtà inteso a salvaguardare i diritti procedurali che il ricorrente trae dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE quando il ricorrente non ha espressamente formulato motivi diretti a tale scopo, salvo trasformare l’oggetto del ricorso (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 55). Tuttavia, quando un ricorrente chiede l’annullamento di una decisione di non sollevare obiezioni, egli contesta essenzialmente il fatto che la decisione adottata dalla Commissione nei confronti dell’aiuto in questione sia stata adottata senza che tale istituzione avviasse il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in violazione dei suoi diritti procedurali, mentre l’esistenza di dubbi sulla compatibilità di tale aiuto con il mercato interno la obbligava a farlo. Per accogliere la sua domanda di annullamento, la ricorrente può quindi invocare qualsiasi argomento in grado di dimostrare che la valutazione delle informazioni e degli elementi a disposizione della Commissione nella fase di esame preliminare avrebbe dovuto far sorgere tali dubbi, senza che l’uso di tali argomenti modifichi l’oggetto del ricorso. Ne consegue che il giudice dell’Unione può esaminare argomenti di merito dedotti da un ricorrente per verificare se essi apportino anche elementi a sostegno di un motivo, pure esso proposto dal ricorrente, che sostiene espressamente l’esistenza di dubbi che avrebbero giustificato l’avvio del procedimento di indagine formale (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punti 5659).

116

Nel caso di specie, la qualità di «interessato» della ricorrente, ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999, è già stata riconosciuta al punto 67 della presente sentenza. Quest’ultima ha dedotto, a sostegno del suo ricorso, nove motivi. Ad eccezione del settimo motivo, dedotto a sostegno della domanda di annullamento della prima decisione controversa, gli altri motivi sono invocati a sostegno della domanda di annullamento della seconda decisione controversa.

117

Il quinto e l’ottavo motivo vertono espressamente sulla violazione dei diritti procedurali della ricorrente, in quanto la Commissione si è astenuta dall’avviare il procedimento d’indagine formale, previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nonostante il fatto che la vendita degli attivi del Nürburgring a un prezzo inferiore al loro prezzo di mercato avrebbe dovuto indurla a ritenere che fosse stato concesso un aiuto all’acquirente.

118

Al fine di pronunciarsi su tali motivi, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 115 della presente sentenza, occorre esaminare, in un primo momento e congiuntamente, la prima e la terza parte del primo motivo e il secondo motivo, vertenti, in sostanza, su una valutazione erronea, da parte della Commissione, della conferma del finanziamento dell’offerta della Capricorn.

Argomenti delle parti

119

Con la prima e la terza parte del suo primo motivo e con il suo secondo motivo, la ricorrente fa valere che la constatazione della Commissione, contenuta ai punti 50, 51, 266, 271 e 273 della decisione finale, secondo cui la Capricorn aveva prodotto un impegno finanziario della Deutsche Bank riguardante un prestito di EUR 45 milioni, è manifestamente erronea, poiché dalla lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014 risulta che quest’ultima non era vincolante.

120

Essa aggiunge che la nota 79 a piè di pagina della decisione finale dimostra che la Commissione era a conoscenza dell’accordo, menzionato al punto 94 della presente sentenza, concluso il 13 agosto 2014 tra l’amministratore giudiziario del Nürburgring, i venditori e la Capricorn, e che prevedeva, in particolare, la proroga di pagamento della seconda rata del prezzo di vendita da parte della Capricorn. Orbene, tale accordo dimostrerebbe la mancanza di conferma di finanziamento dell’offerta della Capricorn.

121

La Commissione contesta tali argomenti. Essa fa riferimento ai termini della lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014, che menziona in particolare, ripetutamente, un «impegno» da parte della Deutsche Bank e ritiene, pertanto, di non aver commesso alcun errore manifesto di valutazione di tale lettera.

122

Per quanto riguarda l’accordo del 13 agosto 2014, essa precisa che, al momento dell’adozione della decisione finale, essa non era in possesso del testo di tale accordo, che non le sarebbe stato trasmesso nell’ambito del procedimento amministrativo. Le informazioni contenute nella nota 79 a piè di pagina della decisione finale proverrebbero da una comunicazione della Repubblica federale di Germania. In ogni caso, essa sottolinea di non aver fondato la seconda decisione controversa sul fatto che la prova del finanziamento fornita dalla Deutsche Bank esistesse ancora all’epoca dell’adozione di tale decisione.

Giudizio della Corte

123

Occorre rilevare che, per escludere l’esistenza di un aiuto illegittimo concesso alla Capricorn al momento dell’acquisizione, da parte di quest’ultima, degli attivi del Nürburgring, la Commissione doveva assicurarsi che tale acquisizione fosse stata effettuata a un prezzo corrispondente al prezzo di mercato, il che sarebbe avvenuto se fosse stato confermato che la procedura di gara d’appalto era stata aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata.

124

Come già rilevato al punto 82 della presente sentenza, uno dei fattori presi in considerazione ai fini della selezione dell’acquirente degli attivi del Nürburgring era la conferma del finanziamento della sua offerta.

125

Infatti, dal punto 116 della decisione finale risulta che un altro offerente, il quale ha depositato una denuncia dinanzi alla Commissione, aveva proposto, nell’ambito della procedura di gara d’appalto, un prezzo di acquisto di tutti gli attivi del Nürburgring superiore a quello proposto dalla Capricorn. Orbene, dal punto 272 della decisione finale risulta che tale offerta è stata esclusa per mancanza di prove di finanziamento.

126

Secondo il punto 273 della decisione finale, si è ritenuto che solo due offerte disponessero di un finanziamento garantito, vale a dire l’offerta della Capricorn e quella di un altro offerente. Tuttavia, poiché sia l’importo del finanziamento garantito di cui disponeva tale altro offerente sia il prezzo di vendita che egli proponeva erano inferiori a quelli della Capricorn, l’offerta di quest’ultima è stata infine accolta.

127

Ne consegue che, se dovesse risultare che era stato erroneamente ritenuto che la Capricorn disponeva di un finanziamento confermato per la sua offerta, mentre, in realtà, così non era, tale circostanza sarebbe idonea a rimettere in discussione, in particolare, il carattere non discriminatorio della procedura di gara d’appalto, in quanto essa sarebbe idonea a dimostrare che la Capricorn aveva beneficiato di un trattamento preferenziale e non ha visto la sua offerta esclusa, a differenza di almeno un altro offerente che non aveva potuto fornire la prova di un finanziamento confermato della sua offerta.

128

Pertanto, in presenza di dubbi quanto al carattere confermato del finanziamento dell’offerta della Capricorn che non avrebbero potuto essere dissipati, la Commissione era tenuta ad avviare il procedimento d’indagine formale e non poteva adottare una decisione di non sollevare obiezioni, come la seconda decisione controversa.

129

Si deve constatare che gli elementi invocati dalla ricorrente dimostrano l’esistenza di tali dubbi.

130

Da un lato, per i motivi esposti ai punti da 87 a 91 della presente sentenza, la Commissione non poteva ritenere che la lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014 contenesse un impegno di finanziamento vincolante.

131

Dall’altro, come fatto valere dalla ricorrente, dalla nota 79 a piè di pagina della decisione finale risulta che la seconda rata del prezzo di vendita non è stata pagata dalla Capricorn entro il termine impartito e che, con un accordo concluso il 13 agosto 2014 tra l’amministratore giudiziario del Nürburgring, i venditori e la Capricorn, il pagamento di tale quota è stato rinviato a una data successiva, a fronte del pagamento di interessi di mora da parte della Capricorn e della fornitura di garanzie complementari. Orbene, se il finanziamento dell’offerta della Capricorn fosse effettivamente garantito, quest’ultima sarebbe stata logicamente in grado di pagare la seconda rata del prezzo di vendita entro il termine impartito e non avrebbe dovuto negoziare la proroga del suo pagamento.

132

Pertanto, senza che sia necessario esaminare il resto degli argomenti dedotti dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso, nei limiti in cui esso riguarda l’annullamento della seconda decisione controversa, si deve concludere che la valutazione della questione se la vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn implicasse la concessione, a quest’ultima, di un aiuto incompatibile con il mercato interno sollevava dubbi, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 659/1999, i quali avrebbero dovuto indurre la Commissione ad avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

133

Pertanto, occorre accogliere il ricorso e annullare la seconda decisione controversa.

Sulle spese

134

A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, o quando l’impugnazione è accolta e la controversia è definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.

135

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.

136

Nel caso di specie, occorre applicare quest’ultima disposizione, in quanto l’impugnazione è respinta nella parte in cui riguarda la sentenza impugnata nei limiti in cui, con quest’ultima, il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della prima decisione controversa, ma è accolta nella parte in cui riguarda tale sentenza nei limiti in cui, con essa, il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della seconda decisione controversa, e la Corte annulla tale decisione.

137

Conseguentemente, si deve disporre che le parti sopportino ciascuna le proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 giugno 2019, Ja zum Nürburgring/Commissione (T‑373/15, EU:T:2019:432), è annullata nella parte in cui, con essa, il Tribunale dell’Unione europea ha respinto la domanda di annullamento dell’articolo 1, ultimo trattino, della decisione (UE) 2016/151 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring.

 

2)

L’impugnazione è respinta quanto al resto.

 

3)

L’articolo 1, ultimo trattino, della decisione (UE) 2016/151 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN), al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring, è annullato.

 

4)

La Ja zum Nürburgring eV e la Commissione europea sopportano le proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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